TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 10/12/2024, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 398/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 398/2023
tra
FATTORI Pt_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
Controparte_2
Controparte_3
RESISTENTE
Oggi 10 dicembre 2024 Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese
Cicchetti, sono comparsi l'avv. Leonardi per parte ricorrente, e la dott.ssa Tomaselli
per parte resistente.
L'avv. Leonardi rappresenta di aver depositato note dove specifica i chiarimenti richiesti.
I difensori delle parti discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza. Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
pagina 1 di 7 Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 398/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
LEONARDI GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, N.30 47025 MERCATO SARACENO presso il difensore avv. LEONARDI GIAMPAOLO
RICORRENTE contro Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIALE SALINATORE N. 24 presso il difensore avv. TOMASELLI CP_1
FRANCESCA
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIALE SALINATORE N. 24 resso il difensore avv. TOMASELLI CP_1
FRANCESCA
Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA, P.IVA_3 elettiv ciliato in VIALE SALINATORE N. 24 presso il CP_1 difensore avv. TOMASELLI FRANCESCA
RESISTENTI letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da pagina 3 di 7 aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
La ricorrente, docente di scuola secondaria di secondo grado assunta in ruolo con contratto a tempo indeterminato dell'1.09.2019, già docente di scuola dell'infanzia assunta in ruolo con contratto a tempo indeterminato dall'1.09.2008, lamenta che, al momento della immissione in ruolo come docente di scuola secondaria di secondo grado, nella ricostruzione della carriera, non le sarebbe stato riconosciuto per intero il servizio pre - ruolo come docente di scuola materna e come docente di scuola secondaria di secondo grado, nonché il servizio in ruolo come docente di scuola dell'infanzia statale
Nell'effettuare la ricostruzione della carriera del docente immesso in ruolo, occorre avere riguardo ai principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 28/11/2019, n. 31149, con la quale la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale insegnante della scuola nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha evidenziato che
“In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dallo stesso decreto, art. 489, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine
a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, nè applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, pagina 4 di 7 computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Ed infatti, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva solo per il personale assunto a tempo indeterminato.
Il riconoscimento dell'intero servizio effettivamente prestato spetta in relazione al servizio prestato in ruolo come docente dell'infanzia dall'a.s. 2008 -
2009 all'a.s. 2018 -2019.
Si rinvia sul punto a quanto evidenziato da Cass., 6.05.2016, n. 9144, che ha specificamente enunciato che “in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione”.
L'anzianità nel ruolo della scuola materna va riconosciuta come specificato anche da Cass., 19.11.2018, n. 29791, in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione.
Gli stessi principi valgono anche ai fini della valorizzazione del servizio pregresso non di ruolo, come evidenziato anche dalle sezioni unite della Corte di
Cassazione che, con la pronuncia n. 22726 del 20.07.2022 resa con specifico riferimento al passaggio dal ruolo dell'infanzia al ruolo della scuola secondaria, hanno ritenuto che “Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio del docente di pagina 5 di 7 materie curricolari, da computare all'atto dell'immissione in ruolo, anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo, prestato prima dell'immissione in ruolo, previa disapplicazione, ai fini di tale computo, dell'art. 485 del d.lgs. n.
297 del 1994, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato”.
Il riconoscimento dell'intero servizio effettivamente prestato spetta quindi anche in relazione al servizio pre - ruolo svolto come Insegnante di Scuola dell'Infanzia negli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002 e come insegnante di
Scuola Secondaria 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008.
In definitiva, la domanda di parte ricorrente merita integrale accoglimento, sia con riferimento al riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, sia con riferimento al pagamento delle differenze retributive inerenti al mancato riconoscimento della progressione di carriera, nella loro integralità stante la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata dal nella propria CP_2 memoria di costituzione depositata oltre il termine di costituzione.
Occorre dunque dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici e di carriera, dell'anzianità del servizio per gli a.s. dal 2000-
2001 all'a.s. 2007 -2008 prestato in virtù di contratti a tempo determinato nonché del servizio per gli a.s. dall'a.s. 2008 – 2009 all'a.s. 2018 -2019 prestato in ruolo in qualità di insegnante di scuola dell'infanzia , con condanna di parte resistente a provvedere in tal senso e a corrispondere le relative differenze retributive, oltre al maggior importo, trattandosi di impiego pubblico, tra interessi legali dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, liquidate come da dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014 aggiornati al dm 147/2022, secondo i valori minimi stante la non particolare pagina 6 di 7 complessità delle questioni di fatto e di diritto e la natura seriale del contenzioso, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici e di carriera, senza temporarizzazione, P dell'anzianità del servizio per gli a. dal 2000-2001 al 2007-2008, prestato in virtù di contratti a tempo determinato in qualità di insegnante di scuola materna (2000-2001 e 2001-2002) e di docente di scuola secondaria di secondo grado (dal2001 -2002 al 2007 -2008), e del servizio per gli a.s. dal 2008 – 2009 al 2008 -2019 in qualità di insegnante in ruolo della scuola dell'infanzia statale;
- condanna parte resistente a provvedere in tal senso e a corrisponderle le relative differenze retributive, oltre al maggior importo tra interessi legali dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 1.030,00, oltre accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 10/12/2024
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 398/2023
tra
FATTORI Pt_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
Controparte_2
Controparte_3
RESISTENTE
Oggi 10 dicembre 2024 Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese
Cicchetti, sono comparsi l'avv. Leonardi per parte ricorrente, e la dott.ssa Tomaselli
per parte resistente.
