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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. RT IE Presidente
Dr. Filomena BA Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14501/2024, vertente
TRA
OMA (RM), 20/05/1967), con il patrocinio dell'avv. MICELI Parte_1
ELISABETTA; E
(LANUSEI (OG), 12/05/1964), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
MICELI ELISABETTA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 Controparte_1 scioglimento del loro matrimonio contratto in Roma in data 19.09.1997 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1997, n. 00101, p. 2, s. C08).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione del 19/07/2005 RG
n. 22534/2005 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1. Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il SI. e la SI.ra presso il Comune di Roma (RM), anno 1997 atto n. Pt_1 CP_1
00101, parte 2, serie C08; 2. Ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Il SI. verserà a titolo di assegno divorzile in favore della SI.ra , un Pt_1 CP_1 assegno mensile pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecentoeuro/00) da corrispondersi Cont entro il 5 di ogni mese, fintanto che manterrà l'incarico attuale di corrispondente a mentre nell'eventualità che si verificasse la revoca di tale incarico, le parti si CP_3 obbligano dal momento della comunicazione della predetta revoca, a revisionare l'importo dell'assegno divorzile, tenendo conto delle condizioni economiche del sig. che saranno modificate;
Pt_1
4. Il SI. verserà un assegno di mantenimento in favore dei figli e Pt_1 Per_1 Per_2 pari ad euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno, rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, da versare entro il 5 di ogni mese, oltre che corrispondere la quota parte del 70% delle spese straordinarie, sino al raggiungimento definitivo della condizione di indipendenza economica di entrambi i figli;
5. Spese compensate”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 19/09/1997, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
14501/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 19.09.1997 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1997, n. 00101, p. 2, s. C08) tra ROMA (RM), 20/05/1967) e Parte_1 Controparte_1
(LANUSEI (OG), 12/05/1964), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c. Roma, 08/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena BA RT IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. RT IE Presidente
Dr. Filomena BA Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14501/2024, vertente
TRA
OMA (RM), 20/05/1967), con il patrocinio dell'avv. MICELI Parte_1
ELISABETTA; E
(LANUSEI (OG), 12/05/1964), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
MICELI ELISABETTA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 Controparte_1 scioglimento del loro matrimonio contratto in Roma in data 19.09.1997 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1997, n. 00101, p. 2, s. C08).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione del 19/07/2005 RG
n. 22534/2005 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1. Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il SI. e la SI.ra presso il Comune di Roma (RM), anno 1997 atto n. Pt_1 CP_1
00101, parte 2, serie C08; 2. Ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Il SI. verserà a titolo di assegno divorzile in favore della SI.ra , un Pt_1 CP_1 assegno mensile pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecentoeuro/00) da corrispondersi Cont entro il 5 di ogni mese, fintanto che manterrà l'incarico attuale di corrispondente a mentre nell'eventualità che si verificasse la revoca di tale incarico, le parti si CP_3 obbligano dal momento della comunicazione della predetta revoca, a revisionare l'importo dell'assegno divorzile, tenendo conto delle condizioni economiche del sig. che saranno modificate;
Pt_1
4. Il SI. verserà un assegno di mantenimento in favore dei figli e Pt_1 Per_1 Per_2 pari ad euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno, rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, da versare entro il 5 di ogni mese, oltre che corrispondere la quota parte del 70% delle spese straordinarie, sino al raggiungimento definitivo della condizione di indipendenza economica di entrambi i figli;
5. Spese compensate”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 19/09/1997, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
14501/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 19.09.1997 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1997, n. 00101, p. 2, s. C08) tra ROMA (RM), 20/05/1967) e Parte_1 Controparte_1
(LANUSEI (OG), 12/05/1964), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c. Roma, 08/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena BA RT IE