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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 9271/2020 R.G. promossa
DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Liberato Gianluca Borgia
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Mario Polimeno
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.12.2020 proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1588/2020, pubblicata in data 19.05.2020 e mai notificata, con la quale il Giudice di Pace di Lecce aveva rigettato il ricorso in opposizione, dallo stesso proposto ai sensi dell'art. 204bis C.d.S., al verbale di contestazione n. V042775, elevatogli dalla Polizia Locale del Comune di per CP_1 la violazione dell'art. 142, co. 8, C.d.S., “in quanto redatto da difensore privo di procura alle liti”.
In particolare, con il primo motivo di gravame l'appellante deduceva in ordine alla violazione dell'art. 182 c.p.c. e, nel merito, riproposti tutti i motivi di opposizione formulati nel precedente grado di giudizio e non vagliati dall'adito Giudice di Pace di Lecce, invocava la riforma della sentenza impugnata, con conseguente annullamento dell'opposto verbale di contestazione;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Con comparsa depositata telematicamente in data 24.05.2021 si costituiva il CP_1
concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata;
il tutto
[...] con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il giudizio è stato istruito con l'acquisizione del fascicolo di primo grado e della documentazione ivi allegata e all'odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza da intendersi allegata al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Anzitutto, va accolto il primo motivo di gravame per le motivazioni di seguito esposte.
Dispone il primo comma dell'art. 82 c.p.c. che le parti possono stare in giudizio personalmente davanti al giudice di pace per le cause il cui valore non eccede € 1.100,00, ovvero nelle cause attribuite al giudice di pace ratione materiae, oppure per quelle a tale giudice devolute in base al criterio del valore coordinato a quello della materia, con esclusione soltanto di quelle di valore indeterminabile.
Vi sono poi dei casi in cui è la stessa legge a consentire la difesa personale senza limite né per giudice adito né per valore;
esempi del genere ricorrono, come nella specie, in caso di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 23, L. 24.11.1981, n. 689 ovvero nel caso di domanda per l'equa riparazione, dovuta a chi si pretende danneggiato dall'eccessiva durata del processo ex art. 3, 2° co., L. 24.3.2001,
n. 89.
Ebbene, ogni qualvolta ricorra una delle ipotesi poc'anzi richiamate, in cui, si ripete, la parte è legittimata a stare in giudizio personalmente, “l'eventuale mancanza della procura ad litem (sia per invalidità della stessa sia per mancanza della prova che essa sia stata rilasciata) se da un lato è idonea a determinare la nullità dell'attività processuale compiuta dal ridetto difensore, dall'altro la stessa attività dovrà pur sempre considerarsi come posta in essere da una parte costituitasi in giudizio senza il ministero del difensore” (Cass. Civ., Sez. III, n. 724/2003), e dunque come attività compiuta personalmente dalla parte.
Nella specie, appurato che la causa rientra nel valore minimo di cui all'art. 82 c.p.c. e che quindi la parte può stare in giudizio davanti al giudice di pace senza ministero di difensore, il Tribunale ritiene valida la ratifica che l'originario opponente ha fatto in relazione all'attività svolta dal proprio difensore. Tale ratifica è stata trasmessa da quest'ultimo all'indirizzo pec del Giudice di Pace di Lecce in data 13.05.2020 ed erroneamente, quindi, non è stata valutata dal Giudice di Pace.
Dall'accoglimento dell'appello discende la necessità di esaminare nel merito le contestazioni mosse in sede di opposizione, riproposte in questa sede dall'odierno appellato e non valutate dal Giudice di
Pace.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto. Tra tali motivi di opposizione, vi è quello – assorbente rispetto a tutti gli altri motivi di opposizione
e pertanto motivo idoneo a definire la questione secondo il principio della ragione più liquida - relativo all'omessa omologazione del dispositivo di accertamento dell'infrazione (“Photored F17Dr”
– matr. 009), poiché semplicemente approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti prot. n. 257 del 19-01-2016.
Ed invero, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, da ultimo, con ordinanza 10505/2024, si osserva che, “in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”; in altri termini, precisa la S.C., “l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce
l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”; pertanto, “in caso di contestazioni circa
l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore (Cass. n. 14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass.
3335/2024)”.
Tanto premesso, nel caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti, risulta che il dispositivo “Photored F17DR” utilizzato dal è stato solo approvato (cfr. Controparte_1
Decreto prot. 257 del 19-1-2016 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e non anche omologato;
ne consegue l'illegittimità del verbale di contestazione opposto, che pertanto deve essere annullato.
Resta assorbito ogni altro motivo.
Per le ragioni innanzi esposte, l'appello va accolto. Dalla riforma della sentenza gravata discende astrattamente un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
le stesse, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata, sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Silvia Saracino, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso dell'11.12.2020 da nei confronti del , in persona del Sindaco p.t., avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 1588/2020, emessa dal Giudice di Pace di Lecce in data 18.05.2020 e pubblicata in pari data, così provvede:
- accoglie l'appello, e per l'effetto, annulla il verbale di contestazione nr. V042775 (R.G.
47003/2019), elevato dalla Polizia Locale del Comune nei confronti di CP_1 Pt_1
[...]
- dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, 3/4/2025
Il Giudice
Dr.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Simona Marinosci.