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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4699/2024, promossa da:
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. MORFÙ FRANCESCA
E
Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. MORFÙ FRANCESCA
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 17/03/2022
- hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni, come modificate nelle note in sostituzione d'udienza del 08.10.2024, datate 27.9.2024 sottoscritte dalle parti e dal difensore: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_ 2. Affidare la minore congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in via Nocera Umbra 115 adibito a casa coniugale;
3. Determinare a carico del Sig. l'assegno di € 500,00 (eurocinquecento/00) mensili Controparte_2
Per_ quale contributo per il mantenimento della figlia , ancora minorenne, con rivalutazione ISTAT, come stabilito per legge;
Per_ 4. Il padre, , potrà vedere e tenere con sé la figlia previo accordo con la madre Controparte_2 un fine settimana alterno, dalle ore 17,00 del sabato sino alle ore 21 circa della domenica;
il padre, dovrà altresì vedere e tenere con sé la figlia due volte a settimana già concordate con la stessa, considerati gli impegni scolastici e sportivi e comunque, martedì e mercoledì a partire dalle ore 18.00
Durante entrambe le visite settimanali, in sostituzione del pernotto del venerdì sera, la minore pernotterà presso il domicilio del padre e sarà riaccompagnata presso l'abitazione materna entro le 21 del giovedì. Qualunque variazione relativa ad un eventuale cambio nel fine settimana da passare con la minore deve essere concordato con almeno una settimana di preavviso, in caso contrario, non sarà accordato;
qualunque variazione nell'orario in cui la minore dovrà essere presa e riaccompagnata, posti quelli stabiliti nel presente accordo, dovrà essere comunicata, al più tardi, la mattina stessa;
qualunque variazione concernente il pernotto settimanale della minore presso l'abitazione paterna, potrà essere concordato tra i genitori in considerazione degli impegni lavorativi degli stessi.
5. durante le festività natalizie: per un periodo di sette giorni anche non consecutivi ad anni alterni, compresi dal 20 al 27 dicembre e, sempre ad anni alterni, sette giorni anche non consecutivi dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante il periodo pasquale, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua dalle ore 10,00 alle ore 23,00 oppure Lunedì dell'Angelo dalle ore 10,00 alle ore 23,00; durante il periodo estivo, (compreso tra il 15 giugno ed il 10 settembre) per trenta giorni anche non consecutivi. Il padre comunicherà, almeno entro il 30 maggio di ogni anno, la data fissata per le vacanze estive con la figlia. I genitori si comunicheranno altresì il luogo in cui si trovano con la minore.
In merito al giorno del compleanno della minore e quello dei genitori e dei nonni, i coniugi autorizzano fino d'ora che i giorni (compleanno dei nonni e dei ricorrenti) la minore trascorreranno detto giorno con i festeggianti, mentre per il compleanno della stessa i genitori trascorreranno in anni alterni tale ricorrenza e in caso di accordo anche tutti gli anni;
6. Il marito contribuirà, inoltre, nella misura del 50% alle spese sanitarie, scolastiche, parascolastiche
(lezioni di recupero materie scolastiche) della figlia nonché a quelle ricreative, extrascolastiche e sportive, anche senza la ricevuta di pagamento per quelle di piccole somme, entro la mensilità successiva alla richiesta, spese universitarie e di trasporto. Per quanto riguarda le spese comprese nell'assegno di mantenimento, le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e le spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione, i coniugi dichiarano di aderire al Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario di Roma;
7. I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere ulteriori rapporti di carattere patrimoniale in comune dichiarandone la risoluzione con il presente atto.
8. Che i coniugi si danno da subito il consenso del rilascio dei passaporti;
9. Che i coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento essendo gli stessi autonomi economicamente;
10. I coniugi da subito danno il consenso per l'espatrio e per il rinnovo dei passaporti.”
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1
, in Roma, in data 29.05.2015, trascritto nel registro degli atti di Controparte_2 matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2015, atto n.00089, parte 1, serie 27, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 19/2/2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4699/2024, promossa da:
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. MORFÙ FRANCESCA
E
Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. MORFÙ FRANCESCA
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 17/03/2022
- hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni, come modificate nelle note in sostituzione d'udienza del 08.10.2024, datate 27.9.2024 sottoscritte dalle parti e dal difensore: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_ 2. Affidare la minore congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in via Nocera Umbra 115 adibito a casa coniugale;
3. Determinare a carico del Sig. l'assegno di € 500,00 (eurocinquecento/00) mensili Controparte_2
Per_ quale contributo per il mantenimento della figlia , ancora minorenne, con rivalutazione ISTAT, come stabilito per legge;
Per_ 4. Il padre, , potrà vedere e tenere con sé la figlia previo accordo con la madre Controparte_2 un fine settimana alterno, dalle ore 17,00 del sabato sino alle ore 21 circa della domenica;
il padre, dovrà altresì vedere e tenere con sé la figlia due volte a settimana già concordate con la stessa, considerati gli impegni scolastici e sportivi e comunque, martedì e mercoledì a partire dalle ore 18.00
Durante entrambe le visite settimanali, in sostituzione del pernotto del venerdì sera, la minore pernotterà presso il domicilio del padre e sarà riaccompagnata presso l'abitazione materna entro le 21 del giovedì. Qualunque variazione relativa ad un eventuale cambio nel fine settimana da passare con la minore deve essere concordato con almeno una settimana di preavviso, in caso contrario, non sarà accordato;
qualunque variazione nell'orario in cui la minore dovrà essere presa e riaccompagnata, posti quelli stabiliti nel presente accordo, dovrà essere comunicata, al più tardi, la mattina stessa;
qualunque variazione concernente il pernotto settimanale della minore presso l'abitazione paterna, potrà essere concordato tra i genitori in considerazione degli impegni lavorativi degli stessi.
5. durante le festività natalizie: per un periodo di sette giorni anche non consecutivi ad anni alterni, compresi dal 20 al 27 dicembre e, sempre ad anni alterni, sette giorni anche non consecutivi dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante il periodo pasquale, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua dalle ore 10,00 alle ore 23,00 oppure Lunedì dell'Angelo dalle ore 10,00 alle ore 23,00; durante il periodo estivo, (compreso tra il 15 giugno ed il 10 settembre) per trenta giorni anche non consecutivi. Il padre comunicherà, almeno entro il 30 maggio di ogni anno, la data fissata per le vacanze estive con la figlia. I genitori si comunicheranno altresì il luogo in cui si trovano con la minore.
In merito al giorno del compleanno della minore e quello dei genitori e dei nonni, i coniugi autorizzano fino d'ora che i giorni (compleanno dei nonni e dei ricorrenti) la minore trascorreranno detto giorno con i festeggianti, mentre per il compleanno della stessa i genitori trascorreranno in anni alterni tale ricorrenza e in caso di accordo anche tutti gli anni;
6. Il marito contribuirà, inoltre, nella misura del 50% alle spese sanitarie, scolastiche, parascolastiche
(lezioni di recupero materie scolastiche) della figlia nonché a quelle ricreative, extrascolastiche e sportive, anche senza la ricevuta di pagamento per quelle di piccole somme, entro la mensilità successiva alla richiesta, spese universitarie e di trasporto. Per quanto riguarda le spese comprese nell'assegno di mantenimento, le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e le spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione, i coniugi dichiarano di aderire al Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario di Roma;
7. I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere ulteriori rapporti di carattere patrimoniale in comune dichiarandone la risoluzione con il presente atto.
8. Che i coniugi si danno da subito il consenso del rilascio dei passaporti;
9. Che i coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento essendo gli stessi autonomi economicamente;
10. I coniugi da subito danno il consenso per l'espatrio e per il rinnovo dei passaporti.”
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1
, in Roma, in data 29.05.2015, trascritto nel registro degli atti di Controparte_2 matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2015, atto n.00089, parte 1, serie 27, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 19/2/2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi