CASS
Sentenza 8 febbraio 2023
Sentenza 8 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/02/2023, n. 5454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5454 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da FI DI, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 14-06-2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;
Letta la requisitoria del Procuratore generale, Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5454 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 27/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata l'ordinanza emessa in data 14 giugno 2022 Icon la quale il Tribunale di Macerata ha rigettato il reclamo proposto dal ricorrente avverso il decreto di archiviazione pronunciato dal GI in data 29-31 marzo 2022, ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. per la particolare tenuità del fatto. 1.1. Il ricorrente, nell'interposto reclamo, premetteva di aver ricevuto un avviso di conclusione delle indagini preliminari nel quale si ipotizzava a suo carico il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 4 aprile 2006, n. 152 poiché, in qualità di legale rappresentante della FI TA s.r.I., effettuava la gestione illecita di circa 370 kg di apparecchiature RAEE costituite schede elettroniche / conferendole per il trasporto a SA MI proprietario dell'autocarro targato CV068EY mezzo non autorizzato per il trasporto di tali rifiuti. Commesso in Pollenza in data 28 marzo 2018. Aggiungeva che, con istanza notificata in data 13 gennaio 2022, il pubblico ministero, pur ritenendo fondata la notizia di reato, aveva richiesto l'archiviazione del procedimento in ragione della particolare tenuità dei fatti contestati, cosicché, con atto depositato in data 22 gennaio 2022, il difensore proponeva opposizione alla richiesta di archiviazione, evidenziando, in limine, l'interesse ad opporsi avverso la richiesta di archiviazione (interesse consistente nell'ottenimento di un provvedimento di archiviazione più favorevole che non comportasse la memorizzazione nel casellario di un fatto di reato seppure particolarmente tenue). Argomentava, quindi, sulla manifesta infondatezza della notitia crimins e chiedeva che fosse disposta l'archiviazione del procedimento per infondatezza del reato ipotizzato e, in via subordinata, stante l'evidente interesse a poter dimostrare, in dibattimento, la propria totale estraneità ai fatti ascrittigli, chiedeva che il GI restituisse gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen. Esponeva che, all'esito della camera di consiglio del 29 marzo 2022, il GI disponeva, invece, l'archiviazione del procedimento, ritenendo che: a) gli elementi probatori desumibili dal fascicolo del P.M. costituissero "idoneo quadro di accusa in ordine alla sussistenza del reato contestato"; b) fosse "condivisibile la prospettazione del P.M. circa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen."; c) fosse "irrilevante la richiesta dell'indagato di esercizio della azione penale (essendo evidente il possibile interesse ad una prossima prescrizione, allo stato interrotta dalla fissazione della camera di consiglio)". L'indagato, pertanto, reclamava avverso il provvedimento con il quale il GI aveva rigettato l'opposizione all'archiviazione, ricorrendo al tribunale monocratico 2 di Macerata e dolendosi, in primo luogo, della violazione dell'art. 411 comma 1- bis, cod. proc. pen., da ritenersi, a suo avviso, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice, su richiesta dell'indagato formulata in sede di opposizione, debba restituire gli atti al P.M. affinché eserciti l'azione penale. A tal proposito, precisava che, con il reclamo, non intendeva contestare le valutazioni del GI in merito alla fondatezza del quadro accusatorio e alla particolare tenuità del fatto, bensì intendeva censurare l'impugnata ordinanza nella parte in cui aveva ritenuto "irrilevante" ed aveva, dunque, disatteso la richiesta, avanzata dalla difesa in via subordinata rispetto all'archiviazione per infondatezza della notitia criminis, di restituzione degli atti al pubblico ministero affinché esercitasse l'azione penale e consentisse all'indagato di dimostrare la propria assoluta innocenza con tutti gli strumenti e le garanzie riconosciute dalla legge. Dopo aver sottolineato le differenze che intercorrono tra l'archiviazione per manifesta infondatezza della notitia criminis e quella disposta per la particolare tenuità del fatto, il ricorrente ricordava che quest'ultima presuppone l'accertamento di un fatto di reato, con la conseguenza che il provvedimento del GI che accoglie tale richiesta deve essere iscritto nel casellario giudiziale. Dopo aver ricordato le cadenze procedimentali in caso di opposizione all'archiviazione per la particolare tenuità del fatto, opposizione alla quale è legittimato l'indagato all'evidente fine di ottenere un provvedimento di archiviazione più favorevole che non comporti la memorizzazione nel casellario di un fatto di reato seppure particolarmente tenue, il ricorrente assumeva che l'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., tuttavia, nel definire i possibili esiti della camera di consiglio, non distingue a seconda che l'opposizione sia presentata dalla persona offesa o dall'indagato, né stabilisce a quali condizioni il GI deve accogliere la richiesta di archiviazione o restituire gli atti al P.M., cosicché, a suo avviso, una lettura costituzionalmente orientata della norma avrebbe imposto di ritenere che, nei casi in cui l'indagato, subordinatamente all'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, chiedesse la restituzione degli atti al P.M. affinché eserciti l'azione penale, il GI fosse tenuto ad accogliere tale richiesta. Se così non fosse, infatti, l'indagato, senza aver potuto esercitare appieno le sue facoltà difensive, vedrebbe automaticamente riconosciuta, a suo carico, una responsabilità penale che, pur non comportando l'irrogazione di una sanzione, non è comunque scevra di conseguenze proprio perché il definitivo "accertamento" di un fatto di reato particolarmente tenue, oltre ad essere iscritto nel casellario, impedirebbe all'autore del fatto di poter beneficiare dell'applicazione dell'art. 131- 3 bis cod. pen. qualora in futuro fosse riconosciuto responsabile di un nuovo fatto particolarmente tenue della stessa indole. Chiedeva, perciò, al tribunale del reclamo, qualora avesse ritenuto che l'attuale formulazione dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. fosse ostativa all'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dal reclamante, di sollevare una questione di illegittimità costituzionale del citato comma 1-bis dell'art. 411 cod. proc. pen. per manifesta contrarietà all'art. 24 della Costituzione, sottolineando come tale questione, oltre che non manifestamente infondata, fosse altresì rilevante nel giudizio, dal momento che il GI aveva ritenuto "irrilevante" la richiesta dell'indagato di restituzione degli atti al P.M. ai fini dell'esercizio dell'azione penale. In particolare, affermava che il GI aveva ritenuto di poter discrezionalmente respingere la richiesta dell'indagato, sostenendo, peraltro, che tale richiesta potesse essere animata dalla finalità di perseguire la prescrizione del reato (e non considerando invece che proprio lo spettro della prescrizione aveva costituito la ragione principale per la quale il P.M. aveva tentato di "chiudere" il procedimento con una richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto). Concludeva, infine, precisando che l'art. 410-bis, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che "l'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5" e affermava come anche tale disposizione - ove letta nell'interesse dell'indagato che si era visto respingere l'opposizione e che si vedeva definitivamente "accertato" il fatto di reato particolarmente tenue - dovesse ritenersi manifestamente contraria con quanto disposto dagli artt. 24, comma 2, e 111, comma 7, della Costituzione, non consentendo allo stesso indagato di dedurre un vizio di violazione di i legge. Instava, quindi, affinché Tribunale del reclamo, se del caso previo giudizio incidentale di legittimità costituzionale, dichiarasse la nullità dell'ordinanza di archiviazione adottata dal GI di Macerata e, per l'effetto, disponesse la restituzione degli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen. 1.2. Il Tribunale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., che il ricorrente chiedeva al giudice del reclamo di sollevare, affermando che la disciplina introdotta dall'art. 411 comma 1-bis cod. proc. pen. non viola gli artt. 24, comma 2, e 111, comma 7, Cost., essendo il diritto di difesa garantito dalla specifica procedura che prevede, in prima battuta, il contraddittorio delle parti dinanzi al GI e la celebrazione di una udienza camerale a seguito dell'opposizione proposta dall'indagato o dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del P.M. 4 per particolare tenuità del fatto e, successivamente, prevede, in conseguenza della novella ex lege n. 103 del 2017, il reclamo dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, mentre il previgente art. 409, comma 6, cod. proc. pen. prevedeva la possibilità di ricorrere per cassazione. Il Tribunale ha poi sottolineato come il rimedio auspicato dal reclamante (ossia di vincolare, in caso di opposizione, il P.M. all'esercizio dell'azione penale) contrastasse con il sistema processuale e, conclusivamente, ha rigettato il reclamo ritenendolo infondato. 2. Il ricorso per cassazione, presentato dal difensore di fiducia del ricorrente, è sostenuto da tre motivi, con i quali si deduce, in via preliminare, l'illegittimità costituzionale dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui qualifica come "non impugnabile" l'ordinanza con la quale il Tribunale rigetta il reclamo proposto dalla persona sottoposta alle indagini (primo motivo); lamenta la violazione dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. sul rilievo che, qualora non sollevata la questione di legittimità costituzionale, si imporrebbe un'interpretazione delle norme processuali che regolano la materia dell'archiviazione per la particolare tenuità del fatto nel senso che, in caso di richiesta di giudizio avanzata dall'indagato in sede di opposizione, il GIP sia tenuto a restituire gli atti al Pubblico Ministero affinché eserciti l'azione penale a garanzia dello stesso indagato, con la conseguenza che il Tribunale di Macerata, non avendo accolto siffatto principio, sarebbe incorso nel vizio di violazione di legge denunciato (secondo motivo); denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 410-bis, comma 2, e 127, comma 5, cod. proc. pen. laddove l'impugnata ordinanza, dopo aver sostenuto che il GI non avesse alcun obbligo di ordinare al P.M. l'esercizio dell'azione penale, ha affermato l'infondatezza del reclamo, in quanto il Tribunale poteva accoglierlo solo nei casi di nullità tassativamente previsti dell'art. 410-bis cod. proc. pen. e non poteva conseguentemente valutare il merito della vicenda (terzo motivo). 3. Il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso in quanto manifestamente infondato sul rilievo che, essendo l'esercizio dell'azione penale prerogativa esclusiva del P.M., il diritto al processo consegue soltanto dall'assunzione della veste di imputato in capo alla persona sottoposta alle indagini preliminari sicché, in assenza dell'esercizio dell'azione penale disposta dal P.M. ovvero imposta dal GI (chiamato a controllarne l'operato) mediante l'imputazione coatta, il diritto al processo vantato dal ricorrente deve ritenersi insussistente. 5 Né, in tal modo, risulterebbe violato, ad avviso del Procuratore generale, il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa che da esso consegue, perché il sistema processuale consente all'indagato, mediante la prevista opposizione alla richiesta di archiviazione, di esporre al GI (giudice che esercita uno specifico controllo di legalità sul P.M. in relazione al corretto esercizio dell'azione penale), nel pieno contraddittorio delle parti, le sue difese illustrando le ragioni (e proponendo eventuali indagini suppletive) che, dal suo punto di vista, depongono per la reclamata pronuncia pienamente liberatoria. Tale assetto appare, all'evidenza, pienamente rispettoso del diritto di difesa dell'indagato mentre l'interpretazione auspicata dal ricorrente "provocherebbe (essa sì!) un ingiustificato squilibrio tra le parti, trasferendo dal GI (giudice terzo) all'indagato stesso il potere di imporre l'esercizio dell'azione penale". Una tale conclusione è ritenuta dall'ufficio requirente contraria al principio di economia processuale che trova fondamento, unitamente al principio di offensività, proprio nell'archiviazione per particolare tenuità del fatto, con la conseguenza che anche la questione di costituzionalità si evidenzia come manifestamente infondata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte, in via preliminare, osserva come il ricorrente fondi le proprie doglianze partendo da un erroneo presupposto interpretativo. Egli sostiene che, siccome il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, De AR, Rv. 276463 - 01), detto provvedimento, con il quale il GI, a seguito dell'opposizione proposta dalla persona sottoposta alle indagini, disponga l'archiviazione del procedimento per la particolare tenuità del fatto, non sia impugnabile in alcun modo, fatta eccezione per le ipotesi di nullità ex art. 410-bis cod. proc. pen., e ciò anche nei casi in cui esso risulti viziato per violazione di legge, tant'è che, per rimuovere il pregiudizio (iscrizione nel casellario giudiziale e conseguente preclusione a potersi giovare in futuro della causa di non punibilità nell'Ipotesi di commissione di altro reato (£4- e-c-tu,...." comportante una offesa tenue), ha innanzi al Tribunale monocratico, chiedendo che fosse sollevata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24, comma 2, Cost. (dell'art. 410-bis cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'impugnabilità del decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto emesso a seguito di opposizione) ovvero che il Tribunale, interpretando la normativa processuale in conformità a Costituzione, accogliesse 6 il reclamo restituendo gli atti al pubblico ministero affinché esercitasse l'azione penale nei suoi confronti, consentendogli di dimostrare, in giudizio, la propria innocenza. Avendo il Giudice del reclamo stimato manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalità e ritenuto precluso ogni giudizio sul merito della notizia di reato, il ricorrente, pur consapevole dell'inoppugnabilità dell'ordinanza del Tribunale (art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.), ha proposto ricorso per cassazione, reiterando l'eccezione di costituzionalità ovvero pronosticando una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale, tale da non precludergli le facoltà difensive, opzione praticabile, a suo avviso, solo con la restituzione degli atti al pubblico ministero per il successivo esercizio dell'azione penale. 2. Ciò posto, la Corte precisa che, come pure il ricorrente mostra di ritenere, il decreto di archiviazione del GI, emesso per la particolare tenuità del fatto a seguito di opposizione della persona sottoposta alle indagini, non è reclamabile ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., se non nei casi di nullità del provvedimento. A questo proposito, per eliminare ogni dubbio, va chiarito come l'impugnabilità (ricorso per cassazione) non possa essere predicata sul rilievo che - sulla base combinato disposto ex artt. 411, comma 1, 410, comma 3, e 409, comma 1, cod. proc. pen. - il giudizio di opposizione "si svolge nelle forme previste dall'articolo 127". Le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che il rinvio all'art. 127 cod. proc. pen. operato in altre norme dello stesso codice con la formula "secondo le forme previste" o con altre equivalenti riguarda le regole di svolgimento dell'udienza camerale, ma non implica, di per sé, la ricezione completa del modello procedimentale descritto in questa norma, ivi compreso il ricorso in sede di legittimità, tanto che per diverse disposizioni contenenti tale rinvio il legislatore ha previsto espressamente quel rimedio (Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv. 191786 - 01). Ne consegue che, in tema di ricorribilità per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen., si debba considerare necessaria una esplicita previsione di impugnabilità, tutte le volte in cui il richiamo al rito camerale sia espresso con riferimento alle forme previste dall'art. 127 o attraverso termini equipollenti come "secondo le forme", "con le forme", "osservando le forme", mentre, a diversa soluzione, si deve pervenire quando il legislatore adotti il termine "a norma dell'art. 127", perché tale terminologia è da considerarsi più ampia così da comprendere anche 7 il rimedio previsto dal comma 7 dell'art. 127 cod. proc. pen., sicché laddove il rinvio sia riferito alla norma, il ricorso deve ritenersi ammissibile per tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., mentre la ricorribilità per cassazione, ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen., deve essere esclusa quando il rinvio sia riferito alle sole forme. Del resto, non avrebbe senso prevedere un ricorso per cassazione ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen. e, al tempo stesso, un reclamo che ha sostituito la ricorribilità per cassazione contemplata dalla previgente disciplina negli stessi casi di nullità procedimentali. 3. Va poi ricordato come le Sezioni Unite De AR abbiano affermato che l'iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può, in sé considerata, essere ritenuta un effettivo pregiudizio che l'indagato abbia un reale interesse ad evitare, tanto sul rilievo che l'iscrizione assolva esclusivamente a quella funzione di memorizzazione destinata, come già evidenziato dalla sentenza delle Sezioni Unite Tushaj, ad esplicare i suoi effetti soltanto nell'ambito del sottosistema definito dalla disposizione ex art. 131-bis cod. pen. ed all'interno del circuito giudiziario (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, cit., in motivazione). Non di meno, il principio va letto nel senso che, invece, dall'iscrizione può, a condizioni esatte, scaturire un pregiudizio, se l'interesse concreto e attuale alla sua non adozione o alla sua eliminazione sia sostenuto da un quid pluris. Occorre, poi, considerare che il principio, espresso dalle Sezioni Unite De AR, è stato affermato in un caso del tutto diverso da quello qui in esame, ossia non a seguito di opposizione dell'indagato ma di ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale, decidendo su istanza dell'interessato ex art. 40 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, aveva ordinato la cancellazione dal casellario giudiziale del provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., l'archiviazione per particolare tenuità del fatto. Certamente l'interesse della persona sottoposta alle indagini non può essere ravvisato, come il ricorrente opina, sulla base del riconoscimento di un suo diritto potestativo al processo massimamente garantito, quale luogo idoneo per contrastare l'epilogo procedimentale dell'archiviazione per la particolare tenuità del fatto e dimostrare la propria completa innocenza. Ostano a tale ricostruzione difensiva il regime processuale circa il controllo del giudice sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero e i poteri che la legge processuale attribuisce alle parti. 8 Sul rilievo che il controllo sull'archiviazione deve essere effettivo, il giudice, quando ritenga di non accogliere la richiesta di archiviazione o a seguito dell'udienza fissata per l'opposizione alla richiesta di archiviazione sollevata da una parte processuale legittimata, può indicare (art. 409, comma 5, cod. proc. pen.) al pubblico ministero le ulteriori indagini ritenute necessarie ovvero può impartire al pubblico ministero l'ordine di formulare l'imputazione (art. 409, comma 6, cod. proc. pen.), imponendo - in tale ultimo caso ma nella necessaria presenza di una notizia di reato fondata e in assenza di cause di proscioglimento (art. 129 cod. proc. pen.) - al pubblico ministero di realizzare ciò che per legge è obbligatorio (art. 112 Cost.), salvo non ci siano i presupposti per esonerarlo. In altre parole, di fronte ad una richiesta di archiviazione palesemente contraddetta dalle indagini (aspetto che anche l'indagato ha la facoltà di sottolineare), il GI deve necessariamente svolgere un controllo sull'esercizio dell'azione penale, trattandosi di una soluzione costituzionalmente imposta perché il principio di obbligatorietà non venga vulnerato nel suo significato più sostanziale. 4. Da tutto ciò, possono trarsi le prime conclusioni. Non è impugnabile, con alcun mezzo (art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.), il provvedimento con il quale il Tribunale monocratico respinge il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari, rigettando l'opposizione dell'indagato, emette ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto (art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.). Il Tribunale, a sua volta, può essere adito in sede di reclamo solo ed esclusivamente nel caso in cui il provvedimento di archiviazione sia viziato dalle nullità di cui all'art. 410-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Negli altri casi, sulla base del principio di tassatività delle impugnazioni, nessun gravame è ammesso, in quanto non espressamente previsto. Non di meno occorre ricordare che alcuni provvedimenti giurisdizionali, sebbene non dichiarati espressamente impugnabili, sono ricorribili per cassazione per violazione di legge (art. 111, comma 7, Cost.). Si tratta delle sentenze e dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale. A questo proposito, è stato più volte affermato il principio secondo il quale le ordinanze e i decreti motivati, pur non avendo la forma della sentenza, sono impugnabili, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., tutte le volte in cui assumono, in concreto, tale natura. Si tratta di una situazione giuridica che si riscontra nei provvedimenti decisori che, indipendentemente dal nomen iuris, accertano l'esistenza di un fatto reato, 9 quantunque non punibile, come nel caso, nella specie sussistente, dell'ordinanza di archiviazione pronunciata per la particolare tenuità del fatto. Ne consegue che, avverso l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. (non anche avverso il decreto), deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. Conclusivamente, con il comma 1-bis dell'art. 411 cod. proc. pen., il legislatore ha realizzato un modello che, quanto alla legittimazione all'opposizione e all'epilogo decisorio che ad esso è sotteso, si distacca dall'iter tipo e questa particolarità giustifica, diversamente dagli altri epiloghi, la legittimazione attribuita alla persona sottoposta alle indagini di attivare il mezzo di impugnazione. Infatti, quando è richiesta l'archiviazione per la particolare tenuità del fatto, l'epilogo decisorio (decreto motivato), in mancanza di opposizione, è comune agli altri casi di archiviazione, mentre, nell'ipotesi in cui la richiesta sia stata opposta, è prevista la definizione del procedimento con ordinanza. Inoltre, a differenza di tutti gli altri casi di archiviazione, la persona sottoposta alle indagini è legittimata a presentare l'opposizione all'archiviazione che presuppone il riconoscimento, a monte, di un interesse dell'indagato a vedersi riconosciuto, in prima battuta o eventualmente sollecitando i poteri del giudice ex art. 409, comma 4, cod. proc. pen., un epilogo più favorevole rispetto alla richiesta del pubblico ministero ex art. 131-bis cod. pen., richiesta che, se accolta, determina anche l'iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento di archiviazione per la particolare tenuità del fatto. Invece, la persona offesa rimane titolare, anche in questo speciale procedimento, delle facoltà che le sono ordinariamente attribuite e, perciò, non è, in definitiva, titolare di un diritto di impugnazione se non nei casi di nullità dell'ordinanza di archiviazione. Per altro verso, deve ritenersi che l'indagato, il quale non abbia presentato l'opposizione averso il decreto di archiviazione per la particolare tenuità del fatto, abbia prestato acquiescenza alle scelte operate dal pubblico ministero, essendogli perciò preclusa ogni impugnazione al riguardo. 5. Ne consegue, per questa via, come sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che il ricorrente ha chiesto anche alla Corte di sollevare in riferimento all'art. 24, comma 2, Cost., nella parte in cui l'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. non prevede, da parte della persona sottoposta ad indagini che abbia proposto opposizione, l'impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione, in quanto detta mancata previsione non viola il diritto di difesa, 1 0 potendo la persona sottoposta alle indagini, in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione per la particolare tenuità del fatto, ricorrere per cassazione contro l'ordinanza di archiviazione che abbia disatteso, in violazione di legge, le doglianze e/o le richieste poste a fondamento dell'opposizione. Con l'opposizione, infatti, la persona sottoposta alle indagini - anziché reclamare l'assurda pretesa di essere sottoposto a giudizio per provare la propria innocenza in quella sede - può, invece, esercitare gli stessi diritti nel procedimento di opposizione all'archiviazione chiedendo al GI, sulla base di elementi idi prova specifici risultanti dagli atti o da acquisire, di rigettare la richiesta per la mancanza delle condizioni dirette a ritenere che il fatto sia sussumibile in una specifica fattispecie incriminatrice o, comunque, per l'infondatezza , a qualsiasi titolo, della notizia di reato ovvero chiedendo al GI di indicare al pubblico ministero l'espletamento delle indagini necessarie per escludere la sussistenza del fatto e per concludere per l'infondatezza della notizia di reato. Del resto, la Corte, pur non avendo preso ex professo in carico la questione, ha già riconosciuto, sia pure implicitamente, la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto, sussistendo l'interesse dell'indagato a vedersi riconosciuta l'insussistenza del reato (Sez. 3, n. 14740 del 19/12/2019, dep. 2020, Terzo, in motivazione). Pertanto, nel caso in esame, il Tribunale monocratico avrebbe dovuto qualificare il reclamo del ricorrente come ricorso per cassazione e trasmettere gli atti alla Corte per la delibazione sull'originario gravame, azionato perciò per errore, e ciò sul presupposto che, quando il giudice di merito si sia erroneamente pronunziato sul gravame proposto avverso un provvedimento, come nel caso di specie, non reclamabile e il provvedimento erroneamente emesso sia stato, a sua volta, impugnato in sede di legittimità, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio il provvedimento impugnato e ritenere il giudizio, qualificando l'originario gravame quale ricorso (Sez. 5, n. 4016 del 19/09/2000, Contena, Rv. 217738 - 01). 6. Passando, pertanto, all'esame dell'originario gravame, qualificato ricorso, esso va dichiarato inammissibile sia con riferimento alla questione di legittimità costituzionale, che il ricorrente ha chiesto con il gravame ai giudici di sollevare, e che, per le ragioni in precedenza esposte, è manifestamente infondata;
sia nel merito, perché egli non ha preso specifica posizione sulle rationes decidendi dell'ordinanza di archiviazione, confezionando un gravame del tutto aspecifico e, peraltro, anche manifestamente infondato, laddove ha reclamato un presunto diritto al processo che è del tutto estraneo al rito penale, il quale ammette soltanto I ! che l'imputato, dopo che nei suoi confronti sia stata esercitata l'azione penale, possa rinunciare a particolari segmenti delle fasi processuali (argumenta, in materia di giudizio immediato, ex art. 453, comma 3, in relazione all'art. 419, comma 5, cod. proc. pen.) ma non può chiedere il giudizio in mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale. 7. Sulla base delle precedenti considerazioni, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e, qualificato il reclamo come ricorso per cassazione, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che vi è ragione di ritenere - per la complessità delle questioni di diritto decise - che il ricorrente non versa in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alcuna statuizione deve essere emessa a suo carico quanto al pagamento di somme in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, qualificato il reclamo come ricorso per cassazione, dichiara il ricorso inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/10/2022
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;
Letta la requisitoria del Procuratore generale, Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5454 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 27/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata l'ordinanza emessa in data 14 giugno 2022 Icon la quale il Tribunale di Macerata ha rigettato il reclamo proposto dal ricorrente avverso il decreto di archiviazione pronunciato dal GI in data 29-31 marzo 2022, ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. per la particolare tenuità del fatto. 1.1. Il ricorrente, nell'interposto reclamo, premetteva di aver ricevuto un avviso di conclusione delle indagini preliminari nel quale si ipotizzava a suo carico il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 4 aprile 2006, n. 152 poiché, in qualità di legale rappresentante della FI TA s.r.I., effettuava la gestione illecita di circa 370 kg di apparecchiature RAEE costituite schede elettroniche / conferendole per il trasporto a SA MI proprietario dell'autocarro targato CV068EY mezzo non autorizzato per il trasporto di tali rifiuti. Commesso in Pollenza in data 28 marzo 2018. Aggiungeva che, con istanza notificata in data 13 gennaio 2022, il pubblico ministero, pur ritenendo fondata la notizia di reato, aveva richiesto l'archiviazione del procedimento in ragione della particolare tenuità dei fatti contestati, cosicché, con atto depositato in data 22 gennaio 2022, il difensore proponeva opposizione alla richiesta di archiviazione, evidenziando, in limine, l'interesse ad opporsi avverso la richiesta di archiviazione (interesse consistente nell'ottenimento di un provvedimento di archiviazione più favorevole che non comportasse la memorizzazione nel casellario di un fatto di reato seppure particolarmente tenue). Argomentava, quindi, sulla manifesta infondatezza della notitia crimins e chiedeva che fosse disposta l'archiviazione del procedimento per infondatezza del reato ipotizzato e, in via subordinata, stante l'evidente interesse a poter dimostrare, in dibattimento, la propria totale estraneità ai fatti ascrittigli, chiedeva che il GI restituisse gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen. Esponeva che, all'esito della camera di consiglio del 29 marzo 2022, il GI disponeva, invece, l'archiviazione del procedimento, ritenendo che: a) gli elementi probatori desumibili dal fascicolo del P.M. costituissero "idoneo quadro di accusa in ordine alla sussistenza del reato contestato"; b) fosse "condivisibile la prospettazione del P.M. circa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen."; c) fosse "irrilevante la richiesta dell'indagato di esercizio della azione penale (essendo evidente il possibile interesse ad una prossima prescrizione, allo stato interrotta dalla fissazione della camera di consiglio)". L'indagato, pertanto, reclamava avverso il provvedimento con il quale il GI aveva rigettato l'opposizione all'archiviazione, ricorrendo al tribunale monocratico 2 di Macerata e dolendosi, in primo luogo, della violazione dell'art. 411 comma 1- bis, cod. proc. pen., da ritenersi, a suo avviso, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice, su richiesta dell'indagato formulata in sede di opposizione, debba restituire gli atti al P.M. affinché eserciti l'azione penale. A tal proposito, precisava che, con il reclamo, non intendeva contestare le valutazioni del GI in merito alla fondatezza del quadro accusatorio e alla particolare tenuità del fatto, bensì intendeva censurare l'impugnata ordinanza nella parte in cui aveva ritenuto "irrilevante" ed aveva, dunque, disatteso la richiesta, avanzata dalla difesa in via subordinata rispetto all'archiviazione per infondatezza della notitia criminis, di restituzione degli atti al pubblico ministero affinché esercitasse l'azione penale e consentisse all'indagato di dimostrare la propria assoluta innocenza con tutti gli strumenti e le garanzie riconosciute dalla legge. Dopo aver sottolineato le differenze che intercorrono tra l'archiviazione per manifesta infondatezza della notitia criminis e quella disposta per la particolare tenuità del fatto, il ricorrente ricordava che quest'ultima presuppone l'accertamento di un fatto di reato, con la conseguenza che il provvedimento del GI che accoglie tale richiesta deve essere iscritto nel casellario giudiziale. Dopo aver ricordato le cadenze procedimentali in caso di opposizione all'archiviazione per la particolare tenuità del fatto, opposizione alla quale è legittimato l'indagato all'evidente fine di ottenere un provvedimento di archiviazione più favorevole che non comporti la memorizzazione nel casellario di un fatto di reato seppure particolarmente tenue, il ricorrente assumeva che l'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., tuttavia, nel definire i possibili esiti della camera di consiglio, non distingue a seconda che l'opposizione sia presentata dalla persona offesa o dall'indagato, né stabilisce a quali condizioni il GI deve accogliere la richiesta di archiviazione o restituire gli atti al P.M., cosicché, a suo avviso, una lettura costituzionalmente orientata della norma avrebbe imposto di ritenere che, nei casi in cui l'indagato, subordinatamente all'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, chiedesse la restituzione degli atti al P.M. affinché eserciti l'azione penale, il GI fosse tenuto ad accogliere tale richiesta. Se così non fosse, infatti, l'indagato, senza aver potuto esercitare appieno le sue facoltà difensive, vedrebbe automaticamente riconosciuta, a suo carico, una responsabilità penale che, pur non comportando l'irrogazione di una sanzione, non è comunque scevra di conseguenze proprio perché il definitivo "accertamento" di un fatto di reato particolarmente tenue, oltre ad essere iscritto nel casellario, impedirebbe all'autore del fatto di poter beneficiare dell'applicazione dell'art. 131- 3 bis cod. pen. qualora in futuro fosse riconosciuto responsabile di un nuovo fatto particolarmente tenue della stessa indole. Chiedeva, perciò, al tribunale del reclamo, qualora avesse ritenuto che l'attuale formulazione dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. fosse ostativa all'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dal reclamante, di sollevare una questione di illegittimità costituzionale del citato comma 1-bis dell'art. 411 cod. proc. pen. per manifesta contrarietà all'art. 24 della Costituzione, sottolineando come tale questione, oltre che non manifestamente infondata, fosse altresì rilevante nel giudizio, dal momento che il GI aveva ritenuto "irrilevante" la richiesta dell'indagato di restituzione degli atti al P.M. ai fini dell'esercizio dell'azione penale. In particolare, affermava che il GI aveva ritenuto di poter discrezionalmente respingere la richiesta dell'indagato, sostenendo, peraltro, che tale richiesta potesse essere animata dalla finalità di perseguire la prescrizione del reato (e non considerando invece che proprio lo spettro della prescrizione aveva costituito la ragione principale