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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/06/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza del 13.6.2025 promossa da
- , rappresentata e difesa, con mandato a margine del ricorso, dagli Parte_1
Avv.ti G. e U. Magaraggia
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rapp.te, Parte_2
rappresentata e difesa, con procura in atti, dall'Avv. A.M. Lagioia
Resistente
Oggetto: rivendicazione crediti di lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/10/2015, la ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 25/02/2009 al 25/06/2015, giusta contratto a tempo indeterminato, formalmente assunta con mansioni di operaia generica - esponeva di aver in realtà svolto mansioni di fornaia e di aver lavorato, sino ad aprile 2014, dal lunedì al sabato dalle ore 06:00 alle ore 14:00, percependo una retribuzione giornaliera di € 27,50.
Soggiungeva che, dal mese di aprile dell'anno 2014, era stata addetta anche alla vendita dei prodotti, lavorando, nei mesi invernali, dalle 06.00 alle14.00 e dalle 14.30 alle 20:30 e, nei mesi di giugno, luglio e agosto dalle 06.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 21.00.
Rappresentava che, a decorrere da aprile 2014, aveva ricevuto un aumento sulla retribuzione, pari a 15,00 euro al giorno.
Precisava di aver ricevuto solo la 13esima mensilità e di aver goduto di una sola settimana di ferie all'anno.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“
1-Condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante- corrente in Villa Castelli alla via Ceglie n. 90 al pagamento in favore della
1 istante della somma di euro 155.491,69 per i titoli di cui innanzi, o a quella somma superiore
o inferiore- accertanda a mezzo di CTU-, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
2-Condannare la convenuta al pagamento degli emolumenti di legge per il presente giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti difensori.”.
Si costituiva parte convenuta che contestava in fatto ed in diritto gli avversi assunti, evidenziando che la ricorrente - dipendente dal 26.2.2009 al 25.6.2015, inquadrata nel livello
A4 del CCNL Panifici Artigiani - aveva sempre percepito quanto spettante per la quantità e la qualità del lavoro svolto.
In particolare, rilevava che l'istante aveva sempre lavorato dal lunedì al sabato, dalle 07.00 alle
13.30, occupandosi delle attività di laboratorio e della vendita al pubblico solo in caso di maggiore affluenza, atteso che “della preparazione del pane e degli altri prodotti si occupava
e si occupa il sig. , mentre della vendita al pubblico la sig.ra ”. Persona_1 Controparte_2
Contestava il fatto che la ricorrente avesse lavorato anche di pomeriggio, “essendo accaduto solo in rare occasioni che la stessa abbia invertito il turno per sue esigenze personali, lavorando al pomeriggio invece che al mattino”.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
Fallito il tentativo di conciliazione, veniva espletata la prova per testi richiesta dalle parti e disposta ctu contabile;
in seguito al deposito, in data 14.11.2022, dell'elaborato peritale, venivano richiesti (con ordinanza del 29.5.2023 e con provvedimento reso all'udienza del
9.4.2024) due supplementi peritali.
Con provvedimento del 28.3.2025, il fascicolo in esame veniva assegnato alla scrivente e all'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
***
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
A fondamento delle rivendicazioni per cui è causa la ricorrente ha allegato di aver svolto le mansioni di fornaia, occupandosi- da aprile 2014- anche della vendita dei prodotti e di aver osservato un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualmente pattuito.
Ha allegato altresì di aver ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quella risultante dai prospetti paga e di aver fruito di una sola settimana di ferie ogni anno.
Ha pertanto chiesto la condanna, anche ai sensi dell'art. 36 Cost, di parte convenuta al pagamento della complessiva somma di € 155.491,69 di cui € 73.872,47 a titolo di differenze
2 sulla retribuzione ordinaria (calcolate sulla scorta del livello A1 del CCNL applicato e non del livello A4, riconosciuto dalla convenuta); € 41.405,39 a titolo di straordinario;
€ 6.780,62 a titolo di “indennità speciale”; € 6.327,28 a titolo di differenze sulla 13° mensilità; € 1691,77 a titolo di retribuzione per le ferie godute;
€ 8143,58 a titolo di indennità per le ferie non godute;
€ 1021,79 per permessi non fruiti ed € 10575,48 a titolo di TFR.
Ebbene, quanto alle rivendicazioni che traggono scaturigine dall'allegato espletamento di lavoro straordinario, gioverà premettere che, come noto, spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti.
Tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro 'in eccedenza' rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Grava, quindi, sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n.
6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Applicando tali principi al caso che occupa, reputa il Tribunale che l'assunto attoreo non possa ritenersi adeguatamente provato.
Come suesposto, l'istante ha rappresentato di aver lavorato, dalla data di assunzione
(25/02/2009), dal lunedì al sabato, dalle ore 06:00 alle ore 14:00 e, dall'aprile 2014 e sino al termine del rapporto, anche dalle ore 14:30 alle ore 20:30 nei mesi invernali e dalle ore 17:00 alle ore 21:00 nei mesi estivi di giugno, luglio e agosto.
Secondo la prospettazione di parte resistente, viceversa, la lavoratrice avrebbe sempre lavorato dalle 7.00 alle 13.30, “essendo accaduto solo in alcune rare occasioni che la stessa abbia invertito il turno per sue esigenze personali, lavorando al pomeriggio invece che al mattino”.
Ebbene, a parere di chi scrive, il contributo orale fornito dai testi di parte ricorrente ( e Pt_3
) è inidoneo a ritenere provato il presupposto fattuale posto a fondamento della Parte_4
pretesa in esame.
Invero, il teste (escusso all'udienza del 17.10.2017) ha riferito quanto segue: “Conosco la Pt_3
sig.ra per averla vista nel forno quando io mi recavo per comprare i panini e la vedevo Pt_1
intenta a vendere il pane. Io mi recavo nel panificio a comprare il pane ogni giorno della settimana per una volta al giorno indifferentemente di mattina o di pomeriggio ed ho sempre visto la signora nel panificio. Io mi recavo nel panificio circa due anni fa [dunque in un periodo prossimo alla cessazione del rapporto, nds] e l'ho frequentato per 6/7 mesi.
3 Mi è capitato di andare nel panificio di sera alle ore 21 ed ho trovato la sig.ra Pt_1 all'interno del panificio (…) Preciso che mi è capitato di andare nel panificio anche di sabato
e anche di sabato sera ho visto la sig.ra nel panificio. Io mi intrattenevo nel panificio Pt_1 solo il tempo di acquistare il pane”.
Il teste , escussa all'udienza del 17.4.2018, ha dichiarato: “Conosco la sig.ra Testimone_1
per averla vista all'interno del panificio in cui lavorava. Sono stata cliente del Pt_1 panificio per parecchio tempo sino all'anno scorso. Se ben ricordo per circa 7 anni. Io andavo tutti i giorni indifferentemente una volta al giorno o di mattina o di pomeriggio e ho visto la sig.ra sia intenta alla vendita che intenta ad infornare poiché dall'esterno si intravede Pt_1
il laboratorio ed il forno. Non posso dire con precisione se stesse infornando o sfornando pane crudo o cotto. Io ribadisco che andavo al panificio dal lunedì al sabato ma non in un orario preciso e mi trattenevo circa 5/10 minuti. Mi è capitato di andare al panificio anche alle ore
20 e di trovare la sig.ra Io andavo al panificio tutti i mesi, sia estivi che invernali”. Pt_1
Trattasi di risultanze istruttorie assolutamente generiche in ordine all'esatta collocazione temporale della prestazione, avendo peraltro i testi addotti dalla ricorrente, clienti del panificio, riferito di aver visto l'istante o di mattina o di pomeriggio (circostanza compatibile peraltro con quanto allegato sin dalla costituzione in giudizio dalla società convenuta), senza alcuna precisazione in ordine alla data di inizio e fine dell'attività lavorativa.
Tanto più ove si consideri che il teste – “titolare di un negozio di calzature ubicato di Tes_2
fronte al panificio del resistente” – ha confermato che “gli orari di apertura del forno dal lunedì al sabato erano dalle ore 07:00-07:30 alle ore 13:30 al mattino, di pomeriggio erano dalle 16:30 circa alle 20:00/20:30” e ha dichiarato di aver visto “la ricorrente all'interno del forno al mattino, raramente l'ho vista al pomeriggio” (il che corrobora quanto allegato dalla convenuta in ordine all'orario di lavoro osservato dalla ricorrente).
Tale essendo il compendio istruttorio, reputa il Tribunale che alcuna somma possa riconoscersi a titolo di lavoro straordinario, non essendo stata fornita prova in ordine allo svolgimento di un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualmente previsto.
Tanto chiarito e venendo ad esaminare il profilo concernente la richiesta di pagamento delle differenze retributive sulla scorta della qualità del lavoro prestato (anche ai sensi dell'art. 36
Cost.), gioverà premettere che la ricorrente ha allegato, in punto di fatto, di aver svolto, per tutta la durata del rapporto, mansioni di “fornaia”, occupandosi anche, nell'ultimo periodo, della vendita dei prodotti.
4 Parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha evidenziato – in relazione a tale aspetto- che la ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro, si è occupata di “attività di laboratorio” e solo sporadicamente della vendita al pubblico dei prodotti.
Ciò posto, è pacifico che l'istante sia stata inquadrata nel livello A4 del CCNL Panifici artigiani, in qualità di “operaio comune”, dovendosi ricomprendere in tale categoria – come previsto nella relativa declaratoria – il lavoratore che svolge “tutte le mansioni su specifici ordini di altro personale specializzato e/o qualificato”.
Il livello A1, invocato in ricorso in via parametrica, spetta invece all' “operaio specializzato” ovvero a colui che abbia “specifica e diretta responsabilità tecnica nel lavoro agli stessi attribuiti anche ai fini della sua riuscita, pur osservando le prescrizioni e gli indirizzi del datore di lavoro o di chi ne fa le veci”, fermo restando però che “nella panificazione sono considerati operai specializzati i lavoratori con qualifica di impastatori e di infornatori”.
Ebbene, sulla scorta delle risultanze istruttorie, deve ritenersi provato il fatto che la lavoratrice si sia occupata, come allegato in ricorso, di infornare i prodotti.
In sede di interrogatorio formale, il legale rappresentante della convenuta ha dichiarato che “La sig.ra si occupava di infornare e preparare biscotti. Dell'impasto del pane si Pt_1
occupava il sig. . La sig.ra si occupava, come detto, di infornare i Persona_1 Pt_1
panini e i biscotti. La sig.ra non si occupava di infornare il pane che veniva infornato Pt_1 la mattina presto dagli operai della notte”.
La dichiarazione resa dal legale rappresentante della società è dirimente ai fini del decidere in quanto dà contezza, in termini specifici, dell'attività di “laboratorio” effettuata dalla ricorrente
(così genericamente indicata nella memoria di costituzione, senza alcuna ulteriore concreta descrizione) ed è coerente anche con quanto riferito dalla teste che ha dichiarato di Parte_4
aver visto la ricorrente “sia intenta alla vendita che intenta ad infornare poiché dall'esterno si
Per_ intravede il laboratorio ed il forno”, nonché compatibile con la deposizione resa dal teste , panettiere della società (dipendente del panificio da epoca successiva all'assunzione della ricorrente), laddove ha precisato di aver lavorato sino alle 8.00 del mattino occupandosi della produzione del pane (come riferito dal legale rappresentate della convenuta).
Sulla scorta dei rilievi che precedono deve dunque ritenersi fondata la domanda tesa al riconoscimento delle differenze retributive maturate in considerazione del livello A1 del CCNL applicato.
Ai fini della quantificazione delle somme spettanti alla ricorrente può farsi riferimento ai conteggi elaborati nell'elaborato peritale depositato in data 18.3.2024.
5 In particolare, deve ritenersi corretto - per le ragioni sinora esposte- il calcolo effettuato, in relazione al periodo dal 25/09/2009 al 25/06/2015, sulla base del livello contrattuale A1 e dell'orario certamente osservato dall'istante (07/13:30), detraendo le somme che la ricorrente ha dichiarato di aver percepito nell'arco del rapporto di lavoro, non essendo stata fornita prova del pagamento di maggiori importi.
A tal proposito, premesso che i prospetti paga in atti non recano alcuna sottoscrizione per quietanza di pagamento, si osserva che – come noto- “le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare
l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l'accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest'ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell'intenzione di accettare l'atto risolutivo, significato negoziale”. (cfr. Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 giugno 2016 n.
13150).
Con riferimento poi al criterio di calcolo delle differenze retributive, è opportuno richiamare il principio, reiteratamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale
“l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n.
218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (Cass. n. 19790 del 28/09/2011, da ultimo sulla stessa linea cfr. Cass. n. 3525 del 13/02/2013). Quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire
(Cass. 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375); del resto, il lavoratore le
6 vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto” (cfr. Corte di Cassazione- sentenza 21 marzo 2019, n. 8017).
In definitiva alla ricorrente vanno riconosciute le seguenti somme: € 58.370,00 a titolo di differenze retributive, € 4.846,40 a titolo di 13° mensilità, € 10244,65 a titolo di TFR ed €
8.753,80 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute (stante, in relazione a tale specifico aspetto, le risultanze del prospetto paga di maggio 2015 che reca, a titolo di ferie residue, un monte orario pari a 151,24 ore), per un totale di € 80.124,85.
Per le ragioni e nei limiti che precedono, il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto del valore del decisum e dell'assenza di questioni giuridiche complesse- segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Parte_2 accerta e dichiara che la ricorrente è creditrice dell'importo di € 80.214,85 e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della suindicata somma, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 6700,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione;
pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte resistente.
Brindisi, 13.6.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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