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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/05/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 682/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Caramelli;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valentina Schilirò e Gaetana Angela
Marchese;
Appellato
AVENTE A OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierna appellante esponeva che il con distinte delibere del Controparte_2
14/12/2016, aveva rigettato i ricorsi amministrativi proposti avverso i provvedimenti di indebito da prestazione a sostegno del reddito per gli anni dal 2010 al 2013 con la seguente motivazione “l'istante non risulta presente negli elenchi agricoli a seguito di provvedimento di cancellazione con l'elenco 3VD2015 causa accesso ispettivo sulla piccola società cooperativa agricola Bionatura;
la ricorrente è iscritta alla gestione aziende agricole come coltivatore diretto (CD), al progressivo azienda n°
915622 con decorrenza attività dal 27/02/2010”.
La cancellazione dagli elenchi degli agricoli derivava da un verbale ispettivo nei confronti della Società Coop. Agricola Bionatura con il quale era stato disconosciuto il carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente negli anni in questione, era stato accertato che la stessa, moglie del sig.
, partecipava con carattere di prevalenza e abitualità all'azienda Persona_1
agricola del marito, era stata disposta l'iscrizione alla gestione lavoratori autonomi dell' in qualità di membro del nucleo cd, il cui titolare è il marito CP_1 [...]
”; conseguentemente non erano dovute le prestazioni di disoccupazione Per_1
agricola. chiedeva al tribunale adito di annullare i provvedimenti Parte_1
emessi dall Si costituiva l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1 CP_1
Con sentenza n. 367/2022 dell'1/2/2022 il Tribunale di Catania rigettava il ricorso e compensava interamente tra le parti le spese di lite. Il giudice riteneva che la ricorrente non avesse fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dell'azienda agricola indicata e che non vi fosse prova dei caratteri tipici della subordinazione.
Appellava la citata sentenza con ricorso depositato in data Parte_1
29/7/2022, cui resisteva l'ente appellato.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza dell'8.5.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con l'unico motivo di gravame, lamenta che il tribunale Parte_1
in violazione della legge n.9/1963 artt. 2, 3 e 4, ha ritenuto iscrivibile, sulla base del verbale ispettivo elevato alla Soc. Coop. Agricola Bionatura, l'odierna appellante quale coadiutore del alla gestione autonoma dei Persona_1 Parte_2
e richiama a tal fine il precedente costituito dalla pronuncia della Suprema
[...]
Corte n. 2527 del 19/3/1988 secondo cui non esiste, nell'ambito di un'eventuale conduzione in forma associata, l'equiparabilità “della società all'uopo costituita al nucleo familiare”. Tale assunto è stato recepito anche dall' con la circolare CP_1
n.75/1989 e poi ribadito nella successiva circolare n. 39/2003. In tal modo pur non essendo stata contestata l'esistenza della società Bionatura, di fatto, è stata svuotata dei contenuti e degli scopi di natura cooperativistica, rendendola un semplice contenitore di tre distinte aziende che lavorerebbero su terreni e con animali in possesso di un soggetto giuridico terzo da essi.
Sotto altro profilo, l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado erroneamente considera la sussistenza dei requisiti di legge (artt. 2, 3 e 4, L. n. 9/1963), in capo al . Persona_1
Rileva che nel corso dell'accertamento ispettivo gli ispettori non hanno accertato o provato l'esistenza del requisito “oggettivo” ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 9 gennaio 1963, che indica i requisiti essenziali per l'iscrivibilità di Per_1
come coltivatore diretto. In particolare non è stato accertato il requisito del fabbisogno minimo dei fondi, stabilito dalla legge in 104 giornate, da valutare in rapporto al numero dei soci della cooperativa e basato su elementi oggettivi (i terreni e gli animali in possesso dell'azienda Bionatura) e non sul numero delle giornate lavorate dagli operai, per tutti coloro per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro con la cooperativa.
2.L'appello è infondato.
Con la sentenza n. 1291/2020 del Tribunale di Catania, passata in giudicato, resa tra l'odierna appellante e l' , è stata accertata l'insussistenza della qualità di CP_1
bracciante agricola della per l'anno 2016. Tale accertamento è fondato sul Pt_1
medesimo verbale ispettivo posto a fondamento del disconoscimento oggetto del presente giudizio che ha accertato che non era dipendente della Parte_1 società Bionatura ma partecipava in posizione di autonomia con carattere di prevalenza e abitualità all'azienda agricola del marito e conseguentemente è stata iscritta come coadiutrice del marito, iscritto come coltivatore diretto.
La sentenza n. 1291/2021 è passata in giudicato e l'appellante non ha provato che per gli anni 2010-2013 la situazione fosse diversa da quella accertata dalla sentenza sopra richiamata, fondata sul medesimo verbale ispettivo. Inoltre, l' CP_1
ha prodotto numerose sentenze del Tribunale di Catania e di questa Corte rese sia nei confronti della società Bionatura che nei confronti degli altri componenti del nucleo coltivatore diretto che convergono tutte nell'escludere l'esistenza di genuini rapporti di lavoro subordinato.
Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento in favore dell' delle spese CP_1
processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 5500,00 , oltre rimborso spese generali.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se dovuto.
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza dell'8.5.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 682/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Caramelli;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valentina Schilirò e Gaetana Angela
Marchese;
Appellato
AVENTE A OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierna appellante esponeva che il con distinte delibere del Controparte_2
14/12/2016, aveva rigettato i ricorsi amministrativi proposti avverso i provvedimenti di indebito da prestazione a sostegno del reddito per gli anni dal 2010 al 2013 con la seguente motivazione “l'istante non risulta presente negli elenchi agricoli a seguito di provvedimento di cancellazione con l'elenco 3VD2015 causa accesso ispettivo sulla piccola società cooperativa agricola Bionatura;
la ricorrente è iscritta alla gestione aziende agricole come coltivatore diretto (CD), al progressivo azienda n°
915622 con decorrenza attività dal 27/02/2010”.
La cancellazione dagli elenchi degli agricoli derivava da un verbale ispettivo nei confronti della Società Coop. Agricola Bionatura con il quale era stato disconosciuto il carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente negli anni in questione, era stato accertato che la stessa, moglie del sig.
, partecipava con carattere di prevalenza e abitualità all'azienda Persona_1
agricola del marito, era stata disposta l'iscrizione alla gestione lavoratori autonomi dell' in qualità di membro del nucleo cd, il cui titolare è il marito CP_1 [...]
”; conseguentemente non erano dovute le prestazioni di disoccupazione Per_1
agricola. chiedeva al tribunale adito di annullare i provvedimenti Parte_1
emessi dall Si costituiva l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1 CP_1
Con sentenza n. 367/2022 dell'1/2/2022 il Tribunale di Catania rigettava il ricorso e compensava interamente tra le parti le spese di lite. Il giudice riteneva che la ricorrente non avesse fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dell'azienda agricola indicata e che non vi fosse prova dei caratteri tipici della subordinazione.
Appellava la citata sentenza con ricorso depositato in data Parte_1
29/7/2022, cui resisteva l'ente appellato.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza dell'8.5.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con l'unico motivo di gravame, lamenta che il tribunale Parte_1
in violazione della legge n.9/1963 artt. 2, 3 e 4, ha ritenuto iscrivibile, sulla base del verbale ispettivo elevato alla Soc. Coop. Agricola Bionatura, l'odierna appellante quale coadiutore del alla gestione autonoma dei Persona_1 Parte_2
e richiama a tal fine il precedente costituito dalla pronuncia della Suprema
[...]
Corte n. 2527 del 19/3/1988 secondo cui non esiste, nell'ambito di un'eventuale conduzione in forma associata, l'equiparabilità “della società all'uopo costituita al nucleo familiare”. Tale assunto è stato recepito anche dall' con la circolare CP_1
n.75/1989 e poi ribadito nella successiva circolare n. 39/2003. In tal modo pur non essendo stata contestata l'esistenza della società Bionatura, di fatto, è stata svuotata dei contenuti e degli scopi di natura cooperativistica, rendendola un semplice contenitore di tre distinte aziende che lavorerebbero su terreni e con animali in possesso di un soggetto giuridico terzo da essi.
Sotto altro profilo, l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado erroneamente considera la sussistenza dei requisiti di legge (artt. 2, 3 e 4, L. n. 9/1963), in capo al . Persona_1
Rileva che nel corso dell'accertamento ispettivo gli ispettori non hanno accertato o provato l'esistenza del requisito “oggettivo” ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 9 gennaio 1963, che indica i requisiti essenziali per l'iscrivibilità di Per_1
come coltivatore diretto. In particolare non è stato accertato il requisito del fabbisogno minimo dei fondi, stabilito dalla legge in 104 giornate, da valutare in rapporto al numero dei soci della cooperativa e basato su elementi oggettivi (i terreni e gli animali in possesso dell'azienda Bionatura) e non sul numero delle giornate lavorate dagli operai, per tutti coloro per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro con la cooperativa.
2.L'appello è infondato.
Con la sentenza n. 1291/2020 del Tribunale di Catania, passata in giudicato, resa tra l'odierna appellante e l' , è stata accertata l'insussistenza della qualità di CP_1
bracciante agricola della per l'anno 2016. Tale accertamento è fondato sul Pt_1
medesimo verbale ispettivo posto a fondamento del disconoscimento oggetto del presente giudizio che ha accertato che non era dipendente della Parte_1 società Bionatura ma partecipava in posizione di autonomia con carattere di prevalenza e abitualità all'azienda agricola del marito e conseguentemente è stata iscritta come coadiutrice del marito, iscritto come coltivatore diretto.
La sentenza n. 1291/2021 è passata in giudicato e l'appellante non ha provato che per gli anni 2010-2013 la situazione fosse diversa da quella accertata dalla sentenza sopra richiamata, fondata sul medesimo verbale ispettivo. Inoltre, l' CP_1
ha prodotto numerose sentenze del Tribunale di Catania e di questa Corte rese sia nei confronti della società Bionatura che nei confronti degli altri componenti del nucleo coltivatore diretto che convergono tutte nell'escludere l'esistenza di genuini rapporti di lavoro subordinato.
Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento in favore dell' delle spese CP_1
processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 5500,00 , oltre rimborso spese generali.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se dovuto.
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza dell'8.5.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi