Versione
11 gennaio 1974
11 gennaio 1974
Art. 18. (Determinazione delle pensioni per gli iscritti a piu' forme di previdenza)
Le pensioni a carico del Fondo, ivi comprese quelle liquidate nella misura minima di cui al precedente articolo 15, al netto della maggiorazione calcolata ai sensi del precedente articolo 16 non sono cumulabili, nella misura di un terzo del loro importo, con le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per in validita', la vecchiaia ed i superstiti ovvero di trattamenti di previdenza sostitutivi di quest'ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero. Qualora per effetto della riduzione di cui al presente comma il trattamento complessivo risulti inferiore alla pensione dovuta dal Fondo, il trattamento medesimo e' integrate dal Fondo stesso fino a raggiungere l'importo della pensione suddetta.
Le somme trattenute a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a norma del comma precedente, sono devolute al Fondo.
Per l'applicazione di quanto disposto ai commi precedenti, l'iscritto e' tenuto a dichiarare all'istituto nazionale della previdenza sociale, la propria qualita' di pensionato.
All'iscritto cui e' liquidata la pensione a carico del Fondo e' comunque garantito sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e su quelle a carico di forme di previdenza sostitutive di quest'ultima o che ne comportino la esclusione o l'esonero, il trattamento minimo previsto dalle norme in vigore nelle predette forme assicurative.
Qualora la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sia stata revocata e trasformata in supplemento secondo le norme preesistenti, la medesima viene ripristinata dalla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto dalla data di cui al secondo comma del successivo articolo 29. In tal caso si applicano le norme di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, a domanda, anche a favore dei sacerdoti e dei ministri di culto i quali, pur avendo perfezionato i requisiti per il diritto a pensione secondo le norme preesistenti, non hanno liquidato la pensione stessa; la domanda deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le pensioni a carico del Fondo, ivi comprese quelle liquidate nella misura minima di cui al precedente articolo 15, al netto della maggiorazione calcolata ai sensi del precedente articolo 16 non sono cumulabili, nella misura di un terzo del loro importo, con le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per in validita', la vecchiaia ed i superstiti ovvero di trattamenti di previdenza sostitutivi di quest'ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero. Qualora per effetto della riduzione di cui al presente comma il trattamento complessivo risulti inferiore alla pensione dovuta dal Fondo, il trattamento medesimo e' integrate dal Fondo stesso fino a raggiungere l'importo della pensione suddetta.
Le somme trattenute a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a norma del comma precedente, sono devolute al Fondo.
Per l'applicazione di quanto disposto ai commi precedenti, l'iscritto e' tenuto a dichiarare all'istituto nazionale della previdenza sociale, la propria qualita' di pensionato.
All'iscritto cui e' liquidata la pensione a carico del Fondo e' comunque garantito sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e su quelle a carico di forme di previdenza sostitutive di quest'ultima o che ne comportino la esclusione o l'esonero, il trattamento minimo previsto dalle norme in vigore nelle predette forme assicurative.
Qualora la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sia stata revocata e trasformata in supplemento secondo le norme preesistenti, la medesima viene ripristinata dalla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto dalla data di cui al secondo comma del successivo articolo 29. In tal caso si applicano le norme di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, a domanda, anche a favore dei sacerdoti e dei ministri di culto i quali, pur avendo perfezionato i requisiti per il diritto a pensione secondo le norme preesistenti, non hanno liquidato la pensione stessa; la domanda deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 26/02/1981, n. 34Provvedimento: […] Dal sistema delle norme che regolano tale integrazione (art. 10 legge 4 aprile 1952, n. 218; artt. 2, 9 e 24 legge 12 agosto 1962, n. 1338; art. 23 legge 30 aprile 1969, n. 153; art. 18 legge 22 dicembre 1973, n. 903; artt. 1 e 2 bis legge 16 aprile 1974, n. 114; artt. 1 e 2 legge 3 giugno 1975, n. 160) risulta evidente che essa rappresenta, nelle pensioni dirette, il mezzo tecnico per attuare il precetto dell'art. 38, secondo comma, Cost. Di conseguenza, una volta assicurato il soddisfacimento delle necessità primarie con l'erogazione di un diretto trattamento pensionistico, non vi è più ragione di corrispondere più di quanto derivi dalla proporzionalità della prestazione ai contributi versati.Leggi di più...
- pensioni·
- illegittimita' costituzionale.·
- sent. 34/81 a. previdenza e assistenza sociale·
- non sussiste·
- esclusione dell'integrazione al minimo della pensione diretta inps ai titolari di pensioni estere·
- esclusione dell'integrazione al minimo di altra pensione erogata da enti diversi·
- sent. 34/81 e. previdenza e assistenza sociale·
- infondatezza della questione.·
- esclusione di integrazione al minimo della pensione di invalidita' per i dipendenti c.p.d.e.l.·
- sent. 34/81 c. previdenza e assistenza sociale·
- disparita' di trattamento in dipendenza di presupposti giuridici formali (domanda di integrazione)·
- sent. 34/81 d. previdenza e assistenza sociale·
- sent. 34/81 b. previdenza e assistenza sociale