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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/03/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6846/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 6846 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del
5.12.2024 con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Viterbo, Via Matteotti n. 73, presso lo studio degli Avv.ti
Michele Guerriero e Alfredo Trotta che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti appellante
E
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in
[...] C.F._3
Isernia, Via Erennio Ponzio n. 54, presso lo studio dell'Avv. Lucia
Marina Rivellino che li rappresenta e difende in forza di procura in atti appellati
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Viterbo n. 388/2018
– occupazione sine titulo di bene immobile, risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , asserendo di essere proprietaria di un fabbricato rurale Parte_1 con annessa corte sito in Graffignano (VT), identificato al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 3, particella 318, acquisito per successione dal padre (“in virtù di un testamento olografo ritualmente Persona_1
1 pubblicato (Notar il 2.12.1994 Bagnoregio) e trascritto a Per_2
Viterbo il 9.12.1994 al n. 4351 Mod. 1°”), lamentava che il fratello senza alcun titolo, se ne era impossessato Controparte_3 cambiando le chiavi di accesso all'immobile. Ciò premesso, si rivolgeva al Tribunale di Viterbo, Sezione distaccata di Montefiascone, chiedendo, con atto di citazione notificato al convenuto il 25.6.2012, di condannare all'immediato rilascio del bene oltre che Controparte_3 al risarcimento del danno patrimoniale in ragione dell'avvenuta lesione e/o compromissione dell'esercizio del diritto di proprietà dell'attrice, ex artt. 2043 e 2058 c.c. (quantificato in complessivi euro 25.000,00 ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazioni da quando dovuti fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio , eccependo in via Controparte_3 pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per non essere stata la stessa preceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010. Concludeva chiedendo: in via principale, di respingere tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova.
In via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare che il convenuto “ha acquistato per intervenuta usucapione la proprietà a titolo originario, ex art. 1159 bis c.c., del fabbricato rurale sito in
Graffignano (VT), alla Via Cupa n. 83 contraddistinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Graffignano (VT), al foglio n. 3, particella 318 e, per l'effetto, ordinare al competente Direttore dell'Ufficio del Territorio di Viterbo di trascrivere l'emananda sentenza”; in via meramente subordinata, di accertare e dichiarare il diritto del convenuto a ottenere un indennizzo pari a tutte le spese e agli oneri sostenuti per la conservazione e la manutenzione dell'immobile oggetto di causa e, per l'effetto, condannare l'attrice al pagamento del Parte_1 complessivo importo quantificato in corso di giudizio anche in via equitativa;
con vittoria di spese e competenze di giudizio. All'esito dell'istruttoria, all'udienza del 9.6.2016, la causa veniva dichiarata interrotta a causa del decesso di avvenuto Controparte_3 in data 31.3.2016. A seguito di rituale riassunzione nei confronti degli eredi del de cuius, in data 22.9.2017, si costituivano in giudizio CP_1
e . All'udienza del 28.9.2017, la causa veniva
[...] Controparte_2 trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. Con ordinanza depositata in data 20.12.2017, “considerato che dalla documentazione catastale e successoria versata in atti emerge che l'originario dante causa ( era titolare del solo diritto Persona_1
2 di enfiteusi/livello; rilevato, inoltre, che va pure accertato di tale diritto era titolare (ed in quale misura) anche la moglie ( , a sua volta deceduta”, la causa veniva rimessa sul CP_4 ruolo istruttorio. All'udienza del 1.3.2018, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, con rinuncia delle parti ai termini per il deposito degli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza n. 388/2018, preliminarmente rigettava l'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto atteso che la controversia non era soggetta alla mediazione obbligatoria. Nel merito, rilevava che l'attrice “qualifica l'azione … come di natura personale, in quanto volta ad attuare il diritto personale alla restituzione del bene”, ma che tuttavia “l'azione deve essere qualificata come di rivendicazione ex art. 948 cc se, come nella specie, la pretesa non si ricollega al venir meno di un rapporto obbligatorio inter partes,
e cioè di un negozio giuridico che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il convenuto (v. Cass. SU 7305/14)”; pertanto, la domanda di rilascio formulata dall'attrice necessitava della prova del diritto di proprietà sul bene. Tuttavia, come rilevato nell'ordinanza di rimessione sul ruolo, il diritto del dante causa era riconducibile all'enfiteusi e non alla proprietà, cui era correlata l'azione di rivendica. Dunque, “non essendo possibile fondare la pronuncia su diritto diverso da quello fatto valere in giudizio che oltre tutto, per quanto prossimo alla proprietà, postula pur sempre l'alienità della res”, concludeva rigettando sia la domanda attorea, sia la domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di proprietà, con compensazione delle spese di lite.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, contestava le Parte_1 conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
2.a) l'errata qualificazione giuridica della domanda giudiziale, nonché infondatezza del rilievo sollevato circa la carenza di legittimazione attiva in capo all'allora attrice. Innanzitutto, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel qualificare l'azione promossa da quale Parte_1 azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., mancando così di considerare le recenti pronunce di merito che, in ordine alla differente qualificazione giuridica dell'azione di rivendica e dell'azione di restituzione, si sono discostate dal solco tracciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 7305/2014 (ex multis Trib. Como del 28.3.2018). Sul punto, l'appellante rilevava che “l'azione di restituzione di un immobile occupato sine titulo da un terzo, essendo diretta a ottenere la rimozione di una situazione lesiva del diritto di proprietà, non accompagnata dalla contestuale richiesta di
3 declaratoria del diritto reale (come nella specie), esorbita dai limiti della negatoria servitutis e può assumere la veste dell'azione di reintegrazione in forma specifica di natura personale”; di conseguenza,
“il proprietario che esperisca tale azione non è gravato dall'onere di provare il proprio diritto ma può limitarsi ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo legittimante l'occupazione del terzo (su cui incombe poi eventualmente l'onere di provare il contrario” (cfr. pagg.
6-7 atto di citazione in appello). Volendo aderire alla tesi prospettata dal Giudice di prime cure, l'appellante lamentava, altresì, l'erronea valutazione circa la propria legittimazione attiva ad agire per la restituzione, essendo la stessa titolare del diritto di enfiteusi sull'immobile oggetto della controversia, il quale nel corso del giudizio risultava di proprietà dell' Il Parte_2
Giudicante, pur correttamente rilevando che “la vanta invero il Pt_1 proprio diritto per successione testamentaria dal padre Alfredo, quale titolo versato in atti e non contestato da controparte” (cfr. pag. 8 sentenza di primo grado), erroneamente rigettava la domanda di restituzione mentre l'azione di rivendicazione può essere proposta, oltre che dal proprietario, anche dall'enfiteuta (“questa forma di tutela riconosciuta (formalmente) al proprietario è applicabile ad ogni titolare di un diritto reale (dall'enfiteuta fino all'usufruttuario ecc.) e permette al titolare del diritto reale di far riconoscere il proprio diritto contro colui che detiene e/o possiede il bene sine titulo”, cfr. pag. 10 atto di citazione in appello). Infine, l'appellante contestava l'affermazione contenuta in sentenza laddove il Giudice di prime cure rigettava la domanda attorea “non essendo possibile fondare la pronuncia su diritto diverso da quello fatto valere in giudizio”. Tale deduzione – sostiene l'appellante – “appare del tutto infondata atteso che per giurisprudenza costante competa al Giudice, in via esclusiva, il potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non essendo questi condizionato dalla formula adottata dalla parte, ma dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, nonché dal provvedimento in concreto richiesto (ex multis Cass. S.U. n. 27 del 2000, Cass. 13945/2012, Cass. 23794/2011 e Cass. 3012/2010)” (cfr. pag. 10 atto di citazione in appello);
2.b) il rigetto della domanda volta a ottenere il risarcimento del danno patrimoniale. L'odierna appellante rilevava come, in merito all'occupazione senza titolo di un bene immobile altrui, il danno patito dal proprietario deve ritenersi sussistere in re ipsa. Pertanto, il diritto di proprietà avrebbe “insite in se le facoltà di godimento di disponibilità del bene che ne forma oggetto” e, quindi, “una volta soppresse tali
4 facoltà per effetto dell'occupazione, l'esistenza d'un danno risarcibile può ritenersi sussistente sulla base di una praesumptio hominis, superabile solo con la dimostrazione concreta che il proprietario, anche se non fosse stato spogliato, si sarebbe comunque disinteressato del suo immobile e non l'avrebbe in alcun modo utilizzato” (cfr. pagg. 12-13 atto di citazione in appello).
Concludeva chiedendo: accertato e dichiarato il diritto dell'odierna appellante sull'immobile sito in Graffignano, identificato al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 3, particella 787 (originatasi dalla soppressione della vecchia identificazione catastale al foglio 3, particella 318), di condannare e , Controparte_1 Controparte_2 quali eredi del de cuius , all'immediato rilascio del Controparte_3 bene de quo in favore dell'appellante mediante la consegna delle chiavi dei lucchetti della porta di accesso e del cancello esterno;
accertata e dichiarata la responsabilità di e , Controparte_1 Controparte_2 quali eredi del de cuius , in relazione alla violazione Controparte_3 del diritto dell'odierna appellante in ordine al bene de quo, di condannarli ex art. 2043 c.c. al risarcimento del pregiudizio accorso quantificato in complessivi euro 25.000,00 ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni da quando dovuti fino all'effettivo soddisfo;
di respingere la domanda avanzata dagli odierni appellati volta alla declaratoria di intervenuto usucapione del bene immobile oggetto di causa in quanto infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. Si costituivano in giudizio e , Controparte_1 Controparte_2 chiedendo: di rigettare l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento – anche solo parziale – dell'appello principale, di accogliere l'appello incidentale condizionato, riformando la sentenza impugnata laddove rigettava le domande riconvenzionali svolte dall'allora convenuto CP_3
sia quella relativa all'usucapione sia quella, proposta in via
[...] gradata, avente ad oggetto la richiesta di indennizzo in favore di parte convenuta, da determinarsi in via equitativa. Sul punto, nell'appello incidentale si rappresenta: che non poteva aver la Controparte_3 consapevolezza che il padre fosse mero enfiteuta e non proprietario del bene lasciato alla sorella in quanto nel testamento non si faceva Pt_1 alcun riferimento all'enfiteusi; in secondo luogo, nel giudizio di primo grado i testi indicati da confermavano che Controparte_3 quest'ultimo non solo coltivava i terreni intorno al manufatto oggetto di causa ma pagava, altresì, tutti i bollettini, tasse e concessioni relative
5 all'immobile, così dimostrando di aver pagato anche il canone enfiteutico. Conclude chiedendo la condanna dall'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
4. All'udienza del 28.2.2019, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 5.12.2024, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello principale è infondato.
Il Giudice di prime cure ha correttamente qualificato la domanda di come rivendica, non avendo l'odierna appellante, attrice Parte_1 in primo grado, mai ricollegato la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa e . La sua Persona_1 azione, pur autoqualificandosi come azione personale di restituzione, non può nemmeno essere ritenuta finalizzata al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria asseritamente esistente in capo all'attrice prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile. (Cass. Cass. Civ. Sez.
3 - Ordinanza n. 18050 del
23 giugno 2023). A tale ultimo riguardo, è emerso nel corso dell'istruttoria che deteneva da circa l'anno 2000, in Controparte_3 via esclusiva, l'immobile di Graffignano avendo messo una catena al cancello di accesso;
quindi, era ampiamente decaduta Parte_1 dall'azione possessoria al momento di introdurre il giudizio di primo grado.
Qualificata l'azione come rivendica, con riguardo al secondo profilo del motivo di appello 2.a) (secondo il quale la domanda di , Parte_1 aderendo all'impostazione del Giudice di prime cure, avrebbe potuto ritenersi come rivendica del suo diritto di enfiteusi e la stessa avrebbe dovuto essere accolta, avendo l'attrice soddisfatto la probatio diabolica dimostrando il suo diritto ex art. 978 c.c.), anch'esso è privo di pregio. In primo luogo, l'appellante avrebbe dovuto formulare tale domanda nell'atto di citazione, dove invece nulla si afferma in tal senso;
anzi,
si è presentata come proprietaria e, in tal modo, ha Parte_1 implicitamente affermato la pienezza del proprio diritto sulla res, situazione soggettiva sostanziale differente dal diritto di enfiteusi, il quale ultimo rientra nella categoria degli iura in re aliena. Quanto acquisito al processo, poi, non sarebbe sufficiente a provare il suo diritto di enfiteusi, non risultando il pagamento del canone enfiteutico né i
6 miglioramenti effettuati sul bene che, anzi, risulterebbe in rovina (i testi nelle udienze del 19.11.13, 10.12.13, 10.12.13 e 17.6.14, hanno univocamente affermato che l'immobile era abitato dalla madre di
, la signora deceduta nel 1996 e che, Parte_3 CP_4 negli anni, è andato in rovina – cfr. dichiarazioni Testimone_1
“…circa tre anni fa quando ho fatto un sopralluogo prima di redigere una perizia e poi per fare l'accatastamento… …l'immobile si presentava come una jungla, peggio di come nelle foto che mi si mostrano…”; - “…è una selva e l'immobile è un Controparte_5 rudere…”; - “…la casa è in completo stato di Controparte_6 abbandono”). La controparte confermava (v. Controparte_3 comparsa del 7.4.2010 in sede di procedimento ex art. 700 c.p.c.), nella pregressa fase cautelare azionata da , nel costituirsi in Parte_1 giudizio, che il casale era un “rudere di campagna da anni disabitato che necessita di ristrutturazione, è vero, come tutti i vecchi casali in disuso”. Il residuo motivo in ordine alla richiesta di risarcimento rimane assorbito dal rigetto della domanda di rivendica, affermandosi, in ogni caso, che la domanda della sarebbe infondata in quanto il Pt_1 risarcimento danni non può essere ritenuto in re ipsa in caso di occupazione abusiva. Il pregiudizio in parola rappresenta un danno- conseguenza che deve essere debitamente allegato e provato da parte del proprietario (ex multis Cass., Sez. III, ord. n. 19502/2024; Cass.,
Sez. III, ord. n. 10477/2024; Cass., Sez. III, ord. n. 252/2024; Cass.,
Sez. III, ord. n. 9304/2023; soprattutto, Cass., SS.UU., sent. n. 33645 del 15.11.2022; Cass., Sez. III, ord. n. 36251/2021; Cass., Sez. III, ord.
n. 14268/2021; Cass., Sez. III, ord. n. 7280/2021; Cass., sez. III, ord. n.
3572/2021; Cass., Sez. III, sent. n. 11209/2019).
6. L'appello incidentale è stato formulato come condizionato all'accoglimento di quello principale e, quindi, stante il rigetto del primo, non è esaminato.
Rimane confermata, quindi, la statuizione del Tribunale di rigetto della domanda riconvenzionale degli eredi , che avevano Controparte_3 reclamato il possesso esclusivo ex art. 1159 bis c.c. ed ex art. 1158 cc. del bene conteso. D'altro canto, era pienamente Controparte_3 consapevole che si trattava di un immobile nelle disponibilità del padre quale enfiteuta, stando alla documentazione in atti Persona_1
(vedi incarico dato da al tecnico il Controparte_3 Testimone_2
15.11.2011 per procedere all'aggiornamento catastale). Se da un lato il dominio diretto del concedente è imprescrittibile, la proprietà, naturalmente, può essere acquistata da chiunque con il possesso ad usucapionem protratto per il termine di legge;
l'enfiteuta, però, proprio
7 perchè il suo possesso corrisponde all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui, non può - per il preciso disposto dell'art 1164 c.c. - usucapire la proprietà se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario/concedente. A titolo esemplificativo, l'omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutare il titolo del possesso, “neppure nel singolare caso che al pagamento sia stata attribuita dalle parti efficacia ricognitiva” (cfr.
Cass. Sez. 2, sentenza n. 4231 del 15/11/1976; Sez. 1, n. 3550 del
07.12.1972). Nel caso di specie non è stato provato nessun atto di opposizione del alla concedente , Controparte_3 Parte_2 nei cui riguardi, in ogni caso, avrebbe dovuto azionarsi la domanda riconvenzionale di usucapione.
7. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico dell'appellante principale in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori medi delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro 5.200,00 e inferiore a euro 26.000,00, senza calcolare la fase istruttoria.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, sull'appello principale proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 388/2018 nei confronti di e e sull'appello incidentale Controparte_1 Controparte_2 condizionato proposto da e nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di avverso la medesima decisione, ogni diversa Parte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'appello principale;
2. dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
3. condanna al pagamento delle spese processuali del Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida in favore di CP_1
e in € 3.966,00 per compensi, oltre
[...] Controparte_2 spese generali al 15% e accessori di legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 13.3.2025.
La Consigliera est.
Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 6846 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del
5.12.2024 con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Viterbo, Via Matteotti n. 73, presso lo studio degli Avv.ti
Michele Guerriero e Alfredo Trotta che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti appellante
E
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in
[...] C.F._3
Isernia, Via Erennio Ponzio n. 54, presso lo studio dell'Avv. Lucia
Marina Rivellino che li rappresenta e difende in forza di procura in atti appellati
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Viterbo n. 388/2018
– occupazione sine titulo di bene immobile, risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , asserendo di essere proprietaria di un fabbricato rurale Parte_1 con annessa corte sito in Graffignano (VT), identificato al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 3, particella 318, acquisito per successione dal padre (“in virtù di un testamento olografo ritualmente Persona_1
1 pubblicato (Notar il 2.12.1994 Bagnoregio) e trascritto a Per_2
Viterbo il 9.12.1994 al n. 4351 Mod. 1°”), lamentava che il fratello senza alcun titolo, se ne era impossessato Controparte_3 cambiando le chiavi di accesso all'immobile. Ciò premesso, si rivolgeva al Tribunale di Viterbo, Sezione distaccata di Montefiascone, chiedendo, con atto di citazione notificato al convenuto il 25.6.2012, di condannare all'immediato rilascio del bene oltre che Controparte_3 al risarcimento del danno patrimoniale in ragione dell'avvenuta lesione e/o compromissione dell'esercizio del diritto di proprietà dell'attrice, ex artt. 2043 e 2058 c.c. (quantificato in complessivi euro 25.000,00 ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazioni da quando dovuti fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio , eccependo in via Controparte_3 pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per non essere stata la stessa preceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010. Concludeva chiedendo: in via principale, di respingere tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova.
In via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare che il convenuto “ha acquistato per intervenuta usucapione la proprietà a titolo originario, ex art. 1159 bis c.c., del fabbricato rurale sito in
Graffignano (VT), alla Via Cupa n. 83 contraddistinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Graffignano (VT), al foglio n. 3, particella 318 e, per l'effetto, ordinare al competente Direttore dell'Ufficio del Territorio di Viterbo di trascrivere l'emananda sentenza”; in via meramente subordinata, di accertare e dichiarare il diritto del convenuto a ottenere un indennizzo pari a tutte le spese e agli oneri sostenuti per la conservazione e la manutenzione dell'immobile oggetto di causa e, per l'effetto, condannare l'attrice al pagamento del Parte_1 complessivo importo quantificato in corso di giudizio anche in via equitativa;
con vittoria di spese e competenze di giudizio. All'esito dell'istruttoria, all'udienza del 9.6.2016, la causa veniva dichiarata interrotta a causa del decesso di avvenuto Controparte_3 in data 31.3.2016. A seguito di rituale riassunzione nei confronti degli eredi del de cuius, in data 22.9.2017, si costituivano in giudizio CP_1
e . All'udienza del 28.9.2017, la causa veniva
[...] Controparte_2 trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. Con ordinanza depositata in data 20.12.2017, “considerato che dalla documentazione catastale e successoria versata in atti emerge che l'originario dante causa ( era titolare del solo diritto Persona_1
2 di enfiteusi/livello; rilevato, inoltre, che va pure accertato di tale diritto era titolare (ed in quale misura) anche la moglie ( , a sua volta deceduta”, la causa veniva rimessa sul CP_4 ruolo istruttorio. All'udienza del 1.3.2018, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, con rinuncia delle parti ai termini per il deposito degli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza n. 388/2018, preliminarmente rigettava l'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto atteso che la controversia non era soggetta alla mediazione obbligatoria. Nel merito, rilevava che l'attrice “qualifica l'azione … come di natura personale, in quanto volta ad attuare il diritto personale alla restituzione del bene”, ma che tuttavia “l'azione deve essere qualificata come di rivendicazione ex art. 948 cc se, come nella specie, la pretesa non si ricollega al venir meno di un rapporto obbligatorio inter partes,
e cioè di un negozio giuridico che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il convenuto (v. Cass. SU 7305/14)”; pertanto, la domanda di rilascio formulata dall'attrice necessitava della prova del diritto di proprietà sul bene. Tuttavia, come rilevato nell'ordinanza di rimessione sul ruolo, il diritto del dante causa era riconducibile all'enfiteusi e non alla proprietà, cui era correlata l'azione di rivendica. Dunque, “non essendo possibile fondare la pronuncia su diritto diverso da quello fatto valere in giudizio che oltre tutto, per quanto prossimo alla proprietà, postula pur sempre l'alienità della res”, concludeva rigettando sia la domanda attorea, sia la domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di proprietà, con compensazione delle spese di lite.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, contestava le Parte_1 conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
2.a) l'errata qualificazione giuridica della domanda giudiziale, nonché infondatezza del rilievo sollevato circa la carenza di legittimazione attiva in capo all'allora attrice. Innanzitutto, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel qualificare l'azione promossa da quale Parte_1 azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., mancando così di considerare le recenti pronunce di merito che, in ordine alla differente qualificazione giuridica dell'azione di rivendica e dell'azione di restituzione, si sono discostate dal solco tracciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 7305/2014 (ex multis Trib. Como del 28.3.2018). Sul punto, l'appellante rilevava che “l'azione di restituzione di un immobile occupato sine titulo da un terzo, essendo diretta a ottenere la rimozione di una situazione lesiva del diritto di proprietà, non accompagnata dalla contestuale richiesta di
3 declaratoria del diritto reale (come nella specie), esorbita dai limiti della negatoria servitutis e può assumere la veste dell'azione di reintegrazione in forma specifica di natura personale”; di conseguenza,
“il proprietario che esperisca tale azione non è gravato dall'onere di provare il proprio diritto ma può limitarsi ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo legittimante l'occupazione del terzo (su cui incombe poi eventualmente l'onere di provare il contrario” (cfr. pagg.
6-7 atto di citazione in appello). Volendo aderire alla tesi prospettata dal Giudice di prime cure, l'appellante lamentava, altresì, l'erronea valutazione circa la propria legittimazione attiva ad agire per la restituzione, essendo la stessa titolare del diritto di enfiteusi sull'immobile oggetto della controversia, il quale nel corso del giudizio risultava di proprietà dell' Il Parte_2
Giudicante, pur correttamente rilevando che “la vanta invero il Pt_1 proprio diritto per successione testamentaria dal padre Alfredo, quale titolo versato in atti e non contestato da controparte” (cfr. pag. 8 sentenza di primo grado), erroneamente rigettava la domanda di restituzione mentre l'azione di rivendicazione può essere proposta, oltre che dal proprietario, anche dall'enfiteuta (“questa forma di tutela riconosciuta (formalmente) al proprietario è applicabile ad ogni titolare di un diritto reale (dall'enfiteuta fino all'usufruttuario ecc.) e permette al titolare del diritto reale di far riconoscere il proprio diritto contro colui che detiene e/o possiede il bene sine titulo”, cfr. pag. 10 atto di citazione in appello). Infine, l'appellante contestava l'affermazione contenuta in sentenza laddove il Giudice di prime cure rigettava la domanda attorea “non essendo possibile fondare la pronuncia su diritto diverso da quello fatto valere in giudizio”. Tale deduzione – sostiene l'appellante – “appare del tutto infondata atteso che per giurisprudenza costante competa al Giudice, in via esclusiva, il potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non essendo questi condizionato dalla formula adottata dalla parte, ma dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, nonché dal provvedimento in concreto richiesto (ex multis Cass. S.U. n. 27 del 2000, Cass. 13945/2012, Cass. 23794/2011 e Cass. 3012/2010)” (cfr. pag. 10 atto di citazione in appello);
2.b) il rigetto della domanda volta a ottenere il risarcimento del danno patrimoniale. L'odierna appellante rilevava come, in merito all'occupazione senza titolo di un bene immobile altrui, il danno patito dal proprietario deve ritenersi sussistere in re ipsa. Pertanto, il diritto di proprietà avrebbe “insite in se le facoltà di godimento di disponibilità del bene che ne forma oggetto” e, quindi, “una volta soppresse tali
4 facoltà per effetto dell'occupazione, l'esistenza d'un danno risarcibile può ritenersi sussistente sulla base di una praesumptio hominis, superabile solo con la dimostrazione concreta che il proprietario, anche se non fosse stato spogliato, si sarebbe comunque disinteressato del suo immobile e non l'avrebbe in alcun modo utilizzato” (cfr. pagg. 12-13 atto di citazione in appello).
Concludeva chiedendo: accertato e dichiarato il diritto dell'odierna appellante sull'immobile sito in Graffignano, identificato al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 3, particella 787 (originatasi dalla soppressione della vecchia identificazione catastale al foglio 3, particella 318), di condannare e , Controparte_1 Controparte_2 quali eredi del de cuius , all'immediato rilascio del Controparte_3 bene de quo in favore dell'appellante mediante la consegna delle chiavi dei lucchetti della porta di accesso e del cancello esterno;
accertata e dichiarata la responsabilità di e , Controparte_1 Controparte_2 quali eredi del de cuius , in relazione alla violazione Controparte_3 del diritto dell'odierna appellante in ordine al bene de quo, di condannarli ex art. 2043 c.c. al risarcimento del pregiudizio accorso quantificato in complessivi euro 25.000,00 ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni da quando dovuti fino all'effettivo soddisfo;
di respingere la domanda avanzata dagli odierni appellati volta alla declaratoria di intervenuto usucapione del bene immobile oggetto di causa in quanto infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. Si costituivano in giudizio e , Controparte_1 Controparte_2 chiedendo: di rigettare l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento – anche solo parziale – dell'appello principale, di accogliere l'appello incidentale condizionato, riformando la sentenza impugnata laddove rigettava le domande riconvenzionali svolte dall'allora convenuto CP_3
sia quella relativa all'usucapione sia quella, proposta in via
[...] gradata, avente ad oggetto la richiesta di indennizzo in favore di parte convenuta, da determinarsi in via equitativa. Sul punto, nell'appello incidentale si rappresenta: che non poteva aver la Controparte_3 consapevolezza che il padre fosse mero enfiteuta e non proprietario del bene lasciato alla sorella in quanto nel testamento non si faceva Pt_1 alcun riferimento all'enfiteusi; in secondo luogo, nel giudizio di primo grado i testi indicati da confermavano che Controparte_3 quest'ultimo non solo coltivava i terreni intorno al manufatto oggetto di causa ma pagava, altresì, tutti i bollettini, tasse e concessioni relative
5 all'immobile, così dimostrando di aver pagato anche il canone enfiteutico. Conclude chiedendo la condanna dall'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
4. All'udienza del 28.2.2019, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 5.12.2024, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello principale è infondato.
Il Giudice di prime cure ha correttamente qualificato la domanda di come rivendica, non avendo l'odierna appellante, attrice Parte_1 in primo grado, mai ricollegato la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa e . La sua Persona_1 azione, pur autoqualificandosi come azione personale di restituzione, non può nemmeno essere ritenuta finalizzata al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria asseritamente esistente in capo all'attrice prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile. (Cass. Cass. Civ. Sez.
3 - Ordinanza n. 18050 del
23 giugno 2023). A tale ultimo riguardo, è emerso nel corso dell'istruttoria che deteneva da circa l'anno 2000, in Controparte_3 via esclusiva, l'immobile di Graffignano avendo messo una catena al cancello di accesso;
quindi, era ampiamente decaduta Parte_1 dall'azione possessoria al momento di introdurre il giudizio di primo grado.
