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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 12/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1999/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1999/2024 promossa da:
RC S.R.L. (C.F. 01647590122), di seguito, per brevità, RC, con il patrocinio dell'avv. GIROLAMI ALBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIROLAMI ALBERTO
RICORRENTE contro
CO.RA. S.R.L. (C.F. 02324110960), di seguito, per brevità, CORA, con il patrocinio dell'avv. VALNEGRI ENRICO MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via amatore sciesa 20135 MILANO presso il difensore avv. VALNEGRI ENRICO MARIA
RESISTENTE
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 7 Con atto di intimazione ritualmente notificata la società RC evocava in giudizio la società CORA chiedendo la convalida dello sfratto per morosità assumendo che quest'ultima si era resa inadempiente al pagamento di euro 4.000,00 oltre I.v.a. in relazione ai canoni locativi di gennaio e febbraio 2024 afferenti all'unità immobiliare sita in Saronno (VA), Via Ungaretti n. 34, a destinazione autorimessa posta al piano interrato (identificata come segue: Foglio 18, particella 577, subalterno 509, zona catastale U, categoria F03).
A fondamento della richiesta deduceva che le parti avevano sottoscritto in data 28/04/2022 e registrato il 24/05/2022 al n. 003451 serie 3T un contratto locativo afferente a detta autorimessa;
che il canone annuo pattuito era di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00), oltre IVA, oltre aggiornamento ISTAT annuale, da pagarsi anticipatamente in n. 12 (dodici) rate mensili anticipate di uguale importo pari ad €
2.000,00 oltre I.v.a. ed oltre aggiornamento Istat e che la conduttrice si rendeva morosa nel pagamento dei canoni locativi di gennaio e febbraio 2024.
Si costituiva la società CORA mediante comparsa di risposta con la quale si opponeva all'accoglimento della domanda avversaria assumendo di avere disposto il pagamento delle fatture, non appena ricevute, provvedendovi mediante bonifico presso il conto su BANCA POPOLARE DI SONDRIO - CIN A ABI
05696 CAB 32600 C/c 000002630X92 IBAN: [...]X92 e di avervi provveduto anche il 9 gennaio 2024 ricevendo però la comunicazione dello storno dell'operazione di pagamento con la seguente causale: “Storno bonifico TRN POSOIT2110E
EA24010982443296480160099999IT per conto chiuso” (doc n°5).
Aggiungeva che la RC aveva proceduto all'intimazione di sfratto, adducendo la morosità anche per la mensilità di febbraio, senza comunicare il nuovo conto corrente di riferimento nonostante la richiesta fatta in tal senso dall'intimata, la quale provvedeva al pagamento del dovuto a mezzo di assegno.
Con ordinanza in data 30/5/2024 il Giudice rigettava l'istanza di emissione dell'ordinanza di rilascio per difetto dei presupposti e disponeva la prosecuzione del giudizio premio mutamento del rito.
Nella propria memoria la società RC sosteneva che la conduttrice era a conoscenza della chiusura del conto corrente, che avrebbe pertanto dovuto provvedere al pagamento in forme alternative entro il termine previsto, stante l'operatività della clausola risolutiva espressa, che il pagamento tardivo era pertanto ininfluente ai fini della preservazione del rapporto.
pagina 2 di 7 Per tale ragione chiedeva, previa ammissione dei capitoli di prova orale indicati, la pronuncia di risoluzione del contratto anche per effetto della clausola risolutiva espressa con conseguente ordine di rilascio dell'immobile.
Nella propria memoria CORA evidenziava, a dimostrazione della pretestuosità della domanda avversaria, che nelle more del giudizio la locatrice, anziché incassare gli assegni versati dall'intimata, attendeva di aprire un nuovo conto corrente bancario per poi restituire gli assegni ricevuti mesi prima chiedendo all'intimata di provvedere al pagamento degli stessi importi a mezzo bonifici bancari sul nuovo conto corrente.
pagina 3 di 7 Evidenziava inoltre che la morosità afferente al mese di febbraio era stata contestata prima che fossero decorsi i 15 giorni di tolleranza (dalla metà del mese di riferimento) previsti nella stesso accordo contrattuale (art 3) e che non appena ricevuta la fattura, la conduttrice consegnava il relativo assegno di pagamento (doc. 12 in atti).
Aggiungeva che lo stesso problema si era presentato anche per altri conduttori degli immobili locati dalla RC, ma che solo nei riguardi di CORA era stata promossa la procedura di sfratto.
Per tali ragioni, opponendosi alle istanze istruttorie avversarie (eccependo l'inattendibilità della teste indicata, in quanto moglie del l.r. dell'intimante ed unica dipendente di RC) e chiedendo, in replica, la prova contraria con il teste indicato, chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
Espletati gli incombenti di legge ed esperita vanamente la procedura di mediazione obbligatoria le parti venivano invitate dal Giudice a discutere la causa
Le parti si riportavano alle rispettive domande ed eccezioni.
Parte intimante chiedeva altresì la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 cpc, della ss. espressione di cui alla pag. 3 della memoria avversaria: “…soprattutto alla luce delle già ampiamente evidenziate macchinazioni ed artifici posti in essere a danno della sola convenuta..”.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza.
Domanda di risoluzione per morosità
In primo luogo si deve osservare che, ai sensi dell'art. 1362 cc “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.“
Inoltre, ai sensi dell'art. 1366, “il contratto dev'essere interpretato secondo buona fede”
Ciò premesso, è circostanza pacifica che sin dalla conclusione del contratto di locazione in questione i pagamenti del canone sia stati effettuati regolarmente dalla società CORA mediante bonifici bancari presso il conto corrente sopra indicato.
pagina 4 di 7 Ne deriva che, sebbene il contratto di locazione non prevedesse che il bonifico bancario fosse l'unica modalità di adempimento dell'obbligazione di pagamento del canone (come asserito dall'intimante), è altresì vero che questa modalità fosse quella indicata dall'intimante, che riportava i propri riferimenti
IBAN nelle fatture.
Stando dunque alla prassi interpretativa ed applicando correttamente il principio della buona fede, questa era la modalità di pagamento concordata.
L'assunto di parte attrice secondo il quale l'intimata era al corrente della prossima chiusura del conto e che avrebbe pertanto regolarsi di conseguenza non è condivisibile per le ss. considerazioni.
E' documentale che la fattura afferente alla mensilità di gennaio 2024 (fattura n. 6/E del 2/1/24), nonostante l'asserita chiusura del conto, indicava espressamente per il pagamento tale conto corrente riproducendone l'IBAN.
Tale documento, di provenienza dall'intimante, supera ogni eventuale comunicazione circa la chiusura del conto corrente (con conseguente irrilevanza delle istanze di prova orale formulate dalla RC, a prescindere dalla valutazione in punto di attendibilità della teste indicata) e giustifica il fatto che l'intimata provvedesse ad effettuare il pagamento presso il conto corrente, salvo poi ricevere lo storno a causa della chiusura.
E' agli atti la corrispondenza con la quale la società CORA chiedeva delucidazioni in merito alle modalità con le quali effettuare il pagamento, in particolare la pec del 4/3/24 (doc. 6), nella quale rappresentava di avere ripetutamente tentato di mettersi in contatto con l'intimante. A tale missiva
RC replicava sostenendo la posizione assunta in questa sede ed esponendo, tra l'altro, che controparte avrebbe dovuto provvedere a mezzo di assegni circolari ovvero vaglia postale.
Orbene, è incontestato che l'attrice, una volta ricevuti gli assegni rimessi dalla società CORA, non provvedeva al loro incasso, ma li restituiva chiedendo a CORA, a mesi di distanza, di provvedere al pagamento degli importi a mezzo bonifici bancari sul nuovo conto corrente.
Tale condotta conferma quanto esposto in premessa ovvero che l'interesse della società RC, in coerenza con quanto avvenuto in precedenza ed in contrasto con quanto sostenuto in questa sede, è sempre stato quello di ottenere il pagamento a mezzo bonifico bancario.
Diversamente essa avrebbe portato all'incasso tali assegni (come aveva indicato nella corrispondenza sopra esposta).
pagina 5 di 7 Alla luce di quanto esposto l'inadempimento contestato alla società CORA rispetto alla mensilità del mese di gennaio 2024 non sussiste, essendo dipeso dalla condotta di parte intimante (che avrebbe dovuto indicare nella fattura in questione il numero del nuovo conto corrente ovvero indicare la modalità alternativa di pagamento, provvedendo alla riscossione del relativo importo).
Rispetto alla mensilità di febbraio vale la medesima considerazione con l'aggravante che in questo caso l'intimazione di sfratto, datata 27/2/2024, è stata fatta prima dell'emissione della relativa fattura
(l'invio della fattura di febbraio, unitamente a quella di marzo, risulta effettuato a mezzo pec in data
14/3/2024, doc. 11), ricevendo il giorno successivo gli assegni di pagamento.
Alla luce di quanto esposto, la domanda risolutiva svolta da RC non può trovare accoglimento.
Istanza di cancellazione ex art. 89 cpc
La richiesta attorea di cancellazione dell'espressione di cui alla pag. 3 della memoria avversaria:
(“…soprattutto alla luce delle già ampiamente evidenziate macchinazioni ed artifici posti in essere a danno della sola convenuta..”) non può trovare accoglimento in quanto tali espressioni sono connesse alla posizione difensiva tenuta dall'intimata e non eccedenti rispetto a tale finalità.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte intimante come da dispositivo.
Sussiste altresì la responsabilità aggravata di RC ex art. 96, co. 1, cpc, ravvisandosi quantomeno la colpa grave in capo alla stessa alla luce di quanto esposto liquidando i danni a carico di parte intimata in via equitativa quantificandoli nella misura di euro mille.
Ai sensi dell'art. 96, co. 4, cpc inoltre RC va condannata a corrispondere alla Cassa delle ammende della somma di euro 500,00.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta le domande svolte da parte intimante nei confronti dell'intimata;
pagina 6 di 7 2) Rigetta l'istanza di cancellazione proposta ai sensi dell'art. 89 cpc dall'intimante;
3) Condanna l'intimante a corrispondere all'intimata le spese di lite liquidate in euro 4.500,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge;
4) Condanna l'intimante a corrispondere all'intimata, ex art. 96, co. 1, cpc, la somma di euro
1.000,00;
5) Condanna l'intimante a corrispondere alla Cassa delle ammende della somma di euro 500,00.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1999/2024 promossa da:
RC S.R.L. (C.F. 01647590122), di seguito, per brevità, RC, con il patrocinio dell'avv. GIROLAMI ALBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIROLAMI ALBERTO
RICORRENTE contro
CO.RA. S.R.L. (C.F. 02324110960), di seguito, per brevità, CORA, con il patrocinio dell'avv. VALNEGRI ENRICO MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via amatore sciesa 20135 MILANO presso il difensore avv. VALNEGRI ENRICO MARIA
RESISTENTE
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 7 Con atto di intimazione ritualmente notificata la società RC evocava in giudizio la società CORA chiedendo la convalida dello sfratto per morosità assumendo che quest'ultima si era resa inadempiente al pagamento di euro 4.000,00 oltre I.v.a. in relazione ai canoni locativi di gennaio e febbraio 2024 afferenti all'unità immobiliare sita in Saronno (VA), Via Ungaretti n. 34, a destinazione autorimessa posta al piano interrato (identificata come segue: Foglio 18, particella 577, subalterno 509, zona catastale U, categoria F03).
A fondamento della richiesta deduceva che le parti avevano sottoscritto in data 28/04/2022 e registrato il 24/05/2022 al n. 003451 serie 3T un contratto locativo afferente a detta autorimessa;
che il canone annuo pattuito era di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00), oltre IVA, oltre aggiornamento ISTAT annuale, da pagarsi anticipatamente in n. 12 (dodici) rate mensili anticipate di uguale importo pari ad €
2.000,00 oltre I.v.a. ed oltre aggiornamento Istat e che la conduttrice si rendeva morosa nel pagamento dei canoni locativi di gennaio e febbraio 2024.
Si costituiva la società CORA mediante comparsa di risposta con la quale si opponeva all'accoglimento della domanda avversaria assumendo di avere disposto il pagamento delle fatture, non appena ricevute, provvedendovi mediante bonifico presso il conto su BANCA POPOLARE DI SONDRIO - CIN A ABI
05696 CAB 32600 C/c 000002630X92 IBAN: [...]X92 e di avervi provveduto anche il 9 gennaio 2024 ricevendo però la comunicazione dello storno dell'operazione di pagamento con la seguente causale: “Storno bonifico TRN POSOIT2110E
EA24010982443296480160099999IT per conto chiuso” (doc n°5).
Aggiungeva che la RC aveva proceduto all'intimazione di sfratto, adducendo la morosità anche per la mensilità di febbraio, senza comunicare il nuovo conto corrente di riferimento nonostante la richiesta fatta in tal senso dall'intimata, la quale provvedeva al pagamento del dovuto a mezzo di assegno.
Con ordinanza in data 30/5/2024 il Giudice rigettava l'istanza di emissione dell'ordinanza di rilascio per difetto dei presupposti e disponeva la prosecuzione del giudizio premio mutamento del rito.
Nella propria memoria la società RC sosteneva che la conduttrice era a conoscenza della chiusura del conto corrente, che avrebbe pertanto dovuto provvedere al pagamento in forme alternative entro il termine previsto, stante l'operatività della clausola risolutiva espressa, che il pagamento tardivo era pertanto ininfluente ai fini della preservazione del rapporto.
pagina 2 di 7 Per tale ragione chiedeva, previa ammissione dei capitoli di prova orale indicati, la pronuncia di risoluzione del contratto anche per effetto della clausola risolutiva espressa con conseguente ordine di rilascio dell'immobile.
Nella propria memoria CORA evidenziava, a dimostrazione della pretestuosità della domanda avversaria, che nelle more del giudizio la locatrice, anziché incassare gli assegni versati dall'intimata, attendeva di aprire un nuovo conto corrente bancario per poi restituire gli assegni ricevuti mesi prima chiedendo all'intimata di provvedere al pagamento degli stessi importi a mezzo bonifici bancari sul nuovo conto corrente.
pagina 3 di 7 Evidenziava inoltre che la morosità afferente al mese di febbraio era stata contestata prima che fossero decorsi i 15 giorni di tolleranza (dalla metà del mese di riferimento) previsti nella stesso accordo contrattuale (art 3) e che non appena ricevuta la fattura, la conduttrice consegnava il relativo assegno di pagamento (doc. 12 in atti).
Aggiungeva che lo stesso problema si era presentato anche per altri conduttori degli immobili locati dalla RC, ma che solo nei riguardi di CORA era stata promossa la procedura di sfratto.
Per tali ragioni, opponendosi alle istanze istruttorie avversarie (eccependo l'inattendibilità della teste indicata, in quanto moglie del l.r. dell'intimante ed unica dipendente di RC) e chiedendo, in replica, la prova contraria con il teste indicato, chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
Espletati gli incombenti di legge ed esperita vanamente la procedura di mediazione obbligatoria le parti venivano invitate dal Giudice a discutere la causa
Le parti si riportavano alle rispettive domande ed eccezioni.
Parte intimante chiedeva altresì la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 cpc, della ss. espressione di cui alla pag. 3 della memoria avversaria: “…soprattutto alla luce delle già ampiamente evidenziate macchinazioni ed artifici posti in essere a danno della sola convenuta..”.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza.
Domanda di risoluzione per morosità
In primo luogo si deve osservare che, ai sensi dell'art. 1362 cc “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.“
Inoltre, ai sensi dell'art. 1366, “il contratto dev'essere interpretato secondo buona fede”
Ciò premesso, è circostanza pacifica che sin dalla conclusione del contratto di locazione in questione i pagamenti del canone sia stati effettuati regolarmente dalla società CORA mediante bonifici bancari presso il conto corrente sopra indicato.
pagina 4 di 7 Ne deriva che, sebbene il contratto di locazione non prevedesse che il bonifico bancario fosse l'unica modalità di adempimento dell'obbligazione di pagamento del canone (come asserito dall'intimante), è altresì vero che questa modalità fosse quella indicata dall'intimante, che riportava i propri riferimenti
IBAN nelle fatture.
Stando dunque alla prassi interpretativa ed applicando correttamente il principio della buona fede, questa era la modalità di pagamento concordata.
L'assunto di parte attrice secondo il quale l'intimata era al corrente della prossima chiusura del conto e che avrebbe pertanto regolarsi di conseguenza non è condivisibile per le ss. considerazioni.
E' documentale che la fattura afferente alla mensilità di gennaio 2024 (fattura n. 6/E del 2/1/24), nonostante l'asserita chiusura del conto, indicava espressamente per il pagamento tale conto corrente riproducendone l'IBAN.
Tale documento, di provenienza dall'intimante, supera ogni eventuale comunicazione circa la chiusura del conto corrente (con conseguente irrilevanza delle istanze di prova orale formulate dalla RC, a prescindere dalla valutazione in punto di attendibilità della teste indicata) e giustifica il fatto che l'intimata provvedesse ad effettuare il pagamento presso il conto corrente, salvo poi ricevere lo storno a causa della chiusura.
E' agli atti la corrispondenza con la quale la società CORA chiedeva delucidazioni in merito alle modalità con le quali effettuare il pagamento, in particolare la pec del 4/3/24 (doc. 6), nella quale rappresentava di avere ripetutamente tentato di mettersi in contatto con l'intimante. A tale missiva
RC replicava sostenendo la posizione assunta in questa sede ed esponendo, tra l'altro, che controparte avrebbe dovuto provvedere a mezzo di assegni circolari ovvero vaglia postale.
Orbene, è incontestato che l'attrice, una volta ricevuti gli assegni rimessi dalla società CORA, non provvedeva al loro incasso, ma li restituiva chiedendo a CORA, a mesi di distanza, di provvedere al pagamento degli importi a mezzo bonifici bancari sul nuovo conto corrente.
Tale condotta conferma quanto esposto in premessa ovvero che l'interesse della società RC, in coerenza con quanto avvenuto in precedenza ed in contrasto con quanto sostenuto in questa sede, è sempre stato quello di ottenere il pagamento a mezzo bonifico bancario.
Diversamente essa avrebbe portato all'incasso tali assegni (come aveva indicato nella corrispondenza sopra esposta).
pagina 5 di 7 Alla luce di quanto esposto l'inadempimento contestato alla società CORA rispetto alla mensilità del mese di gennaio 2024 non sussiste, essendo dipeso dalla condotta di parte intimante (che avrebbe dovuto indicare nella fattura in questione il numero del nuovo conto corrente ovvero indicare la modalità alternativa di pagamento, provvedendo alla riscossione del relativo importo).
Rispetto alla mensilità di febbraio vale la medesima considerazione con l'aggravante che in questo caso l'intimazione di sfratto, datata 27/2/2024, è stata fatta prima dell'emissione della relativa fattura
(l'invio della fattura di febbraio, unitamente a quella di marzo, risulta effettuato a mezzo pec in data
14/3/2024, doc. 11), ricevendo il giorno successivo gli assegni di pagamento.
Alla luce di quanto esposto, la domanda risolutiva svolta da RC non può trovare accoglimento.
Istanza di cancellazione ex art. 89 cpc
La richiesta attorea di cancellazione dell'espressione di cui alla pag. 3 della memoria avversaria:
(“…soprattutto alla luce delle già ampiamente evidenziate macchinazioni ed artifici posti in essere a danno della sola convenuta..”) non può trovare accoglimento in quanto tali espressioni sono connesse alla posizione difensiva tenuta dall'intimata e non eccedenti rispetto a tale finalità.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte intimante come da dispositivo.
Sussiste altresì la responsabilità aggravata di RC ex art. 96, co. 1, cpc, ravvisandosi quantomeno la colpa grave in capo alla stessa alla luce di quanto esposto liquidando i danni a carico di parte intimata in via equitativa quantificandoli nella misura di euro mille.
Ai sensi dell'art. 96, co. 4, cpc inoltre RC va condannata a corrispondere alla Cassa delle ammende della somma di euro 500,00.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta le domande svolte da parte intimante nei confronti dell'intimata;
pagina 6 di 7 2) Rigetta l'istanza di cancellazione proposta ai sensi dell'art. 89 cpc dall'intimante;
3) Condanna l'intimante a corrispondere all'intimata le spese di lite liquidate in euro 4.500,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge;
4) Condanna l'intimante a corrispondere all'intimata, ex art. 96, co. 1, cpc, la somma di euro
1.000,00;
5) Condanna l'intimante a corrispondere alla Cassa delle ammende della somma di euro 500,00.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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