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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/05/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 6.5.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6484/2020 R.G.L. vertente
TRA rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo De Michele e Rossella Parte_1
Ciavarella, come da procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Russo come da procura speciale alle liti in atti;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Amodio CP_2
Marzocchella e Paolo Sedda, come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTI
avente ad oggetto: differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.7.2020, adiva il Tribunale di Foggia, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, esponendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_3 presso la sede di Foggia, dal 15.1.2015 al 28.10.2017, con qualifica di conducente di furgone,
[...]
CCNL Logistica e Trasporti, in forza di contratto a tempo parziale per 32 ore settimanali;
che all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, la non aveva effettuato il pagamento di Controparte_1 quanto dovuto a titolo di c.d. “bonus RE”, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di malattia e TFR, per un totale complessivo di euro 24.010,85; che su tale somma venivano erogati unicamente pagina 1 di 9 acconti, imputati esplicitamente ad indennità di malattia, per un totale di euro 3.400,00; che a seguito di ricorso per ingiunzione di pagamento iscritto al n. 1236/2018 il Tribunale di Foggia emetteva decreto ingiuntivo n. 111/2018 per l'importo di euro 902,80 a titolo di t.f.r.; che con raccomandata A/R del 4-
6.2018 aveva costituito in mora la per un importo pari ad euro 20.610,85; che tale Controparte_1 missiva rimaneva senza riscontro.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare a) ai sensi dell'art. 432 c.p.c., disporre con ordinanza il pagamento delle somme a titolo provvisorio qualora ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritenga sia raggiunta la prova;
nel merito b) accertare e dichiarare che il ricorrente, dal mese di gennaio dell'anno 2015 sino al mese di ottobre 2017, non ha percepito quanto dovuto a titolo di bonus fiscale ex d.l. 66/2014, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di malattia e TFR, per un totale complessivo di € 20.610,85; c) per
l'effetto, condannare la società in persona del suo legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 20.610,85 o di quella maggiore o minore risultante in corso di causa o determinata dal giudice secondo equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione di ogni singolo credito fino al giorno della emananda sentenza…”. Vinte le spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva la nullità, inammissibilità e/o Controparte_1 improcedibilità del ricorso stante la qualifica di conducente di furgone inquadrato al VI° livello di qualifica operaia del CCNL Commercio e Terziario e non del CCNL Logistica e Trasporti;
l'infondatezza nell'an e nel quantum delle pretese azionate;
la regolare corresponsione del c.d. “Bonus RE”; l'infondatezza, sia nell'an che nel quantum, della domanda relativa alla tredicesima e quattordicesima mensilità; ed, infine,
l'erroneità nei calcoli prospettati relativi all'indennità di malattia richiesta. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
Integrato il contraddittorio nei confronti dell' questi si costituiva ed eccepiva la prescrizione del CP_2 diritto all'indennità di malattia reclamata dal ricorrente;
l'intervenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 639 del 1970 e ss.mm.ii; l'estrema genericità delle doglianze del ricorrente nel merito della richiesta indennità e/o delle differenze relative alle stesse;
ed, infine, il regolare riconoscimento dell'indennità di malattia effettuato dalla CP_1 Controparte_1
Concludeva chiedendo il rigetto della pretesa.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, disposto l'interrogatorio formale delle stesse, verificata l'impossibilità di giungere ad un accordo transattivo, ammessa c.t.u. contabile e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 6.5.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Deve in primo luogo premettersi, in via generale, che “nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro pagina 2 di 9 elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio” (Cass., Sez. L -
, Ordinanza n. 19009 del 17/07/2018).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha compiutamente individuato causa petendi e petitum e la parte datoriale, simmetricamente, ha spiegato un'analitica difesa su tutti gli emolumenti azionati, così dimostrando di ben avere inteso ogni aspetto del thema litis.
3. Occorre altresì anteporre ad ogni successiva disamina il seguente principio: “nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., e ciò anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, dovendo il giudice darne una interpretazione costituzionalmente orientata;
il giudice può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art.
2099, comma 2 c.c., può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla Direttiva
2022/2041/UE” (Cass., Sez. L - , Sentenza n. 27711 del 02/10/2023).
Ne deriva che l'erronea indicazione del CCNL Logistica e Trasporti da parte di non determina né la Pt_1 nullità del ricorso, né è vincolante per il giudice, tanto più ove si consideri che la parte datoriale ha dedotto e dimostrato l'applicazione, ai propri dipendenti, del CCNL Commerci e Terziario, come risultante per tabulas dalla comunicazione di assunzione e dal contratto individuale di lavoro (doc. 1 bis e doc. 2 fascicolo di parte resistente).
E' questa, pertanto, la fonte regolativa del rapporto di lavoro.
4. Il Tribunale poi non ignora che “la formulazione in corso di causa dell'istanza di verificazione della scrittura privata non consente al giudice di merito, che ritenga il documento rilevante per la decisione della controversia, di non dare corso al relativo subprocedimento, ritenendo desumibile l'esito "aliunde" sulla base di altre prove, non essendo permessa l'aprioristica opzione preferenziale di emergenze probatorie che, prima della verificazione, ed a prescindere da essa, assegnino o neghino alla scrittura il valore di atto autografo della parte contro cui è prodotta” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10147 del 09/05/2011).
Evidenzia, tuttavia, che nel caso di specie, nonostante la sottoscrizione sulle buste paga sia stata disconosciuta dal ricorrente e che la società abbia proposto istanza di verificazione, la quale non è soggetta a formule sacramentali, non è stato necessario dare la stura al subprocedimento in termini, stante la mancanza di sottoscrizione “per quietanza” dei predetti cedolini (che fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta
– cfr. Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 27749 del 03/12/2020).
pagina 3 di 9 Per altro verso, si è ritenuto di non ammettere la prova testi sul pagamento, atteso che il capitolo diretto a provare il versamento dell'importo, lungi dal contenere riferimenti dettagliati a fatti specifici e circostanziati, non colloca univocamente, nel tempo e nello spazio, i predetti prelievi e il versamento.
Sotto un ulteriore (e concorrente) profilo, si osserva che le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 2726 c.c.
Ne deriva che è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (Cass. 22 maggio 1993, n. 5884).
Facendo applicazione di tale condivisibile orientamento – invocabile anche in tema di pagamento di crediti di lavoro (in argomento, cfr. Cass. 7 agosto 2013, n. 18815) – si osserva che non sono state dedotte dalla parte resistente plausibili ragioni a giustificazione del pagamento in contanti e senza quietanza, tanto più a fronte di un rapporto di lavoro subordinato regolarmente denunciato. L'inverosimiglianza della situazione di fatto prospettata dall'opponente costituisce dunque ulteriore argomento ostativo all'esercizio del potere discrezionale del giudice di ammettere la prova testimoniale oltre i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c.
5. Nel merito, il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.
5.1 Occorre partitamente enucleare le voci oggetto di causa, per la determinazione delle quali il Tribunale ha ritenuto dover disporre CTU contabile, a ministero del dott. del seguente tenore: “Dica Persona_1 il CTU se e in che misura residuino differenze retributive in relazione al rapporto di lavoro dedotto in ricorso, sulla base di tutta la documentazione agli atti di causa, detratti gli acconti pacificamente percepiti e verificata, in particolare, la corresponsione del tfr (o di parte di esso) quale quota integrativa della retribuzione, sulla base dei seguenti parametri: 6^livello qualifica operaia (conducente di furgone) CCNL Commercio e Terziario 15.1.2015-28.10.2017 – rapporto part time 32 ore settimanali. Voci reclamate: cd. bonus RE;
tredicesima e quattordicesima mensilità, tfr ed indennità di malattia (quota
e quota datore di lavoro)”. CP_2
5.2 Indennità di malattia
Facendo applicazione del costante orientamento giurisprudenziale in base al quale “la domanda del lavoratore dipendente volta al riconoscimento dell'indennità di malattia (riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 2110 cod. civ.) deve proporsi non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche nei riguardi dell sussistendo nella specie una ipotesi CP_2 di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ.. Infatti, ai sensi dell'inderogabile disciplina sancita dall'art. 1 del D.L.
n. 663 del 1979 (convertito nella legge n. 33 del 1980) l' è l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di CP_2 malattia e maternità ex art. 74 della legge n. 833 del 1978, mentre il datore di lavoro è tenuto ad anticiparle, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all' , con la precisazione che l'obbligo di anticipazione del datore di CP_4 lavoro in tanto esiste in quanto la prestazione sia effettivamente dovuta dall previdenziale” (Cass., Sez. L, Sentenza CP_4 pagina 4 di 9 n.669 del 18/01/2001; Sez. L, Sentenza n. 1172 del 22/01/2015), il Tribunale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_2
L'Ente, ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione ex art. 6 ultimo comma l.
11/1/1943, n. 138.
L'eccezione è fondata.
La norma surrichiamata prevede che “l'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute”.
La Suprema Corte ha più volte affermato il principio, che giova qui ribadire, secondo cui la prescrizione matura di giorno in giorno, risolvendosi in un complesso di diritti a ratei giornalieri, e decorre dal giorno in cui tali ratei sono dovuti, sicché una volta presentata la tempestiva domanda amministrativa, l'obbligo di pagamento dei ratei decorre, per l'Ente previdenziale, dal giorno di maturazione degli stessi (ex multis, Cass.
n. 24031 del 2017 cit.), salvo l'effetto sospensivo del relativo decorso predicato dalle Sezioni unite della
Corte con la sentenza n. 5572 del 2012, secondo cui in tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore la L. n. 533 del 1973, ex art. 7, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 c.p.c., essendo ancora valido il principio di settore, enucleabile dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 97 e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui il decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato; ne consegue che la prescrizione del diritto all'indennità di maternità, soggetta al termine annuale, è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46 (Cassazione civile sez. lav.,
20/09/2021, (ud. 07/04/2021, dep. 20/09/2021), n.25400; Cassazione civile sez. VI, 01/06/2022,
n.17813).
Applicandosi tale principio anche alla prestazione oggetto di causa, deve rilevarsi che rispetto ai periodi di malattia, come specificamente individuati dall' (dal 25/03/2016 al 23/05/2016; dall'08/06/2016 al CP_2
10/07/2016; dal 26/11/2016 al 22/01/2017; dal 06/07/2017 al 21/07/2017; nonché infine dal
09/10/2017 al 15/10/2017 ), il ricorso è stato notificato all'Ente solo in data 4.3.2023, non evincendosi, nelle more, atti interruttivi della prescrizione.
Null'altro, rispetto a quanto già corrisposto dal datore di lavoro, può quindi riconoscersi alla parte ricorrente a titolo di indennità di malattia.
5.3 Bonus RE
Come correttamente richiamato dal CTU, il c.d. "bonus RE" è un credito fiscale introdotto in via sperimentale dall'art. 1 co. 1 del DL 24.4.2014 n. 66 conv. L. 23.6.2014 n. 89 e reso strutturale dall'art. 1 co. pagina 5 di 9 12 della L. 23.12.2014 n. 190. Viene riconosciuto ai titolari (art. 13 co.
1-bis del TUIR) di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Il datore di lavoro determina la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a propria disposizione, effettuando le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il datore di lavoro corrisponderà durante l'anno, nonché in base ai dati di cui essi entrano in possesso. I datori di lavoro non devono attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, riconoscendo automaticamente il credito spettante in aggiunta alle retribuzioni erogate. Nell'individuare il bonus mensile occorre moltiplicare il bonus spettante per i corrispondenti giorni di detrazione e dividere per 365. I datori di lavoro, nella propria qualità di sostituti d'imposta, recuperano il credito erogato mediante l'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97. Dal 01.1.2015 al 31.12.2017 (periodo oggetto della presente relazione) il credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno è pari a 960 euro (se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro).
L'importo erogato e spettante alla parte ricorrente è stato verificato nel modello CU di competenza ed il totale dell'intero periodo lavorativo è esposto nella apposita riga di TABELLA N. 4.
L'importo è pari ad € 2.674,85.
5.4 Tredicesima e quattordicesima mensilità
Gli importi sono rispettivamente pari ad € 3.166,67 e ad € 2.781,49.
5.5 T.F.R.
In relazione al t.f.r., la parte datoriale ha eccepito il frazionamento del credito, avendo il ricorrente già adito il Tribunale onde ottenerne il pagamento.
Sul tema la Suprema Corte ha enunciato principi ormai consolidati, quali compendiati da ultimo in
Cass. SS.UU. n. 7299 del 19.3.2025, i cui principali passaggi argomentativi vengono di seguito riprodotti. “-a fronte di una fattispecie che renda ipotizzabile un abusivo frazionamento del credito, nel senso indicato, la questione è sollevabile dalle parti o anche d'ufficio dal giudice;
-qualora la rilevi d'ufficio, il giudice la deve comunque sottoporre all'attenzione delle parti in contraddittorio, concedendo termini per memorie ex art. 183 c.p.c., anche allo scopo di consentire l'eventuale modifica o integrazione della domanda;
-se, analizzata la questione in contraddittorio, il giudice ritenga di trovarsi di fronte ad un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, deve innanzitutto verificare se sia possibile l'impiego degli strumenti messi a disposizione dal codice di rito per convogliare la decisione sull'intera pretesa dinanzi a sé, quali la riunione ex art. 274 c.p.c. se pendono dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario. A tal proposito, questa Corte ha già affermato la necessità di disporre la riunione anche in sede di legittimità, ove solo in questa sede emerga un ingiustificato frazionamento soggettivo delle azioni in giudizio, con la sentenza n. 9488 del 2014; - quindi, deve procedere a verificare se la parte abbia agito mossa da interesse oggettivo all'accertamento separato, laddove l'interesse oggettivo deve intendersi come un interesse non di mero fatto ma ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento. A questo proposito, deve ritenersi che l'aver a disposizione la prova privilegiata pagina 6 di 9 che consente l'accesso ad una tutela più veloce o a contraddittorio differito solo per una parte del credito possa integrare di per sé un interesse meritevole di tutela, non potendosi arrivare all'eccesso di affermare che gli strumenti alternativi di più rapida soddisfazione dei crediti predisposti dall'ordinamento siano in ogni caso preclusi quando i crediti si iscrivano in un unico rapporto nel senso anzidetto (v. Cass. n. 19048 del 2021, che a proposito del legittimo esperimento prima dell'azione cartolare e poi, con separato procedimento, dell'azione causale per la parte di credito non garantita dalle cambiali ha affermato che l'oggettivo interesse del creditore ad agire inizialmente con lo strumento giudiziario più spedito esclude il divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale); - Il giudice deve in ogni caso motivare, sulla sussistenza o l'insussistenza di un interesse che giustifichi il frazionamento della domanda;
- qualora ritenga abusivo il frazionamento, dovrà di regola pronunciare l'improponibilità della domanda, con la precisazione che si tratta di pronuncia solo in rito, il che non osta alla proponibilità della domanda nella sua interezza;
- qualora, infine, accerti che non si tratterebbe di una pronuncia solo in rito, perché la domanda non sarebbe più riproponibile unitariamente in un diverso giudizio, il giudice deve pronunciarsi ugualmente sul merito della pretesa, anche se ritenga la domanda abusivamente frazionata, potendo sanzionare in questi casi il comportamento del creditore, non conforme ai doveri di lealtà e probità processuale, mediante la regolamentazione delle spese di lite, fino a porle a carico, con valutazione discrezionale motivata ex artt. 88 e 92 c.p.c., in tutto o in parte a carico del creditore la cui domanda sia stata accolta”.
Orbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche, ritiene il Tribunale che, in relazione al t.f.r., il ricorrente abbia senz'altro frazionato il proprio credito.
A fronte di un rapporto di lavoro intercorso dal 15.1.2025 al 28.10.2017, ha depositato Pt_1 ricorso per ingiunzione di pagamento (n. 1236/2018) in data 31.1.2018, utilizzando la CU del 2017
(rilasciata il 6.3.2017, relativa all'anno 2016, quando il rapporto di lavoro con la Controparte_3 era ancora sussistente). Il Tribunale ha quindi emesso, in data 15.2.2018, il D.I. n.
[...]
111/2018 (non oggetto di opposizione), per la somma di € 902,80, oltre spese e competenze di lite.
A fronte di un rapporto di lavoro cessato il 28.10.2017, il ricorrente ben avrebbe potuto e dovuto attendere, per agire parimenti in via monitoria, il 21.2.2018 (data di rilascio della CU 2018, relativa all'anno 2017). Non ravvisa, il Tribunale, un oggettivo interesse del creditore a frazionare la domanda di pagamento del t.f.r., anche in assenza di specifiche indicazioni in tal senso del ricorrente stesso
(questi, oltre tutto, ha dichiarato di aver utilizzato tale CU “per mero errore” (cfr. pag. 5 del libello introduttivo della lite).
E' evidente che, in questo caso, non è consentito al giudice emettere una pronuncia di mero rito, poiché non è ormai più possibile delibare in maniera unitaria la domanda.
Per la quota di t.f.r. non azionata attraverso il più rapido strumento processuale del decreto ingiuntivo, va quindi compiuto uno scrutinio di merito, non senza anticipare che la condotta di può essere stigmatizzata sotto il - diverso - profilo della regolamentazione delle spese di lite. Pt_1 pagina 7 di 9 Ciò posto, quanto al residuo credito a titolo di t.f.r., lo stesso è stato individuato dal CTU in € €
1.028,68.
Deve tuttavia ritenersi che all'importo di € 1.028,68 vada aggiunta la pari ad € 973,03 (tabella 3 CP_5 allegata all'elaborato peritale), poiché non vi è prova che la stessa, pur indicata nelle buste paga, sia stata effettivamente corrisposta. L'importo del t.f.r. ancora spettante al ricorrente è quindi pari ad €
1.098,91 (€ 1.028,68+ € 973,03= € 2.001,71- € 902,80, importo cristallizzato nel D.I. n. 111/2018).
La consulenza può essere utilizzata per la liquidazione delle differenze spettanti, poiché i calcoli eseguiti dal professionista nominato appaiono conformi ai quesiti e ai criteri come sopra enunciati, con i correttivi suindicati.
Ne deriva l'accoglimento del ricorso, nei limiti e secondo le risultanze della consulenza tecnica in atti: deve quindi concludersi che ancora spettante al ricorrente è pari ad euro 9.721,92 ed in questi limiti la domanda va accolta, con conseguente condanna della resistente al pagamento della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
6. La soccombenza regola le spese (D.M. n. 147/2022, cause di lavoro, valori minimi, scaglione “infra” €
26.000,00) nei confronti della parte datoriale in misura di due terzi. Un terzo viene compensato tra le parti, alla luce dei principi giurisprudenziali surrichiamati in materia di frazionamento del credito.
Spese compensate nei confronti dell' in assenza di specifiche domande in ricorso rivolte nei CP_2 confronti dell'Ente.
6.1 Spese di CTU, liquidate con separato decreto emesso in data odierna, definitivamente a carico della parte ricorrente e della società resistente, in solido tra loro, secondo la medesima regolamentazione percentuale delle competenze professionali, atteso che l'elaborato peritale è stato utile ad entrambe le parti per determinare i crediti ancora dovuti e nettamente ridimensionati rispetto alle somme originariamente azionate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 6484/2020 proposto da nei Parte_1 confronti della e dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, Controparte_1 CP_2 eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente e per i titoli di cui in motivazione, della somma di euro 9.721,92 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
b) condanna la società resistente al pagamento di due terzi delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate, complessivamente e per l'intero, in € 2.695,00 oltre IVA, CAP e spese generali;
compensa tra le predette parti il residuo terzo;
pagina 8 di 9 c) pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte ricorrente e della società resistente, in solido tra loro, secondo la percentuale di cui al punto b);
d) compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell' CP_2
Foggia, all'esito dell'udienza del 6.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
pagina 9 di 9