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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/09/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 658/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore (p.i. ) e (c.f. ) con P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
l'avv. Cristian Amoroso
Appellanti contro
(c.f. ) e (c.f. PA C.F._2 P_
) entrambi con l'avv. Edda Grasselli C.F._3
Appellati
Oggetto: Domanda ex art.389 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
1.Previo accertamento che la società ha effettuato, in Parte_1 esecuzione del lodo arbitrale annullato ed in seguito alle procedure di pignoramento presso terzi subite, pagamenti per l'importo capitale di € 492.463,06 o della diversa superiore somma che risulterà nel corso dell'istruttoria, condannarsi i convenuti
[...] e , per la quota del 50% ciascuno, alla restituzione PA P_ in favore della stessa società di tale somma, oltre agli interessi legali con decorrenza da ciascun pagamento fino alla data di effettiva restituzione, oltre a rivalutazione se applicabile;
2. Previo accertamento che la soc. ha corrisposto la somma di € 25.721,00 a Pt_1 titolo di spese e competenze legali liquidate nel giudizio di appello n. 3697/2018 Corte
d'Appello di Venezia a favore del procuratore degli odierni convenuti avv.
[...]
come delegato a ricevere il pagamento, condannarsi gli stessi, ciascuno per la CP_3 quota di spettanza, alla restituzione a favore dell'attrice di tale somma, oltre agli interessi legali dal pagamento alla effettiva restituzione;
3.Condannarsi e , in solido tra loro, al PA P_ risarcimento dei danni in favore degli attori, a titolo di danno emergente e in ragione dei rispettivi esborsi, per l'importo complessivo di € 56.739,74, oltre a rivalutazione ed interessi da ciascun pagamento fino al saldo effettivo;
4. Condannarsi e , in solido tra loro, al PA P_ risarcimento degli ulteriori danni alla società quali il danno di immagine, per Pt_1 le causali di cui in narrativa, da liquidarsi in via equitativa, nonchè i danni derivanti dalle sanzioni ed interessi applicati agli omessi versamenti IVA negli anni in cui sono state pignorati i canoni, per l'impossibilità di effettuare i pagamenti, pari ad € 10.049,56
e a quelli successivamente liquidati o alla diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della espletanda istruttoria;
5. In ogni caso, spese e competenze di causa rifuse, con spese generali ed accessori di legge.
Per parte appellata
1) rigettarsi tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto e in diritto e/o dichiararsi la loro inammissibilità o improcedibilità, in quanto sono già state oggetto di domanda e decisione da parte della Corte di Cassazione e, nel caso di quella relativa alla tassa di registrazione del lodo, la stessa è stata oggetto di provvedimento di sgravio;
2) revocarsi o ridursi, come da domanda, il sequestro conservativo;
3) con rifusione di spese e compensi di lite.
MOTIVAZIONE pag. 2/10 e con atto di Parte_1 Parte_1 citazione ritualmente notificato a e PA P_
proponevano avanti al Tribunale di Vicenza un giudizio avente ad oggetto una
[...] richiesta restitutoria ex art. 389 c.p.c. relativamente alle somme pagate in forza del Lodo
Arbitrale del 23.5.2018, confermato in appello con sentenza n. 1667/2021 e poi annullato dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 24.1.2023 nel procedimento n.
22670/2021, indicate in euro 492.463,06, chiedendo inoltre il risarcimento del danno ulteriore subito a causa dell'instaurazione del procedimento poi annullato in Cassazione.
e si costituivano avanti al Tribunale di PA P_
Vicenza con rituale comparsa di costituzione e risposta chiedendo in via riconvenzionale di accertare il diritto alla liquidazione della quota con conseguente condanna al pagamento dell'importo dovuto (“Accertato che, a seguito della dichiarazione del sig. di non voler proseguire nella società con gli Parte_1 eredi del socio i convenuti eredi hanno maturato un diritto a vedersi Persona_1 liquidato il valore della quota del 50% della società CSR s.n.c.; determinato, quindi, il valore della società ora s.a.s., comprensiva di Parte_2 avviamento e immobili;
condannare nonchè in Parte_1 solido, ovvero in via sussidiaria, il socio illimitatamente responsabile sig. Pt_1
, a pagare ai convenuti, pro quota, la somma corrispondente al 50% del valore
[...] della società nella misura non inferiore ad di € 790.000, o in quella anche maggiore che emergerà all'esito della CTU, detraendo eventuali somme già incassate dai convenuti. 5) La somma di cui al punto 4) andrà rivalutata e maggiorata di interessi moratori ed ex art. 1284 IV comma c.c. a far data dalla scadenza del termine di cui all'art. 2289 c.c. “).
Il Tribunale di Vicenza, a seguito di eccezione di incompetenza funzionale sollevata dai convenuti in comparsa di risposta su una parte delle domande e dell'adesione all'indicazione del giudice competente da parte degli attori nella successiva memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., con ordinanza del 16 gennaio 2024 disponeva la separazione delle domande restitutorie assegnando termine per la riassunzione della causa davanti alla competente Corte d'Appello.
pag. 3/10 Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori riassumevano il giudizio proponendo le seguenti domande: “1) Previo accertamento che la società
[...] ha effettuato, in esecuzione del lodo arbitrale annullato ed in Parte_1 seguito alle procedure di pignoramento presso terzi subite, pagamenti non dovuti per
l'importo capitale di € 492.463,06, condannarsi i convenuti PA
e , per la quota del 50% ciascuno, alla restituzione in favore
[...] P_ della stessa società di tale somma, oltre agli interessi legali con decorrenza da ciascun pagamento fino alla data di effettiva restituzione;
2) Previo accertamento che la soc. ha corrisposto la somma di € 25.721,00 a Pt_1 titolo di spese e competenze legali liquidate nel giudizio di appello n. 3697/2018 Corte
d'Appello di Venezia a favore del procuratore degli odierni convenuti avv.
[...]
come delegato a ricevere il pagamento, condannarsi gli stessi, ciascuno per CP_3 la quota di spettanza, alla restituzione a favore dell'attrice di tale somma, oltre agli interessi legali dal pagamento alla effettiva restituzione;
3) Condannarsi e , in solido tra loro, al PA P_ risarcimento dei danni in favore degli attori, a titolo di danno emergente e in ragione dei rispettivi esborsi, per l'importo complessivo di € 80.310,39, oltre a rivalutazione ed interessi da ciascun pagamento fino al saldo effettivo
4) Condannarsi e , in solido tra loro, al PA P_ risarcimento degli ulteriori danni alla società quali il danno di immagine, per Pt_1 le causali di cui in narrativa, da liquidarsi in via equitativa, nonchè i danni derivanti dalle sanzioni ed interessi applicati agli omessi versamenti IVA negli anni in cui sono state pignorati i canoni, per l'impossibilità di effettuare i pagamenti, pari ad €
10.049,56 o alla diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della espletanda istruttoria;
5) Spese e competenze di causa rifuse, con spese generali ed accessori di legge, distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 CPC. “
I convenuti depositavano comparsa di costituzione rilevando che, a fronte della domanda restitutoria formulata dagli attori, gli stessi vantano un diritto di credito nei confronti della CSR e del socio per la liquidazione della quota del 50% in qualità di eredi del de cuius ex art. 2284 cod.civ. e 2289 cod.civ. e che pertanto la somma richiesta pag. 4/10 dagli appellanti non andava restituita dovendosi decurtare a parziale pagamento della maggior somma dovuta per la liquidazione della quota.
In ogni caso i convenuti contestavano la domanda di risarcimento chiedendone il rigetto.
In particolare quanto al pagamento delle somme a titolo di danno emergente osservavano che relativamente alla somma di € 23.959,00 richiesta per la registrazione del lodo, l'annullamento del medesimo comportava la revoca dell'imposta di registrazione come da provvedimento di sgravio emesso dall'Agenzia delle Entrate (e depositato quale doc. 19). Contestavano l'asserito danno patito “a causa dell'avvio da parte dei convenuti di un procedimento arbitrale illegittimo” tenuto conto che l'avvio dell'azione si era reso necessario perché gli attori non avevano liquidato la quota nel periodo di sei mesi indicato dall'art. 2289 cod.civ.
Quanto alle spese legali osservavano che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del
24.1.2023, aveva liquidato le spese dei giudizi, sia quello di legittimità sia quello di
Appello, ma non aveva condannato a pagare le spese di arbitrato nonostante controparte avesse richiesto “la condanna alle spese e compensi di ogni fase e grado del giudizio”.
La statuizione sulle spese e compensi dell'arbitrato risultava quindi già oggetto di decisione da parte della Corte di Cassazione che aveva rigettato la domanda già svolta dalla controparte statuendo espressamente che le sole “spese del presente giudizio e quelle di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo”. Gli appellati eccepivano, inoltre, la non congruità delle stesse e la mancata dimostrazione degli acconti già versati.
Gli appellati contestavano la domanda relativa al danno patito in conseguenza al mancato versamento dell'iva e al danno all'immagine in quanto infondate
All'udienza del 9 settembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Ragioni della decisione.
Va preliminarmente rilevato come il thema decidendum del presente giudizio e' limitato alla domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c. proposta da Parte_1
e non trattandosi né di giudizio di rinvio, né di
[...] Parte_1
pag. 5/10 riproposizione delle domande sulle quali verteva la sentenza cassata ex art. 393 c.p.c..
Pertanto l'eccezione di compensazione svolta dai convenuti risulta inammissibile perché precluso in questa sede l'esame del rapporto sostanziale in essere tra le parti in causa oggetto del giudizio avanti al Tribunale di Vicenza. Come osservato dalla Suprema
Corte: ”Il giudizio previsto dall'art. 389 c.p.c. soddisfa l'esigenza dell'interessato di conseguire, al più presto, la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione poi annullata;
ne deriva che l'oggetto di tale giudizio è esclusivamente rivolto ad ottenere effetti restitutori o ripristinatori, a differenza del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., che ha invece ad oggetto la definitiva statuizione dei rapporti di dare e avere tra le parti. (Nella specie, relativa ad un giudizio per le restituzioni promosso dopo la mancata riassunzione di quello di rinvio, la S.C. ha confermato la statuizione di merito di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti con l'azione restitutoria)”.( così Cass.civ. n. 12365/2024).
Va inoltre rilevato come, diversamente da quanto opinato dal patrocinio degli appellati, non può essere in questa sede fatto valere quale controcredito in compensazione il credito per la liquidazione della quota oggetto del giudizio avanti al Tribunale di
Vicenza tenuto conto che in tale giudizio il Tribunale si è già pronunciato sulla domanda ivi formulata nei seguenti espressi termini “in accoglimento della domanda riconvenzionale gli attori devono essere condannati a pagare ai convenuti il valore della quota se eccedente quanto già ricevuto dagli stessi e dovuto in restituzione, in base alla pronuncia che verrà adottata dalla Corte d'appello “(così in motivazione pag.12 sentenza n.2997/2024 Tribunale di Vicenza).
Tanto premesso va evidenziato come rispetto alla somma chiesta dagli attori in restituzione sono state svolte dai convenuti contestazioni anche in ordine al quantum.
In relazione alla domanda restitutoria parte attrice ha infatti domandato di accertare che
“la società ha effettuato, in esecuzione del lodo Parte_1 arbitrale annullato ed in seguito alle procedure di pignoramento presso terzi subite, pagamenti non dovuti per l'importo capitale di € 492.463,06” e inoltre “che la soc. ha corrisposto la somma di € 25.721,00 a titolo di spese e competenze legali Pt_1 liquidate nel giudizio di appello n. 3697/2018 Corte d'Appello di Venezia a favore del
pag. 6/10 procuratore degli odierni convenuti avv. come delegato a ricevere il Controparte_3 pagamento”
Ciò premesso va sottolineato come era onere di parte attrice allegare e provare gli esborsi effettuati a fronte del venir meno del titolo tenuto conto che sul punto, a fronte dell'allegazione attorea di avvenuto versamento della somma di euro 492.463,06, parte convenuta non contesta l'avvenuto versamento del minor importo pari ad euro
478.517,30 dimettendo a comprova i documenti nn. 19,20,21,24 e 25 . Va pertanto riconosciuta solamente tale minor somma posto che al fine di comprovare il maggior importo indicato dal procuratore attoreo non risultano valorizzabile la comunicazione via mail dimessa quale documento n.9 in quanto la medesima non può valere quale riconoscimento in quanto espressamente contiene l'indicazione che “tale conteggio non
è stato ancora verificato dal cliente e pertanto non può costituire alcun riconoscimento”, né risulta valorizzabile il documento 10 che risulta del tutto privo di specifico riferimento al credito oggetto di causa .
Quanto all'ulteriore importo richiesto in restituzione quali somme versate a titolo di spese legali va rilevato come parte convenuta non ha specificamente contestato l'avvenuto pagamento da parte della società della somma di euro 25.721,00 a Pt_1 titolo di spese e competenze legali liquidate nel giudizio di appello n.3697/2018 Corte
d'Appello di Venezia a favore del procuratore degli odierni convenuti avv.
[...]
come delegato a ricevere il pagamento e pertanto va riconosciuto in CP_3 restituzione in favore degli attori anche tale importo. Diversamente da quanto dedotto dal procuratore di parte convenuta le stesse andavano richieste in questo giudizio poichè come osservato dalla Suprema Corte “La cassazione senza rinvio della sentenza d'appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali con conseguente competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza annullata, a norma dell'art 389
c.p.c., a conoscere della domanda di ripetizione delle somme pagate a tale titolo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna alla restituzione delle spese pagate in esecuzione della sentenza d'appello, da parte del danneggiato in un sinistro stradale, a seguito della pronuncia che, in accoglimento dell'impugnazione di legittimità, aveva cassato la decisione di secondo grado e, decidendo nel merito, liquidato il danno in una somma maggiore rispetto a pag. 7/10 quella determinata dal giudice di primo grado, compensando le spese del giudizio in ragione della reciproca, parziale soccombenza). (cfr. Cass.civ. n.5314/2025).
Sulla complessiva somma di euro 504.238,30 ( euro 478.517,30 più euro 25.721,00) sono dovuti gli interessi legali dalla domanda (notifica atto di citazione 3.6.2023) al saldo effettivo.
Ciò posto, ritiene il Collegio che debbono viceversa essere integralmente rigettate le domanda di risarcimento del danno formulate dagli appellanti in questa sede (“a titolo di danno emergente e in ragione dei rispettivi esborsi, per l'importo complessivo di €
80.310,39, oltre a rivalutazione ed interessi da ciascun pagamento fino al saldo effettivo” nonché “al risarcimento degli ulteriori danni alla società quali il Pt_1 danno di immagine, per le causali di cui in narrativa, da liquidarsi in via equitativa, nonchè i danni derivanti dalle sanzioni ed interessi applicati agli omessi versamenti
IVA negli anni in cui sono state pignorati i canoni, per l'impossibilità di effettuare i pagamenti, pari ad € 10.049,56 o alla diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della espletanda istruttoria”)
Quanto agli asseriti danni emergenti va in principalità rilevato come a fronte della contestazione dei convenuti era onere degli attori dedurre specificamente quali siano i pagamenti effettuati e documentarne l'effettivo esborso onere che non è stato adempiuto dalla parte che si è limitata genericamente a richiedere “la rifusione di tutte le spese sostenute in conseguenza dell'avvio del procedimento arbitrale, comprese quelle di assistenza tecnica, pari a complessivi euro 80.310,39 ( salava diversa quantificazione, come documentate nell'all.12 fascicolo sequestro)” ( cfr. atto di riassunzione pag.4) dimettendo quale all.11 ( rectius all.12 fascicolo sequestro) un mero prospetto redatto dalla stessa parte senza alcuna documentazione a comprova degli effettivi pagamenti sicchè non può essere riconosciuta alcuna somma a tale titolo.
Vanno escluse le somme per la registrazione del lodo (pari ad euro 23.959,00) poiché come comprovato dai convenuti è intervenuto il provvedimento di sgravio (doc. 17), somme peraltro che lo stesso procuratore attoreo in sede di scritti conclusivi assume effettivamente come non dovute.
Quanto alla richiesta relativa al risarcimento del danno “per omesso pagamento dell'iva sui canoni di locazione in favore dell'Erario per circa cinque anni” la domanda va pag. 8/10 rigettata tenuto conto in via principale che non risulta configurato né astrattamente configurabile alcun nesso causale tra la domanda restitutoria promossa nel presente giudizio a seguito della pronuncia della Cassazione e gli inadempimenti tributari posti in essere dalla società Parte_1
Ritiene il Collegio che non vada riconosciuto alcun risarcimento del danno né per le sanzioni tributarie né per il danno all'immagine in totale assenza di allegazione e prova in ordine ai presupposti
Conclusivamente la domanda formulata da Parte_3
va dunque accolta e per l'effetto e Parte_1 PA P_
, per la quota del 50% ciascuno, vanno condannati a pagare la complessiva somma
[...] di euro 504.238,30 oltre interessi legali dalla domanda (3.6.2023 notifica atto di citazione in primo grado) al saldo.
Le spese processuali del presente grado sostenute da Parte_1
[.. e vanno poste a carico di e Parte_1 PA P_
, secondo la regola della soccombenza e, in considerazione del limitato oggetto
[...] della decisione, vanno liquidate, in assenza di nota spese, in complessivi euro 7.831,00 per compenso professionale in base ai parametri di cui al DM 55/14, nei valori minimi tenuto conto del valore della controversia (secondo il quantum riconosciuto -scaglione da euro 520.001 a euro 1.000.000) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) oltre euro 1.241,00 per spese e oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e PA
, per la quota del 50% ciascuno a pagare a P_ Parte_1
e la complessiva somma di euro 504.238,30 oltre interessi legali
[...] Parte_1 dal 3.6.2023 al saldo effettivo;
2) condanna e , in solido tra loro, a PA P_ rifondere a e le spese processuali Parte_1 Parte_1
pag. 9/10 del presente giudizio, liquidate in euro 7.831,00 per compensi professionali, euro
1.241,00 per spese oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 658/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore (p.i. ) e (c.f. ) con P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
l'avv. Cristian Amoroso
Appellanti contro
(c.f. ) e (c.f. PA C.F._2 P_
) entrambi con l'avv. Edda Grasselli C.F._3
Appellati
Oggetto: Domanda ex art.389 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
1.Previo accertamento che la società ha effettuato, in Parte_1 esecuzione del lodo arbitrale annullato ed in seguito alle procedure di pignoramento presso terzi subite, pagamenti per l'importo capitale di € 492.463,06 o della diversa superiore somma che risulterà nel corso dell'istruttoria, condannarsi i convenuti
[...] e , per la quota del 50% ciascuno, alla restituzione PA P_ in favore della stessa società di tale somma, oltre agli interessi legali con decorrenza da ciascun pagamento fino alla data di effettiva restituzione, oltre a rivalutazione se applicabile;
2. Previo accertamento che la soc. ha corrisposto la somma di € 25.721,00 a Pt_1 titolo di spese e competenze legali liquidate nel giudizio di appello n. 3697/2018 Corte
d'Appello di Venezia a favore del procuratore degli odierni convenuti avv.
[...]
come delegato a ricevere il pagamento, condannarsi gli stessi, ciascuno per la CP_3 quota di spettanza, alla restituzione a favore dell'attrice di tale somma, oltre agli interessi legali dal pagamento alla effettiva restituzione;
3.Condannarsi e , in solido tra loro, al PA P_ risarcimento dei danni in favore degli attori, a titolo di danno emergente e in ragione dei rispettivi esborsi, per l'importo complessivo di € 56.739,74, oltre a rivalutazione ed interessi da ciascun pagamento fino al saldo effettivo;
4. Condannarsi e , in solido tra loro, al PA P_ risarcimento degli ulteriori danni alla società quali il danno di immagine, per Pt_1 le causali di cui in narrativa, da liquidarsi in via equitativa, nonchè i danni derivanti dalle sanzioni ed interessi applicati agli omessi versamenti IVA negli anni in cui sono state pignorati i canoni, per l'impossibilità di effettuare i pagamenti, pari ad € 10.049,56
e a quelli successivamente liquidati o alla diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della espletanda istruttoria;
5. In ogni caso, spese e competenze di causa rifuse, con spese generali ed accessori di legge.
Per parte appellata
1) rigettarsi tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto e in diritto e/o dichiararsi la loro inammissibilità o improcedibilità, in quanto sono già state oggetto di domanda e decisione da parte della Corte di Cassazione e, nel caso di quella relativa alla tassa di registrazione del lodo, la stessa è stata oggetto di provvedimento di sgravio;
2) revocarsi o ridursi, come da domanda, il sequestro conservativo;
3) con rifusione di spese e compensi di lite.
MOTIVAZIONE pag. 2/10 e con atto di Parte_1 Parte_1 citazione ritualmente notificato a e PA P_
proponevano avanti al Tribunale di Vicenza un giudizio avente ad oggetto una
[...] richiesta restitutoria ex art. 389 c.p.c. relativamente alle somme pagate in forza del Lodo
Arbitrale del 23.5.2018, confermato in appello con sentenza n. 1667/2021 e poi annullato dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 24.1.2023 nel procedimento n.
22670/2021, indicate in euro 492.463,06, chiedendo inoltre il risarcimento del danno ulteriore subito a causa dell'instaurazione del procedimento poi annullato in Cassazione.
e si costituivano avanti al Tribunale di PA P_
Vicenza con rituale comparsa di costituzione e risposta chiedendo in via riconvenzionale di accertare il diritto alla liquidazione della quota con conseguente condanna al pagamento dell'importo dovuto (“Accertato che, a seguito della dichiarazione del sig. di non voler proseguire nella società con gli Parte_1 eredi del socio i convenuti eredi hanno maturato un diritto a vedersi Persona_1 liquidato il valore della quota del 50% della società CSR s.n.c.; determinato, quindi, il valore della società ora s.a.s., comprensiva di Parte_2 avviamento e immobili;
condannare nonchè in Parte_1 solido, ovvero in via sussidiaria, il socio illimitatamente responsabile sig. Pt_1
, a pagare ai convenuti, pro quota, la somma corrispondente al 50% del valore
[...] della società nella misura non inferiore ad di € 790.000, o in quella anche maggiore che emergerà all'esito della CTU, detraendo eventuali somme già incassate dai convenuti. 5) La somma di cui al punto 4) andrà rivalutata e maggiorata di interessi moratori ed ex art. 1284 IV comma c.c. a far data dalla scadenza del termine di cui all'art. 2289 c.c. “).
Il Tribunale di Vicenza, a seguito di eccezione di incompetenza funzionale sollevata dai convenuti in comparsa di risposta su una parte delle domande e dell'adesione all'indicazione del giudice competente da parte degli attori nella successiva memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., con ordinanza del 16 gennaio 2024 disponeva la separazione delle domande restitutorie assegnando termine per la riassunzione della causa davanti alla competente Corte d'Appello.
pag. 3/10 Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori riassumevano il giudizio proponendo le seguenti domande: “1) Previo accertamento che la società
[...] ha effettuato, in esecuzione del lodo arbitrale annullato ed in Parte_1 seguito alle procedure di pignoramento presso terzi subite, pagamenti non dovuti per
l'importo capitale di € 492.463,06, condannarsi i convenuti PA
e , per la quota del 50% ciascuno, alla restituzione in favore
[...] P_ della stessa società di tale somma, oltre agli interessi legali con decorrenza da ciascun pagamento fino alla data di effettiva restituzione;
2) Previo accertamento che la soc. ha corrisposto la somma di € 25.721,00 a Pt_1 titolo di spese e competenze legali liquidate nel giudizio di appello n. 3697/2018 Corte
d'Appello di Venezia a favore del procuratore degli odierni convenuti avv.
[...]
come delegato a ricevere il pagamento, condannarsi gli stessi, ciascuno per CP_3 la quota di spettanza, alla restituzione a favore dell'attrice di tale somma, oltre agli interessi legali dal pagamento alla effettiva restituzione;
3) Condannarsi e , in solido tra loro, al PA P_ risarcimento dei danni in favore degli attori, a titolo di danno emergente e in ragione dei rispettivi esborsi, per l'importo complessivo di € 80.310,39, oltre a rivalutazione ed interessi da ciascun pagamento fino al saldo effettivo
4) Condannarsi e , in solido tra loro, al PA P_ risarcimento degli ulteriori danni alla società quali il danno di immagine, per Pt_1 le causali di cui in narrativa, da liquidarsi in via equitativa, nonchè i danni derivanti dalle sanzioni ed interessi applicati agli omessi versamenti IVA negli anni in cui sono state pignorati i canoni, per l'impossibilità di effettuare i pagamenti, pari ad €
10.049,56 o alla diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della espletanda istruttoria;
5) Spese e competenze di causa rifuse, con spese generali ed accessori di legge, distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 CPC. “
I convenuti depositavano comparsa di costituzione rilevando che, a fronte della domanda restitutoria formulata dagli attori, gli stessi vantano un diritto di credito nei confronti della CSR e del socio per la liquidazione della quota del 50% in qualità di eredi del de cuius ex art. 2284 cod.civ. e 2289 cod.civ. e che pertanto la somma richiesta pag. 4/10 dagli appellanti non andava restituita dovendosi decurtare a parziale pagamento della maggior somma dovuta per la liquidazione della quota.
In ogni caso i convenuti contestavano la domanda di risarcimento chiedendone il rigetto.
In particolare quanto al pagamento delle somme a titolo di danno emergente osservavano che relativamente alla somma di € 23.959,00 richiesta per la registrazione del lodo, l'annullamento del medesimo comportava la revoca dell'imposta di registrazione come da provvedimento di sgravio emesso dall'Agenzia delle Entrate (e depositato quale doc. 19). Contestavano l'asserito danno patito “a causa dell'avvio da parte dei convenuti di un procedimento arbitrale illegittimo” tenuto conto che l'avvio dell'azione si era reso necessario perché gli attori non avevano liquidato la quota nel periodo di sei mesi indicato dall'art. 2289 cod.civ.
Quanto alle spese legali osservavano che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del
24.1.2023, aveva liquidato le spese dei giudizi, sia quello di legittimità sia quello di
Appello, ma non aveva condannato a pagare le spese di arbitrato nonostante controparte avesse richiesto “la condanna alle spese e compensi di ogni fase e grado del giudizio”.
La statuizione sulle spese e compensi dell'arbitrato risultava quindi già oggetto di decisione da parte della Corte di Cassazione che aveva rigettato la domanda già svolta dalla controparte statuendo espressamente che le sole “spese del presente giudizio e quelle di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo”. Gli appellati eccepivano, inoltre, la non congruità delle stesse e la mancata dimostrazione degli acconti già versati.
Gli appellati contestavano la domanda relativa al danno patito in conseguenza al mancato versamento dell'iva e al danno all'immagine in quanto infondate
All'udienza del 9 settembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Ragioni della decisione.
Va preliminarmente rilevato come il thema decidendum del presente giudizio e' limitato alla domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c. proposta da Parte_1
e non trattandosi né di giudizio di rinvio, né di
[...] Parte_1
pag. 5/10 riproposizione delle domande sulle quali verteva la sentenza cassata ex art. 393 c.p.c..
Pertanto l'eccezione di compensazione svolta dai convenuti risulta inammissibile perché precluso in questa sede l'esame del rapporto sostanziale in essere tra le parti in causa oggetto del giudizio avanti al Tribunale di Vicenza. Come osservato dalla Suprema
Corte: ”Il giudizio previsto dall'art. 389 c.p.c. soddisfa l'esigenza dell'interessato di conseguire, al più presto, la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione poi annullata;
ne deriva che l'oggetto di tale giudizio è esclusivamente rivolto ad ottenere effetti restitutori o ripristinatori, a differenza del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., che ha invece ad oggetto la definitiva statuizione dei rapporti di dare e avere tra le parti. (Nella specie, relativa ad un giudizio per le restituzioni promosso dopo la mancata riassunzione di quello di rinvio, la S.C. ha confermato la statuizione di merito di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti con l'azione restitutoria)”.( così Cass.civ. n. 12365/2024).
Va inoltre rilevato come, diversamente da quanto opinato dal patrocinio degli appellati, non può essere in questa sede fatto valere quale controcredito in compensazione il credito per la liquidazione della quota oggetto del giudizio avanti al Tribunale di
Vicenza tenuto conto che in tale giudizio il Tribunale si è già pronunciato sulla domanda ivi formulata nei seguenti espressi termini “in accoglimento della domanda riconvenzionale gli attori devono essere condannati a pagare ai convenuti il valore della quota se eccedente quanto già ricevuto dagli stessi e dovuto in restituzione, in base alla pronuncia che verrà adottata dalla Corte d'appello “(così in motivazione pag.12 sentenza n.2997/2024 Tribunale di Vicenza).
Tanto premesso va evidenziato come rispetto alla somma chiesta dagli attori in restituzione sono state svolte dai convenuti contestazioni anche in ordine al quantum.
In relazione alla domanda restitutoria parte attrice ha infatti domandato di accertare che
“la società ha effettuato, in esecuzione del lodo Parte_1 arbitrale annullato ed in seguito alle procedure di pignoramento presso terzi subite, pagamenti non dovuti per l'importo capitale di € 492.463,06” e inoltre “che la soc. ha corrisposto la somma di € 25.721,00 a titolo di spese e competenze legali Pt_1 liquidate nel giudizio di appello n. 3697/2018 Corte d'Appello di Venezia a favore del
pag. 6/10 procuratore degli odierni convenuti avv. come delegato a ricevere il Controparte_3 pagamento”
Ciò premesso va sottolineato come era onere di parte attrice allegare e provare gli esborsi effettuati a fronte del venir meno del titolo tenuto conto che sul punto, a fronte dell'allegazione attorea di avvenuto versamento della somma di euro 492.463,06, parte convenuta non contesta l'avvenuto versamento del minor importo pari ad euro
478.517,30 dimettendo a comprova i documenti nn. 19,20,21,24 e 25 . Va pertanto riconosciuta solamente tale minor somma posto che al fine di comprovare il maggior importo indicato dal procuratore attoreo non risultano valorizzabile la comunicazione via mail dimessa quale documento n.9 in quanto la medesima non può valere quale riconoscimento in quanto espressamente contiene l'indicazione che “tale conteggio non
è stato ancora verificato dal cliente e pertanto non può costituire alcun riconoscimento”, né risulta valorizzabile il documento 10 che risulta del tutto privo di specifico riferimento al credito oggetto di causa .
Quanto all'ulteriore importo richiesto in restituzione quali somme versate a titolo di spese legali va rilevato come parte convenuta non ha specificamente contestato l'avvenuto pagamento da parte della società della somma di euro 25.721,00 a Pt_1 titolo di spese e competenze legali liquidate nel giudizio di appello n.3697/2018 Corte
d'Appello di Venezia a favore del procuratore degli odierni convenuti avv.
[...]
come delegato a ricevere il pagamento e pertanto va riconosciuto in CP_3 restituzione in favore degli attori anche tale importo. Diversamente da quanto dedotto dal procuratore di parte convenuta le stesse andavano richieste in questo giudizio poichè come osservato dalla Suprema Corte “La cassazione senza rinvio della sentenza d'appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali con conseguente competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza annullata, a norma dell'art 389
c.p.c., a conoscere della domanda di ripetizione delle somme pagate a tale titolo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna alla restituzione delle spese pagate in esecuzione della sentenza d'appello, da parte del danneggiato in un sinistro stradale, a seguito della pronuncia che, in accoglimento dell'impugnazione di legittimità, aveva cassato la decisione di secondo grado e, decidendo nel merito, liquidato il danno in una somma maggiore rispetto a pag. 7/10 quella determinata dal giudice di primo grado, compensando le spese del giudizio in ragione della reciproca, parziale soccombenza). (cfr. Cass.civ. n.5314/2025).
Sulla complessiva somma di euro 504.238,30 ( euro 478.517,30 più euro 25.721,00) sono dovuti gli interessi legali dalla domanda (notifica atto di citazione 3.6.2023) al saldo effettivo.
Ciò posto, ritiene il Collegio che debbono viceversa essere integralmente rigettate le domanda di risarcimento del danno formulate dagli appellanti in questa sede (“a titolo di danno emergente e in ragione dei rispettivi esborsi, per l'importo complessivo di €
80.310,39, oltre a rivalutazione ed interessi da ciascun pagamento fino al saldo effettivo” nonché “al risarcimento degli ulteriori danni alla società quali il Pt_1 danno di immagine, per le causali di cui in narrativa, da liquidarsi in via equitativa, nonchè i danni derivanti dalle sanzioni ed interessi applicati agli omessi versamenti
IVA negli anni in cui sono state pignorati i canoni, per l'impossibilità di effettuare i pagamenti, pari ad € 10.049,56 o alla diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della espletanda istruttoria”)
Quanto agli asseriti danni emergenti va in principalità rilevato come a fronte della contestazione dei convenuti era onere degli attori dedurre specificamente quali siano i pagamenti effettuati e documentarne l'effettivo esborso onere che non è stato adempiuto dalla parte che si è limitata genericamente a richiedere “la rifusione di tutte le spese sostenute in conseguenza dell'avvio del procedimento arbitrale, comprese quelle di assistenza tecnica, pari a complessivi euro 80.310,39 ( salava diversa quantificazione, come documentate nell'all.12 fascicolo sequestro)” ( cfr. atto di riassunzione pag.4) dimettendo quale all.11 ( rectius all.12 fascicolo sequestro) un mero prospetto redatto dalla stessa parte senza alcuna documentazione a comprova degli effettivi pagamenti sicchè non può essere riconosciuta alcuna somma a tale titolo.
Vanno escluse le somme per la registrazione del lodo (pari ad euro 23.959,00) poiché come comprovato dai convenuti è intervenuto il provvedimento di sgravio (doc. 17), somme peraltro che lo stesso procuratore attoreo in sede di scritti conclusivi assume effettivamente come non dovute.
Quanto alla richiesta relativa al risarcimento del danno “per omesso pagamento dell'iva sui canoni di locazione in favore dell'Erario per circa cinque anni” la domanda va pag. 8/10 rigettata tenuto conto in via principale che non risulta configurato né astrattamente configurabile alcun nesso causale tra la domanda restitutoria promossa nel presente giudizio a seguito della pronuncia della Cassazione e gli inadempimenti tributari posti in essere dalla società Parte_1
Ritiene il Collegio che non vada riconosciuto alcun risarcimento del danno né per le sanzioni tributarie né per il danno all'immagine in totale assenza di allegazione e prova in ordine ai presupposti
Conclusivamente la domanda formulata da Parte_3
va dunque accolta e per l'effetto e Parte_1 PA P_
, per la quota del 50% ciascuno, vanno condannati a pagare la complessiva somma
[...] di euro 504.238,30 oltre interessi legali dalla domanda (3.6.2023 notifica atto di citazione in primo grado) al saldo.
Le spese processuali del presente grado sostenute da Parte_1
[.. e vanno poste a carico di e Parte_1 PA P_
, secondo la regola della soccombenza e, in considerazione del limitato oggetto
[...] della decisione, vanno liquidate, in assenza di nota spese, in complessivi euro 7.831,00 per compenso professionale in base ai parametri di cui al DM 55/14, nei valori minimi tenuto conto del valore della controversia (secondo il quantum riconosciuto -scaglione da euro 520.001 a euro 1.000.000) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) oltre euro 1.241,00 per spese e oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e PA
, per la quota del 50% ciascuno a pagare a P_ Parte_1
e la complessiva somma di euro 504.238,30 oltre interessi legali
[...] Parte_1 dal 3.6.2023 al saldo effettivo;
2) condanna e , in solido tra loro, a PA P_ rifondere a e le spese processuali Parte_1 Parte_1
pag. 9/10 del presente giudizio, liquidate in euro 7.831,00 per compensi professionali, euro
1.241,00 per spese oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 10/10