TRIB
Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/06/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4955/2022 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Pietro Paolo Bruno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza, alla via RI Mari, n. 16; -ATTORE- E SOCIETÀ TRA Parte_2
(c.f./p.i.: , in persona del rappresentante legale p.t.,
[...] P.IVA_1 dott. nominato liquidatore giudiziale con provvedimento del Parte_3 tribunale di Cosenza n. 1989/2017 R.G.V.G., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe ER ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via Campagna, n. 48; -CONVENUTA- E Avv. FIERTLER Giuseppe (c.f.: , rappresentato e CodiceFiscale_2 difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonella Denise Groccia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Campagna, n. 48; -CONVENUTO- E Avv. (c.f.: ), rappresentato Controparte_1 CodiceFiscale_3
e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco Lista ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Milelli, n.19; -TERZO CHIAMATO- e nei confronti di in persona del suo procuratore ad Controparte_2 negotia dott. , rappresentata e difesa, unitamente e Controparte_3 disgiuntamente, dagli avv.ti IA NT e RI RN, in virtù di procura allegata comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, al Corso Mazzini, 52. -TERZA CHIAMATA-
Oggetto: responsabilità professionale dell'avvocato.
Conclusioni delle parti Per l'attore: (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione): “accertata e dichiarata la grave imperizia dell'avv. Giuseppe ER nonché della Società tra Avvocati e/o in ogni caso il mancato adempimento dell'attività professionale Parte_2 svolta in nome e per conto del signor per effetto del quale il gravame proposto Parte_1 nella causa recante N. r.g. 544/2015, promosso innanzi alla Corte d'appello di Milano, Sezione Lavoro, avverso la sentenza N 3870/14 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, è stato dichiarato inammissibile;
- accertato che una corretta attività dello stesso avvocato avrebbe potuto determinare un esito diverso della causa d'appello recante N. r.g. 544/2015; - accertato e dichiarato quale conseguenza della predetta imperizia e del mancato corretto adempimento dell'attività professionale svolta dai professionisti e Società tra Avvocati Controparte_4 in nome e per conto del signor la perdita di Parte_2 Parte_1 chance nel citato procedimento d'appello; - condannare l'avv. Giuseppe ER e Società tra Avvocati a risarcire al signor l'importo di euro Parte_2 Parte_1
26.000,00 o quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
e per l'effetto dichiarare non dovuti i compensi oggetto di parcella del 28 gennaio 2016. In ogni caso con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, iva e cap”. Per la convenuta Controparte_5
(conclusioni rassegnate nelle note scritte del 28/11/2024): “In
[...] via principale, nel merito, rigettare in toto le domande dell'attore perché Parte_1 infondate in fatto e diritto;
- in subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree accertare e dichiarare che il terzo chiamato Controparte_6 con sede alla via Stalingrado 45 - 40128 - Bologna p. I.V.A. ;
[...] P.IVA_2 pec: è tenuta in virtù del contratto di assicurazione per Email_1 rischi professionali stipulato, a mantenere indenne La Società tra avvocati ER e
[...] ovvero i soci ER Giuseppe e indenni da ogni esito Parte_2 Controparte_1 pregiudizievole derivante dalla lite;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre il rimborso forfettario ed accessori come per legge”. Per il convenuto avv. Giuseppe ER(conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta): “1) In via preliminare, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa, e quindi ad integrare il contraddittorio nei confronti di Avv. nato a [...] lo [...], con studio alla Via Controparte_1
Luigi De Franco 19, sc. B – 87100 Cosenza, C.F. pec: C.F._4 nonché via Stalingrado 45 - 40128 - Email_2 Controparte_2
Bologna (BO), p.i pec: e di conseguenza P.IVA_2 Email_1 chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163- bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2) in via pregiudiziale, per le ragioni esposte, - dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano quale foro competente per essere quello di residenza del consumatore – cliente Sig. e luogo in cui Pt_1 la prestazione è stata svolta per cui lì doveva essere incardinato;
- disconoscere l'autenticità della firma apposta in nome dell'Avv. Giuseppe ER sulla procura alle liti poiché a lui non appartenente con conseguente non riferibilità del documento a quest'ultimo; - accertare e dichiarare l'assenza di alcun mandato da parte del Sig. nei confronti dell'Avv. Giuseppe Pt_1
ER; - accertare e dichiarare che l'Avv. socio della Società tra Controparte_1
Avvocati è il legale al il Sig. ha conferito mandato e Parte_2 Pt_1 rilasciata procura;
- accertare e dichiarare, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, che l'Avv. è tenuto a mantenere indenne l'Avv. Giuseppe ER Controparte_1 dalle azioni da lui poste in essere e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a manlevarlo da ogni
Pagina 2 di 15 possibile conseguenza negativa della lite per le ragioni anzidette;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto Avv. Giuseppe ER con conseguente estromissione dal presente giudizio;
- accertare e dichiarare la carenza di relativa titolarità passiva del diritto azionato con il presente giudizio nei confronti dell'Avv. Giuseppe ER poiché difetta il presupposto per ottenere una pronuncia di merito stante l'estraneità dello stesso alla vicenda narrata dal Sig. - il convenuto, nonostante l'infondatezza della domanda, intende Pt_1 comunque chiamare in causa, la con la quale la Società tra Controparte_7
Avvocati aveva stipulato la polizza a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile, stante che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la medesima Società deve tenere indenne il convenuto da ogni esito pregiudizievole della lite. Nel merito rigettare la domanda attrice poiché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare i terzi chiamati in causa Avv. e Controparte_1 tenuti a tenere indenne l'Avv. Giuseppe ER e per l'effetto condannare Controparte_8 questi ultimi alle conseguenze negative della lite. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”. Per il terzo chiamato avv. (conclusioni rassegnate Controparte_1 nelle note scritte depositate in data 29/11/2024): “1) - Nel merito - rigettare la domanda attrice poiché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
2) - nel merito - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare tenuti a tenere indenne l'Avv. e per l'effetto Controparte_8 Controparte_1 condannare quest' ultima alle conseguenze negative della lite;
3) - in via gradata e salvo gravame
- per mero tuziorismo difensivo nell'inverosimile ipotesi in cui qualsivoglia somma dovesse essere riconosciuta all'attore, ridotta al minimo per quanto di verità e giustizia, che la stessa venga compensata con le somme dovute a questo convenuto ed oggetto di parcelle del 28 gennaio 2016. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”. Per la terza chiamata (conclusioni Controparte_2 rassegnate note di trattazione scritta del 19/11/2024): “- Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea per i motivi tutti di cui agli atti difensivi e, per l'effetto, rigettarla integralmente anche perché non provata con ogni conseguenza in ordine alla esperita domanda di manleva;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda risarcitoria avversaria, limitare in ogni caso il quantum debeatur alla minor somma che risulterà di giustizia;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda risarcitoria avversaria, nonché di accertamento della responsabilità in capo ai convenuti e\o ad uno di essi, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa in ordine all'eventuale pregiudizio relativo alla non debenza anche parziale delle loro competenze professionali, limitando la eventuale condanna della terza chiamata entro il massimale di polizza, previa determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto per le sole perdite patrimoniali e per i soli danni patrimoniali subiti dall'attore e direttamente ed esclusivamente imputabili ai convenuti assicurati previa, infine, decurtazione
Pagina 3 di 15 della franchigia di polizza pari a Euro 1.000,00. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa, oltre accessori come per legge”.
Fatto e diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha premesso di Parte_1 CP_ avere lavorato dal mese di giugno 1984 alle dipendenze di (già Controparte_9 poi a seguito dello scorporo di Divisione Cargo) nell'ambito dello staff CP_9 tecnico – amministrativo della Divisione Cargo e di essere stato sospeso dal servizio per ragioni disciplinari in data 24/10/2012, in quanto, a seguito di alcuni accertamenti svolti da una commissione d'inchiesta interna nominata dal gruppo
, sono stati ravvisati illeciti comportamenti da parte di alcuni dipendenti CP_9 della società nei confronti dell'imprenditore , titolare di Controparte_11
Cremig Impianti s.r.l., fornitrice di materiali e servizi di che Controparte_9 veniva costretto ad effettuare lavori privati e ad elargire dazioni in denaro in Co favore di alcuni lavoratori del gruppo tra cui il ricorrente, al fine di potersi aggiudicare le commesse ed i correlati pagamenti, nel periodo ricompreso tra il 2005 e il 2011. In particolare, all' è stato contestato di aver contattato lo nel Pt_1 CP_11
2006 per lo svolgimento di lavori presso la propria abitazione senza remunerarli, per aver beneficiato di prestiti di somme di denaro senza restituirli, per aver svolto tra il 2006 e il 2011 il ruolo di dominus dell'attività negoziale tra e CP_9
Cremig Impianti senza che ciò rientrasse tra le proprie mansioni e per aver favorito appalti in favore della società disponendo affidamenti diretti dopo la scadenza del primo contratto, anche per attività estranee all'oggetto sociale della ditta, in spregio alle regole concorrenziali e senza autorizzazione alcuna da parte di Per tali ragioni, in data 22/5/2013, ne ha Controparte_9 Controparte_9 disposto il licenziamento per giusta causa e con effetto retroattivo a far data dalla sospensione cautelare. Ha dedotto l'attore di avere impugnato il licenziamento dapprima con raccomandata del 7/6/2013, continuando, nel frattempo, a prestare la propria attività lavorativa e di essersi rivolto, in data 29/11/2013, alla sezione lavoro del tribunale di Milano per sentire dichiarare l'illegittimità, la nullità e l'inefficacia del licenziamento in quanto in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva di riferimento e, dunque, inidoneo ad estinguere il rapporto di lavoro, chiedendo, per l'effetto, la reintegrazione nelle medesime mansioni e qualifiche ricoperte al momento del licenziamento, ovvero, la corresponsione di un'indennità pari a quindici mensilità, oltre al risarcimento del danno;
in subordine, ha chiesto la condanna alla riassunzione o al risarcimento del danno nella misura massima di sei mensilità, con il versamento, in ogni caso, dei contributi previdenziali e assistenziali maturati. Ha riferito che, all'esito della fase sommaria del giudizio iscritto al n. 15748/2013 RGL (c.d. rito Fornero, successivamente abrogato dal d.lgs. 149/2022) il tribunale, in data 28/3/2014, ha rigettato il ricorso ritenendo il licenziamento legittimo e che, avverso la predetta ordinanza, in data 30/4/2014, ha proposto opposizione ex art. 1, comma 51, della
Pagina 4 di 15 legge n. 92/2012 (iscritta al n. 5104/2014 RG) insistendo per l'accoglimento delle richieste per come articolate nella fase sommaria. Con sentenza n. 3870 del 19/12/2014, il tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione confermando integralmente la precedente ordinanza del 28/3/2014, sul presupposto che le censure formulate altro non erano che riproposizioni delle medesime questioni già oggetto di vaglio in sede sommaria e senza accogliere le doglianze del ricorrente in ordine alla mancata disponibilità della documentazione che aveva portato alla contestazione disciplinare. Ha sostenuto di aver spiegato reclamo avverso la sentenza n. 3870/2014, in data 14/5/2015, dichiarato però inammissibile dalla corte d'appello di Milano con provvedimento del 4/8/2015, in quanto proposto tardivamente, ovvero, oltre il trentesimo giorno previsto a pena di decadenza dall'art. 1, comma 58, della legge n. 92/2012, corrispondente al termine di cui all'art. 325 c.p.c. Per tali ragioni, l' , ravvisando profili di responsabilità dell'avvocato Pt_1 nell'espletamento del proprio mandato per non aver proposto tempestivamente l'impugnazione della sentenza, con conseguente perdita definitiva del diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro e/o ad essere risarcito, ha convenuto in giudizio l'avv. Giuseppe ER a cui aveva conferito procura alle liti, nonché la per sentire accertare la grave Controparte_5 inadempienza dell'avvocato nell'espletamento del proprio mandato professionale, la sussistenza del nesso di causalità tra l'omessa diligenza del professionista e il danno subito, con conseguente perdita di chance del ricorrente a vedersi riconosciuto un esito positivo del giudizio e la possibilità di transigere la vicenda. Ha dedotto, sul punto, l'errato convincimento del tribunale sull'omessa indicazione della tutela richiesta, l'erronea ricostruzione dei fatti posti alla base del licenziamento e la violazione del principio dell'immediatezza della contestazione da parte del datore di lavoro;
per l'effetto, ha chiesto la condanna al pagamento della somma di € 26.000,00 a titolo di risarcimento del danno, di cui € 13.348,00 quale risarcimento rapportato alla domanda subordinata avanzata nelle conclusioni dell'atto di appello ed € 12.652,00 per perdita di chance, oltre interessi dal giorno del licenziamento, nonché la non dovutezza dei compensi oggetto di parcella del 28/1/2016. Con comparsa di risposta depositata in data 2/5/2023 si è costituito l'avv. Giuseppe ER per contestare le avverse difese, eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore di quello di Milano, quale foro di residenza del consumatore ) e quello in cui la Parte_1 prestazione è stata svolta;
ha chiesto l'autorizzazione ad estendere il contraddittorio ex art. 269 c.p.c. nei confronti dell'avv. , Controparte_1 socio al 49% della Società tra Avvocati , al fine di essere Parte_2 manlevato da ogni responsabilità per essere stato quest'ultimo l'unico professionista ad aver intrattenuto rapporti con il ricorrente, curando di fatto la gestione del mandato, con conseguente dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del convenuto e conseguente sua estromissione dal giudizio. Ha pure disconosciuto l'autenticità della firma apposta sulla procura alle liti posta a
Pagina 5 di 15 margine del ricorso di impugnazione del licenziamento, poiché a lui non appartenente, in quanto semplice domiciliatario. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per non avere l'attore fornito la prova del danno sofferto, adducendo che il termine per la proposizione dell'impugnazione era stato comunque rispettato in quanto la sentenza era stata depositata il 19/12/2014 e l'appello il 14/5/2015 nel corso del cd. termine lungo che andava a scadere il 19/6/2015. Ha dedotto, inoltre, che infondata doveva ritenersi la richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance in quanto era stata già formulata una proposta transattiva dal primo difensore dell' , avv. Stefania Plastina, Pt_1 rigettata da prima della conclusione della fase cautelare, Controparte_9 apparendo, dunque, ragionevole supporre l'assenza di margini per transigere la controversia in sede di reclamo soprattutto dopo l'emissione di due provvedimenti confermativi della legittimità del licenziamento. Ha infine richiesto e ottenuto di essere autorizzato a chiamare in causa anche
[...] con la quale la Società tra Avvocati aveva stipulato la polizza a Controparte_2 copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile. Con comparsa di risposta depositata in data 2/5/2023 si è costituita in giudizio anche la società tra Avvocati ER Controparte_12 chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la per essere da questa manlevata in caso di Controparte_2 accoglimento della domanda attorea;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda poiché infondata, sia con riguardo al profilo del mancato rispetto del termine di impugnazione che della risarcibilità del danno. Autorizzata la chiamata in giudizio dei terzi chiamati, con comparsa depositata in data 31/10/2023 si è costituito l'avv. , associandosi Controparte_1 integralmente alle conclusioni rassegnate dalla convenuta
[...]
, di cui ha chiesto l'accoglimento. Controparte_13
Con comparsa depositata in data 3/11/2023 si è costituita anche
[...] che ha eccepito l'infondatezza della domanda, ritenendo la Controparte_2 sentenza di primo grado corretta e non passibile di emendamenti, stante la sussistenza del conflitto di interessi tra l'attività libero professionale esercitata senza autorizzazione dall' per la Cremig e la sua qualifica di dipendente Pt_1 presso nel periodo in cui quest'ultima era affidataria di appalti di Controparte_9
Ha eccepito, altresì, l'inoperatività della garanzia assicurativa in Controparte_9 ordine all'eventuale pregiudizio relativo alla non debenza anche parziale delle competenze professionali dei convenuti, limitando l'eventuale condanna della terza chiamata entro il massimale di polizza, previa decurtazione della franchigia pari a € 1.000,00 e determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto per i soli danni patrimoniali subiti dall'attore e direttamente imputabili ai convenuti assicurati. Con ordinanza del 6/2/2024 il tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della querela di falso proposta nell'interesse dell'avv. Giuseppe ER, mancando in atti la procura speciale e non contenendo, quella conferita e allegata alla comparsa di risposta, il potere del difensore di proporre querela di falso in via incidentale.
Pagina 6 di 15 Con lo stesso provvedimento ha riservato al merito la decisione in ordine all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal convenuto avv. Giuseppe ER e dal terzo chiamato avv. e ha concesso i Controparte_1 termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. Successivamente, con ordinanza del 21/6/2024 la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6/12/2024, sostituita, con decreto dell'11/11/2024 pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e ritualmente comunicato ai difensori delle parti, dallo scambio di note scritte e con ordinanza del 9/12/2024 è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal convenuto avv. Giuseppe ER e dal terzo chiamato avv.
sul presupposto che, dovendosi qualificare l' come Controparte_1 Pt_1 consumatore nel rapporto col professionista avvocato, il presente procedimento avrebbe dovuto essere instaurato davanti al tribunale di Milano, nel cui circondario egli risiede, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206/2005, secondo cui “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”. L'eccezione è infondata e in quanto tale deve essere rigettata. E invero, per costante insegnamento della corte di cassazione, il foro del consumatore “è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi” (cfr., ex multis, cass. n. 12541/2022). La corte di cassazione ha pure precisato che la nullità “non è rilevante se l'iniziativa dell'azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo e, quindi, tale nullità non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né d'ufficio dal giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a detto foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d'ufficio dal giudice nel caso in cui non lo sia” (cfr. cass. n. 12541/2022; cass. n. 12981/2020; cass. n. 5933/2012). Va ulteriormente segnalato che il principio di diritto appena menzionato trova applicazione anche nei casi - come quello in questione - in cui manca un contratto scritto e dunque una clausola derogatoria del foro del consumatore. Ciò in quanto la disciplina a tutela del consumatore è unitaria e già la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati dal consumatore, prevedeva che “il consumatore deve godere della medesima protezione
Pagina 7 di 15 nell'ambito di un contratto orale e di un contratto scritto”, con la conseguenza che anche in mancanza di contratto scritto, il foro del consumatore (residenza o domicilio elettivo) è derogabile solo alle condizioni sopra indicate (cfr. cass. n. 1951/2018). L'eccezione di incompetenza per territorio del tribunale di Cosenza non può essere accolta nemmeno valorizzando il rilievo secondo essa avrebbe dovuto essere eseguita nel circondario del tribunale di Milano. E invero, per costante insegnamento della corte di cassazione, la formulazione dell'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 c.p.c., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 c.p.c. (e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19, primo comma, c.p.c.). L'incompletezza della formulazione dell'eccezione è controllabile, anche d'ufficio, dalla corte di cassazione in sede di regolamento di competenza (cfr., ex pluribus, cass. n. 12156/2021; negli stessi termini cfr. cass. n. 23328/2014), sicché il convenuto, al fine di sollevare un'eccezione di incompetenza territoriale ammissibile, deve indicare ed escludere tutti i fori concorrenti. Il ER si è limitato ad escludere la ricorrenza del foro in cui l'obbligazione avrebbe dovuto essere eseguita (individuato in Milano davanti alla cui corte d'appello doveva essere proposto il reclamo). Non ha invece escluso il foro generale delle persone fisiche di cui all'art. 18 e neanche quello di cui all'art. 20 prima parte c.p.c., in base al quale è competente il giudice del luogo in cui è l'obbligazione è sorta. La competenza territoriale va dunque definitivamente radicata in capo a questo tribunale, giacché l'eccezione carente di una contestazione della competenza del giudice adito in relazione a tutti i concorrenti criteri di collegamento previsti dagli articoli 18 e 20 c.p.c. è colpita da inammissibilità rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (cfr. cass. n. 6626/2005; cass. n. 269/2003; cass. n. 8590/2002), a prescindere dall'eventualità che il criterio non contestato possa in concreto individuare come competente lo stesso foro derivante da uno dei criteri invocati dal convenuto, posto che l'indagine sul verificarsi di tale situazione resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione della parte interessata (cfr. cass. n. 9435/1991).
3. Una volta accertata la competenza per territorio di questo tribunale, va rigettata la domanda proposta da nei confronti della società tra avvocati Parte_1
mancando in atti la prova del Parte_2 conferimento del mandato difensionale alla suddetta s.t.p. E invero, la procura alle liti posta a margine del ricorso ex art. 1, comma 51, della legge n. 62/2012, risulta conferita dall' agli avvocati Giuseppe ER e Pt_1
personalmente e non quali soci della Nessun Controparte_1 Pt_2 riferimento alla è contenuto né nella procura alle liti, Parte_2 né nell'epigrafe del ricorso.
Pagina 8 di 15 Deve perciò ritenersi che l'incarico sia stato conferito non alla ma ai singoli Pt_2 professionisti, avvocati Giuseppe ER e . Controparte_1
4. Va ulteriormente respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'avv. Giuseppe ER, sul presupposto che la firma per autentica della sottoscrizione dell' apposta in calce alla procura alle liti e quella Pt_1 apposta in calce allo stesso reclamo per cui è causa non sarebbero a lui riconducibili, tanto da averle disconosciute nella comparsa di risposta. Per consolidato insegnamento della corte di cassazione “Per la contestazione dell'autografia della sottoscrizione apposta dal difensore per autenticare una procura speciale rilasciata in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio è necessaria la querela di falso, attesa la natura dell'atto di autenticazione che, al pari dell'autenticazione della scrittura privata, mentre rileva, quanto all'effetto, come strumento di attribuzione al documento cui si riferisce della particolare efficacia probatoria prevista dal combinato disposto dell'art. 2702 c.c., e art. 2703 c.c., comma 1, è, quanto alla struttura, un atto pubblico risultante, in coerenza con la definizione dell'art. 2699 c.c., da un documento redatto da un pubblico ufficiale che, in quanto autorizzato a costituire la descritta certezza in ordine all'atto principale, deve per ciò stesso ritenersi necessariamente dotato di poteri idonei a presidiare di non minore certezza l'atto accessorio destinato a realizzare quel risultato, con la conseguenza che, al pari della pubblica fede concernente l'autenticità della sottoscrizione della procura, anche quella relativa alla provenienza della certificazione dal soggetto che se ne professa autore non può essere rimossa se non attraverso lo speciale procedimento di cui all'art. 221 c.p.c. e segg.” (cfr., ex multis, cass. n. 15170/2014). Nel caso di specie, l'avv. Giuseppe ER si è limitato a disconoscere le sottoscrizioni a lui riconducibili in calce alla procura alle liti a margine del reclamo proposto dall' avverso la sentenza n. 3870/2014 e in calce allo stesso Pt_1 reclamo, senza proporre querela di falso secondo le modalità stabilite dagli articoli 221 e seguenti c.p.c. Non può nemmeno trascurarsi di evidenziare che nessuna querela di falso risulta proposta dal ER, né in via principale, né in via incidentale nell'ambito del presente giudizio, successivamente alla declaratoria di inammissibilità di quella presentata dal suo difensore privo di procura speciale. In mancanza di querela di falso, la provenienza (anche) dall'avv. Giuseppe ER e non solo dall'avv. della certificazione di autenticazione Controparte_1 della sottoscrizione di di conferimento della procura a margine Parte_1 del reclamo avverso la sentenza n. 3870/2014 deve ritenersi assistita dalla fede pubblica per ciò che riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che risulta averla formata.
5. Passando alla trattazione nel merito, occorre premettere che il presente procedimento civile riguarda la responsabilità dell'avvocato nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale. Per costante insegnamento giurisprudenziale, il cliente che sostenga di aver subito un danno per l'inesatto adempimento (o per l'inadempimento) del
Pagina 9 di 15 mandato professionale conferito al proprio legale ha l'onere di provare la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno lamentato ed il nesso causale tra condotta inadempiente e danno di cui chiede il ristoro (cfr., ex pluribus, cass. n. 9238/2007). Quanto al primo elemento, è da rilevare che la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata (cfr., ex multis, cass. n. 18612/2013; cass. n. 16846/2005; cass. n. 6967/2006). Pertanto, la valutazione in ordine all'adempimento o meno da parte dell'avvocato dell'obbligazione conseguente all'incarico professionale conferitogli non attiene al mero accertamento del mancato raggiungimento del risultato utile da parte del cliente, ma involge una indagine volta a verificare l'eventuale violazione dei doveri connessi allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza. Al riguardo, si osserva come l'attività dell'avvocato si sostanzia, per lo più, in scelte discrezionali, in opzioni di strategia difensiva, in diverse articolazioni di tesi ricostruttive. È pertanto da escludere, in linea di principio, che un giudizio di responsabilità possa fondarsi sull'accertamento di una erronea valutazione, da parte dell'avvocato, dell'aspetto strettamente giuridico della controversia a lui affidata: il fatto di aver impostato la causa in un modo piuttosto che in un altro, il fatto di aver preferito una tesi piuttosto che un'altra, non possono di per sé costituire fonte di responsabilità dell'avvocato a titolo di colpa. A ciò si aggiunga l'estrema aleatorietà tipica del processo, costituito sostanzialmente da un insieme di elementi assolutamente imprevedibili (posizione assunta dalla controparte, convinzioni personali del giudice, ecc.). Per tali ragioni la quasi totalità delle ipotesi integranti forme di negligenza professionale dell'avvocato non riguardano le valutazioni giuridiche formulate sul merito della controversia o sul suo esito, bensì errori procedurali che abbiano precluso al giudice la possibilità di prendere cognizione della causa o delle difese dell'avvocato. Peraltro, anche quando si rinvenga una ipotesi di colpa professionale in capo all'avvocato, ciò non significa che in via automatica scatti in capo allo stesso un giudizio di responsabilità. Conformemente ai principi generali, la condanna al risarcimento del danno non può fondarsi sull'accertamento della sola negligenza del difensore, ma richiede la dimostrazione del danno patito dal cliente e del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento colposo del professionista. Nei giudizi di responsabilità dell'avvocato è necessario pertanto accertare se sia riscontrabile un rapporto eziologico tale da poter dire che il danno lamentato dal cliente sia conseguenza dell'omissione del difensore.
Pagina 10 di 15 Tale nesso non può essere di per sé ravvisato nell'esito negativo del giudizio giacché, come visto, per costante giurisprudenza, l'obbligazione dell'avvocato è di mezzi e non di risultato (egli assume l'obbligo di prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non già di conseguirlo). Tuttavia, è inevitabile che l'affermazione della responsabilità del professionista forense implichi un'indagine sul fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata: il cliente, infatti, ha diritto al risarcimento soltanto qualora risulti che l'azione giudiziaria, compromessa dall'errore professionale, sarebbe risultata fondata, non potendo lo stesso avvantaggiarsi dell'errore dell'avvocato per trarre un utile che diversamente non avrebbe conseguito. È dunque necessario valutare, attraverso un giudizio ipotetico, quale sarebbe stato l'esito del giudizio senza il verificarsi dell'omissione colpevole del difensore. Al riguardo, la giurisprudenza richiede “l'indagine - positivamente svolta - sul sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione” (cfr. cass. n. 4044/1994; negli stessi termini cass. n. 5264/1996; cass. n. 16846/2005) o, comunque, la dimostrazione che, in caso di mancata omissione del legale, la vittoria in giudizio si sarebbe avuta con ragionevole certezza (cfr. cass. n. 2836/2002; cass. n. 722/1999). Tali criteri, nella loro maggiore o minore rigidità, richiamano una valutazione condotta alla stregua dell'id quod plerumque accidit fondata sulla effettuazione di un giudizio ipotetico o prognostico: è quindi necessario che il giudice giunga alla conclusione che, con "certezza morale" o almeno con alto grado di probabilità, la diversa attività del legale avrebbe fatto venir meno il danno al cliente.
6. Ciò posto, nel caso di specie può ritenersi documentalmente provato l'errore professionale commesso dagli avvocati Giuseppe ER e Controparte_1 per non avere tempestivamente depositato il reclamo avverso la sentenza n. 3870 del 19/12/2014 nel termine di trenta giorni di cui all'art. 1, comma 58, della legge n. 92/2012, vigente al momento dei fatti. Diversamente da quanto stabilito dal sopra citato articolo, il reclamo è stato infatti proposto con atto depositato presso la corte d'appello di Milano in data 14/5/2015 e dunque a distanza di quasi cinque mesi dalla sentenza n. 3870 del tribunale di Milano depositata in cancelleria in data 19/12/2014. Non coglie nel segno il rilievo secondo cui nel caso di specie avrebbe dovuto applicarsi il più lungo termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 1, comma 61, della legge n. 92/2012. A quel termine infatti può farsi riferimento solo “in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza”. E però nel caso di specie, gli avvocati ER e non hanno nemmeno CP_1 allegato, prima ancora che provato, di non aver ricevuto la comunicazione (a cura
Pagina 11 di 15 della cancelleria) o la notificazione (a cura del difensore della controparte) della sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Milano n. 3870 del 19/12/2024. D'altra parte, nella stessa sentenza n. 754/2015 con cui la corte d'appello di Milano, sezione lavoro, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso la sentenza n. 3870, si legge che “l' per come confermato all'odierna udienza, ha Pt_1 ricevuto in data 27 dicembre 2014 la comunicazione integrale della sentenza, nelle forme di cui all'art. 136, II comma c.p.c. novellato, presso il difensore domiciliatario”. Va, tuttavia, rimarcato che, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza della corte di cassazione richiamata nel punto 5, l'esistenza della condotta omissiva da parte dei due avvocati, non basta ai fini dell'insorgere della loro responsabilità professionale, per la cui integrazione occorre che dalla omissione sia causalmente derivato un danno risarcibile in capo al cliente. Tanto chiarito, è pacifico che, con particolare riguardo alla fattispecie della responsabilità per condotta omissiva, il giudice è tenuto ad accertare se l'attività mancata, ove fosse stata svolta dal difensore, avrebbe evitato l'evento dannoso o assicurato un vantaggio al cliente. Per affermare la sussistenza della responsabilità professionale dei convenuti è necessario, dunque, accertare, con un giudizio prognostico basato sulla regola della preponderanza o del “più probabile che non”, se, a fronte del corretto comportamento da parte dei due avvocati, l'odierno attore, alla stregua dei criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. In ogni caso, la prova del danno e della sua riconducibilità all'omessa condotta, grava sul cliente asseritamente danneggiato (cfr. cass. n. 25895/2016). Nel caso in esame, deve innanzitutto rilevarsi, che l'attore non ha in alcun modo assolto all'onere della prova su di lui incombente non avendo né provato, né prima ancora allegato, il nesso causale tra la condotta negligente degli avvocati ER e e il danno asseritamente patito: in altre parole, non ha CP_1 spiegato in quale modo il corretto comportamento da parte dei legali avrebbe potuto evitargli i danni asseritamente lamentati, ma si è limitato a dedurre che il le ragioni del reclamo “erano consistenti, per come agevolmente può ricavarsi dallo strumento difensivo dell'appellante, ivi in calce oltre che in allegati, idoneo, in termini probabilistici, a sostenere le ragioni del gravame” (v. pag. 39 dell'atto di citazione), con delle argomentazioni che, benché evidentemente sviluppate dagli stessi avvocati ER e nell'atto di impugnazione tardivamente depositato, risultano CP_1 essere state già ampiamente affrontate e risolte in modo analitico e dunque convincente dalla sentenza di primo grado. Infatti, le censure mosse alla sentenza di primo grado contenute nell'atto di reclamo, ripetute dalla difesa dell'attore nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, posso essere così sintetizzate:
- erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto mancante l'espressa indicazione nelle conclusioni della tutela invocata al fine di ottenere il soddisfacimento dei diritti del lavoratore;
- erroneità della sentenza per avere il tribunale mal ricostruito la dinamica dei fatti, affermando, sulla base di meri indizi ed illazioni, la sussistenza di un indebito
Pagina 12 di 15 rapporto tra l' e lo finalizzato alla produzione di vantaggi Pt_1 CP_11 economici illeciti in favore dell' e a discapito di benché Pt_1 Controparte_9
l' non sia mai stato sottoposto a procedimento penale per l'accertamento Pt_1 di eventuali responsabilità;
- erroneità della sentenza per avere il tribunale valutato come tempestiva la contestazione disciplinare, benché intervenuta in data 3/5/2013, a distanza di oltre sei mesi dalla sospensione cautelare disposta in data 24/10/2012. Orbene, consta che la sentenza n. 3870 del 19/12/2014 del giudice del lavoro del tribunale di Milano, oltre ad essere giuridicamente corretta, precisa e ben motivata, abbia affrontato uno per uno tutti i motivi di gravame sollevati dall'odierno attore, con la conseguenza che il reclamo, anche se fosse stato tempestivamente depositato, avrebbe avuto una bassissima, quasi nulla, probabilità di accoglimento. Con riguardo alla prima doglianza, il giudice del lavoro ha affermato che “le conclusioni del ricorso in opposizione sono le medesime del ricorso introduttivo della fase sommaria: parte ricorrente non ha quindi emendato le stesse rispetto a quanto già condivisibilmente considerato dal Giudice estensore dell'ordinanza impugnata. Anche nella presente sede parte ricorrente non deduceva infatti nella parte in diritto, né specificava nelle conclusioni di quale tutela invocasse l'applicazione, alla luce delle diverse fattispecie che compongono l'attuale versione dell'art. 18 S.L.”. L'osservazione è corretta, in quanto le conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 1, comma 51, della legge n. 92/2012 sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle rassegnate nella domanda avanzata ai sensi dell'art. 1, comma 48, della medesima legge. In entrambi i casi non risulta individuato con precisione il vizio che, nella prospettazione del ricorrente, rendeva illegittimo il licenziamento, né specificata la tutela conseguentemente invocata, alla luce delle numerose fattispecie che compongono il testo dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. D'altra parte, pur volendo superare questo rilievo, come in effetti ha fatto il tribunale di Milano che ha esaminato nel merito l'opposizione del ricorrente, la corte d'appello di Milano avrebbe con ogni probabilità confermato le ulteriori statuizioni della sentenza n. 3870 del 19/12/2014. Infatti, quanto alla dedotta erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe malamente ricostruito i fatti addebitati all' , il giudice del lavoro del Pt_1 tribunale di Milano ha correttamente osservato che l'esposizione dei fatti, per come operata dal giudice della fase sommaria, non ha formato oggetto di contestazione in sede di opposizione. Tanto consente di escludere che la corte d'appello, qualora tempestivamente adita, avrebbe potuto riformare la decisione, visto che il giudizio di addebitabilità dei fatti contestati all' , lungi dall'essere Pt_1 stato fondato su mere illazioni, è stato emesso all'esito delle indagini compiute da una commissione di inchiesta nominata ad hoc da a seguito della Controparte_9 pubblicazione sul numero 7 di luglio 2012 del periodico “Osservatore Ferroviario” dell'articolo intitolato “Tangenti e regali a dipendenti di RF e IT Cargo della Lombardia dal 2003 al 2009”, che descriveva i comportamenti illeciti perpetrati nei confronti dell'imprenditore – titolare Controparte_11
Pagina 13 di 15 dell'impresa Cremig Impianti s.r.l. – ad opera di dipendenti delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato. La commissione di inchiesta, alla luce delle dichiarazioni rese dallo e della documentazione individuata a CP_11 riscontro, ha accertato l'affidamento diretto dei lavori a Cremig Impianti s.r.l. nei cui confronti, per il mancato pagamento di prestazioni effettuate a seguito degli ordini di acquisto, venivano stipulati contratti in sanatoria per rilevanti importi;
la commissione di inchiesta ha altresì riscontrato il ruolo rilevante ricoperto dall' negli affidamenti diretti a Cremig Impianti s.r.l. per avere egli gestito Pt_1
l'attività negoziale pur essendo questa estranea al suo incarico, facendo perciò emergere la violazione da parte del dipendente delle norme interne sulla attività negoziale e lo svolgimento di attività negoziale in conflitto di interesse e senza la relativa autorizzazione. Il fatto che l' non abbia subito un processo penale per i fatti a lui Pt_1 contestati non è rilevante ai fini che interessano. È noto, infatti, che nell'ambito del rapporto di lavoro privato ed in particolare del CCNL applicato, non v'è alcuna norma che vincoli la decisione del datore di lavoro all'accertamento penale definitivo dei fatti contestati;
d'altra parte, nemmeno un finale giudizio di assoluzione potrebbe escludere la rilevanza disciplinare della condotta del dipendente (cfr. cass. n. 13575/2011). Non può nemmeno trascurarsi di evidenziare che nel giudizio di opposizione l' non ha offerto elementi istruttori che avrebbero potuto diversamente Pt_1 condizionare il tribunale e, successivamente, la corte d'appello, giacché dalla sentenza n. 3870 del 19/12/2014 risulta che nessuno dei testi indicati dall'opponente è stato sentito e la richiesta di assunzione di prova per testi non è stata reiterata nel reclamo proposto avverso di essa. Infine, quanto alla dedotta erroneità della sentenza nella parte in cui ha valutato tempestiva la contestazione disciplinare, è sufficiente osservare che, secondo il consolidato orientamento della corte di cassazione, il requisito dell'immediatezza o tempestività della contestazione è posto a tutela del lavoratore per consentirgli un'adeguata difesa;
conseguentemente, il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore. Ciò in quanto il datore di lavoro deve potersi prendere il tempo necessario per ponderare e valutare responsabilmente i fatti, anche nell'interesse del prestatore di lavoro stesso (cfr. cass., sez. lav., n. 3904/2020). Nel caso di specie, alla luce della complessità degli accertamenti effettuati per il tramite di una commissione di inchiesta, il diritto alla difesa del lavoratore non risulta essere stato pregiudicato, avendo il datore di lavoro formulato le proprie contestazioni in un lasso di tempo congruo. Alla luce di quanto precede, è palese che la sentenza n. 3870 del 19/12/2014 del giudice del lavoro del tribunale di Milano, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno attore, ha esaminato approfonditamente le dinamiche dei fatti contestati e deve, dunque, ritenersi giuridicamente corretta e ben motivata.
Pagina 14 di 15 Fermo, dunque, il non corretto adempimento dell'incarico professionale da parte degli avvocati ER e , il tribunale ritiene che la rivalutazione in sede CP_1 di reclamo delle ragioni dell' non avrebbe portato, con elevato margine di Pt_1 probabilità, ad un loro accoglimento, stante la assoluta compiutezza della sentenza sfavorevole emessa dal tribunale di Milano. In conclusione, la domanda attorea va rigettata non ravvisando il tribunale la sussistenza del nesso di causalità fra le omissioni imputabili ai difensori e i danni lamentati dal cliente.
7. Il rigetto della domanda di parte attrice esime il giudicante dall'esame della domanda di manleva formulata dalla Società tra Avvocati
[...]
e dall'avv. Giuseppe ER nei confronti di Parte_2 [...]
Controparte_2
8. L'errore professionale in cui sono incorsi gli avvocati ER e CP_1 nello svolgimento dell'attività difensiva, pur non essendo dotato di efficacia causale rispetto ai danni lamentati, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. La compensazione delle spese di lite nei rapporti fra l'attore e la Società tra Avvocati è a sua Parte_2 volta giustificata dal fatto che il rilievo della assenza del mandato professionale, che ha condotto al rigetto della domanda, è stato operato d'ufficio.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti di Società tra Avvocati e dichiara, per Parte_2
l'effetto, assorbita la domanda di manleva svolta da quest'ultima nei confronti di Controparte_2
- rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti dell'avv. Giuseppe ER e dichiara, per l'effetto, assorbita la domanda di manleva svolta da quest'ultimo nei confronti di Controparte_2
- rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti dell'avv. CP_1
;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti del presente giudizio.
Cosenza, 28 giugno 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
Pagina 15 di 15
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4955/2022 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Pietro Paolo Bruno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza, alla via RI Mari, n. 16; -ATTORE- E SOCIETÀ TRA Parte_2
(c.f./p.i.: , in persona del rappresentante legale p.t.,
[...] P.IVA_1 dott. nominato liquidatore giudiziale con provvedimento del Parte_3 tribunale di Cosenza n. 1989/2017 R.G.V.G., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe ER ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via Campagna, n. 48; -CONVENUTA- E Avv. FIERTLER Giuseppe (c.f.: , rappresentato e CodiceFiscale_2 difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonella Denise Groccia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Campagna, n. 48; -CONVENUTO- E Avv. (c.f.: ), rappresentato Controparte_1 CodiceFiscale_3
e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco Lista ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Milelli, n.19; -TERZO CHIAMATO- e nei confronti di in persona del suo procuratore ad Controparte_2 negotia dott. , rappresentata e difesa, unitamente e Controparte_3 disgiuntamente, dagli avv.ti IA NT e RI RN, in virtù di procura allegata comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, al Corso Mazzini, 52. -TERZA CHIAMATA-
Oggetto: responsabilità professionale dell'avvocato.
Conclusioni delle parti Per l'attore: (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione): “accertata e dichiarata la grave imperizia dell'avv. Giuseppe ER nonché della Società tra Avvocati e/o in ogni caso il mancato adempimento dell'attività professionale Parte_2 svolta in nome e per conto del signor per effetto del quale il gravame proposto Parte_1 nella causa recante N. r.g. 544/2015, promosso innanzi alla Corte d'appello di Milano, Sezione Lavoro, avverso la sentenza N 3870/14 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, è stato dichiarato inammissibile;
- accertato che una corretta attività dello stesso avvocato avrebbe potuto determinare un esito diverso della causa d'appello recante N. r.g. 544/2015; - accertato e dichiarato quale conseguenza della predetta imperizia e del mancato corretto adempimento dell'attività professionale svolta dai professionisti e Società tra Avvocati Controparte_4 in nome e per conto del signor la perdita di Parte_2 Parte_1 chance nel citato procedimento d'appello; - condannare l'avv. Giuseppe ER e Società tra Avvocati a risarcire al signor l'importo di euro Parte_2 Parte_1
26.000,00 o quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
e per l'effetto dichiarare non dovuti i compensi oggetto di parcella del 28 gennaio 2016. In ogni caso con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, iva e cap”. Per la convenuta Controparte_5
(conclusioni rassegnate nelle note scritte del 28/11/2024): “In
[...] via principale, nel merito, rigettare in toto le domande dell'attore perché Parte_1 infondate in fatto e diritto;
- in subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree accertare e dichiarare che il terzo chiamato Controparte_6 con sede alla via Stalingrado 45 - 40128 - Bologna p. I.V.A. ;
[...] P.IVA_2 pec: è tenuta in virtù del contratto di assicurazione per Email_1 rischi professionali stipulato, a mantenere indenne La Società tra avvocati ER e
[...] ovvero i soci ER Giuseppe e indenni da ogni esito Parte_2 Controparte_1 pregiudizievole derivante dalla lite;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre il rimborso forfettario ed accessori come per legge”. Per il convenuto avv. Giuseppe ER(conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta): “1) In via preliminare, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa, e quindi ad integrare il contraddittorio nei confronti di Avv. nato a [...] lo [...], con studio alla Via Controparte_1
Luigi De Franco 19, sc. B – 87100 Cosenza, C.F. pec: C.F._4 nonché via Stalingrado 45 - 40128 - Email_2 Controparte_2
Bologna (BO), p.i pec: e di conseguenza P.IVA_2 Email_1 chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163- bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2) in via pregiudiziale, per le ragioni esposte, - dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano quale foro competente per essere quello di residenza del consumatore – cliente Sig. e luogo in cui Pt_1 la prestazione è stata svolta per cui lì doveva essere incardinato;
- disconoscere l'autenticità della firma apposta in nome dell'Avv. Giuseppe ER sulla procura alle liti poiché a lui non appartenente con conseguente non riferibilità del documento a quest'ultimo; - accertare e dichiarare l'assenza di alcun mandato da parte del Sig. nei confronti dell'Avv. Giuseppe Pt_1
ER; - accertare e dichiarare che l'Avv. socio della Società tra Controparte_1
Avvocati è il legale al il Sig. ha conferito mandato e Parte_2 Pt_1 rilasciata procura;
- accertare e dichiarare, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, che l'Avv. è tenuto a mantenere indenne l'Avv. Giuseppe ER Controparte_1 dalle azioni da lui poste in essere e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a manlevarlo da ogni
Pagina 2 di 15 possibile conseguenza negativa della lite per le ragioni anzidette;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto Avv. Giuseppe ER con conseguente estromissione dal presente giudizio;
- accertare e dichiarare la carenza di relativa titolarità passiva del diritto azionato con il presente giudizio nei confronti dell'Avv. Giuseppe ER poiché difetta il presupposto per ottenere una pronuncia di merito stante l'estraneità dello stesso alla vicenda narrata dal Sig. - il convenuto, nonostante l'infondatezza della domanda, intende Pt_1 comunque chiamare in causa, la con la quale la Società tra Controparte_7
Avvocati aveva stipulato la polizza a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile, stante che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la medesima Società deve tenere indenne il convenuto da ogni esito pregiudizievole della lite. Nel merito rigettare la domanda attrice poiché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare i terzi chiamati in causa Avv. e Controparte_1 tenuti a tenere indenne l'Avv. Giuseppe ER e per l'effetto condannare Controparte_8 questi ultimi alle conseguenze negative della lite. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”. Per il terzo chiamato avv. (conclusioni rassegnate Controparte_1 nelle note scritte depositate in data 29/11/2024): “1) - Nel merito - rigettare la domanda attrice poiché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
2) - nel merito - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare tenuti a tenere indenne l'Avv. e per l'effetto Controparte_8 Controparte_1 condannare quest' ultima alle conseguenze negative della lite;
3) - in via gradata e salvo gravame
- per mero tuziorismo difensivo nell'inverosimile ipotesi in cui qualsivoglia somma dovesse essere riconosciuta all'attore, ridotta al minimo per quanto di verità e giustizia, che la stessa venga compensata con le somme dovute a questo convenuto ed oggetto di parcelle del 28 gennaio 2016. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”. Per la terza chiamata (conclusioni Controparte_2 rassegnate note di trattazione scritta del 19/11/2024): “- Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea per i motivi tutti di cui agli atti difensivi e, per l'effetto, rigettarla integralmente anche perché non provata con ogni conseguenza in ordine alla esperita domanda di manleva;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda risarcitoria avversaria, limitare in ogni caso il quantum debeatur alla minor somma che risulterà di giustizia;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda risarcitoria avversaria, nonché di accertamento della responsabilità in capo ai convenuti e\o ad uno di essi, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa in ordine all'eventuale pregiudizio relativo alla non debenza anche parziale delle loro competenze professionali, limitando la eventuale condanna della terza chiamata entro il massimale di polizza, previa determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto per le sole perdite patrimoniali e per i soli danni patrimoniali subiti dall'attore e direttamente ed esclusivamente imputabili ai convenuti assicurati previa, infine, decurtazione
Pagina 3 di 15 della franchigia di polizza pari a Euro 1.000,00. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa, oltre accessori come per legge”.
Fatto e diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha premesso di Parte_1 CP_ avere lavorato dal mese di giugno 1984 alle dipendenze di (già Controparte_9 poi a seguito dello scorporo di Divisione Cargo) nell'ambito dello staff CP_9 tecnico – amministrativo della Divisione Cargo e di essere stato sospeso dal servizio per ragioni disciplinari in data 24/10/2012, in quanto, a seguito di alcuni accertamenti svolti da una commissione d'inchiesta interna nominata dal gruppo
, sono stati ravvisati illeciti comportamenti da parte di alcuni dipendenti CP_9 della società nei confronti dell'imprenditore , titolare di Controparte_11
Cremig Impianti s.r.l., fornitrice di materiali e servizi di che Controparte_9 veniva costretto ad effettuare lavori privati e ad elargire dazioni in denaro in Co favore di alcuni lavoratori del gruppo tra cui il ricorrente, al fine di potersi aggiudicare le commesse ed i correlati pagamenti, nel periodo ricompreso tra il 2005 e il 2011. In particolare, all' è stato contestato di aver contattato lo nel Pt_1 CP_11
2006 per lo svolgimento di lavori presso la propria abitazione senza remunerarli, per aver beneficiato di prestiti di somme di denaro senza restituirli, per aver svolto tra il 2006 e il 2011 il ruolo di dominus dell'attività negoziale tra e CP_9
Cremig Impianti senza che ciò rientrasse tra le proprie mansioni e per aver favorito appalti in favore della società disponendo affidamenti diretti dopo la scadenza del primo contratto, anche per attività estranee all'oggetto sociale della ditta, in spregio alle regole concorrenziali e senza autorizzazione alcuna da parte di Per tali ragioni, in data 22/5/2013, ne ha Controparte_9 Controparte_9 disposto il licenziamento per giusta causa e con effetto retroattivo a far data dalla sospensione cautelare. Ha dedotto l'attore di avere impugnato il licenziamento dapprima con raccomandata del 7/6/2013, continuando, nel frattempo, a prestare la propria attività lavorativa e di essersi rivolto, in data 29/11/2013, alla sezione lavoro del tribunale di Milano per sentire dichiarare l'illegittimità, la nullità e l'inefficacia del licenziamento in quanto in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva di riferimento e, dunque, inidoneo ad estinguere il rapporto di lavoro, chiedendo, per l'effetto, la reintegrazione nelle medesime mansioni e qualifiche ricoperte al momento del licenziamento, ovvero, la corresponsione di un'indennità pari a quindici mensilità, oltre al risarcimento del danno;
in subordine, ha chiesto la condanna alla riassunzione o al risarcimento del danno nella misura massima di sei mensilità, con il versamento, in ogni caso, dei contributi previdenziali e assistenziali maturati. Ha riferito che, all'esito della fase sommaria del giudizio iscritto al n. 15748/2013 RGL (c.d. rito Fornero, successivamente abrogato dal d.lgs. 149/2022) il tribunale, in data 28/3/2014, ha rigettato il ricorso ritenendo il licenziamento legittimo e che, avverso la predetta ordinanza, in data 30/4/2014, ha proposto opposizione ex art. 1, comma 51, della
Pagina 4 di 15 legge n. 92/2012 (iscritta al n. 5104/2014 RG) insistendo per l'accoglimento delle richieste per come articolate nella fase sommaria. Con sentenza n. 3870 del 19/12/2014, il tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione confermando integralmente la precedente ordinanza del 28/3/2014, sul presupposto che le censure formulate altro non erano che riproposizioni delle medesime questioni già oggetto di vaglio in sede sommaria e senza accogliere le doglianze del ricorrente in ordine alla mancata disponibilità della documentazione che aveva portato alla contestazione disciplinare. Ha sostenuto di aver spiegato reclamo avverso la sentenza n. 3870/2014, in data 14/5/2015, dichiarato però inammissibile dalla corte d'appello di Milano con provvedimento del 4/8/2015, in quanto proposto tardivamente, ovvero, oltre il trentesimo giorno previsto a pena di decadenza dall'art. 1, comma 58, della legge n. 92/2012, corrispondente al termine di cui all'art. 325 c.p.c. Per tali ragioni, l' , ravvisando profili di responsabilità dell'avvocato Pt_1 nell'espletamento del proprio mandato per non aver proposto tempestivamente l'impugnazione della sentenza, con conseguente perdita definitiva del diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro e/o ad essere risarcito, ha convenuto in giudizio l'avv. Giuseppe ER a cui aveva conferito procura alle liti, nonché la per sentire accertare la grave Controparte_5 inadempienza dell'avvocato nell'espletamento del proprio mandato professionale, la sussistenza del nesso di causalità tra l'omessa diligenza del professionista e il danno subito, con conseguente perdita di chance del ricorrente a vedersi riconosciuto un esito positivo del giudizio e la possibilità di transigere la vicenda. Ha dedotto, sul punto, l'errato convincimento del tribunale sull'omessa indicazione della tutela richiesta, l'erronea ricostruzione dei fatti posti alla base del licenziamento e la violazione del principio dell'immediatezza della contestazione da parte del datore di lavoro;
per l'effetto, ha chiesto la condanna al pagamento della somma di € 26.000,00 a titolo di risarcimento del danno, di cui € 13.348,00 quale risarcimento rapportato alla domanda subordinata avanzata nelle conclusioni dell'atto di appello ed € 12.652,00 per perdita di chance, oltre interessi dal giorno del licenziamento, nonché la non dovutezza dei compensi oggetto di parcella del 28/1/2016. Con comparsa di risposta depositata in data 2/5/2023 si è costituito l'avv. Giuseppe ER per contestare le avverse difese, eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore di quello di Milano, quale foro di residenza del consumatore ) e quello in cui la Parte_1 prestazione è stata svolta;
ha chiesto l'autorizzazione ad estendere il contraddittorio ex art. 269 c.p.c. nei confronti dell'avv. , Controparte_1 socio al 49% della Società tra Avvocati , al fine di essere Parte_2 manlevato da ogni responsabilità per essere stato quest'ultimo l'unico professionista ad aver intrattenuto rapporti con il ricorrente, curando di fatto la gestione del mandato, con conseguente dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del convenuto e conseguente sua estromissione dal giudizio. Ha pure disconosciuto l'autenticità della firma apposta sulla procura alle liti posta a
Pagina 5 di 15 margine del ricorso di impugnazione del licenziamento, poiché a lui non appartenente, in quanto semplice domiciliatario. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per non avere l'attore fornito la prova del danno sofferto, adducendo che il termine per la proposizione dell'impugnazione era stato comunque rispettato in quanto la sentenza era stata depositata il 19/12/2014 e l'appello il 14/5/2015 nel corso del cd. termine lungo che andava a scadere il 19/6/2015. Ha dedotto, inoltre, che infondata doveva ritenersi la richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance in quanto era stata già formulata una proposta transattiva dal primo difensore dell' , avv. Stefania Plastina, Pt_1 rigettata da prima della conclusione della fase cautelare, Controparte_9 apparendo, dunque, ragionevole supporre l'assenza di margini per transigere la controversia in sede di reclamo soprattutto dopo l'emissione di due provvedimenti confermativi della legittimità del licenziamento. Ha infine richiesto e ottenuto di essere autorizzato a chiamare in causa anche
[...] con la quale la Società tra Avvocati aveva stipulato la polizza a Controparte_2 copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile. Con comparsa di risposta depositata in data 2/5/2023 si è costituita in giudizio anche la società tra Avvocati ER Controparte_12 chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la per essere da questa manlevata in caso di Controparte_2 accoglimento della domanda attorea;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda poiché infondata, sia con riguardo al profilo del mancato rispetto del termine di impugnazione che della risarcibilità del danno. Autorizzata la chiamata in giudizio dei terzi chiamati, con comparsa depositata in data 31/10/2023 si è costituito l'avv. , associandosi Controparte_1 integralmente alle conclusioni rassegnate dalla convenuta
[...]
, di cui ha chiesto l'accoglimento. Controparte_13
Con comparsa depositata in data 3/11/2023 si è costituita anche
[...] che ha eccepito l'infondatezza della domanda, ritenendo la Controparte_2 sentenza di primo grado corretta e non passibile di emendamenti, stante la sussistenza del conflitto di interessi tra l'attività libero professionale esercitata senza autorizzazione dall' per la Cremig e la sua qualifica di dipendente Pt_1 presso nel periodo in cui quest'ultima era affidataria di appalti di Controparte_9
Ha eccepito, altresì, l'inoperatività della garanzia assicurativa in Controparte_9 ordine all'eventuale pregiudizio relativo alla non debenza anche parziale delle competenze professionali dei convenuti, limitando l'eventuale condanna della terza chiamata entro il massimale di polizza, previa decurtazione della franchigia pari a € 1.000,00 e determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto per i soli danni patrimoniali subiti dall'attore e direttamente imputabili ai convenuti assicurati. Con ordinanza del 6/2/2024 il tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della querela di falso proposta nell'interesse dell'avv. Giuseppe ER, mancando in atti la procura speciale e non contenendo, quella conferita e allegata alla comparsa di risposta, il potere del difensore di proporre querela di falso in via incidentale.
Pagina 6 di 15 Con lo stesso provvedimento ha riservato al merito la decisione in ordine all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal convenuto avv. Giuseppe ER e dal terzo chiamato avv. e ha concesso i Controparte_1 termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. Successivamente, con ordinanza del 21/6/2024 la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6/12/2024, sostituita, con decreto dell'11/11/2024 pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e ritualmente comunicato ai difensori delle parti, dallo scambio di note scritte e con ordinanza del 9/12/2024 è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal convenuto avv. Giuseppe ER e dal terzo chiamato avv.
sul presupposto che, dovendosi qualificare l' come Controparte_1 Pt_1 consumatore nel rapporto col professionista avvocato, il presente procedimento avrebbe dovuto essere instaurato davanti al tribunale di Milano, nel cui circondario egli risiede, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206/2005, secondo cui “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”. L'eccezione è infondata e in quanto tale deve essere rigettata. E invero, per costante insegnamento della corte di cassazione, il foro del consumatore “è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi” (cfr., ex multis, cass. n. 12541/2022). La corte di cassazione ha pure precisato che la nullità “non è rilevante se l'iniziativa dell'azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo e, quindi, tale nullità non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né d'ufficio dal giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a detto foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d'ufficio dal giudice nel caso in cui non lo sia” (cfr. cass. n. 12541/2022; cass. n. 12981/2020; cass. n. 5933/2012). Va ulteriormente segnalato che il principio di diritto appena menzionato trova applicazione anche nei casi - come quello in questione - in cui manca un contratto scritto e dunque una clausola derogatoria del foro del consumatore. Ciò in quanto la disciplina a tutela del consumatore è unitaria e già la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati dal consumatore, prevedeva che “il consumatore deve godere della medesima protezione
Pagina 7 di 15 nell'ambito di un contratto orale e di un contratto scritto”, con la conseguenza che anche in mancanza di contratto scritto, il foro del consumatore (residenza o domicilio elettivo) è derogabile solo alle condizioni sopra indicate (cfr. cass. n. 1951/2018). L'eccezione di incompetenza per territorio del tribunale di Cosenza non può essere accolta nemmeno valorizzando il rilievo secondo essa avrebbe dovuto essere eseguita nel circondario del tribunale di Milano. E invero, per costante insegnamento della corte di cassazione, la formulazione dell'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 c.p.c., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 c.p.c. (e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19, primo comma, c.p.c.). L'incompletezza della formulazione dell'eccezione è controllabile, anche d'ufficio, dalla corte di cassazione in sede di regolamento di competenza (cfr., ex pluribus, cass. n. 12156/2021; negli stessi termini cfr. cass. n. 23328/2014), sicché il convenuto, al fine di sollevare un'eccezione di incompetenza territoriale ammissibile, deve indicare ed escludere tutti i fori concorrenti. Il ER si è limitato ad escludere la ricorrenza del foro in cui l'obbligazione avrebbe dovuto essere eseguita (individuato in Milano davanti alla cui corte d'appello doveva essere proposto il reclamo). Non ha invece escluso il foro generale delle persone fisiche di cui all'art. 18 e neanche quello di cui all'art. 20 prima parte c.p.c., in base al quale è competente il giudice del luogo in cui è l'obbligazione è sorta. La competenza territoriale va dunque definitivamente radicata in capo a questo tribunale, giacché l'eccezione carente di una contestazione della competenza del giudice adito in relazione a tutti i concorrenti criteri di collegamento previsti dagli articoli 18 e 20 c.p.c. è colpita da inammissibilità rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (cfr. cass. n. 6626/2005; cass. n. 269/2003; cass. n. 8590/2002), a prescindere dall'eventualità che il criterio non contestato possa in concreto individuare come competente lo stesso foro derivante da uno dei criteri invocati dal convenuto, posto che l'indagine sul verificarsi di tale situazione resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione della parte interessata (cfr. cass. n. 9435/1991).
3. Una volta accertata la competenza per territorio di questo tribunale, va rigettata la domanda proposta da nei confronti della società tra avvocati Parte_1
mancando in atti la prova del Parte_2 conferimento del mandato difensionale alla suddetta s.t.p. E invero, la procura alle liti posta a margine del ricorso ex art. 1, comma 51, della legge n. 62/2012, risulta conferita dall' agli avvocati Giuseppe ER e Pt_1
personalmente e non quali soci della Nessun Controparte_1 Pt_2 riferimento alla è contenuto né nella procura alle liti, Parte_2 né nell'epigrafe del ricorso.
Pagina 8 di 15 Deve perciò ritenersi che l'incarico sia stato conferito non alla ma ai singoli Pt_2 professionisti, avvocati Giuseppe ER e . Controparte_1
4. Va ulteriormente respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'avv. Giuseppe ER, sul presupposto che la firma per autentica della sottoscrizione dell' apposta in calce alla procura alle liti e quella Pt_1 apposta in calce allo stesso reclamo per cui è causa non sarebbero a lui riconducibili, tanto da averle disconosciute nella comparsa di risposta. Per consolidato insegnamento della corte di cassazione “Per la contestazione dell'autografia della sottoscrizione apposta dal difensore per autenticare una procura speciale rilasciata in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio è necessaria la querela di falso, attesa la natura dell'atto di autenticazione che, al pari dell'autenticazione della scrittura privata, mentre rileva, quanto all'effetto, come strumento di attribuzione al documento cui si riferisce della particolare efficacia probatoria prevista dal combinato disposto dell'art. 2702 c.c., e art. 2703 c.c., comma 1, è, quanto alla struttura, un atto pubblico risultante, in coerenza con la definizione dell'art. 2699 c.c., da un documento redatto da un pubblico ufficiale che, in quanto autorizzato a costituire la descritta certezza in ordine all'atto principale, deve per ciò stesso ritenersi necessariamente dotato di poteri idonei a presidiare di non minore certezza l'atto accessorio destinato a realizzare quel risultato, con la conseguenza che, al pari della pubblica fede concernente l'autenticità della sottoscrizione della procura, anche quella relativa alla provenienza della certificazione dal soggetto che se ne professa autore non può essere rimossa se non attraverso lo speciale procedimento di cui all'art. 221 c.p.c. e segg.” (cfr., ex multis, cass. n. 15170/2014). Nel caso di specie, l'avv. Giuseppe ER si è limitato a disconoscere le sottoscrizioni a lui riconducibili in calce alla procura alle liti a margine del reclamo proposto dall' avverso la sentenza n. 3870/2014 e in calce allo stesso Pt_1 reclamo, senza proporre querela di falso secondo le modalità stabilite dagli articoli 221 e seguenti c.p.c. Non può nemmeno trascurarsi di evidenziare che nessuna querela di falso risulta proposta dal ER, né in via principale, né in via incidentale nell'ambito del presente giudizio, successivamente alla declaratoria di inammissibilità di quella presentata dal suo difensore privo di procura speciale. In mancanza di querela di falso, la provenienza (anche) dall'avv. Giuseppe ER e non solo dall'avv. della certificazione di autenticazione Controparte_1 della sottoscrizione di di conferimento della procura a margine Parte_1 del reclamo avverso la sentenza n. 3870/2014 deve ritenersi assistita dalla fede pubblica per ciò che riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che risulta averla formata.
5. Passando alla trattazione nel merito, occorre premettere che il presente procedimento civile riguarda la responsabilità dell'avvocato nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale. Per costante insegnamento giurisprudenziale, il cliente che sostenga di aver subito un danno per l'inesatto adempimento (o per l'inadempimento) del
Pagina 9 di 15 mandato professionale conferito al proprio legale ha l'onere di provare la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno lamentato ed il nesso causale tra condotta inadempiente e danno di cui chiede il ristoro (cfr., ex pluribus, cass. n. 9238/2007). Quanto al primo elemento, è da rilevare che la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata (cfr., ex multis, cass. n. 18612/2013; cass. n. 16846/2005; cass. n. 6967/2006). Pertanto, la valutazione in ordine all'adempimento o meno da parte dell'avvocato dell'obbligazione conseguente all'incarico professionale conferitogli non attiene al mero accertamento del mancato raggiungimento del risultato utile da parte del cliente, ma involge una indagine volta a verificare l'eventuale violazione dei doveri connessi allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza. Al riguardo, si osserva come l'attività dell'avvocato si sostanzia, per lo più, in scelte discrezionali, in opzioni di strategia difensiva, in diverse articolazioni di tesi ricostruttive. È pertanto da escludere, in linea di principio, che un giudizio di responsabilità possa fondarsi sull'accertamento di una erronea valutazione, da parte dell'avvocato, dell'aspetto strettamente giuridico della controversia a lui affidata: il fatto di aver impostato la causa in un modo piuttosto che in un altro, il fatto di aver preferito una tesi piuttosto che un'altra, non possono di per sé costituire fonte di responsabilità dell'avvocato a titolo di colpa. A ciò si aggiunga l'estrema aleatorietà tipica del processo, costituito sostanzialmente da un insieme di elementi assolutamente imprevedibili (posizione assunta dalla controparte, convinzioni personali del giudice, ecc.). Per tali ragioni la quasi totalità delle ipotesi integranti forme di negligenza professionale dell'avvocato non riguardano le valutazioni giuridiche formulate sul merito della controversia o sul suo esito, bensì errori procedurali che abbiano precluso al giudice la possibilità di prendere cognizione della causa o delle difese dell'avvocato. Peraltro, anche quando si rinvenga una ipotesi di colpa professionale in capo all'avvocato, ciò non significa che in via automatica scatti in capo allo stesso un giudizio di responsabilità. Conformemente ai principi generali, la condanna al risarcimento del danno non può fondarsi sull'accertamento della sola negligenza del difensore, ma richiede la dimostrazione del danno patito dal cliente e del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento colposo del professionista. Nei giudizi di responsabilità dell'avvocato è necessario pertanto accertare se sia riscontrabile un rapporto eziologico tale da poter dire che il danno lamentato dal cliente sia conseguenza dell'omissione del difensore.
Pagina 10 di 15 Tale nesso non può essere di per sé ravvisato nell'esito negativo del giudizio giacché, come visto, per costante giurisprudenza, l'obbligazione dell'avvocato è di mezzi e non di risultato (egli assume l'obbligo di prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non già di conseguirlo). Tuttavia, è inevitabile che l'affermazione della responsabilità del professionista forense implichi un'indagine sul fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata: il cliente, infatti, ha diritto al risarcimento soltanto qualora risulti che l'azione giudiziaria, compromessa dall'errore professionale, sarebbe risultata fondata, non potendo lo stesso avvantaggiarsi dell'errore dell'avvocato per trarre un utile che diversamente non avrebbe conseguito. È dunque necessario valutare, attraverso un giudizio ipotetico, quale sarebbe stato l'esito del giudizio senza il verificarsi dell'omissione colpevole del difensore. Al riguardo, la giurisprudenza richiede “l'indagine - positivamente svolta - sul sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione” (cfr. cass. n. 4044/1994; negli stessi termini cass. n. 5264/1996; cass. n. 16846/2005) o, comunque, la dimostrazione che, in caso di mancata omissione del legale, la vittoria in giudizio si sarebbe avuta con ragionevole certezza (cfr. cass. n. 2836/2002; cass. n. 722/1999). Tali criteri, nella loro maggiore o minore rigidità, richiamano una valutazione condotta alla stregua dell'id quod plerumque accidit fondata sulla effettuazione di un giudizio ipotetico o prognostico: è quindi necessario che il giudice giunga alla conclusione che, con "certezza morale" o almeno con alto grado di probabilità, la diversa attività del legale avrebbe fatto venir meno il danno al cliente.
6. Ciò posto, nel caso di specie può ritenersi documentalmente provato l'errore professionale commesso dagli avvocati Giuseppe ER e Controparte_1 per non avere tempestivamente depositato il reclamo avverso la sentenza n. 3870 del 19/12/2014 nel termine di trenta giorni di cui all'art. 1, comma 58, della legge n. 92/2012, vigente al momento dei fatti. Diversamente da quanto stabilito dal sopra citato articolo, il reclamo è stato infatti proposto con atto depositato presso la corte d'appello di Milano in data 14/5/2015 e dunque a distanza di quasi cinque mesi dalla sentenza n. 3870 del tribunale di Milano depositata in cancelleria in data 19/12/2014. Non coglie nel segno il rilievo secondo cui nel caso di specie avrebbe dovuto applicarsi il più lungo termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 1, comma 61, della legge n. 92/2012. A quel termine infatti può farsi riferimento solo “in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza”. E però nel caso di specie, gli avvocati ER e non hanno nemmeno CP_1 allegato, prima ancora che provato, di non aver ricevuto la comunicazione (a cura
Pagina 11 di 15 della cancelleria) o la notificazione (a cura del difensore della controparte) della sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Milano n. 3870 del 19/12/2024. D'altra parte, nella stessa sentenza n. 754/2015 con cui la corte d'appello di Milano, sezione lavoro, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso la sentenza n. 3870, si legge che “l' per come confermato all'odierna udienza, ha Pt_1 ricevuto in data 27 dicembre 2014 la comunicazione integrale della sentenza, nelle forme di cui all'art. 136, II comma c.p.c. novellato, presso il difensore domiciliatario”. Va, tuttavia, rimarcato che, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza della corte di cassazione richiamata nel punto 5, l'esistenza della condotta omissiva da parte dei due avvocati, non basta ai fini dell'insorgere della loro responsabilità professionale, per la cui integrazione occorre che dalla omissione sia causalmente derivato un danno risarcibile in capo al cliente. Tanto chiarito, è pacifico che, con particolare riguardo alla fattispecie della responsabilità per condotta omissiva, il giudice è tenuto ad accertare se l'attività mancata, ove fosse stata svolta dal difensore, avrebbe evitato l'evento dannoso o assicurato un vantaggio al cliente. Per affermare la sussistenza della responsabilità professionale dei convenuti è necessario, dunque, accertare, con un giudizio prognostico basato sulla regola della preponderanza o del “più probabile che non”, se, a fronte del corretto comportamento da parte dei due avvocati, l'odierno attore, alla stregua dei criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. In ogni caso, la prova del danno e della sua riconducibilità all'omessa condotta, grava sul cliente asseritamente danneggiato (cfr. cass. n. 25895/2016). Nel caso in esame, deve innanzitutto rilevarsi, che l'attore non ha in alcun modo assolto all'onere della prova su di lui incombente non avendo né provato, né prima ancora allegato, il nesso causale tra la condotta negligente degli avvocati ER e e il danno asseritamente patito: in altre parole, non ha CP_1 spiegato in quale modo il corretto comportamento da parte dei legali avrebbe potuto evitargli i danni asseritamente lamentati, ma si è limitato a dedurre che il le ragioni del reclamo “erano consistenti, per come agevolmente può ricavarsi dallo strumento difensivo dell'appellante, ivi in calce oltre che in allegati, idoneo, in termini probabilistici, a sostenere le ragioni del gravame” (v. pag. 39 dell'atto di citazione), con delle argomentazioni che, benché evidentemente sviluppate dagli stessi avvocati ER e nell'atto di impugnazione tardivamente depositato, risultano CP_1 essere state già ampiamente affrontate e risolte in modo analitico e dunque convincente dalla sentenza di primo grado. Infatti, le censure mosse alla sentenza di primo grado contenute nell'atto di reclamo, ripetute dalla difesa dell'attore nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, posso essere così sintetizzate:
- erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto mancante l'espressa indicazione nelle conclusioni della tutela invocata al fine di ottenere il soddisfacimento dei diritti del lavoratore;
- erroneità della sentenza per avere il tribunale mal ricostruito la dinamica dei fatti, affermando, sulla base di meri indizi ed illazioni, la sussistenza di un indebito
Pagina 12 di 15 rapporto tra l' e lo finalizzato alla produzione di vantaggi Pt_1 CP_11 economici illeciti in favore dell' e a discapito di benché Pt_1 Controparte_9
l' non sia mai stato sottoposto a procedimento penale per l'accertamento Pt_1 di eventuali responsabilità;
- erroneità della sentenza per avere il tribunale valutato come tempestiva la contestazione disciplinare, benché intervenuta in data 3/5/2013, a distanza di oltre sei mesi dalla sospensione cautelare disposta in data 24/10/2012. Orbene, consta che la sentenza n. 3870 del 19/12/2014 del giudice del lavoro del tribunale di Milano, oltre ad essere giuridicamente corretta, precisa e ben motivata, abbia affrontato uno per uno tutti i motivi di gravame sollevati dall'odierno attore, con la conseguenza che il reclamo, anche se fosse stato tempestivamente depositato, avrebbe avuto una bassissima, quasi nulla, probabilità di accoglimento. Con riguardo alla prima doglianza, il giudice del lavoro ha affermato che “le conclusioni del ricorso in opposizione sono le medesime del ricorso introduttivo della fase sommaria: parte ricorrente non ha quindi emendato le stesse rispetto a quanto già condivisibilmente considerato dal Giudice estensore dell'ordinanza impugnata. Anche nella presente sede parte ricorrente non deduceva infatti nella parte in diritto, né specificava nelle conclusioni di quale tutela invocasse l'applicazione, alla luce delle diverse fattispecie che compongono l'attuale versione dell'art. 18 S.L.”. L'osservazione è corretta, in quanto le conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 1, comma 51, della legge n. 92/2012 sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle rassegnate nella domanda avanzata ai sensi dell'art. 1, comma 48, della medesima legge. In entrambi i casi non risulta individuato con precisione il vizio che, nella prospettazione del ricorrente, rendeva illegittimo il licenziamento, né specificata la tutela conseguentemente invocata, alla luce delle numerose fattispecie che compongono il testo dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. D'altra parte, pur volendo superare questo rilievo, come in effetti ha fatto il tribunale di Milano che ha esaminato nel merito l'opposizione del ricorrente, la corte d'appello di Milano avrebbe con ogni probabilità confermato le ulteriori statuizioni della sentenza n. 3870 del 19/12/2014. Infatti, quanto alla dedotta erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe malamente ricostruito i fatti addebitati all' , il giudice del lavoro del Pt_1 tribunale di Milano ha correttamente osservato che l'esposizione dei fatti, per come operata dal giudice della fase sommaria, non ha formato oggetto di contestazione in sede di opposizione. Tanto consente di escludere che la corte d'appello, qualora tempestivamente adita, avrebbe potuto riformare la decisione, visto che il giudizio di addebitabilità dei fatti contestati all' , lungi dall'essere Pt_1 stato fondato su mere illazioni, è stato emesso all'esito delle indagini compiute da una commissione di inchiesta nominata ad hoc da a seguito della Controparte_9 pubblicazione sul numero 7 di luglio 2012 del periodico “Osservatore Ferroviario” dell'articolo intitolato “Tangenti e regali a dipendenti di RF e IT Cargo della Lombardia dal 2003 al 2009”, che descriveva i comportamenti illeciti perpetrati nei confronti dell'imprenditore – titolare Controparte_11
Pagina 13 di 15 dell'impresa Cremig Impianti s.r.l. – ad opera di dipendenti delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato. La commissione di inchiesta, alla luce delle dichiarazioni rese dallo e della documentazione individuata a CP_11 riscontro, ha accertato l'affidamento diretto dei lavori a Cremig Impianti s.r.l. nei cui confronti, per il mancato pagamento di prestazioni effettuate a seguito degli ordini di acquisto, venivano stipulati contratti in sanatoria per rilevanti importi;
la commissione di inchiesta ha altresì riscontrato il ruolo rilevante ricoperto dall' negli affidamenti diretti a Cremig Impianti s.r.l. per avere egli gestito Pt_1
l'attività negoziale pur essendo questa estranea al suo incarico, facendo perciò emergere la violazione da parte del dipendente delle norme interne sulla attività negoziale e lo svolgimento di attività negoziale in conflitto di interesse e senza la relativa autorizzazione. Il fatto che l' non abbia subito un processo penale per i fatti a lui Pt_1 contestati non è rilevante ai fini che interessano. È noto, infatti, che nell'ambito del rapporto di lavoro privato ed in particolare del CCNL applicato, non v'è alcuna norma che vincoli la decisione del datore di lavoro all'accertamento penale definitivo dei fatti contestati;
d'altra parte, nemmeno un finale giudizio di assoluzione potrebbe escludere la rilevanza disciplinare della condotta del dipendente (cfr. cass. n. 13575/2011). Non può nemmeno trascurarsi di evidenziare che nel giudizio di opposizione l' non ha offerto elementi istruttori che avrebbero potuto diversamente Pt_1 condizionare il tribunale e, successivamente, la corte d'appello, giacché dalla sentenza n. 3870 del 19/12/2014 risulta che nessuno dei testi indicati dall'opponente è stato sentito e la richiesta di assunzione di prova per testi non è stata reiterata nel reclamo proposto avverso di essa. Infine, quanto alla dedotta erroneità della sentenza nella parte in cui ha valutato tempestiva la contestazione disciplinare, è sufficiente osservare che, secondo il consolidato orientamento della corte di cassazione, il requisito dell'immediatezza o tempestività della contestazione è posto a tutela del lavoratore per consentirgli un'adeguata difesa;
conseguentemente, il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore. Ciò in quanto il datore di lavoro deve potersi prendere il tempo necessario per ponderare e valutare responsabilmente i fatti, anche nell'interesse del prestatore di lavoro stesso (cfr. cass., sez. lav., n. 3904/2020). Nel caso di specie, alla luce della complessità degli accertamenti effettuati per il tramite di una commissione di inchiesta, il diritto alla difesa del lavoratore non risulta essere stato pregiudicato, avendo il datore di lavoro formulato le proprie contestazioni in un lasso di tempo congruo. Alla luce di quanto precede, è palese che la sentenza n. 3870 del 19/12/2014 del giudice del lavoro del tribunale di Milano, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno attore, ha esaminato approfonditamente le dinamiche dei fatti contestati e deve, dunque, ritenersi giuridicamente corretta e ben motivata.
Pagina 14 di 15 Fermo, dunque, il non corretto adempimento dell'incarico professionale da parte degli avvocati ER e , il tribunale ritiene che la rivalutazione in sede CP_1 di reclamo delle ragioni dell' non avrebbe portato, con elevato margine di Pt_1 probabilità, ad un loro accoglimento, stante la assoluta compiutezza della sentenza sfavorevole emessa dal tribunale di Milano. In conclusione, la domanda attorea va rigettata non ravvisando il tribunale la sussistenza del nesso di causalità fra le omissioni imputabili ai difensori e i danni lamentati dal cliente.
7. Il rigetto della domanda di parte attrice esime il giudicante dall'esame della domanda di manleva formulata dalla Società tra Avvocati
[...]
e dall'avv. Giuseppe ER nei confronti di Parte_2 [...]
Controparte_2
8. L'errore professionale in cui sono incorsi gli avvocati ER e CP_1 nello svolgimento dell'attività difensiva, pur non essendo dotato di efficacia causale rispetto ai danni lamentati, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. La compensazione delle spese di lite nei rapporti fra l'attore e la Società tra Avvocati è a sua Parte_2 volta giustificata dal fatto che il rilievo della assenza del mandato professionale, che ha condotto al rigetto della domanda, è stato operato d'ufficio.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti di Società tra Avvocati e dichiara, per Parte_2
l'effetto, assorbita la domanda di manleva svolta da quest'ultima nei confronti di Controparte_2
- rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti dell'avv. Giuseppe ER e dichiara, per l'effetto, assorbita la domanda di manleva svolta da quest'ultimo nei confronti di Controparte_2
- rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti dell'avv. CP_1
;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti del presente giudizio.
Cosenza, 28 giugno 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
Pagina 15 di 15