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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/06/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 684/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 684/2021 promossa da:
, corrente in ID Montecelio (Roma), Controparte_1
Via Roma n. 248 (p.IVA: , in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t. Ing. P.IVA_1
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2 C.F._1
); nonché: (C.F.: ), in proprio;
[...] Controparte_2 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), residente in [...]Controparte_3 CodiceFiscale_2
(Roma), Via Appio Claudio n. 5, in proprio;
(C.F.: Parte_1 C.F._3
, in proprio;
, (C.F.: ), in proprio, tutti
[...] Parte_2 CodiceFiscale_4 rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. PIETRO SIGNORELLI (C.F.: e PEC: CodiceFiscale_5
), ed unitamente al medesimo elettivamente domiciliati presso e Email_1 nello studio dell'Avv. ELIO MICHELE GNOCATO ( ) in Torino, Viale Galileo C.F._6
Ferraris n. 146, giusta procura speciale ex art. 83, 3° co., cpc, allegata all'atto introduttivo parte appellante contro
(C.F. ), con sede in Biella, Piazza Gaudenzio Sella n. 1, Società Controparte_4 P.IVA_2 appartenente al Gruppo IVA (P.IVA ) in persona dell'Amministratore Controparte_5 P.IVA_3
Delegato, legale rappresentante, Dott. , elettivamente domiciliata in Torino, C.so Controparte_6
pagina 1 di 15 Francia n. 78, presso lo studio dell'Avv. MARCELLO SCALIA (C.F.: ) che la C.F._7 rappresenta e difende come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, nonché dall'avv.
LUCA BOGGIO (c.f. ) costituito nuovo difensore con atto del 15 ottobre 2024, C.F._8 per procura speciale parimenti allegata agli atti parte appellata
OGGETTO: rapporti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“in via preliminare, insiste nelle richieste istruttorie già avanzate in primo grado e quindi affinchè la causa sia rimessa in istruttoria e disposta CTU contabile integrativa sul punto dedotto. In subordine, ottemperando all'invito dell'Ecc.ma Corte adìta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto di citazione in appello notificato e precisamente: Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello adìta, in riforma della Sentenza n. 195/2020 emessa dal Tribunale di Biella, depositata e resa pubblica in data 20.11.2020, e non notificata;
disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione: in relazione al rapporto di C/C n.
n. (L3) come indicato in narrativa: 1) accertare e dichiarare l'invalidità (nullità e/o annullabilità) e/o P.IVA_4
l'illegittimità e/o la inefficacia totale o parziale del contratto n. (L3) 52879651290 come dedotto in narrativa, anche per mancanza di forma scritta ex art. 117 T.U.B., e delle clausole ivi contenute, oggetto del rapporto tra la parte attrice e la
Banca convenuta, particolarmente in relazione all'invalidità e/o inefficacia delle clausole contrattuali di pattuizione, ovvero, dei giorni valuta, delle CMS, dell'interesse anatocistico trimestrale e del tasso di interesse usurario, ultralegale e comunque per i motivi dedotti in esito alla produzione documentale anche di controparte;
2) rilevare e dichiarare che la banca ha proceduto ad applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c.) spese e commissioni non contrattualizzate, e per l'effetto dichiarare: a) la invalidità e gratuità ex art. 1815comma 2° c.c. del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiate;
b) la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) la illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) la illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, altresì non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) la illegittimità dello ius variandi (clausola contrattuale ex art.16) dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto e non concordate;
f) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla era dovuto per tutto il rapporto in tutti i rapporti dedotti;
g) conseguentemente a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale;
senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldaconto (dare ed avere tra le parti) alla data della domanda;
h) condannare per l'effetto la banca alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte in costanza di rapporto per i titoli indicati, ripetibili ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Interessi dalla domanda. Con vittoria delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”
pagina 2 di 15 Per parte appellata:
“In via principale: Rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dagli appellanti, confermando la sentenza del Tribunale di Biella n. 195/2020 del 09.11.2020, pubblicata il 20.11.2020, non notificata, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. In ogni caso, con vittoria delle spese di giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. IL FATTO
La controversia ha origine dal rapporto di conto corrente n. 52879651290, acceso da Controparte_1 presso in data 7 luglio 2008. A tale rapporto era associata un'apertura di credito
[...] Controparte_4 inizialmente pari a euro 50.000 per l'anno 2009, successivamente elevata a euro 100.000 dal primo trimestre 2010. Il conto è documentato da estratti conto e scalari a partire dal terzo trimestre 2008 fino al secondo trimestre 2014.
La società correntista e i soci garanti , , e Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 [...]
hanno contestato la legittimità di numerose operazioni effettuate dalla banca nel corso Parte_2 del rapporto, denunciando: l'applicazione di interessi ultralegali e di commissioni di massimo scoperto (CMS) in assenza di idonea pattuizione scritta;
la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
la presunta usurarietà degli interessi, sia in senso oggettivo che soggettivo;
l'illegittimo esercizio dello ius variandi mediante modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali non previamente concordate;
l'applicazione del cosiddetto “gioco delle valute” in danno del cliente.
La perizia econometrica prodotta dalla società aveva evidenziato, secondo quanto prospettato dagli attori, il superamento del tasso soglia usura in diversi trimestri tra il 2009 e il 2014 (in particolare: I e II trimestre 2009, II trimestre 2010, II e IV trimestre 2012, tutti i trimestri del 2013 e I trimestre 2014), e l'applicazione di un TEG superiore al TEGM in numerosi altri trimestri. Le somme asseritamente corrisposte indebitamente ammonterebbero, al giugno 2014, ad almeno euro 58.603,77.
La documentazione contrattuale è stata richiesta dalla società solo in data 5 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 119 TUB, e ricevuta successivamente alla notificazione dell'atto di citazione, avvenuta il 20 novembre 2014.
Nel corso del rapporto la banca ha applicato, secondo gli attori, CMS e oneri successivi (tra cui la commissione di istruttoria veloce e la commissione di messa a disposizione fondi) senza adeguata pattuizione e con criteri di calcolo ritenuti indeterminati. Quanto alla clausola di capitalizzazione, essa prevedeva pari periodicità per interessi attivi e passivi, ma gli attori hanno eccepito la nullità per violazione della delibera CICR del 2000, lamentando la coincidenza tra tasso creditore nominale ed effettivo.
Risultano prodotte sedici comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche, riferite al periodo 2008–2014. Gli attori ne contestano la ricezione e l'efficacia, assumendo il difetto di prova circa l'effettiva trasmissione. Alla data della domanda giudiziale il conto risultava ancora in essere e presentava un saldo debitore, pari a euro 96.370,53 al 30 giugno 2014, ridottosi a euro 95.975,76 al 30 settembre 2014, saldo che parte attrice assume viziato da addebiti indebiti.
2. IL PROCESSO DI PRIMO GRADO
pagina 3 di 15 Il giudizio di primo grado è stato introdotto con atto di citazione notificato l'11 dicembre 2014 avanti al Tribunale di Biella da e dai soci garanti. La banca convenuta si è Controparte_1 costituita con comparsa del 14 aprile 2015, eccependo, tra l'altro, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, oltre alla nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza.
Il tentativo di mediazione si è concluso con esito negativo. Nel prosieguo, gli attori hanno precisato le domande, invocando plurime nullità contrattuali, la violazione dei limiti antiusura, l'illegittima capitalizzazione degli interessi, la nullità delle commissioni applicate e la violazione dello ius variandi. Sono stati altresì depositati i bilanci sociali dal 2007 al 2014 per supportare le doglianze sull'usura soggettiva.
La banca ha contestato integralmente la fondatezza delle pretese, producendo documentazione contrattuale e contabile, tra cui sedici comunicazioni di modifica unilaterale, estratti conto, contratti di affidamento, lettere di concessione e condizioni generali. Il contratto di conto corrente reca sottoscrizione del solo cliente, ma è accompagnato da dichiarazione di avvenuta consegna.
All'udienza del 29 marzo 2016, il giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate dagli attori, ritenendole esplorative, e la prova testimoniale offerta dalla banca. All'udienza del 15 settembre 2020 le parti hanno precisato le conclusioni. Gli attori hanno per la prima volta qualificato la domanda come accertamento negativo del saldo. Nella comparsa conclusionale è stata introdotta anche la questione dell'anatocismo in relazione alla legge di stabilità 2014, ritenuta dal giudice tardiva e generica. La perizia econometrica di parte è stata valutata come mera allegazione, priva di autonoma valenza probatoria.
3. DECISIONE OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE
Con sentenza n. 195/2020, il Tribunale di Biella ha rigettato tutte le domande attoree, dichiarando inammissibile quella di ripetizione dell'indebito, per assenza di chiusura del conto, ed ha ritenuto infondate le altre censure, con condanna alle spese.
La decisione si fonda sull'assunto che, anche nei giudizi volti a contestare gli addebiti in conto corrente, grava sull'attore l'onere di allegare e provare in modo specifico le doglianze, mediante la produzione integrale degli estratti conto e della documentazione contrattuale. Il giudice ha ritenuto non idonea a tal fine la documentazione prodotta dalla convenuta.
È stata esclusa la nullità del contratto per difetto di forma scritta, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 898/2018. Le censure in tema di usura sono state respinte per carenza di allegazioni puntuali. L'usura soggettiva è stata ritenuta insussistente per difetto di prova della consapevolezza dello stato di difficoltà economica. La clausola anatocistica non è stata esaminata nel merito, essendo la relativa censura tardiva. La CTU è stata ritenuta inammissibile. La perizia di parte è stata considerata priva di valore probatorio.
4. LE DIFESE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto di citazione notificato il 19 maggio 2021, e i soci garanti Controparte_1 hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Biella, articolando due principali motivi di gravame.
pagina 4 di 15 Con il primo motivo, gli appellanti hanno dedotto la manifesta erroneità della sentenza, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., l'erronea valutazione della documentazione prodotta, nonché la contraddittorietà della motivazione. In particolare, è stata censurata la ripartizione dell'onere della prova effettuata dal primo giudice, con l'assunto che la società attrice aveva già prodotto tutta la documentazione nella sua disponibilità e aveva richiesto per tempo quella mancante mediante istanza ex art. 119 TUB.
Gli appellanti hanno inoltre contestato la qualificazione della domanda di ripetizione dell'indebito come inammissibile, affermando che essa era in realtà funzionalmente strumentale all'accertamento negativo del saldo e che la eventuale restituzione costituiva conseguenza meramente eventuale. È stato altresì censurato il rigetto dell'istanza di CTU, ritenuta necessaria e non esplorativa, essendo finalizzata alla verifica delle contestazioni già formulate sulla base della documentazione prodotta.
Con il secondo motivo, gli appellanti hanno denunciato la violazione dell'art. 183 c.p.c., nonché l'omessa motivazione sulla mancata ammissione della CTU, sostenendo che la consulenza tecnica era indispensabile per la verifica dei profili tecnici inerenti il calcolo del TEG, l'inclusione degli oneri commissionali, la comparazione con i tassi soglia usura e l'anatocismo.
si è costituita con comparsa del 5 gennaio 2022, contestando l'integrale fondatezza dell'appello. CP_4
In via preliminare, ha evidenziato che la documentazione contrattuale era stata richiesta dagli attori solo con missiva del 5 dicembre 2014, cui era stato dato riscontro il 17 dicembre successivo, ma l'atto di citazione era già stato notificato il 20 novembre 2014, dunque anteriormente alla ricezione della documentazione.
L'istituto ha poi sottolineato come la qualificazione della domanda come accertamento negativo del saldo fosse intervenuta solo in sede di precisazione delle conclusioni nel settembre 2020, e fosse pertanto tardiva e volta ad eludere le preclusioni istruttorie. Ha altresì sostenuto che, anche volendo accogliere tale qualificazione, non muterebbe l'onere probatorio incombente sulla parte attrice.
Quanto alla CTU, la banca ha ritenuto corretto il rigetto, osservando che le censure attoree erano generiche e prive di adeguato fondamento. In tema di usura, ha negato il superamento delle soglie sia in astratto che in concreto, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui le soglie vanno calcolate secondo le
Istruzioni della Banca d'Italia, costituenti parametro tecnico uniforme.
Sull'anatocismo, la banca ha eccepito la tardività della doglianza, sollevata solo in comparsa conclusionale, e ha comunque ribadito che la clausola contrattuale era conforme alla normativa vigente ratione temporis. In relazione allo ius variandi, ha sostenuto che tutte le comunicazioni unilaterali erano state trasmesse all'indirizzo indicato in contratto e che la ricezione era da presumersi in assenza di prova contraria.
Infine, quanto alle commissioni, la banca ha rivendicato la validità delle CMS applicate in forza di clausole contrattuali chiare e determinate, la legittimità della pattuizione delle nuove commissioni sostitutive (come da documentazione prodotta in giudizio), nonché la conformità della capitalizzazione degli interessi alle disposizioni tempo per tempo vigenti.
5. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI APPELLO
pagina 5 di 15 Con provvedimento del 10 dicembre 2021, la Corte disponeva che l'udienza di prima comparizione, fissata per il 1° febbraio 2022, si svolgesse con modalità cartolare. Ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348-ter c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 28 febbraio 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 23 giugno 2023, la Corte disponeva una consulenza tecnica d'ufficio, limitatamente alla verifica dell'asserita usurarietà dei tassi applicati nel corso del rapporto, in relazione al motivo di gravame sub D, concernente la mancata ammissione della CTU in primo grado.
In particolare, il CTU veniva incaricato di verificare, per i trimestri in cui, secondo la perizia di parte, si sarebbe determinato il superamento del tasso soglia, se effettivamente i tassi applicati avessero ecceduto i limiti previsti dalla legge. A tal fine, era richiesto di distinguere: a) per il periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art.
2-bis del d.l. n. 185/2008, tra TEG e CMS, verificando eventuali superamenti separati e compensandoli;
b) per il periodo successivo, di considerare il TEG comprensivo degli oneri per la messa a disposizione fondi e confrontarlo con il TEGM dei decreti MEF.
Il consulente depositava la relazione in data 16 gennaio 2024, escludendo che in alcuno dei trimestri analizzati vi fosse stato superamento delle soglie usura, applicando i criteri tecnici e normativi indicati.
Il consulente tecnico di parte appellante, in memoria depositata il 29 gennaio 2024, pur non contestando formalmente i dati contabili, lamentava che l'accertamento avrebbe dovuto comprendere anche: la validità della pattuizione delle CMS;
la sostituzione con oneri come CIV e CMDF;
e la legittimità della clausola Contr Contr anatocistica, specie in relazione alla coincidenza tra e .
Con ordinanza del 6 novembre 2024, la Corte disponeva l'integrazione della CTU, incaricando il perito di rideterminare il saldo del conto al 30 giugno 2014, alla luce del principio affermato da Cass. n. 21344/2024 sull'applicazione retroattiva del divieto di anatocismo introdotto dal novellato art. 120 TUB.
La relazione integrativa, depositata il 14 febbraio 2025, calcolava un saldo al 30 giugno 2014 pari a euro 96.476,63 (a fronte dell'originario saldo di euro 96.370,53), e un saldo al 30 settembre 2014 pari a euro 96.295,00 (con incremento di euro 319,24 rispetto al saldo contabile).
All'udienza del 29 ottobre 2024, parte appellante ha sollecitato la rinnovazione dell'istruttoria, ritenendo incompleta la CTU per mancato esame di aspetti rilevanti. La banca si è opposta, sostenendo che i profili contestati esulavano dal perimetro del quesito e dalle censure tempestivamente proposte in primo grado.
Con ordinanza del 26 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, poi depositate dale parti nel rispetto dei termini assegnati.
6. TEMA DEL CONTENDERE
Alla luce delle difese svolte dalle parti e degli accertamenti tecnici espletati nel corso del giudizio, le questioni sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi possono essere così individuate.
6.1 In via preliminare, occorre esaminare la richiesta degli appellanti di rimessione della causa in istruttoria per l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio. Tale istanza si fonda sull'asserita incompletezza dell'accertamento peritale, non avendo il CTU esaminato la questione della nullità delle commissioni di pagina 6 di 15 massimo scoperto per indeterminatezza dell'oggetto e delle commissioni sostitutive successivamente introdotte, né verificato la validità della clausola anatocistica alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità. La banca si oppone evidenziando che tali profili esulano dal perimetro dei quesiti formulati dalla Corte.
6.2 Nel merito, la prima questione controversa attiene alla ripartizione dell'onere della prova. Gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che gravasse su di loro l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a fondamento della domanda e di fornire la relativa prova, sostenendo di aver depositato tutta la documentazione in loro possesso e di aver richiesto quella mancante alla banca ex art. 119 TUB. L'istituto replica evidenziando che la qualificazione della domanda come accertamento negativo è stata introdotta tardivamente al solo fine di rimettere in discussione le preclusioni istruttorie ormai maturate.
6.3 La seconda questione (di merito) riguarda l'ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito. Gli appellanti contestano la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dal Tribunale, sostenendo che si trattava in realtà di una domanda di accertamento negativo del saldo rispetto alla quale l'eventuale ripetizione costituiva una mera conseguenza. La banca insiste invece per l'inammissibilità della domanda restitutoria in assenza di chiusura del conto, evidenziando che l'annotazione in conto di poste passive non costituisce pagamento.
6.4 La terza questione concerne la validità formale del contratto di conto corrente. Gli appellanti deducono la nullità per mancanza di forma scritta, richiamando la recente sentenza della Cassazione n. 5190/2025 secondo cui la mancata prova della consegna della documentazione contrattuale al cliente comporta la nullità per violazione dell'art. 117 TUB. La banca replica che la consegna risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal cliente e che comunque la questione è coperta da giudicato interno.
6.5 La quarta questione attiene all'asserita usurarietà dei tassi applicati dalla banca. Sul punto, la CTU ha escluso il superamento dei tassi soglia in tutti i trimestri esaminati, sia applicando il criterio della separata comparazione per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l. 185/2008, sia quello del TEG comprensivo degli oneri per la messa a disposizione fondi per il periodo successivo. Gli appellanti non contestano specificamente le conclusioni del consulente sul punto, ma sostengono che l'accertamento è incompleto non avendo esaminato la validità delle commissioni incluse nel calcolo del TEG.
6.6 La quinta questione riguarda la validità delle commissioni applicate dalla banca. Gli appellanti deducono la nullità delle commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo specificati in contratto la percentuale da applicare, la base di calcolo e la periodicità di addebito. Contestano inoltre la legittimità delle commissioni sostitutive (commissione di istruttoria veloce e commissione di messa a disposizione fondi) in quanto introdotte mediante semplice comunicazione ex art. 118 TUB anziché con specifica pattuizione scritta. La banca replica che le commissioni erano validamente pattuite e che le modifiche sono state legittimamente comunicate nel rispetto dell'art. 118 TUB.
6.7 La sesta questione concerne la capitalizzazione degli interessi. La CTU integrativa ha accertato che, tenendo conto del divieto di anatocismo introdotto dalla legge di stabilità 2014 come interpretato dalla Cassazione n. 21344/2024, il saldo al 30 giugno 2014 deve essere rettificato in aumento di euro 106,10. Gli appellanti sostengono tuttavia che la clausola anatocistica è nulla ab origine per violazione della delibera pagina 7 di 15 CICR del 9 febbraio 2000, in quanto il tasso creditore nominale coincide con quello effettivo. La banca replica che la capitalizzazione era conforme alla normativa vigente ratione temporis.
6.8 La settima questione attiene all'esercizio dello ius variandi. Gli appellanti contestano di aver mai ricevuto le comunicazioni relative alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali. La banca ha prodotto sedici comunicazioni dal 2008 al 2014, tutte indirizzate al domicilio eletto in contratto, sostenendo che opera la presunzione di conoscenza non essendo state allegate specifiche circostanze relative al mancato ricevimento di determinate comunicazioni o al malfunzionamento del servizio postale. La questione relativa alla validità delle modifiche unilaterali delle condizioni economiche (MUC) comunicate dalla banca. Gli appellanti contestano l'efficacia delle variazioni in quanto:
- manca la prova dell'effettivo invio e ricezione delle comunicazioni
- le nuove commissioni introdotte (CIV e commissione messa a disposizione fondi) richiedevano una specifica pattuizione scritta non potendo essere introdotte mediante semplice comunicazione ex art. 118 TUB
- non sono stati specificati i giustificati motivi delle variazioni
6.9 La questione finale, ricognitiva delle statuizioni relative alle precedenti, attiene alla determinazione del saldo finale del conto corrente, che richiede di stabilire:
- se il ricalcolo debba essere effettuato espungendo tutte le commissioni per nullità delle relative pattuizioni
- se l'anatocismo debba essere eliminato ab origine per nullità della clausola o solo dal 1° gennaio 2014
- se debbano essere eliminate le maggiorazioni derivanti da modifiche unilaterali inefficaci.
7. RAGIONI DELLA DECISIONE
7.1. Questione preliminare: richiesta di integrazione della CTU
La richiesta degli appellanti di rimessione della causa in istruttoria per l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio non può trovare accoglimento.
Il consulente tecnico ha correttamente limitato il proprio accertamento ai quesiti specificamente formulati dalla Corte, concernenti la verifica del superamento dei tassi soglia usura e la rideterminazione del saldo alla luce del divieto di anatocismo introdotto dalla legge di stabilità 2014.
Come affermato dalla Suprema Corte, il consulente tecnico d'ufficio non può indagare d'ufficio su fatti diversi da quelli allegati dalle parti e non può accertare d'ufficio la verità di fatti che è onere delle parti allegare e provare, dovendo limitarsi a valutare gli elementi probatori già acquisiti, rispondendo ai quesiti sottoposti dal giudice (Cass. civ., Sez. III, 17 luglio 2023, n. 20707).
Le questioni relative alla nullità delle commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza dell'oggetto e alla validità delle commissioni sostitutive successivamente introdotte costituiscono profili autonomi rispetto a quelli oggetto dei quesiti, pacificamente escluse dal perimetro del quesito, per le ragioni di cui infra.
pagina 8 di 15 Nel caso di specie, il CTU ha puntualmente risposto ai quesiti formulati, accertando l'insussistenza di usura e quantificando gli effetti del divieto di anatocismo sul saldo del conto. Non sussistono pertanto i presupposti per disporre un'integrazione della consulenza (in assenza di rimessione in istruttoria sui profili sollecitati da parte appellante) volta ad estendere l'indagine a profili ulteriori ed estranei al thema decidendum come definito dai quesiti.
La richiesta di rimessione in istruttoria deve quindi essere respinta, dovendosi procedere alla decisione sulla base delle risultanze già acquisite.
7.2. Sulla ripartizione dell'onere della prova
Secondo consolidata giurisprudenza, nelle azioni di accertamento negativo promosse dal correntista nei confronti dell'istituto di credito, l'onere della prova grava sul correntista che agisce in giudizio, il quale è tenuto a depositare non solo gli estratti conto ma anche i contratti di apertura di conto corrente, non potendo invocare il principio di vicinanza della prova per trasferire tale onere sulla banca.
Tale onere può essere assolto anche attraverso mezzi di prova alternativi agli estratti conto, purché idonei a fornire indicazioni certe e complete sull'andamento del rapporto (Cass. n. 22290/2023).
Nel caso di specie, la documentazione contrattuale e contabile è stata prodotta dalla convenuta. Tale CP_4 circostanza, in applicazione del principio di acquisizione processuale, consente di utilizzare detta documentazione ai fini della decisione, ferma restando la ripartizione dell'onere probatorio sopra delineata (Cass. n. 9727/2024).
7.3. Sull'ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito
La censura degli appellanti relativa alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito è fondata, ma sulla base di ragioni diverse da quelle prospettate.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, "in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. 'conto aperto'), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che il versamento abbia natura solutoria" (Cass. civ., Sez. I, sent. 15 febbraio 2024, n. 4214).
Il Tribunale ha quindi errato nel dichiarare inammissibile la domanda sulla base della mera circostanza che il conto corrente fosse ancora aperto. Come chiarito dalla Suprema Corte, "il difetto del pagamento attiene a uno degli elementi costitutivi del diritto azionato in ripetizione ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. e non ai presupposti processuali della domanda" (Cass. civ., Sez. I, ord. 24 aprile 2024, n. 11056).
La domanda avrebbe quindi dovuto essere esaminata nel merito, verificando se i versamenti di cui si chiede la ripetizione avessero natura solutoria, ossia fossero stati effettuati su un conto non solo passivo ma anche scoperto, determinando un effettivo spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. Come infatti precisato dalla giurisprudenza, anche in presenza di rimesse solutorie su conto ancora aperto, l'azione di ripetizione dell'indebito si risolve nella mera rideterminazione del saldo depurato dalle annotazioni illegittime, senza comportare alcun obbligo restitutorio immediato a carico della banca (Cass. civ., Sez. I, ord. 16 maggio 2024, n. 13586)
pagina 9 di 15 Nel caso di specie, tuttavia, gli appellanti non hanno fornito la prova della natura solutoria dei versamenti di cui chiedono la ripetizione, limitandosi a qualificare la propria domanda come accertamento negativo del saldo. Come affermato dalla giurisprudenza, "la domanda di ripetizione dell'indebito si distingue dalla domanda di pagamento del saldo a credito ex art. 1852 c.c. e richiede la specifica prova, a carico del correntista, dell'esistenza di rimesse solutorie" (Cass. civ., Sez. I, ord. 26 settembre 2024, n. 25711).
La domanda di ripetizione dell'indebito deve pertanto essere rigettata nel merito, e non dichiarata inammissibile, per difetto di prova dei suoi elementi costitutivi. Resta ferma l'ammissibilità della domanda di accertamento del saldo, che non presuppone l'esistenza di versamenti solutori e può essere proposta anche in presenza di un conto corrente ancora aperto.
7.4 Sulla validità della commissione massimo scoperto e delle commissioni sostitutive
Con il motivo in esame gli appellanti deducono la nullità delle commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo specificati in contratto la percentuale da applicare, la base di calcolo e la periodicità di addebito. Contestano inoltre la legittimità delle commissioni sostitutive (commissione di istruttoria veloce e commissione di messa a disposizione fondi) in quanto introdotte mediante semplice comunicazione ex art. 118 TUB anziché con specifica pattuizione scritta.
Il motivo richiede una preliminare ricognizione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Come chiarito dalla Cassazione n. 30298/2024, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1346 c.c., la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto qualora si limiti ad indicare la sola misura percentuale della commissione, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa. La validità della clausola presuppone infatti che siano specificamente indicati:
- la percentuale applicabile,
- la base di calcolo (massimo scoperto di conto),
- la periodicità dell'addebito.
Tuttavia, come precisato dalla Cassazione n. 1373/2024, la periodicità può essere determinata anche attraverso l'interpretazione complessiva del contratto e delle sue clausole, non essendo necessaria una sua espressa indicazione quando sia desumibile dal contesto negoziale.
Quanto alle commissioni sostitutive (CIV e CMDF), la loro introduzione non può avvenire mediante variazione unilaterale ex art. 118 TUB, richiedendosi una specifica pattuizione scritta, in quanto si tratta di clausole nuove che incidono sostanzialmente sull'equilibrio contrattuale.
L'art. 2 bis, comma 1, D.L. n. 185/2008, conv. in L. n. 2/2009, disciplina le condizioni di validità della commissione di massimo scoperto in relazione ai soli contratti di conto corrente bancario affidati, sanzionando con la nullità le commissioni applicate su conti non affidati in quanto non correlate a servizi effettivamente resi dalla banca (Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2019, n. 12997).
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione contrattuale emerge che:
a) La CMS risulta pattuita nei documenti 3, 4 e 10 allegati alla comparsa di risposta della con CP_4 indicazione della percentuale, base di calcolo (specificata nella sezione legenda) e regolazione trimestrale. pagina 10 di 15 Come chiarito dalla Cassazione n. 1373/2024, la periodicità può essere determinata attraverso l'interpretazione complessiva del contratto e delle sue clausole.
b) La commissione di messa a disposizione fondi risulta pattuita nel doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione della Banca, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 117-bis TUB.
Va tuttavia rilevato che il CTU, come emerge dalle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice, non ha esaminato nel dettaglio la questione della determinatezza delle commissioni, avendo ritenuto che tale accertamento esulasse dal perimetro del quesito affidatogli, limitato alla verifica dell'usura. In particolare, il consulente ha precisato che 'le osservazioni del dott. non rientrano nel perimetro tecnico previsto in quesito, il Persona_1 quale richiede espressamente al sottoscritto di verificare esclusivamente la presenza di usura. Pertanto, le richieste del CTP non possono essere accolte' (CTU pag. 15).
Tale limitazione dell'indagine peritale non inficia tuttavia la validità delle conclusioni raggiunte in tema di usura, unico oggetto del quesito formulato dalla Corte. Dall'esame della documentazione contrattuale emerge infatti che le commissioni risultano validamente pattuite, con indicazione di tutti gli elementi essenziali richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la loro determinatezza.
Quanto alle commissioni sostitutive, la loro introduzione risulta avvenuta mediante specifica pattuizione scritta (doc. 11 delle produzioni di primo grado di parte convenuta) e non attraverso mera comunicazione unilaterale, nel rispetto quindi dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di ius variandi ex art. 118 TUB.
Il motivo deve pertanto essere respinto, risultando infondate le censure mosse dagli appellanti in ordine alla nullità delle commissioni per indeterminatezza dell'oggetto e alla illegittimità delle commissioni sostitutive.
7.5 Sulla capitalizzazione degli interessi.
Con riferimento alla questione della capitalizzazione degli interessi, occorre preliminarmente rilevare che il contratto di conto corrente è stato stipulato nel luglio 2008, quindi in epoca successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Come chiarito dalla Cassazione n. 7359/2025, la previsione nel contratto di conto corrente di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non soddisfa i requisiti di validità della pattuizione anatocistica. Tale coincidenza tra tasso nominale ed effettivo non dà infatti evidenza della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore richiesta dall'art. 3 della delibera CICR, né rispetta la condizione posta dall'art. 6 della stessa delibera, secondo cui nei casi di capitalizzazione infrannuale deve essere indicato il valore del tasso rapportato su base annua tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Come ulteriormente precisato dalla Cassazione n. 10775/2024, in materia di anatocismo bancario, la clausola di capitalizzazione degli interessi nei contratti di conto corrente stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 è valida solo se rispetta cumulativamente due condizioni: la previsione della stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e, in caso di capitalizzazione infrannuale, l'espressa indicazione in contratto del tasso annuo effettivo che tenga conto degli effetti della capitalizzazione stessa. La mera previsione di un tasso creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non soddisfa i requisiti richiesti, in quanto non dà evidenza dell'incremento pagina 11 di 15 determinato dalla capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore ex art. 2 della delibera CICR e non rispetta la condizione posta dall'art. 6 della medesima delibera che impone l'indicazione del valore del tasso rapportato su base annua comprensivo degli effetti della capitalizzazione. Tale disciplina, introdotta dall'art. 120 comma 2 TUB come modificato dal d.lgs. 342/1999 e attuata dalla citata delibera CICR, risponde ad esigenze di trasparenza nei confronti della clientela bancaria. La coincidenza tra tasso nominale ed effettivo, equivalendo nei fatti all'omessa indicazione del tasso creditore effettivo capitalizzato, rende priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi e non integra uno dei presupposti cui l'art. 1 della delibera CICR, in attuazione dell'art. 120 comma 2 TUB, subordina la legittima pattuizione dell'anatocismo bancario;
ne segue che la mera previsione di un tasso creditore annuo effettivo uguale a quello nominale rende di fatto priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi, in quanto sconfessa che tali interessi siano soggetti a capitalizzazione.
Nel caso di specie, gli appellanti sostengono la nullità della clausola anatocistica per violazione della delibera CICR del 9 febbraio 2000, in quanto il tasso creditore nominale coincide con quello effettivo. Tale doglianza appare fondata alla luce dei principi sopra richiamati, in quanto la coincidenza tra tasso nominale ed effettivo equivale nei fatti all'omessa indicazione del tasso creditore effettivo capitalizzato.
Per quanto concerne il periodo successivo al 1° gennaio 2014, come chiarito dalla Cassazione n. 21344/2024 (“in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo introdotto dall'art. 120, comma 2, TUB, come modificato dall'art. 1, comma 628, L. n. 147/2013, opera immediatamente a far data dal 1° gennaio 2014, senza necessità di attendere l'emanazione della delibera attuativa del CICR. La norma, pur con una formulazione letterale non ottimale, ha inteso vietare in radice qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi, nonsolo quella successiva ad una prima capitalizzazione, come si evince dal riferimento al calcolo degli interessi "esclusivamente sulla sorte capitale". Tale interpretazione è confermata sia dai lavori parlamentari, che evidenziano la volontà di "mettere fine" al fenomeno anatocistico, sia dal fatto che la disposizione rappresenta un'anticipazione della successiva versione dell'art. 120 TUB introdotta nel 2016, che ha espressamente stabilito che gli interessi debitori non possono produrre ulteriori interessi. La delibera CICR del 9 febbraio 2000, che disciplinava l'anatocismo bancario in attuazione della precedente versione dell'art. 120 TUB, è divenuta inoperante con l'entrata in vigore della nuova norma, in quanto venuta meno la disposizione primaria che la legittimava. Non è applicabile l'art. 161, comma 5, TUB sul regime transitorio delle disposizioni attuative, in quanto norma finalizzata a regolare gli effetti dell'entrata in vigore del Testo Unico Bancario. Il divieto di anatocismo non presenta profili di illegittimità costituzionale, potendo gli eventuali effetti anatocistici essere eliminati mediante storno della capitalizzazione già attuata”), il divieto di anatocismo introdotto dall'art. 120, comma 2, TUB, come modificato dall'art. 1, comma 628, L. n. 147/2013, opera immediatamente senza necessità di attendere l'emanazione della delibera attuativa del CICR. La norma ha inteso vietare in radice qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi, come si evince dal riferimento al calcolo degli interessi "esclusivamente sulla sorte capitale".
Pertanto, la CTU integrativa ha correttamente accertato che, tenendo conto del divieto di anatocismo introdotto dalla legge di stabilità 2014, il saldo al 30 giugno 2014 deve essere rettificato in aumento di euro 106,10.
Quanto alla recente sentenza della Cassazione n. 5190 del 27 febbraio 2025, richiamata dagli appellanti nelle memorie di replica, in merito alla nullità del contratto per violazione dell'art. 117 TUB in caso di mancata prova della consegna della documentazione contrattuale al cliente, si osserva che tale questione è coperta da giudicato interno, non essendo stato specificamente impugnato il capo della sentenza che ha escluso la nullità per difetto di forma scritta. Come noto, il giudicato interno si forma non solo sulle pagina 12 di 15 questioni espressamente decise, ma anche su quelle che costituiscono presupposto logico-giuridico necessario ed indefettibile della decisione, quando su di esse non venga proposta impugnazione
7.6 Sull'esercizio dello ius variandi
Le censure degli appellanti in ordine all'illegittimità delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali non meritano accoglimento.
In primo luogo, quanto al profilo probatorio, la contestazione della società correntista si rivela generica e non suffragata da elementi concreti. Gli appellanti si sono limitati ad affermare di non aver mai ricevuto le comunicazioni, senza allegare circostanze specifiche che potessero infirmare la presunzione di conoscenza legale derivante dall'invio presso il domicilio contrattualmente eletto.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di contratti bancari l'adempimento dell'obbligo informativo previsto dall'art. 118 TUB può avvenire mediante invio della comunicazione all'indirizzo contrattuale, anche tramite posta ordinaria, salvo diversa pattuizione. La prova dell'avvenuto invio è sufficiente a far presumere la conoscenza da parte del cliente, in assenza di elementi idonei a fondare un ragionevole dubbio circa l'effettivo recapito (cfr. Cass. civile Sez. I ord. n. 10429 del 19 aprile 2023).
Nel caso in esame, ha prodotto sedici comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni, CP_4 inviate dal 2008 al 2014, tutte indirizzate alla sede della società indicata nel contratto. Tali comunicazioni contengono l'indicazione delle variazioni apportate, la motivazione economica delle stesse e la data di decorrenza, in conformità al disposto dell'art. 118 TUB vigente ratione temporis.
Sotto il profilo sostanziale, va altresì rilevato che l'introduzione delle nuove commissioni (commissione di istruttoria veloce e commissione di messa a disposizione fondi) risulta fondata su specifica pattuizione scritta, come risulta dal doc. 11 prodotto dalla in primo grado, e non si è limitata ad una mera CP_4 comunicazione unilaterale.
Ne consegue che lo ius variandi è stato esercitato correttamente, sia sotto il profilo formale che sostanziale, e le modifiche unilaterali delle condizioni economiche devono ritenersi valide ed efficaci.
7.7. Sulle spese di lite
L'appello risulta dunque formalmente accolto in (limitatissima) parte, con riferimento al motivo concernente la nullità della clausola anatocistica. Tale accoglimento, tuttavia, ha determinato, nel quantum, un'utilità finanziaria irrisoria e pressoché solo nominale per gli appellanti (euro 106,10 su un saldo di oltre 96.000 euro), a fronte del rigetto di tutte le altre domande principali e, peraltro, di ordine puramente formale, quale è la mera rettifica di appostazione formale del saldo, in concreto non conducente, per le ragioni di cui sopra, ad alcuna condanna della Banca ob causam indebitam.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. va commisurata alla soccombenza sostanziale, ossia all'effettivo esito della lite in termini di utilità o pregiudizio per le parti, e non alla mera struttura formale dell'accoglimento o rigetto dei motivi di impugnazione (cfr. Cass., Sez. I, 21 ottobre 2022, n. 31069; Cass., Sez. U., 15 novembre 2007, n. 23726).
pagina 13 di 15 Nondimeno, sempre come affermato dalla giurisprudenza consolidata, "nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può disporre la compensazione totale o parziale delle spese sostenute dalla parte vittoriosa ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ma non può condannare quest'ultima, neppure parzialmente, a rifondere le spese della controparte" (Cass. n. 18207/2024 e, specificamente, in materia di accertamento e ripetizione in controversie bancarie Cass. n. 5054/2024).
Facendo governo di tali principi nel caso di specie, la non integrale soccombenza degli appellanti, formalmente vittoriosi – come detto – per un profilo limitato e con effetto contabile esiguo, impone, in applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione parziale delle spese che tenga ragionevolmente ed adeguatamente conto degli esiti rispettivamente favorevoli hinc et inde, pur senza automatico ribaltamento, per così dire, aritmetico degli stessi sull'accollo degli oneri di causa.
Ricorrono pertanto i presupposti per disporre la compensazione parziale delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/10, ponendo i restanti 9/10 a carico degli appellanti sostanzialmente soccombenti.
Avuto riguardo al valore della controversia (determinabile in circa euro 96.000, corrispondente al saldo del conto corrente), che rientra nello scaglione 52.001/260.000 euro, e considerando la complessità della causa (che ha richiesto l'espletamento di CTU), si applicano i parametri medi per tutte le fasi processuali (compresa quella istruttoria, atteso l'espletamento di CTU).
Per il primo grado, la liquidazione operata dal Tribunale in euro 6.738,00, oltre accessori di legge, ponendo anche tali spese a carico degli appellanti in solido, applicata la medesima compensazione nella misura di 1/10, I restanti 9/10 rimanendo a carico degli appellanti.
