Ordinanza cautelare 26 novembre 2010
Sentenza 31 maggio 2011
Accoglimento
Sentenza 31 luglio 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 31/05/2011, n. 4926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4926 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04926/2011 REG.PROV.COLL.
N. 08938/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 8938 del 2010, proposto da:
Carrozzeria LI di LI DR & C s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Cimino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 10;
contro
Francigena S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Pieretti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Panama, n. 26;
nei confronti di
Gruppo AN S.r.l., n.c.g.;
per l’annullamento:
- del verbale della Commissione di gara n. 1 del 22 settembre 2010, con il quale è stata decisa l’esclusione dalla gara della società ricorrente;
- della nota prot. n. 666 del 23/09/2010, con la quale la società Francigena S.r.l. ha comunicato alla ricorrente l’esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e riparazione della carrozzeria del parco veicoli della Francigena S.r.l. per la durata di anni due;
- del disciplinare di gara, art. 5, “ presentazione dell’offerta ”, punto I n.1, relativo alle copie della documentazione amministrativa (disciplinare di gara, allegati, lettera di invito, capitolato speciale) da presentare, firmate e timbrate in ogni foglio, per accettazione integrale ed incondizionata delle norme e condizioni in esse contenute, a pena di esclusione;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e con riserva di motivi aggiunti per l’impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Francigena S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2011 il dott. Giuseppe Chiné e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, la ricorrente, società esercente attività di carrozzeria, ha impugnato l’esito provvisorio della gara d’appalto indetta dalla Francigena S.r.l. per l’affidamento biennale del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione della carrozzeria del parco veicoli della stessa Francigena S.r.l..
Con l’atto di gravame la ricorrente ha dedotto che, all’esito della preselezione della suddetta gara, in data 22/09/2010, sono state ammesse alla procedura selettiva, insieme alla ricorrente, il Gruppo AN S.r.l. e l’Officina Meccanica Amiata Motori di Coppetti Nevio, ma all’esito della fase successiva è stata ammessa solo l’offerta del Gruppo AN S.r.l. In particolare, la ricorrente è stata esclusa in quanto “ non ha presentato gli allegati al disciplinare di gara, debitamente firmati e timbrati per accettazione integrale ed incondizionata delle norme e condizioni in essi contenute, come richiesto a pena di esclusione dall’art.5 del disciplinare di gara ”.
La ricorrente ha altresì dedotto che, in data 23/09/2010, le è stato comunicato il provvedimento di esclusione.
La ricorrente ha ulteriormente dedotto che nella riunione della Commissione di gara, in data 13/10/2010, ha presentato un’informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 243-bis d.lgs. 163/2006 s.m.i., avverso il provvedimento di esclusione dalla gara e che la predetta seduta è stata sospesa, in quanto la documentazione dell’offerta economica della ditta AN non è risultata conforme al contenuto del bando.
2. A sostegno del gravame ha articolato le seguenti doglianze: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5.I).1 del disciplinare di gara; eccesso di potere per travisamento di fatto; violazione del principio di sanatoria dei vizi formali degli atti per raggiungimento dello scopo; 2) Violazione dell’art. 5, II cpv. del disciplinare di gara e dell’art. 48 del d.lgs. 163 del 2006; 3) Illegittimità del bando per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; illegittimità derivata del provvedimento di esclusione.
3. Si è costituita in giudizio la Francigena S.r.l., instando per il rigetto del gravame.
4. Con ordinanza n. 5083 del 26 novembre 2010, la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
5. In esecuzione dell’ordinanza cautelare la società ricorrente è stata riammessa alla gara e, all’esito dell’espletamento di tutte le operazioni della procedura selettiva, ne è risultata aggiudicataria.
6. All’udienza del 16 marzo 2011, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ed invero, all’udienza pubblica del 16 marzo 2011, il difensore della ricorrente ha dichiarato che non residua alcun interesse alla decisione del proposto gravame.
Al Collegio, pertanto, non resta che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse.
In considerazione di ciò, sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Giuseppe Chine', Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/05/2011
IL SEGRETARIO