Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Ludovica Dotti Consigliere dott. Elena Gelato Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 7637/2019, pendente
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato CP_1
appellante
E
(C.F. ), nella qualità di genitore del minore CP_2 C.F._1 Per_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Dolores
[...] C.F._2
Broccoli, Elena Boccanfuso, Walter Miceli e Ida Mendicino giusta procura in atti appellata
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia Codesta Ell.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione riformare l'ordinanza decisoria nella parte impugnata poiché infondata in fatto e in diritto, con ogni conseguente valutazione sul piano della condanna alle spese di lite del giudizio di prime cure. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”;
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, nel rigettare l'appello proposto, confermare
l'ordinanza impugnata, con il favore delle spese e degli onorari di causa del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari”.
Con ricorsi ex artt. 702 bis e 700 c.p.c. in corso di causa la signora , esercente la CP_2 responsabilità genitoriale sul minore , ha adito il Tribunale di Roma chiedendo Persona_1 in via d'urgenza l'immediata cessazione della condotta discriminatoria posta in essere dal
(di seguito, il ) Parte_1 Parte_1 in danno del figlio, persona con disabilità, con conseguente assegnazione allo stesso dell'insegnante di sostegno per le ore settimanali necessarie per garantire il rapporto 1:1.
Nel merito, la ricorrente ha richiesto l'accertamento della natura discriminatoria della condotta posta in essere dalle amministrazioni scolastiche in danno dell'alunno con disabilità e, per l'effetto, ha domandato la cessazione della condotta suddetta, con attribuzione dell'insegnate di sostegno per l'intero orario di servizio settimanale, e la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal minore, quantificato equitativamente in misura pari ad €1.000,00 per ogni mese di mancata attribuzione dell'insegnante di sostegno per l'intero orario di servizio settimanale a far data dall'inizio dell'anno scolastico 2018/2019, danno se del caso da liquidare nella diversa misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
Il si è costituito nel giudizio di primo grado contestando il fondamento Parte_1 delle avverse domande.
A tal fine ha per un verso addotto come l'individuazione delle modalità del sostegno da attribuire ai soggetti con disabilità costituisse una valutazione discrezionale della P.A., tenuta a provvedere alla migliore distribuzione delle risorse a disposizione, e per altro verso ha eccepito il difetto di prova dei danni.
In accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in corso di causa il primo Giudice ha ordinato la nomina di un insegnate di sostegno in deroga, con rapporto 1/1 e per il massimo delle ore.
All'esito del giudizio, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa in data 28 ottobre 2019, il
Tribunale di Roma ha accolto le domande proposte dalla e, accertata la condotta CP_2 discriminatoria lamentata, ha condannato parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre accessori e spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il , sulla base di un unico Parte_1 motivo. L'appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia di condanna al risarcimento del danno, a suo avviso emessa in violazione degli artt. 2059 c.c., 2697 c.c. e 112 c.p.c. nella misura in cui il
Tribunale aveva ritenuto provato il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. in via presuntiva, quando invece il riconoscimento di un simile pregiudizio, che non poteva ritenersi in re ipsa trattandosi di un danno conseguenza, avrebbe presupposto l'assolvimento, ad opera della parte attrice, all'onere della prova del requisito soggettivo della colpa e del danno in concreto sofferto, onere che non era stato assolto dalla . CP_2
Su tali presupposti l'appellante ha richiesto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, la revoca dal capo di condanna al risarcimento dei danni.
sempre quale esercente la potestà sul figlio minore, si è costituita in giudizio CP_2 contestando il fondamento del gravame.
L'appellata ha evidenziato come, a seguito della predisposizione del piano educativo individualizzato, l'alunno con disabilità avesse il diritto soggettivo alla fruizione della relativa misura di sostegno, rispetto alla cui esecuzione l'amministrazione non godeva più di alcuna discrezionalità; per l'effetto ha addotto come correttamente il primo Giudice avesse riconosciuto la lesione dei diritti del minore, di rango costituzionale, all'istruzione, alla salute, alla rimozione della disuguaglianza sostanziale conseguiti all'accertata condotta discriminatoria.
L'appellata ha poi addotto come il danno, provato nell'an in conseguenza della descritta lesione di tali diritti conseguita alla irrecuperabilità delle mancate ore di sostegno fruite, correttamente fosse stato liquidato in via equitativa, considerata la sua natura.
Su tali presupposti parte appellata ha concluso per il rigetto del gravame.
A seguito dell'udienza tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
E' ad avviso di questa Corte pienamente condivisibile la decisione resa dal Tribunale di Roma, la cui motivazione appare opportuno richiamare testualmente in questa sede.
Il primo Giudice si è in questi termini espresso: “L'attribuzione da parte dell'amministrazione scolastica di un limitato numero ore di sostegno non adeguate a quelle indicate nel documento tecnico che ne ha stabilito la finalità concreta e le ha quantificate espressamente… rende sufficientemente provato il danno non patrimoniale arrecato al minore, in un periodo particolarmente delicato del suo percorso evolutivo. Ciò in quanto la privazione del supporto didattico necessario ne ha compromesso l'integrazione scolastica ed ha inciso sfavorevolmente sul suo processo di apprendimento, ponendolo in una indubbia condizione di svantaggio.
La domanda di ristoro del danno non patrimoniale deve essere quindi accolta;
trattasi nella specie di un danno esistenziale, derivante dalla lesione di valori della persona umana garantiti e protetti dalla Costituzione (Cass.30 aprile 2009, n. 10120; Corte Cass., SS.UU., 19 agosto 2009, n. 18356), per la prova del quale, nel caso che ci occupa, può legittimamente farsi ricorso alla prova presuntiva.
Non può sottacersi nemmeno che, malgrado l'esistenza di numerosi precedenti giurisprudenziali (sia del GO che del GA) sfavorevoli al Ministero (depositati in giudizio dalla parte), risultano reiterati comportamenti e provvedimenti non conformi alla normativa in materia di tutela dei disabili e pertanto non può dubitarsi della sussistenza dell'elemento soggettivo in termini di colpa.
Nella fattispecie in esame, il danno subito dal minore, in considerazione della discrepanza tra il numero di ore nelle quali l'amministrazione scolastica ha previsto la presenza dell'insegnante di sostegno ed il numero di ore in cui il minore ne ha effettivamente fruito, ed alla luce dell'indubbio pregiudizio che il bambino ha subito, risultando frustrate le sue legittime esigenze di accrescimento, di apprendimento, di integrazione ed inserimento scolastico, può essere determinato equitativamente in € 2.500,00 euro calcolato all'attualità, oltre interessi legali a decorrere dalla presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo”.
Tale statuizione deve come detto essere confermata.
Risultano oramai incontrovertibili, in quanto non oggetto di impugnazione, pacifiche o comunque documentate in atti, le seguenti circostanze:
- che il minore , in ragione dell'accertato “Disturbo dell'attività e dell'attenzione; Disturbo evolutivo Per_1
specifico misto con ritardo nelle competenze neuro evolutive, di linguaggio e prassiche;
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16”, si trovasse in condizioni qualificate, dall'attuale art. 3, comma terzo, della legge 104/92, come necessitanti di “sostegno intensivo”, con “priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”;
- che la commissione medica dell'Inps avesse accertato, per l'effetto, “la necessità di assistenza continua non essendo (il minore) in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”;
- che il Piano Educativo Individualizzato predisposto dal Gruppo di Lavoro formato da rappresentanti della scuola, della ASL e da educatori ed assistenti sociali, avesse indicato il bisogno del minore, per poter partecipare all'attività scolastica, “di essere seguito, in ogni momento della vita scolastica, in un rapporto uno a uno”, e dunque per 22 ore settimanali (il massimo consentito per la scuola primaria);
- che con verbale in data 7.11.2018 il Gruppo di Lavoro competente avesse constatato che “le ore di sostegno e AEC garantite all'alunno, indispensabili all'attuazione di un progetto educativo individualizzato adeguato” non erano state rispettate, posto che erano state “garantite solo 12 ore di sostegno mentre l'AEC era presente solo saltuariamente”; che inoltre “ secondo l'equipe, una condizione simile
è ancor più inaccettabile visto che al bambino è stata riconosciuta anche l'indennità di accompagnamento per la totale mancanza di autonomia”;
- che, date le descritte condizioni del minore, fosse stata posta in essere una condotta discriminatoria, posto che, come detto, nel corso dell'anno scolastico 2018/2019, il primo della scuola elementare, che il minore aveva iniziato a frequentare all'età di sette anni, non si era data esecuzione al piano educativo individualizzato;
- che per l'effetto, in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla madre dell'alunno in corso di causa, il Tribunale di Roma aveva ordinato l'integrazione delle ore di sostegno assegnate, pari a 12, fino a quelle necessarie, pari a 22, con provvedimento confermato in sede di statuizione finale (si rimanda al fascicolo di primo grado di parte ricorrente, al provvedimento di accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. emesso dal Tribunale di Roma e alla pronuncia resa dallo stesso Tribunale a definizione del giudizio).
A fronte dell'accertata violazione, per effetto della descritta condotta discriminatoria, dei diritti del minore, di rango costituzionale, all'istruzione, alla salute e alla rimozione di ogni ostacolo alla integrazione sociale, non è dubbia l'esistenza del pregiudizio non patrimoniale lamentato dal genitore esercente la potestà sul minore.
Compete dunque allo stesso il risarcimento del relativo danno non patrimoniale, definito dalle
Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze nn. 26972-26975 del 11.11.2008 come danno- conseguenza della lesione di interessi fondamentali, suscettibile di estrinsecarsi tanto sotto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto sotto l'aspetto dinamico relazionale (il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione).
Un simile pregiudizio, pur non potendo ritenersi in re ipsa, è per sua stessa natura suscettibile di essere provato con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compreso il fatto notorio e le massime di esperienza, nonché, tipicamente, mediante ricorso alla prova presuntiva, previa allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Ebbene, che nel caso di specie si sia verificata l'effettiva compromissione dei diritti del minore ad acquisire le competenze didattiche programmate per il primo anno della scuola primaria e comunque ad ottenere il miglioramento delle proprie competenze neuro evolutive, di linguaggio e prassiche nonché la migliore possibile integrazione nell'ambiente scolastico, con conseguenti pregiudizi sia alla sua sfera inferiore che a quella relazionale, è desumibile in via presuntiva dalle seguenti circostanze: il fatto che il descritto sostegno intensivo, da svolgere mediante costante rapporto 1:1, fosse stato ritenuto come detto “indispensabile per l'attuazione di un progetto educativo individualizzato” dal che deriva, necessariamente, che il fatto di non averne potuto godere non ha consentito di perseguire un simile progetto educativo;
la grave limitazione delle ore di sostegno fruite rispetto a quelle di cui avrebbe avuto bisogno, pari quasi al doppio di quanto in concreto garantito, nonché la rilevata presenza solo sporadica dell'Aec (assistente educativo culturale) di cui pure era prevista le necessità; la tenera età del minore, che come detto aveva solo sette anni;
il fatto che lo stesso stesse accedendo al primo anno della scuola dell'obbligo, con le conseguenti e peculiari difficoltà di inserimento in un nuovo ambiente scolastico;
il tempo in cui si è protratta la minore assistenza, durata l'intero anno scolastico.
Occorre poi considerare quanto indicato nel verbale del gruppo di lavoro del novembre 2019, dal quale emergeva;
che l'alunno veniva descritto dalle insegnanti, in ambiente scolastico, “come un bambino timido con chi conosce poco”, che invece aveva maggiore facilità ad aprirsi e relazionarsi “in modo più spontaneo con le figure adulte”; che lo stesso gradiva peraltro la compagnia dei coetanei, anche se difficilmente riusciva ad interagire con loro;
che l'alunno aveva tempi di attenzione molto brevi e si distraeva facilmente (si rimanda ancora al fascicolo di primo grado di parte appellata).
Date queste premesse, la mancata attribuzione dell'insegnante di sostegno per le ore ritenute indispensabili al fine di garantire il progetto formativo personalizzato ha certamente compromesso il percorso di crescita e di formazione del minore, stante appunto l'assenza di un soggetto che lo potesse sostenere a livello didattico e che sotto altro profilo lo potesse supportare nel rapporto con i compagni.
Tali circostanze non consentono di ritenere dubbio, nell'an, il fatto che il minore con disabilità abbia subito un pregiudizio non patrimoniale liquidabile ai sensi dell'art. 2059 c.c., danno irreversibile, stante l'impossibilità di recupero delle conseguenze negative dell'insufficiente assistenza, per il tempo in cui si è protratta.
La quantificazione del danno, trattandosi di un pregiudizio non suscettibile di essere dimostrato nel suo preciso ammontare, correttamente è stata svolta dal Tribunale in via equitativa, con una valutazione il cui concreto esercizio non è stato censurato dall'appellante e che comunque è ad avviso di questa Corte del tutto congrua rispetto al pregiudizio in concreto risentito dal minore e consona all'entità ed alla durata della privazione dallo stesso subita. Tanto premesso, non è infine dubitabile la configurabilità dell'elemento soggettivo della rilevata violazione.
Costituisce oramai ius receptum la conclusione che una volta completata la fase di predisposizione del piano educativo individualizzato si esaurisce l'ambito di discrezionalità tecnica dell'amministrazione scolastica e che dunque, a seguito dell'adozione di tale progetto, la persona con disabilità diviene titolare di un diritto soggettivo alla fruizione della misura di sostegno, la cui violazione integra una condotta discriminatoria riconducibile nella previsione della legge n.
67/2006, con conseguente attrazione alla giurisdizione del G.O. delle relative controversie (in argomento, tra le molte, Cass., ss.uu., ord., n. 8.10.2019, n. 25101; Cass., ss.uu., 24.9.2020, n,
20164).
Analogamente, non può dubitarsi del fatto che l'amministrazione fosse vincolata a garantire tale diritto a prescindere dal limite delle somme iscritte in bilancio, posto che “una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all'educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell'art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio…” posto che è “la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione” (in questi termini Corte cost., n. 275 /2016).
Dato il descritto consolidato orientamento giurisprudenziale non appare contestabile l'esistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, dovendo essere disattesa la corrispondente censura formulata dall'appellante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte appellante, dichiaratisi antistatari.
A norma dell'art. 52 del Codice in materia di protezione dei dati personali, si dispone infine che, in caso di diffusione della presente sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del minore con disabilità interessato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte appellata, che liquida in € 3.000,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarre in favore degli avv. ti Maria Dolores Broccoli, Elena
Boccanfuso, Walter Miceli e Ida Mendicino, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Roma, il 20 luglio 2024.
Il cons. est.
Elena Gelato
Il Presidente
Diego Rosario Antonio Pinto