per la quale il P.M. aveva tentato di "chiudere" il procedimento con una richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto). Concludeva, infine, precisando che l'art. 410-bis, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che "l'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5" e affermava come anche tale disposizione - ove letta nell'interesse dell'indagato che si era visto respingere l'opposizione e che si vedeva definitivamente "accertato" il fatto di reato particolarmente tenue - dovesse ritenersi manifestamente contraria con quanto disposto dagli artt. 24, comma 2, e 111, comma 7, della Costituzione, non consentendo allo stesso indagato di dedurre un vizio di violazione di i legge. Instava, quindi, affinché Tribunale del reclamo, se del caso previo giudizio incidentale di legittimità costituzionale, dichiarasse la nullità dell'ordinanza di archiviazione adottata dal GI di Macerata e, per l'effetto, disponesse la restituzione degli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen. 1.2. Il Tribunale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., che il ricorrente chiedeva al giudice del reclamo di sollevare, affermando che la disciplina introdotta dall'art. 411 comma 1-bis cod. proc. pen. non viola gli artt. 24, comma 2, e 111, comma 7, Cost., essendo il diritto di difesa garantito dalla specifica procedura che prevede, in prima battuta, il contraddittorio delle parti dinanzi al GI e la celebrazione di una udienza camerale a seguito dell'opposizione proposta dall'indagato o dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del P.M. 4 per particolare tenuità del fatto e, successivamente, prevede, in conseguenza della novella ex lege n. 103 del 2017, il reclamo dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, mentre il previgente art. 409, comma 6, cod. proc. pen. prevedeva la possibilità di ricorrere per cassazione. Il Tribunale ha poi sottolineato come il rimedio auspicato dal reclamante (ossia di vincolare, in caso di opposizione, il P.M. all'esercizio dell'azione penale) contrastasse con il sistema processuale e, conclusivamente, ha rigettato il reclamo ritenendolo infondato. 2. Il ricorso per cassazione, presentato dal difensore di fiducia del ricorrente, è sostenuto da tre motivi, con i quali si deduce, in via preliminare, l'illegittimità costituzionale dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui qualifica come "non impugnabile" l'ordinanza con la quale il Tribunale rigetta il reclamo proposto dalla persona sottoposta alle indagini (primo motivo); lamenta la violazione dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. sul rilievo che, qualora non sollevata la questione di legittimità costituzionale, si imporrebbe un'interpretazione delle norme processuali che regolano la materia dell'archiviazione per la particolare tenuità del fatto nel senso che, in caso di richiesta di giudizio avanzata dall'indagato in sede di opposizione, il GIP sia tenuto a restituire gli atti al Pubblico Ministero affinché eserciti l'azione penale a garanzia dello stesso indagato, con la conseguenza che il Tribunale di Macerata, non avendo accolto siffatto principio, sarebbe incorso nel vizio di violazione di legge denunciato (secondo motivo); denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 410-bis, comma 2, e 127, comma 5, cod. proc. pen. laddove l'impugnata ordinanza, dopo aver sostenuto che il GI non avesse alcun obbligo di ordinare al P.M. l'esercizio dell'azione penale, ha affermato l'infondatezza del reclamo, in quanto il Tribunale poteva accoglierlo solo nei casi di nullità tassativamente previsti dell'art. 410-bis cod. proc. pen. e non poteva conseguentemente valutare il merito della vicenda (terzo motivo). 3. Il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso in quanto manifestamente infondato sul rilievo che, essendo l'esercizio dell'azione penale prerogativa esclusiva del P.M., il diritto al processo consegue soltanto dall'assunzione della veste di imputato in capo alla persona sottoposta alle indagini preliminari sicché, in assenza dell'esercizio dell'azione penale disposta dal P.M. ovvero imposta dal GI (chiamato a controllarne l'operato) mediante l'imputazione coatta, il diritto al processo vantato dal ricorrente deve ritenersi insussistente. 5 Né, in tal modo, risulterebbe violato, ad avviso del Procuratore generale, il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa che da esso consegue, perché il sistema processuale consente all'indagato, mediante la prevista opposizione alla richiesta di archiviazione, di esporre al GI (giudice che esercita uno specifico controllo di legalità sul P.M. in relazione al corretto esercizio dell'azione penale), nel pieno contraddittorio delle parti, le sue difese illustrando le ragioni (e proponendo eventuali indagini suppletive) che, dal suo punto di vista, depongono per la reclamata pronuncia pienamente liberatoria. Tale assetto appare, all'evidenza, pienamente rispettoso del diritto di difesa dell'indagato mentre l'interpretazione auspicata dal ricorrente "provocherebbe (essa sì!) un ingiustificato squilibrio tra le parti, trasferendo dal GI (giudice terzo) all'indagato stesso il potere di imporre l'esercizio dell'azione penale". Una tale conclusione è ritenuta dall'ufficio requirente contraria al principio di economia processuale che trova fondamento, unitamente al principio di offensività, proprio nell'archiviazione per particolare tenuità del fatto, con la conseguenza che anche la questione di costituzionalità si evidenzia come manifestamente infondata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte, in via preliminare, osserva come il ricorrente fondi le proprie doglianze partendo da un erroneo presupposto interpretativo. Egli sostiene che, siccome il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, De AR, Rv. 276463 - 01), detto provvedimento, con il quale il GI, a seguito dell'opposizione proposta dalla persona sottoposta alle indagini, disponga l'archiviazione del procedimento per la particolare tenuità del fatto, non sia impugnabile in alcun modo, fatta eccezione per le ipotesi di nullità ex art. 410-bis cod. proc. pen., e ciò anche nei casi in cui esso risulti viziato per violazione di legge, tant'è che, per rimuovere il pregiudizio (iscrizione nel casellario giudiziale e conseguente preclusione a potersi giovare in futuro della causa di non punibilità nell'Ipotesi di commissione di altro reato (£4- e-c-tu,...." comportante una offesa tenue), ha innanzi al Tribunale monocratico, chiedendo che fosse sollevata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24, comma 2, Cost. (dell'art. 410-bis cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'impugnabilità del decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto emesso a seguito di opposizione) ovvero che il Tribunale, interpretando la normativa processuale in conformità a Costituzione, accogliesse 6 il reclamo restituendo gli atti al pubblico ministero affinché esercitasse l'azione penale nei suoi confronti, consentendogli di dimostrare, in giudizio, la propria innocenza. Avendo il Giudice del reclamo stimato manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalità e ritenuto precluso ogni giudizio sul merito della notizia di reato, il ricorrente, pur consapevole dell'inoppugnabilità dell'ordinanza del Tribunale (art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.), ha proposto ricorso per cassazione, reiterando l'eccezione di costituzionalità ovvero pronosticando una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale, tale da non precludergli le facoltà difensive, opzione praticabile, a suo avviso, solo con la restituzione degli atti al pubblico ministero per il successivo esercizio dell'azione penale. 2. Ciò posto, la Corte precisa che, come pure il ricorrente mostra di ritenere, il decreto di archiviazione del GI, emesso per la particolare tenuità del fatto a seguito di opposizione della persona sottoposta alle indagini, non è reclamabile ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., se non nei casi di nullità del provvedimento. A questo proposito, per eliminare ogni dubbio, va chiarito come l'impugnabilità (ricorso per cassazione) non possa essere predicata sul rilievo che - sulla base combinato disposto ex artt. 411, comma 1, 410, comma 3, e 409, comma 1, cod. proc. pen. - il giudizio di opposizione "si svolge nelle forme previste dall'articolo 127". Le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che il rinvio all'art. 127 cod. proc. pen. operato in altre norme dello stesso codice con la formula "secondo le forme previste" o con altre equivalenti riguarda le regole di svolgimento dell'udienza camerale, ma non implica, di per sé, la ricezione completa del modello procedimentale descritto in questa norma, ivi compreso il ricorso in sede di legittimità, tanto che per diverse disposizioni contenenti tale rinvio il legislatore ha previsto espressamente quel rimedio (Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv. 191786 - 01). Ne consegue che, in tema di ricorribilità per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen., si debba considerare necessaria una esplicita previsione di impugnabilità, tutte le volte in cui il richiamo al rito camerale sia espresso con riferimento alle forme previste dall'art. 127 o attraverso termini equipollenti come "secondo le forme", "con le forme", "osservando le forme", mentre, a diversa soluzione, si deve pervenire quando il legislatore adotti il termine "a norma dell'art. 127", perché tale terminologia è da considerarsi più ampia così da comprendere anche 7 il rimedio previsto dal comma 7 dell'art. 127 cod. proc. pen., sicché laddove il rinvio sia riferito alla norma, il ricorso deve ritenersi ammissibile per tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., mentre la ricorribilità per cassazione, ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen., deve essere esclusa quando il rinvio sia riferito alle sole forme. Del resto, non avrebbe senso prevedere un ricorso per cassazione ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen. e, al tempo stesso, un reclamo che ha sostituito la ricorribilità per cassazione contemplata dalla previgente disciplina negli stessi casi di nullità procedimentali. 3. Va poi ricordato come le Sezioni Unite De AR abbiano affermato che l'iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può, in sé considerata, essere ritenuta un effettivo pregiudizio che l'indagato abbia un reale interesse ad evitare, tanto sul rilievo che l'iscrizione assolva esclusivamente a quella funzione di memorizzazione destinata, come già evidenziato dalla sentenza delle Sezioni Unite Tushaj, ad esplicare i suoi effetti soltanto nell'ambito del sottosistema definito dalla disposizione ex art. 131-bis cod. pen. ed all'interno del circuito giudiziario (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, cit., in motivazione). Non di meno, il principio va letto nel senso che, invece, dall'iscrizione può, a condizioni esatte, scaturire un pregiudizio, se l'interesse concreto e attuale alla sua non adozione o alla sua eliminazione sia sostenuto da un quid pluris. Occorre, poi, considerare che il principio, espresso dalle Sezioni Unite De AR, è stato affermato in un caso del tutto diverso da quello qui in esame, ossia non a seguito di opposizione dell'indagato ma di ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale, decidendo su istanza dell'interessato ex art. 40 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, aveva ordinato la cancellazione dal casellario giudiziale del provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., l'archiviazione per particolare tenuità del fatto. Certamente l'interesse della persona sottoposta alle indagini non può essere ravvisato, come il ricorrente opina, sulla base del riconoscimento di un suo diritto potestativo al processo massimamente garantito, quale luogo idoneo per contrastare l'epilogo procedimentale dell'archiviazione per la particolare tenuità del fatto e dimostrare la propria completa innocenza. Ostano a tale ricostruzione difensiva il regime processuale circa il controllo del giudice sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero e i poteri che la legge processuale attribuisce alle parti. 8 Sul rilievo che il controllo sull'archiviazione deve essere effettivo, il giudice, quando ritenga di non accogliere la richiesta di archiviazione o a seguito dell'udienza fissata per l'opposizione alla richiesta di archiviazione sollevata da una parte processuale legittimata, può indicare (art. 409, comma 5, cod. proc. pen.) al pubblico ministero le ulteriori indagini ritenute necessarie ovvero può impartire al pubblico ministero l'ordine di formulare l'imputazione (art. 409, comma 6, cod. proc. pen.), imponendo - in tale ultimo caso ma nella necessaria presenza di una notizia di reato fondata e in assenza di cause di proscioglimento (art. 129 cod. proc. pen.) - al pubblico ministero di realizzare ciò che per legge è obbligatorio (art. 112 Cost.), salvo non ci siano i presupposti per esonerarlo. In altre parole, di fronte ad una richiesta di archiviazione palesemente contraddetta dalle indagini (aspetto che anche l'indagato ha la facoltà di sottolineare), il GI deve necessariamente svolgere un controllo sull'esercizio dell'azione penale, trattandosi di una soluzione costituzionalmente imposta perché il principio di obbligatorietà non venga vulnerato nel suo significato più sostanziale. 4. Da tutto ciò, possono trarsi le prime conclusioni. Non è impugnabile, con alcun mezzo (art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.), il provvedimento con il quale il Tribunale monocratico respinge il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari, rigettando l'opposizione dell'indagato, emette ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto (art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.). Il Tribunale, a sua volta, può essere adito in sede di reclamo solo ed esclusivamente nel caso in cui il provvedimento di archiviazione sia viziato dalle nullità di cui all'art. 410-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Negli altri casi, sulla base del principio di tassatività delle impugnazioni, nessun gravame è ammesso, in quanto non espressamente previsto. Non di meno occorre ricordare che alcuni provvedimenti giurisdizionali, sebbene non dichiarati espressamente impugnabili, sono ricorribili per cassazione per violazione di legge (art. 111, comma 7, Cost.). Si tratta delle sentenze e dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale. A questo proposito, è stato più volte affermato il principio secondo il quale le ordinanze e i decreti motivati, pur non avendo la forma della sentenza, sono impugnabili, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., tutte le volte in cui assumono, in concreto, tale natura. Si tratta di una situazione giuridica che si riscontra nei provvedimenti decisori che, indipendentemente dal nomen iuris, accertano l'esistenza di un fatto reato, 9 quantunque non punibile, come nel caso, nella specie sussistente, dell'ordinanza di archiviazione pronunciata per la particolare tenuità del fatto. Ne consegue che, avverso l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. (non anche avverso il decreto), deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. Conclusivamente, con il comma 1-bis dell'art. 411 cod. proc. pen., il legislatore ha realizzato un modello che, quanto alla legittimazione all'opposizione e all'epilogo decisorio che ad esso è sotteso, si distacca dall'iter tipo e questa particolarità giustifica, diversamente dagli altri epiloghi, la legittimazione attribuita alla persona sottoposta alle indagini di attivare il mezzo di impugnazione. Infatti, quando è richiesta l'archiviazione per la particolare tenuità del fatto, l'epilogo decisorio (decreto motivato), in mancanza di opposizione, è comune agli altri casi di archiviazione, mentre, nell'ipotesi in cui la richiesta sia stata opposta, è prevista la definizione del procedimento con ordinanza. Inoltre, a differenza di tutti gli altri casi di archiviazione, la persona sottoposta alle indagini è legittimata a presentare l'opposizione all'archiviazione che presuppone il riconoscimento, a monte, di un interesse dell'indagato a vedersi riconosciuto, in prima battuta o eventualmente sollecitando i poteri del giudice ex art. 409, comma 4, cod. proc. pen., un epilogo più favorevole rispetto alla richiesta del pubblico ministero ex art. 131-bis cod. pen., richiesta che, se accolta, determina anche l'iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento di archiviazione per la particolare tenuità del fatto. Invece, la persona offesa rimane titolare, anche in questo speciale procedimento, delle facoltà che le sono ordinariamente attribuite e, perciò, non è, in definitiva, titolare di un diritto di impugnazione se non nei casi di nullità dell'ordinanza di archiviazione. Per altro verso, deve ritenersi che l'indagato, il quale non abbia presentato l'opposizione averso il decreto di archiviazione per la particolare tenuità del fatto, abbia prestato acquiescenza alle scelte operate dal pubblico ministero, essendogli perciò preclusa ogni impugnazione al riguardo. 5. Ne consegue, per questa via, come sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che il ricorrente ha chiesto anche alla Corte di sollevare in riferimento all'art. 24, comma 2, Cost., nella parte in cui l'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. non prevede, da parte della persona sottoposta ad indagini che abbia proposto opposizione, l'impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione, in quanto detta mancata previsione non viola il diritto di difesa, 1 0 potendo la persona sottoposta alle indagini, in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione per la particolare tenuità del fatto, ricorrere per cassazione contro l'ordinanza di archiviazione che abbia disatteso, in violazione di legge, le doglianze e/o le richieste poste a fondamento dell'opposizione. Con l'opposizione, infatti, la persona sottoposta alle indagini - anziché reclamare l'assurda pretesa di essere sottoposto a giudizio per provare la propria innocenza in quella sede - può, invece, esercitare gli stessi diritti nel procedimento di opposizione all'archiviazione chiedendo al GI, sulla base di elementi idi prova specifici risultanti dagli atti o da acquisire, di rigettare la richiesta per la mancanza delle condizioni dirette a ritenere che il fatto sia sussumibile in una specifica fattispecie incriminatrice o, comunque, per l'infondatezza , a qualsiasi titolo, della notizia di reato ovvero chiedendo al GI di indicare al pubblico ministero l'espletamento delle indagini necessarie per escludere la sussistenza del fatto e per concludere per l'infondatezza della notizia di reato. Del resto, la Corte, pur non avendo preso ex professo in carico la questione, ha già riconosciuto, sia pure implicitamente, la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto, sussistendo l'interesse dell'indagato a vedersi riconosciuta l'insussistenza del reato (Sez. 3, n. 14740 del 19/12/2019, dep. 2020, Terzo, in motivazione). Pertanto, nel caso in esame, il Tribunale monocratico avrebbe dovuto qualificare il reclamo del ricorrente come ricorso per cassazione e trasmettere gli atti alla Corte per la delibazione sull'originario gravame, azionato perciò per errore, e ciò sul presupposto che, quando il giudice di merito si sia erroneamente pronunziato sul gravame proposto avverso un provvedimento, come nel caso di specie, non reclamabile e il provvedimento erroneamente emesso sia stato, a sua volta, impugnato in sede di legittimità, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio il provvedimento impugnato e ritenere il giudizio, qualificando l'originario gravame quale ricorso (Sez. 5, n. 4016 del 19/09/2000, Contena, Rv. 217738 - 01). 6. Passando, pertanto, all'esame dell'originario gravame, qualificato ricorso, esso va dichiarato inammissibile sia con riferimento alla questione di legittimità costituzionale, che il ricorrente ha chiesto con il gravame ai giudici di sollevare, e che, per le ragioni in precedenza esposte, è manifestamente infondata;
sia nel merito, perché egli non ha preso specifica posizione sulle rationes decidendi dell'ordinanza di archiviazione, confezionando un gravame del tutto aspecifico e, peraltro, anche manifestamente infondato, laddove ha reclamato un presunto diritto al processo che è del tutto estraneo al rito penale, il quale ammette soltanto I ! che l'imputato, dopo che nei suoi confronti sia stata esercitata l'azione penale, possa rinunciare a particolari segmenti delle fasi processuali (argumenta, in materia di giudizio immediato, ex art. 453, comma 3, in relazione all'art. 419, comma 5, cod. proc. pen.) ma non può chiedere il giudizio in mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale. 7. Sulla base delle precedenti considerazioni, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e, qualificato il reclamo come ricorso per cassazione, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che vi è ragione di ritenere - per la complessità delle questioni di diritto decise - che il ricorrente non versa in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alcuna statuizione deve essere emessa a suo carico quanto al pagamento di somme in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, qualificato il reclamo come ricorso per cassazione, dichiara il ricorso inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/10/2022