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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2807/2024 VG
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA
nella causa sopraindicata promossa con ricorso da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Dino Moralli
e
2) Controparte_1
Nato a NT (CO) il 26.06.1989 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Dino Moralli
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in AP NT, in data 13.4.2015 (atto n. 2 parte
II serie A - anno 2015) con i seguenti figli , nato il [...] a [...] Per_1 Parte_2 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido Parte_2 condiviso previsto dalla L. 08.02.06 n. 54;
2) La casa coniugale sita ad AP NT (CO) via Isidoro Bianchi, 29, di proprietà della madre della SI.ra , verrà assegnata a quest'ultima ed ivi verrà collocato il figlio;
Parte_1 Pt_2
3) Il SI. terrà con sé il figlio nei seguenti giorni ed orari: Controparte_1 Pt_2
- tutti i martedì del mese dalle ore 17.00 alle ore 21.30;
- dalle ore 17.30 del venerdì sino alle 21.30 della domenica e il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 21.30 a settimane alternate;
- dalle ore 15.00 del giorno di Natale sino alle ore 21.00 del giorno di Santo Stefano. starà con la Pt_2 mamma la vigilia di Natale ed il giorno di Natale fino alle ore 15.00;
- il giorno di Pasqua o Pasquetta alternati per anno, con il papà dalle ore 9.00 alle 21.30;
- una settimana nel mese di Agosto di ogni anno.
4) Il SI. verserà mensilmente alla SI.ra , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio la somma di € 500,00 (cinquecento/00) oltre ad assegni familiari, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese su C.C. intestato a , IBAN Parte_1
[...], a decorrere dal deposito del presente ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
5) Il SI. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio , Controparte_1 Pt_2 riportandosi al Protocollo di indicazione delle spese redatto dal Tribunale di Como datato 24.05.2018;
6) I SIg. e dichiarano di aver già provveduto a definire ogni altra questione Parte_1 Controparte_1 di carattere patrimoniale e che pertanto non hanno più nulla a pretendere reciprocamente.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_3
che hanno contratto matrimonio in data 13.4.2015, in AP NT (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AP NT -atto n. 2 parte II serie A - anno 2015)
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) PROVVEDE, come da separata ordinanza, per la remissione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia di divorzio.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AP NT, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 28.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA
nella causa sopraindicata promossa con ricorso da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Dino Moralli
e
2) Controparte_1
Nato a NT (CO) il 26.06.1989 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Dino Moralli
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in AP NT, in data 13.4.2015 (atto n. 2 parte
II serie A - anno 2015) con i seguenti figli , nato il [...] a [...] Per_1 Parte_2 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido Parte_2 condiviso previsto dalla L. 08.02.06 n. 54;
2) La casa coniugale sita ad AP NT (CO) via Isidoro Bianchi, 29, di proprietà della madre della SI.ra , verrà assegnata a quest'ultima ed ivi verrà collocato il figlio;
Parte_1 Pt_2
3) Il SI. terrà con sé il figlio nei seguenti giorni ed orari: Controparte_1 Pt_2
- tutti i martedì del mese dalle ore 17.00 alle ore 21.30;
- dalle ore 17.30 del venerdì sino alle 21.30 della domenica e il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 21.30 a settimane alternate;
- dalle ore 15.00 del giorno di Natale sino alle ore 21.00 del giorno di Santo Stefano. starà con la Pt_2 mamma la vigilia di Natale ed il giorno di Natale fino alle ore 15.00;
- il giorno di Pasqua o Pasquetta alternati per anno, con il papà dalle ore 9.00 alle 21.30;
- una settimana nel mese di Agosto di ogni anno.
4) Il SI. verserà mensilmente alla SI.ra , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio la somma di € 500,00 (cinquecento/00) oltre ad assegni familiari, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese su C.C. intestato a , IBAN Parte_1
[...], a decorrere dal deposito del presente ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
5) Il SI. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio , Controparte_1 Pt_2 riportandosi al Protocollo di indicazione delle spese redatto dal Tribunale di Como datato 24.05.2018;
6) I SIg. e dichiarano di aver già provveduto a definire ogni altra questione Parte_1 Controparte_1 di carattere patrimoniale e che pertanto non hanno più nulla a pretendere reciprocamente.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_3
che hanno contratto matrimonio in data 13.4.2015, in AP NT (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AP NT -atto n. 2 parte II serie A - anno 2015)
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) PROVVEDE, come da separata ordinanza, per la remissione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia di divorzio.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AP NT, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 28.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao