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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott. ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott. ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 471/2022 R. G., posta in decisione all'udienza del
01.07.2024
vertente tra
nata a [...] P.G. (ME) il 28.03.1962 (c.f. ), titolare Parte_1 C.F._1
dell'omonima azienda agricola con sede in Furnari (ME) Via Della Libertà 29 (p. iva ), P.IVA_1
elettivamente domiciliata in San Filippo del Mela (ME) Via Nazionale n. 357 presso lo studio dell'Avv. Giusj Barbara Pia Mannino (c.f. ) fax 0909384167; pec: CodiceFiscale_2
che la rappresenta e difende giusta Email_1
procura in calce all'atto introduttivo;
Appellante
e in persona del titolare con sede in Furnari (ME) via Controparte_1 CP_1
Camparia, 95, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv Rocco Bruzzese del Foro di
Barcellona P.G. (cf – Fax 0909384149 - Pec: C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, Email_2
sito in Barcellona P.G. via Kennedy n 440, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo Pec: Email_2
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza 1294/202 emessa dal Tribunale Civile di Barcellona P.G. in data 21.12.2021 e pubblicata in pari data a definizione del giudizio iscritto al n. 1940/2014 R.G., in materia di opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni dei procuratori delle parti: ??????????come da note depositate. Pt_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , nella qualità di titolare Parte_1
dell'omonima impresa agricola, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 357/2014
emesso il 24.06.2014, con il quale il Tribunale di Barcellona P.G su istanza di Controparte_1
in persona del titolare, le aveva ingiunto il pagamento dell'importo di €
[...] CP_1
57.248,44 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e spese di lite, in forza delle fatture emesse dal
2009 al 2013, a titolo di corrispettivo per autotrasporto di piante.
L'opponente affidava l'opposizione a tre motivi.
Eccepiva, in via preliminare, la prescrizione ex art. 2951 c.c. del credito preteso.
Nel merito, deduceva il mancato espletamento dell'attività di trasporto con riferimento ad alcune delle fatture depositate (per un importo complessivo di € 14.621,00). Sosteneva, infine, di aver corrisposto in favore della ditta una somma Controparte_1
maggiore rispetto a quella riconosciuta dal ricorrente in fase monitoria, pari ad € 48.800,00 anziché
€ 37.061,92.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione proposta e Controparte_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo .
Con sentenza n. 1294/2021 emessa e pubblicata il 21.12.2021 il Tribunale di Barcellona P.G.
accoglieva parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la a corrispondere alla l'importo residuo di € Parte_1 Controparte_1
42.769,90 (anziché € 57.248,14).
Rigettata, infatti, l'eccezione di prescrizione, poichè genericamente sollevata , riteneva che non fosse dovuta la somma richiesta in riferimento alle fatture contestate, in relazioni alle quali, innanzi alle eccezioni di , l' opposta non aveva fornito la prova delle prestazioni sottese al Parte_1
pagamento richiesto.
Avverso detta sentenza proponeva appello con atto di citazione regolarmente Parte_1
notificato, chiedendo la riforma della pronuncia impugnata, per i motivi di cui si dirà infra.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva telematicamente , in persona Controparte_1
del titolare eccependo in via preliminare l'inammissibilità e nel merito contestandone CP_1
la fondatezza.
Concludeva, pertanto, per la conferma della sentenza di primo grado, con condanna di parte appellante al pagamento di spese di lite.
All'udienza di trattazione del 2.12.2022, la Corte, preso atto delle note scritte depositate dalle parti,
superato il vaglio preliminare di non ammissibilità dell'appello, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.12.2023.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione la sostituzione dell'udienza come sopra fissata con il deposito telematico di note scritte, ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2022, dopo un rinvio per carico di ruolo, la Corte , con ordinanza emessa in data 01.07.2024, alla scadenza dei termini assegnati alle parti, poneva la causa in decisone, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 n. 1 c. p. c..
Basti considerare, in proposito, che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale disposizione normativa, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134
del 2012), è da intendersi nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità,
una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 36481/2022; 40560/2021; 7675/2019;
20836/2018)
Nel caso in esame le doglianze dell'appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto
(anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Del resto, la stessa parte appellata , proprio grazie ad una indicazione sufficiente tanto delle parti della motivazione ritenute erronee quanto delle ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, è stata in grado di predisporre una congrua difesa .
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. la Corte si è già pronunciata con la citata ordinanza del 2 dicembre 2022.
2.-Con un unico, ma articolato, motivo di gravame, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza appellata per avere il Tribunale rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendola generica e non circostanziata, sul rilievo del difetto di prova in ordine all'individuazione dell'inizio della decorrenza del termine prescrizionale con riferimento ad ogni singolo credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto.
Nel sostenere l'erroneità di tale valutazione, l'appellante evidenzia, per un verso, di aver eccepito la prescrizione annuale dei diritti derivanti dal contratto di trasporto ex art. 2951 c.c. in tutti i propri atti e verbali di causa;
per altro verso, di aver specificatamente indicato che tutte le fatture, poste a fondamento del decreto ingiuntivo, erano state emesse in data anteriore al 30.04.2013.
Deduce di avere , pertanto, individuato il momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale in riferimento ai singoli crediti, posto che, a fronte di singoli e distinti rapporti contrattuali, sebbene azionati cumulativamente, esso coincide con la data di emissione delle singole fatture.
Del resto, parte appellata non aveva mai contestato siffatta individuazione del dies a quo, limitandosi a sostenere che la prescrizione era quinquennale anziché annuale, ex art. 2 D.L. 82/1993.
L'appellante evidenzia di aver adempiuto all'onere che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, grava sulla parte che voglia far valere la prescrizione estintiva del diritto dedotto in giudizio, consistente:
- nell'allegare l'elemento costitutivo della relativa eccezione, ossia l'inerzia del titolare del diritto prolungatasi per il tempo previsto dalla legge;
- nel manifestare la volontà di volersene profittare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni delle parti .
Sotto altro profilo, lamenta che il giudice di prime cure aveva erroneamente dedotto che parte opponente non avesse specificato l'eccezione di prescrizione a fronte dei pagamenti parziali effettuati nel corso del rapporto commerciale con controparte..
Si duole, in particolare, della erroneità dell'argomentazione, secondo cui i pagamenti parziali effettuati facessero “presumere momenti di decorrenza del termine prescrizionale diversi e numerosi
che, senza alcuna specificità, non è possibile individuare”.
Evidenzia, in merito, che il pagamento parziale del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto,
ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione.
Aggiunge che l'ultimo dei pagamenti in favore dell'appellata è stato effettuato nell'agosto 2012, che l'ultimo trasporto è stato effettuato in data 30.04.2013 ed il rapporto proseguito, per stessa ammissione dell'allora ricorrente, sino al maggio 2013, con conseguente prescrizione del crediti già
alla data di emissione del decreto ingiuntivo ( 10.06.2014).
In ogni caso, anche a voler attribuire all'ultimo pagamento efficacia interruttiva della prescrizione,
questa sarebbe egualmente maturata ad agosto 2013, ben prima della richiesta ( 10.06.2014 ) e della notifica del decreto (8.07.2014), non avendo, peraltro, l'appellata provato la sussistenza di alcun atto interruttivo.
3.-Con lo stesso motivo di appello, l'appellante contesta l'operatività del regime di prescrizione quinquennale, invocato dall'appellata ex art. 2 D.L. 82/1993 conv. in L. 162/1993, concernente i diritti derivanti dai contratti di trasporto per i quali operava il sistema delle tariffe a forcelle , istituito dalla L.298/1974.
Rileva che detto sistema è stato abrogato per effetto della L.268/2005 con decorrenza dal 28.02.2006,
con conseguente ripristino del regime di prescrizione annuale.
Evidenzia che i trasporti da cui originava il credito azionato erano stati effettuati a partire dal 2009,
quando il detto regime era stato abrogato.
In seno alla comparsa conclusionale, l'appellante deduce che, a voler ritenere applicabile la prescrizione quinquennale, non sarebbero, comunque, dovute le somme portate da fatture emesse prima del quinquennio anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo .
Ne consegue che, tenuto conto della data di notifica (9..07.2014), risulterebbero prescritti tutti i crediti portati da fatture emesse anteriormente al 9.07.2009, di guisa che l'importo dovuto si ridurrebbe a € 72.248,06.
E poiché il primo decidente, in parziale accoglimento dell'opposizione, aveva già operato un ridimensionamento del credito, decurtando l'importo di cui a talune fatture contestate, la somma ancora dovuta si ridurrebbe a € 8.827,06.
Osserva, in contrario, l'appellata che il diritto del vettore al pagamento del corrispettivo è sottoposto al regime di prescrizione quinquennale ex art. 83 bis comma 8 D.L. 25.06.2008 n.112 conv. in L.
133/2008, non essendo stato il contratto stipulato in forma scritta ed essendo il rapporto inter partes sorto nel 2009.
Richiama, infine, l'orientamento della Corte di Cassazione ( sentenza n.24984/21) circa l'applicabilità del regime di prescrizione quinquennale ex D.L. 82/93 cit.
4.-Ciò posto, la Corte ritiene dirimente l'individuazione del termine prescrizionale applicabile al caso di specie.
La questione costituisce, invero, il terreno di scontro tra le parti, sostenendo l'appellante l'applicazione del termine annuale codicistico ai sensi dall'art. 2951 c.c., richiamando, invece,
l'appellata quello quinquennale previsto dalla normativa speciale ed, in particolare, dal D.Lgs.
286/2005.
Ritiene la Corte che, al cospetto di contratto di trasporto che, secondo le allegazioni delle parti e la documentazione in atti, risulta pacificamente stipulato in data successiva al 28.02.2006, vada certamente esclusa l'applicabilità del regime quinquennale ex art. 2 D.L. 82/1993 conv. in L.
162/1993.
Detta norma, in forza della quale "ai diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto
di terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applica il termine di prescrizione quinquennale”, è stata, infatti, abrogata dall'art. 3
secondo comma lett. d) del D.Lgs.. n. 285/2005 (con effetto dal 28 febbraio 2006), che ha ripristinato la prescrizione annuale prevista dall'art. 2951 c.c., che vigeva prima dell'entrata in vigore del d.l. n.
82/1993.
Il d.lgs. n. 286 del 2005, infatti, ha abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), stabilendo, all'art. 4, che, a decorrere dal 28 febbraio 2006, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti e all'art. 6, al fine di favorire la correttezza e trasparenza dei rapporti tra contraenti, che il contratto di trasporto merci è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa, “ per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge”
Al comma 3 sono poi elencati, dalla lettera a) alla lettera e bis), una serie di elementi essenziali che devono essere contenuti nei contratti in forma scritta ed il comma 6 stabilisce, infine, che «in assenza
anche di uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato
in forma scritta».
Successivamente, è intervenuto l'art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, il quale, nella formulazione in vigore fino all'11 agosto 2010, ha previsto che, nel caso in cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta e comunque con data certa , il diritto del vettore si prescrive in cinque anni, mentre laddove il contratto sia stato stipulato in forma scritta, ai sensi dell'art. 2951 del codice civile, tale diritto si prescrive in un anno.
Secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, la “data certa” non è prevista come requisito di validità del contratto, bensì (per quanto reso palese dalla stesso enunciato normativo, che correla la data certa alla finalità di «favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti») come requisito di efficacia del contratto e per stabilire la decorrenza dei suoi effetti.
Ne discende la possibilità di attribuire certezza alla data sulla base di elementi esterni al contratto (
quale, ad esempio, lo scambio di mail) che valgano comunque a comprovarne l'avvenuta stipulazione e a collocarla in un preciso intervallo temporale (Cass. 4410/2024).
In altri termini, le parti restano libere di stipulare il contratto in forma scritta oppure orale, benchè la forma abbia importanti ripercussioni sul regime prescrizionale.
Invero, in caso di trasporto non stipulato in forma scritta, il diritto del vettore al corrispettivo si prescrive in cinque anni dal giorno del completamento della prestazione , mentre , nel caso opposto,
il termine è quello annuale.
Ora, è noto che per i contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano oggetto richiede pertanto necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (ex ultimis Cass. n. 1452/2019).
Ne consegue l'inidoneità della fattura a rappresentare la forma scritta dell'accordo (Cass. n.
5263/2015; Cass. n. 12316/2015; Cass. n. 1614/2009) e la non surrogabilità in giudizio dell'onere formale con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o dichiarazioni confessorie.
Nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, quest'ultimo può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte
(v.Cass. n. 27057/2023; Cass. n. 25999/2018 e n. 4431/2017).
Quando, invece, il contratto sia a forma libera, incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, purché aventi i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più d'una, della concordanza ex art. 2729 cod. civ., la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata dal giudice del merito (Cass. n. 12971/2018; Cass. n. 315/2024).
In siffatte ipotesi, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 35870/2022; Cass.n.
2211/2022; Cass. n. 26801/2019).
Ne discende che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. n.n. 3581/2024;
Cass. n. 1444/2024)
Deve, altresì, richiamarsi il principio secondo cui , allorquando si tratta di provare la data in cui il negozio è stato concluso, il giudice di merito, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 c.c. (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori,
produzione in un atto pubblico), ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità
a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità (Cass.n. 23582/2017; Cass. n. 18938/2016; Cass. n. 2299/2012), sicché l'interessato ben può dimostrare la certezza della data attraverso fatti, quali che siano, equipollenti a quelli normativamente previsti.
Sulla scorta di tali principi, dovendosi escludere che il contratto richiedesse la forma scritta ad substantiam ( come avveniva nel regime giuridico delle tariffe a forcella per i trasporti su strada ), deve ritenersi che, ai fini della data certa, possano essere valorizzate le fatture emesse.
Vero è che neanche ne è stata allegata l' annotazione nelle scritture contabili dell'odierna appellante.
Tuttavia, non può trascurarsi la mancata contestazione di esse ( ad eccezione di quelle di cui il primo decidente non ha tenuto conto, con valutazione che nessuna delle parti ha contestato), l'intervenuto pagamento parziale, non altrimenti giustificabile in assenza di plausibili deduzioni sul punto, nonché
l'avvenuta esecuzione del contratto, messa in discussione dall'allora opponente solo in relazione ad alcune delle prestazioni .
Ritiene, infatti, la Corte che tali circostanze siano sufficienti a dare obiettiva certezza della data del contratto e della sua certa anteriorità rispetto a quella di emissione delle fatture.
Il che comporta l'applicazione del regime della prescrizione annuale di cui all'art. 2951 c.c.
5.- Muovendo da questa prima conclusione , può passarsi al vaglio delle restanti censure dell'appellante.
Ritiene la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo decidente, l'eccezione di prescrizione sia stata adeguatamente sollevata dall'allora opponente.
Invero, secondo i principi reiteratamente affermati dalla Corte di Cassazione, cui non vi sono ragioni per dissentire , in tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è
l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, compete al giudice.
Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice (Cass. S.U. n.10955/2002). In tale prospettiva, non può condividersi la conclusione cui è pervenuto il primo decidente che, pur richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui si è detto, ha ravvisato la genericità
nella formulazione della eccezione di prescrizione per non avere l'eccipiente precisato il momento iniziale dell'inerzia in relazione a ciascuno dei crediti azionati.
E' vero che l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (Cass.n. 14135/2019;Cass. n. 15991/2018)
Nondimeno, nella specie, n. q. non si è limitata a sollevare l'eccezione, ma, Parte_1
seppure sbrigativamente, ha specificato il tipo di prescrizione invocata, ossia quella codicistica di cui all'art. 2951 c.c., e i fatti che costituivano il momento iniziale di decorrenza in base alla disciplina contrattuale , evidenziando che tutte le prestazione di trasporto erano state svolte anteriormente al
2013 e precisando nei successivi atti (v. noto del 26.10.2018) che, secondo le emergenze delle stesse fatture allegate da controparte , tutti i crediti azionati avevano origine da trasporti effettuati anteriormente al 30.07.2013.
Del resto, nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo la ditta aveva Controparte_1
allegato che il rapporto inter partes era stato interrotto “a partire da maggio 2013” .
Ebbene, poiché la prescrizione decorre, ai sensi dell' art. 2951 c.c., “dal giorno in cui è avvenuta
o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione “, ossia dall'esecuzione del trasporto, deve ritenersi che essa era già maturata al momento del primo atto interruttivo,
costituito dalla notifica del decreto ingiuntivo (8.07.2014), quale espressione della volontà
dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto (Cass.27944/2022).
Ciò in quanto tutte le prestazioni, da cui avevano tratto origine i crediti azionati, erano state eseguite in data anteriore all'emissione delle fatture e, dunque al 30.04.2013.
Ritiene la Corte di non poter condividere neanche l'affermazione del primo decidente, secondo cui il pagamento parziale del credito faceva presumere “momenti di decorrenza del termine prescrizionale
diversi e numerosi che, senza alcuna specificità non è possibile individuare”.
Invero, tale argomentazione, ove intenda fare riferimento alla pretesa efficacia interruttiva dei pagamenti parziali, determinante una diversa decorrenza, non tiene conto del principio secondo cui
“il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione , non deve necessariamente
concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta
all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un
comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione
in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito
la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata” (Cass.
n. 7820/2017).
Ebbene , nella specie, la presenza di siffatta precisazione, che avrebbe conferito ai pagamenti parziali efficacia interruttiva, non risulta neanche allegata.
In ogni caso, anche a voler qualificare i pagamenti parziali in termini di riconoscimento del debito,
non può sfuggire che, secondo incontestata allegazione dell'appellante, l'ultimo di essi risale al 2012,
di guisa che la prescrizione, interrotta a tale data, sarebbe comunque maturata prima del Luglio
2014.
L'appello va, pertanto, accolto ed, in riforma della sentenza impugnata, previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo, la domanda di pagamento avanzata da deve essere Controparte_1
integralmente rigettata.
La riforma della sentenza impone la rivisitazione anche delle spese del primo grado che, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste, unitamente a quelle del presente grado, a carico di Controparte_1
Esse si liquidano come da dispositivo in applicazione, secondo lo scaglione corrispondente al credito ancora in contestazione tra le parti dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo dal D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione
temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Ai fini della quantificazione dei compensi va tenuta presente anche la fase di trattazione, a prescindere dal concreto svolgimento di attività tipicamente riconducibili alla c.d. istruttoria (Cass n.
29857/2023).
La non rilevante complessità delle questioni trattate e la scarsa rilevanza degli interessi in gioco giustifica l'applicazione di parametri inferiori ai medi e pari ai minimi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 471/2022 R.G. sull'appello proposto da , Parte_1
titolare dell'omonima azienda agricola, avverso la sentenza 1294/2021 del 21.12.2021 emessa dal
Tribunale Civile di Barcellona P.G. in data 21.12.2021 a definizione del giudizio iscritto al n.
1940/2014 R.G. in parziale riforma della stessa che conferma nel resto così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, rigetta la domanda azionata da per Controparte_1
prescrizione del credito azionato e conferma la già disposta revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna in persona del titolare condanna al Controparte_1 CP_1
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi € 3.809,00 per onorario ( di cui € 851,00 per la fase di studio della controversia, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 903,00 per la fase di trattazione;
€ 1.453,00, per la fase decisionale ) , oltre rimborso degli esborsi effettuati a titolo di c.u., rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute) ed in relazione a questo grado in complessivi €
4.996,00 per onorario ( di cui € 1.029,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.523,00 per la fase di trattazione;
€ 1.735,00 per la fase decisionale ) , oltre rimborso degli esborsi effettuati a titolo di c.u., rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute)
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 10.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario dell'Ufficio del Processo,
dott.ssa Ottavia Rotolo
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott. ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott. ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 471/2022 R. G., posta in decisione all'udienza del
01.07.2024
vertente tra
nata a [...] P.G. (ME) il 28.03.1962 (c.f. ), titolare Parte_1 C.F._1
dell'omonima azienda agricola con sede in Furnari (ME) Via Della Libertà 29 (p. iva ), P.IVA_1
elettivamente domiciliata in San Filippo del Mela (ME) Via Nazionale n. 357 presso lo studio dell'Avv. Giusj Barbara Pia Mannino (c.f. ) fax 0909384167; pec: CodiceFiscale_2
che la rappresenta e difende giusta Email_1
procura in calce all'atto introduttivo;
Appellante
e in persona del titolare con sede in Furnari (ME) via Controparte_1 CP_1
Camparia, 95, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv Rocco Bruzzese del Foro di
Barcellona P.G. (cf – Fax 0909384149 - Pec: C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, Email_2
sito in Barcellona P.G. via Kennedy n 440, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo Pec: Email_2
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza 1294/202 emessa dal Tribunale Civile di Barcellona P.G. in data 21.12.2021 e pubblicata in pari data a definizione del giudizio iscritto al n. 1940/2014 R.G., in materia di opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni dei procuratori delle parti: ??????????come da note depositate. Pt_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , nella qualità di titolare Parte_1
dell'omonima impresa agricola, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 357/2014
emesso il 24.06.2014, con il quale il Tribunale di Barcellona P.G su istanza di Controparte_1
in persona del titolare, le aveva ingiunto il pagamento dell'importo di €
[...] CP_1
57.248,44 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e spese di lite, in forza delle fatture emesse dal
2009 al 2013, a titolo di corrispettivo per autotrasporto di piante.
L'opponente affidava l'opposizione a tre motivi.
Eccepiva, in via preliminare, la prescrizione ex art. 2951 c.c. del credito preteso.
Nel merito, deduceva il mancato espletamento dell'attività di trasporto con riferimento ad alcune delle fatture depositate (per un importo complessivo di € 14.621,00). Sosteneva, infine, di aver corrisposto in favore della ditta una somma Controparte_1
maggiore rispetto a quella riconosciuta dal ricorrente in fase monitoria, pari ad € 48.800,00 anziché
€ 37.061,92.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione proposta e Controparte_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo .
Con sentenza n. 1294/2021 emessa e pubblicata il 21.12.2021 il Tribunale di Barcellona P.G.
accoglieva parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la a corrispondere alla l'importo residuo di € Parte_1 Controparte_1
42.769,90 (anziché € 57.248,14).
Rigettata, infatti, l'eccezione di prescrizione, poichè genericamente sollevata , riteneva che non fosse dovuta la somma richiesta in riferimento alle fatture contestate, in relazioni alle quali, innanzi alle eccezioni di , l' opposta non aveva fornito la prova delle prestazioni sottese al Parte_1
pagamento richiesto.
Avverso detta sentenza proponeva appello con atto di citazione regolarmente Parte_1
notificato, chiedendo la riforma della pronuncia impugnata, per i motivi di cui si dirà infra.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva telematicamente , in persona Controparte_1
del titolare eccependo in via preliminare l'inammissibilità e nel merito contestandone CP_1
la fondatezza.
Concludeva, pertanto, per la conferma della sentenza di primo grado, con condanna di parte appellante al pagamento di spese di lite.
All'udienza di trattazione del 2.12.2022, la Corte, preso atto delle note scritte depositate dalle parti,
superato il vaglio preliminare di non ammissibilità dell'appello, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.12.2023.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione la sostituzione dell'udienza come sopra fissata con il deposito telematico di note scritte, ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2022, dopo un rinvio per carico di ruolo, la Corte , con ordinanza emessa in data 01.07.2024, alla scadenza dei termini assegnati alle parti, poneva la causa in decisone, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 n. 1 c. p. c..
Basti considerare, in proposito, che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale disposizione normativa, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134
del 2012), è da intendersi nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità,
una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 36481/2022; 40560/2021; 7675/2019;
20836/2018)
Nel caso in esame le doglianze dell'appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto
(anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Del resto, la stessa parte appellata , proprio grazie ad una indicazione sufficiente tanto delle parti della motivazione ritenute erronee quanto delle ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, è stata in grado di predisporre una congrua difesa .
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. la Corte si è già pronunciata con la citata ordinanza del 2 dicembre 2022.
2.-Con un unico, ma articolato, motivo di gravame, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza appellata per avere il Tribunale rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendola generica e non circostanziata, sul rilievo del difetto di prova in ordine all'individuazione dell'inizio della decorrenza del termine prescrizionale con riferimento ad ogni singolo credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto.
Nel sostenere l'erroneità di tale valutazione, l'appellante evidenzia, per un verso, di aver eccepito la prescrizione annuale dei diritti derivanti dal contratto di trasporto ex art. 2951 c.c. in tutti i propri atti e verbali di causa;
per altro verso, di aver specificatamente indicato che tutte le fatture, poste a fondamento del decreto ingiuntivo, erano state emesse in data anteriore al 30.04.2013.
Deduce di avere , pertanto, individuato il momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale in riferimento ai singoli crediti, posto che, a fronte di singoli e distinti rapporti contrattuali, sebbene azionati cumulativamente, esso coincide con la data di emissione delle singole fatture.
Del resto, parte appellata non aveva mai contestato siffatta individuazione del dies a quo, limitandosi a sostenere che la prescrizione era quinquennale anziché annuale, ex art. 2 D.L. 82/1993.
L'appellante evidenzia di aver adempiuto all'onere che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, grava sulla parte che voglia far valere la prescrizione estintiva del diritto dedotto in giudizio, consistente:
- nell'allegare l'elemento costitutivo della relativa eccezione, ossia l'inerzia del titolare del diritto prolungatasi per il tempo previsto dalla legge;
- nel manifestare la volontà di volersene profittare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni delle parti .
Sotto altro profilo, lamenta che il giudice di prime cure aveva erroneamente dedotto che parte opponente non avesse specificato l'eccezione di prescrizione a fronte dei pagamenti parziali effettuati nel corso del rapporto commerciale con controparte..
Si duole, in particolare, della erroneità dell'argomentazione, secondo cui i pagamenti parziali effettuati facessero “presumere momenti di decorrenza del termine prescrizionale diversi e numerosi
che, senza alcuna specificità, non è possibile individuare”.
Evidenzia, in merito, che il pagamento parziale del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto,
ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione.
Aggiunge che l'ultimo dei pagamenti in favore dell'appellata è stato effettuato nell'agosto 2012, che l'ultimo trasporto è stato effettuato in data 30.04.2013 ed il rapporto proseguito, per stessa ammissione dell'allora ricorrente, sino al maggio 2013, con conseguente prescrizione del crediti già
alla data di emissione del decreto ingiuntivo ( 10.06.2014).
In ogni caso, anche a voler attribuire all'ultimo pagamento efficacia interruttiva della prescrizione,
questa sarebbe egualmente maturata ad agosto 2013, ben prima della richiesta ( 10.06.2014 ) e della notifica del decreto (8.07.2014), non avendo, peraltro, l'appellata provato la sussistenza di alcun atto interruttivo.
3.-Con lo stesso motivo di appello, l'appellante contesta l'operatività del regime di prescrizione quinquennale, invocato dall'appellata ex art. 2 D.L. 82/1993 conv. in L. 162/1993, concernente i diritti derivanti dai contratti di trasporto per i quali operava il sistema delle tariffe a forcelle , istituito dalla L.298/1974.
Rileva che detto sistema è stato abrogato per effetto della L.268/2005 con decorrenza dal 28.02.2006,
con conseguente ripristino del regime di prescrizione annuale.
Evidenzia che i trasporti da cui originava il credito azionato erano stati effettuati a partire dal 2009,
quando il detto regime era stato abrogato.
In seno alla comparsa conclusionale, l'appellante deduce che, a voler ritenere applicabile la prescrizione quinquennale, non sarebbero, comunque, dovute le somme portate da fatture emesse prima del quinquennio anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo .
Ne consegue che, tenuto conto della data di notifica (9..07.2014), risulterebbero prescritti tutti i crediti portati da fatture emesse anteriormente al 9.07.2009, di guisa che l'importo dovuto si ridurrebbe a € 72.248,06.
E poiché il primo decidente, in parziale accoglimento dell'opposizione, aveva già operato un ridimensionamento del credito, decurtando l'importo di cui a talune fatture contestate, la somma ancora dovuta si ridurrebbe a € 8.827,06.
Osserva, in contrario, l'appellata che il diritto del vettore al pagamento del corrispettivo è sottoposto al regime di prescrizione quinquennale ex art. 83 bis comma 8 D.L. 25.06.2008 n.112 conv. in L.
133/2008, non essendo stato il contratto stipulato in forma scritta ed essendo il rapporto inter partes sorto nel 2009.
Richiama, infine, l'orientamento della Corte di Cassazione ( sentenza n.24984/21) circa l'applicabilità del regime di prescrizione quinquennale ex D.L. 82/93 cit.
4.-Ciò posto, la Corte ritiene dirimente l'individuazione del termine prescrizionale applicabile al caso di specie.
La questione costituisce, invero, il terreno di scontro tra le parti, sostenendo l'appellante l'applicazione del termine annuale codicistico ai sensi dall'art. 2951 c.c., richiamando, invece,
l'appellata quello quinquennale previsto dalla normativa speciale ed, in particolare, dal D.Lgs.
286/2005.
Ritiene la Corte che, al cospetto di contratto di trasporto che, secondo le allegazioni delle parti e la documentazione in atti, risulta pacificamente stipulato in data successiva al 28.02.2006, vada certamente esclusa l'applicabilità del regime quinquennale ex art. 2 D.L. 82/1993 conv. in L.
162/1993.
