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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/02/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Marianna Frangiosa Giudice
Dott. Carmine Esposito Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 676/2024 del Ruolo Generale, passata in decisione all'udienza del 28.1.2025, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio civile.
Tra
(C.F./P.IVA: , col ministero/assistenza Parte_1 C.F._1 dell'avv. LEMBO BENEDETTO, giusta procura a margine del ricorso introduttivo e (C.F./P.IVA: ), col ministero/assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'avv. PESCA DONATO, giusta procura a margine della comparsa di costituzione ricorrenti
Nonchè
P.M. in sede
Interventore ex Lege per entrambe le parti: accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio civile, con integrale compensazione delle spese del giudizio;
per il Pubblico Ministero: dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 30.12.2024, i coniugi in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare alle concordate condizioni lo scioglimento del loro matrimonio civile, contratto nel Comune di SC data 4.10.2018 (registrato negli atti di Matrimonio del Comune di SC al n. 8 Parte I Ufficio 1 dell'anno 2018); dalla loro unione era nata la figlia (il 17.3.2019); assumevano la ricorrenza dei presupposti ex lege previsti per Per_1 la pronuncia.
Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda congiuntamente proposta.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, infatti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia dello scioglimento del matrimonio civile celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n. 898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine annuale (separazione giudiziale) normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale nell'ambito della relativa procedura di separazione giudiziale (13.10.2020), fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (30.12.2024).
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi da lungo tempo ed alle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa, altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Le parti istanti hanno altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito.
Da ultimo, il Collegio attesta che le parti hanno raggiunto l'accordo sulle questioni patrimoniali preesistenti e, pertanto, hanno concluso congiuntamente per la dichiarazione dello scioglimento del pregresso matrimonio civile.
Il Tribunale, pertanto, preso atto che le parti dichiarano di non avere ulteriori pretese patrimoniali reciproche, e tenendo presenti gli interessi morali e materiali della famiglia, ritiene opportuno confermare le disposizioni contenute nel ricorso congiunto depositato il 30.12.2024, così come richiamate nel verbale di udienza a trattazione scritta del 28.1.2025, di seguito integralmente riportate: [“…1)La minore resta affidata ad entrambi i genitori con Persona_2 collocazione ordinaria presso la madre . 2)Per il mantenimento ordinario della loro figlia minore Controparte_1 [...]
obbligato a corrispondere alla — entro il giorno 5 di ogni mese Persona_2 Parte_1 Controparte_1
— un assegno periodico mensile di € 400,00, da rivalutarsi automaticamente secondo gli indici ISTAT a far data dal giugno 2025 per la rivalutazione maturata nel periodo a far data dal giugno 2024; 3) Ciascuno dei genitori è obbligato a pagare il 50% delle spese d'istruzione, mediche, sportive nonché quelle straordinarie sostenute per la figlia (rimborsandone la quota al genitore che ne abbia fatto anticipo), secondo il seguente schema e fatti salvi eventuali successivi diversi accordi delle parti da risultare da atto scritto ovvero anche attraverso messaggistica tramite whatsapp: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, con individuazione possibilmente congiunta dello specialista;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dai Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
0 fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
i) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vaean7f- senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
4)Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, anche a mezzo messaggistica tramite whatsapp, dovrà manifestare in tempi ragionevoli un motivato dissenso per iscritto, anche con la modalità appena indicata, e, in ogni caso, non oltre il termine perentorio di 10 gg della richiesta;
in difetto, l'omesso esplicito riscontro sarà inteso come consenso alla richiesta. 5)II genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione ovvero a mezzo whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 6)Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale. 7)li diritto di visita del alla minore sarà così esercitato in via Parte_1 Per_1 ordinaria e salvo quanto appresso previsto per specifici periodi ed occasioni: a) a settimane alterne il Parte_1 passerà il fine settimana con la figlia , pernottando con la stessa;
b) nella settimana in cui è previsto che la minore Per_1 passi il fine settimana con il padre, il potrà prelevare la minore direttamente a scuola nella giornata Pt_1 Per_1 del venerdì (almeno fino a quando la figlia non dovrà frequentare la scuola anche il sabato), alla fine delle lezioni, riportandola poi a casa della madre entro le ore 19:00 della domenica successiva;
c) nella settimana in cui C previsto che la minore passi il fine settimana con la madre, il potrà tenere con sé la minore nella giornata di mercoledì Pt_1 dalle ore 16.00, riaccompagnandola a casa della madre alle ore 20.00; d) Il prelevamento e il riaccompagnamento da parte del padre della minore nel periodo feriale estivo (che va dalla fine dell'anno scolastico all'inizio del Per_1 successivo), avverrà nel domicilio di SC mentre durante il successivo periodo scolastico, il prelevamento e il riaccompagnamento della minore sarà effettuato presso il domicilio della in Vallo della Per_1 Controparte_1
Lucania; e) è in facoltà della ottenere che il prelevamento e il riaccompagnamento della minore Controparte_1 avvenga nel domicilio di SC (nel periodo ove è previsto in quello di Vallo della Lucania o viceversa, salvo l'onere della stessa di darne comunicazione — via whatsapp — al almeno tre ore prima dell'orario fissato per Parte_1
l'incontro o per il riaccompagnamento della minore. 8) Relativamente alle festività natalizie e di fine anno, le parti stabiliscono che: a) trascorrerà ad anni alterni con il padre la festa di Natale dall'uscita di scuola il 22 dicembre Per_1
(ovvero, se festivo, dalle ore 10 del 22 dicembre ovvero ancora se nel weekend di competenza, prolungandolo come segue) alle ore 20 del 27 dicembre, allorquando la riaccompagnerà a casa della madre;
sempre ad anni alterni rispetto al Natale, trascorrerà con il padre il Capodanno, con inizio di tale periodo dalle ore 10:00 del 28
Per_1 dicembre alle 20:00 del 3 gennaio successivo); sempre ad anni alterni, in modo da far coincidere i periodi di Natale e dell'Epifania, la minore passerà con il padre la festa della Befana dalle ore 10 del 5 gennaio alle ore 20:00
Per_1 del 6 gennaio;
il tutto, mantenendo il principio dell'alternanza negli anni successivi;
b) Nel periodo dal 22 dicembre al 7 gennaio successivo, resterà sospesa sia la disciplina relativa agli incontri infrasettimanali che quella relativa ai weekend con pernottamento previsti per il c) in mancanza di diversi accordi, per le festività natalizie 2024. Parte_1 Per_1 passerà il periodo di Natale con permanenza esclusiva con la madre, mentre il successivo periodo di Capodanno 2025 con permanenza esclusiva con il padre e la Festa dell'Epifania 2025 con permanenza esclusiva con la madre. 9) Relativamente alle festività pasquali a) ad anni alterni la minore passera le festività pasquali con il padre, il
Per_1 quale potrà prelevarla alle ore 10:00 del venerdì precedente la Pasqua riaccompagnandola poi a casa della madre alle ore 20:00 del lunedì in albis. b) in mancanza di diversi accordi, le festività. pasquali 2025 saranno passate dalla minore con il padre. 10)Le giornate festive dei 25 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno, del 1 novembre e dell'8
Per_1 dicembre di ogni anno saranno trascorse da con uno dei due genitori secondo il principio dell'alternanza di guisa
Per_1 che il genitore che passerà con il 25 aprile, vi passerà pure la festività del 2 giugno e dell'8 dicembre mentre
Per_1
l'altro genitore vi passerà la festività del primo maggio e del 1 novembre;
nell'anno successivo vi sarà l'alternanza tra i genitori già a partire dalla giornata del 25 aprile. Quando la minore, in uno dei predetti giorni festivi, sarà affidata al padre, il prelevamento della stessa presso la casa materna avverrà alle ore 10:00 con riaccompagnamento alle ore 20:00. Negli anni in cui le festività suindicate precedono o seguono (intendendosi per tali ipotesi esclusivamente le festività che dovessero cadere nei giorni di giovedì o lunedì) i week end oppure i giorni infrasettimanali in cui è affidata al Per_1 padre, quest'ultimo potrà prelevare la figlia alle ore 10:00 della giornata di festa (quindi, in ipotesi, il giovedì) fino al termine del weekend di competenza, senza soluzione di continuità e riaccompagnandola a casa della madre direttamente alle ore 20:00 della domenica: questa possibilità è tuttavia subordinata all'eventuale "ponte" che, da un punto di vista della sospensione degli obblighi scolastici, verrà previsto dall'istituto frequentato dalla minore. Nell'ipotesi di festività che invece cada nella giornata del lunedì, il padre potrà prelevare la minore il venerdì come previsto e riaccompagnarla direttamente a casa della madre il lunedì festivo alle ore 20,00. Nel caso, invece, in cui la festività cada il martedì successivo al weekend in cui la minore affidata al padre e sia previsto il "ponte" con sospensione degli obblighi scolastici per la giornata di lunedì che precede la festività, il padre potrà tenere la minore con se dal venerdì dopo la scuola, riaccompagnandola direttamente il martedì sera successivo alle 20 a casa della madre, senza soluzione di continuità. In ogni caso, laddove sia previsto, in base al principio dell'alternanza, che la minore trascorra uno o più di tali Per_1 giorni festivi con la madre nonostante tali giorni ricadano nel fine settimana che la minore dovrebbe trascorrere con il padre, si stabilisce quanto segue: a)se il giorno festivo cadrà di venerdì, il padre potrà comunque prelevare la minore il successivo giorno di sabato alle ore 10:00 riportandola a casa della madre la domenica alle ore 19:00, come di regola già previsto;
b) se il giorno festivo cadrà di sabato, si invertirà automaticamente la disciplina dei week end, di guisa che il padre potrà trascorrere con il mercoledì precedente, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e il fine settimana successivo Per_1
a quello della festività, dall'uscita della scuola il venerdì riaccompagnandola dalla madre la domenica alle 19:00; c)infine, se il giorno festivo cadrà di domenica, il padre potrà comunque trascorrere la parte iniziale del weekend con la figlia, prelevandola il venerdì all'uscita di scuola, ma riportandola a casa della madre entro le 19:00 del sabato;
d)in tutte le ipotesi appena previste, il non potrà recuperare l'eventuale giorno del weekend corrispondente ad una delle Pt_1 festività suindicate. 11)Con riferimento alla disciplina delle vacanze estive, modificando quanto stabilito con la sentenza di separazione e coi pregressi provvedimenti dalla stessa richiamati, si stabilisce che:a) Ciascuno dei genitori trascorrerà due periodi di 8 gg. consecutivi durante il periodo estivo (per tale intendendosi dal 15 giugno al 10 settembre), che le parti si impegnano a concordare entro il 30 aprile di ogni anno per iscritto o tramite messaggistica con whatsapp. b) Qualora entro tale data non si dovesse raggiungere un accordo (da documentare per iscritto, con le modalità suindicate), ad anni alterni, le predette settimane di ferie da passare in via esclusiva con la minore saranno per un genitore dalle ore Per_1
10:00 della terza domenica di luglio alle ore 13:00 della domenica successiva, nonché dalle ore 10:00 della prima domenica di agosto alle ore 13:00 della domenica successiva (convenzionalmente individuato e denominato "1^ periodo"), mentre l'altro genitore trascorrerà in via esclusiva con la figlia dalle ore 13:00 della quarta domenica di luglio alle ore 10:00 della domenica successiva, nonché dalle ore 13:00 della seconda domenica di agosto alle ore 10:00 della domenica successiva (convenzionalmente individuato e denominato "2^ periodo"). c) in mancanza di diversi accordi, per le vacanze estive 2025, la bambina passerà il 1^ periodo" con il padre e il "2^ periodo" con la madre. d) ciascun genitore è obbligato a comunicare all'altro, entro la data di inizio del relativo periodo, il luogo in cui passerà i predetti periodi di ferie con la minore. 12) Durante il periodo estivo e, in particolare, esclusivamente nei 2 periodi di 8 giorni consecutivi in cui la minore starà con la madre il diritto di visita del padre dovrà intendersi sospeso per poi tornare effettivo al termine degli stessi;
le parti precisano, inoltre, che se gli 8 giorni consecutivi con la madre decorreranno dalla domenica e il weekend contenente quella domenica dovesse essere di competenza del padre, lo stesso potrà comunque esercitare il suo diritto a tenere con sé la minore limitatamente i giorni di venerdì e sabato, con pernottamento, prendendo la figlia alle ore 10,00 del venerdì e riaccompagnando dalla madre il sabato alle 19,00; nella restante parte del periodo estivo — Per_1 eccezion fatta per quanto appena chiarito e ovviamente durante i periodi di esclusiva permanenza della piccola col padre
