Art. 1.
Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la perdita o la sospensione del diritto al conseguimento o al godimento della pensione, assegno o indennita' di guerra a seguito di condanna penale.
Sono, altresi', abrogate le disposizioni che contemplano la riduzione dei trattamenti pensionistici di guerra per i motivi di cui al precedente comma.
Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la perdita o la sospensione del diritto al conseguimento o al godimento della pensione, assegno o indennita' di guerra a seguito di condanna penale.
Sono, altresi', abrogate le disposizioni che contemplano la riduzione dei trattamenti pensionistici di guerra per i motivi di cui al precedente comma.