Decreto cautelare 16 aprile 2022
Ordinanza cautelare 12 maggio 2022
Rigetto
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/07/2025, n. 5773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5773 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05773/2025REG.PROV.COLL.
N. 03160/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3160 del 2022, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Pizzari, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il consigliere Stefano Filippini;
Udito l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della causa depositata dalla difesa dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.L’oggetto del giudizio è costituito dal decreto di dispensa dal servizio per scarso rendimento adottato, nei confronti del sottotenente dell’Arma dei carabinieri -OMISSIS- in data 24.6.2021, dal Ministero della Difesa; provvedimento motivato, con riguardo alla documentazione caratteristica e matricolare, sulla circostanza che l’interessato avrebbe “ mostrato un marcato disinteresse ad impegnarsi maggiormente, evidenziando qualità personali e professionali negative sotto più aspetti, per le quali negli ultimi anni è stato più volte valutato inferiore alla media ed insufficiente ”.
2. Con il ricorso al T.a.r. per la Calabria il sig.-OMISSIS- ha censurato il provvedimento in questione per violazione di legge, eccesso di potere e violazione della circolare del Ministero della Difesa del 14.11.2006; in particolare, ha dedotto che quest’ultima circolare, al par. 3, lett. c, 2), stabilisce che la procedura di dispensa può essere avviata qualora l’insufficienza del rendimento del graduato sia riferita ad un periodo, successivo all’ammonizione, non inferiore a dodici mesi di servizio, nel cui computo non rientrano i periodi (e la relativa documentazione) caratterizzati da mancata redazione di documentazione caratteristica.
Nella specie, l’interessato:
i) per i periodi 23.7.2019-29.1.2020 e 13.7.2020-16.9.2020 è stato giudicato con rapporti informativi numeri d’ordine 34 e 36, rispettivamente del 30.5.2020 e del 13.11.2020, non ottenendo in entrambi i casi nessuna qualifica;
ii) a seguito di disturbi psichici iniziati nel 2017, è stato collocato: in licenza straordinaria per gravi motivi dal 18.9.2019 al 25.9.2019, dal 7.1.2020 al 24.1.2020 e dal 30.1.2020 al 2.2.2020; in licenza straordinaria per convalescenza dal 3.2.2020 al 25.2.2020; in aspettativa per infermità mentale dal 26.2.2020 al 12.7.2020 e dal 17.9.2020 al 20.04.2021; a disposizione della Commissione Medica Ospedaliera di Messina dal 21.4.2020 al 9.5.2021; in aspettativa per infermità mentale dal 10.5.2021 al 24.5.2021; a disposizione della Commissione Medica Ospedaliera di Messina dal 25.5.2021 al 17.6.2021;
iii) ha ricevuto le ammonizioni a migliorare il proprio rendimento, da parte dei superiori gerarchici, in data 7.3.2019 (a seguito del documento caratteristico n. 32 che ha stabilito una qualifica di “Insufficiente”) e 30.5.2020 (relativamente al documento caratteristico n. 34, che non ha stabilito alcuna qualifica) nonché alcune sanzioni disciplinari di corpo;
iv) stante la protratta infermità temporanea, è stato destinatario di un documento attestante mancata redazione di documentazione caratteristica per il periodo 17.9.2020-17.6.2021, con scheda valutativa 37 del 30.6.2021;
v) la dispensa dal servizio per scarso rendimento è stata adottata, come detto, in data 24.6.2021.
2.1. E dunque, nella specie difetterebbero i dodici mesi di servizio successivi all’ultima ammonizione (quella del 30.5.2020, adottata quando l’interessato era in malattia ed assente dal servizio dal 30.01.2020) poiché il periodo 17.9.2020-17.6.2021, immediatamente seguente a tale ammonizione, ricadrebbe nella fascia valutativa del provvedimento impugnato e quindi non avrebbe potuto essere tenuto in considerazione ai fini della dispensa dal servizio (difettando per quest’ultimo periodo alcun giudizio valutativo critico). Inoltre, le qualifiche di “Inferiore alla Media” ovvero “Insufficiente” non possano essere attribuite in caso di compilazione del solo rapporto informativo, cioè il documento caratteristico che si associa ad una valutazione di un periodo di servizio compreso fra 90 e 180 giorni. Mentre, nel caso di specie, l’ultimo documento caratteristico redatto è stato il rapporto informativo n. 34 (per il periodo di servizio 23.7.2019-29.1.2020), privo tuttavia di qualunque qualifica necessaria all’ammonizione.
3. L’Amministrazione resisteva al ricorso rappresentando, nella sostanza, che i dodici mesi di servizio soggetti ad una valutazione di “Insufficienza”, necessari per la formulazione della proposta di dispensa dal servizio, sono quelle successivi alla prima ammonizione (quella del 7.3.2019) e non quelli successivi all’ammonizione del 30.5.2020; né alcuna previsione prevede la necessità di una pluralità di ammonizioni per dare avvio alla procedura di specie, né che il sopravvenire di una seconda ammonizione determini la ripartenza del termine dilatorio annuale di cui si discute.
4. Con la sentenza indicata nell’intestazione il primo giudice ha rigettato il ricorso, aderendo alla prospettazione del Ministero. Invero, il T.a.r., all’esito della valutazione della complessiva posizione dell’interessato e dei profili di criticità emersi negli anni, ha osservato che il ricorrente (…) è stato destinatario di una rilevante serie di qualifiche “Inferiori alla media” o “Insufficienti”, nonché di numerose sanzioni disciplinari di corpo, peraltro mai impugnate. Per tali ragioni non ha conseguito un giudizio di idoneità all'avanzamento al grado di Tenente per le aliquote 2003, 2004, 2007, 2008, 2011, 2012, 2015, 2016 e 2019, mantenendo pertanto il grado iniziale della carriera degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, (…) sicchè la condotta tenuta dell’Ufficiale risulta oggettivamente connotata da gravi e prolungate carenze, cristallizzate nell’apprezzamento complessivo dei profili personali, professionali ed operativi eseguito nei suoi confronti dalla p.a. resistente.
Ad avviso del T.a.r., “ il provvedimento avversato è stato adottato in conformità alla procedura prevista dalla circolare ministeriale; invero, ai sensi degli artt. 923, comma 1, lett. d) e 932 D. Lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare) “Il militare che dia scarso rendimento è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva”.
Nello specifico, il provvedimento di dispensa dev’essere adottato con determinazione ministeriale, su proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende l’interessato, a seguito di ammonizione al militare e del parere espresso dalla Commissione di avanzamento.
La circolare del 14 novembre 2016, diramata dalla Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa, disciplina poi i profili procedurali della cessazione dal servizio permanente.
In particolare, al par. 3, lett. a) è previsto che «Il militare che ha evidenziato con carattere di continuità comportamenti o qualità negative nel rendimento in servizio, destinatario in sede di valutazione caratteristica della qualifica di “inferiore alla media” o di “insufficiente”, deve essere ammonito per iscritto… in ordine alle conseguenze derivanti da un mancato ravvedimento», mentre alla lett. b) è stabilito che “Qualora il militare, trascorso almeno un anno di servizio dall’ammonizione (documentato con schede valutative e/o rapporti informativi), riporti la qualifica o il giudizio di insufficiente il Comando/Ente dovrà valutare se esistano o meno obiettivi margini di recupero dell’interessato, procedendo ad una delle seguenti azioni: 1) rinnovare l’ammonizione per iscritto, attendendo obbligatoriamente l’esito di ulteriore valutazione e svolgendo, in caso di nuovo rendimento insufficiente (documentato con scheda valutativa o rapporto informativo), la medesima ponderazione circa la possibilità di recupero dell’interessato; 2) avviare il procedimento di dispensa con le modalità di cui al successivo punto 4”.
A seguito pertanto del decorso di almeno un anno di servizio dall’ammonizione scritta, il Comando, previa valutazione dell’esistenza di “obiettivi margini di recupero dell’interessato”, può alternativamente: 1) rinnovare l’ammonizione per iscritto, attendendo obbligatoriamente l’esito di ulteriore valutazione; 2) avviare il procedimento di dispensa.
In termini simmetrici il par. 3, lett. c. prevede alternativamente che: 1) dopo la prima ammonizione “il militare dovrà essere ammonito, circa la necessità di fornire un rendimento adeguato al ruolo rivestito e sulle conseguenze di un mancato ravvedimento, ogni qualvolta venga notificata al medesimo una valutazione di tenore negativo, documentata con scheda valutativa o rapporto informativo”; 2) “la procedura di dispensa può essere avviata nei casi in cui il carattere di insufficienza del rendimento, riscontrabile dalla documentazione caratteristica, sia riferito ad un periodo non inferiore a dodici mesi di servizio, successivo all’ammonizione, a formare il quale non concorrono i documenti di Mancata redazione di documentazione caratteristica”.
Tanto premesso, ad avviso del Collegio l’ammonizione -da cui decorre il periodo non inferiore a dodici mesi di servizio necessario per l’avvio del procedimento di dispensa- è da individuarsi, per come dedotto dalla difesa erariale, in quella comminata al ricorrente il 7.03.2019 -all'atto della notifica della scheda valutativa n. 32 recante la qualifica di “Insufficiente” e relativa al periodo 31.12.2017- 31.12.2018- e non invece nella successiva ammonizione del 30.05.2020, essendo stata adottata l’avversata determinazione di dispensa comunque nel rispetto della prescritta garanzia di un’adeguata ponderazione della posizione del militare (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 11 luglio 2019, n. 639).
In applicazione della disciplina nel senso appena chiarito, pertanto, dal 7.3.2019 al 18.1.2021, data di avvio del procedimento di dispensa dal servizio, è quindi computabile il periodo minimo di dodici mesi di servizio effettivi, entro i quali valutare la presenza di “obiettivi margini di recupero dell’interessato”, periodo minimo che nella fattispecie risulta perfezionato.
Ai fini di tale computo sono stati infatti considerati:
- il periodo dal 31.12.2018 al 22.7.2019, relativo al documento caratteristico n. 33, nel quale è riportata la qualifica di “Insufficiente”, il cui dies a quo per il decorso del termine minimo di dodici mesi di servizio effettivi è da intendersi coincidente con la data dell’ammonizione e quindi con il 7.03.2019;
- il periodo dal 23.7.2019 al 29.1.2020, relativo al rapporto informativo n. 34, notificato il 30.05.2020 in uno alla seconda ammonizione;
- il periodo dal 13.7.2020 al 16.9.2020, relativo al rapporto informativo n. 36, con rendimento “Insufficiente”.
Non è stato invece considerato il periodo dal 30.01.2020 al 12.07.2020, relativo al documento n. 35, “durante il quale il valutando non ha prestato alcun servizio in quanto in licenza di convalescenza”, trattandosi di dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica, esclusa dalla valutazione in applicazione al par. 3, lett. c, 2) della circolare.
In senso contrario a quanto precisato non può assumere rilievo la circostanza, rilevata dal ricorrente, che nel periodo indicato nel rapporto informativo n. 34 - riguardante l’arco temporale compreso tra il 23.07.2019 ed il 29.01.2020- siano stati erroneamente conteggiati un numero complessivo di 26 giorni -inerenti al 18.09.2019-25.09.2019 e al 7.01.2020-24.01.2020- invece non computabili ai fini della valutazione caratteristica, essendo l’esponente a “riposo medico”, per come evincibile dallo “statino” allegato in giudizio.
Invero, pur al netto di tale periodo, il numero complessivo di giorni di servizio effettivo è superiore a 365 e pertanto è sufficiente ad integrare i dodici mesi minimi di cui al par. 3, lett. c., 2) della circolare.
4.1. Il ricorso pertanto è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite.
5. Avverso tale decisione il sig.-OMISSIS- ha proposto il presente giudizio di appello, affidandolo ai seguenti motivi:
5.1. Error in iudicando con riferimento alla mancata rilevazione della violazione di legge e dell’eccesso di potere: in particolare, il primo giudice avrebbe errato: - nel considerare il termine di decorrenza di almeno dodici mesi di valutazione dalla data della prima ammonizione del 7 marzo 2019, invece che dalla data della seconda ammonizione comminata il 30 maggio 2020; - nel ritenere comunque maturato il termine di almeno un anno di servizio, con decorrenza dalla data della prima ammonizione comminata il 7 marzo 2019, conteggiando “a macchia di leopardo” tutti i periodi di servizio successivi a detta prima ammonizione; - nella errata considerazione dei documenti caratteristici n. 34 (emesso con giudizio Insufficiente per il periodo 23/7/2019 – 29/1/2020 contenente l’ammonizione del 30 maggio 2020); n. 35 (per il periodo 30/1/2020 – 12/7/2020 di mancata redazione della documentazione caratteristica); n. 36 (per il periodo valutativo 13/7/2020 – 16/9/2020 con giudizio Insufficiente); n. 37 (per il periodo 17/9/2020 – 17/6/2021 di mancata redazione della documentazione caratteristica); - nella svalutazione del precario stato di salute dell’interessato per seri disturbi psichici iniziati nel 2017 e, più segnatamente, dell’aspettativa per infermità temporanea dal 26/2/2020 al 12/7/2020 e dal 17/9/2020 al 20/4/2021, emergenti dalla documentazione matricolare allegata agli atti.
5.2. E’ stata anche chiesta la sospensione cautelare della sentenza impugnata.
5.3. Con successiva memoria l’appellante ha ulteriormente illustrato le ragioni a sostegno della tutela cautelare richiesta.
6. La Sezione, prima con decreto cautelare n. -OMISSIS- e poi con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, ha rigettato la richiesta di sospensiva.
7. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame producendo anche la memoria difensiva del Ministero appellato.
8. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 17 giugno 2025.
9. L’appello è infondato.
10. Le censure si prestano a una trattazione unitaria, che deve prendere le mosse dalla considerazione del quadro normativo di riferimento.
Il d.Lgs 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare) prevede, all’art. 923 (rubricato “Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego”), annovera tra queste, alla lettera d), lo “ scarso rendimento ”.
Il successivo art. 932 dispone che:
1. Il militare che dia scarso rendimento è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva.
2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 è subordinato alla determinazione ministeriale su proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende l'interessato. La determinazione è adottata a seguito di:
a) ammonizione all'interessato;
b) parere delle commissioni o autorità competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento.
3. Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere l'assegnazione all'interessato di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilità di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento .
La circolare ministeriale del 14 novembre 2016 contiene le disposizioni procedimentali relative al predetto procedimento di dispensa per scarso rendimento instaurato nei confronti del personale militare in servizio permanente, evidenziandosi che esso trova la sua essenza nello “…scadente e improduttivo modo di operare, dovuto ad una sostanziale incapacità di fornire un rendimento accettabile… ”, con la precisazione del valore solo complementare di eventuali vicende penali e/o disciplinari.
10.1. Lo scarso rendimento si configura quindi, secondo quanto precisato in tale circolare, allorché, elementi obiettivi riscontrabili dalla documentazione caratteristica evidenzino l’incapacità del militare di raggiungere il normale rendimento, con pregiudizio dei superiori interessi del buon andamento e dell’efficienza delle forze armate.
3.2. La predetta circolare prevede altresì che “ Il militare che ha evidenziato con carattere di continuità comportamenti o qualità negative nel rendimento del servizio, destinatario in sede di valutazione caratteristica di “inferiore alla media” o di “insufficiente” debba essere ammonito per iscritto… in ordine alle conseguenze derivanti da un mancato ravvedimento…”. E, qualora trascorso un anno dall’ammonimento, il militare non abbia evidenziato margini di recupero conseguendo un’altra valutazione negativa l’amministrazione potrà rinnovare l’ammonizione per iscritto o procedere alla dispensa dal servizio dando avvio al relativo iter procedimentale.
4. Alla luce del predetto quadro normativo va esaminata la posizione dell’appellante.
In fatto, risultano non controversi i seguenti elementi.
Il sottotenente-OMISSIS-, già giudicato con la qualifica di "inferiore alla media" per il periodo dal 13.12.2015 al 19.07.2016 (scheda valutativa n. 29), è poi risultato "inferiore alla media" nella scheda valutativa n. 30 (periodo dal 20.7.2016 al 19.7.2017), "insufficiente" nel rapporto informativo n. 31 (redatto per il periodo dal 20.7.2017 al 30.12.2017), "insufficiente" nella scheda valutativa n. 32 (redatta per il periodo dal 31.12.2017 al 30.12.2018), "insufficiente" nella scheda valutativa n. 33 (redatta per il periodo dal 31.12.2018 al 22.7.2019), "insufficiente" nel rapporto informativo n. 34 (redatto per il periodo dal 23.7.2019 al 29.1.2020); la dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica n. 35 (redatta per il periodo dal 30.1.2020 al 12.7.2020) evidenzia che durante il quale il valutando non ha prestato alcun servizio in quanto in licenza di convalescenza; il rapporto informativo n. 36 (redatto per il periodo dal 13.7.2020 al 16.9.2020) giudica il rendimento "insufficiente".
In data 18.1.2021, non essendovi stato alcun miglioramento nel rendimento di servizio, previa notifica di avvio del procedimento in pari data, il Capo ufficio logistico del Comando Legione CC Calabria, nel riepilogare le vicende di servizio dell'Ufficiale, formulava la proposta per l'adozione del provvedimento di dispensa dal servizio; acquisiti i pareri della scala gerarchica, tale proposta veniva inoltrata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che la trasmetteva alla Commissione di Avanzamento per il previsto parere. Detta Commissione, con verbale del 17.6.2021, esprimeva il proprio parere favorevole alla proposta di cessazione dal servizio per scarso rendimento avanzata nei confronti dell’interessato, sicchè il successivo 24.6.2021, il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, adottava il decreto oggetto di impugnazione.
Quanto agli atti di ammonizione, risulta dagli atti che, in data 7.3.2019, all'atto della notifica della scheda valutativa n. 32, l’interessato è stato formalmente ammonito affinchè fornisse un maggiore impegno nelle attività istituzionali, sollecitazione che è stata reiterata anche con la notifica del rapporto informativo n. 34 (riferito al periodo dal 23.7.2019 al 29.1.2020) recante, ancora una volta, un giudizio negativo (al pari di quello contenuto nel precedente documento caratteristico n. 33).
L'ammonizione del 30.5.2020 (notificata all’interessato unitamente al rapporto informativo n. 34, contenente una valutazione sempre di tenore negativo), dalla quale l’appellante vorrebbe far decorre ulteriormente un nuovo termine annuale per la formulazione della proposta di dispensa dal servizio, è invece stata adottata, secondo la prospettazione difensiva dell’Amministrazione e in linea con la richiamata circolare, in aggiunta rispetto a quella comminata in data 7.3.2019, al solo fine di avvertire ulteriormente l’interessato circa la necessità di fornire un rendimento adeguato al ruolo rivestito e sulle conseguenze di un mancato ravvedimento, non certo per rinunciare alla possibilità di esercitare il potere di dispensarlo dal servizio a fronte della descritta serie di insufficienze nel rendimento.
E dunque, successivamente alla prima ammonizione del 7.3.2019 (connessa alla scheda valutativa n. 32), l’Amministrazione ha atteso il trascorrere dei previsti dodici mesi di servizio (nella specie, non consecutivi) effettivamente prestato dall'Ufficiale, per il cui computo sono stati considerati i periodi contenuti nei documenti caratteristici n. 33 (a decorrere dal 7.3.2019, sebbene il documento sia riferito al periodo dal 31.12.2018 al 22.7.2019), n. 34 (redatto per il periodo dal 23.7.2019 al 29.1.2020) e n. 36 (relativo al periodo dal 13.7.2020 al 16.9.2020), tutti recanti ancora giudizi negativi; non è stato invece considerato il periodo della valutazione n. 35 (per "Mancata redazione di documentazione caratteristica" relativamente al periodo dal 30.1.2020 al 12.7.2020, in cui l’interessato non ha prestato alcun servizio in quanto in licenza di convalescenza ed aspettativa per infermità temporanea). Solo in data 18.1.2021, allorchè era comunque decorso un significativo spazio temporale dalla adozione anche della seconda ammonizione senza che fossero emersi segnali di recupero, come attestato dal documento valutativo n. 36, la gerarchia si è determinata nel senso di procedere con la proposta di dispensa.
Né paiono al Collegio condivisibili le deduzioni dell’appellante secondo cui, per il periodo 13.7.2020-16.9.2020, si è trattato di giudicare persona inferma di mente, sicchè anche quel periodo dovrebbe essere escluso dalla considerazione ai fini del raggiungimento di almeno un anno di servizio utile e necessario per l'apertura del procedimento di dispensa a seguito della prima ammonizione del 7 marzo 2019.
Al riguardo, giova considerare che l’interessato, prima del rientro in servizio nel periodo suddetto (al termine della malattia) nell'incarico di addetto all'ufficio logistico del Comando Legione CC Calabria, è stato sottoposto a visita di controllo presso la competente Infermeria Presidiaria e giudicato idoneo al servizio militare incondizionato (del resto, in assenza di tale accertamento sanitario neppure avrebbe potuto riprendere servizio); né l’appellante ha adeguatamente dimostrato l’inattendibilità macroscopica di tale ultimo giudizio.
5. Tutto ciò premesso, pare evidente al Collegio che nella specie risultino rispettate le previsioni di legge e di circolare secondo cui la dispensa dal servizio deve essere preceduta da almeno un anno di servizio effettivo successivo all’ammonimento (invero, dalla prima ammonizione del 7.3.2019, risulta decorso il previsto periodo di servizio "non inferiore a dodici mesi" necessario per l'avvio del procedimento di dispensa, al netto delle assenze per malattia che non sono state computate nel calcolo (4 mesi e 15 giorni di "Insufficiente" dal 7.3.2019 al 22.7.2019 di cui al doc. n. 33; ulteriori 6 mesi e 6 giorni di "Insufficiente" dal 23.7.2019 al 29.1.2020 di cui al doc. n. 34; ulteriori 2 mesi e 3 giorni da1 13.7.2020 al 16.9.2020 di cui al doc. n. 36).
Dunque, l’appellante, come emerge documentalmente, ha prestato servizio effettivo, valutato con giudizi negativi di insufficienza, per un totale di 12 mesi e 24 giorni a seguito della prima ammonizione.
Non può invece condividersi la tesi dell’appellante secondo cui, per il solo fatto che l’ammonimento del 2019 sia stato reiterato nel 2020, ciò comporti per l’Amministrazione la rinuncia o la caducazione del potere di pronunciare la dispensa decorsi i dodici mesi dal primo ammonimento. Nessuna logica appare sottendere la prospettazione difensiva, secondo la quale, irragionevolmente, al reiterarsi dell’ammonimento (evidentemente, nella ricorrenza delle relative condizioni), dovrebbe aversi una “sanatoria” del precedente servizio insufficiente; né il tenore testuale della circolare, per come sopra riportato, prevede che alla seconda ammonizione scritta faccia seguito un ulteriore valutazione annuale, essendo sufficiente allo scopo un congruo periodo di valutazione negativa (nella specie, quello di cui alla scheda n. 36).
Dunque, l’iter nella specie seguito dall’Amministrazione ha dimostrato attenta e meditata ponderazione della situazione complessiva, che ha condotto all’avvio della procedura di dispensa solo allorchè non si ravvisano più spazi di possibile miglioramento del rendimento.
Aspetti ben evidenziati nel provvedimento impugnato, che descrive analiticamente l’andamento (largamente insoddisfacente) delle valutazioni riportate dall’interessato a partire dal 2001 e le numerose sanzioni disciplinari dalle quali è stato attinto.
Peraltro, il giudizio discrezionale operato dall’Amministrazione ha formato oggetto solo di generiche censure, incapaci di palesare alcuna manifesta illogicità o travisamenti del fatto.
6. Le considerazioni suddette risultano assorbenti rispetto ad ogni ulteriore censura mossa dall’appellante; l’appello va dunque integralmente rigettato.
7. Sussistono comunque giustificati motivi, connessi alla natura del contenzioso e alle peculiarità del caso, per come emergenti dagli atti, per disporre la compensazione delle spese di lite del grado tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.