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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 03/12/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Va- lentina AB, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18 del Ruolo Generale degli Affari Civili Con- tenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2
, e C.F. C.F._2 Parte_3
, quale genitore esercente la responsabilità geni- C.F._3
toriale sulla figlia minore C.F. Persona_1
, domiciliati all'indirizzo pec C.F._4 [...]
in uso all'Avv. Pinelli Michele, che li rappresenta e difen- Email_1
de per mandato in atti;
- TT -
CONTRO
con sede in Partanna, C.F. Controparte_1
in persona dell'amministratore pro-tempore, domiciliato P.IVA_1
all'indirizzo pec in uso Email_2
all'Avv. Passalacqua Vito, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- Convenuto -
1 , C.F. , Controparte_2 C.F._5
- Convenuto -
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera as- sembleare - spese condominiali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 12/11/2025, le parti hanno concluso come da verbale redatto in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Con comparsa di costituzione ex art. 125 disp. att. c.p.c. regolar- mente notificata alle controparti, Parte_1 [...]
e quale genitore di Parte_4 Parte_3
hanno tempestivamente riassunto la cau- Persona_1
sa originariamente instaurata innanzi al Giudice di Pace di Partanna con il n. 39/2023 RG, dichiaratosi incompetente per materia, giusta ordi- nanza del 09/10/2023.
In comparsa è stato sostenuto che e Parte_1
le sue nipoti e la minore Parte_2 [...]
figlie di (che avrebbe rinunciato Persona_1 Parte_3
all'eredità ex art. 521 C.C. con atto notarile del 28/03/2018), sarebbero proprietarie di tre unità immobiliari ereditate dal de cuius Persona_2
e ricadenti nel complesso condominiale convenuto, sito a Par-
[...]
tanna in Via Vittorio Emanuele n. 220-226; in tale veste, hanno impu- gnato le delibere dell'assemblea condominiale del 26/10/2022 e del
21/12/2022.
Con l'impugnazione, gli attori hanno, in particolare, lamentato che:
- sono stati violati gli artt. 1135 co. 1 n. 4) e 67 disp. att. c.c., in
Tribunale di Sciacca
- 2 - quanto i lavori di restauro conservativo del prospetto, inseriti al primo punto dell'ordine del giorno della delibera del
26/10/2022, non sono di ordinaria ma di straordinaria ammini- strazione, per i quali è d'obbligo la preventiva istituzione dello speciale fondo di legge. La delibera è stata comunque assunta in conflitto di interessi;
- la delibera del 21/12/2022 è stata adottata in assenza delle mag- gioranze prescritte, posto che l'Arch. è in- Controparte_3
tervenuto in nome e per conto del senza Parte_5
averne regolare delega;
- all'epoca era incapace a rivestire la qualità di Controparte_2
amministratore del condominio e a commissionare i lavori di cui alle delibere impugnate, tenuto conto che la sua carica di ammi- nistratore di condominio scaduta nel 2009 non è mai stata con- fermata, salva la ratifica del suo operato avvenuta con la impu- gnata delibera del 21/12/2022;
- ad ogni modo, l'amministratore va revocato per le gravi irregola- rità nella gestione meglio elencati in comparsa.
Gli attori hanno pertanto domandato al Tribunale di:
“Ritenere e dichiarare nulle ed illegittime, e comunque annullabili le delibere assem- bleari del 26 ottobre 2022 e del 21 dicembre 2022 impugnate per i superiori motivi esposti e per ogni altra illegittimità configurabile;
Ritenere e dichiarare che parte ricorrente nulla deve per le causali di cui alle delibere impugnate;
Revocare ex tunc qualora risultasse sussistente la carica di amministratore di condo-
Tribunale di Sciacca
- 3 - minio a controparte per le gravi irregolarità poste in essere dallo stesso”.
Si è costituto in giudizio il in persona Controparte_1
dell'amministratore pro-tempore, , quest'ultimo pure Controparte_2
evocato in proprio ma rimasto contumace.
Il CONDOMINIO ha, in dettaglio, sostenuto che:
- i ricorrenti sono decaduti dal diritto di impugnare le delibere as- sembleari ex art. 1137 c.c., in quanto l'istanza e la convocazione al primo incontro di mediazione civile per la delibera del
26/10/2022 avrebbero dovute essere comunicate al Condomi- nio entro il 02/12/2022, mentre l'impugnazione della delibera è stata notificata a soltanto in data Controparte_2
28/12/2022, peraltro in proprio e non in qualità di amministra- tore. Per la delibera del 21/12/2022 non sarebbe stata fatta, in- vece, alcuna comunicazione entro il termine di legge fissato al
22/01/2023;
- nei ricorrenti difetta, comunque, la legittimazione attiva;
gli stessi non rivestono la qualità di eredi di per rap- Persona_3
presentazione poiché il loro padre, non Parte_3
ha mai validamente rinunciato alla eredità del de-cuius ma, anzi,
l'ha accettata, sebbene tacitamente;
- nel merito, non si è verificata alcuna violazione dell'art. 1135 co.
1 n. 4, c.c., in quanto i lavori deliberati dall'assemblea non sono classificabili come opere di straordinaria manutenzione o inno- vazioni. Né dell'art. 67 disp. att. c.c., le deleghe in originale es- sendo state allegate ai verbali delle deliberazioni, anche con rife-
Tribunale di Sciacca
- 4 - rimento al Parte_5
- l'amministratore , nominato con la delibera Controparte_2
del 03/05/2006, ha regolarmente continuato ad esercitare i suoi poteri in regime di prorogatio imperii, senza che subentrasse mai la formale revoca o la sostituzione;
In conclusione, esso ha domandato al Tribunale di: dichiarare la decadenza dei ricorrenti dal diritto di impugnare le delibere assembleari condominiali del 26 ottobre 2022 e del 21 dicembre 2022; dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e di Parte_2
; Persona_1
in ogni caso, rigettare, con ogni e qualsiasi statuizione, le domande proposte in ricorso in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
con vittoria di spese, onorari e spese generali.
La causa è stata istruita in modo documentale, poi trattenuta in de- cisione all'udienza del 12/11/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Premesso in fatto, si osserva
IN DIRITTO
La domanda avanzata dagli attori è inammissibile, per difetto di le- gittimazione attiva.
Il proprietario dell'immobile di interesse inserito nel cotesto con- dominiale convenuto è, infatti, unico erede del Parte_3
precedente proprietario la rinuncia all'eredità del Persona_4
padre, benché formalizzata con rogito notarile del 28/03/2019, è co- munque successiva alla sua accettazione tacita, realizzatasi con
Tribunale di Sciacca
- 5 - l'intervento in due cause giudiziarie in veste, appunto, di erede del de- cuius.
Ci si riferisce ai procedimenti celebrati innanzi al Tribunale di
Sciacca recanti nn. 1049/2017 R.G. e 350/2018 R.G afferenti proprio agli immobili facenti parte del Condominio chiamato in causa, le cui co- stituzioni in giudizio di rispettivamente del Parte_3
17/01/2018 e del 20/03/2018, sono state fatte nella dichiarata veste di
“erede” per successione legittima del padre.
Si tratta di circostanze peraltro già accertate in altri provvedimenti giudiziari prodotti dal convenuto, cioè il decreto n. 1211 del
16/04/2021, con cui la Corte di Appello di Palermo ha deciso un re- clamo presentato dagli odierni attori, e la sentenza n. 339 pubblicata il
20/10/2020 del Tribunale di Sciacca.
Come correttamente evidenziato nei due provvedimenti,
l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi ex art. 476 c.c. dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato che compia un at- to di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabile se non con l'assunzione della qualità di ere- de.
Questa la ragione per cui la condotta di ha Parte_3
integrato gli estremi dell'accettazione tacita dell'eredità, avendo il suo intervento nei giudizi celebrati a tutela dei beni relitti del de-cuius, realiz- zato la fattispecie acquisitiva della qualità di erede, irrevocabile per il no- to principio “semel heres, semper heres” (cfr. Cass., Sez. III civ., sent. n.
1735 del 16/01/2024); a nulla rileva, pertanto, la successiva rinuncia
Tribunale di Sciacca
- 6 - all'eredità dei beni paterni esercitata con rogito del 05/04/2018.
Ne segue che Parte_1 Parte_2
e non sono subentrate
[...] Persona_1
nell'eredità del nonno per rappresentazione, mancando il presupposto per l'operatività dell'art. 467 c.c., a prescindere dalla titolarità meramen- te formale risultante dalla dichiarazione di successione e dalle visure ca- tastali.
Né può dirsi che abbia agito in proprio, poi- Parte_3
ché tanto dall'atto introduttivo del giudizio quanto dalla annessa procu- ra alle liti, l'azione viene da lui incoata nella sola qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne.
Tanto basta a dichiarare inammissibile l'azione intrapresa dagli odierni attori e assorbita qualsiasi altra considerazione reclamata dalle parti.
Venendo alle spese di lite, oltre a trovare accoglimento la richiesta di condanna alla refusione avanzata dal convenuto, può trovare applica- zione la condanna per lite temeraria, ricorrendo l'ipotesi di cui ai commi
3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.
La norma in esame prevede, infatti, la possibilità di obbligare la par- te soccombente che abbia agito in mala fede o colpa grave a spese di liti maggiorate e al connesso automatico pagamento di una somma di dena- ro in favore di Controparte_4
È bene notare che il comma 3 non annovera fra i requisiti la dimo- strazione di un danno effettivo subìto da controparte, stante la ratio latu sensu sanzionatoria del comportamento difforme dalla buona fede pro-
Tribunale di Sciacca
- 7 - cessuale, dovendosi intendere per “mala fede” l'ipotesi nella quale la parte abbia affermato il falso o negato il vero in situazioni nelle quali non sia possibile discutere in punto a veridicità di una certa questione di fatto;
per “colpa grave” lo svolgimento di una difesa talmente priva di verosimiglianza da essere assolutamente impossibile un accoglimento della domanda o dell'eccezione.
La gravità della condotta, se, ad esempio, legata ad intenti defatiga- tori o di allungamento della procedura, non è indispensabile ai fini di cui all'art. 96 c.p.c., bastando la sola inverosimiglianza della difesa o la mi- stificazione della realtà giuridico/fattuale.
Nel caso di specie la colpa grave degli attori è desumibile dall'azione intrapresa e portata avanti nonostante fosse giuridicamente limpida la qualità di erede rivestita da e non dalle figlie, ol- Parte_3
tre che dal granitico principio dell'irrevocabilità di tale veste;
circostanze agevolmente desumibili dagli atti sopra indicati e dagli altri elementi già presenti nel fascicolo del giudizio ad quem, poi riportati nell'odierna se- de.
Alla luce di ciò, in applicazione dei parametri minimi del pertinente scaglione di valore di cui al D.M. 55/2014, compresivi dell'aumento del
20% per responsabilità aggravata, gli attori vanno condannati, in solido fra loro, a rifondere al solo euro 1.763,64, oltre rim- CP_1
borso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Per lo stesso motivo, si condannano gli attori a versare, in solido fra loro, euro 500,00 in favore di Controparte_4
P.Q.M.
Tribunale di Sciacca
- 8 - Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, sentiti i procura- tori delle parti, definitivamente decidendo all'esito della causa in epigra- fe:
- DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
- DICHIARA inammissibile l'azione intrapresa da
[...]
, Parte_1 Parte_6
e , n.q. di genitore di
[...] Parte_3 [...]
; Persona_5
- AN , Parte_1 [...]
e , Parte_4 Parte_3
n.q. di genitore di , a rifon- Persona_1
dere, in solido fra loro, le spese di lite al CP_1
in persona dell'amministratore pro-tempore, li-
[...]
quidate in euro 1.763,64, oltre rimborso spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA;
- AN , Parte_1 [...]
e , Parte_4 Parte_3
n.q. di genitore di , a versa- Persona_1
re, in solido fra loro, euro 500,00 in favore di Cassa delle Am- mende.
