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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 30/06/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 10.06.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. M. Giuliana RACHIELI, presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
– C.F. con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
Antonella TESTA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato all' il 20/01/2025, ha proposto opposizione avverso CP_1 Parte_1
l'avviso di addebito n.327 2024 00008844 17 000 relativo a contribuzione dovuta alla Gestione
pagina 1 di 3 Commercianti per il periodo dal 11/2022 – 12/2023, oltre somme aggiuntive maturate e compensi di riscossione, per complessivi € 4.390,17.
Il ricorrente ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'imposizione contributiva, adducendo la sua posizione di socio di minoranza della Società VAPERFLY S.r.l. e l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'indicata Società. Ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Si è costituito in giudizio l , rappresentando che, espletate ulteriori verifiche in seguito alla CP_1 proposizione del ricorso amministrativo, rilevata l'insussistenza dell'obbligo del ricorrente di iscrizione alla Gestione Commercianti per il periodo oggetto del recupero contributivo azionato con l'avviso di addebito in contestazione, era stato disposto -in data 21/01/2025- lo sgravio integrale dell'avviso di addebito.
___
Risulta cessata la materia del contendere.
Come noto, la cessazione della materia del contendere è una pronuncia attraverso la quale il
Giudice dà atto della avvenuta insorgenza di una o più circostanze che hanno fatto venire meno le ragioni del giudizio, in quanto la parte interessata ha già ottenuto quanto richiesto con l'azione giudiziale o comunque è venuto meno l'interesse a ottenere il richiesto provvedimento, come verificatosi nel caso in esame. La pronuncia è quindi ricollegata direttamente ad una sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che si concretizza quando interviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto o l'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile o giuridicamente apprezzabile.
La cessazione della materia del contendere si ha quindi per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023, Rv. 669310 -
01).
pagina 2 di 3 Quanto al regime delle spese processuali, ritiene il Tribunale che esse, da disciplinarsi in base al principio di soccombenza virtuale, debbano essere nel caso in esame integralmente compensate, in quanto: se è vero che l ha effettuato lo sgravio in data 21.01.2025 e, quindi, dopo la notifica del CP_1 ricorso, che risulta notificato a parte resistente il 20.01.2025, è altrettanto vero che parte ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo in data 12.12.2024 (allegato 2 del ricorso) e che, quindi, alla data del 7.01.2025, data di deposito del ricorso in sede giurisdizionale, non erano decorsi i 90 giorni di cui all'art. 443 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI:
1.dichiara cessata la materia del contendere;
2.compensa le spese processuali.
Campobasso, 30 giugno 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 10.06.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. M. Giuliana RACHIELI, presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
– C.F. con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
Antonella TESTA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato all' il 20/01/2025, ha proposto opposizione avverso CP_1 Parte_1
l'avviso di addebito n.327 2024 00008844 17 000 relativo a contribuzione dovuta alla Gestione
pagina 1 di 3 Commercianti per il periodo dal 11/2022 – 12/2023, oltre somme aggiuntive maturate e compensi di riscossione, per complessivi € 4.390,17.
Il ricorrente ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'imposizione contributiva, adducendo la sua posizione di socio di minoranza della Società VAPERFLY S.r.l. e l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'indicata Società. Ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Si è costituito in giudizio l , rappresentando che, espletate ulteriori verifiche in seguito alla CP_1 proposizione del ricorso amministrativo, rilevata l'insussistenza dell'obbligo del ricorrente di iscrizione alla Gestione Commercianti per il periodo oggetto del recupero contributivo azionato con l'avviso di addebito in contestazione, era stato disposto -in data 21/01/2025- lo sgravio integrale dell'avviso di addebito.
___
Risulta cessata la materia del contendere.
Come noto, la cessazione della materia del contendere è una pronuncia attraverso la quale il
Giudice dà atto della avvenuta insorgenza di una o più circostanze che hanno fatto venire meno le ragioni del giudizio, in quanto la parte interessata ha già ottenuto quanto richiesto con l'azione giudiziale o comunque è venuto meno l'interesse a ottenere il richiesto provvedimento, come verificatosi nel caso in esame. La pronuncia è quindi ricollegata direttamente ad una sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che si concretizza quando interviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto o l'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile o giuridicamente apprezzabile.
La cessazione della materia del contendere si ha quindi per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023, Rv. 669310 -
01).
pagina 2 di 3 Quanto al regime delle spese processuali, ritiene il Tribunale che esse, da disciplinarsi in base al principio di soccombenza virtuale, debbano essere nel caso in esame integralmente compensate, in quanto: se è vero che l ha effettuato lo sgravio in data 21.01.2025 e, quindi, dopo la notifica del CP_1 ricorso, che risulta notificato a parte resistente il 20.01.2025, è altrettanto vero che parte ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo in data 12.12.2024 (allegato 2 del ricorso) e che, quindi, alla data del 7.01.2025, data di deposito del ricorso in sede giurisdizionale, non erano decorsi i 90 giorni di cui all'art. 443 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI:
1.dichiara cessata la materia del contendere;
2.compensa le spese processuali.
Campobasso, 30 giugno 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 3 di 3