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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/07/2025, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Impresa, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 28/12/2023 al n.
2334/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
28.02.1949, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Michele Massella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in viale Nino Bixio n. 22/A in
Verona come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
pagina 1 di 24 tempore con sede in San Martino Buon Albergo (VR), viale del CP_2
Lavoro n. 46/C, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Andrea Perini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Corso Porta Nuova n.
20, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
E
, C.F. , nato a [...] CP_3 C.F._2
il 22.02.1948, residente in [...], , C.F. , nata a [...] il Controparte_4 C.F._3
22.11.1959, residente in [...],
C.F. nato a [...] il CP_5 C.F._4
17.10.1974, residente in [...], e
[...]
, C.F. nato a [...] il [...], CP_6 C.F._5
residente in [...],
-appellati contumaci-
avente per oggetto: Cause di respons. vs gli organi amministrativi e di
controllo,etc - Sez. Spec. Impresa,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 19.06.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
contrariis reiectis
In via principale e nel merito
pagina 2 di 24 - riformarsi per i motivi esposti la sentenza n. 2248/2023, pubblicata in data
5.12.2023, notificata in data 6.12.2023, emessa da Tribunale di Venezia, Sezione
specializzata in materia di impresa e, per l'effetto, rigettarsi integralmente le
domande di in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto CP_1
dichiarare che nulla è dovuto dal sig. nei confronti della società Parte_1
CP_1
In ogni caso
- spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi, di
cui lo scrivente difensore chiede la distrazione in proprio favore ai sensi
dell'art. 93 cpc.;
In via istruttoria
- si chiede l'ammissione di prova per interpello del legale rappresentante di
nonché prova testimoniale sulle circostanze dedotte nei seguenti CP_1
capitoli di prova:
1) “Vero che la società ha rinunciato al credito nei confronti della CP_1
precedente conduttrice, Scanner Service s.r.l., per quattro mesi di affitto
(Ottobre, Novembre e Dicembre 2007 e Gennaio 2008)?”
2) “Vero che la società ha rinunciato al credito nei confronti della CP_1
precedente conduttrice, , per otto mesi di affitto (Ottobre, Parte_2
Novembre e Dicembre 2011 e Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio
2012)?”
3) “Vero che la società ha rinunciato al credito nei confronti della CP_1
C.D.R., con stralcio del dovuto, almeno fino al 31.12.2015”
pagina 3 di 24 4) “Vero che la società C.D.R. s.r.l. ha utilizzato l'immobile sempre con il
consenso della locatrice?”
5) “Vero che il IG. ha provveduto a liquidare la società C.D.R. s.r.l., nel Pt_1
rispetto degli accordi intercorsi, almeno fino al 31.12.2015, con la CP_1
”
[...]
6) “Vero che sia il bilanci di che il bilanci di CDR s.r.l. venivano CP_1
redatti dal Dott. commercialista di entrambe le Persona_1
società?”
7) “Vero che il dott. redigeva anche i verbali di Persona_1
assemblea della società e CDR s.r.l.?” CP_1
8) “Vero che le sigg.re , e sono CP_2 CP_7 Persona_2
sempre rimaste assenti alle assemblee di nonostante nei verbali CP_1
redatti dal Dott. risultassero presenti?” Per_1
Si indicano a testi il commercialista delle società Dott. Persona_1
e il suo collaboratore, Dott. Flavio Merlin, con studio in Viale del
[...]
Lavoro a San Martino Buon Albergo (VR)
- ci si oppone all'ammissione della prova orale richiesta da controparte e, nella
denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, si chiede ammettersi lo
scrivente patrocinio a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta.
- si chiede l'integrazione della CTU ovvero che il CTU venga chiamato a
chiarimenti sia in punto di privilegio del credito, erroneamente esteso dal CTU
al ricavato della vendita dei beni e delle attrezzature in violazione dell'art. 2764
c.c.; sia con riferimento all'IVA figurativa per € 11.880,00, relativa a fatture
non emesse e quindi concernente un credito non esistente.
pagina 4 di 24 CONCLUSIONI DELL'APPELLATA S.G.M.:
In via pregiudiziale:
- dichiararsi l'inammissibilità o manifesta infondatezza ex art. 348bis c.p.c.
dell'appello promosso dal IG , per le motivazioni di cui in narrativa, e Pt_1
per l'effetto disporsi discussione orale della causa secondo quanto previsto
dall'art. 350bis c.p.c.;
Nel merito in via principale:
- rigettarsi tutti i motivi d'appello proposti dal IG , in quanto Parte_1
inammissibili e infondati in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte nel
presente atto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 2248/2023 emessa dal
Tribunale di Venezia – Sez. Specializzata in materia di Impresa in data
05.12.2023 nel procedimento R.G. 2079/2019, e tutte le statuizioni in essa
contenute;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di causa tutti, oltre rimborso spese generali
15% e accessori come per legge.
In via istruttoria:
- Si chiede ammissione di prove per interpello di parte convenuta e per testi sulle
seguenti circostanze di fatto, indicando i IGi dott.ssa dott. Persona_3
, dott. Flavio Merlin, Persona_1 CP_2 Controparte_8
, , , ,
[...] Controparte_4 CP_6 CP_6 CP_3 CP_5
tutti di Verona, con riserva di ogni più ampio mezzo istruttorio nei termini e
modi di legge:
pagina 5 di 24 1) Vero che il IG , in qualità di liquidatore di CDR S.r.l. in Parte_1
Liquidazione, tentava, in più occasioni, di formulare proposte di rientro del
credito vantato da per i canoni di locazione insoluti relativi CP_1
all'Immobile sito in San Martino Buon Albergo (VR), Viale del Lavoro n. 46/B?
2) Vero che il IG. , liquidatore di CDR S.r.l., prendeva contatti con i Parte_1
soci di proponendo la liquidazione delle quote sociali della di lui CP_1
Cont moglie, IGa socia in , per compensare il debito di Persona_4
CDR S.r.l. In Liquidazione nei confronti di CP_1
3) Vero che il IG , liquidatore di CDR S.r.l. offriva allo Studio del Parte_1
dott. , commercialista di un assegno di circa Persona_1 CP_1
1.800,00 Euro, a titolo di acconto sul debito maturato nei confronti della
medesima per i canoni di locazione insoluti, proponendo un piano di CP_1
rientro da sottoporre ai clienti del dott. ? Per_1
4) Vero che il IG , liquidatore di CDR S.r.l. In Liquidazione, Parte_1
persisteva nell'occupare i locali di proprietà di nonostante CP_1
l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione tra le Parti?
5) Vero che il credito vantato da veniva escluso immotivatamente dal CP_1
liquidatore in sede di redazione del bilancio di liquidazione di CDR Parte_1
S.r.l. in Liquidazione?
6) Vero che il IG. , in qualità di liquidatore di CDR S.r.l. in Liquidazione, Pt_1
provvedeva a pagare altri creditori escludendo la soddisfazione del credito di
in palese violazione della par condicio creditorum? CP_1
7) Vero che il IG. dichiarava di voler liberare l'Immobile locato Parte_1
entro il 30.06.2016, occupandolo poi fino all'aprile del 2017?
pagina 6 di 24 8) Vero che nel periodo dal 30.06.2016 all'aprile 2017, CDR S.r.l. In
liquidazione usufruiva delle utenze, es. energia elettrica, i cui costi venivano
sostenuti da (si rammostri al teste doc. 17)? CP_1
9) Vero che successivamente allo scadere del termine contrattuale del contratto
di locazione emetteva fatture nei confronti di CDR S.r.l. in CP_1
Liquidazione per i costi sostenuti?
10) Vero che il IG. risultava personalmente esposto con garanzie Pt_1
fideiussorie verso vari istituti di credito, i quali finanziavano CDR S.r.l.?
11) Vero che la cancellazione delle garanzie fideiussorie rilasciate dal Pt_1
è stata effetto del pagamento per intero dei crediti vantati dagli stessi
[...]
istituti di credito?
- Si insiste per l'ammissione di prova contraria sui capitoli di prova formulati
dalla ES del IG , nonché per l'interpello dei IGi Parte_1 Pt_1
, , , ;
[...] Controparte_4 CP_3 CP_5 Controparte_6
- Si chiede venga disposta CTU contabile sui bilanci degli ultimi tre esercizi di
CDR Sr.l., compreso quello di liquidazione, affinché venga accertato il
pagamento degli Istituti di Credito fiduciari e dell'Erario in via preferenziale
rispetto agli altri creditori societari;
- Si chiede venga disposto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in relazione ai
verbali di CDA di CDR S.r.l., degli estratti conto dei rapporti bancari
riconducibili a CDR S.r.l. degli ultimi tre anni d'esercizio, la documentazione
contabile a supporto dei bilanci d'esercizio relativi agli ultimi tre anni, oltre a
quello finale di liquidazione, nonché delle fideiussioni prestate personalmente
dal Liquidatore a favore degli Istituti di Credito fiduciari di CDR Parte_1
pagina 7 di 24 Con riserva di ulteriormente dedurre a prova contraria nei termini di CP_1
legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 conveniva, dapprima avanti il Tribunale di Verona e, quindi, CP_1
dopo la declaratoria di incompetenza del giudice inizialmente adito, con atto di riassunzione avanti il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di
Imprese, in veste di liquidatore di C.D.R. s.r.l. (cancellata con Parte_1
decorrenza dal 29.01.2017), chiedendo che fosse dichiarata la sua responsabilità
ai sensi degli artt. 2489, 2945, comma 2, e 2043 c.c. per il mancato pagamento dei canoni di locazione, dell'indennità di occupazione e degli altri danni subiti da essa attrice, che aveva stipulato in data 2.7.2012 contratto di locazione con la società estinta, resasi mora nel pagamento dei canoni a far data dall'ultimo trimestre del 2013.
L'attrice chiedeva, in particolar modo, previo accertamento della nullità o dell'inefficacia del bilancio di liquidazione, il risarcimento del danno di Euro
54.000,00 + IVA per la mancata corresponsione dei canoni di affitto tra il 2013
ed li 2016 ed Euro 18.000,00 + IVA a titolo di illegittima occupazione dell'immobile tra luglio 2016 e aprile 2017.
1.2 si costituiva in giudizio contestando le domande avverse (in Parte_1
quanto il debito era stato rimesso e comunque mancava l'elemento soggettivo richiesto per la condanna risarcitoria), chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della disciolta società, sigg.ri CP_4
, , e
[...] Controparte_6 CP_3 CP_5
pagina 8 di 24 1.3 Il Tribunale con ordinanza del 26.9.2019 rilevava la necessità
dell'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. in ragione dell'impugnazione della delibera societaria e, pertanto, disponeva in conformità
alla richiesta di parte convenuta.
1.4 Si costituivano i soci, che eccepivano l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta nei loro confronti e contestavano nel merito le pretese di
CP_9
[...
Disposta C.T.U. contabile e rigettate le istanze di prova orale delle parti, il
Tribunale definiva il giudizio con sentenza n. 2248/2023 del 30.11.2023 che accoglieva parzialmente le domande attoree.
1.5.1 I primi giudici preliminarmente osservavano che quella fatta valere nei confronti del era una responsabilità di natura extracontrattuale, che Pt_1
richiedeva la prova che il mancato pagamento fosse dipeso da una condotta negligente del liquidatore posta in essere in violazione di uno dei doveri posti a suo carico dalla legge o dall'atto costitutivo tra i quali rientra il rispetto del principio della par condicio creditorum ricavabile dalle norme generali e dagli artt. 2740 e 2741 c.c.
1.5.2. Ciò posto, il Tribunale innanzitutto riteneva non provata la remissione del debito per il mancato pagamento dei canoni di locazione, da parte della società
creditrice. Osservava sul punto che:
- l'unico bilancio della società attrice del periodo antecedente la diffida ad adempiere inviata nel 2016 era quello al 31.12.2015 nella cui nota integrativa alla voce “crediti per fatture da emettere” era stato indicato un importo pagina 9 di 24 pressocché coincidente con i canoni maturati e non versati dalla conduttrice alla scadenza di quell'esercizio;
- l'importo così indicato dalla locatrice era assai simile a quello indicato nel bilancio di lla voce debiti, fatture da ricevere;
CP_1
- l'inerzia di nel far valere il credito poteva, pertanto, essere interpretata CP_1
come volontà di accordare una dilazione al debitore;
- dalla rinuncia alla riscossione del credito maturato dall'attrice nei confronti di altre società conduttrici, di cui erano titolari i coniugi delle socie, non poteva desumersi la rimessione del debito;
1.5.3. Riteneva, pertanto, sussistente il credito per il mancato pagamento dei canoni di locazione fino al 30.06.2016, e invece non provato il credito vantato a titolo di indennità di occupazione, trattandosi di pretesa contestata dal convenuto che al momento della chiusura della liquidazione non era certa, liquida ed esigibile, non sussistendo, pertanto, i presupposti per l'iscrizione di detto credito nel bilancio finale di liquidazione. Ulteriormente, dichiarava la nullità del bilancio finale di liquidazione di C.D.R. in ragione del mancato inserimento del credito di CP_10
Il credito così accertato veniva ritenuto munito del privilegio speciale sui
[...]
beni mobili che servono a fornire l'immobile locato previsto dall'art. 2464 cod.
civ. (e ciò nei limiti delle annualità indicate dal secondo comma di tale norma),
non sussistendo l'ipotesi di perdita del privilegio di cui al settimo comma della medesima disposizione, invocata dal liquidatore in ragione della mancata presentazione da parte dell'attrice del ricorso per sequestro conservativo entro 30
giorni dall'asportazione. Sul punto, infatti, evidenziavano i primi giudici che pagina 10 di 24 tale disposizione “si riferisce dunque al caso in cui, prima ed al di fuori della
vendita funzionale al soddisfacimento dei creditori, siano asportati
dall'immobile sociale, senza il consenso del creditore privilegiato (per essere
portati in altro luogo per le più varie ragioni legate all'interesse del
conduttore), ma non al caso in cui detti beni sian venduti a terzi nell'ambito
della procedura di liquidazione”.
1.5.5 Il Tribunale riteneva, pertanto, il liquidatore responsabile per il mancato pagamento dell'importo che, riconoscendo il privilegio di cui sopra, la società
attrice avrebbe potuto ricevere in ragione dell'attivo disponibile, tenuto, inoltre,
conto dell'esistenza di altri crediti con privilegio pari o superiore a quello di
S.G.R.. I primi giudici facevano proprie al riguardo le risultanze della C.T.U.
precisando, però, che, contrariamente a quanto ritenuto dall'ausiliario, avrebbe dovuto tenersi conto anche del ricavato del macchinario ceduto per Euro
7.000,00 a con fattura del 22.6.2016 pur in assenza del relativo Controparte_11
DDT in quanto si poteva agevolmente presumere che detto bene si trovasse nell'immobile locato, che era l'unico immobile ove veniva esercitata l'attività
sociale di C.D.R.
Accertavano, pertanto, che, ove avesse agito nel rispetto della par condicio Pt_1
creditorum, alla società attrice sarebbero stati pagati Euro 35.392,51 e, per l'effetto, condannavano il liquidatore al risarcimento del danno liquidato in tale importo oltre ad interessi e rivalutazione.
1.5.6 Il Tribunale rigettava, invece, la domanda risarcitoria nei confronti dei soci.
pagina 11 di 24 1.5.7. Le spese dell'attrice, liquidate in Euro 10.860,00 per compenso oltre a spese generali ed accessori di legge, e quelle di C.T.U. venivano poste interamente a carico del convenuto Pt_1
Quelle dei soci erano, invece, compensate in ragione della soccombenza reciproca (determinata dal rigetto della domanda risarcitoria e dall'accoglimento della domanda di nullità del bilancio di liquidazione).
Infine, il Tribunale rigettava la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attrice nei confronti del convenuto Pt_1
*****
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello affidato a Parte_1
quattro motivi.
2.1 Con il primo ha eccepito violazione degli artt. 1236, 2495 e 2499 cc, dell'art. 183, comma VII c.p.c. e 24 Cost. per avere il Tribunale omesso di argomentare in ordine all'assenza di prova della risoluzione del contratto di locazione intervenuta secondo SGM al 30.06.2016 e per non avere i primi giudici valorizzato le circostanze dallo stesso dedotte nel corso del giudizio dalle quali emergeva la rinuncia della società locatrice ai canoni, che avrebbe potuto essere provata qualora fossero stati ammessi i capitoli di prova formulati con la memoria istruttoria. L'appellante ha così ribadito la rilevanza dei seguenti elementi:
- rinuncia da parte della società attrice ai crediti per locazione maturati nei confronti delle società Scanner Service s.r.l. e Officine Grafiche San Martino
s.r.l., precedenti conduttrici dell'immobile;
pagina 12 di 24 - mancata emissione di fatture di pagamento da parte della locatrice (senza le quali comunque il liquidatore non avrebbe potuto effettuare alcun esborso,
rischiando altrimenti di incorrere nel reato di bancarotta fraudolenta);
- dichiarazione scritta di una delle socie di S.G.M., tale Persona_4
secondo cui tutte le socie avrebbero deciso di stralciare i canoni da ottobre 2013
a marzo 2016 e le altre socie, con la sua opposizione, avrebbero successivamente deciso l'iscrizione del credito nel bilancio del 31.12.2015.
Inoltre, secondo l'appellante, i dati di bilancio di S.G.M. valorizzati dal
Tribunale sono inconferenti in quanto l'importo indicato a titolo di crediti per fatture da emettere si riferiva ad altri crediti e non corrispondeva a quello per canoni locatizi (sussisteva una differenza di Euro 1.300,00).
2.2 Con il secondo motivo ha lamentato violazione degli artt. 2495, 2489 e 2394
c.c. per avere il Tribunale ingiustamente ravvisato una condotta colposa posto che egli ha agito nel rispetto della par condicio creditorum secondo quella che era la documentazione contabile esistente a sua disposizione (in mancanza,
quindi, di fatture emesse da , non costituendo la richiesta stragiudiziale CP_1
un valido elemento da computare nell'ambito della liquidazione societaria e da far concorrere unitamente agli altri crediti. Inoltre, il bilancio di liquidazione è
stato redatto dal medesimo commercialista che assiste la società “che CP_1
aveva escluso il preteso credito dai bilanci di entrambe le società”.
2.3 Con il terzo motivo ha lamentato violazione degli artt. 2395, 2489 e 2394 c.c.
per avere il Tribunale ritenuto esistente una massa attiva sufficiente a soddisfare almeno parzialmente il credito.
pagina 13 di 24 In particolar modo i primi giudici avevano erroneamente ritenuto di computare nell'attivo distribuibile la somma di Euro 11.890,00 a titolo di IVA figurativa che, però, sarebbe esistita a credito di C.D.R. solo se avesse emesso le CP_1
fatture sull'importo preteso, sicché l'attivo sul quale calcolare il danno risarcibile avrebbe dovuto essere pari alla minor somma di Euro 34.536,90.
Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il privilegio di cui all'art. 2764 c.c. sul ricavato della vendita dei beni mobili di S.G.M. senza considerare che ai sensi del settimo comma della medesima disposizione tale causa di prelazione viene meno se i beni siano stati asportati dall'immobile senza il consenso del creditore, fatta salva l'ipotesi – non ricorrente nel caso di specie -
che questi ne domandi il sequestro conservativo entro il termine di 30 giorni. Le
motivazioni addotte nella sentenza impugnata, secondo non sono Pt_1
condivisibili in quanto “la norma giuridica (..) non distingue tra asportazione
precedente o successiva alla liquidazione, prevedendo in entrambi i casi l'onere
di richiedere il sequestro del bene asportato”
Ulteriormente, secondo l'appellante, è stato erroneamente ritenuto sussistente il privilegio anche sul ricavato della vendita dei beni oggetto della fattura del
22.6.2016 di Euro 7.000,00 nonostante l'assenza del relativo documento di trasporto che costituisce la prova imprescindibile della collocazione dei beni all'interno dei locali concessi in locazione. Ha sul punto osservato il liquidatore che la presunzione che il bene si trovasse nell'immobile locato in quanto unica sede di C.D.R., ritenuta sussistente dal Tribunale, non è sufficiente a costituire il privilegio posto che il bene potrebbe essere stato asportato in precedenza e non è
onere del liquidatore dimostrare ove il bene si trovasse.
pagina 14 di 24 2.4 Con il quarto motivo ha chiesto la riforma del capo sulle spese in quanto egli
è stato ritenuto integralmente soccombente pur a fronte dell'accoglimento solo parziale delle domande dell'attrice che aveva chiesto la condanna al pagamento di Euro 54.000,00 + IVA a titolo di canoni, Euro 18.000,00 + IVA a titolo di indennità di occupazione nonché la condanna al risarcimento di ulteriori danni subiti ex artt. 2395 e 2043 c.c. ed al pagamento di una somma da quantificarsi ex art. 96 c.p.c. Le spese avrebbero, invece dovuto essere compensate.
3. Si è costituita anche nel grado d'appello che ha chiesto la CP_1
reiezione del gravame.
4. Respinta l'istanza di inibitoria e dichiarata la contumacia di , CP_6
, e la causa è stata trattenuta in Controparte_4 CP_12 CP_3
decisione all'udienza del 19 giugno 2025, a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle repliche come da ordinanza del Consigliere
Istruttore del 18.04.2024.
*****
5.1 Il Tribunale ha dichiarato la nullità del bilancio di liquidazione in ragione dell'omesso inserimento del credito di per canoni di locazione (v. pag. CP_1
12 della motivazione). Non si comprende, pertanto, il riferimento alla “pretesa
risoluzione del contratto di locazione al 30.06.2016”, essendo, peraltro, pacifico che i locali siano stati riconsegnati dal liquidatore solo nel mese di aprile dell'anno 2017. Deve anzi osservarsi che, ove la risoluzione non fosse stata dichiarata, avrebbero dovuto computarsi anche i canoni delle mensilità
successive e la difformità rispetto alle poste dichiarate nel bilancio sarebbe stata ancora più marcata.
pagina 15 di 24 5.2 I capitoli di prova formulati da di cui l'appellante ha insistito per Pt_1
l'ammissione sono i seguenti:
“1) Vero che, la società ha rinunciato al credito nei confronti della CP_1
precedente conduttrice, Scanner Service s.r.l., per quattro mesi di affitto
(Ottobre, Novembre e Dicembre 2007 e Gennaio 2008)
2) Vero che la società ha rinunciato al credito nei confronti della CP_1
precedente conduttrice, , per otto mesi di affitto (Ottobre, Parte_2
Novembre e Dicembre 2011 e Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio
2012)
3) Vero che la società ha rinunciato al credito nei confronti della CP_1
C.D.R., con stralcio del dovuto, almeno fino al 31.12.2015
4) Vero che la società C.D.R. s.r.l. ha utilizzato l'immobile sempre con il
consenso della locatrice
5) Vero che il IG. ha provveduto a liquidare la società C.D.R. s.r.l., nel Pt_1
rispetto degli accordi intercorsi, almeno fino al 31.12.2015, con la CP_1
6) Vero che sia il bilanci di che il bilanci di CDR s.r.l. venivano CP_1
redatti dal Dott. commercialista di entrambe le Persona_1
società
7) Vero che il dott. redigeva anche i verbali di Persona_1
assemblea della società e CDR s.r.l. CP_1
8) Vero che le sigg.re , e sono CP_2 CP_7 Persona_2
sempre rimaste assenti alle assemblee di nonostante nei verbali CP_1
redatti dal Dott. risultassero presenti” Per_1
pagina 16 di 24 Ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente rigettato tali istanze istruttorie in quanto:
- i capitoli da 1 a 3 sono irrilevanti (la circostanza che l'appellata abbia rinunciato al distinto credito vantato nei confronti di altre società non costituisce indice rilevatore della rimessione del debito della società posta in liquidazione);
- il capitolo 4 è contrario alla documentazione dimessa in causa e comunque è
generico e valutativo;
- il capitolo 5 è generico e valutativo;
- i capitolo 6 e 7 sono irrilevanti in quanto occorre guardare al contenuto dei bilanci e dei verbali di assemblea dimessi in causa a prescindere da chi ne è stato il materiale redattore;
- il capitolo 8 è irrilevante e generico.
5.3 Quanto alla dedotta rimessione del debito per canoni locatizi, è principio consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 11749 del
18/05/2006) quello secondo cui la remissione del debito non richiede una forma solenne, in difetto di un'espressa previsione normativa, e può quindi essere desunta anche da una manifestazione tacita di volontà o da un comportamento concludente, purché siano tali da manifestare in modo univoco la volontà
abdicativa del creditore, in quanto risultino da circostanze logicamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito.
Nell'esposizione del motivo parte appellante neppure ha indicato le specifiche circostanze nelle quali sarebbe stata esternata la volontà della locatrice di rimettere il debito per canoni di locazione. Infatti, ha sostanzialmente Pt_1
ritenuto che tale prova possa essere ricavata dalla mancata emissione delle pagina 17 di 24 fatture di pagamento da parte della locatrice e dalla dichiarazione scritta di una delle socie di econdo cui la rimessione del debito sarebbe stata decisa in CP_1
una riunione con le altre socie, che, però, successivamente avrebbero cambiato idea, decidendo di iscrivere a bilancio il credito nei confronti di C.D.R.
Osserva il Collegio che l'assenza di fatture costituisce omissione che può essere dovuta anche alla volontà di concedere una dilazione di pagamento oppure, come meglio si approfondirà nel prosieguo, a ragioni fiscali. Non si tratta, pertanto, di una condotta di per sé significativa.
Quanto poi alla dichiarazione della socia premesso che si Persona_4
trattava della moglie dell'appellante le cui dichiarazioni devono, pertanto, essere valutate con molta prudenza, si osserva che tale dichiarazione non si è tradotta in alcun documento o altro atto della società locatrice (il quale avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 1236 c.c, essere comunicato alla parte debitrice). In ogni caso, non
è stata fornita alcuna specificazione sul momento e sul contesto nel quale tale decisione sarebbe stata assunta.
Risulta, invece, che nel bilancio al 3.12.2015 di S.M.G. è stato inserito, alla voce c) attivo circolante, un credito di Euro 77.899,00 e che la nota integrativa riporta tra le fatture da emettere l'importo di Euro 44.528,00 corrispondente al credito maturato nei confronti della società conduttrice al 31.12.2015.
Anche volendo ritenere che la minima discrepanza tra l'importo iscritto a bilancio e l'ammontare dei canoni di locazione maturati sia tale da far escludere che il credito indicato nel bilancio dell'appellata fosse quello di cui è lite, le conclusioni non muterebbero in quanto comunque mancherebbe la prova - di cui pagina 18 di 24 era onerato il liquidatore, da fornire nei termini indicati con la citata pronuncia di legittimità - della remissione del credito da parte di CP_1
Il primo motivo è, pertanto, respinto.
*****
6. Le circostanze dedotte con il secondo motivo, volte a dimostrare l'assenza di colpa del liquidatore, sono prive di pregio.
6.1 Invero, secondo quanto già evidenziato da Cass. con sentenza n.
21621/2015, le prestazioni di servizi sono soggette a I.V.A. solo se rese verso un corrispettivo e si considerano effettuate al momento del pagamento. Sino a tale momento non sussiste obbligo di fatturazione né di versamento dell'I.V.A. (come già ritenuto da Cass. 13209/09). Dunque, per le locazioni, vere e proprie prestazioni di servizi nell'imposizione indiretta e armonizzata sul valore aggiunto, il momento impositivo coincide con l'incasso del corrispettivo.
Consegue che il liquidatore avrebbe potuto (e dovuto) provvedere al pagamento senza attendere le fatture di che non era tenuta ad emetterle, tanto più CP_1
che la società appellata, con lettera del 16.5.2016 (antecedente di diversi mesi l'approvazione del bilancio di liquidazione avvenuta il 29.12.2016), aveva diffidato la conduttrice al pagamento dei canoni di locazione non versati. Al
liquidatore, pertanto, era ben chiara la pretesa della locatrice;
a fronte di tale comunicazione, egli, trattandosi di pretesa fondata su un contratto registrato,
avrebbe dovuto quanto meno rappresentare la circostanza ai soci chiamati ad approvare il bilancio di liquidazione. Risulta invece, che, una volta incassato il ricavato della vendita dei beni mobili, abbia fatto approvare il bilancio Pt_1
pagina 19 di 24 finale di liquidazione senza nemmeno provocare un dibattito sul punto con i soci della conduttrice C.D.R.
Risulta altresì significativo evidenziare che sarebbe stato controproducente per la società appellata emettere le fatture in quanto avrebbe dovuto versare l'IVA su somme non ancora incassate. Ciò costituisce ulteriore conferma del fatto che la mancata emissione delle fatture da parte di non può essere interpretata CP_1
come remissione del debito della conduttrice.
6.2 A fronte di tali dati assume scarso rilievo quanto dedotto in ordine alla condotta tenuta dal dott. commercialista anche della Persona_1
società he avrebbe “escluso il preteso credito dai bilanci di entrambe le CP_1
società”. Invero, ribadito che tale asserzione è smentita quanto al bilancio della locatrice, si deve osservare che il medesimo professionista, interpellato dal
C.T.U. (v. allegato 6 alla consulenza) ha dichiarato che nel bilancio della conduttrice C.D.R. nella voce “fatture da ricevere da fornitori terzi” indicata per l'importo di Euro 46.878,99 erano compresi Euro 37.935,00 per canoni di affitto arretrati da CP_1
Anche il secondo motivo, pertanto, è respinto.
*****
7. Il terzo motivo è parzialmente fondato.
7.1 Ritiene, infatti, il Collegio che il Tribunale non avrebbe dovuto considerare nell'attivo distribuibile ai creditori la somma di Euro 11.880,00, corrispondente al credito IVA che la società conduttrice avrebbe maturato nel caso di emissione delle fatture da parte della locatrice sui canoni non riscossi. Il liquidatore non è
responsabile sia perché si tratta di credito figurativo, cui non corrisponde una pagina 20 di 24 reale disponibilità di cassa, sia perché la mancata disponibilità di tali somme è
dipesa da una scelta di che, pur non obbligata per quanto detto sopra, CP_1
avrebbe comunque potuto emettere le relative fatture.
7.2 Invece, il Tribunale ha correttamente inserito nell'attivo distribuibile l'incasso dell'impianto di cui alla fattura del 22.6.2016, ceduto a per CP_11
Euro 7.000,00 pur in assenza del relativo DDT. Invero, la circostanza che l'attività di C.D.R. venisse esercitata presso un unico immobile fa ragionevolmente presumere, come già ritenuto dai primi giudici, che il macchinario – peraltro funzionale all'attività produttiva svolta dalla società posta in liquidazione - si trovasse proprio nello stabilimento di cui è causa, tanto più
che il liquidatore, maggiormente vicino alla prova rispetto alla società locatrice
(anche in ragione del fatto che egli era socio al 40% nonché amministratore della società conduttrice prima della sua messa in liquidazione), non ha indicato un altro luogo nella disponibilità di C.D.R. ove era stato collocato quel bene.
7.3 Il Tribunale ha, infine, correttamente riconosciuto il privilegio speciale sui beni mobili risultanti dalle fatture di vendita dimesse in atti. Invero, l'esclusione del privilegio prevista dall'art. 2464, comma 7, cod. civ, si giustifica in forza della mancata reazione da parte del creditore a condotte che sono oggettivamente idonee a pregiudicare la sua garanzia (il bene mobile con l'asportazione risulta difficilmente recuperabile) e che assume, pertanto, il significato di una rinuncia implicita alla speciale tutela prevista in suo favore. Il creditore, invece, non ha alcuna ragione di opporsi, avviando addirittura un'azione cautelare, qualora,
come nel caso di specie, l'asportazione venga effettuata dal liquidatore per la successiva vendita del cespite giacché egli può legittimamente confidare sul fatto pagina 21 di 24 che le somme che la liquidatela riceverà verranno almeno in parte messe a sua disposizione in ragione del titolo di prelazione che la legge gli attribuisce.
*****
8.1 In conseguenza del parziale accoglimento del terzo motivo la somma che il liquidatore avrebbe dovuto utilizzare per pagare il credito privilegiato di CP_1
che costituisce pertanto danno risarcibile, si riduce in linea capitale ad Euro
23.512,31.
Si ricorda sul punto che la responsabilità del liquidatore sussiste solo nella misura in cui non ha pagato il credito assistito da privilegio e che il privilegio assiste, ex art. 2764, comma 2, cod. civ., i canoni scaduti nell'anno in cui la società è stata messa in liquidazione (2015) e nell'anno successivo (fino alla risoluzione intimata con effetto dal 30.6.2016).
8.2 Su tale importo sono dovuti la rivalutazione annuale secondo indici ISTAT a partire dalla cancellazione di C.D.R. s.r.l. dal registro delle imprese ed interessi compensativi al saggio legale sulla somma annualmente rivalutata fino alla presente sentenza e per il periodo successivo interessi legali sulla somma così
rivalutata sino al saldo.
9. Il quarto motivo di impugnazione è assorbito, dovendo la Corte provvedere ad un'autonoma liquidazione delle spese di lite del primo grado in ragione del parziale accoglimento del gravame.
10. Atteso l'esito della controversia, sussiste soccombenza dell'appellante nei confronti di sia pure nel limite delle domande accolte. Quindi, va CP_1
fatta applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra Euro
pagina 22 di 24 5.200,01 ed Euro 26.000,00 e le spese della società locatrice, esclusa la fase istruttoria in appello, vengono così liquidate:
- primo grado: Euro 5.077,00 per compenso ed Euro 1.545,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- grado d'appello: Euro 3.966,00 per compenso oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Spese nei rapporti tra tutte le altre parti compensate, così come già disposto per il primo grado nella sentenza impugnata, in quanto l'accoglimento parziale del gravame non ha inciso sulle domande che vedevano coinvolti gli ex soci di
C.D.R. s.r.l., i quali non si sono costituiti in appello.
Infine, le spese della C.T.U. espletata in primo grado vanno poste, nei rapporti interni, a carico dell'appellante per due terzi ed a carico della società appellata per un terzo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
di , ed CP_1 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
avverso la sentenza n. 2246/2023 pronunciata il 6.12.2023 dal
[...]
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, lo accoglie per quanto di ragione e, in parziale riforma della pronuncia impugnata, che conferma nel resto:
- condanna a risarcire il danno subito da per effetto Parte_1 CP_1
delle condotte descritte in motivazione, che liquida nella minor somma di Euro
23.512,31 oltre a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT a partire dalla cancellazione di C.D.R. s.r.l. dal registro delle imprese ed interessi compensativi pagina 23 di 24 al saggio legale sulla somma annualmente rivalutata fino alla presente sentenza e per il periodo successivo interessi legali sulla somma così rivalutata sino al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di che liquida per Parte_1 CP_1
il primo grado in Euro 5.077,00 per compenso ed Euro 1.545,00 per esborsi,
oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il grado d'appello in Euro 3.966,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
- compensa le spese di entrambi i gradi nei rapporti tra tutte le altre parti;
- pone in via definitiva le spese della consulenza tecnica espletata in primo grado per due terzi a carico dell'appellante e per un terzo a carico di CP_1
[...]
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 24 di 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Impresa, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 28/12/2023 al n.
2334/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
28.02.1949, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Michele Massella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in viale Nino Bixio n. 22/A in
Verona come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
pagina 1 di 24 tempore con sede in San Martino Buon Albergo (VR), viale del CP_2
Lavoro n. 46/C, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Andrea Perini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Corso Porta Nuova n.
20, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
E
, C.F. , nato a [...] CP_3 C.F._2
il 22.02.1948, residente in [...], , C.F. , nata a [...] il Controparte_4 C.F._3
22.11.1959, residente in [...],
C.F. nato a [...] il CP_5 C.F._4
17.10.1974, residente in [...], e
[...]
, C.F. nato a [...] il [...], CP_6 C.F._5
residente in [...],
-appellati contumaci-
avente per oggetto: Cause di respons. vs gli organi amministrativi e di
controllo,etc - Sez. Spec. Impresa,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 19.06.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
contrariis reiectis
In via principale e nel merito
pagina 2 di 24 - riformarsi per i motivi esposti la sentenza n. 2248/2023, pubblicata in data
5.12.2023, notificata in data 6.12.2023, emessa da Tribunale di Venezia, Sezione
specializzata in materia di impresa e, per l'effetto, rigettarsi integralmente le
domande di in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto CP_1
dichiarare che nulla è dovuto dal sig. nei confronti della società Parte_1
CP_1
In ogni caso
- spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi, di
cui lo scrivente difensore chiede la distrazione in proprio favore ai sensi
dell'art. 93 cpc.;
In via istruttoria
- si chiede l'ammissione di prova per interpello del legale rappresentante di
nonché prova testimoniale sulle circostanze dedotte nei seguenti CP_1
capitoli di prova:
1) “Vero che la società ha rinunciato al credito nei confronti della CP_1
precedente conduttrice, Scanner Service s.r.l., per quattro mesi di affitto
(Ottobre, Novembre e Dicembre 2007 e Gennaio 2008)?”
2) “Vero che la società ha rinunciato al credito nei confronti della CP_1
precedente conduttrice, , per otto mesi di affitto (Ottobre, Parte_2
Novembre e Dicembre 2011 e Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio
2012)?”
3) “Vero che la società ha rinunciato al credito nei confronti della CP_1
C.D.R., con stralcio del dovuto, almeno fino al 31.12.2015”
pagina 3 di 24 4) “Vero che la società C.D.R. s.r.l. ha utilizzato l'immobile sempre con il
consenso della locatrice?”
5) “Vero che il IG. ha provveduto a liquidare la società C.D.R. s.r.l., nel Pt_1
rispetto degli accordi intercorsi, almeno fino al 31.12.2015, con la CP_1
”
[...]
6) “Vero che sia il bilanci di che il bilanci di CDR s.r.l. venivano CP_1
redatti dal Dott. commercialista di entrambe le Persona_1
società?”
7) “Vero che il dott. redigeva anche i verbali di Persona_1
assemblea della società e CDR s.r.l.?” CP_1
8) “Vero che le sigg.re , e sono CP_2 CP_7 Persona_2
sempre rimaste assenti alle assemblee di nonostante nei verbali CP_1
redatti dal Dott. risultassero presenti?” Per_1
Si indicano a testi il commercialista delle società Dott. Persona_1
e il suo collaboratore, Dott. Flavio Merlin, con studio in Viale del
[...]
Lavoro a San Martino Buon Albergo (VR)
- ci si oppone all'ammissione della prova orale richiesta da controparte e, nella
denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, si chiede ammettersi lo
scrivente patrocinio a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta.
- si chiede l'integrazione della CTU ovvero che il CTU venga chiamato a
chiarimenti sia in punto di privilegio del credito, erroneamente esteso dal CTU
al ricavato della vendita dei beni e delle attrezzature in violazione dell'art. 2764
c.c.; sia con riferimento all'IVA figurativa per € 11.880,00, relativa a fatture
non emesse e quindi concernente un credito non esistente.
pagina 4 di 24 CONCLUSIONI DELL'APPELLATA S.G.M.:
In via pregiudiziale:
- dichiararsi l'inammissibilità o manifesta infondatezza ex art. 348bis c.p.c.
dell'appello promosso dal IG , per le motivazioni di cui in narrativa, e Pt_1
per l'effetto disporsi discussione orale della causa secondo quanto previsto
dall'art. 350bis c.p.c.;
Nel merito in via principale:
- rigettarsi tutti i motivi d'appello proposti dal IG , in quanto Parte_1
inammissibili e infondati in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte nel
presente atto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 2248/2023 emessa dal
Tribunale di Venezia – Sez. Specializzata in materia di Impresa in data
05.12.2023 nel procedimento R.G. 2079/2019, e tutte le statuizioni in essa
contenute;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di causa tutti, oltre rimborso spese generali
15% e accessori come per legge.
In via istruttoria:
- Si chiede ammissione di prove per interpello di parte convenuta e per testi sulle
seguenti circostanze di fatto, indicando i IGi dott.ssa dott. Persona_3
, dott. Flavio Merlin, Persona_1 CP_2 Controparte_8
, , , ,
[...] Controparte_4 CP_6 CP_6 CP_3 CP_5
tutti di Verona, con riserva di ogni più ampio mezzo istruttorio nei termini e
modi di legge:
pagina 5 di 24 1) Vero che il IG , in qualità di liquidatore di CDR S.r.l. in Parte_1
Liquidazione, tentava, in più occasioni, di formulare proposte di rientro del
credito vantato da per i canoni di locazione insoluti relativi CP_1
all'Immobile sito in San Martino Buon Albergo (VR), Viale del Lavoro n. 46/B?
2) Vero che il IG. , liquidatore di CDR S.r.l., prendeva contatti con i Parte_1
soci di proponendo la liquidazione delle quote sociali della di lui CP_1
Cont moglie, IGa socia in , per compensare il debito di Persona_4
CDR S.r.l. In Liquidazione nei confronti di CP_1
3) Vero che il IG , liquidatore di CDR S.r.l. offriva allo Studio del Parte_1
dott. , commercialista di un assegno di circa Persona_1 CP_1
1.800,00 Euro, a titolo di acconto sul debito maturato nei confronti della
medesima per i canoni di locazione insoluti, proponendo un piano di CP_1
rientro da sottoporre ai clienti del dott. ? Per_1
4) Vero che il IG , liquidatore di CDR S.r.l. In Liquidazione, Parte_1
persisteva nell'occupare i locali di proprietà di nonostante CP_1
l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione tra le Parti?
5) Vero che il credito vantato da veniva escluso immotivatamente dal CP_1
liquidatore in sede di redazione del bilancio di liquidazione di CDR Parte_1
S.r.l. in Liquidazione?
6) Vero che il IG. , in qualità di liquidatore di CDR S.r.l. in Liquidazione, Pt_1
provvedeva a pagare altri creditori escludendo la soddisfazione del credito di
in palese violazione della par condicio creditorum? CP_1
7) Vero che il IG. dichiarava di voler liberare l'Immobile locato Parte_1
entro il 30.06.2016, occupandolo poi fino all'aprile del 2017?
pagina 6 di 24 8) Vero che nel periodo dal 30.06.2016 all'aprile 2017, CDR S.r.l. In
liquidazione usufruiva delle utenze, es. energia elettrica, i cui costi venivano
sostenuti da (si rammostri al teste doc. 17)? CP_1
9) Vero che successivamente allo scadere del termine contrattuale del contratto
di locazione emetteva fatture nei confronti di CDR S.r.l. in CP_1
Liquidazione per i costi sostenuti?
10) Vero che il IG. risultava personalmente esposto con garanzie Pt_1
fideiussorie verso vari istituti di credito, i quali finanziavano CDR S.r.l.?
11) Vero che la cancellazione delle garanzie fideiussorie rilasciate dal Pt_1
è stata effetto del pagamento per intero dei crediti vantati dagli stessi
[...]
istituti di credito?
- Si insiste per l'ammissione di prova contraria sui capitoli di prova formulati
dalla ES del IG , nonché per l'interpello dei IGi Parte_1 Pt_1
, , , ;
[...] Controparte_4 CP_3 CP_5 Controparte_6
- Si chiede venga disposta CTU contabile sui bilanci degli ultimi tre esercizi di
CDR Sr.l., compreso quello di liquidazione, affinché venga accertato il
pagamento degli Istituti di Credito fiduciari e dell'Erario in via preferenziale
rispetto agli altri creditori societari;
- Si chiede venga disposto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in relazione ai
verbali di CDA di CDR S.r.l., degli estratti conto dei rapporti bancari
riconducibili a CDR S.r.l. degli ultimi tre anni d'esercizio, la documentazione
contabile a supporto dei bilanci d'esercizio relativi agli ultimi tre anni, oltre a
quello finale di liquidazione, nonché delle fideiussioni prestate personalmente
dal Liquidatore a favore degli Istituti di Credito fiduciari di CDR Parte_1
pagina 7 di 24 Con riserva di ulteriormente dedurre a prova contraria nei termini di CP_1
legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 conveniva, dapprima avanti il Tribunale di Verona e, quindi, CP_1
dopo la declaratoria di incompetenza del giudice inizialmente adito, con atto di riassunzione avanti il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di
Imprese, in veste di liquidatore di C.D.R. s.r.l. (cancellata con Parte_1
decorrenza dal 29.01.2017), chiedendo che fosse dichiarata la sua responsabilità
ai sensi degli artt. 2489, 2945, comma 2, e 2043 c.c. per il mancato pagamento dei canoni di locazione, dell'indennità di occupazione e degli altri danni subiti da essa attrice, che aveva stipulato in data 2.7.2012 contratto di locazione con la società estinta, resasi mora nel pagamento dei canoni a far data dall'ultimo trimestre del 2013.
L'attrice chiedeva, in particolar modo, previo accertamento della nullità o dell'inefficacia del bilancio di liquidazione, il risarcimento del danno di Euro
54.000,00 + IVA per la mancata corresponsione dei canoni di affitto tra il 2013
ed li 2016 ed Euro 18.000,00 + IVA a titolo di illegittima occupazione dell'immobile tra luglio 2016 e aprile 2017.
1.2 si costituiva in giudizio contestando le domande avverse (in Parte_1
quanto il debito era stato rimesso e comunque mancava l'elemento soggettivo richiesto per la condanna risarcitoria), chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della disciolta società, sigg.ri CP_4
, , e
[...] Controparte_6 CP_3 CP_5
pagina 8 di 24 1.3 Il Tribunale con ordinanza del 26.9.2019 rilevava la necessità
dell'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. in ragione dell'impugnazione della delibera societaria e, pertanto, disponeva in conformità
alla richiesta di parte convenuta.
1.4 Si costituivano i soci, che eccepivano l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta nei loro confronti e contestavano nel merito le pretese di
CP_9
[...
Disposta C.T.U. contabile e rigettate le istanze di prova orale delle parti, il
Tribunale definiva il giudizio con sentenza n. 2248/2023 del 30.11.2023 che accoglieva parzialmente le domande attoree.
1.5.1 I primi giudici preliminarmente osservavano che quella fatta valere nei confronti del era una responsabilità di natura extracontrattuale, che Pt_1
richiedeva la prova che il mancato pagamento fosse dipeso da una condotta negligente del liquidatore posta in essere in violazione di uno dei doveri posti a suo carico dalla legge o dall'atto costitutivo tra i quali rientra il rispetto del principio della par condicio creditorum ricavabile dalle norme generali e dagli artt. 2740 e 2741 c.c.
1.5.2. Ciò posto, il Tribunale innanzitutto riteneva non provata la remissione del debito per il mancato pagamento dei canoni di locazione, da parte della società
creditrice. Osservava sul punto che:
- l'unico bilancio della società attrice del periodo antecedente la diffida ad adempiere inviata nel 2016 era quello al 31.12.2015 nella cui nota integrativa alla voce “crediti per fatture da emettere” era stato indicato un importo pagina 9 di 24 pressocché coincidente con i canoni maturati e non versati dalla conduttrice alla scadenza di quell'esercizio;
- l'importo così indicato dalla locatrice era assai simile a quello indicato nel bilancio di lla voce debiti, fatture da ricevere;
CP_1
- l'inerzia di nel far valere il credito poteva, pertanto, essere interpretata CP_1
come volontà di accordare una dilazione al debitore;
- dalla rinuncia alla riscossione del credito maturato dall'attrice nei confronti di altre società conduttrici, di cui erano titolari i coniugi delle socie, non poteva desumersi la rimessione del debito;
1.5.3. Riteneva, pertanto, sussistente il credito per il mancato pagamento dei canoni di locazione fino al 30.06.2016, e invece non provato il credito vantato a titolo di indennità di occupazione, trattandosi di pretesa contestata dal convenuto che al momento della chiusura della liquidazione non era certa, liquida ed esigibile, non sussistendo, pertanto, i presupposti per l'iscrizione di detto credito nel bilancio finale di liquidazione. Ulteriormente, dichiarava la nullità del bilancio finale di liquidazione di C.D.R. in ragione del mancato inserimento del credito di CP_10
Il credito così accertato veniva ritenuto munito del privilegio speciale sui
[...]
beni mobili che servono a fornire l'immobile locato previsto dall'art. 2464 cod.
civ. (e ciò nei limiti delle annualità indicate dal secondo comma di tale norma),
non sussistendo l'ipotesi di perdita del privilegio di cui al settimo comma della medesima disposizione, invocata dal liquidatore in ragione della mancata presentazione da parte dell'attrice del ricorso per sequestro conservativo entro 30
giorni dall'asportazione. Sul punto, infatti, evidenziavano i primi giudici che pagina 10 di 24 tale disposizione “si riferisce dunque al caso in cui, prima ed al di fuori della
vendita funzionale al soddisfacimento dei creditori, siano asportati
dall'immobile sociale, senza il consenso del creditore privilegiato (per essere
portati in altro luogo per le più varie ragioni legate all'interesse del
conduttore), ma non al caso in cui detti beni sian venduti a terzi nell'ambito
della procedura di liquidazione”.
1.5.5 Il Tribunale riteneva, pertanto, il liquidatore responsabile per il mancato pagamento dell'importo che, riconoscendo il privilegio di cui sopra, la società
attrice avrebbe potuto ricevere in ragione dell'attivo disponibile, tenuto, inoltre,
conto dell'esistenza di altri crediti con privilegio pari o superiore a quello di
S.G.R.. I primi giudici facevano proprie al riguardo le risultanze della C.T.U.
precisando, però, che, contrariamente a quanto ritenuto dall'ausiliario, avrebbe dovuto tenersi conto anche del ricavato del macchinario ceduto per Euro
7.000,00 a con fattura del 22.6.2016 pur in assenza del relativo Controparte_11
DDT in quanto si poteva agevolmente presumere che detto bene si trovasse nell'immobile locato, che era l'unico immobile ove veniva esercitata l'attività
sociale di C.D.R.
Accertavano, pertanto, che, ove avesse agito nel rispetto della par condicio Pt_1
creditorum, alla società attrice sarebbero stati pagati Euro 35.392,51 e, per l'effetto, condannavano il liquidatore al risarcimento del danno liquidato in tale importo oltre ad interessi e rivalutazione.
1.5.6 Il Tribunale rigettava, invece, la domanda risarcitoria nei confronti dei soci.
pagina 11 di 24 1.5.7. Le spese dell'attrice, liquidate in Euro 10.860,00 per compenso oltre a spese generali ed accessori di legge, e quelle di C.T.U. venivano poste interamente a carico del convenuto Pt_1
Quelle dei soci erano, invece, compensate in ragione della soccombenza reciproca (determinata dal rigetto della domanda risarcitoria e dall'accoglimento della domanda di nullità del bilancio di liquidazione).
Infine, il Tribunale rigettava la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attrice nei confronti del convenuto Pt_1
*****
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello affidato a Parte_1
quattro motivi.
2.1 Con il primo ha eccepito violazione degli artt. 1236, 2495 e 2499 cc, dell'art. 183, comma VII c.p.c. e 24 Cost. per avere il Tribunale omesso di argomentare in ordine all'assenza di prova della risoluzione del contratto di locazione intervenuta secondo SGM al 30.06.2016 e per non avere i primi giudici valorizzato le circostanze dallo stesso dedotte nel corso del giudizio dalle quali emergeva la rinuncia della società locatrice ai canoni, che avrebbe potuto essere provata qualora fossero stati ammessi i capitoli di prova formulati con la memoria istruttoria. L'appellante ha così ribadito la rilevanza dei seguenti elementi:
- rinuncia da parte della società attrice ai crediti per locazione maturati nei confronti delle società Scanner Service s.r.l. e Officine Grafiche San Martino
s.r.l., precedenti conduttrici dell'immobile;
pagina 12 di 24 - mancata emissione di fatture di pagamento da parte della locatrice (senza le quali comunque il liquidatore non avrebbe potuto effettuare alcun esborso,
rischiando altrimenti di incorrere nel reato di bancarotta fraudolenta);
- dichiarazione scritta di una delle socie di S.G.M., tale Persona_4
secondo cui tutte le socie avrebbero deciso di stralciare i canoni da ottobre 2013
a marzo 2016 e le altre socie, con la sua opposizione, avrebbero successivamente deciso l'iscrizione del credito nel bilancio del 31.12.2015.
Inoltre, secondo l'appellante, i dati di bilancio di S.G.M. valorizzati dal
Tribunale sono inconferenti in quanto l'importo indicato a titolo di crediti per fatture da emettere si riferiva ad altri crediti e non corrispondeva a quello per canoni locatizi (sussisteva una differenza di Euro 1.300,00).
2.2 Con il secondo motivo ha lamentato violazione degli artt. 2495, 2489 e 2394
c.c. per avere il Tribunale ingiustamente ravvisato una condotta colposa posto che egli ha agito nel rispetto della par condicio creditorum secondo quella che era la documentazione contabile esistente a sua disposizione (in mancanza,
quindi, di fatture emesse da , non costituendo la richiesta stragiudiziale CP_1
un valido elemento da computare nell'ambito della liquidazione societaria e da far concorrere unitamente agli altri crediti. Inoltre, il bilancio di liquidazione è
stato redatto dal medesimo commercialista che assiste la società “che CP_1
aveva escluso il preteso credito dai bilanci di entrambe le società”.
2.3 Con il terzo motivo ha lamentato violazione degli artt. 2395, 2489 e 2394 c.c.
per avere il Tribunale ritenuto esistente una massa attiva sufficiente a soddisfare almeno parzialmente il credito.
pagina 13 di 24 In particolar modo i primi giudici avevano erroneamente ritenuto di computare nell'attivo distribuibile la somma di Euro 11.890,00 a titolo di IVA figurativa che, però, sarebbe esistita a credito di C.D.R. solo se avesse emesso le CP_1
fatture sull'importo preteso, sicché l'attivo sul quale calcolare il danno risarcibile avrebbe dovuto essere pari alla minor somma di Euro 34.536,90.
Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il privilegio di cui all'art. 2764 c.c. sul ricavato della vendita dei beni mobili di S.G.M. senza considerare che ai sensi del settimo comma della medesima disposizione tale causa di prelazione viene meno se i beni siano stati asportati dall'immobile senza il consenso del creditore, fatta salva l'ipotesi – non ricorrente nel caso di specie -
che questi ne domandi il sequestro conservativo entro il termine di 30 giorni. Le
motivazioni addotte nella sentenza impugnata, secondo non sono Pt_1
condivisibili in quanto “la norma giuridica (..) non distingue tra asportazione
precedente o successiva alla liquidazione, prevedendo in entrambi i casi l'onere
di richiedere il sequestro del bene asportato”
Ulteriormente, secondo l'appellante, è stato erroneamente ritenuto sussistente il privilegio anche sul ricavato della vendita dei beni oggetto della fattura del
22.6.2016 di Euro 7.000,00 nonostante l'assenza del relativo documento di trasporto che costituisce la prova imprescindibile della collocazione dei beni all'interno dei locali concessi in locazione. Ha sul punto osservato il liquidatore che la presunzione che il bene si trovasse nell'immobile locato in quanto unica sede di C.D.R., ritenuta sussistente dal Tribunale, non è sufficiente a costituire il privilegio posto che il bene potrebbe essere stato asportato in precedenza e non è
onere del liquidatore dimostrare ove il bene si trovasse.
pagina 14 di 24 2.4 Con il quarto motivo ha chiesto la riforma del capo sulle spese in quanto egli
è stato ritenuto integralmente soccombente pur a fronte dell'accoglimento solo parziale delle domande dell'attrice che aveva chiesto la condanna al pagamento di Euro 54.000,00 + IVA a titolo di canoni, Euro 18.000,00 + IVA a titolo di indennità di occupazione nonché la condanna al risarcimento di ulteriori danni subiti ex artt. 2395 e 2043 c.c. ed al pagamento di una somma da quantificarsi ex art. 96 c.p.c. Le spese avrebbero, invece dovuto essere compensate.
3. Si è costituita anche nel grado d'appello che ha chiesto la CP_1
reiezione del gravame.
4. Respinta l'istanza di inibitoria e dichiarata la contumacia di , CP_6
, e la causa è stata trattenuta in Controparte_4 CP_12 CP_3
decisione all'udienza del 19 giugno 2025, a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle repliche come da ordinanza del Consigliere
Istruttore del 18.04.2024.
*****
5.1 Il Tribunale ha dichiarato la nullità del bilancio di liquidazione in ragione dell'omesso inserimento del credito di per canoni di locazione (v. pag. CP_1
12 della motivazione). Non si comprende, pertanto, il riferimento alla “pretesa
risoluzione del contratto di locazione al 30.06.2016”, essendo, peraltro, pacifico che i locali siano stati riconsegnati dal liquidatore solo nel mese di aprile dell'anno 2017. Deve anzi osservarsi che, ove la risoluzione non fosse stata dichiarata, avrebbero dovuto computarsi anche i canoni delle mensilità
successive e la difformità rispetto alle poste dichiarate nel bilancio sarebbe stata ancora più marcata.
pagina 15 di 24 5.2 I capitoli di prova formulati da di cui l'appellante ha insistito per Pt_1
l'ammissione sono i seguenti:
“1) Vero che, la società ha rinunciato al credito nei confronti della CP_1
precedente conduttrice, Scanner Service s.r.l., per quattro mesi di affitto
(Ottobre, Novembre e Dicembre 2007 e Gennaio 2008)
2) Vero che la società ha rinunciato al credito nei confronti della CP_1
precedente conduttrice, , per otto mesi di affitto (Ottobre, Parte_2
Novembre e Dicembre 2011 e Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio
2012)
3) Vero che la società ha rinunciato al credito nei confronti della CP_1
C.D.R., con stralcio del dovuto, almeno fino al 31.12.2015
4) Vero che la società C.D.R. s.r.l. ha utilizzato l'immobile sempre con il
consenso della locatrice
5) Vero che il IG. ha provveduto a liquidare la società C.D.R. s.r.l., nel Pt_1
rispetto degli accordi intercorsi, almeno fino al 31.12.2015, con la CP_1
6) Vero che sia il bilanci di che il bilanci di CDR s.r.l. venivano CP_1
redatti dal Dott. commercialista di entrambe le Persona_1
società
7) Vero che il dott. redigeva anche i verbali di Persona_1
assemblea della società e CDR s.r.l. CP_1
8) Vero che le sigg.re , e sono CP_2 CP_7 Persona_2
sempre rimaste assenti alle assemblee di nonostante nei verbali CP_1
redatti dal Dott. risultassero presenti” Per_1
pagina 16 di 24 Ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente rigettato tali istanze istruttorie in quanto:
- i capitoli da 1 a 3 sono irrilevanti (la circostanza che l'appellata abbia rinunciato al distinto credito vantato nei confronti di altre società non costituisce indice rilevatore della rimessione del debito della società posta in liquidazione);
- il capitolo 4 è contrario alla documentazione dimessa in causa e comunque è
generico e valutativo;
- il capitolo 5 è generico e valutativo;
- i capitolo 6 e 7 sono irrilevanti in quanto occorre guardare al contenuto dei bilanci e dei verbali di assemblea dimessi in causa a prescindere da chi ne è stato il materiale redattore;
- il capitolo 8 è irrilevante e generico.
5.3 Quanto alla dedotta rimessione del debito per canoni locatizi, è principio consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 11749 del
18/05/2006) quello secondo cui la remissione del debito non richiede una forma solenne, in difetto di un'espressa previsione normativa, e può quindi essere desunta anche da una manifestazione tacita di volontà o da un comportamento concludente, purché siano tali da manifestare in modo univoco la volontà
abdicativa del creditore, in quanto risultino da circostanze logicamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito.
Nell'esposizione del motivo parte appellante neppure ha indicato le specifiche circostanze nelle quali sarebbe stata esternata la volontà della locatrice di rimettere il debito per canoni di locazione. Infatti, ha sostanzialmente Pt_1
ritenuto che tale prova possa essere ricavata dalla mancata emissione delle pagina 17 di 24 fatture di pagamento da parte della locatrice e dalla dichiarazione scritta di una delle socie di econdo cui la rimessione del debito sarebbe stata decisa in CP_1
una riunione con le altre socie, che, però, successivamente avrebbero cambiato idea, decidendo di iscrivere a bilancio il credito nei confronti di C.D.R.
Osserva il Collegio che l'assenza di fatture costituisce omissione che può essere dovuta anche alla volontà di concedere una dilazione di pagamento oppure, come meglio si approfondirà nel prosieguo, a ragioni fiscali. Non si tratta, pertanto, di una condotta di per sé significativa.
Quanto poi alla dichiarazione della socia premesso che si Persona_4
trattava della moglie dell'appellante le cui dichiarazioni devono, pertanto, essere valutate con molta prudenza, si osserva che tale dichiarazione non si è tradotta in alcun documento o altro atto della società locatrice (il quale avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 1236 c.c, essere comunicato alla parte debitrice). In ogni caso, non
è stata fornita alcuna specificazione sul momento e sul contesto nel quale tale decisione sarebbe stata assunta.
Risulta, invece, che nel bilancio al 3.12.2015 di S.M.G. è stato inserito, alla voce c) attivo circolante, un credito di Euro 77.899,00 e che la nota integrativa riporta tra le fatture da emettere l'importo di Euro 44.528,00 corrispondente al credito maturato nei confronti della società conduttrice al 31.12.2015.
Anche volendo ritenere che la minima discrepanza tra l'importo iscritto a bilancio e l'ammontare dei canoni di locazione maturati sia tale da far escludere che il credito indicato nel bilancio dell'appellata fosse quello di cui è lite, le conclusioni non muterebbero in quanto comunque mancherebbe la prova - di cui pagina 18 di 24 era onerato il liquidatore, da fornire nei termini indicati con la citata pronuncia di legittimità - della remissione del credito da parte di CP_1
Il primo motivo è, pertanto, respinto.
*****
6. Le circostanze dedotte con il secondo motivo, volte a dimostrare l'assenza di colpa del liquidatore, sono prive di pregio.
6.1 Invero, secondo quanto già evidenziato da Cass. con sentenza n.
21621/2015, le prestazioni di servizi sono soggette a I.V.A. solo se rese verso un corrispettivo e si considerano effettuate al momento del pagamento. Sino a tale momento non sussiste obbligo di fatturazione né di versamento dell'I.V.A. (come già ritenuto da Cass. 13209/09). Dunque, per le locazioni, vere e proprie prestazioni di servizi nell'imposizione indiretta e armonizzata sul valore aggiunto, il momento impositivo coincide con l'incasso del corrispettivo.
Consegue che il liquidatore avrebbe potuto (e dovuto) provvedere al pagamento senza attendere le fatture di che non era tenuta ad emetterle, tanto più CP_1
che la società appellata, con lettera del 16.5.2016 (antecedente di diversi mesi l'approvazione del bilancio di liquidazione avvenuta il 29.12.2016), aveva diffidato la conduttrice al pagamento dei canoni di locazione non versati. Al
liquidatore, pertanto, era ben chiara la pretesa della locatrice;
a fronte di tale comunicazione, egli, trattandosi di pretesa fondata su un contratto registrato,
avrebbe dovuto quanto meno rappresentare la circostanza ai soci chiamati ad approvare il bilancio di liquidazione. Risulta invece, che, una volta incassato il ricavato della vendita dei beni mobili, abbia fatto approvare il bilancio Pt_1
pagina 19 di 24 finale di liquidazione senza nemmeno provocare un dibattito sul punto con i soci della conduttrice C.D.R.
Risulta altresì significativo evidenziare che sarebbe stato controproducente per la società appellata emettere le fatture in quanto avrebbe dovuto versare l'IVA su somme non ancora incassate. Ciò costituisce ulteriore conferma del fatto che la mancata emissione delle fatture da parte di non può essere interpretata CP_1
come remissione del debito della conduttrice.
6.2 A fronte di tali dati assume scarso rilievo quanto dedotto in ordine alla condotta tenuta dal dott. commercialista anche della Persona_1
società he avrebbe “escluso il preteso credito dai bilanci di entrambe le CP_1
società”. Invero, ribadito che tale asserzione è smentita quanto al bilancio della locatrice, si deve osservare che il medesimo professionista, interpellato dal
C.T.U. (v. allegato 6 alla consulenza) ha dichiarato che nel bilancio della conduttrice C.D.R. nella voce “fatture da ricevere da fornitori terzi” indicata per l'importo di Euro 46.878,99 erano compresi Euro 37.935,00 per canoni di affitto arretrati da CP_1
Anche il secondo motivo, pertanto, è respinto.
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7. Il terzo motivo è parzialmente fondato.
7.1 Ritiene, infatti, il Collegio che il Tribunale non avrebbe dovuto considerare nell'attivo distribuibile ai creditori la somma di Euro 11.880,00, corrispondente al credito IVA che la società conduttrice avrebbe maturato nel caso di emissione delle fatture da parte della locatrice sui canoni non riscossi. Il liquidatore non è
responsabile sia perché si tratta di credito figurativo, cui non corrisponde una pagina 20 di 24 reale disponibilità di cassa, sia perché la mancata disponibilità di tali somme è
dipesa da una scelta di che, pur non obbligata per quanto detto sopra, CP_1
avrebbe comunque potuto emettere le relative fatture.
7.2 Invece, il Tribunale ha correttamente inserito nell'attivo distribuibile l'incasso dell'impianto di cui alla fattura del 22.6.2016, ceduto a per CP_11
Euro 7.000,00 pur in assenza del relativo DDT. Invero, la circostanza che l'attività di C.D.R. venisse esercitata presso un unico immobile fa ragionevolmente presumere, come già ritenuto dai primi giudici, che il macchinario – peraltro funzionale all'attività produttiva svolta dalla società posta in liquidazione - si trovasse proprio nello stabilimento di cui è causa, tanto più
che il liquidatore, maggiormente vicino alla prova rispetto alla società locatrice
(anche in ragione del fatto che egli era socio al 40% nonché amministratore della società conduttrice prima della sua messa in liquidazione), non ha indicato un altro luogo nella disponibilità di C.D.R. ove era stato collocato quel bene.
7.3 Il Tribunale ha, infine, correttamente riconosciuto il privilegio speciale sui beni mobili risultanti dalle fatture di vendita dimesse in atti. Invero, l'esclusione del privilegio prevista dall'art. 2464, comma 7, cod. civ, si giustifica in forza della mancata reazione da parte del creditore a condotte che sono oggettivamente idonee a pregiudicare la sua garanzia (il bene mobile con l'asportazione risulta difficilmente recuperabile) e che assume, pertanto, il significato di una rinuncia implicita alla speciale tutela prevista in suo favore. Il creditore, invece, non ha alcuna ragione di opporsi, avviando addirittura un'azione cautelare, qualora,
come nel caso di specie, l'asportazione venga effettuata dal liquidatore per la successiva vendita del cespite giacché egli può legittimamente confidare sul fatto pagina 21 di 24 che le somme che la liquidatela riceverà verranno almeno in parte messe a sua disposizione in ragione del titolo di prelazione che la legge gli attribuisce.
*****
8.1 In conseguenza del parziale accoglimento del terzo motivo la somma che il liquidatore avrebbe dovuto utilizzare per pagare il credito privilegiato di CP_1
che costituisce pertanto danno risarcibile, si riduce in linea capitale ad Euro
23.512,31.
Si ricorda sul punto che la responsabilità del liquidatore sussiste solo nella misura in cui non ha pagato il credito assistito da privilegio e che il privilegio assiste, ex art. 2764, comma 2, cod. civ., i canoni scaduti nell'anno in cui la società è stata messa in liquidazione (2015) e nell'anno successivo (fino alla risoluzione intimata con effetto dal 30.6.2016).
8.2 Su tale importo sono dovuti la rivalutazione annuale secondo indici ISTAT a partire dalla cancellazione di C.D.R. s.r.l. dal registro delle imprese ed interessi compensativi al saggio legale sulla somma annualmente rivalutata fino alla presente sentenza e per il periodo successivo interessi legali sulla somma così
rivalutata sino al saldo.
9. Il quarto motivo di impugnazione è assorbito, dovendo la Corte provvedere ad un'autonoma liquidazione delle spese di lite del primo grado in ragione del parziale accoglimento del gravame.
10. Atteso l'esito della controversia, sussiste soccombenza dell'appellante nei confronti di sia pure nel limite delle domande accolte. Quindi, va CP_1
fatta applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra Euro
pagina 22 di 24 5.200,01 ed Euro 26.000,00 e le spese della società locatrice, esclusa la fase istruttoria in appello, vengono così liquidate:
- primo grado: Euro 5.077,00 per compenso ed Euro 1.545,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- grado d'appello: Euro 3.966,00 per compenso oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Spese nei rapporti tra tutte le altre parti compensate, così come già disposto per il primo grado nella sentenza impugnata, in quanto l'accoglimento parziale del gravame non ha inciso sulle domande che vedevano coinvolti gli ex soci di
C.D.R. s.r.l., i quali non si sono costituiti in appello.
Infine, le spese della C.T.U. espletata in primo grado vanno poste, nei rapporti interni, a carico dell'appellante per due terzi ed a carico della società appellata per un terzo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
di , ed CP_1 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
avverso la sentenza n. 2246/2023 pronunciata il 6.12.2023 dal
[...]
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, lo accoglie per quanto di ragione e, in parziale riforma della pronuncia impugnata, che conferma nel resto:
- condanna a risarcire il danno subito da per effetto Parte_1 CP_1
delle condotte descritte in motivazione, che liquida nella minor somma di Euro
23.512,31 oltre a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT a partire dalla cancellazione di C.D.R. s.r.l. dal registro delle imprese ed interessi compensativi pagina 23 di 24 al saggio legale sulla somma annualmente rivalutata fino alla presente sentenza e per il periodo successivo interessi legali sulla somma così rivalutata sino al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di che liquida per Parte_1 CP_1
il primo grado in Euro 5.077,00 per compenso ed Euro 1.545,00 per esborsi,
oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il grado d'appello in Euro 3.966,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
- compensa le spese di entrambi i gradi nei rapporti tra tutte le altre parti;
- pone in via definitiva le spese della consulenza tecnica espletata in primo grado per due terzi a carico dell'appellante e per un terzo a carico di CP_1
[...]
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
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