Così deciso in Sciacca, 25/11/2025
Il Giudice
VA AB
Tribunale di Sciacca
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Va- lentina AB, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18 del Ruolo Generale degli Affari Civili Con- tenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2
, e C.F. C.F._2 Parte_3
, quale genitore esercente la responsabilità geni- C.F._3
toriale sulla figlia minore C.F. Persona_1
, domiciliati all'indirizzo pec C.F._4 [...]
in uso all'Avv. Pinelli Michele, che li rappresenta e difen- Email_1
de per mandato in atti;
- TT -
CONTRO
con sede in Partanna, C.F. Controparte_1
in persona dell'amministratore pro-tempore, domiciliato P.IVA_1
all'indirizzo pec in uso Email_2
all'Avv. Passalacqua Vito, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- Convenuto -
1 , C.F. , Controparte_2 C.F._5
- Convenuto -
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera as- sembleare - spese condominiali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 12/11/2025, le parti hanno concluso come da verbale redatto in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Con comparsa di costituzione ex art. 125 disp. att. c.p.c. regolar- mente notificata alle controparti, Parte_1 [...]
e quale genitore di Parte_4 Parte_3
hanno tempestivamente riassunto la cau- Persona_1
sa originariamente instaurata innanzi al Giudice di Pace di Partanna con il n. 39/2023 RG, dichiaratosi incompetente per materia, giusta ordi- nanza del 09/10/2023.
In comparsa è stato sostenuto che e Parte_1
le sue nipoti e la minore Parte_2 [...]
figlie di (che avrebbe rinunciato Persona_1 Parte_3
all'eredità ex art. 521 C.C. con atto notarile del 28/03/2018), sarebbero proprietarie di tre unità immobiliari ereditate dal de cuius Persona_2
e ricadenti nel complesso condominiale convenuto, sito a Par-
[...]
tanna in Via Vittorio Emanuele n. 220-226; in tale veste, hanno impu- gnato le delibere dell'assemblea condominiale del 26/10/2022 e del
21/12/2022.
Con l'impugnazione, gli attori hanno, in particolare, lamentato che:
- sono stati violati gli artt. 1135 co. 1 n. 4) e 67 disp. att. c.c., in
Tribunale di Sciacca
- 2 - quanto i lavori di restauro conservativo del prospetto, inseriti al primo punto dell'ordine del giorno della delibera del
26/10/2022, non sono di ordinaria ma di straordinaria ammini- strazione, per i quali è d'obbligo la preventiva istituzione dello speciale fondo di legge. La delibera è stata comunque assunta in conflitto di interessi;
- la delibera del 21/12/2022 è stata adottata in assenza delle mag- gioranze prescritte, posto che l'Arch. è in- Controparte_3
tervenuto in nome e per conto del senza Parte_5
averne regolare delega;
- all'epoca era incapace a rivestire la qualità di Controparte_2
amministratore del condominio e a commissionare i lavori di cui alle delibere impugnate, tenuto conto che la sua carica di ammi- nistratore di condominio scaduta nel 2009 non è mai stata con- fermata, salva la ratifica del suo operato avvenuta con la impu- gnata delibera del 21/12/2022;
- ad ogni modo, l'amministratore va revocato per le gravi irregola- rità nella gestione meglio elencati in comparsa.
Gli attori hanno pertanto domandato al Tribunale di:
“Ritenere e dichiarare nulle ed illegittime, e comunque annullabili le delibere assem- bleari del 26 ottobre 2022 e del 21 dicembre 2022 impugnate per i superiori motivi esposti e per ogni altra illegittimità configurabile;
Ritenere e dichiarare che parte ricorrente nulla deve per le causali di cui alle delibere impugnate;
Revocare ex tunc qualora risultasse sussistente la carica di amministratore di condo-
Tribunale di Sciacca
- 3 - minio a controparte per le gravi irregolarità poste in essere dallo stesso”.
Si è costituto in giudizio il in persona Controparte_1
dell'amministratore pro-tempore, , quest'ultimo pure Controparte_2
evocato in proprio ma rimasto contumace.
