Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/1988, n. 523
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Sentenza 23 gennaio 1988

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Per la validità del contratto di compravendita e, quindi, anche del contratto misto nel quale prevalgono gli elementi della vendita, non si richiede che il prezzo sia determinato, essendo sufficiente la sua determinabilità. Conseguentemente, quando le parti abbiano indicato per la Determinazione del prezzo un criterio inidoneo per la sua individuazione e quantificazione, il contratto è nullo per l'indeterminabilità di tale elemento essenziale, la cui indicazione, sia pure come prezzo determinabile e non determinato, quando si tratta di vendita di immobili, deve risultare dal documento, essendo in tal caso la Forma scritta richiesta ad substantiam dalla legge. ( V 3853/85, mass n 441430; ( V 3595/79, mass n 400005; ( V 1282/66, mass n 322560).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/1988, n. 523
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 523
    Data del deposito : 23 gennaio 1988

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