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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/07/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1285/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1285 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022
TRA
( CF e ( CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rapp.to e difeso dall'avv. Francesca Ricciardi giusta procura in C.F._2
atti Attrici
CONTRO
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4
1 (NATA A ROMA IL 14.12.1933), , , Controparte_7 Controparte_8
, , , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
. , Controparte_12 Controparte_13 CP_14
, , , nonché ogni Controparte_15 Controparte_16 CP_17
eventuale erede o avente causa convenuti contumace
OGGETTO: Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.10.2022 per pubblici proclami, Parte_1
e convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Rieti , Parte_2 Controparte_1
, , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, (nata a [...] il [...]), ,
[...] Controparte_4 Controparte_7 CP_8
, , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
[...] Controparte_13 CP_14 Controparte_15 CP_16
nonché ogni eventuale erede o avente causa, diretto o mediato dei
[...] CP_17
predetti comproprietari ed intestatari catastali, per ivi sentir dichiarare l'acquisto in loro favore per intervenuta usucapione dell'immobile sito in Comune di Leonessa (RI), nella frazione di Terzone, loc. Corvatello, distinto in Catasto Terreni al foglio 43, particella 287
sub 2.. Riferivano di aver avuto il possesso indisturbato per oltre venti anni.
Verificata la correttezza della notifica dell'atto di citazione ai convenuti e la loro mancata costituzione in giudizio, ne veniva dichiarata la contumacia.
2 Venivano ammesse le prove testimoniali articolate dalle attrici e alla udienza del
15.12.2023 venivano escussi i testimoni.
Conclusa la istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con concessione di termini per memorie conclusionali ai sensi di legge.
MOTIVO DELLA DECISIONE
L'usucapione, come è noto, è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per l'istituto. Il possesso, che consente l'usucapione, deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
La Suprema Corte di Cassazione (Sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente,
una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una
3 semplice dichiarazione di aver posseduto. ( cfr. Cassazione Civile, sezione VI, 7 settembre
2018, n. 21873.)
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e
“chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011).
Secondo la giurisprudenza più rigorosa, occorre, in più che l'attore fornisca indizi idonei a fornire la prova presuntiva che l'attività si sia svolta “uti domunus” (Trib. Avezzano
03.09.2019 n. 425). Un indizio siffatto può rinvenirsi nella inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Corte di Appello di Napoli 04.06.2018 n. 2663). Il disinteresse “formale”, in altri termini, costituisce chiaro indizio di disinteresse “sostanziale” e permette di ritenere ampiamente raggiunta la prova dell'elemento psicologico del possesso ad usucapionem in capo alla attrice.
I testimoni escussi ( e ) dichiaravano di conoscere Testimone_1 Testimone_2
perfettamente l'immobile oggetto di usucapione e che avevano visto negli anni il marito ed il figlio della attrice occuparsi della manutenzione dell'immobile Parte_1
oggetto di causa ed effettuare le riparazioni. Di contro però affermavano di non conoscere
Il possesso su detto bene da parte della attrice Parte_2 Parte_2
veniva provato dalla testimonianza resa da il quale affermava che aveva Tes_3
4 curato per oltre venti anni per conto di , padre di le pratiche Persona_1 Pt_2
dell'immobile in questione e affermava che una porzione dell'immobile era stato posseduto dalla famiglia di e pertanto da Persona_1 Parte_2
contestualmente riferiva che è la proprietaria confinante dall'altra Parte_1
parte. Il teste affermava che dalle ricerche effettuate per sistemare le pratiche catastali aveva scoperto che il rudere era in co-possesso delle due case.
L'espletata istruttoria, orale e documentale, ha pertanto dimostrato il possesso continuato,
mai interrotto, per oltre venti anni, nonché pacifico e pubblico sul bene in questione da parte delle due attrici, senza che mai nessuno abbia avanzato pretese su tale proprietà,
possesso tale da giustificare l'animus possidendi e, quindi, la acquisizione della proprietà
pro indiviso dell'immobile oggetto di causa.
La mancata costituzione dei convenuti a cui la citazione è stata notificata giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di E e dichiara Parte_1 Parte_2
in loro favore pro indiviso l'avvenuto acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. della piena, intera ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in Comune di
Leonessa (RI), nella frazione di Terzone, loc. Corvatello, distinto in Catasto Terreni al foglio 43, particella 287 sub 2.. Porz Rur Fp .
5 - Conseguentemente e, per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
competente la relativa trascrizione ed all'Ufficio Tecnico Erariale del Comune competente di eseguire le relative volture, con esonero di responsabilità.
