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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.V.G. 875/2025
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice nel procedimento N. R.G. 875/2025 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LASTRINETTI DANIELE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera
(PV), Piazza Plana n. 1;
e
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
PECCENINI ANDREA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera (PV),
Via Emilia n. 27;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia in data 28.12.2017, n. 46/2018, R.G. 5252/2017, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito al collocamento abitativo della
Per_ figlia e, conseguentemente, in ordine al suo mantenimento, ciò in ragione della differente età della figlia rispetto all'epoca del divorzio;
che, in particolare, le parti hanno chiesto di recepire le seguenti pag. 1 di 3 CONDIZIONI
“1. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocamento prevalente presso il padre nell'abitazione sita in Voghera (PV), via Tortona
n. 15;
2. la madre potrà vederla e tenerla con sé, nel rispetto dei turni lavorativi del padre, alternandosi con lo stesso (ovvero quando non è di riposo e il padre invece presta servizio), negli orari previsti e concordati, sempre nel rispetto delle esigenze della minore. I nonni materni potranno vedere la nipote n. 2 volte al mese;
Per_ 3. la figlia trascorrerà con il padre o la madre, ad anni alterni, il giorno di Natale
e di Capodanno;
e ad anni alterni il giorno di Pasqua e Pasquetta;
Per_ 4. durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà quindici giorni consecutivi con la madre, periodo questo da definirsi tra i coniugi il 1 maggio di ogni anno;
5. La sig.ra verserà al sig. a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 della figlia la somma di € 350,00 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat a partire dal gennaio 2028;
6. Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla Pt_1
figlia secondo le linee guida approvate dal "Protocollo tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori" del 2016;
7. dal mese successivo al compimento della maggiore età della figlia, la sig.ra CP_1
Per_ verserà la somma di € 150,00 su un conto corrente personale intestato a e la somma di € 200,00 al sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono fatti Pt_1 salvi gli aggiornamenti ISTAT calcolati sull'intero mantenimento (€ 350)”.
Si dà atto che le parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III c.p.c.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
le Parti abbiano fornito sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adottata e che, pertanto, non si ritiene necessario disporre la loro convocazione in udienza.
pag. 2 di 3
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia in data 28.12.2017,
n. 46/2018, R.G. 5252/2017, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, camera di consiglio del 07/04/2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.V.G. 875/2025
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice nel procedimento N. R.G. 875/2025 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LASTRINETTI DANIELE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera
(PV), Piazza Plana n. 1;
e
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
PECCENINI ANDREA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera (PV),
Via Emilia n. 27;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia in data 28.12.2017, n. 46/2018, R.G. 5252/2017, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito al collocamento abitativo della
Per_ figlia e, conseguentemente, in ordine al suo mantenimento, ciò in ragione della differente età della figlia rispetto all'epoca del divorzio;
che, in particolare, le parti hanno chiesto di recepire le seguenti pag. 1 di 3 CONDIZIONI
“1. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocamento prevalente presso il padre nell'abitazione sita in Voghera (PV), via Tortona
n. 15;
2. la madre potrà vederla e tenerla con sé, nel rispetto dei turni lavorativi del padre, alternandosi con lo stesso (ovvero quando non è di riposo e il padre invece presta servizio), negli orari previsti e concordati, sempre nel rispetto delle esigenze della minore. I nonni materni potranno vedere la nipote n. 2 volte al mese;
Per_ 3. la figlia trascorrerà con il padre o la madre, ad anni alterni, il giorno di Natale
e di Capodanno;
e ad anni alterni il giorno di Pasqua e Pasquetta;
Per_ 4. durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà quindici giorni consecutivi con la madre, periodo questo da definirsi tra i coniugi il 1 maggio di ogni anno;
5. La sig.ra verserà al sig. a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 della figlia la somma di € 350,00 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat a partire dal gennaio 2028;
6. Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla Pt_1
figlia secondo le linee guida approvate dal "Protocollo tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori" del 2016;
7. dal mese successivo al compimento della maggiore età della figlia, la sig.ra CP_1
Per_ verserà la somma di € 150,00 su un conto corrente personale intestato a e la somma di € 200,00 al sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono fatti Pt_1 salvi gli aggiornamenti ISTAT calcolati sull'intero mantenimento (€ 350)”.
Si dà atto che le parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III c.p.c.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
le Parti abbiano fornito sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adottata e che, pertanto, non si ritiene necessario disporre la loro convocazione in udienza.
pag. 2 di 3
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia in data 28.12.2017,
n. 46/2018, R.G. 5252/2017, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, camera di consiglio del 07/04/2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3