Sentenza 8 ottobre 2022
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 08/10/2022, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/10/2022
N. 00778/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00624/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 624 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NN ER, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Frosinone e Latina, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della Sentenza pronunciata dal T.A.R. del Lazio sezione Staccata di Latina n 366/2021 REG.PROV.COLL., pubblicata il 03.06.2021 e notificata il 03.06.2021, passata in giudicato il 02.09.2021;
2) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
della Determinazione regionale n. G00930-22 del 31.01.2022 e dell'allegato Parere prot. 834 del 27.01.2022 non comunicati, depositati nel fascicolo telematico il 18.02.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Ministero della Cultura, con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 32, 35 e 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022 il dott. Ivo Correale e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO
Con ricorso introdotto con il rito ex art. 112 e ss. c.p.a., la sig.ra NN ER lamentava la mancata ottemperanza da parte dell’Amministrazione della sentenza in epigrafe, con la quale questo TAR aveva annullato il provvedimento di diniego regionale, sulla base del parere della Soprintendenza competente, di autorizzazione paesaggistica semplificata, richiesta ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 31/2017 e avente ad oggetto l’intervento di installazione di pannelli solari fotovoltaici complanari alla falda, a servizio di un singolo edificio in Vico nel Lazio, Via Sambuci.
La sentenza, secondo la ricostruzione della ricorrente, aveva chiarito, ai punti 8), 9), 10) e 11), i
comportamenti procedimentali da attuare per la conclusione del procedimento amministrativo instaurato dalla ricorrente, ma l’Amministrazione regionale era rimasta inerte, pur in presenza di apposita diffida.
Si costituivano in giudizio con atti di mera forma la Regione Lazio e il Ministero della Cultura.
Cancellata dal ruolo, su istanza di parte, una prima camera di consiglio, nelle more la ricorrente proponeva motivi aggiunti avverso il provvedimento nel frattempo adottato dalla Regione Lazio, con il quale, sulla base di un nuovo parere – favorevole con prescrizioni - della Soprintendenza, era stata autorizzata, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/04, l’esecuzione delle opere relative alla
posa in opera dei suddetti pannelli solari fotovoltaici.
Nei motivi aggiunti, la ricorrente chiedeva l’annullamento di tale provvedimento, lamentando la nullità parziale del parere della Soprintendenza e del conseguente provvedimento regionale, per violazione del giudicato, in riferimento al punto “9” della suddetta sentenza, nonché l’inefficacia dello stesso – peraltro non vincolante contrariamente a quanto scritto nel provvedimento regionale impugnato - per essere intervenuto tardivamente, dopo la formazione del relativo “silenzio-assenso”, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del d.P.R. n. 31/2007, unitamente a varie forme di eccesso di potere, che illustrava in quattro motivi di gravame.
La Regione Lazio depositava una memoria, in cui evidenziava che la definizione della vincolatività del parere della Soprintendenza era dovuta a un mero refuso e precisava che la competenza era ora del Comune, anche in considerazione dell’intervenuta approvazione del P.T.P.R. del 10 giugno 2021 e del necessario aggiornamento, ritenendo la prescrizione sul colore dei pannelli rispettata, se questi fossero stati installati di colore nero o simile alla stregua del manto di copertura dell’edificio.
Anche parte ricorrente depositava una memoria insistendo sulla perentorietà dei termini non rispettati e sulla formazione del “silenzio-assenso”.
Alla camera di consiglio del 5 ottobre 2022, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio rileva l’improcedibilità del ricorso introduttivo ex art. 112 e ss. c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse una volta che la Regione, sia pure nelle more, ha provveduto a adottare un nuovo provvedimento con la suddetta nota impugnata con i motivi aggiunti.
Nel caso di specie, infatti, la sentenza n. 366/2021 di questa Sezione ha specificato di accogliere “il primo assorbente motivo” che lamentava l’omessa valutazione da parte della Soprintendenza della circostanza per la quale l’intervento in questione era riconducibile a quelli di “manutenzione”, consentito dalle prescrizioni d’uso di cui alla Tabella B.6.5, allegata all’art. 29 delle N.T.A. del P.T.P.R., riscontrando una motivazione “generica e apodittica” della Soprintendenza in ordine alla visibilità dei pannelli fotovoltaici dai punti panoramici della città, tenuto conto che gli “Impianti di produzione di energia rinnovabile di tipo areale o verticale con minimo impatto” sono già valutati dalla norma di per sé integrati. Inoltre, la stessa sentenza precisava che appariva “… condivisibile il parere della Regione Lazio che ha ritenuto la proposta del ricorrente accoglibile a condizione che: Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, prima del rilascio del titolo abilitativo verifichi la completa legittimità delle strutture esistenti e, qualora ne sia dotato, la conformità dell’intervento proposto al P.P. del Centro Storico. In carenza dello stesso, accerti l’ammissibilità dell’intervento al disposto art. 3 del DPR 380/01”, e che l’intervento sia “effettuato con elementi completamente integrati nella falda del tetto senza modifiche o alterazioni dell’aspetto esteriore ”.
Appare evidente, dalla lettura della sentenza, che comunque l’azione amministrativa necessitava di un’ulteriore pronuncia dell’Amministrazione competente, senza che fosse affrontato in tale decisione il tema della formazione o meno del “silenzio-assenso”, come invece prospettato in questa sede.
Ne consegue che non si riscontra alcun vizio di elusione di giudicato, in quanto esso è prospettabile in sede di ottemperanza, solo laddove, dal giudicato, discenda in capo all'amministrazione un obbligo talmente puntuale che la sua esecuzione debba concretarsi nell'adozione di un atto dal contenuto integralmente desumibile dalla pronuncia giurisdizionale (TAR Calabria, Cz, Sez. I, 22.2.22, n. 295 e TAR Campania, Na, Sez. I, 1.12.21, n. 7971). Di converso, ove la sentenza considerata imponga un semplice vincolo alla successiva attività dell'amministrazione, gli atti da questa eventualmente emanati sono soggetti all'ordinario strumento d'impugnazione (TAR Lombardia, Mi, Sez. II, 11.11.21, n. 2511).
Nel caso di specie l’annullamento come disposto non imponeva un obbligo puntuale di esecuzione ma lasciava comunque margini di discrezionalità alle Amministrazioni competenti, che hanno esercitato nuovamente il potere riconosciuto loro con un nuovo esame della fattispecie, anche alla luce delle sopravvenienze di fatto richiamate dalla Regione Lazio nelle sue difese.
Se ciò sia stato legittimo o meno e se, nell’eventualità, si sia formato a suo tempo un “silenzio-assenso” – come lamentato nei motivi aggiunti - sono circostanze da valutare nell’ordinaria sede di annullamento.
Pertanto, riguardo ai motivi aggiunti, il Collegio, rinvenendo tutti i presupposti sostanziali di cui all’art. 32, comma 2, c.p.a., dispone la conversione del rito, da quello ex art. 114 c.p.a. a quello ordinario, rinviando la decisione sulle spese di lite al definitivo esito di questo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina:
1) pronunciandosi sul ricorso introduttivo come in epigrafe proposto ai sensi dell’art. 114 c.p.a. lo dichiara improcedibile nei sensi di cui in motivazione;
2) pronunciandosi sui motivi aggiunti, dispone, ex art. 32, comma 2, c.p.a., la conversione del rito camerale nelle forme del rito ordinario, demandando al Presidente di questo Tribunale, nelle sue funzioni, la fissazione della relativa udienza pubblica di trattazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Ivo Correale, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ivo Correale | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO