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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
17/06/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3145/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Ferraro
Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 28.11.2025 l'appellante impugnava la sentenza n.
7993/2024 del Tribunale di Napoli che la condannava al pagamento di differenze retributive conseguenti al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 15.4.2021 al
28.9.2022.
L'appellata restava contumace.
L'appellante non è comparsa né alla udienza di discussione del 3.6.2025 né alla odierna udienza, nonostante la comunicazione del rinvio ex art. 348 c.p.c.; la Corte, quindi, decide la causa come da dispositivo con contestuale motivazione.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del
1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro
"l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione).
Nella specie poiché l'appellante non è comparsa all'udienza fissata per la discussione, né
a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Solo ad abundantiam, si rileva che l'appellante non ha dimostrato di aver notificato l'appello.
Nulla sulle spese nei confronti dell'appellato contumace.
Stante l'epoca di deposito dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228/2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) dichiara la improcedibilità dell'appello;
b) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 17/06/2025
L'estensore Il Presidente
Carmen Lombardi Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
17/06/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3145/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Ferraro
Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 28.11.2025 l'appellante impugnava la sentenza n.
7993/2024 del Tribunale di Napoli che la condannava al pagamento di differenze retributive conseguenti al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 15.4.2021 al
28.9.2022.
L'appellata restava contumace.
L'appellante non è comparsa né alla udienza di discussione del 3.6.2025 né alla odierna udienza, nonostante la comunicazione del rinvio ex art. 348 c.p.c.; la Corte, quindi, decide la causa come da dispositivo con contestuale motivazione.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del
1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro
"l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione).
Nella specie poiché l'appellante non è comparsa all'udienza fissata per la discussione, né
a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Solo ad abundantiam, si rileva che l'appellante non ha dimostrato di aver notificato l'appello.
Nulla sulle spese nei confronti dell'appellato contumace.
Stante l'epoca di deposito dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228/2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) dichiara la improcedibilità dell'appello;
b) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 17/06/2025
L'estensore Il Presidente
Carmen Lombardi Gennaro Iacone