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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/09/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 699/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) Parte_1 C.F._1
(COD.FISC: ) Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in VIA MAZZINI 15, 54033,
AR rappresentati e difesi in proprio;
1 appellanti nei confronti di
(COD. FISC. ) Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in VIA VII LUGLIO 16
BIS, 54033, AR
rappresentata e difesa dall'Avv. CRESTI CLAUDIA
appellata
CONCLUSIONI
Per gli appellanti e : “Piaccia alla Parte_2 Parte_1
Corte Ecc.ma, in totale riforma della sentenza denunziata numero 42/2023 pubblicata l'11.1.2023 dal Tribunale Civile di Massa, contrarijs rejectis, respingere integralmente la domanda attrice di siccome infondata in fatto ed in diritto, Controparte_1
dichiarando nel contempo la piena legittimità e congruità del progetto di notula
21.1.2019 dello STUDIO LEGALE ASSOCIATO FREDIANI;
condannandola in via riconvenzionale di conseguenza al pagamento, eliminato l'addebito di € 1.613,77 a carico dello Controparte_2
della residua somma di € 35.576,26 (derivante, tenuto conto del versamento di €
3.000,00 in data 11.2.2019, dalla residua somma di € 37.850,98 per il progetto di notula
21.1.2019 – € 2.274,72 somma riconosciuta dal Tribunale Civile di Massa quale compenso ancora dovuto) o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dalla stessa data del progetto di notula, vinte le spese del doppio grado di giudizio, con art.13 LP,CNA ed IVA nonché al risarcimento dei danni ex art.96 CPC
e al pagamento di una somma equitativamente determinata anche ultimo comma.
2 Chiede la concessione del termine per il deposito di note conclusionali”.
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_1
Genova, respingere il proposto Atto di Appello perché inammissibile e, ad ogni modo, infondato in fatto e in diritto. Vinte le spese del grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra citava in giudizio dinanzi il Tribunale di Massa gli avv.ti Controparte_1 Parte_1
e deducendo che: 1) lo studio legale l'aveva
[...] Parte_2 Pt_1
rappresentata in un giudizio civile avente ad oggetto l'accertamento della legittimità del recesso esercitato dal Notaio rispetto al contratto preliminare di Per_1
compravendita immobiliare stipulato con l'odierna attrice;
2) in particolare, lo
[...]
si era costituito in tale giudizio resistendo alla domanda formulata dal Notaio CP_2
e spiegando domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. per l'adempimento Per_1
dell'obbligo a contrarre;
2) la proposizione della domanda riconvenzionale non era stata autorizzata dalla sig.ra né la procura alle liti contemplava la possibilità CP_1
per il difensore di agire in riconvenzionale;
3) lo si era difeso Controparte_2
genericamente, senza allegare documentazione idonea a suffragio degli assunti della sig.ra ed a sostegno della spiegata domanda riconvenzionale, di fatto CP_1
rendendo palesemente infondata la stessa;
4) era dunque evidente l'errore commesso dallo studio che aveva proposto una riconvenzionale ex art. 2932 c.c. non Pt_1
autorizzata, peraltro in relazione ad un immobile che l'attrice aveva medio tempore provveduto ad alienare a terzi;
5) con mail del 27.01.2018, lo studio aveva Pt_1
comunicato al coniuge della sig.ra l'esito infausto della lite, significando la CP_1
necessità di proporre impugnazione senza specificare la scelta difensiva che avrebbe adottato;
6) in occasione della proposizione dell'appello avverso la prefata sentenza, lo
3 ometteva di farsi rilasciare mandato ad hoc per la presentazione della Controparte_2
domanda riconvenzionale, che veniva quindi rinnovata anche in secondo grado senza alcun incarico in merito;
7) anche nell'atto di appello veniva specificato come il valore della controversia fosse ricompreso nello scaglione tra € 5.200,00 ed € 26.000,00; 8) su richiesta dell'Avv. l'attrice corrispondeva un ulteriore Parte_1
versamento in contanti nei confronti dello studio che, ad avviso di Pt_1
quest'ultimo, era necessario ai fini di una non meglio precisata integrazione del contributo versato;
9) nelle more la sig.ra era destinataria di un atto di precetto CP_1
seguito da un pignoramento mobiliare senza ricevere la dovuta assistenza dallo studio
10) a ciò seguiva, quindi, la revoca del mandato nei confronti dello studio Pt_1
; 11) a questo punto lo studio reagiva con un progetto di notula di Pt_1 Pt_1
importo sproporzionato, pari ad € 40.850,98, non parametrato rispetto all'effettivo valore della controversia, come autorizzato con la sottoscrizione della procura alle liti al momento dell'instaurazione del giudizio di primo e secondo grado;
12) era palese la responsabilità professionale dello studio legale associato avendo questi svolto Pt_1
domanda riconvenzionale priva di idonea procura e di allegazioni a sostegno e poi riproposto siffatta domanda in sede di gravame;
13) lo studio legale era venuto Pt_1
meno all'obbligo di informare adeguatamente il cliente dell'attività professionale espletata ed aveva operato in contrasto ai principi di correttezza e buona fede connotanti l'esercizio della professione forense;
14) la somma di € 3.000,00 corrisposta dalla sig.ra allo studio legale associato risultava congrua e CP_1 Pt_1
satisfattiva delle pretese dei legali convenuti, anche alla luce delle censure riscontrate nell'attività difensiva svolta in primo e secondo grado e del reale valore della controversia;
15) l'erronea impostazione della linea difensiva da parte dello studio legale aveva costretto l'odierna attrice a transigere la causa in sede di appello, Pt_1
riconoscendo la somma di € 20.000,00 come richiesta dal Notaio a titolo di Per_1
doppio rispetto alla caparra ricevuta;
16) si rendeva necessario anche il ristoro dei danni patiti dalla sig.ra anche sotto il profilo non patrimoniale, se del caso da CP_1
quantificarsi tramite idonea C.T.U. (…)
4 Con comparsa depositata in data 16.9.2019, si costituivano in giudizio lo
[...]
in persona degli avv.ti e Controparte_2 Parte_1 Parte_2
rappresentando che: 1) la sig.ra ed il di lei coniuge erano stati resi edotti degli CP_1
atti depositati nel loro interesse nel corso del procedimento di primo grado e d'appello, come desumibile dalle e-mail agli atti;
2) da queste emergeva altresì come la sig.ra avesse omesso di comunicare allo studio legale di aver venduto CP_1 Pt_1
l'immobile nel dicembre 2015, nell'erronea convinzione che dell'incombente se ne fosse occupato il marito;
3) se fosse stata vera la dedotta circostanza dell'omesso conferimento dell'incarico a proporre la domanda riconvenzionale, il mandato conferito allo studio sarebbe stato immediatamente revocato al momento Pt_1
dell'invio della bozza di comparsa di costituzione e risposta;
4) il Consiglio Distrettuale di disciplina di Genova, a seguito dell'esposto presentato dall'attrice, aveva assolto gli avvocati convenuti sotto ogni più ampio profilo disciplinare, ad ulteriore conferma dell'infondatezza delle accuse mosse nei loro confronti;
5) l'importo richiesto nella parcella inviata alla sig.ra era stato ritenuto congruo dal Consiglio di CP_1
disciplina di Genova;
6) la notula era stata inviata a distanza di sei mesi dalla data di revoca dell'incarico per agevolare l'attrice nel pagamento delle somme dovute alla controparte, e la stessa era stata redatta senza alcun intento ritorsivo in conformità ai parametri forensi corrispondenti alla domanda riconvenzionale spiegata e diretta ad ottenere il trasferimento dell'immobile ed il pagamento del prezzo residuo di €
330.000,00, a nulla rilevando l'erronea indicazione del valore negli atti;
7) nella scrittura privata di transazione del 20.06.2018, del resto, si dava atto della avvenuta formulazione della domanda riconvenzionale;
8) per giurisprudenza costante, la procura alle liti doveva dirsi valida anche in assenza di un'esplicita previsione in merito alla proponibilità di domande riconvenzionali;
9) nel corso del giudizio di primo grado il Notaio aveva eccepito solo in sede di conclusionale la mancata produzione Per_1
della documentazione catastale a sostegno della domanda proposta in via riconvenzionale ex art. 2932 c.c. e la ridetta eccezione, peraltro non presa in considerazione dal giudice in sentenza, era da ritenersi tardiva;
10) non risultava fornita
5 la prova dei danni lamentati dall'attrice e di cui quest'ultima domandava il risarcimento;
11) non vi era prova di responsabilità professionale ascrivibile agli odierni convenuti;
12) nella procura di secondo grado veniva dato espressamente atto dell'avvenuta informativa in ordine ai costi della controversia;
13) sussistevano i presupposti per la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante l'infondatezza della domanda proposta.(…) Istruito il giudizio documentalmente e mediante assunzione di prove testimoniali ed interrogatorio formale dei convenuti, all'udienza del 22.09.2022, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti venivano autorizzate a precisare le conclusioni e, all'esito, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.” (sentenza di primo grado, pagg. e ss.).
Con sentenza definitiva n. 42/2023 del 10.11.01.2023, il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, così decideva: “ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accertato il grave inadempimento contrattuale e la conseguente responsabilità professionale dello in persona dell'avv. Controparte_2 Parte_1
e dell'avv. accoglie la domanda risarcitoria avanzata da
[...] Parte_2
e per l'effetto condanna la parte convenuta a corrispondere all'attrice Controparte_1
l'importo di € 1.613,77, oltre rivalutazione ed interessi legali nella misura di legge sulla somma anno per anno rivalutata dal 27.3.2018 sino all'effettivo soddisfo;
2) accertato il diritto dello in persona dell'avv. Controparte_2
e dell'avv. a percepire il corrispettivo per l'attività Parte_1 Parte_2
professionale svolta in favore di nei termini meglio specificati in Controparte_1
parte motiva, condanna l'attrice a corrispondere – al netto del pagamento già intervenuto – € 2.274,72, oltre interessi legali nella misura di legge a decorrere dal
25.1.2018 sino all'effettivo soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
6 Avverso tale decisione, proponevano appello dinanzi a questa Corte Parte_1
e , con atto notificato in data 10.07.2023.
[...] Parte_2
Con comparsa si costituiva , la quale, in via preliminare, Controparte_1
eccepiva ex art. 342 c.p.c. l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, instava per il suo rigetto.
Con ordinanza in data 18.01.2024, il Consigliere Istruttore formulava una proposta transattiva che vedeva la rinuncia dell'appello a spese compensate;
invitava pertanto le parti ad addivenire ad un accordo tenuto conto della suddetta proposta e rinviava all'udienza del 09.05.2024 per la comparizione personale delle parti in vista dell'auspicata conciliazione.
All'udienza del 09.05.2024, il Consigliere Istruttore, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione bonaria della controversa stante la non disponibilità delle parti appellanti ad accettare la proposta conciliativa formulata, rinviava all'udienza del
18.09.2024 per trattazione, da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza in data 20.09.2024, la Corte, visto l'art. 350 bis c.p.c., rinviava all'udienza dell'11.12.2024, per precisazione delle conclusioni, disponendo la modalità in trattazione scritta, all'esito della quale ai sensi dell'art. 350 bis comma 2 c.p.c., veniva assegnato alle parti termine per il deposito di note conclusionali antecedente all'udienza collegiale di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., fissata al
09.07.2025.
All'esito della discussione orale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN VIA PRELIMINARE
7 SULL'ECCEZIONE EX ART. 342 C.P.C. FORMULATA DA PARTE
APPELLANTE
L'eccezione è infondata e deve essere respinta. I motivi, pur di difficile lettura, sono ammissibili ex art. 342 c.p.c. in quanto sufficientemente articolati, come in seguito esposto nell'esame degli stessi.
Inoltre gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
L'appello in applicazione dei predetti principi è ammissibile.
APPELLO
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
PRIMO MOTIVO: “A RESPONSABILITA' PROFESSIONALE”
Secondo parte appellante il Tribunale avrebbe omesso di valutare le prove offerte ed in particolare quelle relative all'esposto presso il Consiglio di disciplina da cui si dovrebbe desumere la “gratuità delle accuse” rivolte ai legali. In ogni caso secondo gli appellanti la domanda riconvenzionale sarebbe comunque proponibile anche in presenza di un mandato generico;
in ogni caso lamentano che il Tribunale abbia ritenuto che “i coniugi non possedessero peculiari conoscenze giuridiche Pt_3
adeguate a comprendere la portata della comparsa di risposta e degli altri atti inoltrati”;
8 ad onta del fatto che la moglie intestataria degli immobili, anche grazie alla consulenza maritale quale ragioniere commercialista, ben sapesse il significato giuridico di preliminare ,contratto definitivo, caparra e quant'altro” (appello pag. 16), che non abbia ritenuto soddisfatto l'obbligo informativo assolto mediante l'invio della comparsa di risposta e che abbia infine ritenuto che i difensori fossero a conoscenza della vendita dell'immobile “non considerando che l'alienazione sottaciuta al difensore è intervenuta ben dopo e non prima come erroneamente dedotto e ritenuto dal Primo Giudice della introduzione della lite, tanto da essere rilevata ex adverso unicamente in sede di replica;
fraintendendo l'inciso della comunicazione 27.2.2018, laddove si dava atto dell'avvenuta vendita dell'immobile cosi come appresa dalla tardiva eccezione avversaria, e non certamente dalla comunicazione diretta della cliente, che nulla ha contestato in ordine alla e-mail 9.1.2028 ex art.115 CPC;
cosicché non sarebbe stato possibile per il difensore enunciare adeguatamente le conseguenze giuridiche di tale improvvida iniziativa in via preventiva” (appello pag. 18).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata che vi è stata violazione degli obblighi informativi in quanto: i) “la diligenza che il codice civile impone all'esercente una professione intellettuale quale quella forense si traduce anche nel puntuale adempimento degli obblighi sensu lato informativi sottesi all'adempimento del mandato (…); ii) “Ed infatti, le e-mail prodotte in allegato alla comparsa di costituzione, con le quali i convenuti pretenderebbero appunto provare il puntuale adempimento degli obblighi informativi nei confronti del cliente, appaiono generiche e, di per sé, non risultano sufficienti a fornire riscontro sufficiente che effettivamente la sig.ra fosse CP_1
stata resa edotta della portata della domanda riconvenzionale (e delle relative implicazioni e conseguenze giuridiche), proposta nel di lei interesse, volta alla conclusione del contratto definitivo ex art. 2932 c.c., e - più in generale - del grado di difficoltà della lite, degli oneri probatori sottesi, e dei prevedibili esiti” ; iii) nessun valore probatorio assume l'invio della comparsa di risposta al marito della cliente in
9 considerazione del fatto che la cliente comunque non possedeva cognizioni giuridiche adeguate come si evince dalla “circostanza che l'attrice – nelle more del predetto giudizio di primo grado – abbia provveduto ad alienare ad un terzo l'immobile oggetto del contratto preliminare stipulato con il Notaio conferma come né la stessa Per_1
né il di lei coniuge fossero stati resi edotti delle implicazioni giuridiche sottese alla proposizione della domanda riconvenzionale ad opera dello studio legale;
Pt_1
iv) “ove la sig.ra fosse stata adeguatamente informata, si sarebbe astenuta CP_1
dall'agire contra factum proprium e, dunque, dall'alienare il bene ad un soggetto a soggetto terzo, con ogni conseguenza di legge, atteso che ciò risultava tale da inficiare in nuce qualsivoglia “interesse” a conseguire una pronuncia in ordine alla domanda riconvenzionale, inerente l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo avente ad oggetto la compravendita del bene con il Notaio In altri Per_1
termini, ove fosse emersa, nel corso del giudizio di prime cure, l'intervenuta alienazione a terzi, la domanda riconvenzionale – anche in caso di fondatezza delle sottese ragioni giuridiche – avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre nell'ipotesi in cui tale domanda fosse stata comunque accolta dal giudicante, ignaro dell'alienazione, ciò avrebbe impedito l'esecuzione in forma specifica della sentenza, sì da discenderne importanti conseguenze risarcitorie per la sig.ra Implicazioni giuridiche che, dal tenore CP_1
delle difese avanzate nel corso del presente giudizio, gli stessi legali convenuti non paiono avere colto, e che certamente – per loro implicita ammissione – non sono state adeguatamente enunciate alla cliente” (sentenza pagg. 9 ed s., sottolineature dell'estensore); v) in ogni caso gli odierni appellanti hanno proposto la domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. senza allegare preventivo obbligatorio ai sensi della legge 247/2012 e indicando quale valore della controversia quello compreso nello scaglione tra euro 5.200 e 26.000 euro circostanza questa che come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure “Il che appare senz'altro parametrato alla sola entità della domanda di restituzione della caparra confirmatoria avanzata dal Notaio pari ad
€ 20.000,00, che appare idoneo ad indurre in errore un soggetto non qualificato quale
10 la sig.ra in ordine alla effettiva portata della lite. Senza che possa Controparte_1
ritenersi in alcun modo rilevante a riguardo la richiesta di integrazione del contributo unificato avanzata da parte dei legali convenuti con la comunicazione e-mail del
17.4.2018 (v. doc. 8 parte convenuta), atteso che la stessa risulta sprovvista di alcuna spiegazione e\o giustificazione”. (sentenza pag. 12).
II) In sostanza, gli appellanti si limitano a reiterare le proprie difese imperniate sulla genericità della procura e sul fatto che l'invio della comparsa di risposta debba ritenersi sufficiente adempimento dell'obbligo informativo, laddove il giudice di primo grado ha evidenziato che la genericità della procura non esimeva dall'obbligo informativo ed esposto le ragioni, non specificamente censurate, in forza delle quali l'invio della comparsa di risposta non poteva considerarsi idonea a rendere edotta la cliente della proposizione della domanda riconvenzionale. Non sono stati specificamente censurati i passaggi della motivazione sopra riportati e, in particolare, i seguenti: la cliente non
è stata «resa edotta della portata della domanda riconvenzionale (e delle relative implicazioni e conseguenze giuridiche), proposta nel di lei interesse, volta alla conclusione del contratto definitivo ex art. 2932 c.c., e - più in generale - del grado di difficoltà della lite, degli oneri probatori sottesi, e dei prevedibili esiti» come risulta dalla circostanza che «abbia provveduto ad alienare ad un terzo l'immobile oggetto del contratto preliminare stipulato con il Notaio conferma come né la stessa né Per_1
il di lei coniuge fossero stati resi edotti delle implicazioni giuridiche sottese alla proposizione della domanda riconvenzionale ad opera dello studio legale , in Pt_1
quanto se fosse stata adeguatamente informata «si sarebbe astenuta dall'agire contra factum proprium e, dunque, dall'alienare il bene ad un soggetto a soggetto terzo, con ogni conseguenza di legge, atteso che ciò risultava tale da inficiare in nuce qualsivoglia
“interesse” a conseguire una pronuncia in ordine alla domanda riconvenzionale, inerente l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo avente ad oggetto la compravendita del bene con il Notaio . Per_1
11 III) Il motivo è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità, in quanto privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.
SECONDO MOTIVO: “B 2932 C.C.”
Con tale motivo gli appellanti si dolgono del fatto che il giudice “Ha addebitato la mancata produzione della documentazione tecnica sulla regolarità urbanistica di cui alla eccezione sollevata dal Notaio per la prima volta all'ultimo rigo della sua conclusionale;
senza tenere conto che la stessa era stata recepita ed evidenziata nel titolo di acquisto risalente addirittura al 2002; richiamata nel compromesso CP_1
corroborato dalla perizia con planimetria del Geom. ribadita infine Per_2
nell'addendum 8.11.2011; entrambi redatti direttamente dallo stesso Notaio
da lui prodotti nella controversia fin dalla citazione introduttiva. Non Per_1
tenendo in alcun modo conto che “la mancata produzione del certificato di destinazione urbanistica, che non costituisce un presupposto della pretesa azionata, giustifica la sua acquisizione anche in forza dei poteri del Giudice ex art. 213 CPC Parte_4
sottraendosi al principio dispositivo proprio del processo civile” (appello pag. 20).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «la domanda ex art. 2932 c.c., volta ad ottenere una sentenza costitutiva che produca il trasferimento coattivo dell'immobile oggetto di preliminare in caso di inadempimento di quest'ultimo, non risulta proposta dinanzi al giudice di prime cure, né coltivata in sede di appello, in maniera diligente. Difatti, sulla scorta dell'orientamento di recente consolidatosi in sede di legittimità - e dunque anche a dispetto delle peculiari eccezioni di nullità formulate dal Notaio in sede di Per_1
citazione - per ottenere la pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c. la parte è tenuta a provare la regolarità urbanistica e catastale dell'immobile in accordo a quanto richiesto dall'art. 17 L. n. 47 del 1985, ora sostituito dall'art. 46 D.P.R. n. 380 del 2001, nonché dall'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985 … . E tuttavia, nella vicenda processuale che ne occupa, i legali convenuti non hanno prodotto nel corso del giudizio di primo grado la documentazione attestante la regolarità urbanistica e catastale del
12 bene oggetto di preliminare inadempiuto e, pur reiterando la domanda riconvenzionale nella redazione dell'atto di appello, anche in quella sede si sono astenuti dal produrre in giudizio la documentazione indispensabile ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c.».
II) Anche in questo caso, gli appellanti non tengono della motivazione della sentenza impugnata, la quale applica correttamente la Giurisprudenza in materia: “In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita su di un immobile e su un terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) in assenza, rispettivamente, della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile e del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio” (Cass. Sez. 2,
27/08/2019, n. 21721, Rv. 654908 – 01; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18043 del
28/08/2020 Rv. 658903 - 01; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18195 del 02/09/2020 (Rv.
658906 – 01; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 20526 del 29/09/2020 Rv. 659199 - 02).
III) E' chiaro che se il certificato di destinazione urbanistica non viene prodotto, al
Giudice non resta che rilevare d'ufficio la mancanza di detta condizione dell'azione e quindi è del tutto infondata la pretesa che il Giudice desuma la regolarità urbanistica dagli atti o che proceda all'acquisizione officiosa ex art 213 c.p.c.
III) Il motivo è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità, in quanto privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.
TERZO MOTIVO: “C LEGITTIMITA' APPELLO”
Gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure abbia ritenuto che l'appello non fosse proponibile non riconoscendo che i difensori non fossero a conoscenza della vendita dell'immobile e che comunque la presentazione dell'appello fosse stata decisa comunque dalla cliente “nell'ottica di avere la eliminazione della condanna al pagamento del doppio della caparra e delle spese legali;
anche tenuto conto del fatto
13 che la eccezione avversaria era stata formulata del tutto tardivamente nello scritto finale e che perciò non avrebbe avuto diritto di cittadinanza nel gravame, laddove vige il ne jus novorum. Il tutto, dopo numerose riunioni con i coniugi che avrebbero voluto persino presentare istanza di sospensiva della efficacia esecutiva;
del tutto sconsigliata per il sicuro respingimento per la modestia della cifra in gioco e per la solvibilità patrimoniale dell'attore; ponderata valutazione della bozza dell'appello; sottoscrizione della procura (che non avrebbe avuto bisogno di alcuna specifica indicazione della riconvenzionale essendo l'appello diretto alla integrale riforma della decisione di primo grado) estesa anche al domiciliatario di Genova;
corresponsione del contributo unificato e della marca forfettaria iniziale di poi integrata a seguito del rilievo della
Corte Genovese sull'effettivo valore della controversia alla luce della riconvenzionale proposta, disattendendo la dichiarazione di valore contenuta in calce all'appello!! Il tutto a chiara dimostrazione della sua piena convinzione nella sua proposizione, senza alcun sotterfugio od imposizioni di sorta da parte dei difensori ai quali (detto per inciso) non aveva ancora corrisposto alcunché e avrebbe preteso, bontà sua, nientemeno la sottoscrizione della rinuncia sic et simpliciter;
consapevolezza che si è clamorosamente incrinata (dopo che il creditore aveva già esperito un pignoramento presso terzi bancario negativo) al momento del pignoramento mobiliare subito;
nonostante i suggerimenti (definiti inopinatamente deprecabili dal Primo Giudice, ma che invece fanno parte del dovere defensionale di fare conoscere al Cliente le contromisure utili e necessarie a contrastare la controparte), di fare sparire i beni mobili” (appello pagg. 21 ed s.).
LA CORTE OSSERVA
I) Ritiene il Giudice di primo grado che siano stati violati gli obblighi professionali incombenti sui difensori nella proposizione dell'atto di appello come risulta da: i) “il suggerimento espresso dai procuratori al cliente (riscontrabile dalla comunicazione e- mail del 27.1.2018 versata in atti da parte convenuta sub. doc. 7, oltre che dall'ammissione in sede di interrogatorio formale dell'avv. di Parte_1
14 proporre gravame avverso la sentenza n. 141\2018 del 25.1.2018, con cui
(correttamente, ad avviso di chi scrive) è stata accolta la domanda avanzata nei confronti della sig.ra da parte del Notaio , con la CP_1 Persona_3
condanna della prima a corrispondere un importo pari al doppio della caparra confirmatoria;
ii) “la riproposizione della domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c.
(anche in questo caso a fronte di una procura alle liti estremamente generica, atteso il seguente tenore del dato letterale: “delego a rappresentarmi e difendermi, anche disgiuntamente, gli avvocati e Angelo Ramoino Pt_1 Parte_2
interponendo appello avverso la sentenza 64\2018 del Tribunale di Massa e nei gradi e fasi successive occorrenti compresa esecuzione ed eventuale opposizione”) (…) sebbene i procuratori fossero medio tempore venuti a conoscenza dell'intervenuta alienazione del bene immobile a terzi (come si evince dalla predetta comunicazione del
27.1.2018, ove si legge “la sentenza merita di essere appellata a Genova, e meno male che l'appartamento è stato venduto, dato che avrebbe potuto essere pignorato dallo stesso notaio. Attendiamo il conto dalla cp, ma entriamo nell'ordine di idee di fare sparire nel frattempo conti correnti o bene intestati alla per fargli ); in Pt_5 Per_4
ogni caso “risulta gravemente inadeguata la scelta di riproporre in sede di gravame domanda ex art. 2932c.c. nei confronti del promissario acquirente per l'esecuzione in forma specifica di un contratto di compravendita inerente un bene immobile che l'avvocato sa non essere più nella disponibilità del suo assistito.”
II) L'infondatezza del motivo risulta del tutto evidente in quanto sostanzialmente basato sull'affermazione che i difensori non sarebbero stati al corrente della vendita, laddove il contrario risulta dalla «comunicazione del 27.1.2018, ove si legge “la sentenza merita di essere appellata a Genova, e meno male che l'appartamento è stato venduto, dato che avrebbe potuto essere pignorato dallo stesso notaio. Attendiamo il conto dalla cp, ma entriamo nell'ordine di idee di fare sparire nel frattempo conti correnti o bene intestati alla per fargli ». A proposito del quale gli Pt_5 Per_4
appellanti non censurano in modo specifico la valutazione che ne è stata fatta nella sentenza impugnata (“In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice
15 d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni” Cass. Sez. U., 16/02/2023, n. 4835, Rv. 666889 - 02)
III) Il motivo è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità, in quanto privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.
QUARTO MOTIVO: “D RICONVENZIONALE”
Gli appellanti dedotto quanto sopra si dolgono del fatto che il Tribunale abbia parametrato il compenso richiesto dei difensori al valore della causa escludendo quello della domanda riconvenzionale legittimamente presentata non essendo a conoscenza gli allora difensori della vendita dell'immobile intervenuto in corso di causa. In particolare, secondo parte appellata il Tribunale “avrebbe dovuto fare riferimento al valore della riconvenzionale, cosiccome riconosciuto anche dal Consiglio di Disciplina della Liguria che aveva respinto integralmente l'esposto intitolato per CP_3
, mandando assolti gli incolpati da ogni rilievo di carattere
[...]
disciplinare! Senza minimamente vagliare che la attrice, a riprova della sua serietà di intenti, si era ben guardata dal produrre lo stesso ed il relativo provvedimento di assoluzione! Logico corollario a quanto sopra, tenuto conto che è jus receptum che nella determinazione del valore della controversia si deve tenere conto anche di quello della domanda riconvenzionale, dovrà essere la parametrazione nella misura media dei compensi previsti dallo scaglione da 260.000 a 520.000,00 € cosiccome richiesta e ritenuta legittima, lo si ripete ancora una volta, dal Consiglio di Disciplina!” (appello pagg. 24 ed s.).
Il motivo ad avviso della Corte deve essere rigettato sulla base delle considerazioni già espresso nell'esame dei motivi che precedono.
16 QUINTO MOTIVO: “E SPESE LEGALI”
Gli appellanti chiedono la riforma sentenza in punto spese: “Logico corollario a tutto quanto sopra dovrà essere la condanna al pagamento delle spese di lite per il doppio grado del giudizio rimarcandosi come, con la recentissima ordinanza 21408/2021 del
26.7.2021, la III Sezione Civile della Suprema Corte ha stabilito che si configura la colpa grave del difensore che si rende conto di perorare tesi manifestamente infondate, talchè scatta come conseguenza il pagamento in favore della controparte di una somma pari al doppio delle spese liquidate commisurandole ai parametri medi cosiccome richiesti e coonestati dalla decisione del Consiglio di Disciplina. Avendo per di più la improntitudine di richiedere il rimborso di quanto erogato alla controparte, come se ciò fosse dipeso dalla responsabilità dei difensori, e non sua per non avere trasformato l'area condominiale in privata assecondando i desideri altrui” (appello pag. 26).
La Corte osserva che non si tratta di autonomo motivo di appello, ma della semplice richiesta di riforma della sentenza impugnata in punto spese, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi svolti.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE
ESSERE RIGETTATO.
SPESE
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico solidale delle parti
le spese del presente grado di Controparte_4
giudizio, liquidate come da dispositivo in favore della parte , Controparte_1
ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni , si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite ed in particolare:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
17 Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
e quindi complessivamente € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'appello confermando integralmente la sentenza appellata.
2. condanna in solido tra loro a Controparte_4
rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte
. Controparte_1
3. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 9/07/2025
Il Consigliere estensore
18 Dott. Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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