Sentenza 6 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 06/06/2022, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2022
N. 00948/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00922/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 922 del 2018, proposto da
Linea Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- ARPA Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Chiapperini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell'atto prot. n. 0016843 del 25.05.2018, notificato in pari data, con il quale la Provincia di Taranto ha diffidato, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 9, lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, Linea Ambiente S.r.l. “dal continuare l'esercizio dell'impianto in difformità dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. 426/2008 - così come sostituita dalla D.D. n. 45 del 05.04.2018 della Provincia di Taranto – nonché dalla normativa ambientale applicabile all'impianto”;
- del verbale di verifica ispettiva del 30.11.2017, del Rapporto Conclusivo di ARPA Puglia del marzo 2018, della nota prot. n. 19265 del 27.03.2018 dell'ARPA Puglia di trasmissione alla Provincia di Taranto del predetto rapporto conclusivo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ARPA Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. B. A. Pasqualone, per la parte ricorrente, e avv. M. L. Chiapperini per la parte resistente.
1) Rilevato che, a verbale dell’udienza pubblica del 24 maggio 2022, il difensore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi, alla luce della sentenza T.A.R. Bari n. 653/2021, la parziale cessazione della materia del contendere e, per la restante parte di ricorso, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa (v. verbale d’udienza).
2) Ritenuto di poter dichiarare, alla luce della richiamata sentenza del T.A.R. Bari, la parziale cessazione della materia del contendere e, per la residua parte di ricorso, di prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, con conseguente declaratoria di improcedibilità parziale del ricorso.
3) Ritenuto di compensare le spese di lite tra parte ricorrente e ARPA Puglia, per la peculiarità del caso esaminato, e di nulla disporre sulle spese nei confronti della Provincia di Taranto, non essendosi quest’ultima costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte la cessazione della materia del contendere e, per la residua parte, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese di lite compensate tra parte ricorrente e ARPA Puglia.
Nulla spese nei confronti della Provincia di Taranto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO