Sentenza 23 gennaio 1988
Massime • 1
Per la validità del contratto di compravendita e, quindi, anche del contratto misto nel quale prevalgono gli elementi della vendita, non si richiede che il prezzo sia determinato, essendo sufficiente la sua determinabilità. Conseguentemente, quando le parti abbiano indicato per la Determinazione del prezzo un criterio inidoneo per la sua individuazione e quantificazione, il contratto è nullo per l'indeterminabilità di tale elemento essenziale, la cui indicazione, sia pure come prezzo determinabile e non determinato, quando si tratta di vendita di immobili, deve risultare dal documento, essendo in tal caso la Forma scritta richiesta ad substantiam dalla legge. ( V 3853/85, mass n 441430; ( V 3595/79, mass n 400005; ( V 1282/66, mass n 322560).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/1988, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 1988 |
Testo completo
Per la validità del contratto di compravendita e, quindi, anche del contratto misto nel quale prevalgono gli elementi della vendita, non si richiede che il prezzo sia determinato, essendo sufficiente la sua determinabilità. Conseguentemente, quando le parti abbiano indicato per la Determinazione del prezzo un criterio inidoneo per la sua individuazione e quantificazione, il contratto è nullo per l'indeterminabilità di tale elemento essenziale, la cui indicazione, sia pure come prezzo determinabile e non determinato, quando si tratta di vendita di immobili, deve risultare dal documento, essendo in tal caso la Forma scritta richiesta ad substantiam dalla legge. ( V 3853/85, mass n 441430; ( V 3595/79, mass n 400005; ( V 1282/66, mass n 322560).*