Detta norma, in forza della quale "ai diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto
di terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applica il termine di prescrizione quinquennale”, è stata, infatti, abrogata dall'art. 3
secondo comma lett. d) del D.Lgs.. n. 285/2005 (con effetto dal 28 febbraio 2006), che ha ripristinato la prescrizione annuale prevista dall'art. 2951 c.c., che vigeva prima dell'entrata in vigore del d.l. n.
82/1993.
Il d.lgs. n. 286 del 2005, infatti, ha abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), stabilendo, all'art. 4, che, a decorrere dal 28 febbraio 2006, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti e all'art. 6, al fine di favorire la correttezza e trasparenza dei rapporti tra contraenti, che il contratto di trasporto merci è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa, “ per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge”
Al comma 3 sono poi elencati, dalla lettera a) alla lettera e bis), una serie di elementi essenziali che devono essere contenuti nei contratti in forma scritta ed il comma 6 stabilisce, infine, che «in assenza
anche di uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato
in forma scritta».
Successivamente, è intervenuto l'art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, il quale, nella formulazione in vigore fino all'11 agosto 2010, ha previsto che, nel caso in cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta e comunque con data certa , il diritto del vettore si prescrive in cinque anni, mentre laddove il contratto sia stato stipulato in forma scritta, ai sensi dell'art. 2951 del codice civile, tale diritto si prescrive in un anno.
Secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, la “data certa” non è prevista come requisito di validità del contratto, bensì (per quanto reso palese dalla stesso enunciato normativo, che correla la data certa alla finalità di «favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti») come requisito di efficacia del contratto e per stabilire la decorrenza dei suoi effetti.
Ne discende la possibilità di attribuire certezza alla data sulla base di elementi esterni al contratto (
quale, ad esempio, lo scambio di mail) che valgano comunque a comprovarne l'avvenuta stipulazione e a collocarla in un preciso intervallo temporale (Cass. 4410/2024).
In altri termini, le parti restano libere di stipulare il contratto in forma scritta oppure orale, benchè la forma abbia importanti ripercussioni sul regime prescrizionale.
Invero, in caso di trasporto non stipulato in forma scritta, il diritto del vettore al corrispettivo si prescrive in cinque anni dal giorno del completamento della prestazione , mentre , nel caso opposto,
il termine è quello annuale.
Ora, è noto che per i contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano oggetto richiede pertanto necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (ex ultimis Cass. n. 1452/2019).
Ne consegue l'inidoneità della fattura a rappresentare la forma scritta dell'accordo (Cass. n.
5263/2015; Cass. n. 12316/2015; Cass. n. 1614/2009) e la non surrogabilità in giudizio dell'onere formale con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o dichiarazioni confessorie.
Nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, quest'ultimo può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte
(v.Cass. n. 27057/2023; Cass. n. 25999/2018 e n. 4431/2017).
Quando, invece, il contratto sia a forma libera, incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, purché aventi i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più d'una, della concordanza ex art. 2729 cod. civ., la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata dal giudice del merito (Cass. n. 12971/2018; Cass. n. 315/2024).
In siffatte ipotesi, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 35870/2022; Cass.n.
2211/2022; Cass. n. 26801/2019).
Ne discende che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. n.n. 3581/2024;
Cass. n. 1444/2024)
Deve, altresì, richiamarsi il principio secondo cui , allorquando si tratta di provare la data in cui il negozio è stato concluso, il giudice di merito, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 c.c. (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori,
produzione in un atto pubblico), ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità
a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità (Cass.n. 23582/2017; Cass. n. 18938/2016; Cass. n. 2299/2012), sicché l'interessato ben può dimostrare la certezza della data attraverso fatti, quali che siano, equipollenti a quelli normativamente previsti.
Sulla scorta di tali principi, dovendosi escludere che il contratto richiedesse la forma scritta ad substantiam ( come avveniva nel regime giuridico delle tariffe a forcella per i trasporti su strada ), deve ritenersi che, ai fini della data certa, possano essere valorizzate le fatture emesse.
Vero è che neanche ne è stata allegata l' annotazione nelle scritture contabili dell'odierna appellante.
Tuttavia, non può trascurarsi la mancata contestazione di esse ( ad eccezione di quelle di cui il primo decidente non ha tenuto conto, con valutazione che nessuna delle parti ha contestato), l'intervenuto pagamento parziale, non altrimenti giustificabile in assenza di plausibili deduzioni sul punto, nonché
l'avvenuta esecuzione del contratto, messa in discussione dall'allora opponente solo in relazione ad alcune delle prestazioni .
Ritiene, infatti, la Corte che tali circostanze siano sufficienti a dare obiettiva certezza della data del contratto e della sua certa anteriorità rispetto a quella di emissione delle fatture.
Il che comporta l'applicazione del regime della prescrizione annuale di cui all'art. 2951 c.c.
5.- Muovendo da questa prima conclusione , può passarsi al vaglio delle restanti censure dell'appellante.
Ritiene la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo decidente, l'eccezione di prescrizione sia stata adeguatamente sollevata dall'allora opponente.
Invero, secondo i principi reiteratamente affermati dalla Corte di Cassazione, cui non vi sono ragioni per dissentire , in tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è
l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, compete al giudice.
Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice (Cass. S.U. n.10955/2002). In tale prospettiva, non può condividersi la conclusione cui è pervenuto il primo decidente che, pur richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui si è detto, ha ravvisato la genericità
nella formulazione della eccezione di prescrizione per non avere l'eccipiente precisato il momento iniziale dell'inerzia in relazione a ciascuno dei crediti azionati.
E' vero che l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (Cass.n. 14135/2019;Cass. n. 15991/2018)
Nondimeno, nella specie, n. q. non si è limitata a sollevare l'eccezione, ma, Parte_1
seppure sbrigativamente, ha specificato il tipo di prescrizione invocata, ossia quella codicistica di cui all'art. 2951 c.c., e i fatti che costituivano il momento iniziale di decorrenza in base alla disciplina contrattuale , evidenziando che tutte le prestazione di trasporto erano state svolte anteriormente al
2013 e precisando nei successivi atti (v. noto del 26.10.2018) che, secondo le emergenze delle stesse fatture allegate da controparte , tutti i crediti azionati avevano origine da trasporti effettuati anteriormente al 30.07.2013.
Del resto, nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo la ditta aveva Controparte_1
allegato che il rapporto inter partes era stato interrotto “a partire da maggio 2013” .
Ebbene, poiché la prescrizione decorre, ai sensi dell' art. 2951 c.c., “dal giorno in cui è avvenuta
o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione “, ossia dall'esecuzione del trasporto, deve ritenersi che essa era già maturata al momento del primo atto interruttivo,
costituito dalla notifica del decreto ingiuntivo (8.07.2014), quale espressione della volontà
dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto (Cass.27944/2022).
Ciò in quanto tutte le prestazioni, da cui avevano tratto origine i crediti azionati, erano state eseguite in data anteriore all'emissione delle fatture e, dunque al 30.04.2013.
Ritiene la Corte di non poter condividere neanche l'affermazione del primo decidente, secondo cui il pagamento parziale del credito faceva presumere “momenti di decorrenza del termine prescrizionale
diversi e numerosi che, senza alcuna specificità non è possibile individuare”.
Invero, tale argomentazione, ove intenda fare riferimento alla pretesa efficacia interruttiva dei pagamenti parziali, determinante una diversa decorrenza, non tiene conto del principio secondo cui
“il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione , non deve necessariamente
concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta
all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un
comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione
in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito
la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata” (Cass.
n. 7820/2017).
Ebbene , nella specie, la presenza di siffatta precisazione, che avrebbe conferito ai pagamenti parziali efficacia interruttiva, non risulta neanche allegata.
In ogni caso, anche a voler qualificare i pagamenti parziali in termini di riconoscimento del debito,
non può sfuggire che, secondo incontestata allegazione dell'appellante, l'ultimo di essi risale al 2012,
di guisa che la prescrizione, interrotta a tale data, sarebbe comunque maturata prima del Luglio
2014.
L'appello va, pertanto, accolto ed, in riforma della sentenza impugnata, previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo, la domanda di pagamento avanzata da deve essere Controparte_1
integralmente rigettata.
La riforma della sentenza impone la rivisitazione anche delle spese del primo grado che, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste, unitamente a quelle del presente grado, a carico di Controparte_1
Esse si liquidano come da dispositivo in applicazione, secondo lo scaglione corrispondente al credito ancora in contestazione tra le parti dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo dal D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione
temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Ai fini della quantificazione dei compensi va tenuta presente anche la fase di trattazione, a prescindere dal concreto svolgimento di attività tipicamente riconducibili alla c.d. istruttoria (Cass n.
29857/2023).
La non rilevante complessità delle questioni trattate e la scarsa rilevanza degli interessi in gioco giustifica l'applicazione di parametri inferiori ai medi e pari ai minimi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 471/2022 R.G. sull'appello proposto da , Parte_1
titolare dell'omonima azienda agricola, avverso la sentenza 1294/2021 del 21.12.2021 emessa dal
Tribunale Civile di Barcellona P.G. in data 21.12.2021 a definizione del giudizio iscritto al n.
1940/2014 R.G. in parziale riforma della stessa che conferma nel resto così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, rigetta la domanda azionata da per Controparte_1
prescrizione del credito azionato e conferma la già disposta revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna in persona del titolare condanna al Controparte_1 CP_1
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi € 3.809,00 per onorario ( di cui € 851,00 per la fase di studio della controversia, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 903,00 per la fase di trattazione;
€ 1.453,00, per la fase decisionale ) , oltre rimborso degli esborsi effettuati a titolo di c.u., rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute) ed in relazione a questo grado in complessivi €
4.996,00 per onorario ( di cui € 1.029,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.523,00 per la fase di trattazione;
€ 1.735,00 per la fase decisionale ) , oltre rimborso degli esborsi effettuati a titolo di c.u., rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute)
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 10.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario dell'Ufficio del Processo,
dott.ssa Ottavia Rotolo