TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
1)dott. Luigi Cirillo Presidente
2)dott.ssa Rita De Angelis Giudice
3)dott.ssa Enza Foti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1320 DE Ruolo Affari
Contenziosi Civili contenziosi DEl'anno 2023, causa assegnata in decisione all'udienza DEl'11-12-2024 e vertente
TRA
, nata a [...] ( AP ) il 27-3- Parte_1
1990, ivi residente in [...]n. 60 ( C.F.:
), rappresentata e difesa dall'avvocato Elisabetta C.F._1
Rossi
RICORRENTE
E
nato ad [...] il [...], residente in CP_1
OR FR ( BS ), Via Roma n. 61, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Cocchieri
RESISTENTE Con l'intervento DE P.M. in sede.
OGGETTO: scioglimento DE matrimonio civile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
RICORRENTE: si riporta alle note scritte di precisazione DEle
conclusioni in data 11-10-2024.
RESISTENTE: si riporta alle note scritte di precisazione DEle
conclusioni in data 11-10-2024.
P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21-9-2023, , premesso: - Parte_1
che la ricorrente, in data 21-4-2012, aveva contratto matrimonio civile con trascritto nei Registri DElo Stato civile DE Comune CP_1
di Acquaviva Picena ( AP ) al n. 4, parte I, anno 2012; - che dal matrimonio erano nati i figli ( 29-12-2007 ) e ( 23-7-2015 Per_1 Per_2
); - che il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 327/2021,
pubblicata il 29-4-2021, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e con addebito al marito, stabilendo che: i figli Pt_1 CP_1
minori fossero affidati in via esclusiva alla madre, con collocamento presso di lei nella ex casa coniugale e subordinando l'esercizio DE
diritto di visita DE padre ai minori, strutturato come riportato in ricorso,
alla cessazione DEle misure cautelari penali in atto a carico DE CP_1
e alla effettuazione certificata, da parte di quest'ultimo, di un percorso psico-terapeutico, anche con assunzione dei farmaci ritenuti necessari dalle competenti strutture socio-sanitarie, e solo in caso di positivo riscontro DEle predette condizioni;
il corrispondesse alla CP_1 quale contributo al mantenimento dei figli minori, un assegno Pt_1
mensile determinato in € 500,00, rivalutabili ISTAT, con corresponsione direttamente da parte DE datore di lavoro DE medesimo il CP_1
contributo, da parte di ciascun genitore al 50%, alle spese straordinarie per i figli, da regolamentarsi come da Protocollo vigente presso il
Tribunale di Ascoli Piceno;
il corrispondesse alla un CP_1 Pt_1
assegno, a titolo di mantenimento DEla stessa;
- che il con CP_1
ricorso notificato in data 24-1-2022, deducendo di essere detenuto presso il carcere di Montacuto di Ancona sino al 30-4-2022, di avere un contratto di lavoro in scadenza al 31-1-2022 e di aver subito un peggioramento DEle proprie condizioni economiche, aveva chiesto la revoca DEl'assegno da corrispondere a titolo di mantenimento DEla
moglie o, quantomeno, una sua riduzione, nonché la revoca DEl'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli fino alla cessazione DE suo stato di detenzione e, comunque, una sua riduzione ad € 400,00 mensili per il periodo successivo al 1-5-2022 o, almeno,
dalla data DEla domanda;
- che a seguito DEla costituzione di essa ricorrente in detto procedimento, il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato il ricorso DE - che il aveva proposto CP_1 CP_1
reclamo alla OR di Appello di Ancona e quest'ultima, in parziale accoglimento DE reclamo, aveva rideterminato in € 150,00 mensili l'assegno dovuto dal a titolo di mantenimento DEla moglie, CP_1
confermando, nel resto, il provvedimento impugnato;
- che erano decorsi i termini di legge per la richiesta di divorzio;
- che il coniuge aveva lasciato la casa coniugale sita in AN ET DE NT ( AP ), Contrada Valle DE Forno n. 60 a seguito DEl'ordinanza cautelare di allontanamento dalla casa familiare emessa dal GIP DE Tribunale di
Ascoli Piceno in data 9-10-2019 ed era al momento residente in [...]; - che il non aveva versato con CP_1
costanza il mantenimento previsto nella sentenza e nel successivo decreto DEla OR di Appello, accumulando una morosità di €
22.165,46, motivo per il quale essa ricorrente aveva presentato denuncia querela per il reato di cui all'art. 570 bis c.p.; - che non risultava che il avesse intrapreso il percorso terapeutico alla cui positiva CP_1
effettuazione il Tribunale aveva subordinato la ripresa degli incontri padre-figli, tanto che il resistente si era disinteressato dei ragazzi;
- che essa ricorrente era al momento disoccupata, in quanto si prendeva cura esclusiva dei figli minori, senza alcun supporto di terzi;
- che, inoltre, al figlio era stato diagnosticato un disturbo misto DEla condotta e Per_2
DEla sfera emozionale, sicchè necessitava di terapie, anche fuori
Regione; tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento DE matrimonio civile contratto con il con CP_1
affidamento dei figli in via esclusiva ad essa ricorrente e collocamento degli stessi presso di lei nella ex casa coniugale di AN ET DE
NT ( AP ), Contrada Valle DE Forno n. 60, da assegnare alla ricorrente medesima;
la ricorrente chiedeva, altresì, che al CP_1
fosse posto l'obbligo di corrisponderle, entro il 5 di ogni mese e quale contributo al mantenimento dei figli minori, un assegno mensile di €
500,00, oltre al 50% DEle spese straordinarie, come da Protocollo
vigente tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
chiedeva, ancora, che al fosse CP_1
posto l'obbligo di corrisponderle, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 200,00 mensili, con assegnazione ad essa ricorrente DEl'autovettura
Audi A4 tg. EZ297TW di proprietà DE e da questi acquistata CP_1
per il prezzo di € 17.800,00.
Si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda, CP_1
nonché ripercorrendo tutte le vicende relative ai precedenti provvedimenti emessi dal Tribunale di Ascoli Piceno e dalla OR di
Appello di Ancona e deducendo: che lo stesso era stato assunto come manovale alle dipendenze DEla con sede in NA ( Controparte_2
MI ), con contratto di lavoro a tempo indeterminato e non era proprietario né di beni immobili né di mobili registrati;
che egli percepiva solo il proprio reddito da lavoro con il quale doveva fronteggiare tutte le spese per l'abitazione nella quale viveva e per la vita quotidiana;
che egli, inoltre, era gravato da numerosi debiti verso l'Erario per circa € 64.100,00 complessivi, oltre a dover restituire un prestito per € 4.000,00; che andava regolamentato il suo diritto di visita ai figli, avendo egli completamente cambiato il proprio stile di vita, non facendo più abuso di alcool ed avendo un'occupazione stabile;
che la sua situazione reddituale era andata progressivamente peggiorando,
sicchè chiedeva che l'assegno da lui dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli fosse ridotto da € 500,00 mensili ad € 300,00
mensili; che non sussistevano i presupposti per la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore DEl'ex coniuge, dato che la Pt_1
aveva un proprio reddito e recentemente aveva visto un miglioramento DEle sue condizioni economiche. In conclusione, pertanto, il resistente chiedeva che fosse disposto l'affido in via esclusiva dei minori alla madre, con regolamentazione DE suo diritto di visita e, inoltre, che fosse ridotta ad € 300,00 mensili la misura DEl'assegno da lui dovuto quale contributo al mantenimento dei figli, con divisione al 50% DEle spese straordinarie per i figli tra le parti e con eliminazione DEl'assegno dovuto da esso resistente per il mantenimento DEla e rigetto Pt_1
DEl'avversa richiesta di assegnazione DEl'autovettura Audi A4, non essendo egli il proprietario di tale vettura.
Nel prosieguo DE giudizio, disposta l'audizione DEla figlia minore ed effettuate indagini a cura DEla Guardia di Finanza di Per_1
ES sulle reali condizioni economiche DE il Presidente CP_1
relatore emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza
DE 29-5-2024, disponendo l'affido esclusivo dei minori alla con Pt_1
collocamento degli stessi presso di lei nella ex casa coniugale di cui sopra, abitazione assegnata alla medesima;
veniva, inoltre, Pt_1
disposto, quanto all'esercizio DE diritto di visita paterno ai minori, che gli incontri padre-figli avvenissero in forma protetta presso i Servizi
Sociali DE Comune di AN ET DE NT ed il Consultorio presso la Ast territorialmente competente, con previsione di relazioni periodiche trimestrali ad opera di dette Strutture;
con il provvedimento veniva posto a carico DE l'obbligo di corrispondere alla CP_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile di €
500,00 con decorrenza dalla data DEla domanda giudiziale e con previsione di rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di giungo 2025, nonché l'obbligo di corrispondere il 50% DEle spese straordinarie che si fossero rese necessarie nell'interesse dei figli e l'obbligo di corrispondere alla a titolo di Pt_1
assegno divorzile ed a decorrere dalla data DEla domanda giudiziale, un assegno mensile di € 150,00, anche in tal caso con previsione di rivalutazione automatica annuale a decorrere dal mese di giugno 2025.
Con lo stesso provvedimento, infine, venivano ammessi tutti i documenti prodotti dalle parti e, in assenza di ulteriori richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la sua rimessione in decisione,
con concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza DEl'11-12-2024, la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Risulta incontestato in atti che le parti, dopo essere state autorizzate a vivere separate nel corso DE giudizio di separazione personale terminato, poi, con la sentenza in data 29-4-2021, non abbiano più
ripreso alcuna forma di convivenza, né si siano mai riconciliate, sicchè
sussistono le condizioni di legge per una pronuncia di scioglimento DE
matrimonio civile.
In ordine all'affido dei due figli minori, e non Per_1 Per_2
sussistendo concreto contrasto tra le parti sul punto, si deve disporre detto affido in via esclusiva alla con collocamento dei minori Pt_1
presso di lei nella ex casa coniugale di AN ET DE NT ( AP ), Contrada Valle DE Forno n. 60, abitazione che, pertanto, viene assegnata alla stessa Pt_1
In ordine all'esercizio DE diritto di visita DE padre ai figli, si osserva che, pur non avendo il documentato mai, in concreto, di aver CP_1
seguito ed effettuato con successo il programma psico-terapeutico al quale il Tribunale, in sede di giudizio di separazione, aveva subordinato la positiva ripresa degli incontri padre-figli secondo le modalità e le tempistiche in detta sede stabilite, non sussistono ragioni per discostarsi da quanto stabilito, nel presente giudizio, in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, anche a seguito DEla disponibilità manifestata dalla per favorire, comunque, una certa qual ripresa dei rapporti Pt_1
padre-figli; può, quindi, mantenersi la disposizione circa l'effettuazione di incontri protetti da tenersi presso i Servizi Sociali DE Comune di AN
ET DE NT ( AP ) ed il Consultorio presso la Ast
territorialmente competente in relazione al predetto Comune, il tutto secondo un calendario di incontri da organizzarsi ad opera DEle predette
Strutture, avuto riguardo alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli minori ed alle esigenze lavorative DE padre ( che, attualmente,
lavora nel Nord Italia, ma che si è dichiarato disponibile ad incontri protetti ), con previsione che dette Strutture relazionino all'Autorità
giudiziaria procedente in ordine al positivo ( o meno ) esito di tali incontri con cadenza trimestrale. In proposito, è appena il caso di osservare che, benchè, allo stato, il risulti in affidamento in CP_1
prova al servizio sociale, quale disposto dal Magistrato di Sorveglianza
di ES ( cfr. documento prodotto in atti ), dovrà, se DE caso, lui stesso farsi carico di concordare con le predette Strutture di AN
ET DE NT un programma di incontri protetti, rendendosi, in concreto, reperibile e disponibile a tanto, previe le necessarie autorizzazioni da chiedere agli organi deputati al controllo DE buon esito
DEla messa alla prova ( cfr., al riguardo, le note dei Servizi Sociali in atti, con le quali si dà conto dei tentativi, non riusciti, di contattare il per concordare con il medesimo un programma di incontri CP_1
protetti secondo quanto stabilito da questo Tribunale nel presente giudizio ).
In ordine alle questioni di carattere economico, si ritiene che debba essere mantenuta la misura DEl'assegno mensile dovuto dal CP_1
alla a titolo di contributo al mantenimento dei figli, quale stabilita Pt_1
in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti ( € 500,00 mensili ): al riguardo, si osserva che dagli atti risulta che il abbia percepito CP_1
uno stipendio mensile di circa € 1.700,00 mensili per effetto di rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la e dagli atti Controparte_2
non è dato di comprendere per quale concreta ( se volontaria o meno )
ragione egli, dall'aprile 2024, risulti aver cambiato lavoro per essere assunto presso la Sebina Prefabbricati s.r.l. In ogni caso, anche la retribuzione mensile che il percepisce presso tale altra ditta ( di CP_1
poco inferiore ad € 1.500,00 mensili;
si noti, peraltro, che l'interessato ha prodotto solo la busta paga di aprile 2024 e non anche quelle successive e temporalmente più vicine alla pronuncia DEla presente sentenza ) risulta DE tutto compatibile con il mantenimento DEla misura
DEl'assegno dovuto per i figli quale in precedenza stabilito, non essendovi tangibili ragioni per una sua riduzione;
DE resto, come correttamente rilevato da parte ricorrente, l'obbligo di contribuzione per i figli è stato mantenuto inalterato sia dal Tribunale sia dalla OR di
Appello pur quando lo stesso ebbe a rappresentare di essere, addirittura,
rimasto senza fonti di reddito a seguito DE periodo di carcerazione.
Del pari, va mantenuta la previsione per cui entrambi i genitori debbano contribuire, ciascuno nella misura DE 50%, al pagamento DEle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli minori,
il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al Protocollo d'Intesa
stipulato, in materia, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio
DEl'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno.
Ritiene il Tribunale, poi, che debba essere riconosciuto, in favore DEla
ed a carico DE un assegno divorzile nella misura ( € Pt_1 CP_1
150,00 mensili a decorrere dalla data DEla domanda giudiziale ) già
fissata in sede di emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti. In
proposito, si evidenzia che la ricorrente risulta disoccupata ed appare plausibile e verisimile che, dovendosi la stessa occupare a tempo pieno dei figli minori e DEle loro necessità, cosa, peraltro, accaduta da tempo a seguito DE disinteresse, di fatto, DE resistente a tutte le necessità,
affettive ed economiche, dei ragazzi, la donna non sia stata e non sia,
all'attualità, nelle condizioni per dedicarsi stabilmente ad una qualche attività lavorativa remunerativa, godendo, di fatto, solo di sussidi pubblici e DEl'assegno DEl'ex coniuge;
ora, considerando che l'insieme
DEle predette fonti di reddito DEla va idealmente suddivisa per tre Pt_1
persone, dovendo la ricorrente, quantomeno nella stessa misura imposta al provvedere anche alle esigenze dei figli minori, è evidente CP_1
che la quota mensile ideale di dette entrate da destinare alla Pt_1
personalmente non sia sufficiente, di per sé, a garantire alla ricorrente medesima mezzi adeguati ad una sua esistenza libera e dignitosa,
qualora non vi fosse il supporto DE contributo DEl'ex coniuge. D'altra parte, il reddito mensile complessivo DE resistente è tale da giustificare una sua condizione economica comunque migliore di quella DEla
ricorrente e, dunque, l'imposizione DEl'obbligo di corresponsione
DEl'assegno divorzile nella pur ridotta misura già in essere. Sotto altro profilo, poi, non si ravvedono concrete ragioni per un aumento DEla
misura di detto assegno divorzile: infatti, le indagini DEla Guardia di
Finanza non hanno, di fatto, permesso di accertare l'esistenza di redditi od entrate non denunciate dall'interessato, né appaiono opportuni ulteriori approfondimenti di indagini, come invece richiesto dalla Pt_1
atteso che dette richieste si basano essenzialmente su supposizioni ed avrebbero un mero carattere esplorativo.
Infine, si rileva che, nelle conclusioni finali precisate per iscritto, parte ricorrente ha, di fatto, rinunciato all'ulteriore domanda, pure inizialmente avanzata, di assegnazione DEl'autovettura Audi A4, sicchè
non si provvederà al riguardo.
In ordine alle spese di lite DE presente procedimento, tenuto conto DEla
parziale soccombenza DE resistente ( che, invece, in parte, ha aderito alle richieste DEla ricorrente, in punto di affido e collocamento dei figli
), si dispone che le stesse siano compensate per metà tra le parti, mentre,
per la restante metà, liquidata come in dispositivo, dette spese vengono poste a carico DE resistente, con condanna al pagamento in favore
DEl'Erario, essendo la ricorrente stata ammessa al patrocinio a spese
DElo Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 21- Parte_1
9-2023, nei confronti di così provvede: CP_1
1) Pronuncia lo scioglimento DE matrimonio civile contratto tra e in data 21-4-2012 in Acquaviva Parte_1 CP_1
Picena;
2) Ordina che la presente sentenza, quando sia passata in giudicato,
venga trasmessa all'Ufficiale DElo Stato civile DE Comune di
Acquaviva Picena ( AP ) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R. 3-11-2000 n. 396;
3) Dispone l'affido esclusivo dei figli minori DEle parti, e Per_1
alla con collocamento degli stessi presso la madre Per_2 Pt_1
nella ex casa coniugale sita in AN ET DE NT ( AP ),
Contrada Valle DE Forno n. 60, abitazione che viene, pertanto,
assegnata a;
Parte_1
4) Dispone che il padre, possa vedere ed incontrare CP_1
i figli minori mediante incontri protetti da tenersi presso i Servizi
Sociali DE Comune di AN ET DE NT ( AP ) ed il
Consultorio presso la Ast territorialmente competente in relazione al predetto Comune, il tutto secondo un calendario di incontri da organizzarsi ad opera DEle predette Strutture, avuto riguardo alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli minori ed alle esigenze lavorative DE padre, con previsione che dette Strutture relazionino all'Autorità giudiziaria procedente in ordine al positivo ( o meno ) esito di tali incontri con cadenza trimestrale, il tutto facendo carico al di rendersi, in CP_1
concreto, reperibile e disponibile a tanto, previe le necessarie autorizzazioni da chiedere agli organi deputati al controllo DE
buon esito DEla messa alla prova, fino a che durerà tale ultima misura;
5) Dispone che il corrisponda alla entro il giorno 5 CP_1 Pt_1
di ogni mese ed a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, un assegno mensile di € 500,00 a decorrere dalla data DEla domanda giudiziale, con previsione di rivalutazione automatica annuale DEla misura DE suddetto assegno a decorrere dal mese di giugno 2025;
6) Dispone che entrambi i genitori contribuiscano, ciascuno nella misura DE 50%, al pagamento DEle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli minori, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al Protocollo
d'Intesa stipulato, in materia, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
7) Dispone che il corrisponda alla entro il giorno 5 CP_1 Pt_1
di ogni mese ed a titolo di assegno divorzile, un assegno nella misura di € 150,00 mensili a decorrere dalla data DEla domanda giudiziale, con previsione di rivalutazione automatica annuale DEla misura DE suddetto assegno a decorrere dal mese di giugno
2025;
8) Dichiara compensate per metà le spese di lite DE presente procedimento tra le parti ( spese liquidate nella loro integralità in complessivi € 3.600,00 ), condannando, per la rimanente metà (
pari ad € 1.800,00 ), il resistente al relativo rimborso in favore
DEla ricorrente e, per la stessa, ammessa al patrocinio a spese
DElo Stato, in favore DEl'Erario, oltre rimborso forfettario spese generali ( 15% ), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ascoli Piceno in data 23-12-2024.
Il Presidente est.
( dott. Luigi Cirillo )