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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Laura Bajardi ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritta al N. 14231/24 R.G. Aff. Cont. Lavoro promossa DA
elettivamente domiciliata presso l'Avv. G. DE FRANCESCO che la Parte_1 rappresenta e difende
- ricorrente -
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avv. S. CP_1
BELLOMARI' che lo rappresenta e difende - resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di aver proposto ATP ex art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L. 18/80 e che il CTU nominato in quella sede non ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti clinici per fruire di detta prestazione assistenziale. Ha anche riferito di avere depositato nei termini di legge l'atto di dissenso rispetto alle conclusioni del CTU. Tanto premesso ed esposto, ha chiesto al Giudice, previa nomina di consulenza tecnica d'ufficio, di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari con riferimento alla prestazione non riconosciuta in sede di ATP. L'istituto convenuto, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza della domanda, concludendo per il suo rigetto. Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e pertanto deve essere respinta. La ricorrente lamenta la sottovalutazione, da parte del CTU nominato in sede di ATP, del generale quadro clinico, che a suo dire avrebbe comportato una compromissione psico-fisica tale da configurare i presupposti per la percezione dell'indennità di accompagnamento. L'art. 1 l. 18/80 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Al riguardo, va osservato che il CTU nominato in fase di ATP ha espressamente riferito che: “Si tratta di una donna di 78 aa in buone condizioni fisiche generali, alta 150 cm. Pesa 45 kg. dentatura scarsamente conservata. vive con il marito e la figlia. riferisce di
pagina 1 di 2 uscire sola per piccoli servizi. Colorito roseo della cute e delle mucose visibili. La deambulazione è lenta con appoggio al braccio della figlia, sufficientemente autonoma (riferisce di usare bastone in casa); i cambi posturali sono sufficientemente autonomi, alcune oscillazioni al mantenimento della stazione eretta, possibile la marcia sul posto ad occhi chiusi. al torace apici in sede basi ipomobili MV aspro su tutto l'ambito polmonare. PA: 160/80, esiti cicatriziali come da interventi noti in anamnesi e da applicazione PM. La muscolatura degli arti superiori ed inferiori e' tonico-trofica e alle prove di controresistenza non si evidenziano rilevanti deficit di forza bilateralmente. ipercromie alle mani e diffuse sul corpo e agli arti. A carico dell'apparato osteo articolare: lombalgia a marcato impegno funzionale. Indossa lombostato. orientata nel tempo e nello spazio lucida e vigile, collabora al colloquio e risponde alle domande poste congruamente”. Il CTU ha pertanto concluso che la ricorrente risulta “affetta da un quadro patologico rilevante che tuttavia non configura le condizioni cliniche al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. A tale proposito si vuole precisare che la ricorrente non presenta deficit psico cognitivi e deambula in modo sufficientemente autonomo non presentando alcun deficit motorio rilevante funzionalmente incidente”. Il Giudice ritiene di fare proprie le conclusioni peritali, perché ampiamente e adeguatamente motivate, considerata anche la sostanziale genericità delle deduzioni avanzate dalla ricorrente a contestazione della valutazione effettuata dal CTU. Invero, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dei risultati della consulenza, senza però aggiungere concreti elementi aventi una rilevanza medico-legale che possano portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento medico legale. In conclusione, sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta. Le spese del presente giudizio sono irripetibili, stante il mancato superamento, da parte del ricorrente, dei limiti reddituali ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
spese irripetibili.
Roma, 28/1/2025 Il Giudice
(Laura Bajardi)
pagina 2 di 2
Il Giudice del Lavoro dott. Laura Bajardi ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritta al N. 14231/24 R.G. Aff. Cont. Lavoro promossa DA
elettivamente domiciliata presso l'Avv. G. DE FRANCESCO che la Parte_1 rappresenta e difende
- ricorrente -
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avv. S. CP_1
BELLOMARI' che lo rappresenta e difende - resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di aver proposto ATP ex art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L. 18/80 e che il CTU nominato in quella sede non ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti clinici per fruire di detta prestazione assistenziale. Ha anche riferito di avere depositato nei termini di legge l'atto di dissenso rispetto alle conclusioni del CTU. Tanto premesso ed esposto, ha chiesto al Giudice, previa nomina di consulenza tecnica d'ufficio, di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari con riferimento alla prestazione non riconosciuta in sede di ATP. L'istituto convenuto, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza della domanda, concludendo per il suo rigetto. Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e pertanto deve essere respinta. La ricorrente lamenta la sottovalutazione, da parte del CTU nominato in sede di ATP, del generale quadro clinico, che a suo dire avrebbe comportato una compromissione psico-fisica tale da configurare i presupposti per la percezione dell'indennità di accompagnamento. L'art. 1 l. 18/80 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Al riguardo, va osservato che il CTU nominato in fase di ATP ha espressamente riferito che: “Si tratta di una donna di 78 aa in buone condizioni fisiche generali, alta 150 cm. Pesa 45 kg. dentatura scarsamente conservata. vive con il marito e la figlia. riferisce di
pagina 1 di 2 uscire sola per piccoli servizi. Colorito roseo della cute e delle mucose visibili. La deambulazione è lenta con appoggio al braccio della figlia, sufficientemente autonoma (riferisce di usare bastone in casa); i cambi posturali sono sufficientemente autonomi, alcune oscillazioni al mantenimento della stazione eretta, possibile la marcia sul posto ad occhi chiusi. al torace apici in sede basi ipomobili MV aspro su tutto l'ambito polmonare. PA: 160/80, esiti cicatriziali come da interventi noti in anamnesi e da applicazione PM. La muscolatura degli arti superiori ed inferiori e' tonico-trofica e alle prove di controresistenza non si evidenziano rilevanti deficit di forza bilateralmente. ipercromie alle mani e diffuse sul corpo e agli arti. A carico dell'apparato osteo articolare: lombalgia a marcato impegno funzionale. Indossa lombostato. orientata nel tempo e nello spazio lucida e vigile, collabora al colloquio e risponde alle domande poste congruamente”. Il CTU ha pertanto concluso che la ricorrente risulta “affetta da un quadro patologico rilevante che tuttavia non configura le condizioni cliniche al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. A tale proposito si vuole precisare che la ricorrente non presenta deficit psico cognitivi e deambula in modo sufficientemente autonomo non presentando alcun deficit motorio rilevante funzionalmente incidente”. Il Giudice ritiene di fare proprie le conclusioni peritali, perché ampiamente e adeguatamente motivate, considerata anche la sostanziale genericità delle deduzioni avanzate dalla ricorrente a contestazione della valutazione effettuata dal CTU. Invero, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dei risultati della consulenza, senza però aggiungere concreti elementi aventi una rilevanza medico-legale che possano portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento medico legale. In conclusione, sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta. Le spese del presente giudizio sono irripetibili, stante il mancato superamento, da parte del ricorrente, dei limiti reddituali ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
spese irripetibili.
Roma, 28/1/2025 Il Giudice
(Laura Bajardi)
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