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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/08/2025, n. 3349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3349 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Elisabetta La Franca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4809 del R.G.C. dell'anno 2021
TRA
e entrambi elett.te dom.ti Parte_1 Parte_2
presso lo studio dell'avv. MARCELLINO GIUSEPPE dal quale sono rappr.ti e difesi, giusta procura in atti.
ATTORI
E
elettivamente dom.to presso lo studio degli avv. GIOVANNI CP_1
LO BELLO GIOVANNI e TERESA TORNAMBE', dai quali è rappr.to e difeso, giusta procura in atti.
CONVENUTO
E
e , in persona del legale rappr.te pro tempore, CP_2 CP_3
rappresentate e difesa dagli Avv. GIOVANNI BOTTAZZOLI e MARIACHIARA
BRUNETTI, giusta procura in atti.
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: condannatorio All'udienza del 21.03.2025 le parti concludevano riportandosi ai propri scritti
difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è la domanda avanzata dai sigg. e Pt_1
, volta a sentire dichiarare sussistente la responsabilità professionale del Parte_2
geometra per l'omessa presentazione tempestiva della domanda di CP_1
condono edilizio in relazione all'immobile di via Barnett n. 116, acquistato dagli attori in data 14.04.2016. Chiedevano quindi dichiararsi l'inadempimento del geometra e condannarsi il professionista al risarcimento del danno dagli stessi patito che determinavano in € 21.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Resistendo alla domanda dei sigg. e , il geometra Parte_2 Pt_1 CP_1
non ha negato il conferimento dell'incarico da parte dei predetti, nè ha eccepito che gli abusi fossero sanabili, né tanto meno ha negato l'esistenza del diniego della concessione edilizia da parte del Comune, ma ha impostato la propria difesa fornendo delle motivazioni circa le ragioni del ritardo nelle presentazioni della domanda e fornendo una diversa interpretazione dell'art. 40, comma 6, della Legge
47/1985. Nello specifico il geometra replicava di avere presentato la CP_1
domanda in sanatoria entro il termine di 120 gg dalla data di registrazione dell'atto di trasferimento dell'immobile, assumendo che quale dies a quo per il calcolo dei
120 giorni per la presentazione della domanda di sanatoria, contrariamente al tenore letterale della norma, ai sensi del quale il termine per presentare la sanatoria decorre
“dall'atto di trasferimento”, avrebbe dovuto essere considerato la data di registrazione dell'atto di compravendita dell'immobile. Il geometra convenuto ha, quindi, respinto gli addebiti mossi dagli attori, ed ha invocato il rigetto della domanda. Inoltre, ha avanzato domanda riconvenzionale, chiedendo condannarsi gli attori al pagamento del compenso professionale allo stesso spettante, per l'attività
professionale comunque svolta ed ha chiesto il differimento dell'udienza al fine di potere chiamare in causa la compagnia di assicurazione, dalla quale pretendeva essere garantito in ipotesi di condanna.
Si costituiva in giudizio anche la compagnia terza chiamata la quale, molto genericamente, escludeva che il sinistro denunciato rientrasse nella copertura assicurativa, e chiedeva rigettarsi la domanda di garanzia.
Prima di entrare nel merito della questione pare opportuno evidenziare come in virtù del disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via di azione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso. Spetta, peraltro,
a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità
tra questo ed il comportamento che assume averlo cagionato, perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della relativa prova incombe sull'attore.
Proprio alla luce del dettato normativo in parola si è delineato, un ormai unanime, orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora si deduce l'inadempimento contrattuale, o comunque di un inesatto adempimento, spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore, spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, o ancora il fatto diverso su cui l'eccezione si fonda. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni, o comunque il diverso fatto posto a fondamento delle proprie difese.
Applicando questo principio di diritto al caso di specie e rilevando che il geom.
non ha contestato il conferimento dell'incarico da parte degli odierni CP_1
attori; né la sanabilità degli abusi, né tanto meno la documentazione tutta versata in atti, la domanda degli attori merita accoglimento. Di contro parte convenuta non ha fornito prova del fatto che l'inadempimento verificatosi, non fosse ad esso imputabile.
Va, invero, ricordato che nelle obbligazioni di risultato, qual è appunto quella del geometra nel caso di specie, disciplinate dall'articolo 1218 del codice CP_1
civile, il professionista esegue una determinata prestazione di servizio con il dichiarato obiettivo di raggiungere il preciso risultato preventivamente concordato con il cliente ( nel caso specifico presentazione della domanda di sanatoria degli abusi edilizi presenti nell'immobile dagli stessi acquistato). Conseguentemente, il professionista, per andare esente da responsabilità in ipotesi di omesso raggiungimento del risultato, dovrà dimostrare che il risultato non è stato raggiunto per causa a lui non imputabile (ex articolo 1218 codice civile).
Considerato che nel caso di specie la detta prova non è stata fornita dal geometra, la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice merita accoglimento.
Poiché il geometra aveva accettato l'incarico, avrebbe dovuto CP_1
provvedere alla presentazione della domanda di condono edilizio entro i termini stabiliti dalla legge, e quindi entro il termine di 120 giorni dalla data di trasferimento dell'immobile, (avvenuto il 14.04.2026), come stabilito dall'articolo
40, comma 6, della Legge 47/1985.
Considerato che
la domanda di condono è stata rigettata dal proprio per la tardiva presentazione della stessa da Controparte_4 parte del tecnico incaricato, il geometra va considerato inadempiente nei CP_1
confronti degli attori e va, quindi condannato a risarcire loro il danno diretta conseguenza del detto inadempimento.
La diversa interpretazione fornita dal geom. in ordine al dies a quo dei CP_1
120 giorni, si è rivelata assolutamente priva di fondamento alcuno. E' noto invero che il trasferimento della proprietà avviene con la stipula dell'atto pubblico e quindi con la stipula del rogito Notarile, mentre la sua registrazione ha lo scopo di rendere pubblico il trasferimento, proteggere i diritti del nuovo proprietario e aggiornare l'assetto proprietario dell'immobile.
In merito al danno risarcibile, va detto che deve certamente includere le spese sostenute per la presentazione della domanda, e quindi le oblazioni pagate che, nel caso di specie, ammontano ad € 830,93, come da documentazione versata in atti,
nonché le spese necessarie per provvedere alla demolizione delle opere abusive,
come da ordinanza di demolizione versata in atti e che sulla scorta della perizia versata in atti e non oggetto di contestazione da parte del convenuto, vanno quantificate in € 3.624,75, oltre le spese tecniche di € 3.800,00. Va infine riconosciuta la diminuzione di valore dell'immobile per l'assenza di regolarità
urbanistica derivante dall'inadempimento del geom. e che, è stata CP_1
determinata dal C.T.P. di parte attrice, in € 4.650,00.
Conclusivamente, va dichiarato l'inadempimento del geom. e lo CP_1
stesso va condannato al risarcimento del danno patito dagli attori, che,
complessivamente, va determinato, alla luce di quanto sopra meglio specificato, in
€ 12.905,68.
Di contro non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta stante il comprovato inadempimento del professionista. Quanto alla domanda di manleva avanzata nei confronti della compagnia, la stessa va accolta, non essendo stato oggetto di contestazione l'esistenza della polizza da parte della compagnia terza chiamata, stipulata a marzo del 2019. Il
geom. ha, inoltre, dimostrato di essere stato destinatario della la richiesta CP_1
risarcitoria da parte degli attori nel mese di maggio del 2019, quindi successivamente alla stipula del contratto di assicurazione.
Le generiche contestazioni della compagnia, invece, si sono rivelate prive di fondamento alcuno e il danno richiesto dagli attori al geometra, rientra tra quelli per i quali sussiste la copertura assicurativa, come da polizza versata in atti dalla stessa compagnia.
Pertanto, la compagnia Aig. terza chiamata, va condannata a tenere CP_3
indenne il geom. delle somme tutte che lo stesso si troverà costretto a CP_1
sborsare in virtù della presente sentenza, anche a titolo di spese legali, e ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c. comma terzo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione III Civile, in persona del Giudice onorario,
Elisabetta La Franca, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
accoglie in parte la domanda avanzata da parte attrice, e per l'effetto dichiara il geom. inadempiente in ordine all'incarico conferitogli dagli attori in data CP_1
15.05.2026;
per l'effetto il geom. va condannato al pagamento, in favore di parte CP_1
attrice della complessiva somma di € 12.905,68, a titolo di danni dagli stessi patiti in conseguenza dell'inadempimento del geom. oltre interessi dalla data CP_1
della domanda al soddisfo;
condanna il geom. a rifondere a parte attrice le spese di lite che si CP_1
liquidano in € 3.387,00, da distrarre in favore dell'avv. Giuseppe Marcellino
dichiaratosi antistatario, oltre cassa, iva, spese generali di studio e spese borsuali;
condanna la compagnia terza chiamata a tenere indenne il geom. CP_3
delle somme tutte che lo stesso si troverà costretto a sborsare in seguito CP_1
della presente sentenza;
condanna infine la compagnia al pagamento in favore del geom. CP_3 CP_1
delle spese legali che si liquidano in € 3.387,00 oltre accessori di legge e spese borsuali;
dichiara il difetto di legittimazione passiva della e compensa le spese di CP_2
lite tra la ed il geom. CP_2 CP_1
Così deciso in Palermo 19/08/2025
Il Giudice
Elisabetta La Franca