L'avv. Leonardi rappresenta di aver depositato note dove specifica i chiarimenti richiesti.
I difensori delle parti discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza. Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
pagina 1 di 7 Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 398/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
LEONARDI GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, N.30 47025 MERCATO SARACENO presso il difensore avv. LEONARDI GIAMPAOLO
RICORRENTE contro Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIALE SALINATORE N. 24 presso il difensore avv. TOMASELLI CP_1
FRANCESCA
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIALE SALINATORE N. 24 resso il difensore avv. TOMASELLI CP_1
FRANCESCA
Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA, P.IVA_3 elettiv ciliato in VIALE SALINATORE N. 24 presso il CP_1 difensore avv. TOMASELLI FRANCESCA
RESISTENTI letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da pagina 3 di 7 aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
La ricorrente, docente di scuola secondaria di secondo grado assunta in ruolo con contratto a tempo indeterminato dell'1.09.2019, già docente di scuola dell'infanzia assunta in ruolo con contratto a tempo indeterminato dall'1.09.2008, lamenta che, al momento della immissione in ruolo come docente di scuola secondaria di secondo grado, nella ricostruzione della carriera, non le sarebbe stato riconosciuto per intero il servizio pre - ruolo come docente di scuola materna e come docente di scuola secondaria di secondo grado, nonché il servizio in ruolo come docente di scuola dell'infanzia statale
Nell'effettuare la ricostruzione della carriera del docente immesso in ruolo, occorre avere riguardo ai principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 28/11/2019, n. 31149, con la quale la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale insegnante della scuola nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha evidenziato che
“In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dallo stesso decreto, art. 489, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine
a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, nè applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, pagina 4 di 7 computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Ed infatti, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva solo per il personale assunto a tempo indeterminato.
Il riconoscimento dell'intero servizio effettivamente prestato spetta in relazione al servizio prestato in ruolo come docente dell'infanzia dall'a.s. 2008 -
2009 all'a.s. 2018 -2019.
Si rinvia sul punto a quanto evidenziato da Cass., 6.05.2016, n. 9144, che ha specificamente enunciato che “in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione”.
L'anzianità nel ruolo della scuola materna va riconosciuta come specificato anche da Cass., 19.11.2018, n. 29791, in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione.
Gli stessi principi valgono anche ai fini della valorizzazione del servizio pregresso non di ruolo, come evidenziato anche dalle sezioni unite della Corte di
Cassazione che, con la pronuncia n. 22726 del 20.07.2022 resa con specifico riferimento al passaggio dal ruolo dell'infanzia al ruolo della scuola secondaria, hanno ritenuto che “Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio del docente di pagina 5 di 7 materie curricolari, da computare all'atto dell'immissione in ruolo, anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo, prestato prima dell'immissione in ruolo, previa disapplicazione, ai fini di tale computo, dell'art. 485 del d.lgs. n.
297 del 1994, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato”.
Il riconoscimento dell'intero servizio effettivamente prestato spetta quindi anche in relazione al servizio pre - ruolo svolto come Insegnante di Scuola dell'Infanzia negli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002 e come insegnante di
Scuola Secondaria 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008.
In definitiva, la domanda di parte ricorrente merita integrale accoglimento, sia con riferimento al riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, sia con riferimento al pagamento delle differenze retributive inerenti al mancato riconoscimento della progressione di carriera, nella loro integralità stante la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata dal nella propria CP_2 memoria di costituzione depositata oltre il termine di costituzione.
Occorre dunque dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici e di carriera, dell'anzianità del servizio per gli a.s. dal 2000-
2001 all'a.s. 2007 -2008 prestato in virtù di contratti a tempo determinato nonché del servizio per gli a.s. dall'a.s. 2008 – 2009 all'a.s. 2018 -2019 prestato in ruolo in qualità di insegnante di scuola dell'infanzia , con condanna di parte resistente a provvedere in tal senso e a corrispondere le relative differenze retributive, oltre al maggior importo, trattandosi di impiego pubblico, tra interessi legali dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, liquidate come da dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014 aggiornati al dm 147/2022, secondo i valori minimi stante la non particolare pagina 6 di 7 complessità delle questioni di fatto e di diritto e la natura seriale del contenzioso, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici e di carriera, senza temporarizzazione, P dell'anzianità del servizio per gli a. dal 2000-2001 al 2007-2008, prestato in virtù di contratti a tempo determinato in qualità di insegnante di scuola materna (2000-2001 e 2001-2002) e di docente di scuola secondaria di secondo grado (dal2001 -2002 al 2007 -2008), e del servizio per gli a.s. dal 2008 – 2009 al 2008 -2019 in qualità di insegnante in ruolo della scuola dell'infanzia statale;
- condanna parte resistente a provvedere in tal senso e a corrisponderle le relative differenze retributive, oltre al maggior importo tra interessi legali dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 1.030,00, oltre accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 10/12/2024
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 7 di 7