CA
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
RG.N. 1585/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 17.5.2024 avverso la sentenza n. 9211/2023 del Tribunale di Milano, pubbl. il
17/11/2023, non notificata, da
P. IVA rappresentata, assistita e difesa, giusta procura speciale Parte_1 P.IVA_1 valevole anche per il secondo grado, in via disgiunta tra loro, dagli avv.ti (C.F. Parte_2
) ed (C.F. ) entrambi del Foro di C.F._1 Parte_3 C.F._2
Milano, elettivamente domiciliata presso il primo con studio in Milano, Galleria del Corso 1
- appellante -
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Calvetti [c.f. ] con Studio CP_1 C.F._3 in Treviso in via Jacopo Bernardi n. 25/C, in virtù della procura in calce al ricorso ai sensi dell'articolo
281undecies c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado,
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9211/2023 del 17/11/2023 del Tribunale di Milano in materia di ripetizione indebito.
1 Conclusioni: per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
- in riforma della sentenza inter partes del Tribunale di Milano, Sez. XI Civile, G.U. dott. Vincenzo
Barbuto n. 9211 del 17/11/2023 nel giudizio RG 11836/2023 non notificata e in accoglimento dei motivi di cui al presente atto di impugnazione, accogliere il presente appello e rigettare ogni domanda proposta da contro in quanto infondata in fatto e in diritto;
CP_1 Parte_1 comunque con la miglior formula dire che nulla è dovuto da a per i titoli Parte_1 CP_1 dedotti in giudizio;
- per l'effetto, condannare (C.F. , con sede in Massanzago (PD), Via Roma CP_1 P.IVA_2
25, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a la somma di Parte_1
Euro 46.316,40, maggiorata degli interessi dal versamento al saldo effettivo;
in subordine, con gli interessi dalla notificazione della presente domanda di restituzione fino al saldo effettivo;
in via di ulteriore subordine, condannare a restituire a , con la maggiorazione degli CP_1 Parte_1 interessi, la somma che risulterà versata in eccedenza rispetto a quanto dovesse esser accertato come dovuto da a . Parte_1 CP_1
Con vittoria di spese e compensi di lite, spese generali, c.p.a. e IVA come per legge, imposta di registro, per entrambi i gradi di giudizio.
per : CP_1
Nel merito, in via principale
Rigettare l'appello svolto da perché destituito di fondamento in fatto ed in Parte_1 diritto per tutto quanto sopra esposto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano del 16.11.2023, pubblicata in data 17.11.2023, pronunciata a conclusione del procedimento di primo grado iscritto al n. R.G. 11836/2023.
Rigettare, dunque, la richiesta di restituzione avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_1 della somma di € 46.316,40 [somma già pagata dall'odierna appellante conseguentemente alla
[...] condanna comminata attraverso la sentenza del primo grado del presente giudizio].
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, Iva e CPA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (di seguito solo ) con ricorso ex art.281undecies cpc adiva il Tribunale di Milano CP_1 Pt_4 per sentire accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso delle imposte addizionali sull'energia elettrica corrisposte ad , in virtù del contratto di somministrazione in essere negli Parte_1 anni 2010/2011, in quanto contrastanti con la Direttiva 2008/118/CE, con conseguente condanna della fornitrice alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
2 Si costituiva ritualmente in giudizio (di seguito solo ), eccependo, in via Parte_1 Pt_1 preliminare, la carenza di legittimazione attiva di con riferimento alla fornitura di cui al CP_1
POD IT001E00114212, erogata in favore di altra omonima società, appunto -CF CP_1
01514020062; concludendo, nel merito, per il rigetto del proposto ricorso.
2. Il Tribunale, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di , nel merito, aderendo CP_1 all'orientamento espresso con diverse pronunce dalla Corte di Cassazione e, da ultimo ribadito con l'ordinanza n. 12502/2023 del 10/05/2023, in base al quale “in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art.1, par.2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi, sicché va disapplicata, per contrasto con il diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art.6, comma 2, del decreto-legge n.511 del 1988, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (così
Cass., Sez. V, 4 giugno 2019, n. 15198; Cass., Sez. V, 23 ottobre 2019, n. 27101)”, accoglieva la domanda di . Il Tribunale, quindi, ritenendo che le somme pagate a titolo di addizionali sulle CP_1 accise costituiscono indebito oggettivo, il cui diritto al rimborso si prescrive in dieci anni data del pagamento, quale cd dies a quo, condannava a rimborsare l'importo di euro 42.036,56 Parte_1 per i pagamenti indebiti ricevuti a titolo di addizionali alle accise da febbraio 2010 a dicembre 2011, oltre interessi moratori al tasso legale nei termini specificati in motivazione, dalla messa in mora al saldo, dichiarando interamente compensate le spese di lite tra le parti.
3. ha proposto appello avverso detta pronuncia, formulando un unico motivo Parte_1
d'impugnazione -articolato in più punti- con il quale ha denunciato l'erroneità ed illegittimità della pronuncia, rubricato: “Inapplicabilità delle Direttive Europee nei rapporti tra privati, individuazione dello Stato italiano quale unico e diretto destinatario dell'azione di restituzione”.
In sintesi, l'appellante ha contestato tutto l'impianto argomentativo del primo giudice ritenendo che questi abbia erroneamente disapplicato l'art. 6 del D.L. 511/1988 in violazione della previsione dell'art. 288 TFUE (per come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, con sentenza in causa C 122/2017 cd Smith) che sancisce la vincolatività delle Direttive solo per gli Stati membri.
Secondo l'appellante, la richiesta restitutoria non può dirsi fondata, in quanto la normativa italiana, ratione temporis applicabile (e applicata da non si poneva in contrasto con la Parte_1 normativa europea, e comunque questa non poteva trovare diretta applicazione nei rapporti tra soggetti privati in assenza di uno strumento interno di recepimento.
Inoltre, secondo la prospettazione di : Pt_1
“- la addizionale non costituiva diversa imposta (la cui introduzione avrebbe richiesto finalità specifiche) ma contribuiva a determinare modalità e misura della accisa sull'energia elettrica. Infatti il gettito della addizionale provinciale ha continuato inalterato anche dopo il 2012 essendo stato incorporato nella accisa, sommando le aliquote;
3 - la Corte di Giustizia europea non si è mai pronunciata sull'addizionale italiana, se non con la pronuncia 11 aprile 2024 che corrobora l'appello di , e le pronunce che vengono Parte_1 citate anche dalla nostra Cassazione sono erroneamente applicate, in quanto si riferiscono a casi di introduzione in altri ordinamenti unionali di imposte indirette dotate di piena autonomia giuridica;
- comunque, la Direttiva europea 2008/118/CE non è direttamente applicabile ai rapporti tra privati
e la Cassazione ha disapplicato la normativa italiana solo in rapporti tra il privato e lo Stato (casi tra privati utilizzatori di energia elettrica e .” Controparte_2
Per tutto quanto rilevato, la società appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata con rigetto della domanda di e condanna di quest'ultima alla restituzione della somma versata CP_1 in esecuzione della sentenza;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato CP_1 in fatto e in diritto con il favore delle spese.
Così instaurato il contraddittorio il Consigliere Istruttore, con l'ordinanza dell'08.10.2024, fissava l'udienza del 17.12.2024 ai sensi dell'art. 352 c.p.c. per la rimessione della causa al Collegio per la decisione;
a tale udienza, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa in decisione e la camera di consiglio è stata tenuta in data 18/12/2024.
*****
4. L'appello proposto da è infondato e va rigettato. Parte_1
4.1. Deve innanzitutto rilevarsi che dall'esame degli atti non è in discussione che per il periodo dal febbraio 2010 al 31 dicembre 2011 l'odierna appellata aveva versato a favore di , oltre Parte_1 ai corrispettivi per la fornitura di energia elettrica, l'importo complessivo pari ad € 42.036,56 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica. Inoltre, con il proposto appello non è stata contestata la dichiarata prescrizione del diritto di per la ripetizione delle somme pagate per il CP_1 mese di gennaio 2010, la debenza degli interessi legali e moratori come riconosciuti dal primo giudice, così formandosi il giudicato su tali punti.
4.2. Ne consegue che l'oggetto del contendere del presente giudizio attiene unicamente all'an della pretesa creditoria, precisamente al diritto di di ottenere la ripetizione delle menzionate somme CP_1 versate a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa attesa la ritenuta non debenza di tale imposta per contrarietà della norma istitutiva della stessa con la disciplina euro-unitaria in materia di imposizione fiscale.
5. Sul punto, si rileva che il Tribunale ha correttamente applicato l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questa Corte, di cui si riportano di seguito i fondamentali passaggi logici-giuridici.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza del 15.10.2020 n. 22343 (conformemente ad una serie di recenti pronunce in cause che vedevano un privato contrapposto ad una Pubblica Amministrazione) ha rilevato che la Direttiva comunitaria 2008/118/CE - nella specie applicabile ratione temporis - con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della direttiva 92/12/CEE
4 del 23 febbraio 1992, ha statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”.
Ha dedotto, quindi, che, affinché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise, debbano “essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente (…) 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (CGUE 24.02.2000 in causa C-434/97 Commissione/Francia, punto 19; CGUE 9.03.2000 in causa C437/97, EKW e
Wein & Co. punto 31; CGUE 27.02.2014 in causa C-82/12 , punto 23)”. Persona_1
In relazione a quest'ultimo profilo, la Suprema Corte ha precisato che, secondo la Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, “affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra
l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”.
Orbene, la Corte di Cassazione ha rilevato che “sotto il primo profilo il D.L. n. 511 del 1988 art. 6 comma 3 ultimo periodo chiarisce che “Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”, sicché è rispettata la prima condizione. Non è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma
2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di
Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio”.
Ha, quindi, concluso la Corte di legittimità: “Ne consegue che il D.L. n. 511 del 1988 art. 6 co. 2 indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost.
8.06.1984 n. 170 e successive;
CGUE 22.06.1989 in causa C-103/88 Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, SSUU del 12.04.1996 n.
3458)” (v. Cass. 22343/2020 cit.).
5 Sulla base dell'argomentazione sopra richiamata della Corte di Cassazione, con la puntuale analisi ivi svolta della normativa interna e del ravvisato contrasto di quest'ultima col diritto unionale, del tutto correttamente il primo Giudice ha accolto la domanda di ripetizione delle somme pagate a titolo di addizionale provinciale da , ritenendo dovuta la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL CP_1
511/1988.
In particolare, l'art. 6 del DL 511/1988 è stato disapplicato, non per il contrasto con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro Stato e, quindi, quale diretta ed immediata esecuzione della direttiva n. 2208/112/CE, bensì per il contrasto della norma interna con il diritto comunitario, così come interpretato, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia UE.
6. Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, del tutto irrilevante ed ininfluente è la doglianza relativa all'asserita violazione dell'art. 288 del TFUE e conseguente immediata applicazione della direttiva comunitaria 2008/112/CE nella controversia tra privati, in quanto, si ribadisce, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL 511/1988 è avvenuta alla stregua dell'interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di Giustizia UE e non quale effetto dell'immediata esecutività della direttiva comunitaria 2008/112/CE.
Infatti, la Cassazione ha affermato il principio di diritto suesposto che tiene conto proprio dell'efficacia lato sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative della Corte di Giustizia UE che vincola il giudice nazionale, imponendogli di disapplicare le disposizioni di diritto interno che con esse si pongano in contrasto, e tale principio trova applicazione tanto nei rapporti “verticali” tra privati e Amministrazione dello Stato, quanto nei rapporti “orizzontali” tra privati.
7. Per quanto rilevato, del tutto inconferente è l'argomento speso dall'appellante, secondo il quale al divieto per il giudice interno di disapplicare la norma interna per contrasto con il diritto unionale consegue che la parte “danneggiata” dalla non conformità della norma interna con il diritto dell'Unione può richiedere il risarcimento del danno allo Stato membro (v. pag. 37 appello).
È, invece, proprio l'efficacia anche “orizzontale” delle pronunce della Corte di Giustizia relative alla direttiva 2008/118/CE che consente al consumatore finale di agire nei confronti della società fornitrice al fine di vedersi rimborsare le somme versate a titolo di addizionale provinciale.
Si osserva, al riguardo, che la netta separazione tra il rapporto civilistico esistente tra cliente e fornitore da quello tributario, esistente tra fornitore ed Ente impositore, giustifica l'azione diretta del cliente verso il fornitore, così come puntualmente spiegato dalla Corte di legittimità con la motivazione della sentenza n. 14200 del 24/05/2019.
Invero il rapporto tributario si svolge solo tra la amministrazione finanziaria e le società fornitrici e, rispetto a tale rapporto, rimane del tutto estraneo il consumatore finale, tenuto a pagare al fornitore il prezzo dell'energia e, con esso (in caso di rivalsa dell'imposta) il costo delle accise e addizionali quale componente del prezzo di vendita dell'energia.
Ove la rivalsa si riveli illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'accisa e all'addizionale, come nel caso di specie per illegittimità della norma impositiva, il consumatore ha azione nei confronti del fornitore per l'illegittimo esercizio della rivalsa
6 quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, nulla rilevando che il fornitore sia “obbligato” ad anticipare tali somme senza avere la certezza di conseguire poi il rimborso da parte dell'
[...]
È evidente che nella controversia tra privati, per valutare la sussistenza del diritto di CP_2 ripetizione vantato dal cliente il giudice è tenuto ad accertare, in via meramente incidentale, la legittimità ed esistenza della norma posta a monte ed a fondamento dell'applicazione dell'imposta e non direttamente applicabile in giudizio, in quanto attinente al rapporto esistente tra amministrazione finanziaria e soggetto passivo d'imposta.
D'altronde, che il consumatore, id est nel caso di specie , dovesse rivolgersi solo contro CP_1 Pt_1 per la ripetizione dell'indebito, risulta dalla circostanza che l'appellante aveva fatturato le addizionali provinciali nelle sue bollette e ne aveva ricevuto pacificamente il pagamento, risultando così l'unico soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione civile qui svolta ai sensi dell'art. 2033 c.c.
8. Non vanifica le considerazioni e conclusioni innanzi richiamate nemmeno la confutazione addotta in merito alla inapplicabilità (e, quindi, non vincolatività) nel caso di specie dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Giustizia con le citate sentenze del 2015 e del 2018 in quanto relative a fattispecie differenti da quelle oggetto di giudizio. Secondo l'appellante, in particolare, le pronunce della Corte di Giustizia vertevano su controversie tra privati e soggetti pubblici (rapporti c.d. verticali) ed avevano ad oggetto la valutazione della conformità alla Direttiva 2008/118/CE di specifiche norme che avevano introdotto imposte indirette dotate di piena autonomia giuridica.
Sul punto, si rileva che i principi sopra richiamati della Corte di Giustizia sono stati espressi in termini ampi e generali: a prescindere da qualsiasi questione attinente all'ambito di efficacia della direttiva
2008/112/CE, le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio, bensì di riduzione dei costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica, nonché di promozione territoriale e sociale.
D'altra parte, la previsione di accisa armonizzata anche per l'energia elettrica è antecedente alla
Direttiva 2008/118/CE, essendo stata disposta con la direttiva 2003/96/CE e già nella formulazione dell'art. 3 par. 2 della direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992 era statuito che gli Stati membri della
Comunità potessero applicare imposte indirette ai prodotti sottoposti ad accisa purchè “aventi finalità specifiche”. Di fatto la Direttiva comunitaria 2008/118/CE contiene una disposizione in parte sovrapponibile al citato art-. 3 par. 2 della direttiva 92/12 CE. Per cui la necessità che l'imposta addizionale all'accisa perseguisse finalità specifiche, è un principio di diritto comunitario preesistente alla direttiva del 2008 tardivamente recepita in Italia.
Orbene, come espressamente affermato dalla Corte di Cassazione, il D.L. n. 511 del 1988 art. 6 non individua una “finalità specifica” così come interpretata dalla Corte di Giustizia e, pertanto, va disapplicato in base all'efficacia lato sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative della
Corte di Giustizia.
9. Alle pronunce della Corte di Giustizia va infatti riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22577/2012, laddove ha affermato il seguente principio: “L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla
Corte di giustizia, ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali
7 e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità” (nello stesso senso, Cass. 5381/2017, sent. n. 13425/2019).
E con specifico riferimento al D.L. n. 511/1988, art. 6 comma 2, sempre la Suprema Corte ha precisato in molteplici pronunce (ex multis, Cass. civ. n. 16142/2020, Cass. civ. n. 3233/2020, Cass. civ. n.
10691/2020) che “indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self executing o meno dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/112/CE, va disapplicato in ossequio al principio per cui
l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (cfr., ex multis, Cass. Civ. sent. n. 21248/2004; Cass. Civ. sent. n.
22067/2007; Cass. Civ. sent. n. 25701/2009; Cass. S.U. sent. n. 3674/2010; Cass. Civ. sent. n.
11641/2013; Cass. Civ. sent. n. 25278/2015; Cass. Civ. sent. n. 16923/2016; Cass. Civ. sent. n.
27822/2018).
D'altronde la Suprema Corte ha ribadito il proprio orientamento sul richiamato principio anche con la recentissima ordinanza n. 12502/2023 pronunciata il 10.5.2023 ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ., con cui ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Verona sulla stessa questione di diritto.
10. Si impone un'ultima analisi sull'ulteriore eccezione di in merito alla natura Parte_1 meramente accessoria e non autonoma dell'addizionale all'accisa dedotta dal che deriverebbe l'irrilevanza del lamentato “difetto di finalità specifica ulteriore” atteso che -in tesi- l'“addizionale” all'accisa non rappresenterebbe un tributo autonomo, ma un mero incremento quantitativo di cui condivide la stessa natura giuridica.
L'eccezione è destituita di fondamento come rilevato anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha esaminato anche tale questione, rilevando da un lato che le addizionali provinciali sono previste come dovute dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, in attuazione della disciplina unionale, trovando legittimità nell'art. 3, § 2, della direttiva n. 92/12/CEE e, quindi, nell'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, dall'altro che è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte sono qualcosa di diverso dalle accise, che possono essere aggiunte alle stesse nel rispetto di predeterminate condizioni (Cass. 27101/2019).
Si osserva ulteriormente che ciò che rileva rispetto alla legittimità dell'imposizione alla stregua della richiamata direttiva non è il nomen iuris utilizzato dal legislatore, bensì esclusivamente che, da un lato, tale imposizione venga prelevata per una o più finalità specifiche e che, dall'altro, rispetti le regole di imposizione dell'unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni (CGUE sentenza 5 marzo 2015, in causa C-553/13).
Tali due condizioni, in particolare, mirano ad evitare che le imposizioni indirette supplementari all'accisa ostacolino indebitamente gli scambi commerciali.
8 Nella specie, pertanto, indubbiamente l'art. 6 D.L. 511/1988 come modificato dal d.lgs. n. 26/2007 aveva introdotto un'ulteriore imposizione rispetto all'accisa armonizzata prevista per l'energia.
Del resto, avvalora tale conclusione la circostanza che la Corte di Giustizia non ha mancato di concludere che fosse in contrasto con il diritto dell'Unione un'imposta che, pur avendo una diversa denominazione, era peraltro integrata nell'aliquota dell'accisa armonizzata (Corte di Giustizia del
27/02/2014, C-82/12).
11. Le argomentazioni sin qui spese non si pongono in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza resa lo scorso 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita e sul potere spettante al cliente finale per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato. È vero, infatti, che la CGUE ha affermato che “l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Come già ampiamente argomentato, tuttavia, l'orientamento assunto da questa Corte è nel senso della possibilità di valutare incidentalmente la contrarietà alla direttiva della norma interna istitutiva delle addizionali sulle accise (quale norma posta a monte del rapporto tributario da cui è derivata l'imposizione dell'addizionale) ai fini della decisione sull'azione del consumatore finale volta a far valere l'illegittima traslazione del tributo (azione, come detto, implicitamente consentita dalla normativa interna, e cioè dall'art. 14, 2° comma TUA) e, comunque, di disapplicare la norma per contrasto intrinseco con i principi dell'Unione Europea, sanciti nelle Direttive susseguitesi nel tempo, come interpretati dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze intervenute in materia.
L'orientamento assunto, unitamente ad una coerente interpretazione della normativa interna contenuta nel TUA, consente inoltre di realizzare l'effettività della tutela del cliente finale nel pieno rispetto del principio ribadito dalla Corte di Giustizia con la soluzione resa sulla seconda questione posta dal Tribunale di Como.
La Corte, alla luce delle informazioni alla stessa fornite “in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio”, ha sul punto affermato: “il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il
9 carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
Dalla motivazione della sentenza della CGUE risulta che il principio di partenza inderogabile è che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione.
In una situazione quale quella oggetto di causa, in cui l'onere dell'imposta indebitamente percepita è stato sopportato non dal soggetto passivo d'imposta, bensì dal consumatore finale sul quale l'onere è stato riversato, la CGUE ha affermato che, avendo il consumatore finale, sopportato detto onere economico supplementare - “tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere allo Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
Ebbene, ha proseguito la Corte europea, “in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso di suddetto onere economico
[…], restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività […].
In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato”
(cfr. §§ 33 e 34 sent. CGUE 11.4.2024). Dalla motivazione della sentenza emerge, quindi, la piena ammissibilità e adeguatezza del rimedio qui adottato, tra quelli previsti dall'ordinamento nazionale, dell'azione di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto quanto pagato per rivalsa da parte del consumatore finale verso il soggetto passivo dell'imposta, per neutralizzare gli effetti della pretesa impositiva di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, in assenza di una tempestiva e corretta trasposizione della direttiva europea che ne sanciva l'illegittimità.
Non può farsi a meno, inoltre, di osservare che il soggetto passivo dell'imposta (il fornitore di energia)
è già ampiamente decaduto dal diritto di ripetere l'imposta dallo Stato per effetto del decorso del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 co. 2 TUA, a prescindere dal fatto che l'azione sarebbe comunque preclusa dall'avere il fornitore traslato l'imposta sull'utente. Quanto al diritto del consumatore finale ad agire per risarcimento del danno o indebito oggettivo verso lo Stato per mancata/carente trasposizione della Direttiva n. 118/2008/CE, lo stesso sarebbe ad oggi potenzialmente estinto per prescrizione, vuoi che si consideri il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., vuoi che si consideri il termine breve di cinque anni introdotto dall'art. 4 co. 43 L. n.
183/2011, considerando come dies a quo la data entro cui la citata direttiva avrebbe dovuto essere recepita.
10 Di contro, con il meccanismo innescato dalla presente azione si riescono a rispettare i principi di equivalenza ed effettività, sulla base del disposto dell'art. 14 co. 4 TUA: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Alla luce di tale disposizione, che riconosce implicitamente la possibilità per il consumatore di rivalersi sul fornitore neutralizzando l'onere economico che ha dovuto sopportare, ove il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, sia destinatario di un provvedimento giudiziario di condanna a restituire le somme traslate sull'utente finale al medesimo, lo stesso è rimesso in termini per proporre l'azione di recupero verso l'Erario.
In altre parole, alla stregua del disposto dell'art. 14 co. 2 e 4 TUA, l'azione di recupero da parte del fornitore verso l'Erario non può che essere un posterius della vittoriosa azione proposta nei confronti del fornitore dall'utente inciso dal peso economico dell'imposta. Infatti, il diritto al rimborso nei confronti dell'Erario spetta unicamente al fornitore (soggetto passivo dell'imposta), che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria: a) nel caso in cui non abbia traslato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui abbia traslato l'imposta sul consumatore finale, ove quest'ultimo abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass. 22345/2020).
In sostanza, mentre il rigetto della domanda attorea determinerebbe il definitivo consolidamento della pretesa impositiva fondata su una disposizione interna contrastante con il diritto unionale e l'impossibilità per il soggetto passivo dell'imposta di ripeterla giudizialmente - soluzione che è inaccettabile alla luce del principio di effettività dei diritti e dei rimedi ex art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE - di contro l'accoglimento della domanda consente di neutralizzare gli effetti della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione.
In conclusione, la natura indebita del pagamento dell'addizionale discende dall'illegittimità dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale al diritto unionale, come interpretato dalla CGUE, con la conseguenza che l'illegittimità dell'addizionale pretesa si riverbera sul rapporto privatistico nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale l'importo dell'accisa, non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare incidentalmente l'atto impositivo illegittimo.
Pertanto, all'illegittimità della imposizione dell'addizionale in questione consegue il diritto dell'appellante alla restituzione di quanto pagato a tale titolo.
12. In conclusione, sulla scorta dei principi di diritto da applicare, all'incontestato pagamento ad opera di della somma pagata indebitamente a titolo di addizionali provinciali, venendo meno la CP_1 fonte normativa su cui si fondava l'addebito di tale imposta contenuta nelle fatture di Parte_1
attesa la necessaria disapplicazione dell'art.6 comma 2 del dl 511/1988, ne discende il diritto
[...]
11 dell'appellante di vedersi restituire le somme pagate a tale titolo, oltre gli interessi moratori di legge, nei termini correttamente specificati nella sentenza di primo grado e non contestati.
L'appello proposto va, quindi, rigettato con integrale conferma della pronuncia di primo grado
13. In considerazione della peculiarità della materia trattata che rende necessitato l'esercizio dell'azione giudiziaria per consentire al fornitore di adempiere all'obbligo restitutorio e tenuto conto dei divergenti orientamenti esistenti nella giurisprudenza di merito, si ritiene condivisibile la decisione del giudice di primo grado di integrale compensazione tra le parti delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e, per le medesime ragioni, attesi i più recenti interventi giurisprudenziali, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti anche le spese del presente grado.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 9211/2023 pubbl. il 17/11/2023, ogni diversa
[...] istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3. dà atto ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Milano, il 18 dicembre 2024
La Cons. rel. est.
Dr.ssa Isabella Ciriaco
La Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Federici
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 17.5.2024 avverso la sentenza n. 9211/2023 del Tribunale di Milano, pubbl. il
17/11/2023, non notificata, da
P. IVA rappresentata, assistita e difesa, giusta procura speciale Parte_1 P.IVA_1 valevole anche per il secondo grado, in via disgiunta tra loro, dagli avv.ti (C.F. Parte_2
) ed (C.F. ) entrambi del Foro di C.F._1 Parte_3 C.F._2
Milano, elettivamente domiciliata presso il primo con studio in Milano, Galleria del Corso 1
- appellante -
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Calvetti [c.f. ] con Studio CP_1 C.F._3 in Treviso in via Jacopo Bernardi n. 25/C, in virtù della procura in calce al ricorso ai sensi dell'articolo
281undecies c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado,
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9211/2023 del 17/11/2023 del Tribunale di Milano in materia di ripetizione indebito.
1 Conclusioni: per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
- in riforma della sentenza inter partes del Tribunale di Milano, Sez. XI Civile, G.U. dott. Vincenzo
Barbuto n. 9211 del 17/11/2023 nel giudizio RG 11836/2023 non notificata e in accoglimento dei motivi di cui al presente atto di impugnazione, accogliere il presente appello e rigettare ogni domanda proposta da contro in quanto infondata in fatto e in diritto;
CP_1 Parte_1 comunque con la miglior formula dire che nulla è dovuto da a per i titoli Parte_1 CP_1 dedotti in giudizio;
- per l'effetto, condannare (C.F. , con sede in Massanzago (PD), Via Roma CP_1 P.IVA_2
25, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a la somma di Parte_1
Euro 46.316,40, maggiorata degli interessi dal versamento al saldo effettivo;
in subordine, con gli interessi dalla notificazione della presente domanda di restituzione fino al saldo effettivo;
in via di ulteriore subordine, condannare a restituire a , con la maggiorazione degli CP_1 Parte_1 interessi, la somma che risulterà versata in eccedenza rispetto a quanto dovesse esser accertato come dovuto da a . Parte_1 CP_1
Con vittoria di spese e compensi di lite, spese generali, c.p.a. e IVA come per legge, imposta di registro, per entrambi i gradi di giudizio.
per : CP_1
Nel merito, in via principale
Rigettare l'appello svolto da perché destituito di fondamento in fatto ed in Parte_1 diritto per tutto quanto sopra esposto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano del 16.11.2023, pubblicata in data 17.11.2023, pronunciata a conclusione del procedimento di primo grado iscritto al n. R.G. 11836/2023.
Rigettare, dunque, la richiesta di restituzione avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_1 della somma di € 46.316,40 [somma già pagata dall'odierna appellante conseguentemente alla
[...] condanna comminata attraverso la sentenza del primo grado del presente giudizio].
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, Iva e CPA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (di seguito solo ) con ricorso ex art.281undecies cpc adiva il Tribunale di Milano CP_1 Pt_4 per sentire accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso delle imposte addizionali sull'energia elettrica corrisposte ad , in virtù del contratto di somministrazione in essere negli Parte_1 anni 2010/2011, in quanto contrastanti con la Direttiva 2008/118/CE, con conseguente condanna della fornitrice alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
2 Si costituiva ritualmente in giudizio (di seguito solo ), eccependo, in via Parte_1 Pt_1 preliminare, la carenza di legittimazione attiva di con riferimento alla fornitura di cui al CP_1
POD IT001E00114212, erogata in favore di altra omonima società, appunto -CF CP_1
01514020062; concludendo, nel merito, per il rigetto del proposto ricorso.
2. Il Tribunale, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di , nel merito, aderendo CP_1 all'orientamento espresso con diverse pronunce dalla Corte di Cassazione e, da ultimo ribadito con l'ordinanza n. 12502/2023 del 10/05/2023, in base al quale “in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art.1, par.2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi, sicché va disapplicata, per contrasto con il diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art.6, comma 2, del decreto-legge n.511 del 1988, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (così
Cass., Sez. V, 4 giugno 2019, n. 15198; Cass., Sez. V, 23 ottobre 2019, n. 27101)”, accoglieva la domanda di . Il Tribunale, quindi, ritenendo che le somme pagate a titolo di addizionali sulle CP_1 accise costituiscono indebito oggettivo, il cui diritto al rimborso si prescrive in dieci anni data del pagamento, quale cd dies a quo, condannava a rimborsare l'importo di euro 42.036,56 Parte_1 per i pagamenti indebiti ricevuti a titolo di addizionali alle accise da febbraio 2010 a dicembre 2011, oltre interessi moratori al tasso legale nei termini specificati in motivazione, dalla messa in mora al saldo, dichiarando interamente compensate le spese di lite tra le parti.
3. ha proposto appello avverso detta pronuncia, formulando un unico motivo Parte_1
d'impugnazione -articolato in più punti- con il quale ha denunciato l'erroneità ed illegittimità della pronuncia, rubricato: “Inapplicabilità delle Direttive Europee nei rapporti tra privati, individuazione dello Stato italiano quale unico e diretto destinatario dell'azione di restituzione”.
In sintesi, l'appellante ha contestato tutto l'impianto argomentativo del primo giudice ritenendo che questi abbia erroneamente disapplicato l'art. 6 del D.L. 511/1988 in violazione della previsione dell'art. 288 TFUE (per come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, con sentenza in causa C 122/2017 cd Smith) che sancisce la vincolatività delle Direttive solo per gli Stati membri.
Secondo l'appellante, la richiesta restitutoria non può dirsi fondata, in quanto la normativa italiana, ratione temporis applicabile (e applicata da non si poneva in contrasto con la Parte_1 normativa europea, e comunque questa non poteva trovare diretta applicazione nei rapporti tra soggetti privati in assenza di uno strumento interno di recepimento.
Inoltre, secondo la prospettazione di : Pt_1
“- la addizionale non costituiva diversa imposta (la cui introduzione avrebbe richiesto finalità specifiche) ma contribuiva a determinare modalità e misura della accisa sull'energia elettrica. Infatti il gettito della addizionale provinciale ha continuato inalterato anche dopo il 2012 essendo stato incorporato nella accisa, sommando le aliquote;
3 - la Corte di Giustizia europea non si è mai pronunciata sull'addizionale italiana, se non con la pronuncia 11 aprile 2024 che corrobora l'appello di , e le pronunce che vengono Parte_1 citate anche dalla nostra Cassazione sono erroneamente applicate, in quanto si riferiscono a casi di introduzione in altri ordinamenti unionali di imposte indirette dotate di piena autonomia giuridica;
- comunque, la Direttiva europea 2008/118/CE non è direttamente applicabile ai rapporti tra privati
e la Cassazione ha disapplicato la normativa italiana solo in rapporti tra il privato e lo Stato (casi tra privati utilizzatori di energia elettrica e .” Controparte_2
Per tutto quanto rilevato, la società appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata con rigetto della domanda di e condanna di quest'ultima alla restituzione della somma versata CP_1 in esecuzione della sentenza;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato CP_1 in fatto e in diritto con il favore delle spese.
Così instaurato il contraddittorio il Consigliere Istruttore, con l'ordinanza dell'08.10.2024, fissava l'udienza del 17.12.2024 ai sensi dell'art. 352 c.p.c. per la rimessione della causa al Collegio per la decisione;
a tale udienza, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa in decisione e la camera di consiglio è stata tenuta in data 18/12/2024.
*****
4. L'appello proposto da è infondato e va rigettato. Parte_1
4.1. Deve innanzitutto rilevarsi che dall'esame degli atti non è in discussione che per il periodo dal febbraio 2010 al 31 dicembre 2011 l'odierna appellata aveva versato a favore di , oltre Parte_1 ai corrispettivi per la fornitura di energia elettrica, l'importo complessivo pari ad € 42.036,56 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica. Inoltre, con il proposto appello non è stata contestata la dichiarata prescrizione del diritto di per la ripetizione delle somme pagate per il CP_1 mese di gennaio 2010, la debenza degli interessi legali e moratori come riconosciuti dal primo giudice, così formandosi il giudicato su tali punti.
4.2. Ne consegue che l'oggetto del contendere del presente giudizio attiene unicamente all'an della pretesa creditoria, precisamente al diritto di di ottenere la ripetizione delle menzionate somme CP_1 versate a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa attesa la ritenuta non debenza di tale imposta per contrarietà della norma istitutiva della stessa con la disciplina euro-unitaria in materia di imposizione fiscale.
5. Sul punto, si rileva che il Tribunale ha correttamente applicato l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questa Corte, di cui si riportano di seguito i fondamentali passaggi logici-giuridici.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza del 15.10.2020 n. 22343 (conformemente ad una serie di recenti pronunce in cause che vedevano un privato contrapposto ad una Pubblica Amministrazione) ha rilevato che la Direttiva comunitaria 2008/118/CE - nella specie applicabile ratione temporis - con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della direttiva 92/12/CEE
4 del 23 febbraio 1992, ha statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”.
Ha dedotto, quindi, che, affinché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise, debbano “essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente (…) 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (CGUE 24.02.2000 in causa C-434/97 Commissione/Francia, punto 19; CGUE 9.03.2000 in causa C437/97, EKW e
Wein & Co. punto 31; CGUE 27.02.2014 in causa C-82/12 , punto 23)”. Persona_1
In relazione a quest'ultimo profilo, la Suprema Corte ha precisato che, secondo la Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, “affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra
l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”.
Orbene, la Corte di Cassazione ha rilevato che “sotto il primo profilo il D.L. n. 511 del 1988 art. 6 comma 3 ultimo periodo chiarisce che “Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”, sicché è rispettata la prima condizione. Non è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma
2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di
Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio”.
Ha, quindi, concluso la Corte di legittimità: “Ne consegue che il D.L. n. 511 del 1988 art. 6 co. 2 indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost.
8.06.1984 n. 170 e successive;
CGUE 22.06.1989 in causa C-103/88 Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, SSUU del 12.04.1996 n.
3458)” (v. Cass. 22343/2020 cit.).
5 Sulla base dell'argomentazione sopra richiamata della Corte di Cassazione, con la puntuale analisi ivi svolta della normativa interna e del ravvisato contrasto di quest'ultima col diritto unionale, del tutto correttamente il primo Giudice ha accolto la domanda di ripetizione delle somme pagate a titolo di addizionale provinciale da , ritenendo dovuta la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL CP_1
511/1988.
In particolare, l'art. 6 del DL 511/1988 è stato disapplicato, non per il contrasto con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro Stato e, quindi, quale diretta ed immediata esecuzione della direttiva n. 2208/112/CE, bensì per il contrasto della norma interna con il diritto comunitario, così come interpretato, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia UE.
6. Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, del tutto irrilevante ed ininfluente è la doglianza relativa all'asserita violazione dell'art. 288 del TFUE e conseguente immediata applicazione della direttiva comunitaria 2008/112/CE nella controversia tra privati, in quanto, si ribadisce, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL 511/1988 è avvenuta alla stregua dell'interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di Giustizia UE e non quale effetto dell'immediata esecutività della direttiva comunitaria 2008/112/CE.
Infatti, la Cassazione ha affermato il principio di diritto suesposto che tiene conto proprio dell'efficacia lato sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative della Corte di Giustizia UE che vincola il giudice nazionale, imponendogli di disapplicare le disposizioni di diritto interno che con esse si pongano in contrasto, e tale principio trova applicazione tanto nei rapporti “verticali” tra privati e Amministrazione dello Stato, quanto nei rapporti “orizzontali” tra privati.
7. Per quanto rilevato, del tutto inconferente è l'argomento speso dall'appellante, secondo il quale al divieto per il giudice interno di disapplicare la norma interna per contrasto con il diritto unionale consegue che la parte “danneggiata” dalla non conformità della norma interna con il diritto dell'Unione può richiedere il risarcimento del danno allo Stato membro (v. pag. 37 appello).
È, invece, proprio l'efficacia anche “orizzontale” delle pronunce della Corte di Giustizia relative alla direttiva 2008/118/CE che consente al consumatore finale di agire nei confronti della società fornitrice al fine di vedersi rimborsare le somme versate a titolo di addizionale provinciale.
Si osserva, al riguardo, che la netta separazione tra il rapporto civilistico esistente tra cliente e fornitore da quello tributario, esistente tra fornitore ed Ente impositore, giustifica l'azione diretta del cliente verso il fornitore, così come puntualmente spiegato dalla Corte di legittimità con la motivazione della sentenza n. 14200 del 24/05/2019.
Invero il rapporto tributario si svolge solo tra la amministrazione finanziaria e le società fornitrici e, rispetto a tale rapporto, rimane del tutto estraneo il consumatore finale, tenuto a pagare al fornitore il prezzo dell'energia e, con esso (in caso di rivalsa dell'imposta) il costo delle accise e addizionali quale componente del prezzo di vendita dell'energia.
Ove la rivalsa si riveli illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'accisa e all'addizionale, come nel caso di specie per illegittimità della norma impositiva, il consumatore ha azione nei confronti del fornitore per l'illegittimo esercizio della rivalsa
6 quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, nulla rilevando che il fornitore sia “obbligato” ad anticipare tali somme senza avere la certezza di conseguire poi il rimborso da parte dell'
[...]
È evidente che nella controversia tra privati, per valutare la sussistenza del diritto di CP_2 ripetizione vantato dal cliente il giudice è tenuto ad accertare, in via meramente incidentale, la legittimità ed esistenza della norma posta a monte ed a fondamento dell'applicazione dell'imposta e non direttamente applicabile in giudizio, in quanto attinente al rapporto esistente tra amministrazione finanziaria e soggetto passivo d'imposta.
D'altronde, che il consumatore, id est nel caso di specie , dovesse rivolgersi solo contro CP_1 Pt_1 per la ripetizione dell'indebito, risulta dalla circostanza che l'appellante aveva fatturato le addizionali provinciali nelle sue bollette e ne aveva ricevuto pacificamente il pagamento, risultando così l'unico soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione civile qui svolta ai sensi dell'art. 2033 c.c.
8. Non vanifica le considerazioni e conclusioni innanzi richiamate nemmeno la confutazione addotta in merito alla inapplicabilità (e, quindi, non vincolatività) nel caso di specie dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Giustizia con le citate sentenze del 2015 e del 2018 in quanto relative a fattispecie differenti da quelle oggetto di giudizio. Secondo l'appellante, in particolare, le pronunce della Corte di Giustizia vertevano su controversie tra privati e soggetti pubblici (rapporti c.d. verticali) ed avevano ad oggetto la valutazione della conformità alla Direttiva 2008/118/CE di specifiche norme che avevano introdotto imposte indirette dotate di piena autonomia giuridica.
Sul punto, si rileva che i principi sopra richiamati della Corte di Giustizia sono stati espressi in termini ampi e generali: a prescindere da qualsiasi questione attinente all'ambito di efficacia della direttiva
2008/112/CE, le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio, bensì di riduzione dei costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica, nonché di promozione territoriale e sociale.
D'altra parte, la previsione di accisa armonizzata anche per l'energia elettrica è antecedente alla
Direttiva 2008/118/CE, essendo stata disposta con la direttiva 2003/96/CE e già nella formulazione dell'art. 3 par. 2 della direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992 era statuito che gli Stati membri della
Comunità potessero applicare imposte indirette ai prodotti sottoposti ad accisa purchè “aventi finalità specifiche”. Di fatto la Direttiva comunitaria 2008/118/CE contiene una disposizione in parte sovrapponibile al citato art-. 3 par. 2 della direttiva 92/12 CE. Per cui la necessità che l'imposta addizionale all'accisa perseguisse finalità specifiche, è un principio di diritto comunitario preesistente alla direttiva del 2008 tardivamente recepita in Italia.
Orbene, come espressamente affermato dalla Corte di Cassazione, il D.L. n. 511 del 1988 art. 6 non individua una “finalità specifica” così come interpretata dalla Corte di Giustizia e, pertanto, va disapplicato in base all'efficacia lato sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative della
Corte di Giustizia.
9. Alle pronunce della Corte di Giustizia va infatti riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22577/2012, laddove ha affermato il seguente principio: “L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla
Corte di giustizia, ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali
7 e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità” (nello stesso senso, Cass. 5381/2017, sent. n. 13425/2019).
E con specifico riferimento al D.L. n. 511/1988, art. 6 comma 2, sempre la Suprema Corte ha precisato in molteplici pronunce (ex multis, Cass. civ. n. 16142/2020, Cass. civ. n. 3233/2020, Cass. civ. n.
10691/2020) che “indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self executing o meno dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/112/CE, va disapplicato in ossequio al principio per cui
l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (cfr., ex multis, Cass. Civ. sent. n. 21248/2004; Cass. Civ. sent. n.
22067/2007; Cass. Civ. sent. n. 25701/2009; Cass. S.U. sent. n. 3674/2010; Cass. Civ. sent. n.
11641/2013; Cass. Civ. sent. n. 25278/2015; Cass. Civ. sent. n. 16923/2016; Cass. Civ. sent. n.
27822/2018).
D'altronde la Suprema Corte ha ribadito il proprio orientamento sul richiamato principio anche con la recentissima ordinanza n. 12502/2023 pronunciata il 10.5.2023 ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ., con cui ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Verona sulla stessa questione di diritto.
10. Si impone un'ultima analisi sull'ulteriore eccezione di in merito alla natura Parte_1 meramente accessoria e non autonoma dell'addizionale all'accisa dedotta dal che deriverebbe l'irrilevanza del lamentato “difetto di finalità specifica ulteriore” atteso che -in tesi- l'“addizionale” all'accisa non rappresenterebbe un tributo autonomo, ma un mero incremento quantitativo di cui condivide la stessa natura giuridica.
L'eccezione è destituita di fondamento come rilevato anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha esaminato anche tale questione, rilevando da un lato che le addizionali provinciali sono previste come dovute dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, in attuazione della disciplina unionale, trovando legittimità nell'art. 3, § 2, della direttiva n. 92/12/CEE e, quindi, nell'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, dall'altro che è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte sono qualcosa di diverso dalle accise, che possono essere aggiunte alle stesse nel rispetto di predeterminate condizioni (Cass. 27101/2019).
Si osserva ulteriormente che ciò che rileva rispetto alla legittimità dell'imposizione alla stregua della richiamata direttiva non è il nomen iuris utilizzato dal legislatore, bensì esclusivamente che, da un lato, tale imposizione venga prelevata per una o più finalità specifiche e che, dall'altro, rispetti le regole di imposizione dell'unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni (CGUE sentenza 5 marzo 2015, in causa C-553/13).
Tali due condizioni, in particolare, mirano ad evitare che le imposizioni indirette supplementari all'accisa ostacolino indebitamente gli scambi commerciali.
8 Nella specie, pertanto, indubbiamente l'art. 6 D.L. 511/1988 come modificato dal d.lgs. n. 26/2007 aveva introdotto un'ulteriore imposizione rispetto all'accisa armonizzata prevista per l'energia.
Del resto, avvalora tale conclusione la circostanza che la Corte di Giustizia non ha mancato di concludere che fosse in contrasto con il diritto dell'Unione un'imposta che, pur avendo una diversa denominazione, era peraltro integrata nell'aliquota dell'accisa armonizzata (Corte di Giustizia del
27/02/2014, C-82/12).
