Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 2689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2689 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott.ssa PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello 200/2022 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 17.12.2021 resa nel proc. n. 8828/2020 in materia di: possesso, promossa da:
, cf. , rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato in calce alla comparsa di costituzione del 12.09.2022 dall'avv. Fulvio Savastano, a seguito di revoca del mandato del 05.12.2022 al codifensore avv. Antonietta Panico, presso il quale è elettivamente domiciliata in Frattamaggiore alla via Pascoli n. 6
APPELLANTE
e
1
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 200/2022 R.G. – Parte_2
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...][
[...]
, cf. , rappresentato e difeso in virtù di
[...] C.F._2
mandato a margine della comparsa di costituzione in primo grado dall'avv. Gaetano Alberto,
presso il quale è elettivamente domiciliato in Mugnano di Napoli alla via Napoli n. 251
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 9 Aprile 2025 le parti costituite, ritualmente informate tramite comunicazione a mezzo pec della Cancelleria pec dell'11.03.25 dello svolgimento della causa con la modalità
della trattazione scritta, non hanno depositato note scritte e la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, comma quarto, alla successiva udienza del 14 Maggio 2025;
successivamente, anche all'udienza del 14 Maggio 2025 le parti costituite, ritualmente informate del rinvio e della modalità della trattazione scritta a mezzo pec della Cancelleria del
14.04.25, non sono comparse.
Va rilevato in proposito che in virtù dell'art. 127 ter cpc, introdotto dal D.Lgs 10.10.2022 n.
149 (c.d. “Riforma Cartabia”) - applicabile ai giudizi pendenti anche in appello alla data dell'01.01.2023 - se nessuna delle parti compare oppure provvede al deposito di note scritte nel termine fissato dal Giudice, viene fissata una nuova udienza in presenza oppure viene fissato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte;
se neppure all'udienza successivamente fissata nessuna delle parti compare oppure deposita le note scritte, ai sensi del quarto comma del medesimo art. 127 ter cpc la causa viene cancellata dal ruolo e viene dichiarata l'estinzione del giudizio.
Nel caso di specie, in considerazione della persistente inattività delle parti in occasione dell'udienza del 09.04.2025 nonché della successiva udienza del 14.05.2025, risultano maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 200/2022 R.G. – Parte_2
[...] e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio.
In ordine alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ove l'estinzione divenga definitiva, si ritiene che debba essere quella della sentenza, ovvero quella che permette alla parte, ove ritenuto necessario, di procedere alla impugnazione facendone valere gli eventuali vizi.
Per quanto innanzi, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a cario delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - Seconda Sezione Civile - definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe sull'appello proposto avverso l'ordinanza del 14.12.2021 resa dal
Tribunale di Napoli Nord nel proc. n. 8828/2020 così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 14.05.2025
Il giudice ausiliario estensore Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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