— continuerà ad essere vigente la disciplina delle visite tra il e la figlia, con l'alternanza weekend e visita Pt_1 infrasettimanale del mercoledì, che riprenderà a decorrere, sempre in base alla costante alternanza, al termine della sospensione. 13)a) La minore festeggerà la Festa del Papà, (19 marzo) con il padre, fermo l'assolvimento degli Per_1 obblighi scolastici;
se la festività cadrà nel giorno antecedente al weekend in cui e prevista la permanenza della minore con il padre, la stessa resterà con quest'ultimo senza soluzione di continuità e verrà riaccompagnata a casa dalla madre direttamente la domenica alle ore 19:00; b) , ovviamente, festeggerà con la madre la festa della mamma (seconda Per_1 domenica di maggio); nell'ipotesi in cui la festa della mamma cada nel weekend in cui dovrebbe stare con il Per_1 padre, lo stesso s'intenderà ridotto dal venerdì pomeriggio, dall'uscita di scuola, e fino all sabato alle ore 20:00, allorquando la minore verrà riaccompagnata a casa della madre, il tutto senza che la perdita della giornata di domenica del weekend comporti alcun diritto al recupero della stessa da parte del padre. 14) In occasione del compleanno del (15 luglio), starà con il padre dalle 10:00 del 15 luglio fino alle 12:00 del 16 luglio sempre che il Pt_1 Per_1
16 luglio non ricada nel giorno di domenica e sia coincidente con l'inizio del periodo in cui sia previsto che la bambina stia con la madre in base all'alternanza sopra disciplinata (in particolare, nel periodo 1^ che, seppur sporadicamente, potrà ricomprendere tale giornata): in questa ipotesi, la minore trascorrerà la sola giornata del 15 luglio con il padre, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, venendo riaccompagnata al domicilio della madre, sempre che non cada nel giorno di domenica coincidente con l'inizio del periodo in cui sia previsto che la bambina stia con la madre in base all'alternanza sopra disciplinata quando la stessa trascorrerà con la figlia in via esclusiva il l" periodo estivo con permanenza esclusiva presso di lei. In tali ipotesi il padre non avrà diritto al recupero della o delle giornate previste per la festa del suo compleanno. 15) In occasione del compleanno della (12 marzo), si stabilisce che trascorrerà tale CP_1 Per_1 giornata con la madre;
nell'ipotesi in cui il compleanno materno ricada in uno dei weekend in cui la minore dovrebbe trascorrere il weekend con il padre, si applicherà, per analogia, la medesima disciplina dettata per le festività ivi indicate al punto 10) alle lettere a), b) e c), senza che questo comporti alcun diritto al recupero della stessa da parte del padre. 16)
In occasione del compleanno di , il 17 marzo, i genitori concordemente stabiliscono che la figlia Per_1 trascorrerà con uno dei due genitori ad anni alterni la relativa festa, sicché quando sarà il turno del padre lo stesso la preleverà all'uscita di scuola riportandola a casa della madre alle ore 20,00, mentre la preleverà a casa della madre alle ore 10,00 per poi riaccompagnarla alle ore 20,00 quando il compleanno della figlia cadrà in giorno festivo. 17)
Ciascun genitore potrà effettuare una videochiamata giornaliera nelle ore in cui la piccola è affidata Per_1 all'altro genitore, il quale ultimo si impegna a favorirla ed a consentire l'effettuazione di altre videochiamate laddove la minore non fosse stata disponibile a rispondere alla prima. 18) Per tutto quanto non previsto nelle condizioni dettagliatamente qui disciplinate, si farà riferimento a quanto previsto nelle condizioni di separazione dettate nella relativa sentenza n. 748/2024….”].
L'accordo delle parti consente di dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando sulla domanda congiunta proposta dalle Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in SC (Sa) il 4.10.2018 (registrato negli atti di Matrimonio del Comune di SC al n. 8 Parte I Ufficio 1 dell'anno 2018) fra Parte_1
(C.F./P.IVA: e (C.F./P.IVA:
[...] C.F._1 Controparte_1
), alle condizioni di cui in parte motiva, da intendersi qui integralmente C.F._2 riportate;
manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 7.2.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Carmine Esposito dott.ssa Elvira Bellantoni