Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/02/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.5252.2023 R.A.C.L., promossa da:
AT LA
con il proc. avv. De Luca dom.
CONTRO
CP_1
con il proc. avvocatura
Parte ricorrente ha adito ex art.445 bis cpc questo Giudice chiedendo accertarsi il proprio diritto all'assegno ex l.222.84 sin dalla domanda amministrativa in considerazione del quadro patologico sofferto;
il tutto con vittoria di spese.
All'uopo espone di aver invano presentato domanda amministrativa e proposto domanda di accertamento tecnico preventivo.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si è costituita contestando la sussistenza delle condizioni sanitarie per poter beneficiare della prestazione richiesta.
Chiede, quindi, il rigetto delle domande avversarie con vittoria di spese ed onorari.
Nel corso del procedimento in esame, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'emergenza delle condizioni patologiche utili a conseguire le prestazioni richieste tanto in riferimento alla data della domanda amministrativa, ovvero successivamente.
Ritiene il Giudicante adito che nel merito le risultanze della c.t.u. medico-legale possano condividersi in questa sede e fornire la base per la decisione, atteso che è emerso che siano state tratte a seguito di opportuni accertamenti diagnostici e di un'accurata disamina condotta con iter logico ineccepibile e facendo ricorso a corretti criteri tecnici, cosicché si presentano complete, precise e persuasive e sicuramente non minate da opposte argomentazioni.
L'assegno ordinario di invalidità può essere conseguito dall'assicurato la cui capacità di lavoro sia ridotta a meno di un terzo, per infermità, difetto fisico o mentale, in relazione ad occupazioni compatibili rispetto alle sue attitudini. Legittimato a conseguirla è l'assicurato che, alla data della domanda, abbia già maturato cinque anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda relativa.
Nella specie pacifica appare tra le parti la sussistenza del prescritto requisito assicurativo.
Alla luce delle conclusioni peritali, si deve ritenere sussistere le condizioni sanitarie utili al conseguimento, a favore di parte ricorrente, dell'assegno ex l.222 del 1984 sin dalla data indicata dal consulente tecnico d'ufficio, con conseguente diritto alla connessa prestazione con decorrenza ex lege, prestazione da maggiorare degli interessi legali e da rivalutare esclusivamente per la parte eccedente gli interessi.
In proposito giova ricordare come sulla scorta della sentenza della Consulta n.156 del
1991, la materia degli interessi e della rivalutazione monetaria in tema di prestazioni previdenziali sia stata ridisegnata dal legislatore. Infatti, come è noto, l'art.16, comma VI, l.30.12.91 n.412 prevede per i crediti previdenziali la non cumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria, dovendo semmai l'importo dovuto a titolo di interessi essere portato in detrazione delle somme spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del suo credito.
Considerata la decorrenza del quadro patologico rilevante rispetto alla data degli accertamenti in sede amministrativa, le spese di lite devono essere compensate.
Pqm
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda ed eccezione,
dichiara che sussistono le condizioni sanitarie utili al conseguimento, in favore di parte ricorrente, dell'assegno ex l.222 del 1984 solo dal maggio 2022 e dichiara il diritto di parte ricorrente alla connessa prestazione con decorrenza ex lege, oltre interessi legali e rivalutazione siccome indicato in parte motiva.
Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, siccome liquidate, definitivamente a carico CP_ di
Spese per il resto compensate.
Lecce, 11/02/2025
Lorenzo Bellanova