TAR Milano, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 392
TAR
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione art. 242, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 3 della Legge n. 241/1990; Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione

    L'individuazione del responsabile dell'inquinamento, avvenuta successivamente all'approvazione del progetto di MISE, muta i termini della questione. Non sussiste un obbligo legale in capo alla ricorrente, quale proprietaria incolpevole, di eseguire le misure di sicurezza di emergenza una volta individuato il responsabile dell'inquinamento.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3-ter del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, dell’art. 191, par. 2 del Trattato dell’Unione Europea e della Direttiva 2004/35/CE per violazione del principio “chi inquina paga”

    La giurisprudenza più recente, tenuto conto dei principi affermati dalla Corte di Giustizia, ha stabilito che il soggetto tenuto ad effettuare interventi di bonifica ambientale è il responsabile dell'inquinamento, non la proprietà dell'area.

  • Rigettato
    Incompetenza. Violazione dell’art. 242 del D.lgs. n. 152/2006. Questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, della L.R. n. 30/2006

    La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 5 della L.R. 30/2006. Tuttavia, la normativa sopravvenuta e l'art. 22 del D.L. 104/2023, che salvaguarda le disposizioni regionali vigenti, nonché la L.R. 10 ottobre 2023 n. 3, che conferisce ai comuni le funzioni amministrative relative alle procedure di bonifica, rendono la competenza del Comune conforme al quadro legislativo statale.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 242, commi 1 e segg. del D.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 3 della Legge n. 241/1990; Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione

    L'individuazione del responsabile dell'inquinamento, avvenuta successivamente all'approvazione del progetto di MISE, muta i termini della questione. Non sussiste un obbligo legale in capo alla ricorrente, quale proprietaria incolpevole, di eseguire le misure di sicurezza di emergenza una volta individuato il responsabile dell'inquinamento.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3-ter del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, dell’art. 191, par. 2 del Trattato dell’Unione Europea e della Direttiva 2004/35/CE per violazione del principio “chi inquina paga”

    La giurisprudenza più recente, tenuto conto dei principi affermati dalla Corte di Giustizia, ha stabilito che il soggetto tenuto ad effettuare interventi di bonifica ambientale è il responsabile dell'inquinamento, non la proprietà dell'area.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse in relazione alla deliberazione della Giunta n. 287/2024

    La deliberazione impugnata si limita ad avviare il procedimento sostitutivo, senza determinare una lesione concreta ed attuale alla ricorrente. L'eventuale ripetizione delle spese nei confronti del proprietario incolpevole non è automatica ma postula un provvedimento motivato che giustifichi l'impossibilità di rivalsa sul responsabile dell'inquinamento.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse in relazione alla nota del 14 maggio 2024

    La nota ha natura meramente notiziatoria circa l'avvenuta adozione della deliberazione e non ha alcuna nuova portata dispositiva, né determina alcuna lesione nella sfera giuridica della ricorrente.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse in relazione alla nota del 19 giugno 2024

    Il contenuto della nota è ricognitivo delle posizioni già assunte e non è foriero di lesione o di nuova incisione nella sfera giuridica della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 392
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 392
    Data del deposito : 27 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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