11. Le argomentazioni sin qui spese non si pongono in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza resa lo scorso 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita e sul potere spettante al cliente finale per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato. È vero, infatti, che la CGUE ha affermato che “l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Come già ampiamente argomentato, tuttavia, l'orientamento assunto da questa Corte è nel senso della possibilità di valutare incidentalmente la contrarietà alla direttiva della norma interna istitutiva delle addizionali sulle accise (quale norma posta a monte del rapporto tributario da cui è derivata l'imposizione dell'addizionale) ai fini della decisione sull'azione del consumatore finale volta a far valere l'illegittima traslazione del tributo (azione, come detto, implicitamente consentita dalla normativa interna, e cioè dall'art. 14, 2° comma TUA) e, comunque, di disapplicare la norma per contrasto intrinseco con i principi dell'Unione Europea, sanciti nelle Direttive susseguitesi nel tempo, come interpretati dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze intervenute in materia.
L'orientamento assunto, unitamente ad una coerente interpretazione della normativa interna contenuta nel TUA, consente inoltre di realizzare l'effettività della tutela del cliente finale nel pieno rispetto del principio ribadito dalla Corte di Giustizia con la soluzione resa sulla seconda questione posta dal Tribunale di Como.
La Corte, alla luce delle informazioni alla stessa fornite “in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio”, ha sul punto affermato: “il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il
9 carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
Dalla motivazione della sentenza della CGUE risulta che il principio di partenza inderogabile è che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione.
In una situazione quale quella oggetto di causa, in cui l'onere dell'imposta indebitamente percepita è stato sopportato non dal soggetto passivo d'imposta, bensì dal consumatore finale sul quale l'onere è stato riversato, la CGUE ha affermato che, avendo il consumatore finale, sopportato detto onere economico supplementare - “tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere allo Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
Ebbene, ha proseguito la Corte europea, “in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso di suddetto onere economico
[…], restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività […].
In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato”
(cfr. §§ 33 e 34 sent. CGUE 11.4.2024). Dalla motivazione della sentenza emerge, quindi, la piena ammissibilità e adeguatezza del rimedio qui adottato, tra quelli previsti dall'ordinamento nazionale, dell'azione di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto quanto pagato per rivalsa da parte del consumatore finale verso il soggetto passivo dell'imposta, per neutralizzare gli effetti della pretesa impositiva di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, in assenza di una tempestiva e corretta trasposizione della direttiva europea che ne sanciva l'illegittimità.
Non può farsi a meno, inoltre, di osservare che il soggetto passivo dell'imposta (il fornitore di energia)
è già ampiamente decaduto dal diritto di ripetere l'imposta dallo Stato per effetto del decorso del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 co. 2 TUA, a prescindere dal fatto che l'azione sarebbe comunque preclusa dall'avere il fornitore traslato l'imposta sull'utente. Quanto al diritto del consumatore finale ad agire per risarcimento del danno o indebito oggettivo verso lo Stato per mancata/carente trasposizione della Direttiva n. 118/2008/CE, lo stesso sarebbe ad oggi potenzialmente estinto per prescrizione, vuoi che si consideri il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., vuoi che si consideri il termine breve di cinque anni introdotto dall'art. 4 co. 43 L. n.
183/2011, considerando come dies a quo la data entro cui la citata direttiva avrebbe dovuto essere recepita.
10 Di contro, con il meccanismo innescato dalla presente azione si riescono a rispettare i principi di equivalenza ed effettività, sulla base del disposto dell'art. 14 co. 4 TUA: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Alla luce di tale disposizione, che riconosce implicitamente la possibilità per il consumatore di rivalersi sul fornitore neutralizzando l'onere economico che ha dovuto sopportare, ove il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, sia destinatario di un provvedimento giudiziario di condanna a restituire le somme traslate sull'utente finale al medesimo, lo stesso è rimesso in termini per proporre l'azione di recupero verso l'Erario.
In altre parole, alla stregua del disposto dell'art. 14 co. 2 e 4 TUA, l'azione di recupero da parte del fornitore verso l'Erario non può che essere un posterius della vittoriosa azione proposta nei confronti del fornitore dall'utente inciso dal peso economico dell'imposta. Infatti, il diritto al rimborso nei confronti dell'Erario spetta unicamente al fornitore (soggetto passivo dell'imposta), che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria: a) nel caso in cui non abbia traslato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui abbia traslato l'imposta sul consumatore finale, ove quest'ultimo abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass. 22345/2020).
In sostanza, mentre il rigetto della domanda attorea determinerebbe il definitivo consolidamento della pretesa impositiva fondata su una disposizione interna contrastante con il diritto unionale e l'impossibilità per il soggetto passivo dell'imposta di ripeterla giudizialmente - soluzione che è inaccettabile alla luce del principio di effettività dei diritti e dei rimedi ex art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE - di contro l'accoglimento della domanda consente di neutralizzare gli effetti della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione.
In conclusione, la natura indebita del pagamento dell'addizionale discende dall'illegittimità dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale al diritto unionale, come interpretato dalla CGUE, con la conseguenza che l'illegittimità dell'addizionale pretesa si riverbera sul rapporto privatistico nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale l'importo dell'accisa, non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare incidentalmente l'atto impositivo illegittimo.
Pertanto, all'illegittimità della imposizione dell'addizionale in questione consegue il diritto dell'appellante alla restituzione di quanto pagato a tale titolo.
12. In conclusione, sulla scorta dei principi di diritto da applicare, all'incontestato pagamento ad opera di della somma pagata indebitamente a titolo di addizionali provinciali, venendo meno la CP_1 fonte normativa su cui si fondava l'addebito di tale imposta contenuta nelle fatture di Parte_1
attesa la necessaria disapplicazione dell'art.6 comma 2 del dl 511/1988, ne discende il diritto
[...]
11 dell'appellante di vedersi restituire le somme pagate a tale titolo, oltre gli interessi moratori di legge, nei termini correttamente specificati nella sentenza di primo grado e non contestati.
L'appello proposto va, quindi, rigettato con integrale conferma della pronuncia di primo grado
13. In considerazione della peculiarità della materia trattata che rende necessitato l'esercizio dell'azione giudiziaria per consentire al fornitore di adempiere all'obbligo restitutorio e tenuto conto dei divergenti orientamenti esistenti nella giurisprudenza di merito, si ritiene condivisibile la decisione del giudice di primo grado di integrale compensazione tra le parti delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e, per le medesime ragioni, attesi i più recenti interventi giurisprudenziali, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti anche le spese del presente grado.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 9211/2023 pubbl. il 17/11/2023, ogni diversa
[...] istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3. dà atto ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Milano, il 18 dicembre 2024
La Cons. rel. est.
Dr.ssa Isabella Ciriaco
La Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Federici
12