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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2025, n. 6918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6918 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23378/2021
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23378/2021 promossa da: C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2 tutti con il patrocinio dell'avv. PITTALA' PAOLO e dell'avv. PITTALA' SABRINA ( ) VIA L. MANARA, 7 20122 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA L. C.F._3
MANARA, 7 20122 MILANO presso il difensore avv. PITTALA' PAOLO ATTORI contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MILANI EMANUELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE 18 20122 MILANO presso il difensore avv. MILANI EMANUELA CONVENUTO
(C.F. e P.I. ) rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 difeso dall'avv. ROMAGNOLI MAURIZIO elettivamente domiciliato in VIA VIVAIO, 24 MILANO presso il difensore avv. ROMAGNOLI MAURIZIO TERZO CHIAMATO CONCLUSIONI Per Parte_1
Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, dato atto ed accertati i gravi danni provocati all'immobile di proprietà di ed sito in Pt_2 Parte_1
IL, Via Colletta 19, dalla società per le opere di demolizione scavo e ricostruzione dell'immobile CP_1 sito in IL, Via Lazzaro Papi n.14, come esposti in narrativa, dato atto ed accertato come i danni di cui è causa siano ascrivibili causalmente alla condotta colposa, negligente imprudente ed imperita della soc. nella esecuzione dei lavori, CP_1
- condannare la soc. in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, a risarcire tutti i danni CP_1 patrimoniali a favore dei sigg.ri e , individuati, innanzitutto, nell'importo di euro Parte_2 Parte_1
77.513,92, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, pari ai costi per la messa in pristino e l'eliminazione dei danni all'immobile, come descritti in narrativa, o in quella somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa ovvero a mezzo consulenza tecnica di ufficio e/o ritenuta di giustizia, nonchè
- condannare, con riferimento alla gronda, la in persona del suo rapp. legale pro-tempore, al CP_3 risarcimento a favore dei sigg.ri e della ulteriore somma di euro 2.432,00, oltre Parte_2 Parte_1 rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento danni, come da fattura doc. n.11 della soc.
pagina 1 di 16 SI Edile, quale costo dei sigg.ri per la riparazione della conversa di gronda, con il ripristino della Pt_1 pendenza e posa di canalina di gronda nuova, o in quella somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa e/o ritenuta di giustizia ovvero a mezzo consulenza tecnica di ufficio, nonchè
- condannare, con riferimento al ponteggio, la soc. in persona del suo rapp. legale pro-tempore, CP_1 all'ulteriore risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti, pari alla somma di euro 30.692,39, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, pari a mesi 39 di permanenza del ponteggio, a favore dei sigg.ri e o comunque alla somma di euro 15.990,99, per mesi 20 di permanenza del Parte_1 Parte_2 ponteggio, come da calcolo del CTU nel Atp Trib. IL RG 46188/2019, o comunque alla somma minore o maggiore da accertarsi in corso di causa anche a mezzo consulenza tecnica di ufficio e/o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento e/o indennità per la permanenza del ponteggio, nonchè
- condannare, con riferimento ai danni subiti dal conduttore dell'immobile e risarciti dagli odierni attori, la soc.
in persona del suo rapp. legale pro-tempore, al risarcimento a favore dei sigg.ri e CP_1 Parte_1 Pt_2
di tutti i danni come precisati in narrativa, pari alla somma di euro 20.180,00, o a quella maggiore o
[...] minore da determinarsi in corso di causa anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio e/o ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
- Col favore delle spese di lite, diritti ed onorari, anche del procedimento di ATP, CTU e CTP, più spese generali di studio oltre CPA e IVA, come per legge. In Via Istruttoria
Si chiede l'ammissione di prova per interpello e testi, sui seguenti capitoli di prova con i testi indicati:
1. Vero che da marzo 2016 a luglio 2019 la soc. appaltatrice eseguiva i lavori di demolizione, scavo e CP_1 ricostruzione del fabbricato sito in IL, via Lazzaro Papi n.14, distinto in mappa Catastale al Foglio 529, Mappale 44, confinante in aderenza con il fronte Nord-Est per tutta la sua lunghezza ed il lato Nord-Ovest parzialmente in aderenza con l'immobile di proprietà dei sigg.ri e sito in IL, Via Pt_1 Parte_2
Colletta n.19, distinto in mappa Catastale al Foglio 529, Mappale 46-47; 2. Vero che in occasione del sopralluogo in data 01.03.2016, nell'adiacente cantiere di Via Lazzaro Papi n.14,
IL, l'immobile di proprietà dei sigg.ri sito in IL, Via Colletta n.19, risultava in buono stato, come Pt_1 dimostrato dalla relazione tecnica in data 03.03.2016 redatta dalla soc. Controparte_4 subapplatatrice della soc. di cui al doc. n. 4, che si rammostra all'interrogando ed al teste;
CP_1
3. Vero che la soc. subapplatatrice della soc. a seguito delle lavorazioni Controparte_4 CP_1 eseguite nell'adiacente cantiere di Via Lazzaro Papi n.14, effettuava in data 14.12.2016, con il Geom. CP_5 tecnico dei sigg.ri un sopralluogo congiunto presso l'immobile di proprietà di questi ultimi, in IL, Via Pt_1
Colletta 19, ed accertava danni da umidità dovuti ad infiltrazioni, fioriture di salnitro e distacchi superficiali con guasti alla pittura della parete a confine, come da lettera della stessa soc. e relativa CP_4 fotodocumentazione allegata, di cui al doc. n. 5 che si rammostra all'interrogando ed al teste;
4. Vero che a seguito dei lavori di demolizione scavo e ricostruzione eseguiti dalla soc. nell'adiacente CP_1 cantiere di via Lazaro Papi n.14, all'interno dell'immobile di proprietà dei sigg.ri si verificavano Pt_1 fessurazioni e crepe murarie sulle murature Ovest e Nord confinanti con il cantiere, come dimostrato da denuncia effettuata in data 4 luglio 2019 via pec dai sigg.ri alla Polizia Locale di IL ed al Comune di Pt_1
IL, di cui al doc. n. 21 da rammostrarsi all'interrogando ed al teste;
5. Vero che a seguito dei lavori di demolizione scavo e ricostruzione eseguiti dalla soc. nell'adiacente CP_1 cantiere di via Lazaro Papi n.14, nell'immobile di proprietà dei sigg.ri si verificavano crepe e fessurazioni Pt_1 sulla pavimentazione del salone espositivo, come dimostrato dalla denuncia effettuata in data 4 luglio 2019 via pec dai sigg.ri alla Polizia Locale di IL ed al Comune di IL, di cui al doc. n. 21, da rammostrarsi Pt_1 all'interrogando ed al teste;
6. Vero che a seguito delle lavorazioni eseguite dalla soc. nel limitrofo cantiere di via Lazzaro Papi n.14 si CP_1 formava una fessurazione che dal muro Ovest dell'immobile si protraeva in direzione Ovest-Est sul pavimento del salone espositivo intersecando la linea fognaria sottostante il salone espositivo, di poi risultata avallata;
7. Vero che a seguito dei lavori di demolizione scavo e ricostruzione eseguiti dalla soc. nell'adiacente CP_1 cantiere di via Lazaro Papi n.14 in IL, nell'immobile di proprietà dei sigg.ri si verificava lo Pt_1 sprofondamento e l'ammaloramento della linea fognaria sottostante la pavimentazione del salone espositivo,
pagina 2 di 16 come anche da denuncia effettuata in data 4 luglio 2019 via pec dai sigg.ri alla Polizia Locale di IL ed Pt_1 al Comune di IL, di cui al doc. n. 21 da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
8. Vero che i danni alla fognatura si manifestavano in occasione della demolizione del fabbricato limitrofo e Co delle relative opere di scavo ad opera della soc. EI in Via Lazzaro Papi n.14, IL, ed in concomitanza con la comparsa delle fessurazioni e crepe comparse sulle murature;
9. Vero che a seguito della denuncia dei danni all'immobile da parte dei sigg.ri la soc. nel Pt_1 CP_1 maggio 2018, strumentava con vetrino tecnico la fessurazione comparsa sulla parete Ovest del salone espositivo che si protraeva sulla pavimentazione;
10. Vero che la soc. pagava la video ispezione della linea fognaria sottostante la pavimentazione del CP_1 salone espositivo dell'immobile dei sigg.ri eseguita dalla soc. in data 17.12.2018 e Pt_1 CP_6
05.03.2019, come da Fatture di cui al doc. n. 9 che si rammostrano all'interrogando ed al teste;
11. Vero che la soc. è una società specializzata in servizi tecnici relativi alle tubature di carico e Parte_3 scarico ed in particolare delle relative video ispezioni;
Cont
12. Vero che la soc. accettava il relativo preventivo e pagava l'intervento della soc. di CP_1
[...] che realizzava nel salone espositivo i pozzetti di ispezione necessari per l'esecuzione della video Persona_1 ispezione come da doc. n.30, che si rammostra all'interrogando ed al teste;
13. Vero che la video ispezione eseguita dalla soc. in data 05.03.2019 metteva in evidenza Parte_3
l'avvallamento della linea fognaria, la presenza di crepe multiple sulla tubatura, di rotture e crepe sulle giunzioni, nonché il disassamento delle giunzioni della linea fognaria sottostante la pavimentazione del salone espositivo, come da relazione tecnica della soc. di cui al doc. n. 8 da rammostrarsi Parte_3 all'interrogando ed al teste;
14. Vero che a seguito delle risultanze della detta video ispezione, la soc. a mezzo del suo legale con CP_1 email in data 21.05.2019, dichiarava di voler procedere al rifacimento della linea fognaria sottostante la pavimentazione del salone espositivo dell'immobile di proprietà come da doc. n. 12 che si rammostra Pt_1 all'interrogando ed al teste;
15. Vero che a seguito dei lavori di demolizione scavo e ricostruzione eseguiti dalla soc. nell'adiacente CP_1 cantiere di via Lazaro Papi n.14, IL, nell'immobile di proprietà dei sigg.ri si verificavano percolazioni Pt_1 sul muro di confine Ovest a partire dalla testata Nord del locale espositivo;
16. Vero che le dette percolazioni di cui al capitolo precedente, interne all'immobile, erano determinate dalla deformazione e perdita di pendenza della conversa di gronda dell'immobile di proprietà dei sigg.ri Pt_1 sprofondata a seguito dei lavori di demolizione, scavo e ricostruzione dell'adiacente cantiere della soc. CP_1 di via Lazzaro Papi n.14, IL;
17. Vero che la caduta di detriti dal ponteggio del limitrofo cantiere della soc. sull'immobile di CP_1 proprietà dei sigg.ri e lo sprofondamento della detta conversa determinavano la deformazione della Pt_1 canalina di gronda posta sopra la conversa;
18. Vero che nel novembre 2019 la soc. SI Edile di RI MM interveniva ripristinando la pendenza della conversa di gronda con apposito massetto autolivellante, fornendo e posando un nuovo canale di gronda, come da fattura n. 15 del 2019 di euro 2.432,00, di cui al doc n.11, che si rammostra all'interrogando ed al teste;
19. Vero che i sigg.ri pagavano alla soc. SI Edile di IU MM la somma di euro 2.432,00 di cui Pt_1 alla fattura n. 15/2019, relativa alla correzione della pendenza della conversa di gronda e fornitura e posa di nuovo canale di gronda, come da doc. n. 28, da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
20. Vero che a seguito dei lavori eseguiti dalla soc. nel cantiere di via Lazzaro Papi n.14, IL, le altre CP_1 proprietà adiacenti il cantiere subivano danni agli immobili e precisamente il Controparte_8
, l'Hotel di Via Lazzaro Papi n.18 e la parrocchia degli sita all'angolo della Via Colletta;
[...] CP_9
21. Vero che i sigg.ri commissionavano all'impresa i lavori straordinari di Pt_1 CP_10 Persona_1 riparazione dei danni arrecati dal limitrofo cantiere della soc. di Via Lazzaro Papi n.14 all'immobile di CP_1 loro proprietà sito in IL, Via Colletta 19, come da preventivo di cui al doc. n.22 da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
22. Vero che nei mesi di agosto e settembre 2021, l'impresa procedeva Controparte_11 all'esecuzione dei detti lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà dei sigg.ri relativi Pt_1 pagina 3 di 16 al rifacimento della fognatura sottostante la pavimentazione del salone espositivo e relativa pavimentazione del salone espositivo crepata, nonché riparazione delle percolazioni sul muro Ovest, umidità di risalita sul muro
Nord e delle crepe e fessurazioni sulle murature Ovest e Nord, come da Relazione del Direttore Lavori sub. doc. n.23 da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
23. Vero che durante i suddetti lavori di riparazione nel salone espositivo, di cui ai capitoli precedenti, la linea fognaria interrata messa a nudo risultava ammalorata come da Relazione del Direttore Lavori, sub. doc. n.23, da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
24. Vero che durante i suddetti lavori di riparazione nel salone espositivo, di cui ai capitoli precedenti, si accertava che era stata rotta, in occasione delle opere eseguite da , anche l'interrata tubazione CP_1 Cont antincendio di cui alla fattura n. 72 del 28.09.2021 di sostituzione della stessa dell'impresa di
[...]