- Spese compensate
Così deciso in Rieti 30.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1285 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022
TRA
( CF e ( CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rapp.to e difeso dall'avv. Francesca Ricciardi giusta procura in C.F._2
atti Attrici
CONTRO
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4
1 (NATA A ROMA IL 14.12.1933), , , Controparte_7 Controparte_8
, , , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
. , Controparte_12 Controparte_13 CP_14
, , , nonché ogni Controparte_15 Controparte_16 CP_17
eventuale erede o avente causa convenuti contumace
OGGETTO: Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.10.2022 per pubblici proclami, Parte_1
e convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Rieti , Parte_2 Controparte_1
, , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, (nata a [...] il [...]), ,
[...] Controparte_4 Controparte_7 CP_8
, , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
[...] Controparte_13 CP_14 Controparte_15 CP_16
nonché ogni eventuale erede o avente causa, diretto o mediato dei
[...] CP_17
predetti comproprietari ed intestatari catastali, per ivi sentir dichiarare l'acquisto in loro favore per intervenuta usucapione dell'immobile sito in Comune di Leonessa (RI), nella frazione di Terzone, loc. Corvatello, distinto in Catasto Terreni al foglio 43, particella 287
sub 2.. Riferivano di aver avuto il possesso indisturbato per oltre venti anni.
Verificata la correttezza della notifica dell'atto di citazione ai convenuti e la loro mancata costituzione in giudizio, ne veniva dichiarata la contumacia.
2 Venivano ammesse le prove testimoniali articolate dalle attrici e alla udienza del
15.12.2023 venivano escussi i testimoni.
Conclusa la istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con concessione di termini per memorie conclusionali ai sensi di legge.
MOTIVO DELLA DECISIONE
L'usucapione, come è noto, è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per l'istituto. Il possesso, che consente l'usucapione, deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
La Suprema Corte di Cassazione (Sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente,
una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una
3 semplice dichiarazione di aver posseduto. ( cfr. Cassazione Civile, sezione VI, 7 settembre
2018, n. 21873.)
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e
“chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011).
Secondo la giurisprudenza più rigorosa, occorre, in più che l'attore fornisca indizi idonei a fornire la prova presuntiva che l'attività si sia svolta “uti domunus” (Trib. Avezzano
03.09.2019 n. 425). Un indizio siffatto può rinvenirsi nella inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Corte di Appello di Napoli 04.06.2018 n. 2663). Il disinteresse “formale”, in altri termini, costituisce chiaro indizio di disinteresse “sostanziale” e permette di ritenere ampiamente raggiunta la prova dell'elemento psicologico del possesso ad usucapionem in capo alla attrice.
I testimoni escussi ( e ) dichiaravano di conoscere Testimone_1 Testimone_2
perfettamente l'immobile oggetto di usucapione e che avevano visto negli anni il marito ed il figlio della attrice occuparsi della manutenzione dell'immobile Parte_1
oggetto di causa ed effettuare le riparazioni. Di contro però affermavano di non conoscere
Il possesso su detto bene da parte della attrice Parte_2 Parte_2
veniva provato dalla testimonianza resa da il quale affermava che aveva Tes_3
4 curato per oltre venti anni per conto di , padre di le pratiche Persona_1 Pt_2
dell'immobile in questione e affermava che una porzione dell'immobile era stato posseduto dalla famiglia di e pertanto da Persona_1 Parte_2
contestualmente riferiva che è la proprietaria confinante dall'altra Parte_1
parte. Il teste affermava che dalle ricerche effettuate per sistemare le pratiche catastali aveva scoperto che il rudere era in co-possesso delle due case.
L'espletata istruttoria, orale e documentale, ha pertanto dimostrato il possesso continuato,
mai interrotto, per oltre venti anni, nonché pacifico e pubblico sul bene in questione da parte delle due attrici, senza che mai nessuno abbia avanzato pretese su tale proprietà,
possesso tale da giustificare l'animus possidendi e, quindi, la acquisizione della proprietà
pro indiviso dell'immobile oggetto di causa.
La mancata costituzione dei convenuti a cui la citazione è stata notificata giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di E e dichiara Parte_1 Parte_2
in loro favore pro indiviso l'avvenuto acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. della piena, intera ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in Comune di
Leonessa (RI), nella frazione di Terzone, loc. Corvatello, distinto in Catasto Terreni al foglio 43, particella 287 sub 2.. Porz Rur Fp .
5 - Conseguentemente e, per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
competente la relativa trascrizione ed all'Ufficio Tecnico Erariale del Comune competente di eseguire le relative volture, con esonero di responsabilità.
- Spese compensate
Così deciso in Rieti 30.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
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