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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2219/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2219/2016, promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Parte_1 C.F._1
Zacco domiciliato presso il suo studio sito in Modica in C.le Fosso Tantillo n. 19/B, giusta procura in atti
ATTORE
Contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppa Micieli e domiciliato presso il suo studio con sede in Ragusa in Viale Tenente Lena n. 79, giusta procura in atti
CONVENUTO
Avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali – opposizione a decreto ingiuntivo
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 640/2016 – n. 1460/2016 R.G., emesso in data 11/4/2016 e notificato in data
14/4/16, il Tribunale di Ragusa ingiungeva a di pagare, in favore dell'Arch. Parte_1
la somma di € 8.122,71 oltre interessi e spese liquidate in € 540,00 per compensi ed € 145,50 CP_1 per spese oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie.
Con atto di citazione notificato in data 18/5/16, proponeva opposizione al suddetto decreto Parte_1 ingiuntivo chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 6 “preliminarmente revocare il decreto ingiuntivo n. emesso sulla base di un provvedimento radicalmente nullo per violazione degli artt. 7 e segg. Della legge 241/1990 nonché per un importo superiore rispetto a quello dichiarato congruo dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti.
Nel merito accertare e dichiarare che il compenso a favore dell'Arch. relativamente alla fase CP_1 progettuale (preliminare, definitiva ed esecutiva) dell'immobile, sito ad Acate in via Gramsci 1 è stato concordato tra le parti nella misura di € 1.500,00. Per l'effetto dichiarare la somma effettivamente dovuta, riducendo il superiore importo alla luce dell'attività svolta nonché del mancato svolgimento della progettazione esecutiva ricompresa nel compenso pattuito. In subordine, determinare i compensi dovuti al professionista, ai sensi del D.M. 140 del 20/7/12, sulla base del costo dell'opera preventivato pari ad euro 52.700,00 nonché dell'attività effettivamente svolta afferente esclusivamente alla fase di progettazione preliminare e definitiva, nella misura di euro 1384,86 o in quella che risulterà dovuta per le attività svolte.
Accertare e dichiarare che il rapporto tra le parti si è risolto per inadempimento da parte del professionista, il quale ha interrotto l'incarico conferitogli senza giusta causa e per l'effetto dichiarare comunque nessuna somma dovuta a titolo di compenso ai sensi e per gli effetti dell'art 2237 comma II, salvo il diritto dell'opponente di richiedere i danni patiti. Condannare l'opposto a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art 96 c.p.c. per l'avvio dell'azione giudiziaria nonostante le proposte conciliative formulate anche tramite il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di
Ragusa”.
Con comparsa di risposta depositata in data 13/9/16, si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando quanto ex adverso chiesto, dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto. In particolare, parte opposta chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: “ in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione sulla questione riguardante la legittimità del parre di congruità reso dall'Ordine degli Architetti di Ragusa, per le ragioni esposte sopra;
in via preliminare concedere la provvisoria esecutività del d.i. opposto, per le causali di cui in narrativa (…); in subordine: concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non contestata di € 1.500,00, maggiorata del contributo integrativo Inarcassa per totale € 1.560,00. Nel merito: rigettare l'opposizione proposta dal sig. con ogni consequenziale Parte_1 statuizione, per le causali di cui in narrativa, stante la palese infondatezza in fatto e in diritto della stessa e la mancanza di un sia pur minimo supporto probatorio, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 640/16 emesso dal Tribunale di Ragusa l'11.04.2016; dichiarare inadempiente il sig. per le causali di cui in narrativa, alle obbligazioni derivanti dal contratto di Parte_1 prestazione d'opera intellettuale intercorso tra le parti;
dire e ritenere sussistente il credito azionato dall'odierna opposta e per l'effetto condannare il sig. al pagamento della Parte_1 somma di € 8.122,71 per le prestazioni di cui alla fattura n. 1/2015, in favore dell'Arch. CP_1
(…) condannare controparte al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi
[...] dell'art. 96 c.p.c. in ragione della temerarietà della lite da liquidarsi in via equitativa.”
All'udienza del 23/11/16 veniva concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 6/12/17, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/9/17, veniva concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo non contestato di € 1.500,00 essendo risultato pacificamente tra le parti il conferimento dell'incarico pagina 2 di 6 professionale dall'opponente all'architetto nonché la parziale esecuzione delle opere a questi CP_1 commissionate.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi ammessi, veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Va premesso che la presente controversia verte unicamente sul quantum della prestazione professionale eseguita dall'architetto in favore di per l'incarico svolto nell'interesse di CP_1 Parte_1 quest'ultimo. E invero, l'odierno opponente non ha mai contestato di aver, seppur oralmente, conferito incarico a parte opposta, dolendosi piuttosto dell'ammontare del compenso richiesto dall'architetto con la fattura 1/2015.
Nello specifico, con il primo motivo di opposizione, l'opponente ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto lo stesso, a suo dire, sarebbe stato emesso sulla base di un provvedimento nullo per violazione degli artt. 7 e ss. Della legge 241/90, nonché per un importo superiore rispetto a quello dichiarato congruo dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti.
Il suddetto motivo è infondato.
In materia, la giurisprudenza amministrativa, condivisa da questo giudice, ha ritenuto che:
“l'impugnazione proposta dal cliente contro il parere di congruità di una parcella rilasciato dal competente ordine professionale in vista di una eventuale procedura monitoria non può essere ammissibile per difetto di interesse;
seguendo la dominante e consolidata giurisprudenza, infatti, il parere di congruità ha la sola funzione di precostituire la prova scritta necessaria al professionista per proporre ricorso per decreto ingiuntivo e non ha alcun effetto vincolante per il cliente che né per il giudice civile (…) il cliente potrà contestare la congruità della parcella redatta dal professionista solo promuovendo opposizione al decreto ingiuntivo, se e quando questo verrà emesso (Tar Piemonte n.
329 del 7.04.2022; Tar Lombardia n. 1626 del 1.09.2020; Tar Sicilia, Sez. IV, n. 782 del 10.04.2019).
In particolare, la pronuncia resa dal Tar Piemonte chiarisce la natura e la funzione dell'opinamento della parcella da parte del cliente, nonché la posizione di legittimazione del cliente ad impugnare il provvedimento reso dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista.
E invero, il parere reso dal Consiglio dell'Ordine per vidimare la parcella del professionista è un atto amministrativo, espressione di un potere discrezionale, autoritativo ma non è ex se atto idoneo a produrre effetti verso il cliente del professionista che detto opinamento ha richiesto. Anzi, in funzione della natura pubblicistica dell'Ordine professionale, esso ha la finalità di assicurare una funzione di vigilanza sulla congruità del compenso richiesto dal professionista per la prestazione svolta. Da ciò consegue che la giurisdizione in materia spetta al giudice amministrativo e che il cliente (nel caso di specie il ) non avrebbe legittimazione ad agire innanzi al Giudice amministrativo, tenuto conto Pt_1 della natura e degli effetti esplicati dall'opinamento reso dal Consiglio dell'Ordine.
Nel merito, con il secondo motivo di opposizione, l'opponente ha contestato la pretesa di cui alla fattura n. 1/2015 del 18/10/15 ritenendo che la stessa sia stata emessa in spregio all'accordo verbale concluso tra il committente e l'architetto opposto.
Nello specifico, l'opponente sostiene di aver conferito all'odierno opposto incarico professionale al pagina 3 di 6 fine di procedere all'attività di demolizione e ricostruzione di un fabbricato adibito a garage, pertinenza dell'abitazione familiare sita ad Acate in via Gramsci n. 1, che, alla data del conferimento dell'incarico, risultava di comproprietà dello stesso, della madre e del fratello, per l'importo complessivo di €
1.500,00 per la fase progettuale, oltre ad una percentuale del 10% che sarebbe stata calcolata sull'ammontare complessivo dell'opera per l'attività di direzione dei lavori.
Detto accordo non è mai stato formalizzato per iscritto tra le parti.
L'opponente, poi, ha riferito che l'architetto trasmetteva, in data 21/6/15, il computo metrico nel quale indicava la somma di € 52.700,00 per la realizzazione dell'opera rustica, al fine di presentarlo alle varie ditte edili per ottenere l'elaborazione dei preventivi.
Nel mese di Agosto 2015, poi, l'opposto richiedeva all'opponente l'elaborazione di una perizia geologica per la presentazione della pratica al Genio Civile e richiedeva, contestualmente, per la prosecuzione dell'attività, un acconto di € 4.750,00, a dire del non concordato e Parte_1 sproporzionato.
Interrottisi i contati tra le parti, l'odierno opponente, in data 19/11/15, si vedeva recapitare la fattura n.
1/2015 posta a fondamento del procedimento monitorio.
La fornita ricostruzione dei fatti è stata contestata dall'architetto il quale ha eccepito che CP_1
l'oggetto del contratto, concluso verbalmente dalle parti, era il seguente: compenso professionale pari a circa € 8.000,00, corrispondente all'8% del costo totale dell'edificio ultimato ( stimato sui 105.000/
110.000 euro per il progetto di demolizione e ricostruzione), precisando che detto compenso era così suddiviso: € 5.000,00 fino al rilascio della concessione edilizia;
€ 3.000,00 per la documentazione relativa al Genio Civile. Mentre, per quanto riguarda la direzione dei lavori, le parti avrebbero pattuito un compenso pari al 5% dell'importo complessivo dell'opera.
Parte opposta ha depositato copiosa documentazione, non contestata dall'opponente, contenente lo scambio di email intercorso tra le parti in causa (cfr. allegati 1; 2 e 2a) nonché comprovante l'attività svolta dall'architetto.
Dunque, al fine di comprendere meglio i termini del contratto verbale concluso tra le parti in causa, è necessario esaminare la documentazione versata in atti dall'opposto, nonché le dichiarazioni rese dai testi escussi.
In particolare, madre del , escussa all'udienza del 5/2/18, interrogata Testimone_1 Parte_1 sugli articolati di prova nn. 1-2-3 della memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opponente ha dichiarato quanto segue: sull'articolato n. 1 – ossia se è vero che l'architetto ha richiesto a titolo di compenso per il CP_1 progetto di ristrutturazione edilizia dell'edificio sito ad Acate di via Gramsci n. 2 il compenso di € 1.500,00 – ha risposto: “sì è vero. Lo so perché l'accordo è avvenuto a casa mia, in mia presenza e su esplicita domanda dei miei figli e sul costo del progetto l'architetto rispose Parte_1 Persona_1
1500 euro”; sull'articolato n. 2 – ossia se è vero che l'architetto ha richiesto per la fase di esecuzione l'ulteriore compenso del 10% da calcolare sul costo dell'opera da ripartire tra cliente e ditta appaltatrice – ha risposto: “sì è vero. Non so dire se il costo si riferiva alla struttura o all'opera ultimata”.
pagina 4 di 6 Sui medesimi articolati è stato sentito , fratello dell'odierno opponente, il quale Testimone_2 sentito sull'articolato n. 2 della memoria 183, comma 6, n, 2 c.p.c. di parte opponente - ossia se è vero che l'architetto ha richiesto per la fase di esecuzione l'ulteriore compenso del 10% da calcolare sul costo dell'opera da ripartire tra cliente e ditta appaltatrice - ha risposto: “il compenso fu pattuito da mio fratello”.
Nella medesima udienza è stata escusso il teste di parte opposta, , la quale interrogata Testimone_3 sull' articolato n. 1 della memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opposto - ossia se è vero che il
20/3/15, l'architetto e pattuirono che il compenso relative alle CP_1 Parte_1 prestazioni professionali ( progettazione preliminare, definitive e strutturale) relative ai lavori di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito in via Gramsci n. 1 sarebbe stato pari ad € 8.000,00 – ha risposto: “posso dire che una volta i fratelli vennero da me in agenzia e mi mostrarono sul Parte_1 telefonino il progetto dell'immobile e su mia domanda sui costi mi riferirono che costava 5000 fino al comune”.
Il teste escusso all'udienza del 23/4/18, interrogato sull'articolato n. 1 della memoria Testimone_4
183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta – ossia se è vero che il compenso pattuito tra l'Arch. CP_1
e sarebbe stato pari ad € 8.000,00 per le prestazioni di progettazione preliminare, Parte_1 definitiva e strutturale relative ai lavori di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito in via
Gramsci n. 1 – ha risposto “E' vero (…) preciso di aver partecipato a tale incontro su invito dell'arch.
essendo io Ingegnere civile. L' mi aveva contattato per chiedermi consigli su questa CP_1 CP_1 pratica (…) sono sicuro che in tale incontro si discusse della parcella di € 8.000,00”; sull'articolato n. 4 della memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta – ossia se è vero che l'arch. riferì al signor che, per il progetto di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito CP_1 Parte_1 ad Acate in via Gramsci n.1, il costo totale dell'edificio ultimato sarebbe stato pari ad euro 105.000/110.000 – ha risposto: “ preciso che il compenso professionale di norma viene commisurato al computo metrico relative all'opera ultima e non a quello strutturale”.
Dalla documentazione versata in atti e dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi (dovendo ritenersi maggiormente attendibili, a fronte di talune difformità nelle versioni fornite dai diversi testimoni, le dichiarazioni di e non parenti di alcuna delle parti) può ritenersi che il Tes_3 Tes_4 compenso pattuito tra le parti in causa per tutte le fasi (progettazione preliminare, fase definitiva e strutturale) relative ai lavori di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito in via Gramsci n. 1, fosse pari ad € 8.000,00, di cui € 5.000,00 pattuiti fino alla fase di rilascio della concessione edilizia.
Inoltre, in un caso analogo a quello in esame, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale in tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di compenso professionale, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e art. 115, comma 1, c.p.c. il debitore: ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato;
può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri per cui l'importo richiesto è quello dovuto in base alle tariffe professionali applicabili o agli usi ( Cass. n. 37788/2021).
Ebbene, tenuto conto da quanto emerso dal compendio probatorio e in considerazione della pagina 5 di 6 contestazione generica dell'opponente nonché della non contestazione della documentazione versata in atti dall'opposto e del fatto che la concessione edilizia è stata rilasciata in data 6/8/2015 (mentre la pratica non è mai stata trasmessa all'ufficio del Genio Civile, non risultando dunque eseguita l'intera prestazione), si ritiene congruo ed adeguato riconoscere per l'attività professionale svolta dall'opposto il compenso di € 5.000,00, oltre oneri ed accessori.
La richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. formulata dal creditore opposto non può trovare accoglimento in considerazione dell'insussistenza dei presupposti previsti dalla norma per la declaratoria di responsabilità aggravata.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte e uno soggettivo, rappresentato dalla mala fede o colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o nel resistere in giudizio (Cass. n. 32090/2019).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente Parte_1
e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto del decisum ai fini dell'individuazione del valore della controversia (tariffa tra media e minima parametri forensi di cui al D.M. 147/22). Le spese del procedimento monitorio, come ivi liquidate, vanno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2219/2016 r.g.:
1) Accoglie parzialmente per le ragioni esposte l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo n. 640/16 – n. 1460/16 R.G.,
[...] emesso dal Tribunale di Ragusa in data 11/4/16;
2) condanna a versare, in favore di , la somma di € Parte_1 Controparte_1
5.000,00, oltre oneri ed accessori previsti per legge ed oltre interessi moratori di cui al D.lgs.
231/02 a far data della diffida e costituzione in mora e sino al soddisfo;
3) condanna, altresì, al rimborso delle spese processuali sostenute dall'arch. Parte_1
che liquida in complessivi € 2.552,00 oltre IVA, CPA e spese generali al Controparte_1
15%, oltre spese e compensi del procedimento monitorio, il tutto da distrarsi in favore dell'avv.
Giuseppa Micieli che si è dichiarata antistataria.
Ragusa li, 29.01.25
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela A. Favara
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