sub. doc. n. 26 e come da Relazione del Direttore Lavori sub. doc. n. 23, da rammostrasi Persona_1 all'interrogando e al teste;
25. Vero che i sigg.ri pagavano all' impresa per l'esecuzione dei suddetti Pt_1 Controparte_11 lavori straordinari di ripristino dei danni arrecati all'immobile dal limitrofo cantiere della soc. la CP_1 somma di euro 73.200,00 comprensivi di iva, di cui alle fatture n.63 del 23.08.2021 pari ad euro 20.740,00, n.70 del 22.09.2021 pari ad euro 34.770,00, n.72 del 28.09.2021 pari ad euro 2.440,00, n.85 del 02.11.2021 pari ad euro 15.250,00 e relativi bonifici a saldo, di cui ai docc. nn. 24-25-26-27, che si rammostrano all'interrogando e al teste;
26. Vero che i sigg.ri pagavano al Geom. la somma di euro 4.313,92 per l'attività di Pt_1 Controparte_12 direzione lavori di riparazione dell'immobile e relativa pratica edilizia, come da Fattura n.18 del 04.02.2022 e relativo bonifico di cui al doc. n.28, che si rammostra all'interrogando e al teste;
27. Vero che la soc. LL IL RL conduce in locazione dal luglio 2016 l'immobile di proprietà dei sigg.ri sito in Via Colletta n.19, distinto in mappa Catastale al Foglio 529, Mappale 46-47, dove svolge l'attività di Pt_1 vendita di autovetture di prestigio come da contratto di locazione, di cui al doc. n.1, che si rammostra all'interrogando e al teste;
28. Vero che il conduttore dell'immobile soc. LL IL RL denunciava fin dal novembre 2016 i danni subiti dall'immobile condotto in locazione a seguito dei lavori eseguiti dalla soc. nell'adiacente cantiere di CP_1
Via Lazzaro Papi n.14, IL, quali crepe murarie, cedimento della fognatura e conseguenti crepe nella pavimentazione, umidità verso la muratura perimetrale confinante con il cantiere, come da lettera del conduttore di cui al doc. n. 14 che si rammostra all'interrogando e al teste;
29. Vero che il conduttore dell'immobile soc. LL IL RL chiedeva una pronta risoluzione dei detti danni di cui al capitolo precedente, minacciando di adire le vie legali e di denunciare i cedimenti strutturali verificatosi nell'immobile alle competenti autorità per valutare l'agibilità e la sicurezza dell'immobile locato, come da doc. n. 14 che si rammostra all'interrogando e al teste;
30. Vero che i sigg.ri corrispondevano al conduttore dell'immobile soc. LL IL RL a titolo di Pt_1 risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile e per l'impossibilità di svolgere la propria attività a causa dell'esecuzione dei lavori di riparazione dei danni subiti dall'immobile medesimo dovuti ai lavori dell'adiacente cantiere della soc. in Via Lazzaro Papi n.14, IL, la somma di euro 20.180,00, pari a CP_1 tre mensilità del canone di affitto, a mezzo della decurtazione delle mensilità di giugno-luglio-agosto del canone annuale 2021, come da documento n. 29, da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
31. Vero che la soc. , nel suo cantiere di Via Lazzaro Papi n.14 in IL, montava il ponteggio a fine aprile CP_1
2016 e lo smontava a fine luglio 2019; 32. Vero che tale ponteggio, di cui al capitolo precedente, invadeva la proprietà di cui è causa dei sigg.ri Pt_1 lungo un primo tratto confinante con il capannone a volta, un secondo trattato confinante con un tratto a doppia pendenza e un terzo tratto confinante con una copertura piana, come da doc. n.3, da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
33. Vero che da tale ponteggio di cui sopra, cadevano macerie che andavano ad ostruire i bocchettoni di scarico sul tetto e a deformare il canale di gronda dell'immobile di proprietà Pt_1
34. Vero che la soc. smontava tale ponteggio a fine luglio 2019, venti mesi dopo la data del 31.12.2017 CP_1 prevista per la fine dei lavori interferenti con la proprietà Pt_1
pagina 4 di 16 Gli attori si oppongono all'ammissione di prova per interpello e testi formulata dalle controparti e chiedono in ogni caso, sin d'ora, nel caso di ammissione, di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova delle controparti che dovessero essere dedotti ed ammessi, con i testi qui indicati. Si indicano quali testi per i capitoli di prova sopra formulati ed a prova contraria:
- Geom. c.f. , residente in [...], in relazione Controparte_12 CodiceFiscale_4
a tutti i capitoli di prova;
- Sig. c.f. c/o LL IL RL, IL, Via Colletta n.19, in relazione a tutti i Tes_1 C.F._5 capitoli di prova;
- Sig. c.f. c/o LL IL RL Via Colletta n.19, in relazione a tutti i capitoli Testimone_2 C.F._6 di prova;
Cont
- Sig. c.f. c/o impresa di con sede in Persona_1 C.F._7 Persona_1
Casorate Primo, Via S. Protaso n.21, sui capitoli nn. 12 e 13 e da 21 a 25;
- Sig. c.f. , c/o impresa SI Edile con sede in Trivolzio, Via Delle Testimone_3 C.F._8
Gardenie n.3, sui capitoli da nn.15 a 18 e 33;
- Sig. c/o soc. , Buccinasco, Via Giotto, 7/B, sui capitoli da nn. 10 a 13. Controparte_13 CP_6
Si chiede ammissione di consulenza tecnica di ufficio volta ad accertare i danni arrecati alla fognatura e le cause, oltre che alla pavimentazione sovrastante del salone espositivo ed alla conversa di gronda dell'immobile di proprietà dei sigg.ri e dalla soc. appaltatrice durante l'esecuzione dei lavori Pt_1 Parte_2 CP_1 nel limitrofo cantiere, con particolare riferimento alla fognatura, nonché congruità sui costi di riparazione nonché anche volta a quantificare i danni arrecati al conduttore LL IL RL ed i relativi costi.
Si chiede, inoltre, disporsi acquisizione del fascicolo di ATP, Trib. di IL, RG n.46188/2019. Per Parte_2
Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, dato atto ed accertati i gravi danni provocati all'immobile di proprietà di ed sito in Pt_2 Parte_1
IL, Via Colletta 19, dalla società per le opere di demolizione scavo e ricostruzione dell'immobile CP_1 sito in IL, Via Lazzaro Papi n.14, come esposti in narrativa, dato atto ed accertato come i danni di cui è causa siano ascrivibili causalmente alla condotta colposa, negligente imprudente ed imperita della soc. nella esecuzione dei lavori, CP_1
- condannare la soc. in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, a risarcire tutti i danni CP_1 patrimoniali a favore dei sigg.ri e , individuati, innanzitutto, nell'importo di euro Parte_2 Parte_1
77.513,92, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, pari ai costi per la messa in pristino e l'eliminazione dei danni all'immobile, come descritti in narrativa, o in quella somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa ovvero a mezzo consulenza tecnica di ufficio e/o ritenuta di giustizia, nonchè
- condannare, con riferimento alla gronda, la soc. in persona del suo rapp. legale pro-tempore, al CP_1 risarcimento a favore dei sigg.ri e della ulteriore somma di euro 2.432,00, oltre Parte_2 Parte_1 rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento danni, come da fattura doc. n.11 della soc. SI Edile, quale costo dei sigg.ri per la riparazione della di gronda, con il ripristino della Pt_1 Pt_4 pendenza e posa di canalina di gronda nuova, o in quella somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa e/o ritenuta di giustizia ovvero a mezzo consulenza tecnica di ufficio, nonchè
- condannare, con riferimento al ponteggio, la soc. in persona del suo rapp. legale pro-tempore, CP_1 all'ulteriore risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti, pari alla somma di euro 30.692,39, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, pari a mesi 39 di permanenza del ponteggio, a favore dei sigg.ri e o comunque alla somma di euro 15.990,99, per mesi 20 di permanenza del Parte_1 Parte_2 ponteggio, come da calcolo del CTU nel Atp Trib. IL RG 46188/2019, o comunque alla somma minore o maggiore da accertarsi in corso di causa anche a mezzo consulenza tecnica di ufficio e/o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento e/o indennità per la permanenza del ponteggio, nonchè
- condannare, con riferimento ai danni subiti dal conduttore dell'immobile e risarciti dagli odierni attori, la soc.
in persona del suo rapp. legale pro-tempore, al risarcimento a favore dei sigg.ri e CP_1 Parte_1 Pt_2
di tutti i danni come precisati in narrativa, pari alla somma di euro 20.180,00, o a quella maggiore o
[...] minore da determinarsi in corso di causa anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio e/o ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
pagina 5 di 16 - Col favore delle spese di lite, diritti ed onorari, anche del procedimento di ATP, CTU e CTP, più spese generali di studio oltre CPA e IVA, come per legge.
In Via Istruttoria Si chiede l'ammissione di prova per interpello e testi, sui seguenti capitoli di prova con i testi indicati:
1. Vero che da marzo 2016 a luglio 2019 la soc. appaltatrice eseguiva i lavori di demolizione, scavo e CP_1 ricostruzione del fabbricato sito in IL, via Lazzaro Papi n.14, distinto in mappa Catastale al Foglio 529, Mappale 44, confinante in aderenza con il fronte Nord-Est per tutta la sua lunghezza ed il lato Nord-Ovest parzialmente in aderenza con l'immobile di proprietà dei sigg.ri e sito in IL, Via Pt_1 Parte_2
Colletta n.19, distinto in mappa Catastale al Foglio 529, Mappale 46-47;
2. Vero che in occasione del sopralluogo in data 01.03.2016, nell'adiacente cantiere di Via Lazzaro Papi n.14, IL, l'immobile di proprietà dei sigg.ri sito in IL, Via Colletta n.19, risultava in buono stato, come Pt_1 dimostrato dalla relazione tecnica in data 03.03.2016 redatta dalla soc. Controparte_4 subapplatatrice della soc. di cui al doc. n. 4, che si rammostra all'interrogando ed al teste;
CP_1
3. Vero che la soc. subapplatatrice della soc. a seguito delle lavorazioni Controparte_4 CP_1 eseguite nell'adiacente cantiere di Via Lazzaro Papi n.14, effettuava in data 14.12.2016, con il Geom. CP_5 tecnico dei sigg.ri un sopralluogo congiunto presso l'immobile di proprietà di questi ultimi, in IL, Via Pt_1
Colletta 19, ed accertava danni da umidità dovuti ad infiltrazioni, fioriture di salnitro e distacchi superficiali con guasti alla pittura della parete a confine, come da lettera della stessa soc. e relativa CP_4 fotodocumentazione allegata, di cui al doc. n. 5 che si rammostra all'interrogando ed al teste;
4. Vero che a seguito dei lavori di demolizione scavo e ricostruzione eseguiti dalla soc. nell'adiacente CP_1 cantiere di via Lazaro Papi n.14, all'interno dell'immobile di proprietà dei sigg.ri si verificavano Pt_1 fessurazioni e crepe murarie sulle murature Ovest e Nord confinanti con il cantiere, come dimostrato da denuncia effettuata in data 4 luglio 2019 via pec dai sigg.ri alla Polizia Locale di IL ed al Comune di Pt_1
IL, di cui al doc. n. 21 da rammostrarsi all'interrogando ed al teste;
5. Vero che a seguito dei lavori di demolizione scavo e ricostruzione eseguiti dalla soc. nell'adiacente CP_1 cantiere di via Lazaro Papi n.14, nell'immobile di proprietà dei sigg.ri si verificavano crepe e fessurazioni Pt_1 sulla pavimentazione del salone espositivo, come dimostrato dalla denuncia effettuata in data 4 luglio 2019 via pec dai sigg.ri alla Polizia Locale di IL ed al Comune di IL, di cui al doc. n. 21, da rammostrarsi Pt_1 all'interrogando ed al teste;
6. Vero che a seguito delle lavorazioni eseguite dalla soc. nel limitrofo cantiere di via Lazzaro Papi n.14 si CP_1 formava una fessurazione che dal muro Ovest dell'immobile si protraeva in direzione Ovest-Est sul pavimento del salone espositivo intersecando la linea fognaria sottostante il salone espositivo, di poi risultata avallata;
7. Vero che a seguito dei lavori di demolizione scavo e ricostruzione eseguiti dalla soc. nell'adiacente CP_1 cantiere di via Lazaro Papi n.14 in IL, nell'immobile di proprietà dei sigg.ri si verificava lo Pt_1 sprofondamento e l'ammaloramento della linea fognaria sottostante la pavimentazione del salone espositivo, come anche da denuncia effettuata in data 4 luglio 2019 via pec dai sigg.ri alla Polizia Locale di IL ed Pt_1 al Comune di IL, di cui al doc. n. 21 da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
8. Vero che i danni alla fognatura si manifestavano in occasione della demolizione del fabbricato limitrofo e Co delle relative opere di scavo ad opera della soc. EI in Via Lazzaro Papi n.14, IL, ed in concomitanza con la comparsa delle fessurazioni e crepe comparse sulle murature;
9. Vero che a seguito della denuncia dei danni all'immobile da parte dei sigg.ri la soc. nel Pt_1 CP_1 maggio 2018, strumentava con vetrino tecnico la fessurazione comparsa sulla parete Ovest del salone espositivo che si protraeva sulla pavimentazione;
10. Vero che la soc. pagava la video ispezione della linea fognaria sottostante la pavimentazione del CP_1 salone espositivo dell'immobile dei sigg.ri eseguita dalla soc. in data 17.12.2018 e Pt_1 CP_6
05.03.2019, come da Fatture di cui al doc. n. 9 che si rammostrano all'interrogando ed al teste;
11. Vero che la soc. è una società specializzata in servizi tecnici relativi alle tubature di carico e Parte_3 scarico ed in particolare delle relative video ispezioni;
Cont
12. Vero che la soc. accettava il relativo preventivo e pagava l'intervento della soc. di CP_1
[...] che realizzava nel salone espositivo i pozzetti di ispezione necessari per l'esecuzione della video Persona_1 ispezione come da doc. n.30, che si rammostra all'interrogando ed al teste;
pagina 6 di 16 13. Vero che la video ispezione eseguita dalla soc. in data 05.03.2019 metteva in evidenza Parte_3
l'avvallamento della linea fognaria, la presenza di crepe multiple sulla tubatura, di rotture e crepe sulle giunzioni, nonché il disassamento delle giunzioni della linea fognaria sottostante la pavimentazione del salone espositivo, come da relazione tecnica della soc. di cui al doc. n. 8 da rammostrarsi Parte_3 all'interrogando ed al teste;
14. Vero che a seguito delle risultanze della detta video ispezione, la soc. a mezzo del suo legale con CP_1 email in data 21.05.2019, dichiarava di voler procedere al rifacimento della linea fognaria sottostante la pavimentazione del salone espositivo dell'immobile di proprietà come da doc. n. 12 che si rammostra Pt_1 all'interrogando ed al teste;
15. Vero che a seguito dei lavori di demolizione scavo e ricostruzione eseguiti dalla soc. nell'adiacente CP_1 cantiere di via Lazaro Papi n.14, IL, nell'immobile di proprietà dei sigg.ri si verificavano percolazioni Pt_1 sul muro di confine Ovest a partire dalla testata Nord del locale espositivo;
16. Vero che le dette percolazioni di cui al capitolo precedente, interne all'immobile, erano determinate dalla deformazione e perdita di pendenza della conversa di gronda dell'immobile di proprietà dei sigg.ri Pt_1 sprofondata a seguito dei lavori di demolizione, scavo e ricostruzione dell'adiacente cantiere della soc. CP_1 di via Lazzaro Papi n.14, IL;
17. Vero che la caduta di detriti dal ponteggio del limitrofo cantiere della soc. sull'immobile di CP_1 proprietà dei sigg.ri e lo sprofondamento della detta conversa determinavano la deformazione della Pt_1 canalina di gronda posta sopra la conversa;
18. Vero che nel novembre 2019 la soc. SI Edile di RI MM interveniva ripristinando la pendenza della conversa di gronda con apposito massetto autolivellante, fornendo e posando un nuovo canale di gronda, come da fattura n. 15 del 2019 di euro 2.432,00, di cui al doc n.11, che si rammostra all'interrogando ed al teste;
19. Vero che i sigg.ri pagavano alla soc. SI Edile di IU MM la somma di euro 2.432,00 di cui Pt_1 alla fattura n. 15/2019, relativa alla correzione della pendenza della conversa di gronda e fornitura e posa di nuovo canale di gronda, come da doc. n. 28, da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
20. Vero che a seguito dei lavori eseguiti dalla soc. nel cantiere di via Lazzaro Papi n.14, IL, le altre CP_1 proprietà adiacenti il cantiere subivano danni agli immobili e precisamente il Controparte_8
, l'Hotel di Via Lazzaro Papi n.18 e la parrocchia degli sita all'angolo della Via Colletta;
[...] CP_9
21. Vero che i sigg.ri commissionavano all'impresa i lavori straordinari di Pt_1 CP_10 Persona_1 riparazione dei danni arrecati dal limitrofo cantiere della soc. di Via Lazzaro Papi n.14 all'immobile di CP_1 loro proprietà sito in IL, Via Colletta 19, come da preventivo di cui al doc. n.22 da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
Cont
22. Vero che nei mesi di agosto e settembre 2021, l'impresa di procedeva Persona_1 all'esecuzione dei detti lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà dei sigg.ri relativi Pt_1 al rifacimento della fognatura sottostante la pavimentazione del salone espositivo e relativa pavimentazione del salone espositivo crepata, nonché riparazione delle percolazioni sul muro Ovest, umidità di risalita sul muro
Nord e delle crepe e fessurazioni sulle murature Ovest e Nord, come da Relazione del Direttore Lavori sub. doc. n.23 da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
23. Vero che durante i suddetti lavori di riparazione nel salone espositivo, di cui ai capitoli precedenti, la linea fognaria interrata messa a nudo risultava ammalorata come da Relazione del Direttore Lavori, sub. doc. n.23, da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
24. Vero che durante i suddetti lavori di riparazione nel salone espositivo, di cui ai capitoli precedenti, si accertava che era stata rotta, in occasione delle opere eseguite da , anche l'interrata tubazione CP_1 Cont antincendio di cui alla fattura n. 72 del 28.09.2021 di sostituzione della stessa dell'impresa di
[...]
sub. doc. n. 26 e come da Relazione del Direttore Lavori sub. doc. n. 23, da rammostrasi Persona_1 all'interrogando e al teste;
25. Vero che i sigg.ri pagavano all' impresa per l'esecuzione dei suddetti Pt_1 Controparte_11 lavori straordinari di ripristino dei danni arrecati all'immobile dal limitrofo cantiere della soc. la CP_1 somma di euro 73.200,00 comprensivi di iva, di cui alle fatture n.63 del 23.08.2021 pari ad euro 20.740,00, n.70 del 22.09.2021 pari ad euro 34.770,00, n.72 del 28.09.2021 pari ad euro 2.440,00, n.85 del 02.11.2021 pari ad pagina 7 di 16 euro 15.250,00 e relativi bonifici a saldo, di cui ai docc. nn. 24-25-26-27, che si rammostrano all'interrogando e al teste;
26. Vero che i sigg.ri pagavano al Geom. la somma di euro 4.313,92 per l'attività di Pt_1 Controparte_12 direzione lavori di riparazione dell'immobile e relativa pratica edilizia, come da Fattura n.18 del 04.02.2022 e relativo bonifico di cui al doc. n.28, che si rammostra all'interrogando e al teste;
27. Vero che la soc. LL IL RL conduce in locazione dal luglio 2016 l'immobile di proprietà dei sigg.ri sito in Via Colletta n.19, distinto in mappa Catastale al Foglio 529, Mappale 46-47, dove svolge l'attività di Pt_1 vendita di autovetture di prestigio come da contratto di locazione, di cui al doc. n.1, che si rammostra all'interrogando e al teste;
28. Vero che il conduttore dell'immobile soc. LL IL RL denunciava fin dal novembre 2016 i danni subiti dall'immobile condotto in locazione a seguito dei lavori eseguiti dalla soc. nell'adiacente cantiere di CP_1
Via Lazzaro Papi n.14, IL, quali crepe murarie, cedimento della fognatura e conseguenti crepe nella pavimentazione, umidità verso la muratura perimetrale confinante con il cantiere, come da lettera del conduttore di cui al doc. n. 14 che si rammostra all'interrogando e al teste;
29. Vero che il conduttore dell'immobile soc. LL IL RL chiedeva una pronta risoluzione dei detti danni di cui al capitolo precedente, minacciando di adire le vie legali e di denunciare i cedimenti strutturali verificatosi nell'immobile alle competenti autorità per valutare l'agibilità e la sicurezza dell'immobile locato, come da doc. n. 14 che si rammostra all'interrogando e al teste;
30. Vero che i sigg.ri corrispondevano al conduttore dell'immobile soc. LL IL RL a titolo di Pt_1 risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile e per l'impossibilità di svolgere la propria attività a causa dell'esecuzione dei lavori di riparazione dei danni subiti dall'immobile medesimo dovuti ai lavori dell'adiacente cantiere della soc. in Via Lazzaro Papi n.14, IL, la somma di euro 20.180,00, pari a CP_1 tre mensilità del canone di affitto, a mezzo della decurtazione delle mensilità di giugno-luglio-agosto del canone annuale 2021, come da documento n. 29, da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
31. Vero che la soc. , nel suo cantiere di Via Lazzaro Papi n.14 in IL, montava il ponteggio a fine aprile CP_1
2016 e lo smontava a fine luglio 2019; 32. Vero che tale ponteggio, di cui al capitolo precedente, invadeva la proprietà di cui è causa dei sigg.ri Pt_1 lungo un primo tratto confinante con il capannone a volta, un secondo trattato confinante con un tratto a doppia pendenza e un terzo tratto confinante con una copertura piana, come da doc. n.3, da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
33. Vero che da tale ponteggio di cui sopra, cadevano macerie che andavano ad ostruire i bocchettoni di scarico sul tetto e a deformare il canale di gronda dell'immobile di proprietà Pt_1
34. Vero che la soc. smontava tale ponteggio a fine luglio 2019, venti mesi dopo la data del 31.12.2017 CP_1 prevista per la fine dei lavori interferenti con la proprietà Pt_1
Gli attori si oppongono all'ammissione di prova per interpello e testi formulata dalle controparti e chiedono in ogni caso, sin d'ora, nel caso di ammissione, di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova delle controparti che dovessero essere dedotti ed ammessi, con i testi qui indicati.
Si indicano quali testi per i capitoli di prova sopra formulati ed a prova contraria:
- Geom. c.f. , residente in [...], in relazione Controparte_12 CodiceFiscale_4
a tutti i capitoli di prova;
- Sig. c.f. c/o LL IL RL, IL, Via Colletta n.19, in relazione a tutti i Tes_1 C.F._5 capitoli di prova;
- Sig. c.f. c/o LL IL RL Via Colletta n.19, in relazione a tutti i capitoli Testimone_2 C.F._6 di prova;
Cont
- Sig. c.f. c/o impresa di con sede in Persona_1 C.F._7 Persona_1
Casorate Primo, Via S. Protaso n.21, sui capitoli nn. 12 e 13 e da 21 a 25;
- Sig. c.f. , c/o impresa SI Edile con sede in Trivolzio, Via Delle Testimone_3 C.F._8
Gardenie n.3, sui capitoli da nn.15 a 18 e 33;
- Sig. c/o soc. , Buccinasco, Via Giotto, 7/B, sui capitoli da nn. 10 a 13. Controparte_13 CP_6
Si chiede ammissione di consulenza tecnica di ufficio volta ad accertare i danni arrecati alla fognatura e le cause, oltre che alla pavimentazione sovrastante del salone espositivo ed alla conversa di gronda dell'immobile pagina 8 di 16 di proprietà dei sigg.ri e dalla soc. appaltatrice durante l'esecuzione dei lavori Pt_1 Parte_2 CP_1 nel limitrofo cantiere, con particolare riferimento alla fognatura, nonché congruità sui costi di riparazione nonché anche volta a quantificare i danni arrecati al conduttore LL IL RL ed i relativi costi. Si chiede, inoltre, disporsi acquisizione del fascicolo di ATP, Trib. di IL, RG n.46188/2019.
Per CP_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: 1) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: respingere tutte le domande formulate dagli Attori nei confronti di perché infondate in punto di fatto e di diritto;
2) IN VIA CP_1
SUBORDINATA, NEL MERITO: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande avanzate dai Signori nei confronti della convenuta dichiarare tenuta a Pt_1 CP_1 Controparte_2 manlevare dal pagamento delle somme eventualmente liquidate a favore degli Attori;
3) IN OGNI CP_1
CASO: con il favore delle spese di lite, diritti e onorari anche di CTU e di CTP.
Per Controparte_2
Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata da in favore di in virtù della polizza CP_2 CP_1
n.108294084; IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO - Rigettare integralmente le pretese attoree siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, allo stato, non provate. - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande giudiziali, procedersi alla ripartizione interna delle responsabilità tra i soggetti ritenuti responsabili;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande giudiziali, contenere l'obbligo mallevatorio di entro i limiti del massimale di polizza, e nei limiti della responsabilità attribuita alla convenuta CP_2 CP_1[...
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre Rimb. Forf. 15%, IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Causa pervenuta all'attenzione del giudicante a seguito di riassegnazione disposta con provvedimento del 14.7.2025. e hanno convenuto in giudizio la quale a propria volta Parte_1 Parte_2 CP_1 ha chiamato in causa Controparte_2
Hanno esposto
• di essere proprietari dell'immobile sito in IL, Via Colletta n.19, locato fin dall'anno 2016 come autosalone alla soc. LL IL s.r.l., concessionario di auto di pregio;
• che la soc. dal marzo 2016, si occupava dei lavori di demolizione, scavo CP_1
(subappaltati alla e ricostruzione dell'edificio multipiano, Controparte_4 sito in IL, Via Lazzaro Papi n.14, direttamente confinante in aderenza con il fronte Nord-Est ed il lato Nord-Ovest della proprietà Pt_1
• che la soc. nell'aprile 2016, montava ponteggi sovrastanti ed invadenti la CP_1 proprietà mantenendoli fino all'aprile 2019, oltre la data prevista di fine lavori Pt_1 del 31.12.2017 (data ultima convenuta tra gli odierni attori e la committente dei lavori, soc. Bluestone);
• che durante l'esecuzione dei lavori arrecava gravi danni all'immobile di CP_1 proprietà dei sigg.ri Pt_1
• che alcuni danni sono stati riconosciuti nel corso di un a.t.p., ma che la stessa veniva contestata dagli odierni attori;
in particolare
• in punto di mancato riconoscimento dei danni subiti dalla fognatura,
• in punto di mancato riconoscimento dei danni alla conversa e canale di gronda
• in punto di calcolo dei mesi di permanenza del ponteggio della a confine, CP_1 pagina 9 di 16 interferente con la proprietà Pt_1
• che occorrerebbe altresì calcolare e richieste di risarcimento danni avanzate dal conduttore LL s.r.l. per danni subiti all'attività di quest'ultima a seguito dei lavori della e dei necessari lavori di sistemazione. CP_1
Nel corso del giudizio non è stata disposta la richiesta c.t.u. (istanza rinnovata in sede di precisazione delle conclusioni e discussione), e sono state svolte p.c. avanti all'originario giudice assegnatario della causa senza svolgere istruttoria.
Nell'ordine. In sede di a.t.p. il c.t.u. Volta ha escluso una correlazione causale con i lavori Persona_2 imputabili alla . Si è infatti espresso nei seguenti termini. CP_14
In merito alla fognatura, gli attori lamentano che i lavori avrebbero causato un affossamento e una rottura della fognatura medesima, nell'area sottostante il salone principale dell'immobile, oggetto di locazione a favore di Controparte_15
il c.t.u. ha escluso un nesso causale tra quanto riscontrato e i lavori svolti dalla convenuta
[...]
. CP_1
pagina 10 di 16 Per l'effetto, si confermano le conclusioni in sede di a.t.p.
Gli odierni attori hanno evidenziato, in senso contrario, quanto segue.
