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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
-dott. Nicola Saracino Presidente
-dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
-dott. Paolo Bonofiglio Consigliere relatore all'udienza del 03/04/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato ex art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 95 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
( in Parte_1 P.IVA_1
persona del ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO;
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valerio Vallefuoco ed Angelo Vallefuoco nonché dall'avv. Stefania Stazzi come da procura in atti;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._1
Sebastiano Mascherin come da procura in atti;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 CONCLUSIONI
Parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, previa fissazione dell'udienza di discussione del presente ricorso, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, con definitivo rigetto dei ricorsi di primo grado. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”. Per l'appellata : “piaccia all'On.le Corte di Appello adita, ogni Controparte_1 contraria istanza ed eccezione disattese: a) in via principale, respingere l'appello proposto dal , perché inammissibile e, in Parte_1 ogni caso, infondato in fatto e diritto;
b) accogliere l'appello incidentale proposto, e per l'effetto rideterminare l'ammontare delle spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado, li-quidandole in misura pari ai parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 (e s.m.i.) per lo scaglione di valore compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00 (come sopra indicati), e, comunque, in misura non inferiore ai valori minimi, pari a € 5.737,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.; c) in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuto fondamento dell'ap-pello principale, accogliere l'appello incidentale condizionato proposto, e per l'effetto dichiarare la tardività del processo verbale di contestazione della G. di F. di Udine del 26/06/2017, presupposto del decreto impugnato, con ogni conseguenza di legge sul decreto stesso. d) in via ancora subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, rideterminare la sanzione irrogata nel decreto impugnato nel minimo edittale, in applicazione dell'art. 58, comma 1, del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. Con vittoria di spese, spese generali e competenze di giudizio”.
Per l'appellata : “Piaccia a questa Ecc.ma Corte di Appello, ogni Controparte_1 contraria istanza ed eccezione disattese, a) in via principale, respingere l'appello proposto dal , perché inammissibile e, in Parte_1 ogni caso, infondato in fatto e diritto;
b) accogliere l'appello incidentale proposto, e per l'effetto rideterminare l'ammontare delle spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado, liquidandole in misura pari ai parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 (e s.m.i.) per lo scaglione di valore compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00 (come sopra indicati), e, comunque, in misura non inferiore ai valori minimi, pari a € 5.737,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.; c) in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuto fondamento dell'appello principale, accogliere l'appello incidentale condizionato proposto, e per l'effetto dichiarare la tardività del processo verbale di contestazione della G. di F. di Udine del 26/06/2017, presupposto del decreto impugnato, con ogni conseguenza di legge sul decreto stesso. d) In via ancora subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, rideterminare la sanzione irrogata nel decreto impugnato nel minimo edittale, in applicazione dell'art. 58, comma 1, del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. Con vittoria di spese, spese generali e competenze di giudizio”.
Per l'appellata : “nel merito, con riguardo alla impugnazione CP_2 principale e in via di appello incidentale: respingersi l'appello proposto e, in via di appello incidentale, rideterminarsi l'ammontare delle spese di lite, liquidandole in
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 misura pari ai parametri medi previsti per lo scaglione compreso fra 260.000 e
520.000 euro. In subordine e per il caso di accoglimento del motivo di appello, accogliersi gli ulteriori motivi di opposizione proposti dalla sig.ra e CP_2 dunque: - dichiarare l'inesistenza ovvero annullare e/o disporre l'archiviazione ovvero comunque annullare, revocare o dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato;
- in subordine, rimodulare in melius la sanzione, tenendo anche conto della personalità e delle condizioni economiche della ex art. 11 L. 689/81 CP_2
e della continuazione amministrativa di cui all'art. 8 L. 689/81 (richiamato dall'art. 67 co. 3 D.Lgs. 231/07 nella versione attualmente vigente), riducendo la sanzione a misura coincidente o assolutamente prossima al minimo edittale previsto dall'art. 57 co. 4 del D.Lgs. 231/07 nella versione previgente. In via di appello incidentale condizionato: preso atto che i patrocinatori del Parte_1
nel primo grado di giudizio non erano suoi funzionari appositamente
[...] delegati, in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario dichiararsi la nullità dell'attività processuale dagli stessi compiuta in primo grado e non riconoscersi al le spese di lite. Spese del grado rifuse, Parte_1 con spese generali, IVA e CPA. In via istruttoria: I. si chiede l'esame della GN
sulle circostanze di cui alla narrativa in fatto del ricorso e su CP_2 quanto riferito dalla dipendente II. Si chiede l'ammissione di prova CP_3 testimoniale sui seguenti capitoli: a. vero è che Lei rilasciò i certificati medici riguardanti la GN che Le si rammostrano e che detti Parte_2 certificati riflettono una realtà da Lei direttamente accertata, in particolare la situazione di lucidità mentale e il possesso della capacità di intendere e di volere della paziente alle date risultanti dai certificati stessi (si rammostrino i documenti 7
e 9 di parte ricorrente)? Teste: dott.ssa , da Udine, via Bicinicco n. Testimone_1
15/1. b. vero è che Lei rilasciò i certificati medici riguardanti la GN Parte_2
che Le si rammostrano e che detti certificati riflettono una realtà da Lei
[...] direttamente accertata, in particolare la situazione di lucidità mentale e il possesso della capacità di intendere e di volere della paziente alle date risultanti dai certificati stessi (si rammostrino i documenti da 10 a 13 di parte ricorrente)? Teste: dott. , da San NN al IS (UD), via Carducci n. 15. c. Testimone_2 vero è che Lei rilasciò il certificato medico riguardanti la GN Parte_2 che Le si rammostra e che detto certificato riflette una realtà da Lei direttamente accertata, in particolare la situazione di lucidità mentale e il possesso della capacità di intendere e di volere della paziente alla data risultante dal certificato stesso (si rammostri il documento 8 di parte ricorrente)? Teste: dott. Tes_3
, da Gorizia, via Garzarolli n. 124. d. vero è che Lei lavorò nella casa di
[...] risposo della in San NN al IS (UD) e conobbe la Controparte_4 GN , avendo modo di accertarne nel periodo compreso tra il Parte_2 febbraio 2013 e il giugno 2015 la situazione di lucidità mentale e il possesso della capacità di intendere e di volere, ciò che riferì alla Guardia di Finanza allorché venne sentito a sommarie informazioni testimoniali, come da documento che ora le si rammostra (si rammostrino i documenti 14 e 15 di parte ricorrente)? Testi:
, da Udine, via Vincenzo Monti n. 11; da San Testimone_4 Tes_5
NN al IS (UD), via Caterina Percoto n. 1/13. e. vero è che quale dipendente di lei è a conoscenza del fatto che con il postamat è Controparte_1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 possibile prelevare solo 25.000,00 euro alla volta cosicché, quando sia necessario effettuare operazioni di importo superiore, vengono eseguite più operazioni consecutive di ammontare pari all'importo massimo consentito sino a raggiungere l'ammontare necessario, ciò che lei ha riferito anche alla Guardia di Finanza allorché venne sentita a sommarie informazioni testimoniali, come da documento che ora le si rammostra (si rammostri il documento 27 di parte ricorrente)? Teste:
, da Udine, via Morosina n. 49. Si chiede che i testi vengano sentiti Testimone_6 per rogatoria nei Tribunali di Udine e Gorizia, entro la cui circoscrizione ricadono
i Comuni di rispettiva residenza. III. Si chiede che il Giudice voglia impartire a ordine di esibizione: i. degli estratti del conto corrente Controparte_1
Bancoposta n. 0010100009551 intrattenuto da nel periodo Parte_3 aprile-maggio 2014 e maggio-giugno 2015; ii. delle segnalazioni antiriciclaggio inviate all'Ufficio TSC di Trento dagli Uffici Postali Udine 3 e Udine 5 negli anni compresi fra il 2012 e il 2015; iii. del dossier relativo alla GN Parte_2
. IV. Qualora necessario, si chiede la nomina di consulente tecnico per
[...] accertare che le uniche somme di cui abbiano beneficiato e Parte_4 Pt_5
in conseguenza delle operazioni contestate sono state quelle di cui ai vaglia
[...] emessi in data 23.5.2014 e 29.6.2015, mentre le restanti operazioni sono state neutre per la correntista ovvero hanno addirittura determinato un Pt_2 accrescimento del suo patrimonio. A tal fine il Tribunale attribuirà al nominando consulente la possibilità di accedere a ogni documentazione a ciò necessaria, da chiunque detenuta”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui trae origine il presente giudizio è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con ricorso ritualmente notificato, (r.g. n. CP_2
43405/19) proponeva opposizione ai sensi dell'art. 6 del d.l.vo n. 150 dell'1.9.2011 avverso il decreto del , dipartimento I, Parte_1
Direzione V, n. 401833/A del 27.5.2019, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 300.000,00, oltre spese, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 41 del d.l.vo n. 231/2007 per omessa segnalazione di operazioni sospette. Parte ricorrente eccepiva la decadenza ex art. 14 della legge n. 689/81, la carenza di legittimazione passiva, l'inesistenza della violazione, la sussistenza della buona fede e l'applicazione della normativa sopravvenuta più favorevole per quanto riguarda l'applicazione della sanzione. Analogo ricorso avverso lo stesso decreto era proposto da “ (r.g. n. 43442/19), la quale lamentava la Controparte_1 violazione dell'art. 14, 2° comma l. n. 689 /81 e dell'art. 41 d.l.vo n. 231/07 e la sproporzione della sanzione amministrativa. Si costituiva il , evidenziando Parte_1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 l'esistenza della violazione e la infondatezza dell'opposizione. Riuniti i ricorsi, all'udienza del 2.10.2020 si svolge la discussione, gli opponenti concludono per
l'accoglimento del ricorso, ovvero per la riduzione della sanzione, il per Parte_1
il suo rigetto ed il giudice procede alla lettura del dispositivo”.
La contestazione riguarda l'omessa segnalazione delle operazioni che sono state effettuate tra febbraio 2013 e giugno 2015 da , quale Parte_3 titolare del c/c postale n.1010009551, in favore di e Parte_4 Pt_5
: 1) sottoscrizione di due polizze con beneficiarie, caso vita,
[...] Parte_4
e, caso morte, , rispettivamente in data 14/02/2013 e in data
[...] Persona_1
23/05/2013 (la prima riscattata in data 14/4/2014 e la seconda in data 26/5/2015, con riaccredito in entrambi i casi sul conto corrente postale); 2) nove operazioni consecutive di prelievo dal c/c in data 30/04/2014, con contestuale emissione del vaglia circolare di euro 220.000,00 a favore di (in data 22/5/2014, il Persona_1
vaglia veniva rimborsato sul conto corrente con contestuale sottoscrizione di altra polizza, per euro 190.000,00 con beneficiarie caso vita e caso morte Persona_1
); 3) emissione di vaglia circolari di euro 25.000,00 e di € Parte_4
190.000,00 rispettivamente in data 23/05/2014 e in data 29/06/2015, tratti sul conto della a favore della stessa . Pt_2 Persona_1
Respinta l'eccezione preliminare di decadenza ex art. 14 legge n. 689/81, il giudice di primo grado ha annullato il decreto sanzionatorio, evidenziando nel merito che “come si evince dalla contestazione e dalla copiosa documentazione in
atti, le operazioni di spostamento di somme di denaro sono relative ad una ipotesi di
circonvenzione di persona incapace, cui la ricorrente risulta CP_2
estranea non essendo indagata per alcuna ipotesi di reato, e non riguardanti operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Orbene, il testo dell'art.
41 del d.l.vo n. 231/07, vigente all'epoca dei fatti e prima della modifica apportata dal d.l.vo 25.5.2017, n. 90, prevede che I soggetti indicati negli articoli 10, comma
2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'art. 2, 4° comma, del d.l.vo n. 231/07, sempre nel testo vigente
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 all'epoca dei fatti, precisa che Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b)
l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. Nella fattispecie, la vicenda
contestata concerne, invece, una ipotesi di circonvenzione di incapace, riguardante proprio la condotta di movimentazione del denaro, del tutto estranea al riciclaggio
o all'attività di finanziamento del terrorismo così come intesa dall'art. 2, 4° comma, del d.l.vo n. 231/07 nel testo vigente prima della modifica apportata dal d.l.vo n.
90/17, il quale estende invece all'art. 35 l'obbligo di segnalazione anche a qualsiasi attività criminosa”.
Con l'unico motivo di doglianza -attinente all'interpretazione dell'art. 41
d.lgs. 231/2007 nel testo all'epoca vigente- ha proposto appello il
[...]
ai fini della riforma integrale della Parte_1
sentenza n. 13500/20 del Tribunale di Roma.
L'appellata ha resistito al gravame, spiegando Controparte_1
appello incidentale ai fini della liquidazione delle spese secondo i parametri ministeriali;
ha altrimenti proposto “appello incidentale condizionato” sull'eccezione di decadenza (per il decorso dei novanta giorni dall'acquisizione della documentazione), chiedendo in via subordinata la rideterminazione della sanzione secondo il minimo edittale.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 Anche l'appellata , direttrice dell'ufficio postale in cui CP_2
era aperto il conto corrente, ha resistito al gravame ed ha proposto appello incidentale sulla quantificazione delle spese;
in ipotesi di accoglimento del motivo di appello proposto dal , ha richiamato -le richieste istruttorie ed -i motivi Parte_1
di opposizione già svolti in primo grado e, in subordine, ha chiesto la riduzione della sanzione applicata;
in via di appello incidentale condizionato, ha eccepito la nullità, in difetto di formale incarico ai funzionari delegati, dell'attività processuale svolta dai patrocinatori del in primo grado ai fini della regolazione delle spese di Parte_1
tale giudizio.
Le parti hanno quindi discusso la causa all'udienza odierna, riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti processuali.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
L'appellante deduce, proponendola quale ipotesi ricostruttiva differente da quella oggetto della pronuncia impugnata, che l'obbligo di segnalazione sorge quando le operazioni, che siano connotate dagli indici di anomalia, possano indurre il sospetto di riciclaggio/finanziamento al terrorismo o, altrimenti, “l'impiego illecito del denaro”.
Nella specie, si trattava di operazioni “complesse e poco trasparenti disposte da una persona anziana quasi centenaria, senza parenti, dipendente per ogni necessità della vita quotidiana dal personale della casa di cura”: raggiri e truffe a carico della stessa, “per il profilo soggettivo della e per l'oggettiva atipicità Pt_2
delle operazioni, erano certamente ipotizzabili, anche da una persona non particolarmente esperta”; sussistendo plurimi indici di anomalia, pertanto, “il trasferimento del denaro dal conto corrente della a quello della Sig.ra Pt_2
è avvenuto non in modo lineare e trasparente ma attraverso una serie di Per_1
operazioni, tra cui anche il prelievo in contanti, idonee a realizzare nel contempo un'attività illecita (a titolo meramente indicativo ed esemplificativo: truffa, estorsione, circonvenzione di incapace etc.) e confondere le tracce di tale attività” (v. atto di appello).
È tuttavia incontroverso che le operazioni in questione:
1. hanno per oggetto fondi pacificamente leciti (e che tali apparivano), trattandosi della provvista sul c/c r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 della disponente;
2. esse stesse realizzano l'elemento materiale di reato diverso dal riciclaggio, perpetrato in danno della disponente medesima (quale reato poi individuato nella circonvenzione di incapace, effettivamente contestata alla beneficiaria).
Pertanto, le movimentazioni erano tali, semmai, da rendere riconoscibile l'illecito a carico della titolare del rapporto di c/c (in luogo della liberalità, in tesi ritenuta dalla direttrice delle poste in base agli elementi di sua personale conoscenza) ma non per questo idonee al sospetto “che erano in corso o che erano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.
Quest'ultimo soltanto è il presupposto dell'obbligo di segnalazione, secondo la norma all'epoca della contestazione.
Pacificamente escluso il sospetto di riciclaggio, pertanto, non è rilevante, ai fini dell'obbligo di segnalazione sanzionato dalla norma in questione, che le operazioni potessero indurre il sospetto del compimento di un'attività comunque illecita, quale la truffa o la circonvenzione di incapace ai danni della disponente (e cioè del cd “reato presupposto” del riciclaggio).
D'altro canto, neppure l'appellante dubita che non sia nella specie ammissibile l'interpretazione analogica (tanto meno “in malam partem”).
Sotto diverso profilo, è noto il consolidato orientamento di legittimità
(richiamato dal ) secondo cui, anche nella disciplina previgente, sono Parte_1
rilevanti le operazioni recanti anomalie che, a prescindere dal quadro indiziario di riciclaggio (o dalla sua esclusione in base al personale convincimento), si prestino comunque ad essere “idonee ad essere strumento di elusione delle disposizioni diretta a prevenire e punire l'attività di riciclaggio” (v. Cass. 8699/2007).
In proposito va però considerato, in primo luogo, che l'eventuale ricorrenza degli indici di anomalia di cui al cd decalogo della BDI del 24/8/2010-ricorrenza che
è contestata da entrambe le parti appellate- non implica di per sé solo, in via oggettiva ed automatica, l'obbligo di segnalazione delle operazioni così connotate, quale ricostruzione che è altrimenti disancorata dall'ambito delineato dalla norma primaria.
L'appellante, inoltre, non ha chiarito in quale modo le operazioni in r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 questione, contestualmente al compimento dell'attività illecita, potessero “al contempo confondere le tracce” dell'attività medesima: le disposizioni sono state effettuate in favore di soggetto che non è terzo rispetto al reato presupposto e, oltre tutto, risultano oggettivamente tracciabili (ivi incluso il prelievo in contanti che, pacificamente, è contestuale all'emissione del vaglia circolare).
Per quanto premesso, l'appello deve essere respinto.
Va invece accolto l'appello incidentale proposto da ciascuna delle parti appellate: la liquidazione delle spese in loro favore risulta inferiore ai parametri minimi di cui al DM 55/2014 (secondo lo scaglione di riferimento, da euro
260.001,00 ad euro 520.000,00), senza peraltro che sia motivato il discostamento da quelli medi.
Avuto riguardo all'attività processuale in concreto svolta, non di meno, appare congrua l'applicazione del parametro (medio per studio e introduzione ma di quello) minimo rispetto alla fase decisoria (esauritasi nella discussione orale, riproduttiva delle difese già proposte).
Le spese di primo grado, pertanto, vanno liquidate come da dispositivo, in base alla tabella ratione temporis applicabile.
Seguono a loro volta la soccombenza le spese del presente giudizio, liquidate con applicazione dei medesimi parametri.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
− rigetta l'appello del;
Parte_1
− in accoglimento dell'appello incidentale di e di Controparte_1 [...]
, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. CP_2
13500/20, liquida le spese di primo grado, poste a carico del
[...] in favore di ciascuna delle suddette Parte_1
controparti, in euro 8.537,00 per compensi oltre spese generali ed accessori;
− condanna il alla refusione delle Parte_1
spese in favore di e di che liquida, per Controparte_1 CP_2
ciascuno, in euro 10.590,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 Così deciso in Roma il giorno 03/04/2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Bonofiglio
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo»
Il Presidente dott. Nicola Saracino
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