Qualificata l'azione come rivendica, con riguardo al secondo profilo del motivo di appello 2.a) (secondo il quale la domanda di , Parte_1 aderendo all'impostazione del Giudice di prime cure, avrebbe potuto ritenersi come rivendica del suo diritto di enfiteusi e la stessa avrebbe dovuto essere accolta, avendo l'attrice soddisfatto la probatio diabolica dimostrando il suo diritto ex art. 978 c.c.), anch'esso è privo di pregio. In primo luogo, l'appellante avrebbe dovuto formulare tale domanda nell'atto di citazione, dove invece nulla si afferma in tal senso;
anzi,
si è presentata come proprietaria e, in tal modo, ha Parte_1 implicitamente affermato la pienezza del proprio diritto sulla res, situazione soggettiva sostanziale differente dal diritto di enfiteusi, il quale ultimo rientra nella categoria degli iura in re aliena. Quanto acquisito al processo, poi, non sarebbe sufficiente a provare il suo diritto di enfiteusi, non risultando il pagamento del canone enfiteutico né i
6 miglioramenti effettuati sul bene che, anzi, risulterebbe in rovina (i testi nelle udienze del 19.11.13, 10.12.13, 10.12.13 e 17.6.14, hanno univocamente affermato che l'immobile era abitato dalla madre di
, la signora deceduta nel 1996 e che, Parte_3 CP_4 negli anni, è andato in rovina – cfr. dichiarazioni Testimone_1
“…circa tre anni fa quando ho fatto un sopralluogo prima di redigere una perizia e poi per fare l'accatastamento… …l'immobile si presentava come una jungla, peggio di come nelle foto che mi si mostrano…”; - “…è una selva e l'immobile è un Controparte_5 rudere…”; - “…la casa è in completo stato di Controparte_6 abbandono”). La controparte confermava (v. Controparte_3 comparsa del 7.4.2010 in sede di procedimento ex art. 700 c.p.c.), nella pregressa fase cautelare azionata da , nel costituirsi in Parte_1 giudizio, che il casale era un “rudere di campagna da anni disabitato che necessita di ristrutturazione, è vero, come tutti i vecchi casali in disuso”. Il residuo motivo in ordine alla richiesta di risarcimento rimane assorbito dal rigetto della domanda di rivendica, affermandosi, in ogni caso, che la domanda della sarebbe infondata in quanto il Pt_1 risarcimento danni non può essere ritenuto in re ipsa in caso di occupazione abusiva. Il pregiudizio in parola rappresenta un danno- conseguenza che deve essere debitamente allegato e provato da parte del proprietario (ex multis Cass., Sez. III, ord. n. 19502/2024; Cass.,
Sez. III, ord. n. 10477/2024; Cass., Sez. III, ord. n. 252/2024; Cass.,
Sez. III, ord. n. 9304/2023; soprattutto, Cass., SS.UU., sent. n. 33645 del 15.11.2022; Cass., Sez. III, ord. n. 36251/2021; Cass., Sez. III, ord.
n. 14268/2021; Cass., Sez. III, ord. n. 7280/2021; Cass., sez. III, ord. n.
3572/2021; Cass., Sez. III, sent. n. 11209/2019).
6. L'appello incidentale è stato formulato come condizionato all'accoglimento di quello principale e, quindi, stante il rigetto del primo, non è esaminato.
Rimane confermata, quindi, la statuizione del Tribunale di rigetto della domanda riconvenzionale degli eredi , che avevano Controparte_3 reclamato il possesso esclusivo ex art. 1159 bis c.c. ed ex art. 1158 cc. del bene conteso. D'altro canto, era pienamente Controparte_3 consapevole che si trattava di un immobile nelle disponibilità del padre quale enfiteuta, stando alla documentazione in atti Persona_1
(vedi incarico dato da al tecnico il Controparte_3 Testimone_2
15.11.2011 per procedere all'aggiornamento catastale). Se da un lato il dominio diretto del concedente è imprescrittibile, la proprietà, naturalmente, può essere acquistata da chiunque con il possesso ad usucapionem protratto per il termine di legge;
l'enfiteuta, però, proprio
7 perchè il suo possesso corrisponde all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui, non può - per il preciso disposto dell'art 1164 c.c. - usucapire la proprietà se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario/concedente. A titolo esemplificativo, l'omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutare il titolo del possesso, “neppure nel singolare caso che al pagamento sia stata attribuita dalle parti efficacia ricognitiva” (cfr.
Cass. Sez. 2, sentenza n. 4231 del 15/11/1976; Sez. 1, n. 3550 del
07.12.1972). Nel caso di specie non è stato provato nessun atto di opposizione del alla concedente , Controparte_3 Parte_2 nei cui riguardi, in ogni caso, avrebbe dovuto azionarsi la domanda riconvenzionale di usucapione.
7. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico dell'appellante principale in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori medi delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro 5.200,00 e inferiore a euro 26.000,00, senza calcolare la fase istruttoria.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, sull'appello principale proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 388/2018 nei confronti di e e sull'appello incidentale Controparte_1 Controparte_2 condizionato proposto da e nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di avverso la medesima decisione, ogni diversa Parte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'appello principale;
2. dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
3. condanna al pagamento delle spese processuali del Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida in favore di CP_1
e in € 3.966,00 per compensi, oltre
[...] Controparte_2 spese generali al 15% e accessori di legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 13.3.2025.
La Consigliera est.
Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
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