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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/10/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OS
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 530/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. NACCARATO Parte_1
FRANCA;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. SORACE ILARIO CP_1
ANTONIO;
Resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o CP_1 equivalente - altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver lavorato come operaio dall'11.2.2003 al 31.12.2019 alle dipendenze di Controparte_2
, lamentava che lo svolgimento della
[...] predetta attività lavorativa aveva determinato l'insorgenza della patologia analiticamente indicata in ricorso (pneumopatia bollosa apicale e pneumotorace , insufficienza respiratoria e broncopneumopatia cronica ostruttiva di grado severo , enfisema polmonare con prescrizioe di ossigenoterapia )patologie denunciata in data 23.6.2020 ma che l' non aveva riconosciuto CP_1 la sussistenza della natura professionale della malattia perché il rischio lavorativo cui era esposto non era idoneo a provocare la malattia denunciata.
Dopo aver proposto ricorso gerarchico avverso la determinazione dell'Istituto rigettato con nota comunicata il 15.10.2021 , agiva in questa sede per l'accertamento della natura professionale delle patologie denunciate e per ottenere la conseguente condanna dell' alla costituzione della rendita in CP_1 relazione al grado di menomazione dell'integrità pari al
75%.
Si costituiva in giudizio l' nel merito rilevando CP_1
l'infondatezza della domanda per l'assenza del rischio lavorativo denunciato.
Istruita a mezzo prova testimoniale e di CTU medica, all'esito del deposito della CTU e delle note ex art.127 ter cpc la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per i seguenti motivi. Giova preliminarmente osservare che l'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38 – recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 – ai commi primo e secondo, per quanto qui interessa, testualmente sancisce che “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e CP_1 sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale, dal 16 per cento e' erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, e' liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo
74 del testo unico”.
Pare opportuno evidenziare che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 risulta più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione morbosa CP_1 del lavoratore che abbia carattere permanente.
Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico – salvo che per le menomazioni di grado inferiore 6 % – mediante la corresponsione di un indennizzo “aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita quando la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In tale ultimo caso detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Ciò detto, va precisato che l'ordinamento appresta una tutela assicurativa con riguardo alle malattie professionali basato su un sistema misto, che contempla le ipotesi previste in un'apposita lista (c.d. malattie tabellate) e quelle non incluse in detta tabella.
Il legislatore, in particolare, individua un elenco tassativo – non suscettibile di interpretazione analogica (Cass. Sez. Unite 9 marzo 1990, n. 1919) - di malattie professionali contratte nell'ambito di determinate lavorazioni elencate nella tabella di cui allegato 4 del D.P.R. n. 1124/1965, aggiornato con D.M.
9 aprile 2008.
Dette malattie professionali godono di una presunzione legale dell'origine professionale, per cui il lavoratore che agisce in giudizio per ottenerne il riconoscimento deve provare unicamente lo svolgimento di mansioni rientranti nell'ambito delle lavorazioni tabellate e l'esistenza di una malattia espressamente prevista, a differenza di quanto avviene in caso di malattie non tabellate nelle quali è onerato non soltanto della prova dell'esistenza della malattia, ma anche delle caratteristiche morbigene della lavorazione e del rapporto causale tra la stessa ed il lavoro concretamente svolto (Cass. 1 marzo 2006, n. 4519).
L' convenuto, per contro, può superare la CP_3 presunzione di cui si è detto provando che il lavoratore sia stato addetto in maniera sporadica od occasionale alla mansione o alla lavorazione tabellata, oppure che il lavoratore sia stato concretamente esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente a causare la patologia o che la malattia sia riconducibile ad altra causa di origine extralavorativa (Cass. 26 luglio 2004, n. 14023). Tanto premesso, all'esito dell'espletata istruttoria le circostanze relative alle mansioni svolte dalla parte ricorrente, per come dedotte, hanno trovato conferma.
Ed invero, al riguardo i testi escussi hanno concordemente ed in maniera univoca confermato le mansioni svolte dal ricorrente
Si tratta di deposizioni che questo giudice ritiene pienamente attendibili – in assenza di elementi idonei a confutarne la genuinità - rese da soggetti che hanno lavorato a contatto con il ricorrente e che quindi hanno avuto modo di constatarne in modo diretto le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e che hanno riferito in merito in maniera chiara ed univoca.
All'esito delle operazioni peritali, il CTU ha concluso riconoscendo che il ricorrente presenta una” broncopneumopatia cronica ostruttiva, enfisema bolloso
, insufficienza ventilatoria grave (stadio Gold4)
Ha poi precisato che le malattie denunciate sono state contratte per cause di lavoro e che allo stato degli atti esita nel soggetto una inabilità permanente al lavoro complessiva quantificabile, ai sensi delle tabelle di cui all'art. 13 del D.Lgs. 38/2000
(riferimento codici tabella 224, 227 e 213), nella misura del 65%.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono immuni da vizi logici, esaurienti ed accurate.
Sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, condivise dal giudicante, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
Per quanto sopra deve essere dichiarata la natura professionale della malattia contratta dal ricorrente, dalla quale è derivato un danno biologico nella misura pari al 65% e, per l'effetto, disporsi la condanna dell' alla costituzione della rendita nella misura CP_1 pari a quella accertata, oltre interessi legali dal dovuto al saldo con decorrenza dalla data del 30.8.2019
, data della visita presso l'UOSD Broncologia
Co interventistica dell' di OS .
Le spese di lite e della consulenza tecnica seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara la natura professionale della malattia contratta da parte ricorrente;
condanna l' a costituire la rendita nella misura del 65% con CP_1 decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa e a corrispondere i ratei maturati e maturandi con decorrenza dal 30.8.2019 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna l' al pagamento CP_1 delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario, nonché a quelle di consulenza tecnica alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
OS,17.10.2025
Il Giudice dott.ssa Silvana D.Ferrentino