In linea con tale statuizione, gli oneri di CTU, già liquidati con separato decreto, vanno posti a carico degli appellanti per 9/10 e a carico della appellata per 1/10. CP_4
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 Parte_2 contro la sentenza del Tribunale di Biella n. 195/2020, pubblicata il 20 novembre 2020, così
[...] provvede:
• in parziale accoglimento dell'appello, nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, accerta la nullità della clausola anatocistica e determina il saldo del conto corrente al 30 giugno 2014 in euro 96.476,63 (in luogo del saldo banca di euro 96.370,53);
• conferma nel resto la sentenza impugnata;
• dispone la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/10, condannando gli appellanti, in solido, a rifondere a i restanti 9/10 delle spese del Controparte_4 primo grado, pari a euro 6.064,20, oltre accessori di legge;
• condanna gli appellanti, in solido, a rifondere a i 9/10 delle spese del grado Controparte_4
d'appello, che liquida in euro 11.479,50 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 14 di 15 • pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separati decreti, a carico degli appellanti nella misura di 9/10 e a carico di nella misura di 1/10. Controparte_4
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 684/2021 promossa da:
, corrente in ID Montecelio (Roma), Controparte_1
Via Roma n. 248 (p.IVA: , in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t. Ing. P.IVA_1
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2 C.F._1
); nonché: (C.F.: ), in proprio;
[...] Controparte_2 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), residente in [...]Controparte_3 CodiceFiscale_2
(Roma), Via Appio Claudio n. 5, in proprio;
(C.F.: Parte_1 C.F._3
, in proprio;
, (C.F.: ), in proprio, tutti
[...] Parte_2 CodiceFiscale_4 rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. PIETRO SIGNORELLI (C.F.: e PEC: CodiceFiscale_5
), ed unitamente al medesimo elettivamente domiciliati presso e Email_1 nello studio dell'Avv. ELIO MICHELE GNOCATO ( ) in Torino, Viale Galileo C.F._6
Ferraris n. 146, giusta procura speciale ex art. 83, 3° co., cpc, allegata all'atto introduttivo parte appellante contro
(C.F. ), con sede in Biella, Piazza Gaudenzio Sella n. 1, Società Controparte_4 P.IVA_2 appartenente al Gruppo IVA (P.IVA ) in persona dell'Amministratore Controparte_5 P.IVA_3
Delegato, legale rappresentante, Dott. , elettivamente domiciliata in Torino, C.so Controparte_6
pagina 1 di 15 Francia n. 78, presso lo studio dell'Avv. MARCELLO SCALIA (C.F.: ) che la C.F._7 rappresenta e difende come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, nonché dall'avv.
LUCA BOGGIO (c.f. ) costituito nuovo difensore con atto del 15 ottobre 2024, C.F._8 per procura speciale parimenti allegata agli atti parte appellata
OGGETTO: rapporti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“in via preliminare, insiste nelle richieste istruttorie già avanzate in primo grado e quindi affinchè la causa sia rimessa in istruttoria e disposta CTU contabile integrativa sul punto dedotto. In subordine, ottemperando all'invito dell'Ecc.ma Corte adìta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto di citazione in appello notificato e precisamente: Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello adìta, in riforma della Sentenza n. 195/2020 emessa dal Tribunale di Biella, depositata e resa pubblica in data 20.11.2020, e non notificata;
disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione: in relazione al rapporto di C/C n.
n. (L3) come indicato in narrativa: 1) accertare e dichiarare l'invalidità (nullità e/o annullabilità) e/o P.IVA_4
l'illegittimità e/o la inefficacia totale o parziale del contratto n. (L3) 52879651290 come dedotto in narrativa, anche per mancanza di forma scritta ex art. 117 T.U.B., e delle clausole ivi contenute, oggetto del rapporto tra la parte attrice e la
Banca convenuta, particolarmente in relazione all'invalidità e/o inefficacia delle clausole contrattuali di pattuizione, ovvero, dei giorni valuta, delle CMS, dell'interesse anatocistico trimestrale e del tasso di interesse usurario, ultralegale e comunque per i motivi dedotti in esito alla produzione documentale anche di controparte;
2) rilevare e dichiarare che la banca ha proceduto ad applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c.) spese e commissioni non contrattualizzate, e per l'effetto dichiarare: a) la invalidità e gratuità ex art. 1815comma 2° c.c. del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiate;
b) la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) la illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) la illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, altresì non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) la illegittimità dello ius variandi (clausola contrattuale ex art.16) dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto e non concordate;
f) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla era dovuto per tutto il rapporto in tutti i rapporti dedotti;
g) conseguentemente a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale;
senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldaconto (dare ed avere tra le parti) alla data della domanda;
h) condannare per l'effetto la banca alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte in costanza di rapporto per i titoli indicati, ripetibili ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Interessi dalla domanda. Con vittoria delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”
pagina 2 di 15 Per parte appellata:
“In via principale: Rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dagli appellanti, confermando la sentenza del Tribunale di Biella n. 195/2020 del 09.11.2020, pubblicata il 20.11.2020, non notificata, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. In ogni caso, con vittoria delle spese di giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. IL FATTO
La controversia ha origine dal rapporto di conto corrente n. 52879651290, acceso da Controparte_1 presso in data 7 luglio 2008. A tale rapporto era associata un'apertura di credito
[...] Controparte_4 inizialmente pari a euro 50.000 per l'anno 2009, successivamente elevata a euro 100.000 dal primo trimestre 2010. Il conto è documentato da estratti conto e scalari a partire dal terzo trimestre 2008 fino al secondo trimestre 2014.
La società correntista e i soci garanti , , e Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 [...]
hanno contestato la legittimità di numerose operazioni effettuate dalla banca nel corso Parte_2 del rapporto, denunciando: l'applicazione di interessi ultralegali e di commissioni di massimo scoperto (CMS) in assenza di idonea pattuizione scritta;
la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
la presunta usurarietà degli interessi, sia in senso oggettivo che soggettivo;
l'illegittimo esercizio dello ius variandi mediante modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali non previamente concordate;
l'applicazione del cosiddetto “gioco delle valute” in danno del cliente.
La perizia econometrica prodotta dalla società aveva evidenziato, secondo quanto prospettato dagli attori, il superamento del tasso soglia usura in diversi trimestri tra il 2009 e il 2014 (in particolare: I e II trimestre 2009, II trimestre 2010, II e IV trimestre 2012, tutti i trimestri del 2013 e I trimestre 2014), e l'applicazione di un TEG superiore al TEGM in numerosi altri trimestri. Le somme asseritamente corrisposte indebitamente ammonterebbero, al giugno 2014, ad almeno euro 58.603,77.
La documentazione contrattuale è stata richiesta dalla società solo in data 5 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 119 TUB, e ricevuta successivamente alla notificazione dell'atto di citazione, avvenuta il 20 novembre 2014.
Nel corso del rapporto la banca ha applicato, secondo gli attori, CMS e oneri successivi (tra cui la commissione di istruttoria veloce e la commissione di messa a disposizione fondi) senza adeguata pattuizione e con criteri di calcolo ritenuti indeterminati. Quanto alla clausola di capitalizzazione, essa prevedeva pari periodicità per interessi attivi e passivi, ma gli attori hanno eccepito la nullità per violazione della delibera CICR del 2000, lamentando la coincidenza tra tasso creditore nominale ed effettivo.
Risultano prodotte sedici comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche, riferite al periodo 2008–2014. Gli attori ne contestano la ricezione e l'efficacia, assumendo il difetto di prova circa l'effettiva trasmissione. Alla data della domanda giudiziale il conto risultava ancora in essere e presentava un saldo debitore, pari a euro 96.370,53 al 30 giugno 2014, ridottosi a euro 95.975,76 al 30 settembre 2014, saldo che parte attrice assume viziato da addebiti indebiti.
2. IL PROCESSO DI PRIMO GRADO
pagina 3 di 15 Il giudizio di primo grado è stato introdotto con atto di citazione notificato l'11 dicembre 2014 avanti al Tribunale di Biella da e dai soci garanti. La banca convenuta si è Controparte_1 costituita con comparsa del 14 aprile 2015, eccependo, tra l'altro, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, oltre alla nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza.
Il tentativo di mediazione si è concluso con esito negativo. Nel prosieguo, gli attori hanno precisato le domande, invocando plurime nullità contrattuali, la violazione dei limiti antiusura, l'illegittima capitalizzazione degli interessi, la nullità delle commissioni applicate e la violazione dello ius variandi. Sono stati altresì depositati i bilanci sociali dal 2007 al 2014 per supportare le doglianze sull'usura soggettiva.
La banca ha contestato integralmente la fondatezza delle pretese, producendo documentazione contrattuale e contabile, tra cui sedici comunicazioni di modifica unilaterale, estratti conto, contratti di affidamento, lettere di concessione e condizioni generali. Il contratto di conto corrente reca sottoscrizione del solo cliente, ma è accompagnato da dichiarazione di avvenuta consegna.
All'udienza del 29 marzo 2016, il giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate dagli attori, ritenendole esplorative, e la prova testimoniale offerta dalla banca. All'udienza del 15 settembre 2020 le parti hanno precisato le conclusioni. Gli attori hanno per la prima volta qualificato la domanda come accertamento negativo del saldo. Nella comparsa conclusionale è stata introdotta anche la questione dell'anatocismo in relazione alla legge di stabilità 2014, ritenuta dal giudice tardiva e generica. La perizia econometrica di parte è stata valutata come mera allegazione, priva di autonoma valenza probatoria.
3. DECISIONE OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE
Con sentenza n. 195/2020, il Tribunale di Biella ha rigettato tutte le domande attoree, dichiarando inammissibile quella di ripetizione dell'indebito, per assenza di chiusura del conto, ed ha ritenuto infondate le altre censure, con condanna alle spese.
La decisione si fonda sull'assunto che, anche nei giudizi volti a contestare gli addebiti in conto corrente, grava sull'attore l'onere di allegare e provare in modo specifico le doglianze, mediante la produzione integrale degli estratti conto e della documentazione contrattuale. Il giudice ha ritenuto non idonea a tal fine la documentazione prodotta dalla convenuta.
È stata esclusa la nullità del contratto per difetto di forma scritta, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 898/2018. Le censure in tema di usura sono state respinte per carenza di allegazioni puntuali. L'usura soggettiva è stata ritenuta insussistente per difetto di prova della consapevolezza dello stato di difficoltà economica. La clausola anatocistica non è stata esaminata nel merito, essendo la relativa censura tardiva. La CTU è stata ritenuta inammissibile. La perizia di parte è stata considerata priva di valore probatorio.
4. LE DIFESE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto di citazione notificato il 19 maggio 2021, e i soci garanti Controparte_1 hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Biella, articolando due principali motivi di gravame.
pagina 4 di 15 Con il primo motivo, gli appellanti hanno dedotto la manifesta erroneità della sentenza, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., l'erronea valutazione della documentazione prodotta, nonché la contraddittorietà della motivazione. In particolare, è stata censurata la ripartizione dell'onere della prova effettuata dal primo giudice, con l'assunto che la società attrice aveva già prodotto tutta la documentazione nella sua disponibilità e aveva richiesto per tempo quella mancante mediante istanza ex art. 119 TUB.
Gli appellanti hanno inoltre contestato la qualificazione della domanda di ripetizione dell'indebito come inammissibile, affermando che essa era in realtà funzionalmente strumentale all'accertamento negativo del saldo e che la eventuale restituzione costituiva conseguenza meramente eventuale. È stato altresì censurato il rigetto dell'istanza di CTU, ritenuta necessaria e non esplorativa, essendo finalizzata alla verifica delle contestazioni già formulate sulla base della documentazione prodotta.
Con il secondo motivo, gli appellanti hanno denunciato la violazione dell'art. 183 c.p.c., nonché l'omessa motivazione sulla mancata ammissione della CTU, sostenendo che la consulenza tecnica era indispensabile per la verifica dei profili tecnici inerenti il calcolo del TEG, l'inclusione degli oneri commissionali, la comparazione con i tassi soglia usura e l'anatocismo.
si è costituita con comparsa del 5 gennaio 2022, contestando l'integrale fondatezza dell'appello. CP_4
In via preliminare, ha evidenziato che la documentazione contrattuale era stata richiesta dagli attori solo con missiva del 5 dicembre 2014, cui era stato dato riscontro il 17 dicembre successivo, ma l'atto di citazione era già stato notificato il 20 novembre 2014, dunque anteriormente alla ricezione della documentazione.
L'istituto ha poi sottolineato come la qualificazione della domanda come accertamento negativo del saldo fosse intervenuta solo in sede di precisazione delle conclusioni nel settembre 2020, e fosse pertanto tardiva e volta ad eludere le preclusioni istruttorie. Ha altresì sostenuto che, anche volendo accogliere tale qualificazione, non muterebbe l'onere probatorio incombente sulla parte attrice.
Quanto alla CTU, la banca ha ritenuto corretto il rigetto, osservando che le censure attoree erano generiche e prive di adeguato fondamento. In tema di usura, ha negato il superamento delle soglie sia in astratto che in concreto, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui le soglie vanno calcolate secondo le
Istruzioni della Banca d'Italia, costituenti parametro tecnico uniforme.
Sull'anatocismo, la banca ha eccepito la tardività della doglianza, sollevata solo in comparsa conclusionale, e ha comunque ribadito che la clausola contrattuale era conforme alla normativa vigente ratione temporis. In relazione allo ius variandi, ha sostenuto che tutte le comunicazioni unilaterali erano state trasmesse all'indirizzo indicato in contratto e che la ricezione era da presumersi in assenza di prova contraria.
Infine, quanto alle commissioni, la banca ha rivendicato la validità delle CMS applicate in forza di clausole contrattuali chiare e determinate, la legittimità della pattuizione delle nuove commissioni sostitutive (come da documentazione prodotta in giudizio), nonché la conformità della capitalizzazione degli interessi alle disposizioni tempo per tempo vigenti.
5. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI APPELLO
pagina 5 di 15 Con provvedimento del 10 dicembre 2021, la Corte disponeva che l'udienza di prima comparizione, fissata per il 1° febbraio 2022, si svolgesse con modalità cartolare. Ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348-ter c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 28 febbraio 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 23 giugno 2023, la Corte disponeva una consulenza tecnica d'ufficio, limitatamente alla verifica dell'asserita usurarietà dei tassi applicati nel corso del rapporto, in relazione al motivo di gravame sub D, concernente la mancata ammissione della CTU in primo grado.
In particolare, il CTU veniva incaricato di verificare, per i trimestri in cui, secondo la perizia di parte, si sarebbe determinato il superamento del tasso soglia, se effettivamente i tassi applicati avessero ecceduto i limiti previsti dalla legge. A tal fine, era richiesto di distinguere: a) per il periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art.
2-bis del d.l. n. 185/2008, tra TEG e CMS, verificando eventuali superamenti separati e compensandoli;
b) per il periodo successivo, di considerare il TEG comprensivo degli oneri per la messa a disposizione fondi e confrontarlo con il TEGM dei decreti MEF.
Il consulente depositava la relazione in data 16 gennaio 2024, escludendo che in alcuno dei trimestri analizzati vi fosse stato superamento delle soglie usura, applicando i criteri tecnici e normativi indicati.
Il consulente tecnico di parte appellante, in memoria depositata il 29 gennaio 2024, pur non contestando formalmente i dati contabili, lamentava che l'accertamento avrebbe dovuto comprendere anche: la validità della pattuizione delle CMS;
la sostituzione con oneri come CIV e CMDF;
e la legittimità della clausola Contr Contr anatocistica, specie in relazione alla coincidenza tra e .
Con ordinanza del 6 novembre 2024, la Corte disponeva l'integrazione della CTU, incaricando il perito di rideterminare il saldo del conto al 30 giugno 2014, alla luce del principio affermato da Cass. n. 21344/2024 sull'applicazione retroattiva del divieto di anatocismo introdotto dal novellato art. 120 TUB.
La relazione integrativa, depositata il 14 febbraio 2025, calcolava un saldo al 30 giugno 2014 pari a euro 96.476,63 (a fronte dell'originario saldo di euro 96.370,53), e un saldo al 30 settembre 2014 pari a euro 96.295,00 (con incremento di euro 319,24 rispetto al saldo contabile).
All'udienza del 29 ottobre 2024, parte appellante ha sollecitato la rinnovazione dell'istruttoria, ritenendo incompleta la CTU per mancato esame di aspetti rilevanti. La banca si è opposta, sostenendo che i profili contestati esulavano dal perimetro del quesito e dalle censure tempestivamente proposte in primo grado.
Con ordinanza del 26 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, poi depositate dale parti nel rispetto dei termini assegnati.
6. TEMA DEL CONTENDERE
Alla luce delle difese svolte dalle parti e degli accertamenti tecnici espletati nel corso del giudizio, le questioni sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi possono essere così individuate.
6.1 In via preliminare, occorre esaminare la richiesta degli appellanti di rimessione della causa in istruttoria per l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio. Tale istanza si fonda sull'asserita incompletezza dell'accertamento peritale, non avendo il CTU esaminato la questione della nullità delle commissioni di pagina 6 di 15 massimo scoperto per indeterminatezza dell'oggetto e delle commissioni sostitutive successivamente introdotte, né verificato la validità della clausola anatocistica alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità. La banca si oppone evidenziando che tali profili esulano dal perimetro dei quesiti formulati dalla Corte.
6.2 Nel merito, la prima questione controversa attiene alla ripartizione dell'onere della prova. Gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che gravasse su di loro l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a fondamento della domanda e di fornire la relativa prova, sostenendo di aver depositato tutta la documentazione in loro possesso e di aver richiesto quella mancante alla banca ex art. 119 TUB. L'istituto replica evidenziando che la qualificazione della domanda come accertamento negativo è stata introdotta tardivamente al solo fine di rimettere in discussione le preclusioni istruttorie ormai maturate.
6.3 La seconda questione (di merito) riguarda l'ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito. Gli appellanti contestano la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dal Tribunale, sostenendo che si trattava in realtà di una domanda di accertamento negativo del saldo rispetto alla quale l'eventuale ripetizione costituiva una mera conseguenza. La banca insiste invece per l'inammissibilità della domanda restitutoria in assenza di chiusura del conto, evidenziando che l'annotazione in conto di poste passive non costituisce pagamento.
6.4 La terza questione concerne la validità formale del contratto di conto corrente. Gli appellanti deducono la nullità per mancanza di forma scritta, richiamando la recente sentenza della Cassazione n. 5190/2025 secondo cui la mancata prova della consegna della documentazione contrattuale al cliente comporta la nullità per violazione dell'art. 117 TUB. La banca replica che la consegna risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal cliente e che comunque la questione è coperta da giudicato interno.
6.5 La quarta questione attiene all'asserita usurarietà dei tassi applicati dalla banca. Sul punto, la CTU ha escluso il superamento dei tassi soglia in tutti i trimestri esaminati, sia applicando il criterio della separata comparazione per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l. 185/2008, sia quello del TEG comprensivo degli oneri per la messa a disposizione fondi per il periodo successivo. Gli appellanti non contestano specificamente le conclusioni del consulente sul punto, ma sostengono che l'accertamento è incompleto non avendo esaminato la validità delle commissioni incluse nel calcolo del TEG.
6.6 La quinta questione riguarda la validità delle commissioni applicate dalla banca. Gli appellanti deducono la nullità delle commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo specificati in contratto la percentuale da applicare, la base di calcolo e la periodicità di addebito. Contestano inoltre la legittimità delle commissioni sostitutive (commissione di istruttoria veloce e commissione di messa a disposizione fondi) in quanto introdotte mediante semplice comunicazione ex art. 118 TUB anziché con specifica pattuizione scritta. La banca replica che le commissioni erano validamente pattuite e che le modifiche sono state legittimamente comunicate nel rispetto dell'art. 118 TUB.
6.7 La sesta questione concerne la capitalizzazione degli interessi. La CTU integrativa ha accertato che, tenendo conto del divieto di anatocismo introdotto dalla legge di stabilità 2014 come interpretato dalla Cassazione n. 21344/2024, il saldo al 30 giugno 2014 deve essere rettificato in aumento di euro 106,10. Gli appellanti sostengono tuttavia che la clausola anatocistica è nulla ab origine per violazione della delibera pagina 7 di 15 CICR del 9 febbraio 2000, in quanto il tasso creditore nominale coincide con quello effettivo. La banca replica che la capitalizzazione era conforme alla normativa vigente ratione temporis.
6.8 La settima questione attiene all'esercizio dello ius variandi. Gli appellanti contestano di aver mai ricevuto le comunicazioni relative alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali. La banca ha prodotto sedici comunicazioni dal 2008 al 2014, tutte indirizzate al domicilio eletto in contratto, sostenendo che opera la presunzione di conoscenza non essendo state allegate specifiche circostanze relative al mancato ricevimento di determinate comunicazioni o al malfunzionamento del servizio postale. La questione relativa alla validità delle modifiche unilaterali delle condizioni economiche (MUC) comunicate dalla banca. Gli appellanti contestano l'efficacia delle variazioni in quanto:
- manca la prova dell'effettivo invio e ricezione delle comunicazioni
- le nuove commissioni introdotte (CIV e commissione messa a disposizione fondi) richiedevano una specifica pattuizione scritta non potendo essere introdotte mediante semplice comunicazione ex art. 118 TUB
- non sono stati specificati i giustificati motivi delle variazioni
6.9 La questione finale, ricognitiva delle statuizioni relative alle precedenti, attiene alla determinazione del saldo finale del conto corrente, che richiede di stabilire:
- se il ricalcolo debba essere effettuato espungendo tutte le commissioni per nullità delle relative pattuizioni
- se l'anatocismo debba essere eliminato ab origine per nullità della clausola o solo dal 1° gennaio 2014
- se debbano essere eliminate le maggiorazioni derivanti da modifiche unilaterali inefficaci.
7. RAGIONI DELLA DECISIONE
7.1. Questione preliminare: richiesta di integrazione della CTU
La richiesta degli appellanti di rimessione della causa in istruttoria per l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio non può trovare accoglimento.
Il consulente tecnico ha correttamente limitato il proprio accertamento ai quesiti specificamente formulati dalla Corte, concernenti la verifica del superamento dei tassi soglia usura e la rideterminazione del saldo alla luce del divieto di anatocismo introdotto dalla legge di stabilità 2014.
Come affermato dalla Suprema Corte, il consulente tecnico d'ufficio non può indagare d'ufficio su fatti diversi da quelli allegati dalle parti e non può accertare d'ufficio la verità di fatti che è onere delle parti allegare e provare, dovendo limitarsi a valutare gli elementi probatori già acquisiti, rispondendo ai quesiti sottoposti dal giudice (Cass. civ., Sez. III, 17 luglio 2023, n. 20707).
Le questioni relative alla nullità delle commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza dell'oggetto e alla validità delle commissioni sostitutive successivamente introdotte costituiscono profili autonomi rispetto a quelli oggetto dei quesiti, pacificamente escluse dal perimetro del quesito, per le ragioni di cui infra.
pagina 8 di 15 Nel caso di specie, il CTU ha puntualmente risposto ai quesiti formulati, accertando l'insussistenza di usura e quantificando gli effetti del divieto di anatocismo sul saldo del conto. Non sussistono pertanto i presupposti per disporre un'integrazione della consulenza (in assenza di rimessione in istruttoria sui profili sollecitati da parte appellante) volta ad estendere l'indagine a profili ulteriori ed estranei al thema decidendum come definito dai quesiti.
La richiesta di rimessione in istruttoria deve quindi essere respinta, dovendosi procedere alla decisione sulla base delle risultanze già acquisite.
7.2. Sulla ripartizione dell'onere della prova
Secondo consolidata giurisprudenza, nelle azioni di accertamento negativo promosse dal correntista nei confronti dell'istituto di credito, l'onere della prova grava sul correntista che agisce in giudizio, il quale è tenuto a depositare non solo gli estratti conto ma anche i contratti di apertura di conto corrente, non potendo invocare il principio di vicinanza della prova per trasferire tale onere sulla banca.
Tale onere può essere assolto anche attraverso mezzi di prova alternativi agli estratti conto, purché idonei a fornire indicazioni certe e complete sull'andamento del rapporto (Cass. n. 22290/2023).
Nel caso di specie, la documentazione contrattuale e contabile è stata prodotta dalla convenuta. Tale CP_4 circostanza, in applicazione del principio di acquisizione processuale, consente di utilizzare detta documentazione ai fini della decisione, ferma restando la ripartizione dell'onere probatorio sopra delineata (Cass. n. 9727/2024).
7.3. Sull'ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito
La censura degli appellanti relativa alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito è fondata, ma sulla base di ragioni diverse da quelle prospettate.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, "in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. 'conto aperto'), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che il versamento abbia natura solutoria" (Cass. civ., Sez. I, sent. 15 febbraio 2024, n. 4214).
Il Tribunale ha quindi errato nel dichiarare inammissibile la domanda sulla base della mera circostanza che il conto corrente fosse ancora aperto. Come chiarito dalla Suprema Corte, "il difetto del pagamento attiene a uno degli elementi costitutivi del diritto azionato in ripetizione ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. e non ai presupposti processuali della domanda" (Cass. civ., Sez. I, ord. 24 aprile 2024, n. 11056).
La domanda avrebbe quindi dovuto essere esaminata nel merito, verificando se i versamenti di cui si chiede la ripetizione avessero natura solutoria, ossia fossero stati effettuati su un conto non solo passivo ma anche scoperto, determinando un effettivo spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. Come infatti precisato dalla giurisprudenza, anche in presenza di rimesse solutorie su conto ancora aperto, l'azione di ripetizione dell'indebito si risolve nella mera rideterminazione del saldo depurato dalle annotazioni illegittime, senza comportare alcun obbligo restitutorio immediato a carico della banca (Cass. civ., Sez. I, ord. 16 maggio 2024, n. 13586)
pagina 9 di 15 Nel caso di specie, tuttavia, gli appellanti non hanno fornito la prova della natura solutoria dei versamenti di cui chiedono la ripetizione, limitandosi a qualificare la propria domanda come accertamento negativo del saldo. Come affermato dalla giurisprudenza, "la domanda di ripetizione dell'indebito si distingue dalla domanda di pagamento del saldo a credito ex art. 1852 c.c. e richiede la specifica prova, a carico del correntista, dell'esistenza di rimesse solutorie" (Cass. civ., Sez. I, ord. 26 settembre 2024, n. 25711).
La domanda di ripetizione dell'indebito deve pertanto essere rigettata nel merito, e non dichiarata inammissibile, per difetto di prova dei suoi elementi costitutivi. Resta ferma l'ammissibilità della domanda di accertamento del saldo, che non presuppone l'esistenza di versamenti solutori e può essere proposta anche in presenza di un conto corrente ancora aperto.
7.4 Sulla validità della commissione massimo scoperto e delle commissioni sostitutive
Con il motivo in esame gli appellanti deducono la nullità delle commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo specificati in contratto la percentuale da applicare, la base di calcolo e la periodicità di addebito. Contestano inoltre la legittimità delle commissioni sostitutive (commissione di istruttoria veloce e commissione di messa a disposizione fondi) in quanto introdotte mediante semplice comunicazione ex art. 118 TUB anziché con specifica pattuizione scritta.
Il motivo richiede una preliminare ricognizione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Come chiarito dalla Cassazione n. 30298/2024, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1346 c.c., la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto qualora si limiti ad indicare la sola misura percentuale della commissione, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa. La validità della clausola presuppone infatti che siano specificamente indicati:
- la percentuale applicabile,
- la base di calcolo (massimo scoperto di conto),
- la periodicità dell'addebito.
Tuttavia, come precisato dalla Cassazione n. 1373/2024, la periodicità può essere determinata anche attraverso l'interpretazione complessiva del contratto e delle sue clausole, non essendo necessaria una sua espressa indicazione quando sia desumibile dal contesto negoziale.
Quanto alle commissioni sostitutive (CIV e CMDF), la loro introduzione non può avvenire mediante variazione unilaterale ex art. 118 TUB, richiedendosi una specifica pattuizione scritta, in quanto si tratta di clausole nuove che incidono sostanzialmente sull'equilibrio contrattuale.
L'art. 2 bis, comma 1, D.L. n. 185/2008, conv. in L. n. 2/2009, disciplina le condizioni di validità della commissione di massimo scoperto in relazione ai soli contratti di conto corrente bancario affidati, sanzionando con la nullità le commissioni applicate su conti non affidati in quanto non correlate a servizi effettivamente resi dalla banca (Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2019, n. 12997).
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione contrattuale emerge che:
a) La CMS risulta pattuita nei documenti 3, 4 e 10 allegati alla comparsa di risposta della con CP_4 indicazione della percentuale, base di calcolo (specificata nella sezione legenda) e regolazione trimestrale. pagina 10 di 15 Come chiarito dalla Cassazione n. 1373/2024, la periodicità può essere determinata attraverso l'interpretazione complessiva del contratto e delle sue clausole.
b) La commissione di messa a disposizione fondi risulta pattuita nel doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione della Banca, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 117-bis TUB.
Va tuttavia rilevato che il CTU, come emerge dalle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice, non ha esaminato nel dettaglio la questione della determinatezza delle commissioni, avendo ritenuto che tale accertamento esulasse dal perimetro del quesito affidatogli, limitato alla verifica dell'usura. In particolare, il consulente ha precisato che 'le osservazioni del dott. non rientrano nel perimetro tecnico previsto in quesito, il Persona_1 quale richiede espressamente al sottoscritto di verificare esclusivamente la presenza di usura. Pertanto, le richieste del CTP non possono essere accolte' (CTU pag. 15).
Tale limitazione dell'indagine peritale non inficia tuttavia la validità delle conclusioni raggiunte in tema di usura, unico oggetto del quesito formulato dalla Corte. Dall'esame della documentazione contrattuale emerge infatti che le commissioni risultano validamente pattuite, con indicazione di tutti gli elementi essenziali richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la loro determinatezza.
Quanto alle commissioni sostitutive, la loro introduzione risulta avvenuta mediante specifica pattuizione scritta (doc. 11 delle produzioni di primo grado di parte convenuta) e non attraverso mera comunicazione unilaterale, nel rispetto quindi dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di ius variandi ex art. 118 TUB.
Il motivo deve pertanto essere respinto, risultando infondate le censure mosse dagli appellanti in ordine alla nullità delle commissioni per indeterminatezza dell'oggetto e alla illegittimità delle commissioni sostitutive.
7.5 Sulla capitalizzazione degli interessi.
Con riferimento alla questione della capitalizzazione degli interessi, occorre preliminarmente rilevare che il contratto di conto corrente è stato stipulato nel luglio 2008, quindi in epoca successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Come chiarito dalla Cassazione n. 7359/2025, la previsione nel contratto di conto corrente di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non soddisfa i requisiti di validità della pattuizione anatocistica. Tale coincidenza tra tasso nominale ed effettivo non dà infatti evidenza della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore richiesta dall'art. 3 della delibera CICR, né rispetta la condizione posta dall'art. 6 della stessa delibera, secondo cui nei casi di capitalizzazione infrannuale deve essere indicato il valore del tasso rapportato su base annua tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Come ulteriormente precisato dalla Cassazione n. 10775/2024, in materia di anatocismo bancario, la clausola di capitalizzazione degli interessi nei contratti di conto corrente stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 è valida solo se rispetta cumulativamente due condizioni: la previsione della stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e, in caso di capitalizzazione infrannuale, l'espressa indicazione in contratto del tasso annuo effettivo che tenga conto degli effetti della capitalizzazione stessa. La mera previsione di un tasso creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non soddisfa i requisiti richiesti, in quanto non dà evidenza dell'incremento pagina 11 di 15 determinato dalla capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore ex art. 2 della delibera CICR e non rispetta la condizione posta dall'art. 6 della medesima delibera che impone l'indicazione del valore del tasso rapportato su base annua comprensivo degli effetti della capitalizzazione. Tale disciplina, introdotta dall'art. 120 comma 2 TUB come modificato dal d.lgs. 342/1999 e attuata dalla citata delibera CICR, risponde ad esigenze di trasparenza nei confronti della clientela bancaria. La coincidenza tra tasso nominale ed effettivo, equivalendo nei fatti all'omessa indicazione del tasso creditore effettivo capitalizzato, rende priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi e non integra uno dei presupposti cui l'art. 1 della delibera CICR, in attuazione dell'art. 120 comma 2 TUB, subordina la legittima pattuizione dell'anatocismo bancario;
ne segue che la mera previsione di un tasso creditore annuo effettivo uguale a quello nominale rende di fatto priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi, in quanto sconfessa che tali interessi siano soggetti a capitalizzazione.
Nel caso di specie, gli appellanti sostengono la nullità della clausola anatocistica per violazione della delibera CICR del 9 febbraio 2000, in quanto il tasso creditore nominale coincide con quello effettivo. Tale doglianza appare fondata alla luce dei principi sopra richiamati, in quanto la coincidenza tra tasso nominale ed effettivo equivale nei fatti all'omessa indicazione del tasso creditore effettivo capitalizzato.
Per quanto concerne il periodo successivo al 1° gennaio 2014, come chiarito dalla Cassazione n. 21344/2024 (“in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo introdotto dall'art. 120, comma 2, TUB, come modificato dall'art. 1, comma 628, L. n. 147/2013, opera immediatamente a far data dal 1° gennaio 2014, senza necessità di attendere l'emanazione della delibera attuativa del CICR. La norma, pur con una formulazione letterale non ottimale, ha inteso vietare in radice qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi, nonsolo quella successiva ad una prima capitalizzazione, come si evince dal riferimento al calcolo degli interessi "esclusivamente sulla sorte capitale". Tale interpretazione è confermata sia dai lavori parlamentari, che evidenziano la volontà di "mettere fine" al fenomeno anatocistico, sia dal fatto che la disposizione rappresenta un'anticipazione della successiva versione dell'art. 120 TUB introdotta nel 2016, che ha espressamente stabilito che gli interessi debitori non possono produrre ulteriori interessi. La delibera CICR del 9 febbraio 2000, che disciplinava l'anatocismo bancario in attuazione della precedente versione dell'art. 120 TUB, è divenuta inoperante con l'entrata in vigore della nuova norma, in quanto venuta meno la disposizione primaria che la legittimava. Non è applicabile l'art. 161, comma 5, TUB sul regime transitorio delle disposizioni attuative, in quanto norma finalizzata a regolare gli effetti dell'entrata in vigore del Testo Unico Bancario. Il divieto di anatocismo non presenta profili di illegittimità costituzionale, potendo gli eventuali effetti anatocistici essere eliminati mediante storno della capitalizzazione già attuata”), il divieto di anatocismo introdotto dall'art. 120, comma 2, TUB, come modificato dall'art. 1, comma 628, L. n. 147/2013, opera immediatamente senza necessità di attendere l'emanazione della delibera attuativa del CICR. La norma ha inteso vietare in radice qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi, come si evince dal riferimento al calcolo degli interessi "esclusivamente sulla sorte capitale".
Pertanto, la CTU integrativa ha correttamente accertato che, tenendo conto del divieto di anatocismo introdotto dalla legge di stabilità 2014, il saldo al 30 giugno 2014 deve essere rettificato in aumento di euro 106,10.
Quanto alla recente sentenza della Cassazione n. 5190 del 27 febbraio 2025, richiamata dagli appellanti nelle memorie di replica, in merito alla nullità del contratto per violazione dell'art. 117 TUB in caso di mancata prova della consegna della documentazione contrattuale al cliente, si osserva che tale questione è coperta da giudicato interno, non essendo stato specificamente impugnato il capo della sentenza che ha escluso la nullità per difetto di forma scritta. Come noto, il giudicato interno si forma non solo sulle pagina 12 di 15 questioni espressamente decise, ma anche su quelle che costituiscono presupposto logico-giuridico necessario ed indefettibile della decisione, quando su di esse non venga proposta impugnazione
7.6 Sull'esercizio dello ius variandi
Le censure degli appellanti in ordine all'illegittimità delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali non meritano accoglimento.
In primo luogo, quanto al profilo probatorio, la contestazione della società correntista si rivela generica e non suffragata da elementi concreti. Gli appellanti si sono limitati ad affermare di non aver mai ricevuto le comunicazioni, senza allegare circostanze specifiche che potessero infirmare la presunzione di conoscenza legale derivante dall'invio presso il domicilio contrattualmente eletto.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di contratti bancari l'adempimento dell'obbligo informativo previsto dall'art. 118 TUB può avvenire mediante invio della comunicazione all'indirizzo contrattuale, anche tramite posta ordinaria, salvo diversa pattuizione. La prova dell'avvenuto invio è sufficiente a far presumere la conoscenza da parte del cliente, in assenza di elementi idonei a fondare un ragionevole dubbio circa l'effettivo recapito (cfr. Cass. civile Sez. I ord. n. 10429 del 19 aprile 2023).
Nel caso in esame, ha prodotto sedici comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni, CP_4 inviate dal 2008 al 2014, tutte indirizzate alla sede della società indicata nel contratto. Tali comunicazioni contengono l'indicazione delle variazioni apportate, la motivazione economica delle stesse e la data di decorrenza, in conformità al disposto dell'art. 118 TUB vigente ratione temporis.
Sotto il profilo sostanziale, va altresì rilevato che l'introduzione delle nuove commissioni (commissione di istruttoria veloce e commissione di messa a disposizione fondi) risulta fondata su specifica pattuizione scritta, come risulta dal doc. 11 prodotto dalla in primo grado, e non si è limitata ad una mera CP_4 comunicazione unilaterale.
Ne consegue che lo ius variandi è stato esercitato correttamente, sia sotto il profilo formale che sostanziale, e le modifiche unilaterali delle condizioni economiche devono ritenersi valide ed efficaci.
7.7. Sulle spese di lite
L'appello risulta dunque formalmente accolto in (limitatissima) parte, con riferimento al motivo concernente la nullità della clausola anatocistica. Tale accoglimento, tuttavia, ha determinato, nel quantum, un'utilità finanziaria irrisoria e pressoché solo nominale per gli appellanti (euro 106,10 su un saldo di oltre 96.000 euro), a fronte del rigetto di tutte le altre domande principali e, peraltro, di ordine puramente formale, quale è la mera rettifica di appostazione formale del saldo, in concreto non conducente, per le ragioni di cui sopra, ad alcuna condanna della Banca ob causam indebitam.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. va commisurata alla soccombenza sostanziale, ossia all'effettivo esito della lite in termini di utilità o pregiudizio per le parti, e non alla mera struttura formale dell'accoglimento o rigetto dei motivi di impugnazione (cfr. Cass., Sez. I, 21 ottobre 2022, n. 31069; Cass., Sez. U., 15 novembre 2007, n. 23726).
pagina 13 di 15 Nondimeno, sempre come affermato dalla giurisprudenza consolidata, "nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può disporre la compensazione totale o parziale delle spese sostenute dalla parte vittoriosa ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ma non può condannare quest'ultima, neppure parzialmente, a rifondere le spese della controparte" (Cass. n. 18207/2024 e, specificamente, in materia di accertamento e ripetizione in controversie bancarie Cass. n. 5054/2024).
Facendo governo di tali principi nel caso di specie, la non integrale soccombenza degli appellanti, formalmente vittoriosi – come detto – per un profilo limitato e con effetto contabile esiguo, impone, in applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione parziale delle spese che tenga ragionevolmente ed adeguatamente conto degli esiti rispettivamente favorevoli hinc et inde, pur senza automatico ribaltamento, per così dire, aritmetico degli stessi sull'accollo degli oneri di causa.
Ricorrono pertanto i presupposti per disporre la compensazione parziale delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/10, ponendo i restanti 9/10 a carico degli appellanti sostanzialmente soccombenti.
Avuto riguardo al valore della controversia (determinabile in circa euro 96.000, corrispondente al saldo del conto corrente), che rientra nello scaglione 52.001/260.000 euro, e considerando la complessità della causa (che ha richiesto l'espletamento di CTU), si applicano i parametri medi per tutte le fasi processuali (compresa quella istruttoria, atteso l'espletamento di CTU).
Per il primo grado, la liquidazione operata dal Tribunale in euro 6.738,00, oltre accessori di legge, ponendo anche tali spese a carico degli appellanti in solido, applicata la medesima compensazione nella misura di 1/10, I restanti 9/10 rimanendo a carico degli appellanti.
In linea con tale statuizione, gli oneri di CTU, già liquidati con separato decreto, vanno posti a carico degli appellanti per 9/10 e a carico della appellata per 1/10. CP_4
P.Q.M
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La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 Parte_2 contro la sentenza del Tribunale di Biella n. 195/2020, pubblicata il 20 novembre 2020, così
[...] provvede:
• in parziale accoglimento dell'appello, nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, accerta la nullità della clausola anatocistica e determina il saldo del conto corrente al 30 giugno 2014 in euro 96.476,63 (in luogo del saldo banca di euro 96.370,53);
• conferma nel resto la sentenza impugnata;
• dispone la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/10, condannando gli appellanti, in solido, a rifondere a i restanti 9/10 delle spese del Controparte_4 primo grado, pari a euro 6.064,20, oltre accessori di legge;
• condanna gli appellanti, in solido, a rifondere a i 9/10 delle spese del grado Controparte_4
d'appello, che liquida in euro 11.479,50 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 14 di 15 • pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separati decreti, a carico degli appellanti nella misura di 9/10 e a carico di nella misura di 1/10. Controparte_4
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
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