Il CONDOMINIO ha, in dettaglio, sostenuto che:
- i ricorrenti sono decaduti dal diritto di impugnare le delibere as- sembleari ex art. 1137 c.c., in quanto l'istanza e la convocazione al primo incontro di mediazione civile per la delibera del
26/10/2022 avrebbero dovute essere comunicate al Condomi- nio entro il 02/12/2022, mentre l'impugnazione della delibera è stata notificata a soltanto in data Controparte_2
28/12/2022, peraltro in proprio e non in qualità di amministra- tore. Per la delibera del 21/12/2022 non sarebbe stata fatta, in- vece, alcuna comunicazione entro il termine di legge fissato al
22/01/2023;
- nei ricorrenti difetta, comunque, la legittimazione attiva;
gli stessi non rivestono la qualità di eredi di per rap- Persona_3
presentazione poiché il loro padre, non Parte_3
ha mai validamente rinunciato alla eredità del de-cuius ma, anzi,
l'ha accettata, sebbene tacitamente;
- nel merito, non si è verificata alcuna violazione dell'art. 1135 co.
1 n. 4, c.c., in quanto i lavori deliberati dall'assemblea non sono classificabili come opere di straordinaria manutenzione o inno- vazioni. Né dell'art. 67 disp. att. c.c., le deleghe in originale es- sendo state allegate ai verbali delle deliberazioni, anche con rife-
Tribunale di Sciacca
- 4 - rimento al Parte_5
- l'amministratore , nominato con la delibera Controparte_2
del 03/05/2006, ha regolarmente continuato ad esercitare i suoi poteri in regime di prorogatio imperii, senza che subentrasse mai la formale revoca o la sostituzione;
In conclusione, esso ha domandato al Tribunale di: dichiarare la decadenza dei ricorrenti dal diritto di impugnare le delibere assembleari condominiali del 26 ottobre 2022 e del 21 dicembre 2022; dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e di Parte_2
; Persona_1
in ogni caso, rigettare, con ogni e qualsiasi statuizione, le domande proposte in ricorso in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
con vittoria di spese, onorari e spese generali.
La causa è stata istruita in modo documentale, poi trattenuta in de- cisione all'udienza del 12/11/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Premesso in fatto, si osserva
IN DIRITTO
La domanda avanzata dagli attori è inammissibile, per difetto di le- gittimazione attiva.
Il proprietario dell'immobile di interesse inserito nel cotesto con- dominiale convenuto è, infatti, unico erede del Parte_3
precedente proprietario la rinuncia all'eredità del Persona_4
padre, benché formalizzata con rogito notarile del 28/03/2019, è co- munque successiva alla sua accettazione tacita, realizzatasi con
Tribunale di Sciacca
- 5 - l'intervento in due cause giudiziarie in veste, appunto, di erede del de- cuius.
Ci si riferisce ai procedimenti celebrati innanzi al Tribunale di
Sciacca recanti nn. 1049/2017 R.G. e 350/2018 R.G afferenti proprio agli immobili facenti parte del Condominio chiamato in causa, le cui co- stituzioni in giudizio di rispettivamente del Parte_3
17/01/2018 e del 20/03/2018, sono state fatte nella dichiarata veste di
“erede” per successione legittima del padre.
Si tratta di circostanze peraltro già accertate in altri provvedimenti giudiziari prodotti dal convenuto, cioè il decreto n. 1211 del
16/04/2021, con cui la Corte di Appello di Palermo ha deciso un re- clamo presentato dagli odierni attori, e la sentenza n. 339 pubblicata il
20/10/2020 del Tribunale di Sciacca.
Come correttamente evidenziato nei due provvedimenti,
l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi ex art. 476 c.c. dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato che compia un at- to di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabile se non con l'assunzione della qualità di ere- de.
Questa la ragione per cui la condotta di ha Parte_3
integrato gli estremi dell'accettazione tacita dell'eredità, avendo il suo intervento nei giudizi celebrati a tutela dei beni relitti del de-cuius, realiz- zato la fattispecie acquisitiva della qualità di erede, irrevocabile per il no- to principio “semel heres, semper heres” (cfr. Cass., Sez. III civ., sent. n.
1735 del 16/01/2024); a nulla rileva, pertanto, la successiva rinuncia
Tribunale di Sciacca
- 6 - all'eredità dei beni paterni esercitata con rogito del 05/04/2018.
Ne segue che Parte_1 Parte_2
e non sono subentrate
[...] Persona_1
nell'eredità del nonno per rappresentazione, mancando il presupposto per l'operatività dell'art. 467 c.c., a prescindere dalla titolarità meramen- te formale risultante dalla dichiarazione di successione e dalle visure ca- tastali.
Né può dirsi che abbia agito in proprio, poi- Parte_3
ché tanto dall'atto introduttivo del giudizio quanto dalla annessa procu- ra alle liti, l'azione viene da lui incoata nella sola qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne.
Tanto basta a dichiarare inammissibile l'azione intrapresa dagli odierni attori e assorbita qualsiasi altra considerazione reclamata dalle parti.
Venendo alle spese di lite, oltre a trovare accoglimento la richiesta di condanna alla refusione avanzata dal convenuto, può trovare applica- zione la condanna per lite temeraria, ricorrendo l'ipotesi di cui ai commi
3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.
La norma in esame prevede, infatti, la possibilità di obbligare la par- te soccombente che abbia agito in mala fede o colpa grave a spese di liti maggiorate e al connesso automatico pagamento di una somma di dena- ro in favore di Controparte_4
È bene notare che il comma 3 non annovera fra i requisiti la dimo- strazione di un danno effettivo subìto da controparte, stante la ratio latu sensu sanzionatoria del comportamento difforme dalla buona fede pro-
Tribunale di Sciacca
- 7 - cessuale, dovendosi intendere per “mala fede” l'ipotesi nella quale la parte abbia affermato il falso o negato il vero in situazioni nelle quali non sia possibile discutere in punto a veridicità di una certa questione di fatto;
per “colpa grave” lo svolgimento di una difesa talmente priva di verosimiglianza da essere assolutamente impossibile un accoglimento della domanda o dell'eccezione.
La gravità della condotta, se, ad esempio, legata ad intenti defatiga- tori o di allungamento della procedura, non è indispensabile ai fini di cui all'art. 96 c.p.c., bastando la sola inverosimiglianza della difesa o la mi- stificazione della realtà giuridico/fattuale.
Nel caso di specie la colpa grave degli attori è desumibile dall'azione intrapresa e portata avanti nonostante fosse giuridicamente limpida la qualità di erede rivestita da e non dalle figlie, ol- Parte_3
tre che dal granitico principio dell'irrevocabilità di tale veste;
circostanze agevolmente desumibili dagli atti sopra indicati e dagli altri elementi già presenti nel fascicolo del giudizio ad quem, poi riportati nell'odierna se- de.
Alla luce di ciò, in applicazione dei parametri minimi del pertinente scaglione di valore di cui al D.M. 55/2014, compresivi dell'aumento del
20% per responsabilità aggravata, gli attori vanno condannati, in solido fra loro, a rifondere al solo euro 1.763,64, oltre rim- CP_1
borso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Per lo stesso motivo, si condannano gli attori a versare, in solido fra loro, euro 500,00 in favore di Controparte_4
P.Q.M.
Tribunale di Sciacca
- 8 - Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, sentiti i procura- tori delle parti, definitivamente decidendo all'esito della causa in epigra- fe:
- DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
- DICHIARA inammissibile l'azione intrapresa da
[...]
, Parte_1 Parte_6
e , n.q. di genitore di
[...] Parte_3 [...]
; Persona_5
- AN , Parte_1 [...]
e , Parte_4 Parte_3
n.q. di genitore di , a rifon- Persona_1
dere, in solido fra loro, le spese di lite al CP_1
in persona dell'amministratore pro-tempore, li-
[...]
quidate in euro 1.763,64, oltre rimborso spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA;
- AN , Parte_1 [...]
e , Parte_4 Parte_3
n.q. di genitore di , a versa- Persona_1
re, in solido fra loro, euro 500,00 in favore di Cassa delle Am- mende.
Così deciso in Sciacca, 25/11/2025
Il Giudice
VA AB
Tribunale di Sciacca
- 9 -