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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/06/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4322/2024 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...], residente in [...](c.f. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato C.F._1
Enzo Pinna, che lo rappresenta e difende in virtù della procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Olla e Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.12.2024 il signor ha convenuto in Parte_1 giudizio l' dinanzi a questo Tribunale, proponendo opposizione avverso CP_1
l'avviso di addebito n. 325 2024 00030614 17 000 formato in data 24.10.2024 e notificato in data 19.11.2024, mediante il quale l'Istituto aveva richiesto il pagamento dell'importo di euro 4.776,71 a titolo di contributi I.V.S. relativi alla Gestione
Commercianti per il periodo dal gennaio 2022 al dicembre 2023, oltre somme aggiuntive e spese di notifica.
A fondamento dell'opposizione ha allegato di non aver mai gestito né amministrato, nel periodo preso in considerazione dall'avviso di addebito opposto, la società CP_2
che svolge l'attività di stabilimento balneare sito a Villasimius, in località Punta
[...]
pagina 1 Molentis, precisando di essere stato assunto alle dipendenze della predetta società, di cui detiene una partecipazione sociale, con mansioni di responsabile di struttura.
2. L' si è costituito in giudizio, dando atto che i competenti uffici CP_1 amministrativi avevano proceduto in autotutela alla chiusura della posizione contributiva del ricorrente dal 31 maggio 2021, e producendo il provvedimento di annullamento e sgravio.
Ha quindi concluso chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese di lite secondo giustizia.
3. Parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta depositate in data 24.6.2025, si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese di lite secondo la regola della soccombenza virtuale.
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4. Per effetto dell'annullamento dell'avviso di addebito e del relativo sgravio, si è verificata una situazione che ha eliminato la posizione di contrasto tra le parti, determinando la caducazione del rispettivo interesse ad agire e a contraddire.
5. Deve quindi procedersi al regolamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
A tal proposito si rileva che l'annullamento dell'avviso di addebito opposto è intervenuto, in corso di causa, soltanto in data 11 giugno 2025.
Poiché l' , resosi evidentemente conto – sia pure tardivamente - CP_1 dell'insussistenza del credito oggetto di causa, ha sostanzialmente rinunciato alla relativa pretesa, le spese di lite devono essere integralmente poste a suo carico.
L' deve essere quindi condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato, tenendo conto della vigente tabella di riferimento per la materia previdenziale e con applicazione dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa (da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00), esclusa la liquidazione del compenso per la fase istruttoria, che sostanzialmente non si è svolta, e con liquidazione del compenso per le altre fasi osservati i valori compresi tra i minimi e i medi, in ragione della limitata attività processuale svolta.
In relazione alla mancata liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M. “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie, tale fase non può dirsi effettivamente svolta, in quanto la causa è stata decisa sulla base delle sole produzioni di cui agli atti introduttivi.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2) condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1 liquida in euro 1.100,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del
15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 25.6.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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