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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/10/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
RI Ricigliano, ha pronunciato, previa trattazione scritta della causa e deposito delle relative note, all'udienza del 7\10\25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1087\24 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza
TRA
, quale erede di , difesa dall'avv. R. Bifulco, presso il cui studio Parte_1 Persona_1
elett.nte domicilia .
E
, in persona del legale rappr.te p.t.,difeso dall'avv. A. Oliva CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14\2\24 il ha impugnato l' avviso di addebito n. Per_1
37120230009705874000 notificato il 5\1\24, relativo a contributi dovuti alla gestione commercianti per l'anno 2021 per l'importo di € 1.150,53
Il ricorrente ha dedotto la nullità dela pretesa creditoria alla luce di un intervenuto piano di rateizzo del dovuto.
L' previdenziale ha rassegnato conclusioni in rito e nel merito, concludendo per il rigetto CP_2
della domanda.
Nelle more del giudizio v'è stato il decesso dell'originario ricorrente e la costituzione volontaria dell'odierna istante, ritenuta rituale stante la non configurabilità, nel caso di specie, di ipotesi di litisconsorzio necessario.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, la causa è stata decisa. Va, innanzitutto, qualifica l'azione, che ben può intendersi come opposizione all'esecuzione, atteso che il ricorrente, tramite l'eccezione sollevata, ha inteso contestare il diritto stesso di procedere in executivis.
Essa è da ritenersi rituale e tempestiva, poiché il ricorso è stato depositato, per come sopra detto, in data 14\2\24, quindi nel termine di quaranta gg. previsto dall'art. 24 c. V^ del d.lo
46\99, contenente espresso richiamo all'art. 615 c.p.c., dalla notifica dell'avviso di addebito oggetto di causa, avvenuta il 5\1 precedente e comunque esperibile sino all'inizio dell'esecuzione.
Circostanza dirimente, ai fini decisori, è stata l'allegazione da parte del resistente della nota, datata 27\12\24, di avvenuto sgravio totale delle somme richieste con l'atto
Alla luce di siffatta deduzione va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) o di atti con natura e valenza normativa.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
( ex multis, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). ( cfr. note scritte depositate dalla difesa del ricorrente, con le quali si esplicita siffatta adesione)
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ( essendo idonea a passare in giudicato) ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni ( cfr. Cass. 13588\07) .
Va respinta, invece, la pur richiesta condanna del resistente ex art. 96 1 c. c.p.c. stante l'adesione del ricorrente alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, nonchè
l'assenza di ogni prova in merito al presunto danno subito e non ravvisandosi, nel caso di specie, i presupposti di cui al 2^ e 3^ comma della citata disposizione
In merito alla regolamentazione delle spese, liquidate come in dispositivo e tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, va applicato al caso di specie la figura elaborata anch'essa in sede giurisprudenziale della “soccombenza virtuale” , poiché
l'istituto prima di comunicare l'atto per cui è causa ben avrebbe potuto verificare, attraverso gli ordinari mezzi di accertamento che la normativa in materia gli riconosce, la posizione previdenziale aggiornata del ricorrente ed evitare in tal modo l'emissione di un provvedimento infondato per la cui impugnativa s'è reso necessario il rimedio dell'azione giudiziaria.
PQM
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona dott. RI Ricigliano, così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese e competenze di causa, che liquida per le prime in € 43,00 e per le seconde in € 450,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore del ricorrente per dichiarazione di fattone anticipo .
Così deciso in Nola, 7\10\25
IL G.O.P.
dott. RI Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
RI Ricigliano, ha pronunciato, previa trattazione scritta della causa e deposito delle relative note, all'udienza del 7\10\25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1087\24 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza
TRA
, quale erede di , difesa dall'avv. R. Bifulco, presso il cui studio Parte_1 Persona_1
elett.nte domicilia .
E
, in persona del legale rappr.te p.t.,difeso dall'avv. A. Oliva CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14\2\24 il ha impugnato l' avviso di addebito n. Per_1
37120230009705874000 notificato il 5\1\24, relativo a contributi dovuti alla gestione commercianti per l'anno 2021 per l'importo di € 1.150,53
Il ricorrente ha dedotto la nullità dela pretesa creditoria alla luce di un intervenuto piano di rateizzo del dovuto.
L' previdenziale ha rassegnato conclusioni in rito e nel merito, concludendo per il rigetto CP_2
della domanda.
Nelle more del giudizio v'è stato il decesso dell'originario ricorrente e la costituzione volontaria dell'odierna istante, ritenuta rituale stante la non configurabilità, nel caso di specie, di ipotesi di litisconsorzio necessario.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, la causa è stata decisa. Va, innanzitutto, qualifica l'azione, che ben può intendersi come opposizione all'esecuzione, atteso che il ricorrente, tramite l'eccezione sollevata, ha inteso contestare il diritto stesso di procedere in executivis.
Essa è da ritenersi rituale e tempestiva, poiché il ricorso è stato depositato, per come sopra detto, in data 14\2\24, quindi nel termine di quaranta gg. previsto dall'art. 24 c. V^ del d.lo
46\99, contenente espresso richiamo all'art. 615 c.p.c., dalla notifica dell'avviso di addebito oggetto di causa, avvenuta il 5\1 precedente e comunque esperibile sino all'inizio dell'esecuzione.
Circostanza dirimente, ai fini decisori, è stata l'allegazione da parte del resistente della nota, datata 27\12\24, di avvenuto sgravio totale delle somme richieste con l'atto
Alla luce di siffatta deduzione va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) o di atti con natura e valenza normativa.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
( ex multis, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). ( cfr. note scritte depositate dalla difesa del ricorrente, con le quali si esplicita siffatta adesione)
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ( essendo idonea a passare in giudicato) ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni ( cfr. Cass. 13588\07) .
Va respinta, invece, la pur richiesta condanna del resistente ex art. 96 1 c. c.p.c. stante l'adesione del ricorrente alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, nonchè
l'assenza di ogni prova in merito al presunto danno subito e non ravvisandosi, nel caso di specie, i presupposti di cui al 2^ e 3^ comma della citata disposizione
In merito alla regolamentazione delle spese, liquidate come in dispositivo e tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, va applicato al caso di specie la figura elaborata anch'essa in sede giurisprudenziale della “soccombenza virtuale” , poiché
l'istituto prima di comunicare l'atto per cui è causa ben avrebbe potuto verificare, attraverso gli ordinari mezzi di accertamento che la normativa in materia gli riconosce, la posizione previdenziale aggiornata del ricorrente ed evitare in tal modo l'emissione di un provvedimento infondato per la cui impugnativa s'è reso necessario il rimedio dell'azione giudiziaria.
PQM
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona dott. RI Ricigliano, così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese e competenze di causa, che liquida per le prime in € 43,00 e per le seconde in € 450,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore del ricorrente per dichiarazione di fattone anticipo .
Così deciso in Nola, 7\10\25
IL G.O.P.
dott. RI Ricigliano