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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/04/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
Dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - ConSIliera
Dr. Andrea Dell'Orso - ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1008/2022
R.G.C., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico D'Amico Parte_1 del Foro di Lanciano, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 con sede legale a Roma, e per essa la mandataria , CP_2 in virtù di procura per atto del Notaio di Persona_1
Pordenone del 15 ottobre 2019, con sede a Verona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Alessia De Ambrosiis come da procura generale per atto del Notaio
Dott. di Velletri del 23 novembre 2017 Persona_2
- appellata NONCHE'
con sede a Milano, in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata in primo grado dall'Avv.
Giuseppe Piergiorgio De Medio
- appellata contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 70 del
Tribunale Ordinario di Vasto pubblicata il giorno 16/3/2022 in materia di contratto di mutuo
Conclusioni dell'appellante:
“Voglia la Corte di Appello di L'Aquila, accogliere l'appello proposto e in totale riforma dell'appellata sentenza: preliminarmente, in via istruttoria:
- Ordinare ex art. 210 cpc ed alla di CP_3 CP_2 fornire in giudizio copia della documentazione mancante
(quietanza di pagamento, piano di ammortamento aggiornato) relative al mutuo oggetto di causa, al fine della corretta verifica delle illiceità lamentate;
- Disporre conseguentemente l'integrazione e/o la rinnovazione della CTU tecnico-contabile volta ad accertare e confermare la trattazione con interessi usurari del mutuo oggetto di causa ed
a rideterminare il corretto rapporto dare/avere tra le parti con accertamento degli interessi illegittimi a seguito di rimodulazione del piano di ammortamento ex art. 117 TUB.
Nel merito, in riforma della sentenza impugnata:
- Accertare e dichiarare che nel mutuo oggetto di causa, sono stati pattuiti interessi superiori al tasso soglia usura e per
l'effetto rimodulare il piano di ammortamento ex art. 1815 c.c.;
- Accertare e dichiarare l'indeterminatezza delle condizioni in quanto il TAEG/ISC realmente applicato è superiore a quello dichiarato in contratto e per l'effetto ordinare alla convenuta la rimodulazione del piano di ammortamento secondo il tasso minimo dei BOT, ex art. 117 TUB;
- In ogni caso, accertare il comportamento omissivo della banca convenuta che non ha fornito la documentazione ingiunta alla SI.ra , sanzionando con il pagamento delle spese di Parte_1 lite.
Il tutto con vittoria di spese, ivi comprese quelle relative alla perizia tecnica, diritti ed onorari di giudizio.”
Conclusioni dell'appellata Controparte_1
“Voglia l'On.le Corte di Appello di L'aquila, contrariis rejectis:
1. in via preliminare, accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello per violazione degli artt. 345 e 348 bis
e segg. c.p.c. per i motivi spiegati in premessa;
2. sempre in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle eventuali pretese e relative responsabilità anche di natura patrimoniale rivenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori la data di cessione;
3. in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie riproposte in sede di gravame perché inammissibili ed inconferenti, per i motivi spiegati in premessa e per intervenuta decadenza sia in relazione alla richiesta ex art. 210 cpc nei confronti della che in merito alla richiesta di CP_2 integrazione e/o rinnovazione della CTU tecnico-contabile;
4. sempre in via istruttoria, in caso di ammissione delle suddette avverse istanze istruttorie, si insiste per
l'ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla cedente e non ammessi, e reiterati in sede di precisazione delle conclusioni;
5. nel merito, rigettare totalmente il presente gravame e le conclusioni tutte ivi formulate, perché inammissibili ed infondate e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 114/2022, pubblicata il 16.03.2022, emessa dal Tribunale Civile di Vasto, per i motivi spiegati in premessa;
6. per l'effetto, rigettare la richiesta dell'appellante di riforma della sentenza impugnata volta ad “Accertare e dichiarare che nel mutuo oggetto di causa, sono stati pattuiti interessi superiori al tasso soglia usura e per l'effetto; e per
l'effetto ordinare alla convenuta la rimodulazione del piano di ammortamento ex art. 1815 c.c.” perché infondata per le ragioni esposte in premessa;
7. per l'effetto, rigettare la richiesta dell'appellante di riforma della sentenza impugnata volta ad “Accertare e dichiarare l'indeterminatezza delle condizioni in quanto il
TAEG/ISC realmente applicato è superiore a quello dichiarato in contratto e per l'effetto ordinare alla convenuta la rimodulazione del piano di ammortamento secondo il tasso minimo dei BOT, ex art. 117 TUB” perché infondata per le ragioni esposte in premessa;
8. rigettare, perché infondata, la richiesta volta ad “accertare il comportamento omissivo della convenuta che non ha CP_4 fornito la documentazione ingiunta alla SI.ra Parte_1 sanzionando con il pagamento delle spese di lite”, essendo la
la cessionaria del credito;
CP_1
9. con vittoria delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 70, pubblicata il 16/3/2022, il Tribunale
Ordinario di Vasto rigettava la domanda proposta dalla SI.ra nei confronti di di accertamento Parte_1 Controparte_3 della gratuità mutuo stipulato in data 9/1/2004 per superamento del tasso soglia e di rideterminazione dell'importo dovuto alla banca con imputazione al capitale di quanto già versato dall'attrice a titolo di interessi.
1.1. Il Tribunale rigettava altresì la domanda subordinata con la quale l'attrice aveva chiesto di accertare l'indeterminatezza dei tassi pattuiti nel contratto, stante la difformità fra il TAEG indicato e quello effettivamente applicato, e di rideterminare il piano di ammortamento con applicazione dei tassi sostituivi di cui all'art. 117 TUB, scomputando da quanto ancora dovuto gli importi indebitamente versati alla banca a titolo di interessi.
1.2. Il Tribunale esponeva che l'attrice aveva riferito di avere stipulato con in data 9/1/2004 un contratto di CP_3 mutuo ipotecario avente ad oggetto l'erogazione della somma di
€ 65.000,00 da restituire in 240 rate mensili, con pattuizione di interessi corrispettivi al tasso del 3,450% e di interessi di mora al tasso del 4,200%; che la SI.ra aveva dedotto che Pt_1 in base alla perizia di parte da lei fatta redigere il tasso degli interessi moratori risultava superiore al tasso soglia, tenuto conto che tali interessi erano calcolati sull'intera rata, comprensiva degli interessi corrispettivi, e considerata la penale prevista in caso di estinzione anticipata del rapporto.
1.3. Il giudice di prime cure riteneva infondate le doglianze dell'attrice alla luce della consulenza tecnica d'ufficio espletata, da cui risultava che il tasso degli interessi moratori era inferiore al tasso soglia fissato all'epoca della stipula del contratto di mutuo in misura pari al
6,360%, non concorrendo la penale per l'estinzione anticipata nel calcolo del TEG, giacché non si trattava di un costo collegato all'erogazione del credito, tenuto inoltre conto che la mutuataria non aveva mai esercitato la facoltà di recesso.
1.4 Quanto all'indeterminatezza delle condizioni del contratto di mutuo, il Tribunale affermava che l'erronea indicazione del TAEG non comportava la nullità del tasso di interesse pattuito, tenuto conto che il TAEG è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente a fini di pubblicità e trasparenza, che esso non rientra nelle tre categorie (tasso, prezzo e condizioni) cui fa espresso riferimento l'art. 117, comma 6, T.U.B., e che, ove il legislatore aveva voluto sanzionare con la nullità la difformità tra il TAEG/ISC dichiarati ed il TAEG/ISC concretamente applicato, aveva introdotto una specifica previsione, come nell'ambito delle operazioni relative al credito al consumo.
1.5. Il Tribunale, infine, rilevava che l'ammortamento alla francese non comportava fenomeni anatocistici, come evidenziato anche dal consulente d'ufficio, e riteneva assorbita ogni altra questione sollevata dall'attrice.
1.6. Per quanto atteneva alle spese del giudizio, il
Tribunale evidenziava che la banca aveva tenuto un comportamento omissivo, non ottemperando alla richiesta dell'attrice ex art. 119 T.U.B. ed aveva fornito documentazione parziale dopo che la SI.ra aveva ottenuto un decreto ingiuntivo avente ad Pt_1 oggetto l'ordine di consegna dei documenti relativi al mutuo per cui è causa.
1.6.1. Compensava, pertanto, per 1/3 le spese di causa nei rapporti fra la SI.ra e intervenuta Pt_1 Controparte_1 nel corso del giudizio quale cessionaria del credito vantato da nei confronti dell'attrice, condannando la SI.ra CP_3
a rifondere all'intervenuta la restante quota di due terzi, Pt_1
e poneva le spese della consulenza tecnica a carico di CP_1
nella misura di un terzo e dell'attrice per i residui due
[...] terzi. 2. Con atto di citazione notificato il 13/10/2022 la SI.ra proponeva appello avverso la sentenza sopra Parte_1 indicata sulla base di due motivi, concludendo come riportato in epigrafe.
2.1 Si costituiva in giudizio Controparte_5
, in persona della mandataria
[...] CP_2 eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342, 345 e 348 bis c.p.c. ed evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ad eventuali pretese restitutorie dell'appellante, essendo succeduta solo nel lato attivo del rapporto contrattuale in base alla legge sulla cartolarizzazione n. 130 del 1999.
2.1.1. Nel merito l'appellata chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
2.2. non si costituiva in giudizio. Controparte_3
2.3. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
17/9/2024 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e nelle memorie depositate ai sensi della norma citata le parti costituite si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
2.4. Con ordinanza in data 19/9/2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Deve essere in primo luogo dichiarata la contumacia di che, ritualmente citata in giudizio a mezzo Controparte_3 pec consegnata al procuratore da cui era rappresentata in primo grado, non si è costituita.
4. Vanno inoltre disattese le eccezioni di improcedibilità
e inammissibilità dell'atto di appello sollevate da CP_1
ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c., atteso che
[...] nell'atto di gravame risultano individuate le parti della sentenza censurate e le critiche alle argomentazioni del
Tribunale.
5. Con il primo motivo d'appello la SI.ra contesta Pt_1 il rigetto da parte del giudice di primo grado della sua richiesta di esibizione delle quietanze di pagamento delle rate del mutuo, motivato nell'ordinanza in data 29/5/2021 in base al fatto che l'odierna appellante aveva già ottenuto un decreto ingiuntivo di condanna della banca a fornirle tutta la documentazione relativa al mutuo, sicché l'ordine di esibizione avrebbe rappresentato un'inutile duplicazione del provvedimento già emesso.
5.1. L'appellante sottolinea che già in data 12/6/2017, prima dell'inizio del giudizio di primo grado, aveva richiesto infruttuosamente ad la documentazione ex art. 119 TUB CP_3
e che la banca aveva ottemperato solo parzialmente al decreto ingiuntivo;
rileva inoltre che l'ordine di esibizione avrebbe potuto consentire l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, dato che la consulente aveva rilevato di non essere stato in grado di accertare il tasso di mora effettivamente applicato dalla banca non essendo stata prodotta documentazione comprovante il pagamento di interessi moratori.
5.2. Lamenta inoltre che il giudice di primo grado non aveva valutato il comportamento omissivo della ai fini della CP_4 condanna alle spese di lite.
5.3. Chiede quindi che venga ordinata all'appellata l'esibizione delle quietanze di pagamento e del piano di ammortamento aggiornato e che venga disposta una integrazione della consulenza tecnica d'ufficio sulla base della documentazione sopra indicata al fine di accertare il superamento del tasso soglia degli interessi di mora con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento ai sensi dell'art. 1815 c.c. 6. Il motivo è inammissibile.
6.1. Nell'udienza di precisazione delle conclusioni del
15/11/2021 dinanzi al Tribunale la SI.ra non reiterò la Pt_1 sua richiesta di ordine di esibizione rigettata con ordinanza in data 29/5/2021, ma si riportò genericamente “alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi” e chiese che la causa venisse trattenuta in decisione.
6.2. La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che "la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione" (ex multis Cass. n. 33103 del 2021).
6.3. Alla luce di quanto esposto la richiesta di esibizione deve essere considerata rinunciata dall'attrice in primo grado e, pertanto, non più proponibile in questo grado di appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
6.4. Ferme le assorbenti considerazioni sopra esposte, va osservato che la consulente tecnica d'ufficio ha riferito che nel contratto in esame “Gli interessi moratori sono stati pattuiti in misura inferiore al tasso soglia di cui alla legge
108/96, pro tempore vigente, ottenuto sia applicando la maggiorazione di 2,1 punti percentuali (TSU 9,51%) sia senza alcuna maggiorazione (TSU 6,36%)”; va inoltre rilevato che il calcolo degli interessi moratori sull'intera rata, comprensiva di capitale ed interessi corrispettivi, è espressamente previsto dall'art. 3 della delibera CICR del 9/2/2000 e che l'eventuale superamento del tasso soglia nel corso del rapporto per la variazione dei tassi indicati nei decreti ministeriali via succedutisi non rileva ai fine della verifica dell'usurarietà del mutuo (vedi Cass. S.U. n. 24675 del 2017). 7. Con il secondo motivo di appello, la SI.ra rileva Pt_1 che la consulente tecnica d'ufficio aveva evidenziato che dalle
Part verifiche effettuate risultava che l' indicato nel contratto di mutuo era pari al 3,548% mentre il TAEG effettivamente applicato dalla banca era pari al 3,68%.
7.1. L'appellante deduce che tale difformità comportava la nullità della clausola per via dell'indeterminatezza delle condizioni contrattuali con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB.
7.2. Deduce che l'art. 125 bis TUB, che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi in caso di difformità fra il TAEG pattuito e quello realmente applicato, si riferiva non solo al credito al consumo, ma esprimeva la volontà del legislatore di sanzionare in ogni caso tale difformità.
8. Il motivo è infondato.
8.1 Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto il
TAEG/ISC un mero indicatore volto a rendere noto il costo del finanziamento a fini di trasparenza ed informazione. Ne consegue che la sua erronea indicazione non inficia la validità delle condizioni contrattuali.
8.1.1. In tal senso si è espressa la giurisprudenza della Part Suprema Corte, secondo la quale “l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art.
117, comma 6, TUB” (vedi Cass. n. 4597 del 2023, Cass. n. 14000 del 2023, Cass. n. 39169 del 2021).
8.2. L'art. 125 bis, comma 6, T.U.B., che prevede la nullità delle clausole contrattuali relative a costi non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato, non trova applicazione nell'ipotesi in esame, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, trattandosi di norma relativa esclusivamente al credito al consumo, introdotta con d.lgs. n.
141 del 2010, successivamente alla stipula del contratto di mutuo oggetto di causa.
8.2.1. In aggiunta va rilevato che l'art. 122, comma 1, lett. f), TUB esclude espressamente l'applicabilità del capo II,
Titolo VI del T.U.B., e quindi anche dell'art. 125 bis, citato, ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili, quale quello in esame.
9. Per quanto attiene alle spese di lite, l'appellante, come evidenziato nell'esposizione del primo motivo di appello, ha dedotto che “Il Giudice non ha minimamente valutato il comportamento omissivo della convenuta ai fini della condanna alle spese di lite” con riferimento alla consegna parziale della documentazione da parte della banca.
9.1. Anche tale censura è infondata, giacché il giudice di prime cure ha reputato equo compensare per 1/3 le spese di lite, nonostante la totale soccombenza dell'attrice, proprio in ragione del comportamento omissivo della banca, bilanciato dalla mancata ottemperanza della cliente all'onere di conservazione della documentazione via via inviatale nel corso del rapporto.
9.2. Sulla base di quanto esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato.
9.3. Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza nei rapporti fra l'appellante e e Controparte_1 sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, esclusi i compensi per la fase di trattazione, che non si è svolta.
9.4. Nulla va disposto in favore di Controparte_3 rimasta contumace.
10. Va infine dato atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere a e per Parte_1 Controparte_1 essa alla mandataria le spese del presente CP_2 grado di appello, che liquida nell'importo di euro 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CAP come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di conSIlio del 15/4/2025
La Presidente est.
Dr. Nicoletta Orlandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
Dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - ConSIliera
Dr. Andrea Dell'Orso - ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1008/2022
R.G.C., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico D'Amico Parte_1 del Foro di Lanciano, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 con sede legale a Roma, e per essa la mandataria , CP_2 in virtù di procura per atto del Notaio di Persona_1
Pordenone del 15 ottobre 2019, con sede a Verona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Alessia De Ambrosiis come da procura generale per atto del Notaio
Dott. di Velletri del 23 novembre 2017 Persona_2
- appellata NONCHE'
con sede a Milano, in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata in primo grado dall'Avv.
Giuseppe Piergiorgio De Medio
- appellata contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 70 del
Tribunale Ordinario di Vasto pubblicata il giorno 16/3/2022 in materia di contratto di mutuo
Conclusioni dell'appellante:
“Voglia la Corte di Appello di L'Aquila, accogliere l'appello proposto e in totale riforma dell'appellata sentenza: preliminarmente, in via istruttoria:
- Ordinare ex art. 210 cpc ed alla di CP_3 CP_2 fornire in giudizio copia della documentazione mancante
(quietanza di pagamento, piano di ammortamento aggiornato) relative al mutuo oggetto di causa, al fine della corretta verifica delle illiceità lamentate;
- Disporre conseguentemente l'integrazione e/o la rinnovazione della CTU tecnico-contabile volta ad accertare e confermare la trattazione con interessi usurari del mutuo oggetto di causa ed
a rideterminare il corretto rapporto dare/avere tra le parti con accertamento degli interessi illegittimi a seguito di rimodulazione del piano di ammortamento ex art. 117 TUB.
Nel merito, in riforma della sentenza impugnata:
- Accertare e dichiarare che nel mutuo oggetto di causa, sono stati pattuiti interessi superiori al tasso soglia usura e per
l'effetto rimodulare il piano di ammortamento ex art. 1815 c.c.;
- Accertare e dichiarare l'indeterminatezza delle condizioni in quanto il TAEG/ISC realmente applicato è superiore a quello dichiarato in contratto e per l'effetto ordinare alla convenuta la rimodulazione del piano di ammortamento secondo il tasso minimo dei BOT, ex art. 117 TUB;
- In ogni caso, accertare il comportamento omissivo della banca convenuta che non ha fornito la documentazione ingiunta alla SI.ra , sanzionando con il pagamento delle spese di Parte_1 lite.
Il tutto con vittoria di spese, ivi comprese quelle relative alla perizia tecnica, diritti ed onorari di giudizio.”
Conclusioni dell'appellata Controparte_1
“Voglia l'On.le Corte di Appello di L'aquila, contrariis rejectis:
1. in via preliminare, accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello per violazione degli artt. 345 e 348 bis
e segg. c.p.c. per i motivi spiegati in premessa;
2. sempre in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle eventuali pretese e relative responsabilità anche di natura patrimoniale rivenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori la data di cessione;
3. in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie riproposte in sede di gravame perché inammissibili ed inconferenti, per i motivi spiegati in premessa e per intervenuta decadenza sia in relazione alla richiesta ex art. 210 cpc nei confronti della che in merito alla richiesta di CP_2 integrazione e/o rinnovazione della CTU tecnico-contabile;
4. sempre in via istruttoria, in caso di ammissione delle suddette avverse istanze istruttorie, si insiste per
l'ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla cedente e non ammessi, e reiterati in sede di precisazione delle conclusioni;
5. nel merito, rigettare totalmente il presente gravame e le conclusioni tutte ivi formulate, perché inammissibili ed infondate e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 114/2022, pubblicata il 16.03.2022, emessa dal Tribunale Civile di Vasto, per i motivi spiegati in premessa;
6. per l'effetto, rigettare la richiesta dell'appellante di riforma della sentenza impugnata volta ad “Accertare e dichiarare che nel mutuo oggetto di causa, sono stati pattuiti interessi superiori al tasso soglia usura e per l'effetto; e per
l'effetto ordinare alla convenuta la rimodulazione del piano di ammortamento ex art. 1815 c.c.” perché infondata per le ragioni esposte in premessa;
7. per l'effetto, rigettare la richiesta dell'appellante di riforma della sentenza impugnata volta ad “Accertare e dichiarare l'indeterminatezza delle condizioni in quanto il
TAEG/ISC realmente applicato è superiore a quello dichiarato in contratto e per l'effetto ordinare alla convenuta la rimodulazione del piano di ammortamento secondo il tasso minimo dei BOT, ex art. 117 TUB” perché infondata per le ragioni esposte in premessa;
8. rigettare, perché infondata, la richiesta volta ad “accertare il comportamento omissivo della convenuta che non ha CP_4 fornito la documentazione ingiunta alla SI.ra Parte_1 sanzionando con il pagamento delle spese di lite”, essendo la
la cessionaria del credito;
CP_1
9. con vittoria delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 70, pubblicata il 16/3/2022, il Tribunale
Ordinario di Vasto rigettava la domanda proposta dalla SI.ra nei confronti di di accertamento Parte_1 Controparte_3 della gratuità mutuo stipulato in data 9/1/2004 per superamento del tasso soglia e di rideterminazione dell'importo dovuto alla banca con imputazione al capitale di quanto già versato dall'attrice a titolo di interessi.
1.1. Il Tribunale rigettava altresì la domanda subordinata con la quale l'attrice aveva chiesto di accertare l'indeterminatezza dei tassi pattuiti nel contratto, stante la difformità fra il TAEG indicato e quello effettivamente applicato, e di rideterminare il piano di ammortamento con applicazione dei tassi sostituivi di cui all'art. 117 TUB, scomputando da quanto ancora dovuto gli importi indebitamente versati alla banca a titolo di interessi.
1.2. Il Tribunale esponeva che l'attrice aveva riferito di avere stipulato con in data 9/1/2004 un contratto di CP_3 mutuo ipotecario avente ad oggetto l'erogazione della somma di
€ 65.000,00 da restituire in 240 rate mensili, con pattuizione di interessi corrispettivi al tasso del 3,450% e di interessi di mora al tasso del 4,200%; che la SI.ra aveva dedotto che Pt_1 in base alla perizia di parte da lei fatta redigere il tasso degli interessi moratori risultava superiore al tasso soglia, tenuto conto che tali interessi erano calcolati sull'intera rata, comprensiva degli interessi corrispettivi, e considerata la penale prevista in caso di estinzione anticipata del rapporto.
1.3. Il giudice di prime cure riteneva infondate le doglianze dell'attrice alla luce della consulenza tecnica d'ufficio espletata, da cui risultava che il tasso degli interessi moratori era inferiore al tasso soglia fissato all'epoca della stipula del contratto di mutuo in misura pari al
6,360%, non concorrendo la penale per l'estinzione anticipata nel calcolo del TEG, giacché non si trattava di un costo collegato all'erogazione del credito, tenuto inoltre conto che la mutuataria non aveva mai esercitato la facoltà di recesso.
1.4 Quanto all'indeterminatezza delle condizioni del contratto di mutuo, il Tribunale affermava che l'erronea indicazione del TAEG non comportava la nullità del tasso di interesse pattuito, tenuto conto che il TAEG è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente a fini di pubblicità e trasparenza, che esso non rientra nelle tre categorie (tasso, prezzo e condizioni) cui fa espresso riferimento l'art. 117, comma 6, T.U.B., e che, ove il legislatore aveva voluto sanzionare con la nullità la difformità tra il TAEG/ISC dichiarati ed il TAEG/ISC concretamente applicato, aveva introdotto una specifica previsione, come nell'ambito delle operazioni relative al credito al consumo.
1.5. Il Tribunale, infine, rilevava che l'ammortamento alla francese non comportava fenomeni anatocistici, come evidenziato anche dal consulente d'ufficio, e riteneva assorbita ogni altra questione sollevata dall'attrice.
1.6. Per quanto atteneva alle spese del giudizio, il
Tribunale evidenziava che la banca aveva tenuto un comportamento omissivo, non ottemperando alla richiesta dell'attrice ex art. 119 T.U.B. ed aveva fornito documentazione parziale dopo che la SI.ra aveva ottenuto un decreto ingiuntivo avente ad Pt_1 oggetto l'ordine di consegna dei documenti relativi al mutuo per cui è causa.
1.6.1. Compensava, pertanto, per 1/3 le spese di causa nei rapporti fra la SI.ra e intervenuta Pt_1 Controparte_1 nel corso del giudizio quale cessionaria del credito vantato da nei confronti dell'attrice, condannando la SI.ra CP_3
a rifondere all'intervenuta la restante quota di due terzi, Pt_1
e poneva le spese della consulenza tecnica a carico di CP_1
nella misura di un terzo e dell'attrice per i residui due
[...] terzi. 2. Con atto di citazione notificato il 13/10/2022 la SI.ra proponeva appello avverso la sentenza sopra Parte_1 indicata sulla base di due motivi, concludendo come riportato in epigrafe.
2.1 Si costituiva in giudizio Controparte_5
, in persona della mandataria
[...] CP_2 eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342, 345 e 348 bis c.p.c. ed evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ad eventuali pretese restitutorie dell'appellante, essendo succeduta solo nel lato attivo del rapporto contrattuale in base alla legge sulla cartolarizzazione n. 130 del 1999.
2.1.1. Nel merito l'appellata chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
2.2. non si costituiva in giudizio. Controparte_3
2.3. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
17/9/2024 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e nelle memorie depositate ai sensi della norma citata le parti costituite si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
2.4. Con ordinanza in data 19/9/2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Deve essere in primo luogo dichiarata la contumacia di che, ritualmente citata in giudizio a mezzo Controparte_3 pec consegnata al procuratore da cui era rappresentata in primo grado, non si è costituita.
4. Vanno inoltre disattese le eccezioni di improcedibilità
e inammissibilità dell'atto di appello sollevate da CP_1
ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c., atteso che
[...] nell'atto di gravame risultano individuate le parti della sentenza censurate e le critiche alle argomentazioni del
Tribunale.
5. Con il primo motivo d'appello la SI.ra contesta Pt_1 il rigetto da parte del giudice di primo grado della sua richiesta di esibizione delle quietanze di pagamento delle rate del mutuo, motivato nell'ordinanza in data 29/5/2021 in base al fatto che l'odierna appellante aveva già ottenuto un decreto ingiuntivo di condanna della banca a fornirle tutta la documentazione relativa al mutuo, sicché l'ordine di esibizione avrebbe rappresentato un'inutile duplicazione del provvedimento già emesso.
5.1. L'appellante sottolinea che già in data 12/6/2017, prima dell'inizio del giudizio di primo grado, aveva richiesto infruttuosamente ad la documentazione ex art. 119 TUB CP_3
e che la banca aveva ottemperato solo parzialmente al decreto ingiuntivo;
rileva inoltre che l'ordine di esibizione avrebbe potuto consentire l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, dato che la consulente aveva rilevato di non essere stato in grado di accertare il tasso di mora effettivamente applicato dalla banca non essendo stata prodotta documentazione comprovante il pagamento di interessi moratori.
5.2. Lamenta inoltre che il giudice di primo grado non aveva valutato il comportamento omissivo della ai fini della CP_4 condanna alle spese di lite.
5.3. Chiede quindi che venga ordinata all'appellata l'esibizione delle quietanze di pagamento e del piano di ammortamento aggiornato e che venga disposta una integrazione della consulenza tecnica d'ufficio sulla base della documentazione sopra indicata al fine di accertare il superamento del tasso soglia degli interessi di mora con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento ai sensi dell'art. 1815 c.c. 6. Il motivo è inammissibile.
6.1. Nell'udienza di precisazione delle conclusioni del
15/11/2021 dinanzi al Tribunale la SI.ra non reiterò la Pt_1 sua richiesta di ordine di esibizione rigettata con ordinanza in data 29/5/2021, ma si riportò genericamente “alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi” e chiese che la causa venisse trattenuta in decisione.
6.2. La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che "la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione" (ex multis Cass. n. 33103 del 2021).
6.3. Alla luce di quanto esposto la richiesta di esibizione deve essere considerata rinunciata dall'attrice in primo grado e, pertanto, non più proponibile in questo grado di appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
6.4. Ferme le assorbenti considerazioni sopra esposte, va osservato che la consulente tecnica d'ufficio ha riferito che nel contratto in esame “Gli interessi moratori sono stati pattuiti in misura inferiore al tasso soglia di cui alla legge
108/96, pro tempore vigente, ottenuto sia applicando la maggiorazione di 2,1 punti percentuali (TSU 9,51%) sia senza alcuna maggiorazione (TSU 6,36%)”; va inoltre rilevato che il calcolo degli interessi moratori sull'intera rata, comprensiva di capitale ed interessi corrispettivi, è espressamente previsto dall'art. 3 della delibera CICR del 9/2/2000 e che l'eventuale superamento del tasso soglia nel corso del rapporto per la variazione dei tassi indicati nei decreti ministeriali via succedutisi non rileva ai fine della verifica dell'usurarietà del mutuo (vedi Cass. S.U. n. 24675 del 2017). 7. Con il secondo motivo di appello, la SI.ra rileva Pt_1 che la consulente tecnica d'ufficio aveva evidenziato che dalle
Part verifiche effettuate risultava che l' indicato nel contratto di mutuo era pari al 3,548% mentre il TAEG effettivamente applicato dalla banca era pari al 3,68%.
7.1. L'appellante deduce che tale difformità comportava la nullità della clausola per via dell'indeterminatezza delle condizioni contrattuali con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB.
7.2. Deduce che l'art. 125 bis TUB, che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi in caso di difformità fra il TAEG pattuito e quello realmente applicato, si riferiva non solo al credito al consumo, ma esprimeva la volontà del legislatore di sanzionare in ogni caso tale difformità.
8. Il motivo è infondato.
8.1 Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto il
TAEG/ISC un mero indicatore volto a rendere noto il costo del finanziamento a fini di trasparenza ed informazione. Ne consegue che la sua erronea indicazione non inficia la validità delle condizioni contrattuali.
8.1.1. In tal senso si è espressa la giurisprudenza della Part Suprema Corte, secondo la quale “l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art.
117, comma 6, TUB” (vedi Cass. n. 4597 del 2023, Cass. n. 14000 del 2023, Cass. n. 39169 del 2021).
8.2. L'art. 125 bis, comma 6, T.U.B., che prevede la nullità delle clausole contrattuali relative a costi non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato, non trova applicazione nell'ipotesi in esame, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, trattandosi di norma relativa esclusivamente al credito al consumo, introdotta con d.lgs. n.
141 del 2010, successivamente alla stipula del contratto di mutuo oggetto di causa.
8.2.1. In aggiunta va rilevato che l'art. 122, comma 1, lett. f), TUB esclude espressamente l'applicabilità del capo II,
Titolo VI del T.U.B., e quindi anche dell'art. 125 bis, citato, ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili, quale quello in esame.
9. Per quanto attiene alle spese di lite, l'appellante, come evidenziato nell'esposizione del primo motivo di appello, ha dedotto che “Il Giudice non ha minimamente valutato il comportamento omissivo della convenuta ai fini della condanna alle spese di lite” con riferimento alla consegna parziale della documentazione da parte della banca.
9.1. Anche tale censura è infondata, giacché il giudice di prime cure ha reputato equo compensare per 1/3 le spese di lite, nonostante la totale soccombenza dell'attrice, proprio in ragione del comportamento omissivo della banca, bilanciato dalla mancata ottemperanza della cliente all'onere di conservazione della documentazione via via inviatale nel corso del rapporto.
9.2. Sulla base di quanto esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato.
9.3. Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza nei rapporti fra l'appellante e e Controparte_1 sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, esclusi i compensi per la fase di trattazione, che non si è svolta.
9.4. Nulla va disposto in favore di Controparte_3 rimasta contumace.
10. Va infine dato atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere a e per Parte_1 Controparte_1 essa alla mandataria le spese del presente CP_2 grado di appello, che liquida nell'importo di euro 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CAP come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di conSIlio del 15/4/2025
La Presidente est.
Dr. Nicoletta Orlandi