Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/05/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del GOP avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 3239/2023 R.G. promossa da
, p.iva , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
Francesco Sarno, PEC Email_1
attore contro p.iva in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rapp.te p.t., convenuta contumace
Udienza di discussione orale del 12.05.2025.
Posizione delle parti
Con atto di citazione notificato con pec del 12.04.2023, la società attrice ha convenuto in giudizio Controparte_1
per l'udienza del 30.01.2024 chiedendo dichiararsi l'intervenuta cessazione di ogni rapporto contrattuale con la stessa per la modifica giammai autorizzata della parte contrattuale (da
Sicme Energy e Gas srl a nonché per la Controparte_1
1
La società convenuta non si è costituita. Con provvedimento del 27.11.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
Breve svolgimento del processo
Depositate le memorie ex art. 171 ter cpc, ritenuta la causa matura per la decisione, con provvedimento del 14.04.2024 è stata fissata udienza ex art 281 sexies c.p.c. dell'11.06.2024 con termine per note conclusionali. Depositate le note conclusionali, con ordinanza dell'11.10.2024 si è rimessa la causa sul ruolo per l'espletamento della prova per testi.
All'udienza del 13.01.2025 è stato escussi il teste di parte attrice ed all'esito è stata fissata l'odierna udienza ex art 281 sexies cpc. per la discussione, con termine per note conclusive.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
2 Deve innanzitutto escludersi che la contumacia possa equivalere ad una ficta confessio con l'effetto che non potrà in tal caso applicarsi, come invece chiesto dall'attrice, il principio della non contestazione sancito dall'art. 115 cpc, sia sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce alla sola “parte costituita”, sia per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass.
14623/2009).
La domanda trova in ogni caso fondamento nella espletata istruttoria risultando soddisfatto l'onere di cui all'art. 2697 cc.
A mente dell'art. 1406 cc ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta.
L'attrice ha provato la sostituzione della controparte contrattuale e la corrispettività delle prestazioni.
La convenuta non ha provato il consenso del contraente ceduto.
Con la comunicazione e con la ricevuta di pagamento prodotte in atti la società attrice ha provato: 1) la sussistenza del contratto di fornitura di energia elettrica con Sicme Energy
e Gas srl, il trasferimento del contratto in favore della società
2) la corrispettività delle prestazioni. Controparte_1
Con detta comunicazione il contraente subentrato informa del trasferimento del contratto per la fornitura di Parte_1
3 energia elettrica da questa sottoscritto originariamente con la
Sicme Energy e Gas srl, così come risulta espressamente ammesso.
I fatti di causa sono stati confermati dalla teste Tes_1
escussa all'udienza del 13.01.2025 la quale seppure
[...]
dichiarando che alcune circostanze (quelle sui capi 3.2 e 3.6) le aveva apprese de relato, nel dettaglio riferisce della stipula del contratto di fornitura di energia elettrica tra e la Parte_1
Sicme Energy e Gas srl per i punti vendita di abbIgliamento siti in Salerno alla Via San Leonardo n. 52 ed alla Via dei Principati
n. 13. Ha dichiarato di esserne a conoscenza “in quanto ritiravo le bollette delle utenze e le passavo al titolare”. La teste ha poi dichiarato che era venuta a conoscenza che il Parte_1
contratto per la fornitura di energia elettrica stipulato con la
Sicme Energy e Gas srl era stato trasferito alla società
[...]
olo a seguito della comunicazione depositata Controparte_1
in atti e mostratele. Ha anche riferito che dopo avere ricevuto questa comunicazione, la società attrice contattava sia la
Sicme Energy e Gas srl che la per avere Controparte_1
notizie sulla variazione della società fornitrice di energia e che non avendo ricevuto nessuna risposta, decideva di richiedere la cessazione del rapporto contrattuale a Controparte_1
[...]
Non risulta provato il consenso preventivo di cui all'art. 1407
4 cc.
Conclusivamente, va ritenuta provata la sostituzione della parte contrattuale da Sicme Energy e Gas srl a CP_1
l'assenza del consenso e la corrispettività delle
[...]
prestazioni.
P.Q.M.
Il Gop, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) accoglie la domanda;
2) per l'effetto, dichiara nullo il trasferimento del contratto da Sicme Energy e Gas srl a per vizio Controparte_1
del consenso;
3) condanna la convenuta al pagamento delle competenze legali che liquida in favore del procuratore di parte attrice in €.
2.535,00 oltre spese di causa, rimborso forfettario, iva se dovuta e cpa, con attribuzione per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno lì, 12 maggio 2025.
Il Got avv. Gennaro Porpora
5