Circa i danni subiti dalla società conduttrice dei locali di proprietà degli attori, i.e. la società
si osserva quanto segue. Gli odierni attori contestano le conclusioni del Controparte_15
c.t.u. Se pure questi riconosce l'esistenza di danni, esclude che siano ascrivibili a in CP_1 quanto i danni alla pavimentazione ed alle strutture murarie dell'immobile degli attori avrebbero dovuto essere di proporzioni maggiori per creare un avvallamento della misura di mm 125 alla fognatura. Il c.t.u. ritiene infatti che sia venuto in rilievo un avvallamento almeno pari al diametro della tubazione, ritenendola, sul solo e singolare presupposto della tipologia esecutiva ed epoca di costruzione, probabilmente di 125 mm, tanto da risultare piena di acqua. Il c.t.p. di parte attrice ha invece rilevato come la tubazione non fosse piena di liquidi (cfr. pag. 5 sub. doc. n. 20: “La fognatura […] non risulta essere di 125 mm ma di entità inferiore, di pagina 11 di 16 conseguenza si giustifica la presenza di crepe nella misura riscontrata”). Si allega (oltre al fatto che apparirebbe singolare la stranezza nel valutare un elemento misurabile, come il diametro di una tubatura, sulla base della “tipologia esecutiva ed epoca di costruzione”: da tale incertezza deriva, a catena, il dubbio se la tubazione fosse di 125 mm o se di tale misura fosse l'avvallamento individuato) che il cedimento non sarebbe stato della misura indicata dal consulente di 12,5 cm, ma inferiore, sicché verrebbe meno l'ipotetico presupposto della presunta non riconducibilità del danno alla fognatura ai lavori eseguiti dalla perché in CP_1 misura non congruente con le crepe. Il c.t.u. rileva poi come la modalità esecutiva adottata per realizzare gli scavi (top-down) minimizzerebbe i cedimenti del fronte di scavo e che il tratto avallato si sviluppa in una zona che non prevederebbe scavi sul fronte Ovest, ma si osserva che minimizzare non vuole dire escludere i detti cedimenti. Il c.t.p. ha invece rilevato (cfr. pag. 7 CTP, doc.n.20) che l'effetto dello scavo è di decomprimere il terreno inizialmente in equilibrio e provocare la frana delle pareti… per evitare tale inconveniente è necessario predisporre un elemento strutturale (generalmente una paratia)… le pressioni orizzontali agiscono sulla paratia che si flette. Se lo scavo è troppo profondo o la paratia non è adeguatamente rigida, possono comunque darsi crolli e smottamenti parziali o totali…; tali circostanze risulterebbero compatibili con i danni alla fognatura, pavimentazione e muratura manifestatisi. Secondo il c.t.p. sarebbe poi il c.t.u. non avrebbe tenuto conto dei danni alle proprietà limitrofe al cantiere. Ancora: a testimonianza dello smottamento che ha subito il suolo, a seguito dei lavori si è scoperto che non solo la tubatura fognaria è risultata ammalorata ma anche la tubatura antincendio, verosimilmente a seguito dello smottamento del pavimento/sottofondo (doc. 23). L'ammaloramento di entrambe le linee di tubature è indicativo della riconducibilità agli smottamenti dovuti al cantiere . Del resto lo stesso CP_1
c.t.u. a pag. 16 della consulenza in risposta alle osservazione del c.t.p. scrive: “il ctu conferma una correlazione tra le crepe della parete e le crepe a pavimento nelle immediate vicinanze della stessa come conseguenza dei lavori del limitrofo cantiere” Ed ancora a pag.11 della Consulenza: “in corrispondenza dell'asse di tale tratto di fognatura.. si è ricavato uno scostamento massimo del pavimento della linea media di circa 10 mm.” Quindi il c.t.u. rileva un avvallamento del pavimento. Infine, la stessa soc. scriveva in merito alla proprietà CP_4 all'interno della relazione di sopralluogo (doc. n. 4), effettuata prima dell'esecuzione Pt_1 delle opere di demolizione e scavo di cui è causa, che “la pavimentazione non presenta anomalie”, con la conseguente dimostrazione che lo stato dei luoghi, nella specie la pavimentazione, prima dei lavori di demolizione, era perfetta e senza alcun danno.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue. Anzitutto il c.t.p. di parte convenuta non svolge osservazioni sulle modalità di quantificazione del diametro da parte del c.t.u.: che se davvero fossero state singolari, avrebbero meritato ben altra attenzione (né si comprende più di tanto il rilievo sulle corrette tecniche di realizzazione dei lavori di scavo mediante apposizione di paratie) Il punto, tuttavia, è che le osservazioni più pregnanti non appaiono condivisibili. In ogni caso, e anzitutto, la misura di mm 125 trova conferma anche nel preventivo svolto per l'attore da un'impresa terza, nel quale si prevede la posa di un tratto di tubazione di fornitura pagina 12 di 16 di mm 125 (cfr. doc. 18 attore, pag. 2). Il c.t.u. afferma poi che se la tubatura si fosse avvallata di 12,5 cm (fermo restando, come nota il c.t.u., che l'avvallamento del pavimento, nel tratto della fognatura, appare essere in dati punti al massimo di 10 mm), dato che la stessa è posta sottoterra e a distanza dai lavori (dunque, sembrerebbe, in tesi meno esposta agli effetti di questi ultimi), i danni alla pavimentazione in superficie sarebbero stati sicuramente maggiori di quelli rilevati. Al ché replica il c.t.p. allegando che il cedimento non era di 12,5 cm ma inferiore. Come dire: i danni alla pavimentazione ci sono stati e sono inferiori a quelli che ci sarebbero stati se l'avvallamento fosse stato di 125 mm, proprio perché non c'è stato un avvallamento così importante, bensì di misura inferiore. In altri termini (sembrerebbe): avvallamento in misura inferiore → danni di rilievo inferiori, dunque → piena compatibilità causale con i lavori. Ora, il c.t.u., in sede di repliche alle osservazioni, ha così evidenziato: “si conferma che la videoispezione mostra la linea analizzata dal CTU avvallata come indicato e piena di liquido”. La tesi del c.t.u. appare avvalorata dal doc. 8 prodotto da parte attrice;
si tratta degli esiti di una videoispezione già disposta prima della causa e di cui i consulenti tecnici si sono avvalsi. Alla pag. 10 (video n. 8) il report evidenzia quanto segue.
La descrizione sembra evidenziare un'impossibilità di visionare i tubi in assoluto. Consegue l'infondatezza della tesi del c.t.p. di parte attrice (impregiudicata la bontà della tesi del c.t.u.). La tesi del c.t.u. non si presta a essere smentita dal fatto che il procuratore legale della avrebbe dichiarato all'avvocato di parte attrice l'intenzione dei suoi clienti di CP_14 procedere al rifacimento del tratto di fognatura (si riporta la email n. 12).
Si tratta infatti di argomento non concludente, perché nulla esclude che la parte convenuta (che non risulta certo direttamente impegnata da una email del suo legale), di seguito alle proprie originarie intenzioni (alle quali non è giuridicamente vincolata), possa avere nutrito dei dubbi sul fatto di essere stata causa dei lavori. Per il vero, la tesi del c.t.u. (i danni, in caso di sprofondamento di mm 125, sarebbero stati maggiori), potrebbe apparire non del tutto convincente (da un punto di vista logico, si potrebbe parlare di fallacia di negazione dell'antecedente: se non si vedono gli effetti non c'è la causa), ma non sono emersi argomenti idonei a revocarne in dubbio la portata. A parte l'impostazione, priva di fondamento, del c.t.p., si osserva che parte attrice allega il fatto che prima dell'inizio dei lavori sarebbe stata svolta un'ispezione dei luoghi da parte di una società ( , la quale ne avrebbe rilevato il buono stato (doc. 4 attori). Purtroppo tale relazione CP_4 nulla dice in ordine allo stato delle fognature, evidenziando piuttosto che la pavimentazione pagina 13 di 16 dei locali sovrastanti non presentava crepe. Ora, è pacifico che crepe di seguito ve ne siano state, ma ciò non vale a dimostrare altresì che le stesse si siano propagate a seguito dell'alterazione dello stato delle fognature e che quindi anche queste ultime siano state danneggiate dai lavori. Insomma: la prova del nesso causale non è stata raggiunta. Con tutto ciò che ne consegue in punto di obbligo risarcitorio.
Al riguardo, gli attori espongono che i danni all'immobile e in particolare alla fognatura hanno determinato un pregiudizio nei confronti del conduttore LL IL che utilizza l'immobile per svolgere attività commerciale (salone espositivo auto di lusso). In citazione, si dà atto di una richiesta di risarcimento danni presentata del conduttore almeno nella misura di € 20.180,00, ovvero pari alla decurtazione di tre mensilità di canone di locazione. Solo in sede di memoria n. si rappresenta lo svolgimento di lavori nel salone per la durata di due mesi nel 2021 e viene prodotta una dichiarazione del conduttore datata giugno 2022 dove LL conferma di avere ottenuto la decurtazione dei canoni di giugno, luglio e agosto 2021. LL s.r.l. avrebbe subito un forte disagio nello svolgimento della sua attività già a partire del 2016 a causa dei lavori svolti da . Inoltre, in virtù delle riparazioni realizzate nel 2021 non CP_1 ha potuto godere dell'immobile per due mesi. Ora, si osserva che non vi è prova dell'effettiva decurtazione del canone e quindi del diritto dell'attrice a rivalersi sull'odierna convenuta. Non basta, in tale senso, una dichiarazione di quietanza (doc. 29), che di per sé nulla dice sull'an e sul quantum del pagamento nei confronti di un soggetto terzo. Peraltro l'importo era tale che sarebbe stato opportuno e necessario una prova documentale quale un estratto conto. A monte poi l'elaborato tecnico reso in sede di a.t.p. ha escluso un nesso di causalità tra i lavori e le lesioni riscontrate nella pavimentazione (in ragione dell'orientamento, della loro distribuzione e per l'entità delle medesime), e tenuto conto che nel corso degli anni la pavimentazione ha senz'altro subito trasformazioni ed è stata gravata da carichi importanti. Il c.t.p. di parte attrice ha contestato le conclusioni con una serie di spiegazioni per così dire
“storiche” sullo stato della pavimentazione, definite come soggettive dal c.t.u. in sede di repliche. Ora, la relazione ante lavori eseguita da (supra citata) attesterebbe CP_4
l'assenza delle lesioni sui pavimenti;
ne conseguirebbe la difficoltà di revocare in dubbio il nesso causale tra le stesse e lo svolgimento dei lavori da parte di . Tuttavia, si tratta di CP_14 un elemento insufficiente per integrare pienamente la prova di un nesso di causa, che non emerge né dalla lettura dell'a.t.p. né dalla prospettazione del c.t.p. Rimane poi assorbenti il difetto di prova del quantum del danno già supra evidenziato.
Circa i danni relativi alla riparazione della gronda, gli attori espongono di essere stati costretti a svolgere dei lavori di livellamento della conversa della gronda che sarebbe sprofondata a causa della caduta di detriti dal cantiere . CP_1
A sostegno della domanda di condanna di risarcimento delle spese sostenute e Pt_1 Pt_2 allegano il buono stato ante lavori della gronda, la quale sarebbe stata sostituita solo
[...] pagina 14 di 16 nel 2006, e producono la fattura della ditta che si è occupata delle riparazioni (doc. 11 att.). Il c.t.u., in sede di a.t.p., sottolinea che la presenza di detriti non giustifica la sostituzione della gronda, se si considera che nella posizione in cui essa si trova non sono state eseguite lavorazione e che in ogni caso non è possibile valutare quale fosse la morfologia e lo stato di conservazione della conversa dato che è stata sostituita (pag. 9 relazione). Il ctp dei ricorrenti ha sottolineato come la gronda sia sprofondata non solo a causa dei detriti ma anche per via dei lavori di scavo. Il c.t.u. ha tuttavia ribadito di non aver rilevato segni di sprofondamento. Consegue il rigetto della domanda.
Circa l'indennità per la permanenza del ponteggio, gli attori chiedono la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 30.692,39 a titolo di indennità per aver CP_1 mantenuto per la durata di 39 mesi un ponteggio sul loro immobile. Posto che l'indennità per il danno determinato dall'accesso al fondo per eseguire dei lavori da parte del vicino ex art. 843, co. 2, c.c. è eventualmente dovuta dal proprietario del fondo adiacente e non dall'appaltatore, nei confronti di quest'ultimo si può chiedere il risarcimento del danno a titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c., di cui occorre allegare e provare tutti gli elementi costitutivi. Nel caso in esame, dato per assodato che i lavori si siano protratti per lungo tempo, manca anzitutto la prova della colpa dell'appaltatore alla base di questa eccessiva durata. In relazione al danno poi gli attori espongono genericamente la caduta di detriti e i danni subiti dal conduttore dell'immobile senza specificare la natura di questi pregiudizi, oltre a non fornirne alcuna prova. Per queste ragioni la domanda deve essere rigettata.
Consegue che la deve essere condannata unicamente per i danni già evidenziati come CP_1 derivanti dalla sua attività in sede di a.t.p., pari a € 20.290,99, di cui però € 15.990,99 derivanti dall'occupazione della facciata con i ponteggi. Ora, si è visto come tali danni non siano risarcibili né indennizzabili. Non sono risarcibili perché non ne è provato l'ammontare, non sono indennizzabili perché l'istanza avrebbe dovuto essere rivolta contro il proprietario del fondo confinante. Consegue che i danni devono essere ricalcolati in € 5.000,00. Credito di valore, sullo stesso sono dovuti rivalutazione e interessi. I primi in base all'indice istat prezzi al consumo, dal fatto (che si individua al più tardi al 15.1.2018) alla data della presente sentenza, i secondi sulla somma di anno in anno rivalutata in base all'art. 1284 c. I c.c. Dal giorno successivo alla data della presente sentenza, essendo la somma ormai quantificata e quindi risultando possibile per il debitore adempiere, sono dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1284 c. IV c.c.
Circa la pretesa manleva di parte avverso la terza chiamata CP_1 Controparte_2
quest'ultima allega che l'evento per cui è causa si è verificato fra il 2016 ed il 2017
[...] ovverosia in epoca anteriore alla stipula della copertura assicurativa (30.06.2018, fino al 30.6.2019). pagina 15 di 16 La polizza in effetti, coprendo il rischio di responsabilità civile dell'assicurata, non attribuisce rilievo al momento della richiesta di risarcimento, bensì a quello dell'insorgenza dell'obbligo risarcitorio. I lavori sono durati fino al 2019, tuttavia non vi è la prova che i danni si siano verificati nel lasso di tempo coperto dalla polizza. Del resto, gli odierni attori elencano i danni subiti già in una comunicazione datata gennaio 2018 (cfr. doc. 6). Consegue che gli stessi non possono essere coperti da una polizza stipulata successivamente.
Per questi motivi
la domanda di manleva è respinta.
In punto di spese, parte è tenuta al pagamento delle spese di lite in misura pari a € CP_1
3000,00, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a., per il giudizio ordinario, nonché di € 2300,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. in relazione al procedimento di a.t.p., a favore degli attori, unitariamente considerati. e non sono tenuti al pagamento delle spese di lite di parte Parte_1 Parte_2
se pure totalmente vittoriosa, le spese della stessa sono da Controparte_2 porre a carico anzitutto della chiamante, i.e. Le spese di a.t.p. sono da porre a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta CONDANNA
CP_1 al pagamento in favore di e (unitariamente considerati) Parte_1 Parte_2
• di € 5.000,00 oltre rivalutazione in base all'indice istat prezzi al consumo dal 15.1.2018 fino alla data della presente sentenza, oltre a interessi sulla medesima somma di anno in anno rivalutata, fino alla data della presente sentenza, in base all'art. 1284 c. I c.c., oltre agli interessi in base all'art. 1284 c. IV c.c. a far tempo dal giorno successivo e fino al saldo effettivo
• di € 3000,00, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. per il presente procedimento nonché di € 2300,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. in relazione al procedimento di a.t.p. al pagamento in favore di di € 3000,00, oltre spese generali 15% Controparte_2
c.p.a. e i.v.a. DICHIARA Che le spese di c.t.u. sono da porre a carico di CP_1
IL, 17 settembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23378/2021 promossa da: C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2 tutti con il patrocinio dell'avv. PITTALA' PAOLO e dell'avv. PITTALA' SABRINA ( ) VIA L. MANARA, 7 20122 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA L. C.F._3
MANARA, 7 20122 MILANO presso il difensore avv. PITTALA' PAOLO ATTORI contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MILANI EMANUELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE 18 20122 MILANO presso il difensore avv. MILANI EMANUELA CONVENUTO
(C.F. e P.I. ) rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 difeso dall'avv. ROMAGNOLI MAURIZIO elettivamente domiciliato in VIA VIVAIO, 24 MILANO presso il difensore avv. ROMAGNOLI MAURIZIO TERZO CHIAMATO CONCLUSIONI Per Parte_1
Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, dato atto ed accertati i gravi danni provocati all'immobile di proprietà di ed sito in Pt_2 Parte_1
IL, Via Colletta 19, dalla società per le opere di demolizione scavo e ricostruzione dell'immobile CP_1 sito in IL, Via Lazzaro Papi n.14, come esposti in narrativa, dato atto ed accertato come i danni di cui è causa siano ascrivibili causalmente alla condotta colposa, negligente imprudente ed imperita della soc. nella esecuzione dei lavori, CP_1
- condannare la soc. in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, a risarcire tutti i danni CP_1 patrimoniali a favore dei sigg.ri e , individuati, innanzitutto, nell'importo di euro Parte_2 Parte_1
77.513,92, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, pari ai costi per la messa in pristino e l'eliminazione dei danni all'immobile, come descritti in narrativa, o in quella somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa ovvero a mezzo consulenza tecnica di ufficio e/o ritenuta di giustizia, nonchè
- condannare, con riferimento alla gronda, la in persona del suo rapp. legale pro-tempore, al CP_3 risarcimento a favore dei sigg.ri e della ulteriore somma di euro 2.432,00, oltre Parte_2 Parte_1 rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento danni, come da fattura doc. n.11 della soc.
pagina 1 di 16 SI Edile, quale costo dei sigg.ri per la riparazione della conversa di gronda, con il ripristino della Pt_1 pendenza e posa di canalina di gronda nuova, o in quella somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa e/o ritenuta di giustizia ovvero a mezzo consulenza tecnica di ufficio, nonchè
- condannare, con riferimento al ponteggio, la soc. in persona del suo rapp. legale pro-tempore, CP_1 all'ulteriore risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti, pari alla somma di euro 30.692,39, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, pari a mesi 39 di permanenza del ponteggio, a favore dei sigg.ri e o comunque alla somma di euro 15.990,99, per mesi 20 di permanenza del Parte_1 Parte_2 ponteggio, come da calcolo del CTU nel Atp Trib. IL RG 46188/2019, o comunque alla somma minore o maggiore da accertarsi in corso di causa anche a mezzo consulenza tecnica di ufficio e/o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento e/o indennità per la permanenza del ponteggio, nonchè
- condannare, con riferimento ai danni subiti dal conduttore dell'immobile e risarciti dagli odierni attori, la soc.
in persona del suo rapp. legale pro-tempore, al risarcimento a favore dei sigg.ri e CP_1 Parte_1 Pt_2
di tutti i danni come precisati in narrativa, pari alla somma di euro 20.180,00, o a quella maggiore o
[...] minore da determinarsi in corso di causa anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio e/o ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
- Col favore delle spese di lite, diritti ed onorari, anche del procedimento di ATP, CTU e CTP, più spese generali di studio oltre CPA e IVA, come per legge. In Via Istruttoria
Si chiede l'ammissione di prova per interpello e testi, sui seguenti capitoli di prova con i testi indicati:
1. Vero che da marzo 2016 a luglio 2019 la soc. appaltatrice eseguiva i lavori di demolizione, scavo e CP_1 ricostruzione del fabbricato sito in IL, via Lazzaro Papi n.14, distinto in mappa Catastale al Foglio 529, Mappale 44, confinante in aderenza con il fronte Nord-Est per tutta la sua lunghezza ed il lato Nord-Ovest parzialmente in aderenza con l'immobile di proprietà dei sigg.ri e sito in IL, Via Pt_1 Parte_2
Colletta n.19, distinto in mappa Catastale al Foglio 529, Mappale 46-47; 2. Vero che in occasione del sopralluogo in data 01.03.2016, nell'adiacente cantiere di Via Lazzaro Papi n.14,
IL, l'immobile di proprietà dei sigg.ri sito in IL, Via Colletta n.19, risultava in buono stato, come Pt_1 dimostrato dalla relazione tecnica in data 03.03.2016 redatta dalla soc. Controparte_4 subapplatatrice della soc. di cui al doc. n. 4, che si rammostra all'interrogando ed al teste;
CP_1
3. Vero che la soc. subapplatatrice della soc. a seguito delle lavorazioni Controparte_4 CP_1 eseguite nell'adiacente cantiere di Via Lazzaro Papi n.14, effettuava in data 14.12.2016, con il Geom. CP_5 tecnico dei sigg.ri un sopralluogo congiunto presso l'immobile di proprietà di questi ultimi, in IL, Via Pt_1
Colletta 19, ed accertava danni da umidità dovuti ad infiltrazioni, fioriture di salnitro e distacchi superficiali con guasti alla pittura della parete a confine, come da lettera della stessa soc. e relativa CP_4 fotodocumentazione allegata, di cui al doc. n. 5 che si rammostra all'interrogando ed al teste;
4. Vero che a seguito dei lavori di demolizione scavo e ricostruzione eseguiti dalla soc. nell'adiacente CP_1 cantiere di via Lazaro Papi n.14, all'interno dell'immobile di proprietà dei sigg.ri si verificavano Pt_1 fessurazioni e crepe murarie sulle murature Ovest e Nord confinanti con il cantiere, come dimostrato da denuncia effettuata in data 4 luglio 2019 via pec dai sigg.ri alla Polizia Locale di IL ed al Comune di Pt_1
IL, di cui al doc. n. 21 da rammostrarsi all'interrogando ed al teste;
5. Vero che a seguito dei lavori di demolizione scavo e ricostruzione eseguiti dalla soc. nell'adiacente CP_1 cantiere di via Lazaro Papi n.14, nell'immobile di proprietà dei sigg.ri si verificavano crepe e fessurazioni Pt_1 sulla pavimentazione del salone espositivo, come dimostrato dalla denuncia effettuata in data 4 luglio 2019 via pec dai sigg.ri alla Polizia Locale di IL ed al Comune di IL, di cui al doc. n. 21, da rammostrarsi Pt_1 all'interrogando ed al teste;
6. Vero che a seguito delle lavorazioni eseguite dalla soc. nel limitrofo cantiere di via Lazzaro Papi n.14 si CP_1 formava una fessurazione che dal muro Ovest dell'immobile si protraeva in direzione Ovest-Est sul pavimento del salone espositivo intersecando la linea fognaria sottostante il salone espositivo, di poi risultata avallata;
7. Vero che a seguito dei lavori di demolizione scavo e ricostruzione eseguiti dalla soc. nell'adiacente CP_1 cantiere di via Lazaro Papi n.14 in IL, nell'immobile di proprietà dei sigg.ri si verificava lo Pt_1 sprofondamento e l'ammaloramento della linea fognaria sottostante la pavimentazione del salone espositivo,
pagina 2 di 16 come anche da denuncia effettuata in data 4 luglio 2019 via pec dai sigg.ri alla Polizia Locale di IL ed Pt_1 al Comune di IL, di cui al doc. n. 21 da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
8. Vero che i danni alla fognatura si manifestavano in occasione della demolizione del fabbricato limitrofo e Co delle relative opere di scavo ad opera della soc. EI in Via Lazzaro Papi n.14, IL, ed in concomitanza con la comparsa delle fessurazioni e crepe comparse sulle murature;
9. Vero che a seguito della denuncia dei danni all'immobile da parte dei sigg.ri la soc. nel Pt_1 CP_1 maggio 2018, strumentava con vetrino tecnico la fessurazione comparsa sulla parete Ovest del salone espositivo che si protraeva sulla pavimentazione;
10. Vero che la soc. pagava la video ispezione della linea fognaria sottostante la pavimentazione del CP_1 salone espositivo dell'immobile dei sigg.ri eseguita dalla soc. in data 17.12.2018 e Pt_1 CP_6
05.03.2019, come da Fatture di cui al doc. n. 9 che si rammostrano all'interrogando ed al teste;
11. Vero che la soc. è una società specializzata in servizi tecnici relativi alle tubature di carico e Parte_3 scarico ed in particolare delle relative video ispezioni;
Cont
12. Vero che la soc. accettava il relativo preventivo e pagava l'intervento della soc. di CP_1
[...] che realizzava nel salone espositivo i pozzetti di ispezione necessari per l'esecuzione della video Persona_1 ispezione come da doc. n.30, che si rammostra all'interrogando ed al teste;
13. Vero che la video ispezione eseguita dalla soc. in data 05.03.2019 metteva in evidenza Parte_3
l'avvallamento della linea fognaria, la presenza di crepe multiple sulla tubatura, di rotture e crepe sulle giunzioni, nonché il disassamento delle giunzioni della linea fognaria sottostante la pavimentazione del salone espositivo, come da relazione tecnica della soc. di cui al doc. n. 8 da rammostrarsi Parte_3 all'interrogando ed al teste;
14. Vero che a seguito delle risultanze della detta video ispezione, la soc. a mezzo del suo legale con CP_1 email in data 21.05.2019, dichiarava di voler procedere al rifacimento della linea fognaria sottostante la pavimentazione del salone espositivo dell'immobile di proprietà come da doc. n. 12 che si rammostra Pt_1 all'interrogando ed al teste;
15. Vero che a seguito dei lavori di demolizione scavo e ricostruzione eseguiti dalla soc. nell'adiacente CP_1 cantiere di via Lazaro Papi n.14, IL, nell'immobile di proprietà dei sigg.ri si verificavano percolazioni Pt_1 sul muro di confine Ovest a partire dalla testata Nord del locale espositivo;
16. Vero che le dette percolazioni di cui al capitolo precedente, interne all'immobile, erano determinate dalla deformazione e perdita di pendenza della conversa di gronda dell'immobile di proprietà dei sigg.ri Pt_1 sprofondata a seguito dei lavori di demolizione, scavo e ricostruzione dell'adiacente cantiere della soc. CP_1 di via Lazzaro Papi n.14, IL;
17. Vero che la caduta di detriti dal ponteggio del limitrofo cantiere della soc. sull'immobile di CP_1 proprietà dei sigg.ri e lo sprofondamento della detta conversa determinavano la deformazione della Pt_1 canalina di gronda posta sopra la conversa;
18. Vero che nel novembre 2019 la soc. SI Edile di RI MM interveniva ripristinando la pendenza della conversa di gronda con apposito massetto autolivellante, fornendo e posando un nuovo canale di gronda, come da fattura n. 15 del 2019 di euro 2.432,00, di cui al doc n.11, che si rammostra all'interrogando ed al teste;
19. Vero che i sigg.ri pagavano alla soc. SI Edile di IU MM la somma di euro 2.432,00 di cui Pt_1 alla fattura n. 15/2019, relativa alla correzione della pendenza della conversa di gronda e fornitura e posa di nuovo canale di gronda, come da doc. n. 28, da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
20. Vero che a seguito dei lavori eseguiti dalla soc. nel cantiere di via Lazzaro Papi n.14, IL, le altre CP_1 proprietà adiacenti il cantiere subivano danni agli immobili e precisamente il Controparte_8
, l'Hotel di Via Lazzaro Papi n.18 e la parrocchia degli sita all'angolo della Via Colletta;
[...] CP_9
21. Vero che i sigg.ri commissionavano all'impresa i lavori straordinari di Pt_1 CP_10 Persona_1 riparazione dei danni arrecati dal limitrofo cantiere della soc. di Via Lazzaro Papi n.14 all'immobile di CP_1 loro proprietà sito in IL, Via Colletta 19, come da preventivo di cui al doc. n.22 da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
22. Vero che nei mesi di agosto e settembre 2021, l'impresa procedeva Controparte_11 all'esecuzione dei detti lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà dei sigg.ri relativi Pt_1 pagina 3 di 16 al rifacimento della fognatura sottostante la pavimentazione del salone espositivo e relativa pavimentazione del salone espositivo crepata, nonché riparazione delle percolazioni sul muro Ovest, umidità di risalita sul muro
Nord e delle crepe e fessurazioni sulle murature Ovest e Nord, come da Relazione del Direttore Lavori sub. doc. n.23 da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
23. Vero che durante i suddetti lavori di riparazione nel salone espositivo, di cui ai capitoli precedenti, la linea fognaria interrata messa a nudo risultava ammalorata come da Relazione del Direttore Lavori, sub. doc. n.23, da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
24. Vero che durante i suddetti lavori di riparazione nel salone espositivo, di cui ai capitoli precedenti, si accertava che era stata rotta, in occasione delle opere eseguite da , anche l'interrata tubazione CP_1 Cont antincendio di cui alla fattura n. 72 del 28.09.2021 di sostituzione della stessa dell'impresa di
[...]
sub. doc. n. 26 e come da Relazione del Direttore Lavori sub. doc. n. 23, da rammostrasi Persona_1 all'interrogando e al teste;
25. Vero che i sigg.ri pagavano all' impresa per l'esecuzione dei suddetti Pt_1 Controparte_11 lavori straordinari di ripristino dei danni arrecati all'immobile dal limitrofo cantiere della soc. la CP_1 somma di euro 73.200,00 comprensivi di iva, di cui alle fatture n.63 del 23.08.2021 pari ad euro 20.740,00, n.70 del 22.09.2021 pari ad euro 34.770,00, n.72 del 28.09.2021 pari ad euro 2.440,00, n.85 del 02.11.2021 pari ad euro 15.250,00 e relativi bonifici a saldo, di cui ai docc. nn. 24-25-26-27, che si rammostrano all'interrogando e al teste;
26. Vero che i sigg.ri pagavano al Geom. la somma di euro 4.313,92 per l'attività di Pt_1 Controparte_12 direzione lavori di riparazione dell'immobile e relativa pratica edilizia, come da Fattura n.18 del 04.02.2022 e relativo bonifico di cui al doc. n.28, che si rammostra all'interrogando e al teste;
27. Vero che la soc. LL IL RL conduce in locazione dal luglio 2016 l'immobile di proprietà dei sigg.ri sito in Via Colletta n.19, distinto in mappa Catastale al Foglio 529, Mappale 46-47, dove svolge l'attività di Pt_1 vendita di autovetture di prestigio come da contratto di locazione, di cui al doc. n.1, che si rammostra all'interrogando e al teste;
28. Vero che il conduttore dell'immobile soc. LL IL RL denunciava fin dal novembre 2016 i danni subiti dall'immobile condotto in locazione a seguito dei lavori eseguiti dalla soc. nell'adiacente cantiere di CP_1
Via Lazzaro Papi n.14, IL, quali crepe murarie, cedimento della fognatura e conseguenti crepe nella pavimentazione, umidità verso la muratura perimetrale confinante con il cantiere, come da lettera del conduttore di cui al doc. n. 14 che si rammostra all'interrogando e al teste;
29. Vero che il conduttore dell'immobile soc. LL IL RL chiedeva una pronta risoluzione dei detti danni di cui al capitolo precedente, minacciando di adire le vie legali e di denunciare i cedimenti strutturali verificatosi nell'immobile alle competenti autorità per valutare l'agibilità e la sicurezza dell'immobile locato, come da doc. n. 14 che si rammostra all'interrogando e al teste;
30. Vero che i sigg.ri corrispondevano al conduttore dell'immobile soc. LL IL RL a titolo di Pt_1 risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile e per l'impossibilità di svolgere la propria attività a causa dell'esecuzione dei lavori di riparazione dei danni subiti dall'immobile medesimo dovuti ai lavori dell'adiacente cantiere della soc. in Via Lazzaro Papi n.14, IL, la somma di euro 20.180,00, pari a CP_1 tre mensilità del canone di affitto, a mezzo della decurtazione delle mensilità di giugno-luglio-agosto del canone annuale 2021, come da documento n. 29, da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
31. Vero che la soc. , nel suo cantiere di Via Lazzaro Papi n.14 in IL, montava il ponteggio a fine aprile CP_1
2016 e lo smontava a fine luglio 2019; 32. Vero che tale ponteggio, di cui al capitolo precedente, invadeva la proprietà di cui è causa dei sigg.ri Pt_1 lungo un primo tratto confinante con il capannone a volta, un secondo trattato confinante con un tratto a doppia pendenza e un terzo tratto confinante con una copertura piana, come da doc. n.3, da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
33. Vero che da tale ponteggio di cui sopra, cadevano macerie che andavano ad ostruire i bocchettoni di scarico sul tetto e a deformare il canale di gronda dell'immobile di proprietà Pt_1
34. Vero che la soc. smontava tale ponteggio a fine luglio 2019, venti mesi dopo la data del 31.12.2017 CP_1 prevista per la fine dei lavori interferenti con la proprietà Pt_1
pagina 4 di 16 Gli attori si oppongono all'ammissione di prova per interpello e testi formulata dalle controparti e chiedono in ogni caso, sin d'ora, nel caso di ammissione, di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova delle controparti che dovessero essere dedotti ed ammessi, con i testi qui indicati. Si indicano quali testi per i capitoli di prova sopra formulati ed a prova contraria:
- Geom. c.f. , residente in [...], in relazione Controparte_12 CodiceFiscale_4
a tutti i capitoli di prova;
- Sig. c.f. c/o LL IL RL, IL, Via Colletta n.19, in relazione a tutti i Tes_1 C.F._5 capitoli di prova;
- Sig. c.f. c/o LL IL RL Via Colletta n.19, in relazione a tutti i capitoli Testimone_2 C.F._6 di prova;
Cont
- Sig. c.f. c/o impresa di con sede in Persona_1 C.F._7 Persona_1
Casorate Primo, Via S. Protaso n.21, sui capitoli nn. 12 e 13 e da 21 a 25;
- Sig. c.f. , c/o impresa SI Edile con sede in Trivolzio, Via Delle Testimone_3 C.F._8
Gardenie n.3, sui capitoli da nn.15 a 18 e 33;
- Sig. c/o soc. , Buccinasco, Via Giotto, 7/B, sui capitoli da nn. 10 a 13. Controparte_13 CP_6
Si chiede ammissione di consulenza tecnica di ufficio volta ad accertare i danni arrecati alla fognatura e le cause, oltre che alla pavimentazione sovrastante del salone espositivo ed alla conversa di gronda dell'immobile di proprietà dei sigg.ri e dalla soc. appaltatrice durante l'esecuzione dei lavori Pt_1 Parte_2 CP_1 nel limitrofo cantiere, con particolare riferimento alla fognatura, nonché congruità sui costi di riparazione nonché anche volta a quantificare i danni arrecati al conduttore LL IL RL ed i relativi costi.
Si chiede, inoltre, disporsi acquisizione del fascicolo di ATP, Trib. di IL, RG n.46188/2019. Per Parte_2
Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, dato atto ed accertati i gravi danni provocati all'immobile di proprietà di ed sito in Pt_2 Parte_1
IL, Via Colletta 19, dalla società per le opere di demolizione scavo e ricostruzione dell'immobile CP_1 sito in IL, Via Lazzaro Papi n.14, come esposti in narrativa, dato atto ed accertato come i danni di cui è causa siano ascrivibili causalmente alla condotta colposa, negligente imprudente ed imperita della soc. nella esecuzione dei lavori, CP_1
- condannare la soc. in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, a risarcire tutti i danni CP_1 patrimoniali a favore dei sigg.ri e , individuati, innanzitutto, nell'importo di euro Parte_2 Parte_1
77.513,92, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, pari ai costi per la messa in pristino e l'eliminazione dei danni all'immobile, come descritti in narrativa, o in quella somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa ovvero a mezzo consulenza tecnica di ufficio e/o ritenuta di giustizia, nonchè
- condannare, con riferimento alla gronda, la soc. in persona del suo rapp. legale pro-tempore, al CP_1 risarcimento a favore dei sigg.ri e della ulteriore somma di euro 2.432,00, oltre Parte_2 Parte_1 rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento danni, come da fattura doc. n.11 della soc. SI Edile, quale costo dei sigg.ri per la riparazione della di gronda, con il ripristino della Pt_1 Pt_4 pendenza e posa di canalina di gronda nuova, o in quella somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa e/o ritenuta di giustizia ovvero a mezzo consulenza tecnica di ufficio, nonchè
- condannare, con riferimento al ponteggio, la soc. in persona del suo rapp. legale pro-tempore, CP_1 all'ulteriore risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti, pari alla somma di euro 30.692,39, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, pari a mesi 39 di permanenza del ponteggio, a favore dei sigg.ri e o comunque alla somma di euro 15.990,99, per mesi 20 di permanenza del Parte_1 Parte_2 ponteggio, come da calcolo del CTU nel Atp Trib. IL RG 46188/2019, o comunque alla somma minore o maggiore da accertarsi in corso di causa anche a mezzo consulenza tecnica di ufficio e/o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento e/o indennità per la permanenza del ponteggio, nonchè
- condannare, con riferimento ai danni subiti dal conduttore dell'immobile e risarciti dagli odierni attori, la soc.
in persona del suo rapp. legale pro-tempore, al risarcimento a favore dei sigg.ri e CP_1 Parte_1 Pt_2
di tutti i danni come precisati in narrativa, pari alla somma di euro 20.180,00, o a quella maggiore o
[...] minore da determinarsi in corso di causa anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio e/o ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
pagina 5 di 16 - Col favore delle spese di lite, diritti ed onorari, anche del procedimento di ATP, CTU e CTP, più spese generali di studio oltre CPA e IVA, come per legge.
In Via Istruttoria Si chiede l'ammissione di prova per interpello e testi, sui seguenti capitoli di prova con i testi indicati:
1. Vero che da marzo 2016 a luglio 2019 la soc. appaltatrice eseguiva i lavori di demolizione, scavo e CP_1 ricostruzione del fabbricato sito in IL, via Lazzaro Papi n.14, distinto in mappa Catastale al Foglio 529, Mappale 44, confinante in aderenza con il fronte Nord-Est per tutta la sua lunghezza ed il lato Nord-Ovest parzialmente in aderenza con l'immobile di proprietà dei sigg.ri e sito in IL, Via Pt_1 Parte_2
Colletta n.19, distinto in mappa Catastale al Foglio 529, Mappale 46-47;
2. Vero che in occasione del sopralluogo in data 01.03.2016, nell'adiacente cantiere di Via Lazzaro Papi n.14, IL, l'immobile di proprietà dei sigg.ri sito in IL, Via Colletta n.19, risultava in buono stato, come Pt_1 dimostrato dalla relazione tecnica in data 03.03.2016 redatta dalla soc. Controparte_4 subapplatatrice della soc. di cui al doc. n. 4, che si rammostra all'interrogando ed al teste;
CP_1
3. Vero che la soc. subapplatatrice della soc. a seguito delle lavorazioni Controparte_4 CP_1 eseguite nell'adiacente cantiere di Via Lazzaro Papi n.14, effettuava in data 14.12.2016, con il Geom. CP_5 tecnico dei sigg.ri un sopralluogo congiunto presso l'immobile di proprietà di questi ultimi, in IL, Via Pt_1
Colletta 19, ed accertava danni da umidità dovuti ad infiltrazioni, fioriture di salnitro e distacchi superficiali con guasti alla pittura della parete a confine, come da lettera della stessa soc. e relativa CP_4 fotodocumentazione allegata, di cui al doc. n. 5 che si rammostra all'interrogando ed al teste;
4. Vero che a seguito dei lavori di demolizione scavo e ricostruzione eseguiti dalla soc. nell'adiacente CP_1 cantiere di via Lazaro Papi n.14, all'interno dell'immobile di proprietà dei sigg.ri si verificavano Pt_1 fessurazioni e crepe murarie sulle murature Ovest e Nord confinanti con il cantiere, come dimostrato da denuncia effettuata in data 4 luglio 2019 via pec dai sigg.ri alla Polizia Locale di IL ed al Comune di Pt_1
IL, di cui al doc. n. 21 da rammostrarsi all'interrogando ed al teste;
5. Vero che a seguito dei lavori di demolizione scavo e ricostruzione eseguiti dalla soc. nell'adiacente CP_1 cantiere di via Lazaro Papi n.14, nell'immobile di proprietà dei sigg.ri si verificavano crepe e fessurazioni Pt_1 sulla pavimentazione del salone espositivo, come dimostrato dalla denuncia effettuata in data 4 luglio 2019 via pec dai sigg.ri alla Polizia Locale di IL ed al Comune di IL, di cui al doc. n. 21, da rammostrarsi Pt_1 all'interrogando ed al teste;
6. Vero che a seguito delle lavorazioni eseguite dalla soc. nel limitrofo cantiere di via Lazzaro Papi n.14 si CP_1 formava una fessurazione che dal muro Ovest dell'immobile si protraeva in direzione Ovest-Est sul pavimento del salone espositivo intersecando la linea fognaria sottostante il salone espositivo, di poi risultata avallata;
7. Vero che a seguito dei lavori di demolizione scavo e ricostruzione eseguiti dalla soc. nell'adiacente CP_1 cantiere di via Lazaro Papi n.14 in IL, nell'immobile di proprietà dei sigg.ri si verificava lo Pt_1 sprofondamento e l'ammaloramento della linea fognaria sottostante la pavimentazione del salone espositivo, come anche da denuncia effettuata in data 4 luglio 2019 via pec dai sigg.ri alla Polizia Locale di IL ed Pt_1 al Comune di IL, di cui al doc. n. 21 da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
8. Vero che i danni alla fognatura si manifestavano in occasione della demolizione del fabbricato limitrofo e Co delle relative opere di scavo ad opera della soc. EI in Via Lazzaro Papi n.14, IL, ed in concomitanza con la comparsa delle fessurazioni e crepe comparse sulle murature;
9. Vero che a seguito della denuncia dei danni all'immobile da parte dei sigg.ri la soc. nel Pt_1 CP_1 maggio 2018, strumentava con vetrino tecnico la fessurazione comparsa sulla parete Ovest del salone espositivo che si protraeva sulla pavimentazione;
10. Vero che la soc. pagava la video ispezione della linea fognaria sottostante la pavimentazione del CP_1 salone espositivo dell'immobile dei sigg.ri eseguita dalla soc. in data 17.12.2018 e Pt_1 CP_6
05.03.2019, come da Fatture di cui al doc. n. 9 che si rammostrano all'interrogando ed al teste;
11. Vero che la soc. è una società specializzata in servizi tecnici relativi alle tubature di carico e Parte_3 scarico ed in particolare delle relative video ispezioni;
Cont
12. Vero che la soc. accettava il relativo preventivo e pagava l'intervento della soc. di CP_1
[...] che realizzava nel salone espositivo i pozzetti di ispezione necessari per l'esecuzione della video Persona_1 ispezione come da doc. n.30, che si rammostra all'interrogando ed al teste;
pagina 6 di 16 13. Vero che la video ispezione eseguita dalla soc. in data 05.03.2019 metteva in evidenza Parte_3
l'avvallamento della linea fognaria, la presenza di crepe multiple sulla tubatura, di rotture e crepe sulle giunzioni, nonché il disassamento delle giunzioni della linea fognaria sottostante la pavimentazione del salone espositivo, come da relazione tecnica della soc. di cui al doc. n. 8 da rammostrarsi Parte_3 all'interrogando ed al teste;
14. Vero che a seguito delle risultanze della detta video ispezione, la soc. a mezzo del suo legale con CP_1 email in data 21.05.2019, dichiarava di voler procedere al rifacimento della linea fognaria sottostante la pavimentazione del salone espositivo dell'immobile di proprietà come da doc. n. 12 che si rammostra Pt_1 all'interrogando ed al teste;
15. Vero che a seguito dei lavori di demolizione scavo e ricostruzione eseguiti dalla soc. nell'adiacente CP_1 cantiere di via Lazaro Papi n.14, IL, nell'immobile di proprietà dei sigg.ri si verificavano percolazioni Pt_1 sul muro di confine Ovest a partire dalla testata Nord del locale espositivo;
16. Vero che le dette percolazioni di cui al capitolo precedente, interne all'immobile, erano determinate dalla deformazione e perdita di pendenza della conversa di gronda dell'immobile di proprietà dei sigg.ri Pt_1 sprofondata a seguito dei lavori di demolizione, scavo e ricostruzione dell'adiacente cantiere della soc. CP_1 di via Lazzaro Papi n.14, IL;
17. Vero che la caduta di detriti dal ponteggio del limitrofo cantiere della soc. sull'immobile di CP_1 proprietà dei sigg.ri e lo sprofondamento della detta conversa determinavano la deformazione della Pt_1 canalina di gronda posta sopra la conversa;
18. Vero che nel novembre 2019 la soc. SI Edile di RI MM interveniva ripristinando la pendenza della conversa di gronda con apposito massetto autolivellante, fornendo e posando un nuovo canale di gronda, come da fattura n. 15 del 2019 di euro 2.432,00, di cui al doc n.11, che si rammostra all'interrogando ed al teste;
19. Vero che i sigg.ri pagavano alla soc. SI Edile di IU MM la somma di euro 2.432,00 di cui Pt_1 alla fattura n. 15/2019, relativa alla correzione della pendenza della conversa di gronda e fornitura e posa di nuovo canale di gronda, come da doc. n. 28, da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
20. Vero che a seguito dei lavori eseguiti dalla soc. nel cantiere di via Lazzaro Papi n.14, IL, le altre CP_1 proprietà adiacenti il cantiere subivano danni agli immobili e precisamente il Controparte_8
, l'Hotel di Via Lazzaro Papi n.18 e la parrocchia degli sita all'angolo della Via Colletta;
[...] CP_9
21. Vero che i sigg.ri commissionavano all'impresa i lavori straordinari di Pt_1 CP_10 Persona_1 riparazione dei danni arrecati dal limitrofo cantiere della soc. di Via Lazzaro Papi n.14 all'immobile di CP_1 loro proprietà sito in IL, Via Colletta 19, come da preventivo di cui al doc. n.22 da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
Cont
22. Vero che nei mesi di agosto e settembre 2021, l'impresa di procedeva Persona_1 all'esecuzione dei detti lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà dei sigg.ri relativi Pt_1 al rifacimento della fognatura sottostante la pavimentazione del salone espositivo e relativa pavimentazione del salone espositivo crepata, nonché riparazione delle percolazioni sul muro Ovest, umidità di risalita sul muro
Nord e delle crepe e fessurazioni sulle murature Ovest e Nord, come da Relazione del Direttore Lavori sub. doc. n.23 da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
23. Vero che durante i suddetti lavori di riparazione nel salone espositivo, di cui ai capitoli precedenti, la linea fognaria interrata messa a nudo risultava ammalorata come da Relazione del Direttore Lavori, sub. doc. n.23, da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
24. Vero che durante i suddetti lavori di riparazione nel salone espositivo, di cui ai capitoli precedenti, si accertava che era stata rotta, in occasione delle opere eseguite da , anche l'interrata tubazione CP_1 Cont antincendio di cui alla fattura n. 72 del 28.09.2021 di sostituzione della stessa dell'impresa di
[...]
sub. doc. n. 26 e come da Relazione del Direttore Lavori sub. doc. n. 23, da rammostrasi Persona_1 all'interrogando e al teste;
25. Vero che i sigg.ri pagavano all' impresa per l'esecuzione dei suddetti Pt_1 Controparte_11 lavori straordinari di ripristino dei danni arrecati all'immobile dal limitrofo cantiere della soc. la CP_1 somma di euro 73.200,00 comprensivi di iva, di cui alle fatture n.63 del 23.08.2021 pari ad euro 20.740,00, n.70 del 22.09.2021 pari ad euro 34.770,00, n.72 del 28.09.2021 pari ad euro 2.440,00, n.85 del 02.11.2021 pari ad pagina 7 di 16 euro 15.250,00 e relativi bonifici a saldo, di cui ai docc. nn. 24-25-26-27, che si rammostrano all'interrogando e al teste;
26. Vero che i sigg.ri pagavano al Geom. la somma di euro 4.313,92 per l'attività di Pt_1 Controparte_12 direzione lavori di riparazione dell'immobile e relativa pratica edilizia, come da Fattura n.18 del 04.02.2022 e relativo bonifico di cui al doc. n.28, che si rammostra all'interrogando e al teste;
27. Vero che la soc. LL IL RL conduce in locazione dal luglio 2016 l'immobile di proprietà dei sigg.ri sito in Via Colletta n.19, distinto in mappa Catastale al Foglio 529, Mappale 46-47, dove svolge l'attività di Pt_1 vendita di autovetture di prestigio come da contratto di locazione, di cui al doc. n.1, che si rammostra all'interrogando e al teste;
28. Vero che il conduttore dell'immobile soc. LL IL RL denunciava fin dal novembre 2016 i danni subiti dall'immobile condotto in locazione a seguito dei lavori eseguiti dalla soc. nell'adiacente cantiere di CP_1
Via Lazzaro Papi n.14, IL, quali crepe murarie, cedimento della fognatura e conseguenti crepe nella pavimentazione, umidità verso la muratura perimetrale confinante con il cantiere, come da lettera del conduttore di cui al doc. n. 14 che si rammostra all'interrogando e al teste;
29. Vero che il conduttore dell'immobile soc. LL IL RL chiedeva una pronta risoluzione dei detti danni di cui al capitolo precedente, minacciando di adire le vie legali e di denunciare i cedimenti strutturali verificatosi nell'immobile alle competenti autorità per valutare l'agibilità e la sicurezza dell'immobile locato, come da doc. n. 14 che si rammostra all'interrogando e al teste;
30. Vero che i sigg.ri corrispondevano al conduttore dell'immobile soc. LL IL RL a titolo di Pt_1 risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile e per l'impossibilità di svolgere la propria attività a causa dell'esecuzione dei lavori di riparazione dei danni subiti dall'immobile medesimo dovuti ai lavori dell'adiacente cantiere della soc. in Via Lazzaro Papi n.14, IL, la somma di euro 20.180,00, pari a CP_1 tre mensilità del canone di affitto, a mezzo della decurtazione delle mensilità di giugno-luglio-agosto del canone annuale 2021, come da documento n. 29, da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
31. Vero che la soc. , nel suo cantiere di Via Lazzaro Papi n.14 in IL, montava il ponteggio a fine aprile CP_1
2016 e lo smontava a fine luglio 2019; 32. Vero che tale ponteggio, di cui al capitolo precedente, invadeva la proprietà di cui è causa dei sigg.ri Pt_1 lungo un primo tratto confinante con il capannone a volta, un secondo trattato confinante con un tratto a doppia pendenza e un terzo tratto confinante con una copertura piana, come da doc. n.3, da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
33. Vero che da tale ponteggio di cui sopra, cadevano macerie che andavano ad ostruire i bocchettoni di scarico sul tetto e a deformare il canale di gronda dell'immobile di proprietà Pt_1
34. Vero che la soc. smontava tale ponteggio a fine luglio 2019, venti mesi dopo la data del 31.12.2017 CP_1 prevista per la fine dei lavori interferenti con la proprietà Pt_1
Gli attori si oppongono all'ammissione di prova per interpello e testi formulata dalle controparti e chiedono in ogni caso, sin d'ora, nel caso di ammissione, di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova delle controparti che dovessero essere dedotti ed ammessi, con i testi qui indicati.
Si indicano quali testi per i capitoli di prova sopra formulati ed a prova contraria:
- Geom. c.f. , residente in [...], in relazione Controparte_12 CodiceFiscale_4
a tutti i capitoli di prova;
- Sig. c.f. c/o LL IL RL, IL, Via Colletta n.19, in relazione a tutti i Tes_1 C.F._5 capitoli di prova;
- Sig. c.f. c/o LL IL RL Via Colletta n.19, in relazione a tutti i capitoli Testimone_2 C.F._6 di prova;
Cont
- Sig. c.f. c/o impresa di con sede in Persona_1 C.F._7 Persona_1
Casorate Primo, Via S. Protaso n.21, sui capitoli nn. 12 e 13 e da 21 a 25;
- Sig. c.f. , c/o impresa SI Edile con sede in Trivolzio, Via Delle Testimone_3 C.F._8
Gardenie n.3, sui capitoli da nn.15 a 18 e 33;
- Sig. c/o soc. , Buccinasco, Via Giotto, 7/B, sui capitoli da nn. 10 a 13. Controparte_13 CP_6
Si chiede ammissione di consulenza tecnica di ufficio volta ad accertare i danni arrecati alla fognatura e le cause, oltre che alla pavimentazione sovrastante del salone espositivo ed alla conversa di gronda dell'immobile pagina 8 di 16 di proprietà dei sigg.ri e dalla soc. appaltatrice durante l'esecuzione dei lavori Pt_1 Parte_2 CP_1 nel limitrofo cantiere, con particolare riferimento alla fognatura, nonché congruità sui costi di riparazione nonché anche volta a quantificare i danni arrecati al conduttore LL IL RL ed i relativi costi. Si chiede, inoltre, disporsi acquisizione del fascicolo di ATP, Trib. di IL, RG n.46188/2019.
Per CP_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: 1) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: respingere tutte le domande formulate dagli Attori nei confronti di perché infondate in punto di fatto e di diritto;
2) IN VIA CP_1
SUBORDINATA, NEL MERITO: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande avanzate dai Signori nei confronti della convenuta dichiarare tenuta a Pt_1 CP_1 Controparte_2 manlevare dal pagamento delle somme eventualmente liquidate a favore degli Attori;
3) IN OGNI CP_1
CASO: con il favore delle spese di lite, diritti e onorari anche di CTU e di CTP.
Per Controparte_2
Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata da in favore di in virtù della polizza CP_2 CP_1
n.108294084; IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO - Rigettare integralmente le pretese attoree siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, allo stato, non provate. - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande giudiziali, procedersi alla ripartizione interna delle responsabilità tra i soggetti ritenuti responsabili;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande giudiziali, contenere l'obbligo mallevatorio di entro i limiti del massimale di polizza, e nei limiti della responsabilità attribuita alla convenuta CP_2 CP_1[...
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre Rimb. Forf. 15%, IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Causa pervenuta all'attenzione del giudicante a seguito di riassegnazione disposta con provvedimento del 14.7.2025. e hanno convenuto in giudizio la quale a propria volta Parte_1 Parte_2 CP_1 ha chiamato in causa Controparte_2
Hanno esposto
• di essere proprietari dell'immobile sito in IL, Via Colletta n.19, locato fin dall'anno 2016 come autosalone alla soc. LL IL s.r.l., concessionario di auto di pregio;
• che la soc. dal marzo 2016, si occupava dei lavori di demolizione, scavo CP_1
(subappaltati alla e ricostruzione dell'edificio multipiano, Controparte_4 sito in IL, Via Lazzaro Papi n.14, direttamente confinante in aderenza con il fronte Nord-Est ed il lato Nord-Ovest della proprietà Pt_1
• che la soc. nell'aprile 2016, montava ponteggi sovrastanti ed invadenti la CP_1 proprietà mantenendoli fino all'aprile 2019, oltre la data prevista di fine lavori Pt_1 del 31.12.2017 (data ultima convenuta tra gli odierni attori e la committente dei lavori, soc. Bluestone);
• che durante l'esecuzione dei lavori arrecava gravi danni all'immobile di CP_1 proprietà dei sigg.ri Pt_1
• che alcuni danni sono stati riconosciuti nel corso di un a.t.p., ma che la stessa veniva contestata dagli odierni attori;
in particolare
• in punto di mancato riconoscimento dei danni subiti dalla fognatura,
• in punto di mancato riconoscimento dei danni alla conversa e canale di gronda
• in punto di calcolo dei mesi di permanenza del ponteggio della a confine, CP_1 pagina 9 di 16 interferente con la proprietà Pt_1
• che occorrerebbe altresì calcolare e richieste di risarcimento danni avanzate dal conduttore LL s.r.l. per danni subiti all'attività di quest'ultima a seguito dei lavori della e dei necessari lavori di sistemazione. CP_1
Nel corso del giudizio non è stata disposta la richiesta c.t.u. (istanza rinnovata in sede di precisazione delle conclusioni e discussione), e sono state svolte p.c. avanti all'originario giudice assegnatario della causa senza svolgere istruttoria.
Nell'ordine. In sede di a.t.p. il c.t.u. Volta ha escluso una correlazione causale con i lavori Persona_2 imputabili alla . Si è infatti espresso nei seguenti termini. CP_14
In merito alla fognatura, gli attori lamentano che i lavori avrebbero causato un affossamento e una rottura della fognatura medesima, nell'area sottostante il salone principale dell'immobile, oggetto di locazione a favore di Controparte_15
il c.t.u. ha escluso un nesso causale tra quanto riscontrato e i lavori svolti dalla convenuta
[...]
. CP_1
pagina 10 di 16 Per l'effetto, si confermano le conclusioni in sede di a.t.p.
Gli odierni attori hanno evidenziato, in senso contrario, quanto segue.
Circa i danni subiti dalla società conduttrice dei locali di proprietà degli attori, i.e. la società
si osserva quanto segue. Gli odierni attori contestano le conclusioni del Controparte_15
c.t.u. Se pure questi riconosce l'esistenza di danni, esclude che siano ascrivibili a in CP_1 quanto i danni alla pavimentazione ed alle strutture murarie dell'immobile degli attori avrebbero dovuto essere di proporzioni maggiori per creare un avvallamento della misura di mm 125 alla fognatura. Il c.t.u. ritiene infatti che sia venuto in rilievo un avvallamento almeno pari al diametro della tubazione, ritenendola, sul solo e singolare presupposto della tipologia esecutiva ed epoca di costruzione, probabilmente di 125 mm, tanto da risultare piena di acqua. Il c.t.p. di parte attrice ha invece rilevato come la tubazione non fosse piena di liquidi (cfr. pag. 5 sub. doc. n. 20: “La fognatura […] non risulta essere di 125 mm ma di entità inferiore, di pagina 11 di 16 conseguenza si giustifica la presenza di crepe nella misura riscontrata”). Si allega (oltre al fatto che apparirebbe singolare la stranezza nel valutare un elemento misurabile, come il diametro di una tubatura, sulla base della “tipologia esecutiva ed epoca di costruzione”: da tale incertezza deriva, a catena, il dubbio se la tubazione fosse di 125 mm o se di tale misura fosse l'avvallamento individuato) che il cedimento non sarebbe stato della misura indicata dal consulente di 12,5 cm, ma inferiore, sicché verrebbe meno l'ipotetico presupposto della presunta non riconducibilità del danno alla fognatura ai lavori eseguiti dalla perché in CP_1 misura non congruente con le crepe. Il c.t.u. rileva poi come la modalità esecutiva adottata per realizzare gli scavi (top-down) minimizzerebbe i cedimenti del fronte di scavo e che il tratto avallato si sviluppa in una zona che non prevederebbe scavi sul fronte Ovest, ma si osserva che minimizzare non vuole dire escludere i detti cedimenti. Il c.t.p. ha invece rilevato (cfr. pag. 7 CTP, doc.n.20) che l'effetto dello scavo è di decomprimere il terreno inizialmente in equilibrio e provocare la frana delle pareti… per evitare tale inconveniente è necessario predisporre un elemento strutturale (generalmente una paratia)… le pressioni orizzontali agiscono sulla paratia che si flette. Se lo scavo è troppo profondo o la paratia non è adeguatamente rigida, possono comunque darsi crolli e smottamenti parziali o totali…; tali circostanze risulterebbero compatibili con i danni alla fognatura, pavimentazione e muratura manifestatisi. Secondo il c.t.p. sarebbe poi il c.t.u. non avrebbe tenuto conto dei danni alle proprietà limitrofe al cantiere. Ancora: a testimonianza dello smottamento che ha subito il suolo, a seguito dei lavori si è scoperto che non solo la tubatura fognaria è risultata ammalorata ma anche la tubatura antincendio, verosimilmente a seguito dello smottamento del pavimento/sottofondo (doc. 23). L'ammaloramento di entrambe le linee di tubature è indicativo della riconducibilità agli smottamenti dovuti al cantiere . Del resto lo stesso CP_1
c.t.u. a pag. 16 della consulenza in risposta alle osservazione del c.t.p. scrive: “il ctu conferma una correlazione tra le crepe della parete e le crepe a pavimento nelle immediate vicinanze della stessa come conseguenza dei lavori del limitrofo cantiere” Ed ancora a pag.11 della Consulenza: “in corrispondenza dell'asse di tale tratto di fognatura.. si è ricavato uno scostamento massimo del pavimento della linea media di circa 10 mm.” Quindi il c.t.u. rileva un avvallamento del pavimento. Infine, la stessa soc. scriveva in merito alla proprietà CP_4 all'interno della relazione di sopralluogo (doc. n. 4), effettuata prima dell'esecuzione Pt_1 delle opere di demolizione e scavo di cui è causa, che “la pavimentazione non presenta anomalie”, con la conseguente dimostrazione che lo stato dei luoghi, nella specie la pavimentazione, prima dei lavori di demolizione, era perfetta e senza alcun danno.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue. Anzitutto il c.t.p. di parte convenuta non svolge osservazioni sulle modalità di quantificazione del diametro da parte del c.t.u.: che se davvero fossero state singolari, avrebbero meritato ben altra attenzione (né si comprende più di tanto il rilievo sulle corrette tecniche di realizzazione dei lavori di scavo mediante apposizione di paratie) Il punto, tuttavia, è che le osservazioni più pregnanti non appaiono condivisibili. In ogni caso, e anzitutto, la misura di mm 125 trova conferma anche nel preventivo svolto per l'attore da un'impresa terza, nel quale si prevede la posa di un tratto di tubazione di fornitura pagina 12 di 16 di mm 125 (cfr. doc. 18 attore, pag. 2). Il c.t.u. afferma poi che se la tubatura si fosse avvallata di 12,5 cm (fermo restando, come nota il c.t.u., che l'avvallamento del pavimento, nel tratto della fognatura, appare essere in dati punti al massimo di 10 mm), dato che la stessa è posta sottoterra e a distanza dai lavori (dunque, sembrerebbe, in tesi meno esposta agli effetti di questi ultimi), i danni alla pavimentazione in superficie sarebbero stati sicuramente maggiori di quelli rilevati. Al ché replica il c.t.p. allegando che il cedimento non era di 12,5 cm ma inferiore. Come dire: i danni alla pavimentazione ci sono stati e sono inferiori a quelli che ci sarebbero stati se l'avvallamento fosse stato di 125 mm, proprio perché non c'è stato un avvallamento così importante, bensì di misura inferiore. In altri termini (sembrerebbe): avvallamento in misura inferiore → danni di rilievo inferiori, dunque → piena compatibilità causale con i lavori. Ora, il c.t.u., in sede di repliche alle osservazioni, ha così evidenziato: “si conferma che la videoispezione mostra la linea analizzata dal CTU avvallata come indicato e piena di liquido”. La tesi del c.t.u. appare avvalorata dal doc. 8 prodotto da parte attrice;
si tratta degli esiti di una videoispezione già disposta prima della causa e di cui i consulenti tecnici si sono avvalsi. Alla pag. 10 (video n. 8) il report evidenzia quanto segue.
La descrizione sembra evidenziare un'impossibilità di visionare i tubi in assoluto. Consegue l'infondatezza della tesi del c.t.p. di parte attrice (impregiudicata la bontà della tesi del c.t.u.). La tesi del c.t.u. non si presta a essere smentita dal fatto che il procuratore legale della avrebbe dichiarato all'avvocato di parte attrice l'intenzione dei suoi clienti di CP_14 procedere al rifacimento del tratto di fognatura (si riporta la email n. 12).
Si tratta infatti di argomento non concludente, perché nulla esclude che la parte convenuta (che non risulta certo direttamente impegnata da una email del suo legale), di seguito alle proprie originarie intenzioni (alle quali non è giuridicamente vincolata), possa avere nutrito dei dubbi sul fatto di essere stata causa dei lavori. Per il vero, la tesi del c.t.u. (i danni, in caso di sprofondamento di mm 125, sarebbero stati maggiori), potrebbe apparire non del tutto convincente (da un punto di vista logico, si potrebbe parlare di fallacia di negazione dell'antecedente: se non si vedono gli effetti non c'è la causa), ma non sono emersi argomenti idonei a revocarne in dubbio la portata. A parte l'impostazione, priva di fondamento, del c.t.p., si osserva che parte attrice allega il fatto che prima dell'inizio dei lavori sarebbe stata svolta un'ispezione dei luoghi da parte di una società ( , la quale ne avrebbe rilevato il buono stato (doc. 4 attori). Purtroppo tale relazione CP_4 nulla dice in ordine allo stato delle fognature, evidenziando piuttosto che la pavimentazione pagina 13 di 16 dei locali sovrastanti non presentava crepe. Ora, è pacifico che crepe di seguito ve ne siano state, ma ciò non vale a dimostrare altresì che le stesse si siano propagate a seguito dell'alterazione dello stato delle fognature e che quindi anche queste ultime siano state danneggiate dai lavori. Insomma: la prova del nesso causale non è stata raggiunta. Con tutto ciò che ne consegue in punto di obbligo risarcitorio.
Al riguardo, gli attori espongono che i danni all'immobile e in particolare alla fognatura hanno determinato un pregiudizio nei confronti del conduttore LL IL che utilizza l'immobile per svolgere attività commerciale (salone espositivo auto di lusso). In citazione, si dà atto di una richiesta di risarcimento danni presentata del conduttore almeno nella misura di € 20.180,00, ovvero pari alla decurtazione di tre mensilità di canone di locazione. Solo in sede di memoria n. si rappresenta lo svolgimento di lavori nel salone per la durata di due mesi nel 2021 e viene prodotta una dichiarazione del conduttore datata giugno 2022 dove LL conferma di avere ottenuto la decurtazione dei canoni di giugno, luglio e agosto 2021. LL s.r.l. avrebbe subito un forte disagio nello svolgimento della sua attività già a partire del 2016 a causa dei lavori svolti da . Inoltre, in virtù delle riparazioni realizzate nel 2021 non CP_1 ha potuto godere dell'immobile per due mesi. Ora, si osserva che non vi è prova dell'effettiva decurtazione del canone e quindi del diritto dell'attrice a rivalersi sull'odierna convenuta. Non basta, in tale senso, una dichiarazione di quietanza (doc. 29), che di per sé nulla dice sull'an e sul quantum del pagamento nei confronti di un soggetto terzo. Peraltro l'importo era tale che sarebbe stato opportuno e necessario una prova documentale quale un estratto conto. A monte poi l'elaborato tecnico reso in sede di a.t.p. ha escluso un nesso di causalità tra i lavori e le lesioni riscontrate nella pavimentazione (in ragione dell'orientamento, della loro distribuzione e per l'entità delle medesime), e tenuto conto che nel corso degli anni la pavimentazione ha senz'altro subito trasformazioni ed è stata gravata da carichi importanti. Il c.t.p. di parte attrice ha contestato le conclusioni con una serie di spiegazioni per così dire
“storiche” sullo stato della pavimentazione, definite come soggettive dal c.t.u. in sede di repliche. Ora, la relazione ante lavori eseguita da (supra citata) attesterebbe CP_4
l'assenza delle lesioni sui pavimenti;
ne conseguirebbe la difficoltà di revocare in dubbio il nesso causale tra le stesse e lo svolgimento dei lavori da parte di . Tuttavia, si tratta di CP_14 un elemento insufficiente per integrare pienamente la prova di un nesso di causa, che non emerge né dalla lettura dell'a.t.p. né dalla prospettazione del c.t.p. Rimane poi assorbenti il difetto di prova del quantum del danno già supra evidenziato.
Circa i danni relativi alla riparazione della gronda, gli attori espongono di essere stati costretti a svolgere dei lavori di livellamento della conversa della gronda che sarebbe sprofondata a causa della caduta di detriti dal cantiere . CP_1
A sostegno della domanda di condanna di risarcimento delle spese sostenute e Pt_1 Pt_2 allegano il buono stato ante lavori della gronda, la quale sarebbe stata sostituita solo
[...] pagina 14 di 16 nel 2006, e producono la fattura della ditta che si è occupata delle riparazioni (doc. 11 att.). Il c.t.u., in sede di a.t.p., sottolinea che la presenza di detriti non giustifica la sostituzione della gronda, se si considera che nella posizione in cui essa si trova non sono state eseguite lavorazione e che in ogni caso non è possibile valutare quale fosse la morfologia e lo stato di conservazione della conversa dato che è stata sostituita (pag. 9 relazione). Il ctp dei ricorrenti ha sottolineato come la gronda sia sprofondata non solo a causa dei detriti ma anche per via dei lavori di scavo. Il c.t.u. ha tuttavia ribadito di non aver rilevato segni di sprofondamento. Consegue il rigetto della domanda.
Circa l'indennità per la permanenza del ponteggio, gli attori chiedono la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 30.692,39 a titolo di indennità per aver CP_1 mantenuto per la durata di 39 mesi un ponteggio sul loro immobile. Posto che l'indennità per il danno determinato dall'accesso al fondo per eseguire dei lavori da parte del vicino ex art. 843, co. 2, c.c. è eventualmente dovuta dal proprietario del fondo adiacente e non dall'appaltatore, nei confronti di quest'ultimo si può chiedere il risarcimento del danno a titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c., di cui occorre allegare e provare tutti gli elementi costitutivi. Nel caso in esame, dato per assodato che i lavori si siano protratti per lungo tempo, manca anzitutto la prova della colpa dell'appaltatore alla base di questa eccessiva durata. In relazione al danno poi gli attori espongono genericamente la caduta di detriti e i danni subiti dal conduttore dell'immobile senza specificare la natura di questi pregiudizi, oltre a non fornirne alcuna prova. Per queste ragioni la domanda deve essere rigettata.
Consegue che la deve essere condannata unicamente per i danni già evidenziati come CP_1 derivanti dalla sua attività in sede di a.t.p., pari a € 20.290,99, di cui però € 15.990,99 derivanti dall'occupazione della facciata con i ponteggi. Ora, si è visto come tali danni non siano risarcibili né indennizzabili. Non sono risarcibili perché non ne è provato l'ammontare, non sono indennizzabili perché l'istanza avrebbe dovuto essere rivolta contro il proprietario del fondo confinante. Consegue che i danni devono essere ricalcolati in € 5.000,00. Credito di valore, sullo stesso sono dovuti rivalutazione e interessi. I primi in base all'indice istat prezzi al consumo, dal fatto (che si individua al più tardi al 15.1.2018) alla data della presente sentenza, i secondi sulla somma di anno in anno rivalutata in base all'art. 1284 c. I c.c. Dal giorno successivo alla data della presente sentenza, essendo la somma ormai quantificata e quindi risultando possibile per il debitore adempiere, sono dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1284 c. IV c.c.
Circa la pretesa manleva di parte avverso la terza chiamata CP_1 Controparte_2
quest'ultima allega che l'evento per cui è causa si è verificato fra il 2016 ed il 2017
[...] ovverosia in epoca anteriore alla stipula della copertura assicurativa (30.06.2018, fino al 30.6.2019). pagina 15 di 16 La polizza in effetti, coprendo il rischio di responsabilità civile dell'assicurata, non attribuisce rilievo al momento della richiesta di risarcimento, bensì a quello dell'insorgenza dell'obbligo risarcitorio. I lavori sono durati fino al 2019, tuttavia non vi è la prova che i danni si siano verificati nel lasso di tempo coperto dalla polizza. Del resto, gli odierni attori elencano i danni subiti già in una comunicazione datata gennaio 2018 (cfr. doc. 6). Consegue che gli stessi non possono essere coperti da una polizza stipulata successivamente.
Per questi motivi
la domanda di manleva è respinta.
In punto di spese, parte è tenuta al pagamento delle spese di lite in misura pari a € CP_1
3000,00, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a., per il giudizio ordinario, nonché di € 2300,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. in relazione al procedimento di a.t.p., a favore degli attori, unitariamente considerati. e non sono tenuti al pagamento delle spese di lite di parte Parte_1 Parte_2
se pure totalmente vittoriosa, le spese della stessa sono da Controparte_2 porre a carico anzitutto della chiamante, i.e. Le spese di a.t.p. sono da porre a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta CONDANNA
CP_1 al pagamento in favore di e (unitariamente considerati) Parte_1 Parte_2
• di € 5.000,00 oltre rivalutazione in base all'indice istat prezzi al consumo dal 15.1.2018 fino alla data della presente sentenza, oltre a interessi sulla medesima somma di anno in anno rivalutata, fino alla data della presente sentenza, in base all'art. 1284 c. I c.c., oltre agli interessi in base all'art. 1284 c. IV c.c. a far tempo dal giorno successivo e fino al saldo effettivo
• di € 3000,00, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. per il presente procedimento nonché di € 2300,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. in relazione al procedimento di a.t.p. al pagamento in favore di di € 3000,00, oltre spese generali 15% Controparte_2
c.p.a. e i.v.a. DICHIARA Che le spese di c.t.u. sono da porre a carico di CP_1
IL, 17 settembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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