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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 02/12/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-Dott.ssa Rita Carosella Presidente
-Dott. Federico Scioli Consigliere
-Avv. Eriberto Di Blasio Giudice Ausiliario - relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 82/2022 del Ruolo Generale, posta in decisione all'udienza del 13 luglio 2022, vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Zaccaria, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti
- Appellante in riassunzione -
CONTRO
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco D'Errico, giusta Controparte_1 CodiceFiscale_2 procura in atti
- Appellato in riassunzione -
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Micaela Bruno, giusta procura in atti
- Appellata in riassunzione -
Oggetto: Appello in riassunzione a seguito di cassazione con rinvio (Sentenza Corte d'Appello di Campobasso
n. 82/2019). Risarcimento danni da responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, che qui devono ritenersi ripetute e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 - Con atto di citazione notificato il 21 dicembre 2009, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Larino l'ing. , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 quantificati in € 14.000,00, oltre al danno da mancato utilizzo di una stanza del proprio appartamento.
L'attrice esponeva di aver dovuto risarcire tale somma al sig. , proprietario dell'immobile Controparte_3
1 sottostante al suo, per i danni da infiltrazioni d'acqua verificatisi a seguito di lavori di manutenzione sui terrazzi di proprietà eseguiti nei giorni 28 e 29 maggio 2009. Sosteneva che detti lavori erano stati Pt_1 effettuati senza l'adozione di adeguate misure precauzionali e sotto la "diretta e personale responsabilità" dell'ing. . CP_1
Costituitosi in giudizio, l'ing. contestava la domanda, eccependo di aver agito per mera cortesia, CP_1 limitandosi a contattare l'impresa esecutrice ( ) e a presentare la comunicazione di inizio lavori CP_4 presso il Comune di Petacciato. Negava di aver assunto alcun incarico professionale di progettazione o direzione lavori e imputava i danni a un evento meteorologico di carattere eccezionale e imprevedibile
(nubifragio). Chiedeva, inoltre, di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale, (oggi , per essere Controparte_5 Controparte_2 tenuto indenne da ogni eventuale condanna.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la eccependo in via principale Controparte_5
l'inoperatività della polizza assicurativa e, in subordine, associandosi alle difese del convenuto.
Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 156/2016, rigettava la domanda attorea, qualificando l'intervento dell'ing. come un "mero rapporto di cortesia", privo di vincolo giuridico, e condannava l'attrice al CP_1 pagamento delle spese di lite.
La sig.ra proponeva appello avverso tale decisione. La Corte d'Appello di Campobasso, con sentenza n. Pt_1
82/2019, rigettava il gravame, confermando la qualificazione del rapporto come di mera cortesia, stante l'assenza di pattuizione di un corrispettivo.
§ 2 - Avverso la sentenza di secondo grado, la sig.ra proponeva ricorso per Cassazione. La Suprema Pt_1
Corte, con ordinanza n. 38592/2021, depositata il 6 dicembre 2021, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa a questa stessa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito.
La Corte di Cassazione enunciava il seguente principio di diritto:
"in tema di locatio operis è possibile che le parti stabiliscano il patto di gratuità della prestazione;
il che vuol dire che il professionista può anche liberamente decidere di rinunciare al compenso senza che ciò faccia venire meno l'obbligo contrattuale".
La Suprema Corte ha ritenuto errato il ragionamento dei giudici di merito, secondo cui l'assenza di un corrispettivo fosse "sintomo decisivo dell'assenza di un'obbligazione", statuendo che "l'assenza di pattuizione di un corrispettivo non consente di escludere l'esistenza di un obbligo giuridico, inquadrabile in un contratto d'opera professionale".
Con atto di citazione notificato in data 1-3 marzo 2022, la sig.ra ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Pt_1
Corte, chiedendo, in applicazione del principio di diritto enunciato, l'accoglimento delle domande originariamente formulate.
Si sono costituiti l'ing. e la insistendo per il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'appello e riproponendo le difese ed eccezioni già svolte nei precedenti gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente giudizio ha per oggetto il riesame del merito dell'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 alla luce del principio di diritto vincolante enunciato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 38592/2021.
§ 3 - Sulla qualificazione del rapporto tra le parti.
Il Giudice di legittimità ha cassato la precedente sentenza di questa Corte per aver escluso la sussistenza di un'obbligazione giuridica in capo all'ing. sulla base del solo presupposto della gratuità della CP_1
2 prestazione. Occorre, pertanto, procedere a una nuova qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, prescindendo dall'elemento della pattuizione di un compenso.
Dagli atti di causa emergono due documenti fondamentali: a) l'autorizzazione datata 19 maggio 2009, con cui la sig.ra autorizzava l'ing. a provvedere "a tutto quanto necessario a curarne Pt_1 CP_1
l'effettuazione [dei lavori di manutenzione], sotto la sua esclusiva responsabilità, dall'accesso all'abitazione all'espletamento degli adempimenti amministrativi (comunicazione ai sensi dell'art. 3, D.P.R. n. 380/2001)";
b) la comunicazione di inizio lavori di manutenzione ordinaria, sottoscritta dall'ing. in data 28 CP_1 maggio 2009 e presentata al Comune di Petacciato.
L'espressione "sotto la sua esclusiva responsabilità", contenuta nell'autorizzazione conferita dalla committente al professionista, assume un valore determinante. Tale clausola non può essere interpretata come una mera formula di stile, ma manifesta la volontà della sig.ra di affidare all'ing. un Pt_1 CP_1 ruolo di garanzia e supervisione che trascende il mero svolgimento di un'attività materiale di cortesia. L'ing.
, accettando di agire sulla base di tale autorizzazione, ha assunto un obbligo di natura CP_1 professionale, che, sebbene a titolo gratuito, lo vincolava a un dovere di diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.
Sebbene non gli siano stati formalmente conferiti incarichi di progettazione o direzione lavori, l'impegno a curare "tutto quanto necessario" per l'effettuazione dei lavori, con assunzione di "esclusiva responsabilità", implica necessariamente un dovere di controllo e di adozione delle cautele necessarie a prevenire danni a terzi derivanti dall'esecuzione delle opere. Tale dovere rientra a pieno titolo nell'alveo della responsabilità professionale, la cui violazione è fonte di obbligazione risarcitoria.
Deve, pertanto, in riforma della statuizione dei precedenti giudici di merito, affermarsi la sussistenza di un rapporto contrattuale d'opera professionale tra la sig.ra e l'ing. , da cui discende un obbligo Pt_1 CP_1 di diligenza e una conseguente responsabilità per il caso di inadempimento.
§ 4 - Sulla responsabilità dell'ing. e la sussistenza del nesso causale. CP_1
Accertata la natura professionale dell'incarico, occorre valutare se l'evento dannoso (le infiltrazioni subite
[... dall'appartamento del sig. ) sia eziologicamente riconducibile a una condotta negligente dell'ing. CP_3
. CP_1
L'appellato ha eccepito il caso fortuito, sostenendo che i danni furono causati da un "vero e proprio nubifragio" di carattere eccezionale e imprevedibile, verificatosi il 2 giugno 2009. Le risultanze istruttorie del primo grado, ed in particolare la deposizione del teste confermano il verificarsi di un evento Testimone_1 piovoso di notevole intensità in tale data, che causò allagamenti diffusi nella zona. Lo stesso teste, tuttavia, ha riferito di aver constatato "la presenza di teli apposti precedentemente dagli operai della ditta , CP_4 risultati insufficienti visto il nubifragio che era in corso".
Questa Corte ritiene che l'evento meteorologico, per quanto intenso, non integri gli estremi del caso fortuito idoneo a escludere integralmente la responsabilità del professionista. I lavori di manutenzione consistevano nel ripristino dell'impermeabilizzazione dei terrazzi, un'operazione che, per sua natura, comporta la rimozione delle protezioni esistenti e l'esposizione delle strutture sottostanti agli agenti atmosferici. La possibilità di precipitazioni, anche intense, non può considerarsi un evento assolutamente imprevedibile.
La diligenza professionale richiesta all'ing. , quale soggetto responsabile dell'intervento, imponeva CP_1 di assicurare che l'impresa esecutrice adottasse tutte le misure preventive e precauzionali idonee a proteggere il cantiere e le proprietà circostanti da eventi piovosi prevedibili. La circostanza che le protezioni apposte si siano rivelate "insufficienti" costituisce la prova dell'inadeguata predisposizione delle cautele necessarie. La responsabilità per l'omessa vigilanza sull'adozione di tali misure ricade sul professionista che si era assunto la "esclusiva responsabilità" dell'effettuazione dei lavori.
3 Pertanto, si ritiene sussistente la responsabilità contrattuale dell'ing. per i danni occorsi Controparte_1
a seguito delle infiltrazioni.
§ 5 - Sulla quantificazione del danno (quantum debeatur).
L'appellante ha chiesto la condanna dell'ing. al pagamento di € 14.000,00, somma corrisposta al CP_1 sig. in via transattiva. Correttamente l'appellato ha eccepito l'inopponibilità nei suoi confronti di tale CP_3 accordo transattivo, al quale è rimasto estraneo (art. 1372 c.c.). La quantificazione del danno risarcibile deve, quindi, essere operata sulla base di criteri oggettivi.
A tal fine, assumono rilievo le conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata nel giudizio di primo grado. Il CTU, pur operando a distanza di tempo e sulla base della documentazione in atti, ha quantificato i danni all'appartamento del sig. in €.4.624,44 e il danno da mancato utilizzo di una stanza CP_3 dell'appartamento della sig.ra per un mese in €. 103,34. Tali conclusioni, adeguatamente motivate Pt_1 sotto il profilo tecnico, non sono state efficacemente contestate e possono essere poste a fondamento della liquidazione.
Pertanto, il danno risarcibile va quantificato nella somma complessiva di €. 4.727,78 (€ 4.624,44 + € 103,34).
Su tale importo, devalutato alla data del fatto (giugno 2009) e via via rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, vanno calcolati gli interessi legali fino al saldo.
§ 6 - Sulla domanda di garanzia nei confronti di Controparte_2
L'ing. ha chiesto di essere tenuto indenne dalla propria compagnia assicuratrice da ogni CP_1 conseguenza pregiudizievole derivante dalla condanna. La a eccepito l'inoperatività della polizza CP_2 per due ordini di motivi: a) la violazione dell'obbligo di dichiarazione precontrattuale da parte dell'assicurato;
b) l'estraneità dell'attività contestata all'oggetto della garanzia.
L'eccezione sub a) è fondata e assorbente. Risulta documentalmente provato che la polizza per la responsabilità civile professionale fu stipulata dall'ing. in data 20 maggio 2009. In data 15 aprile CP_1
2009, la sig.ra gli aveva già inviato una missiva con cui lo intimava a eliminare vizi e irregolarità Pt_1 dell'immobile. Il contratto di assicurazione prodotto in atti prevede che l'assicurato dichiari "di non aver avuto nessuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza". La richiesta contenuta nella lettera del 15 aprile 2009 costituisce una circostanza nota all'assicurato, potenzialmente idonea a generare una richiesta di risarcimento, che egli aveva l'obbligo di dichiarare all'assicuratore al momento della stipula.
L'omessa o reticente dichiarazione, resa con dolo o colpa grave, è causa di annullamento del contratto o, come nel caso di specie, di inoperatività della garanzia per il sinistro in questione, ai sensi degli artt. 1892 e
1893 c.c.
La domanda di garanzia proposta dall'ing. nei confronti di deve, CP_1 Controparte_2 pertanto, essere rigettata.
§ 7 - Sulle spese di lite.
L'esito complessivo del giudizio, protrattosi per tutti i gradi di giurisdizione, vede un accoglimento parziale della domanda dell'appellante A fronte di una richiesta originaria di oltre € 14.000,00, le viene Pt_1 riconosciuta la somma di € 4.727,78 oltre accessori. Tale esito giustifica una parziale compensazione delle spese di lite tra la sig.ra e l'ing. per tutti i gradi di giudizio (Cass. n. 32061/2022), nella misura Pt_1 CP_1 della metà, ponendo la restante metà a carico dell'ing. , quale parte prevalentemente CP_1 soccombente nel merito della questione di responsabilità.
4 Nei rapporti tra l'ing. e la terza chiamata la soccombenza del CP_1 Controparte_2 primo sulla domanda di garanzia comporta la sua condanna integrale al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicuratrice, per tutti i gradi di giudizio.
Le spese del giudizio di Cassazione, come liquidate in dispositivo, seguono la medesima regolamentazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso, in sede di rinvio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Larino n. 156/2016, nonché sulla domanda di garanzia Parte_1 proposta da nei confronti di così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1. In parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare in favore di la somma di € 4.727,78, oltre Controparte_1 Parte_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto (2 giugno 2009) e interessi legali sulla somma via via rivalutata fino al soddisfo.
2. Rigetta la domanda di garanzia proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
Controparte_2
3. Compensa per la metà le spese di lite di tutti i gradi del giudizio (primo grado, appello, giudizio di
[... Cassazione e presente giudizio di rinvio) tra e e condanna Parte_1 Controparte_1
a rifondere a la restante metà, che liquida, per tale quota e per Controparte_1 Parte_1 ciascun grado, come segue:
• per il giudizio di primo grado: in complessivi € 1.276,00 per compensi;
• per il primo giudizio di appello: in complessivi € 960,00 per compensi;
• per il giudizio di Cassazione: in complessivi € 950,00 per compensi;
• per il presente giudizio di rinvio: in complessivi € 960,00 per compensi;
oltre, su ogni importo, rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
4. Condanna a rifondere integralmente a le spese Controparte_1 Controparte_2 di lite di tutti i gradi del giudizio, che liquida, per l'intero e per ciascun grado, come segue:
• per il giudizio di primo grado: in complessivi € 2.552,00 per compensi;
• per il primo giudizio di appello: in complessivi € 1.923,00 per compensi;
• per il giudizio di Cassazione: in complessivi € 1.875,00 per compensi;
• per il presente giudizio di rinvio: in complessivi € 1.923,00 per compensi;
oltre, su ogni importo, rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
• Pone, definitivamente, a carico di le spese di CTU, così come liquidate in Controparte_1 primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Eriberto Di Blasio Dott.ssa Rita Carosella
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