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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2813 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 500/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 500 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 06/05/2025 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Franco Parte_1 P.IVA_1
Muratori.
APPELLANTE
E
C.F. e P. IVA , rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Fabrizio Maria Ciano.
APPELLATA
E
e Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI
E (C.F. e P. I.V.A. ), e, per essa, quale Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4
mandataria con rappresentanza C.F. Controparte_5
), e per essa a sua volta, quale mandataria con rappresentanza P.IVA_5 CP_6
(C.F. e P I.V.A. ) rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni
[...] P.IVA_6 P.IVA_4
Simone.
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Visti i rispettivi atti introduttivi delle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
L'appello è improcedibile.
L'appellante, infatti, non è comparso alla prima udienza del 9.4.2025, né a quella di rinvio del 6.5.2025, regolarmente comunicata.
Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348, comma 2, c.p.c., secondo cui « Se
l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con
ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà
comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è
dichiarato improcedibile anche d'ufficio ».
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia. La definizione del giudizio in via pregiudiziale giustifica poi l'applicazione dei minimi tariffari.
Nulla per le spese tra l'appellante e e , stante la mancata Controparte_2 Controparte_3
costituzione degli stessi. contumacia degli stessi.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore della Controparte_1
e di delle spese di lite che liquida rispettivamente in €
[...] Controparte_4
3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Nulla sulle spese tra l'appellante e e . Controparte_2 Controparte_3
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 6.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 500 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 06/05/2025 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Franco Parte_1 P.IVA_1
Muratori.
APPELLANTE
E
C.F. e P. IVA , rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Fabrizio Maria Ciano.
APPELLATA
E
e Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI
E (C.F. e P. I.V.A. ), e, per essa, quale Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4
mandataria con rappresentanza C.F. Controparte_5
), e per essa a sua volta, quale mandataria con rappresentanza P.IVA_5 CP_6
(C.F. e P I.V.A. ) rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni
[...] P.IVA_6 P.IVA_4
Simone.
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Visti i rispettivi atti introduttivi delle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
L'appello è improcedibile.
L'appellante, infatti, non è comparso alla prima udienza del 9.4.2025, né a quella di rinvio del 6.5.2025, regolarmente comunicata.
Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348, comma 2, c.p.c., secondo cui « Se
l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con
ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà
comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è
dichiarato improcedibile anche d'ufficio ».
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia. La definizione del giudizio in via pregiudiziale giustifica poi l'applicazione dei minimi tariffari.
Nulla per le spese tra l'appellante e e , stante la mancata Controparte_2 Controparte_3
costituzione degli stessi. contumacia degli stessi.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore della Controparte_1
e di delle spese di lite che liquida rispettivamente in €
[...] Controparte_4
3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Nulla sulle spese tra l'appellante e e . Controparte_2 Controparte_3
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 6.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella