Sentenza breve 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza breve 09/09/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01062/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01017/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Sportiva ASD Gargano Academy, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B763A050DE, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Antonucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vico del Gargano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Pasquale Masucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione Temporanea di Scopo A.T.S. Calcio Vico, Associazione Sportiva Dilettantistica Real Vico, Unione Sportiva Dilettantistica Vico, Associazione Sportiva Dilettantistica Marconi Vico, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) quanto al ricorso introduttivo:
- della comunicazione del Comune di Vico del Gargano del 29 aprile 2025 di richiesta di trasmissione all' Associazione Sportiva ASD Gargano Academy in merito al numero degli iscritti annuali dichiarati dalla detta associazione in sede di offerta tecnica relativa alla procedura di gara per l’affidamento in concessione per anni cinque del campo sportivo comunale “Michele Gurliacco” di Vico del Gargano;
- della comunicazione del Comune di Vico del Gargano del 13 maggio 2025, con la quale si è contestata all' Associazione Sportiva ASD Gargano Academy l'esclusione ex artt. 95 e 98 del D.lgs. 36/2023 dalla gara suddetta per l’affidamento in concessione per anni cinque del campo sportivo comunale " Michele Gurliacco" di Vico del Gargano;
- della determina n. 55 del 28 maggio 2025 del Settore V dei Lavori Pubblici del Comune di Vico del Gargano, con la quale è stata disposta, ex artt. 95 e 98 del D.lgs. 36/2023, la revoca dell'affidamento provvisorio della concessione in esame in favore dell’Associazione Sportiva ASD Gargano Academy e la sua esclusione dalla procedura di gara in questione;
- del provvedimento, di estremi e contenuti in atto non conosciuti, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione della concessione per anni cinque del campo sportivo comunale "Michele Gurliacco" di Vico del Gargano in favore della controinteressata;
-di ogni atto e provvedimento, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso e conseguenziale, con riserva di proporre motivi aggiunti;
NONCHÉ PER LA CONDANNA
della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30 del c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica mediante affidamento della concessione in esame alla ricorrente, previa dichiarazione d'inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato con la controinteressata e l’accertamento del diritto, ex art. 122 c.p.a, della ricorrente al subentro.
2) quanto al ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 15 luglio 2025:
-della determina n. 65 del 14 luglio 2025 del Settore V dei Lavori Pubblici del Comune di Vico del Gargano, avente ad oggetto l’affidamento in concessione per anni cinque del campo sportivo comunale “Michele Gurliacco” di Vico del Gargano;
-di ogni atto e provvedimento, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso e conseguenziale, con riserva di proporre motivi aggiunti;
NONCHÉ PER LA CONDANNA
della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 30 del c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica mediante affidamento della concessione in esame alla ricorrente, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato con la controinteressata e l’accertamento del diritto, ex art. 122 c.p.a, della ricorrente al subentro.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vico del Gargano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori l'avv. Vincenzo Antonucci, per la ricorrente, e l'avv. Angelo Pasquale Masucci, per il comune resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.- Con ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato, l’Associazione sportiva ricorrente ha impugnato, per l’annullamento, gli atti in epigrafe indicati coi quali l’amministrazione comunale di Vico del Gargano ha disposto la sua esclusione, ai sensi degli artt. 95 e 96 d. lgs. 36/2023, dalla gara per l’affidamento in concessione, per la durata di cinque anni, del campo sportivo comunale “Michele Gurliacco” di Vico del Gargano.
2.- Con ricorso per motivi aggiunti ha quindi impugnato la determina n. 65 del 14 luglio 2025 con la quale l’Amministrazione comunale di Vico del Gargano ha disposto l’affidamento in concessione del campo sportivo “Michele Gurliacco”, in favore dell’A.T.S. CALCIO VICO per scorrimento della graduatoria.
L’Associazione ricorrente ha dedotto col ricorso introduttivo e ribadito con i motivi aggiunti, per illegittimità derivata, plurime censure di eccesso di potere per violazione delle regole del bando di gara; del principio del favor partecipationis; violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 1, lett. d) e 98, comma 3, lett. b) e comma 6 d. lgs. 36/2023. Eccesso di potere per motivazione erronea e insufficiente. Violazione del principio di proporzionalità, del buon andamento e del principio di collaborazione in buona fede; dell’art. 1, comma 2-bis, L. n. 241/1990 e dell’art. 5 d. lgs. 36 del 2023. Violazione del principio di conservazione degli atti amministrativi.
Ha quindi chiesto, in accoglimento del ricorso, la domanda di reintegra in forma specifica.
3.- L’amministrazione comunale di Vico del Gargano si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso. In via preliminare ha eccepito l’inammissibilità dei ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, in quanto la ricorrente avrebbe comunque prestato acquiescenza all’impugnata comunicazione del comune di Vico del Gargano del 29 aprile 2025 di richiesta di trasmissione del numero degli iscritti annuali dichiarati in sede di offerta tecnica, risultante poi mendace.
La causa è stata inserita nel ruolo della camera di consiglio del 3 settembre 2025 per la discussione sull’istanza cautelare. In quella sede, dopo discussione, il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ravvisandone la sussistenza dei presupposti di legge.
4.- In via preliminare è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e dei relativi motivi aggiunti, posto che l’Associazione ricorrente, nel formulare l’offerta tecnica, non ha mostrato alcuna acquiescenza alle previsioni del bando di gara che ha semplicemente interpretato in modo difforme rispetto all’orientamento espresso dall’amministrazione comunale, tanto più in presenza di elementi di ambiguità, laddove si confrontano le suddette previsioni con quelle Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi.
5.- Nel merito, il ricorso ed i relativi motivi aggiunti sono fondati.
5.1.- La questione oggetto della controversa ruota intorno alla individuazione del significato della parola “iscritti”, contenuto nell’art. 11 del bando di gara. Questa disposizione, relativa ai criteri di valutazione, al numero 4 indica: “numero degli iscritti complessivi”.
Ad avviso dell’amministrazione comunale, ai fini della rispondenza del requisito, gli “iscritti” per essere considerati tali non solo devono aderire all’associazione sportiva ma devono essere anche tesserati annualmente presso la FIGC, la federazione nazionale di appartenenza.
Questa linea interpretativa si basa su una lettura coordinata tra le prescrizioni del bando di gara e quelle del Regolamento comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali e fa leva sulla previsione contenuta all’art. 1 del bando secondo cui: “La presente procedura è regolata dalle disposizioni contenute nel presente avviso e dal Regolamento comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 26.07.2022, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 09.03.2023.”.
Il bando, all’art. 11, relativo ai Criteri di valutazione, punto 4, indica: “numero degli iscritti complessivi”. In particolare, nell’ambito delle componenti dell’offerta tecnica, la consistenza degli iscritti costituisce uno dei criteri premiali, secondo la seguente tabella:
- numero maggiore di 100 iscritti, 10 punti;
- numero compreso tra 50 e 100 iscritti, 6 punti;
- numero inferiore a 50 iscritti, 3 punti.
A sua volta, il Regolamento comunale, all’art. 10 – relativo alle modalità di assegnazione ad associazioni private – nel riportare i criteri di priorità indica, tra gli altri, le “società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale”.
5.2.- Vi è quindi un disallineamento tra le previsioni del bando, che si limita a fare riferimento ai soli iscritti all’associazione sportiva, ed il Regolamento, secondo cui è necessario che gli iscritti, per essere utilmente conteggiati, siano anche tesserati alla federazione sportiva nazionale.
In conclusione, secondo l’amministrazione comunale, la previsione di cui all’art. 11 del bando va coordinata con l’art. 10 del Regolamento, per effetto del rinvio a quest’ultimo, contenuta all’1 del bando stesso.
6.- Ad avviso del Collegio, in questo caso, tuttavia, vale la previsione contenuta nel bando che richiama espressamente solo il numero degli iscritti. L’indicazione è dal significato univoco e chiaro, non suscettibile di diversa interpretazione, nel senso che fa riferimento al numero di aderenti alla società, senza necessità dell’ulteriore profilo relativo al tesseramento alla federazione. La previsione di cui all’art. 11 del bando, in quanto specifica per la determinazione del punteggio da attribuire all’offerta tecnica, prevale sulla previsione di cui all’art. 1 del bando stesso che rinvia genericamente alle prescrizioni del Regolamento.
Secondo consolidata giurisprudenza, le disposizioni dei bandi di gara che contengono clausole chiare vanno intese secondo il criterio dell’interpretazione letterale, dovendosi escludere ogni ulteriore procedimento ermeneutico. Solo nel caso di omissioni o di ambiguità di specifiche clausole, non superabili col criterio letterale, occorre fare ricorso ad altri criteri ermeneutici, tra cui l’interpretazione cd complessiva delle clausole le une per mezzo delle altre, di cui all'art. 1363 cod. civ., e l’interpretazione cd conservativa, di cui all’art. 1367 cod. civ., che, in ossequio al principio di conservazione degli atti giuridici, nel dubbio impone di seguire l'interpretazione utile a mantenerne gli effetti anziché ad eliderli (cfr., Cons. Stato sez. III, 4 agosto 2021, n. 5744).
7.- Né tantomeno si ravvisano gli estremi del grave illecito professionale, contestato dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. b) d. lgs. 36/2023, atteso che il bando di gara, come sopra illustrato, non prevede affatto che l’iscritto alla società sportiva sia anche tesserato federale.
Come chiarito sul punto dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 28 agosto 2020, “la falsità di una dichiarazione è invece predicabile rispetto ad un "dato di realtà", ovvero ad una "situazione fattuale per la quale possa alternativamente porsi l'alternativa logica vero/falso", rispetto alla quale valutare la dichiarazione resa dall'operatore economico.” e non anche in merito a questioni che “vertono sull'interpretazione - opinabile al più - di norme giuridiche.” (cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2019, n. 6157; id. sez. VI, 21 luglio 2020, n. 4660)
8.- In ogni caso, la questione legata all’esatta interpretazione della disposizione del bando di gara non è rilevante posto che, in base anche al principio del risultato di cui all’art. 1 d. lgs. 36/2023, la nozione di “tesseramento annuale”, anche laddove intesa secondo le prospettazioni dell’amministrazione resistente, comporterebbe che l’Associazione sportiva ricorrente comunque non perderebbe la prima posizione in graduatoria.
Dal tabulato relativo ai propri calciatori dilettanti e ai calciatori del settore giovanile, affiliati alla FIGC per la stagione sportiva 2024-2025, al 17 febbraio 2025, data di scadenza fissata dal bando, risulta un totale, rispettivamente, di 27 e 39 iscritti.
Se anche si escludessero dal computo i tesserati per i quali non era stata ancora fornita conferma dalla Federazione (sebbene la società ha attestato l'avvenuta iscrizione mediante documenti interni e ricevute bancarie), il numero di iscritti resterebbe comunque superiore a 50 tesserati FIGC, tale da giustificare l’attribuzione di 6 punti, ai sensi dell’art. 11 del bando di gara. L’Associazione conseguirebbe quindi 29 punti totali rispetto ai 28,08 punti attribuiti all’associazione sportiva controinteressata, mantenendo pertanto la prima posizione in graduatoria.
9.- L’accoglimento del ricorso e dei relativi motivi aggiunti produce l’annullamento degli atti impugnati: l’esclusione del ricorrente, la revoca dell’aggiudicazione in suo favore; l’aggiudicazione disposta, per scorrimento della graduatoria, in favore della controinteressata, ATS Calcio Vico.
Da ciò consegue anche l’accoglimento della domanda della ricorrente di reintegrazione in forma specifica, ai sensi dell’art. 122 c.p.a. Sussiste quindi il suo pieno diritto al subentro contrattuale, nel caso in cui il comune di Vico del Gargano abbia già disposto l’affidamento in concessione del campo sportivo comunale alla controinteressata, ATS Calvio Vico.
10.- Si ravvisano le giuste ed eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio, in considerazione degli oggettivi elementi di incertezza che hanno indotto la stazione appaltante ad adottare i provvedimenti impugnati. È fatto salvo il rimborso del contributo unificato, laddove effettivamente versato, che è posto a carico dell’amministrazione comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione unica), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati; dispone la reintegra in forma specifica dell’Associazione ricorrente, mediante affidamento della concessione relativa al campo sportivo comunale “Michele Gurliacco” di Vico del Gargano.
Compensa le spese del giudizio, salvo il rimborso alla ricorrente del contributo unificato, laddove effettivamente versato, posto a carico dell’amministrazione comunale resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO