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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/02/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 7102/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente rel.
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 7102/2024 R.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. CHIOATTO Parte_1 C.F._1
PAMELA, ricorrente, contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
resistente contumace,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni della ricorrente: come da verbale dell'udienza del 19.11.2024.
Il P.M. è intervenuto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , in data 15.06.2012 ha contratto matrimonio civile in Parte_1
Mirano (Ve) con il resistente ed il relativo atto è stato Controparte_1
trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Mirano al n. 14, parte I, anno 2012; i coniugi hanno fissato la loro dimora e residenza in Mirano (Ve), Via Torino n. 54/G, presso un immobile da loro preso in locazione;
in data 26.12.2012, dalla loro unione è nata in [...] la figlia Persona_1
La ricorrente ha, altresì, allegato che:
- nel 2015, ella – presa la decisione di denunciare tutte le minacce, ingiurie e aggressioni fisiche e psicologiche subite negli ultimi anni, in attesa dell'emissione di un provvedimento restrittivo nei confronti del marito – si vedeva costretta a trasferirsi presso l'abitazione dei suoi genitori in Mira (Ve), via Risorgimento n. 123, ove tuttora risiede con la minore al fine di proteggere sé stessa e la figlia;
- in esito alle denunce-querele sporte, il Tribunale di Venezia, Ufficio Parte_2
nel procedimento penale n. 1191/2015 R.G.N.R.-7212/2015 R.G.I.P., in data
[...]
25.9.2015 emetteva nei confronti del SI. un'ordinanza di applicazione della misura CP_1
cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e di non avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - sig.ra - con obbligo del marito di Parte_1
lasciare immediatamente la casa familiare e di non accedervi senza l'autorizzazione del
Giudice, nonché di non comunicare attraverso qualsiasi mezzo con la moglie;
- in data 11.10.2017, dopo aver subito un ulteriore episodio di violenza posto in essere a suo danno dal sig. la sig.ra presentava avanti il Tribunale di Venezia CP_1 Parte_1
Co ricorso per la separazione giudiziale, il procedimento continuava in contumacia del SI.
e si concludeva con la sentenza n. 721/2020 del 21.04.2020, pubblicata in data
[...]
29.04.2020, che così disponeva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda ed eccezione: dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
10.4.84, e , nato in [...] il [...]; dichiara che la separazione è Controparte_1
addebitabile al resistente per comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio;
affida la figlia minore alla madre in via esclusiva, con collocamento prevalente presso la stessa;
dispone che, Persona_2
laddove il padre dovesse manifestare il desiderio di incontrare la figlia, saranno i servizi sociali territorialmente competenti a vigilare e monitorare modalità e limiti degli incontri in forma protetta, nell'esclusivo e preminente interesse della minore;
- dispone che il resistente versi alla ricorrente, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel protocollo d'intesa siglato in data 20.9.19 tra il Presidente del Tribunale di Venezia e l'ordine degli
Avvocati di Venezia;
condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 6.000,00 per compensi ed € 98,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge;
ordina all'ufficiale di stato civile competente di eseguire le prescritte annotazioni della presente sentenza”;
- in relazione alla suddetta pronuncia, in data 29.05.2020 la sig.ra depositava Parte_1
istanza di correzione di errore materiale, ottenendo l'emissione, in data 15.09.2020, dell'ordinanza, pubblicata il 21.09.2020 nel procedimento n. 10288/2017-1 R.G. che disponeva: “La correzione della sentenza n. 721/20, pubblicata in data 29.4.20, emessa nel procedimento n. 10288/17 R.G. tra le parti e - il Parte_1 Controparte_1
codice fiscale della parte indicato nell'intestazione del provvedimento Controparte_1
(pag. 1), è da intendersi , anziché - nel dispositivo C.F._2 C.F._3
della sentenza (pag. 7) viene aggiunta, dopo la seguente statuizione “affida la figlia minore Persona_2
alla madre in via esclusiva, con collocamento prevalente presso la stessa” la seguente “ex art. 337 quater comma 3 c.c. le decisioni di maggior interesse per la figlia sono riservate alla madre”;
- la sentenza di separazione dei coniugi n. 721/2020 del Tribunale di Venezia è passata in giudicato, come da certificato rilasciato in data 10.5.2021 dalla Cancelleria;
- la sig.ra non vede il SI. dal 2017 e quest'ultimo, da diversi anni, si è Parte_1 CP_1
reso irreperibile;
Con ricorso depositato in data 11.4.2024 ex art. 473bis.12 e 47 c.p.c., la ricorrente ha chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio da CP_1 CP_1
alle seguenti condizioni:
[...]
“a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 15.06.2012 in Mirano (Ve) dalla
SI.ra , nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 123, C.F. , con il SI. nato in [...] il CodiceFiscale_4 CP_1
30.07.1976, C.F. , irreperibile, con atto trascritto nel Registro dello Stato CodiceFiscale_5
Civile del Comune di Mirano (Ve), per l'anno 2012, al n. 14, parte I, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del suddetto Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici;
b) disporre, confermando i provvedimenti assunti in sede di separazione: - l'affidamento della minore alla madre in via Persona_2
esclusiva, con collocamento prevalente presso la stessa e precisazione - ex art. 337 quater, comma 3, c.c. - che le decisioni di maggior interesse per la figlia saranno riservate alla madre (c.d. affidamento super esclusivo); - che laddove dovesse cessare l'irreperibilità del padre e quest'ultimo dovesse manifestare il desiderio di incontrare la figlia, saranno i servizi sociali territorialmente competenti a vigilare e monitorare modalità e limiti degli incontri in forma protetta, nell'esclusivo e preminente interesse della minore;
c) confermare l'obbligo disposto in sede di separazione in capo al SI. di versare a favore dalla CP_1
SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno a titolo di contribuzione nel Parte_1
mantenimento della figlia minore con aumento dell'importo dovuto ad € 350,00=(euro Persona_2
trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmentesecondo gli indici Istat;
in subordine, confermare l'importo di € 250,00=(euro duecentocinquanta/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, stabilito in sede di separazione. In ogni caso, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Venezia;
d) porre interamente a favore della SI.ra l'“assegno unico” e le Parte_1
detrazioni fiscali delle spese sanitarie / scolastiche / sportive per la figlia a carico e delle spese straordinarie ai fini IRPEF, in quanto genitore avente l'affidamento esclusivo della minore e, in ogni caso, in quanto genitore prevalentemente collocatario;
e) autorizzare la madre a chiedere il rinnovo/rilascio dei documenti di identità e/o del passaporto della minore. In ogni caso: con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.v.a., se dovuta, e C.p.a. come per legge”.
Il resistente, pur essendo stato regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito ed è rimasto contumace.
All'udienza del 19.11.2024, si è svolto l'ascolto della minore e alla medesima Persona_1
udienza il Giudice delegato, ritenute le istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente non ammissibili in quanto superflue all'esito dell'ascolto e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione, ha invitato la parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa;
l'avv. Chioatto si è riportata integralmente a quanto dedotto in ricorso e nella memoria istruttoria, precisando le conclusioni di merito come in memoria ex art 473bis.17 n. 1 c.p.c. che qui si riportano integralmente:
“a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 15.06.2012 in Mirano (Ve) dalla SI.ra , nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 123, C.F. , con il SI. nato in [...] il CodiceFiscale_4 CP_1
30.07.1976, C.F. , irreperibile, con atto trascritto nel Registro dello Stato CodiceFiscale_5
Civile del Comune di Mirano (Ve), per l'anno 2012, al n. 14, parte I, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del suddetto Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici;
b) disporre, confermando i provvedimenti assunti in sede di separazione: - l'affidamento della minore alla madre in via Persona_2
esclusiva, con collocamento prevalente presso la stessa e precisazione - ex art. 337 quater, comma 3, c.c. - che le decisioni di maggior interesse per la figlia saranno riservate alla madre (c.d. affidamento super esclusivo); - che laddove dovesse cessare l'irreperibilità del padre e quest'ultimo dovesse manifestare il desiderio di incontrare la figlia, saranno i servizi sociali territorialmente competenti a vigilare e monitorare modalità e limiti degli incontri in forma protetta, nell'esclusivo e preminente interesse della minore;
c) confermare l'obbligo disposto in sede di separazione in capo al SI. di versare a favore dalla CP_1
SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno a titolo di contribuzione nel Parte_1
mantenimento della figlia minore con aumento dell'importo dovuto ad €350,00=(euro Persona_2
trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
in subordine, confermare l'importo di €250,00=(euro duecentocinquanta/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, stabilito in sede di separazione. In ogni caso, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Venezia;
d) porre interamente a favore della SI.ra l'“assegno unico” e le Parte_1
detrazioni fiscali delle spese sanitarie / scolastiche / sportive per la figlia a carico e delle spese straordinarie ai fini IRPEF, in quanto genitore avente l'affidamento esclusivo della minore e, in ogni caso, in quanto genitore prevalentemente collocatario;
e) autorizzare la madre a chiedere il rinnovo/rilascio dei documenti di identità e/o del passaporto della minore. In ogni caso: con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.v.a., se dovuta, e C.p.a. come per legge”.
Ciò posto, il resistente è rimasto contumace, non v'è dunque contestazione sul perdurare della separazione: ciò comprova il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sussistono pertanto i requisiti di cui agli artt. 1, 2 e all'art 3, comma 2, lett. b), della legge n.
898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge n. 55/2015. La ricorrente ha chiesto di confermare l'affidamento in via esclusiva della figlia minore alla madre, anche con riferimento alle decisioni inerenti all'educazione, Persona_1
all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della minore come già disposto con la sentenza n. 721/2020 di questo Tribunale.
La domanda può essere accolta.
Infatti, le circostanze già accertate nella sentenza di separazione e in sede penale, hanno trovato conferma anche nell'ascolto della minore svoltosi all'udienza del Persona_1
19.11.2024, dato che la minore ha riferito di non vedere da tempo il padre e in particolare:
“Da quando ero all'asilo non l'ho più visto. Con le chiamate come va? Una volta è successo che era agitato, mi rispondeva male e quindi gli ho messo giù e mi ha fatto arrabbiate. Dopo quella volta non l'ho più richiamato per un po'. Lui ti chiede come va? Si. In che città è? Forse Cosa ti dice? Ti dice cosa fa? Per_3
Fa il fruttivendolo. Ti ha mai detto che viene a trovarti? Si vuole che io vada lì, ma io sono abbastanza grande e sono impegnata. Gli ho chiesto di venire qui ma non è venuto. Gli ho detto che prima o poi ci vedremo. Ti manca un po'? Si. Ti piacerebbe rivederlo? Si”.
Nessuna regolamentazione della frequentazione tra la minore ed il padre va allo stato disposta, dato che il padre vive da tempo in ISa e, qualora egli ritornasse il Italia, gli incontri dovranno comunque essere disciplinati ed intermediati dal Servizio Sociale territorialmente competente.
Quanto agli aspetti economici, si deve ricordare che il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale e che ai fini della determinazione del contributo da porre a carico del convenuto devono essere considerate le esigenze del minore, rapportate all'età e alla situazione sociale, le condizioni economiche delle parti quali emergenti dalla documentazione in atti e l'incidenza del contributo fornito con la cura e l'assistenza del figlio, nella specie attualmente interamente a carico della ricorrente.
In assenza di alcun elemento di prova in ordine alla posizione reddituale del resistente, il contributo al mantenimento in favore della minore può essere stabilito nella misura di
€300,00 oltre al 50% delle spese c.d. straordinarie e ciò anche in considerazione che l'onere di mantenimento diretto della minore è a totale carico della madre.
Quanto all'assegno unico universale, considerato che si è disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, quest'ultima ha titolo ex lege per chiederne l'esclusiva erogazione direttamente dall'INPS e anche le detrazioni fiscali saranno a totale appannaggio della madre.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, considerata la limitata attività svolta, per cui si attestano sui minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15.06.2012 in Mirano (Ve) tra e atto trascritto nel Registro Atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Mirano (Ve) al n. 14, parte I anno 2012;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Dispone di affidare in via esclusiva alla madre la minore anche con Persona_1
riferimento alle decisioni più importanti concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la residenza della figlia, con collocazione e residenza della stessa presso la madre.
- Dispone che se il padre vorrà vedere la figlia, dovrà previamente rivolgersi al Servizio
Sociale territorialmente competente che potrà organizzare incontri padre – figlia con le modalità ritenute più opportune nel migliore interesse della minore.
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1
figlia la somma di €300,00, con rivalutazione annuale dell'assegno in base agli indici ISTAT del costo della vita a decorrere dall'anno 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie
(scolastiche, ricreative e mediche non coperte dal SSN), secondo quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019.
- Dà atto che l'assegno unico universale e le detrazioni fiscali saranno integralmente di pertinenza di . Parte_1 - Condanna a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1
legali che liquida in €5.261,00 per compensi, €98,00 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6.2.2025
Il Presidente dott. Alessandro Cabianca